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La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale
Di Giuseppe Trisorio Liuzzi -
I.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
La legge delega, d’iniziativa del Governo, consta di un solo articolo con 44 commi ed è stata approvata con il voto di fiducia, senza discussione parlamentare. Una legge che, alla luce degli impegni assunti dall’Italia con l’Europa, ha, fra gli altri, gli obiettivi di ridurre i tempi del processo del 40% e conseguentemente le pendenze[1].
Siamo di fronte all’ennesimo intervento sul processo civile e probabilmente non sarà l’ultimo; per dirla con Bruno Sassani, «di riforma in riforma, l’ultima è sempre la penultima»[2].
Un filo rosso comunque collega i vari interventi che si sono succeduti nel tempo: la convinzione da parte del legislatore che la lunghezza dei processi civili, certamente irragionevole ed intollerabile, sia una conseguenza del modo in cui è strutturato il processo. Sicché intervenendo su di esso – sulla fase introduttiva, sulla fase decisoria, sui giudizi di appello e di cassazione – si abbreviano i tempi di definizione delle cause. È però una convinzione del tutto errata, come tutte le riforme che si sono succedute a partire dagli anni novanta hanno dimostrato.
La fase introduttiva è stata modificata nel 1950, nel 1990, nel 2003 relativamente alle controversie societarie (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) (salvo poi con l. 18 giugno 2009, n. 69 abrogare quella riforma), nel 2005, ma non vi è stato alcun effetto positivo sulla durata complessiva del processo. Anzi quelle riforme hanno via via allungato il termine che intercorre tra la data della notifica della citazione e l’udienza edittale, previsto nell’art. 163-bis, termine che è passato da 30 giorni della riforma del 1950, a 60 giorni della riforma del 1990, a 90 giorni dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. E certamente, per come è stata pensata la fase introduttiva nella legge delega, questo termine sarà superiore agli odierni 90 giorni.
Stranezze del nostro legislatore che dice di volere ridurre la durata del processo ma poi aumenta il tempo che intercorre tra l’inizio del processo (ossia la notificazione della citazione) e la prima udienza.
La verità è che la durata del processo civile dipende da tanti fattori, ma non dal rito adottato e tanto meno dal modo in cui è strutturata la fase introduttiva o la fase decisoria: l’alto numero dei diritti che chiedono tutela, alto numero che è certamente un fatto positivo (penso ai nuovi procedimenti in tema di immigrazione); la cronica inefficienza della pubblica amministrazione; l’organizzazione giudiziaria.
Il vero limite delle diverse riforme è costituito dalla mancanza di un intervento effettivo sull’organizzazione giudiziaria. Pur aspettandosi l’arrivo di cospicui finanziamenti, non si prevedono interventi in tema di edilizia giudiziaria, e sappiamo quanto sia un tema centrale in molti distretti. Ma soprattutto non è contemplato un aumento dell’organico dei magistrati, eppure in Italia il numero dei giudici è inferiore rispetto alla media europea come emerge dai rapporti CEPEJ (Commissione Europea per l’efficacia della Giustizia). I dati rivelati dal rapporto 2020 del CEPEJ riportano infatti che in Italia lavorano circa 11,6 giudici togati ogni 100.000 abitanti, molto meno rispetto alla media europea (17,7 giudici ogni 100.000 abitanti). Non solo perché dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020 presentata dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dott. Piero Curzio, si ricava che “alla fine del 2020 erano in servizio negli uffici giudiziari n. 9.100 magistrati ordinari, oltre a n. 269 magistrati in tirocinio e n. 248 magistrati collocati fuori ruolo, a fronte di un organico complessivo di n. 10.751 posti (l. n. 145/2018), per cui residuano n. 1.313 posti vacanti negli uffici giudiziari e n. 534 posti da coprire con nuovi concorsi”. Ebbene di questi si è calcolato che non più di 3.000 sono destinati al contenzioso civile a fronte di quasi 2 milioni di procedimenti civili di nuova iscrizione all’anno.
Gli interventi sul processo sono del tutto inefficaci se non sono accompagnati da un aumento del numero dei magistrati togati e da una profonda revisione delle circoscrizioni dei tribunali: vi sono uffici giudiziari nei quali ogni magistrato tratta in media 400 cause ed uffici giudiziari, e non solo al sud, nei quali quel rapporto è doppio se non addirittura triplo. E il carico ideale si può indicare in 400 cause sul ruolo.
E’ quindi fondamentale superare la logica del numero chiuso che continua a bloccare qualsiasi intervento sul numero dei magistrati.
Oltre ai magistrati manca un intervento effettivo anche sul personale amministrativo, di cancelleria. E’ vero che il d.l. n. 80/2021, convertito in l. 6 agosto 2021, n. 113 prevede all’art. 13 concorsi per 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, ma si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, mentre è necessario che l’assunzione di nuovo personale di cancelleria sia a tempo indeterminato.
Non intervenire sulle strutture, sul numero dei giudici e dei cancellieri significa soltanto ripetere quello che è avvenuto con le precedenti riforme, che non hanno migliorato la situazione.
Ovviamente nella legge delega vi sono aspetti sui quali vi è consenso (potenziamento della negoziazione assistita facoltativa; interventi in tema di arbitrato; soppressione della sezione filtro in Cassazione; unificazione dei procedimenti in camera di consiglio in Cassazione; unificazione del rito relativamente all’impugnativa del licenziamento; razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglia e minori; attribuzione di settori della giurisdizione volontaria al di fuori della magistratura). Ma ciò che non convince è l’idea di fondo che la lunghezza dei processi civili sia una conseguenza del modo in cui è strutturato il processo.
II.
La legge delega contiene, fra l’altro, una novità: il c.d. rinvio pregiudiziale.
Diciamo che non si tratta di una novità in senso assoluto, perché il nostro ordinamento contempla un altro rinvio pregiudiziale, quello alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, allorché un organo giurisdizionale di uno stato membro adisce appunto la Corte, competente a pronunciarsi “a) sull’interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione” (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Si tratta in ogni caso di un istituto regolato in modo differente da quello che ora esamineremo: infatti, l’art. 267 TFUE distingue a seconda che la questione si pone dinanzi a giudici di merito o di ultima istanza: nel primo caso il rinvio è discrezionale (potendo la decisione essere impugnata se non conforme al diritto europeo); nel secondo invece è obbligatorio (con conseguente responsabilità dei magistrati della Cassazione ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117 come modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18[3]).
Il rinvio pregiudiziale che dobbiamo esaminare oggi è contemplato nell’art. 1, comma 9, lettera g) e prevede di
“introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito proposto, prevedendo che
1) l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie.
2) ricevuta l’ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;
3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l’inammissibilità assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente.
4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;
6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti”.
Questo nuovo istituto è stato previsto nelle “Proposte normative e note illustrative” presentate dal prof. Francesco Paolo Luiso, Presidente della “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi”, alla Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, con lo scopo di “ottenere … una immediata pronuncia della Cassazione, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definitiva su tale questione”. E a pag. 3 delle Proposte si ricorda come esempio quanto è accaduto relativamente all’individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo quando “sono stati necessari quasi sei anni” prima di ottenere una sentenza della Cassazione.
III.
Una prima considerazione sorge spontanea dalla lettura di questa previsione: pur trattandosi di una legge delega, il legislatore ha inteso disciplinare in modo direi completo – o quasi – questo istituto.
Non solo, infatti, si fissano i presupposti perché il giudice di merito possa esercitare il potere di rinvio pregiudiziale, ma vengono già dettati quasi tutti gli snodi del procedimento dinanzi alla Corte, come ad esempio indicare il termine entro il quale il primo Presidente deve esaminare l’ordinanza al fine di stabilire se la richiesta è inammissibile perché insussistenti i presupposti previsti.
Ma cercherò di procedere con ordine, indicando i passaggi salienti di questo nuovo istituto, riservandomi poi alcune considerazioni in ordine alla sua bontà, alla sua efficacia.
In primo luogo, il rinvio può essere disposto da qualsiasi “giudice di merito” e quindi dal giudice di pace, dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, dalla corte di appello, nell’ambito di qualsiasi procedimento, ordinario di cognizione, del lavoro, di locazione, sommario di cognizione (futuro semplificato di cognizione).
In secondo luogo, il giudice deve sempre provocare il contraddittorio sulla questione di diritto. Cosa succede se il giudice, prima di effettuare il rinvio, non provoca il contraddittorio, non invita le parti ad interloquire su siffatta questione. Il controllo del Primo presidente è espressamente circoscritto ai presupposti indicati nel n. 1 (questione di diritto non ancora affrontata dalla Cassazione e di particolare importanza; questione dubbia, con gravi difficoltà interpretative; questione suscettibile di porsi in numerose controversie), sicché si potrebbe concludere nel senso che il primo presidente non dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta per omessa attivazione del contraddittorio, ma dovrebbe comunque assegnare la questione alle Sezioni unite o alla sezione semplice, che dovranno/vrà pronunciare sulla richiesta avanzata dal giudice di merito. E’ una conclusione che però non convince, perché la mancata attivazione del contraddittorio comporta una violazione del diritto di difesa, consistente nell’avere impedito alle parti di portare elementi utili per la valutazione anche della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Una violazione che si riflette anche sul controllo che il Primo presidente deve esercitare, il quale non può valutare le argomentazioni e le deduzioni delle parti sulla esistenza dei presupposti di legge. E proprio questo aspetto esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che le parti possono depositare memorie scritte prima della decisione della Corte sulla questione di diritto. Pertanto, in caso di omessa attivazione del contraddittorio il Primo presidente deve dichiarare inammissibile la richiesta di rinvio.
In terzo luogo, il giudice di merito, di fronte ad una questione di diritto – sostanziale o processuale -, deve verificare se è nuova, perché non ancora affrontata dalla Cassazione; se è di particolare importanza; se presenta gravi difficoltà interpretative; se è suscettibile di porsi in numerose controversie. Orbene, se possiamo dire che la valutazione sulla novità e sulla serialità della questione è oggettiva, certamente quella sulla difficoltà interpretativa e sull’importanza è soggettiva, con la conseguenza che queste valutazioni ben difficilmente potrebbero dare vita ad una dichiarazione di inammissibilità da parte del Primo presidente. Ad ogni buon conto il giudice di merito, ritenuti sussistenti i presupposti previsti dalla norma, non deve necessariamente disporre il rinvio, ma può scegliere di decidere lui la questione di diritto. Siamo infatti di fronte ad un potere discrezionale del giudice e non ad un obbligo, la cui mancata attuazione non vizia la decisione, anche nel caso in cui tutte le parti in causa avessero fatto richiesta di rinvio alla Corte di Cassazione. L’espressione utilizzata, “introdurre la possibilità per il giudice di merito”, è fin troppo chiara. Se invece ritiene più opportuno non decidere, il giudice di merito pronuncia ordinanza di rinvio che determina automaticamente la sospensione del processo.
In quarto luogo, il Primo presidente deve verificare se sussistono i presupposti previsti e se è stato attivato il contraddittorio, perché in caso contrario deve dichiarare – direi con decreto – inammissibile la richiesta. In questo caso, il legislatore delegato dovrà necessariamente disciplinare le modalità di ripresa del processo sospeso, al fine di evitare che le parti, oltre al danno della sospensione, possano correre il rischio di vedere estinto il processo per tardiva riassunzione. Ad esempio dovrà prevedere che il provvedimento del Primo presidente sia comunicato alle parti a cura della cancelleria della Corte di cassazione, anche se non sono costituite in Cassazione, e che le parti debbano riassumere il processo entro il termine di tre mesi dalla comunicazione.
In quinto luogo, il Primo presidente, verificata l’ammissibilità della richiesta, deve assegnare la questione alle Sezioni unite o alla Sezione semplice tabellarmente competente. Invero, mi sarei aspettato comunque l’assegnazione della questione direttamente alle Sezioni unite, proprio in considerazione dei presupposti indicati nella legge delega: questione di diritto non ancora affrontata dalla Cassazione; questione di particolare importanza; questione dubbia, con gravi difficoltà interpretative; questione suscettibile di porsi in numerose controversie.
In ogni caso la decisione è assunta al termine dell’udienza pubblica, e non in camera di consiglio. Rilevo peraltro che in questo caso non troverà applicazione la lettera f) del comma 9 dell’art. 1 della legge delega (comunicazione dell’udienza almeno quaranta giorni prima con facoltà per il p.m. di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell’udienza) e l’art. 378 c.p.c. (deposito di memorie ad opera delle parti cinque giorni prima dell’udienza), dal momento che è contemplato un iter ad hoc: la requisitoria scritta del p.m. e le brevi memorie a cura delle parti saranno depositate “entro un termine assegnato dalla Corte stessa” e non secondo quanto disposto dal legislatore. Si introduce così un nuovo procedimento per la decisione in pubblica udienza, che a mio avviso non ha ragion d’essere.
Infine, l’efficacia della decisione della Cassazione segue i principi generali: il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ha efficacia panprocessuale e quindi non solo nel giudizio nel quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale, ma anche nell’eventuale nuovo giudizio instaurato con la riproposizione della stessa domanda nei confronti delle stesse parti.
IV.
Tratteggiata la regolamentazione del nuovo istituto possiamo supporre che le occasioni per la sua applicazione non dovrebbero essere molte. Non solo si deve trattare di una questione di diritto, sostanziale o processuale, mai sottoposta alla Corte di cassazione, di particolare importanza, con gravi difficoltà interpretative e suscettibile di porsi in numerose controversie, ma inoltre il giudice di merito deve scegliere di non decidere lui la questione di diritto per la prima volta.
In ogni caso, questo nuovo istituto suscita molte perplessità.
Innanzitutto, l’istituto ha sul processo un effetto più che negativo: la sospensione che consegue automaticamente alla pronuncia dell’ordinanza di rinvio alla Corte di Cassazione[4].
A mio avviso è un evidente controsenso, da un lato, affermare che la riforma del sistema giudiziario deve perseguire la riduzione dei tempi del processo e, dall’altro, contemplare un nuovo istituto che comporta la sospensione del processo che, come è noto, arresta il processo, allunga i tempi di definizione del giudizio ed impedisce sia pure momentaneamente al giudice di decidere e alla parte di avere giustizia. Sottolineava Salvatore Satta che la sospensione del processo è “un diniego di giustizia, sia pure temporaneo”. Un istituto che dottrina e giurisprudenza considerano eccezionale perché contrario alla natura del processo, che è fatto per procedere e non per arrestarsi.
Il nostro ordinamento, tra codice di rito civile, di rito penale, di leggi speciali contempla oltre trenta differenti situazioni che posso comportare la sospensione (automatica, necessaria o discrezionale). Con la conseguenza che, se proprio si vogliono ridurre i tempi dei processi, bisognerebbe eliminare le ipotesi di sospensione e non introdurne di nuove[5].
L’istituto in esame non convince altresì perché nessuno può assicurare che la Cassazione, che in questo periodo risulta particolarmente oberata di lavoro (le pendenze davanti alla Corte sono cresciute in modo non marginale, del 5,6%, nel periodo 2019/2020), deciderà in tempi brevi. Il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera approvata il 15 settembre 2021 ha evidenziato l’opportunità di prevedere “un termine, non solo per filtrare il quesito, ma anche perché, una volta superato tale filtro, la Corte debba decidere la questione”. A mio avviso, tuttavia, anche se il legislatore delegato prevedesse un termine, non vi sarebbe la certezza che quel termine sarà rispettato. E’ sufficiente al riguardo considerare che le decisioni sul regolamento di competenza in base agli artt. 47 e 49 dovrebbero essere pronunciate dopo 95 giorni dalla comunicazione della ordinanza sulla competenza, ma come è noto passano in media quindici/sedici mesi.
Non solo, perché se il giudice della causa ha rinviato alla Corte di Cassazione una questione non nuova, non suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi, il processo sarà stato sospeso del tutto inutilmente e le parti avranno subito un indubbio pregiudizio. Basti al riguardo considerare le numerose pronunce della Cassazione che hanno cassato le ordinanze di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avendo la Cassazione ritenuto non ricorrere la previsione legale.
V.
Il c.d. rinvio pregiudiziale non convince inoltre perché, a ben vedere, consente al giudice (sulla base di una sua valutazione discrezionale) di non decidere la questione sottoposta al suo esame, come invece è suo dovere, e di rimettere la causa ad un altro giudice, la Corte di cassazione, che non è tuttavia l’organo esclusivamente competente a decidere questioni di tal genere, come invece accade per l’incidente di costituzionalità di una legge, ove la decisione compete solo alla Corte costituzionale[6]. Un istituto che esonera il giudice dal dovere decidere e gli permette di rimettere la decisione alla Corte di cassazione, superando così il sistema dei gradi di giudizio che contrassegna il nostro ordinamento.
A riflettere la legge delega anche in un’altra situazione consente al giudice di non decidere. Intendo riferirmi alla c.d. mediazione demandata dal giudice, contemplata nell’art. 5, 2° comma, d.lgs. 4.3.2010, n. 28, che si vuole valorizzare e incentivare (art. 1, comma 4, lett. o). Infatti, siamo fuori della mediazione obbligatoria, o perché la controversia non rientra tra quelle contemplate dalla legge o perché, pur essendo contemplata, le parti non hanno conciliato e si è quindi davanti al giudice. Ebbene, con questo istituto il giudice, nel corso del processo, anche in appello, anziché decidere dispone che le parti devono attivare il procedimento di mediazione. Ciò significa portare fuori della giurisdizione la soluzione di una controversia quando questa ormai si trova dinanzi al giudice, e non in base ad una libera volontà delle parti, ma per ordine del giudice. Una previsione che si presenta ancor più incomprensibile se si considera che essa opera anche dinanzi al giudice di appello. E a mio avviso in tal modo si finisce per esternalizzare la giurisdizione, che invece è e deve restare una funzione dello Stato. Ed ho forti dubbi che sia costituzionalmente legittimo prevedere che il giudice si spogli della causa, evitando di pronunciare su di essa, rimettendo le parti dinanzi a mediatori, sulla base di una sua valutazione discrezionale.
Ben differente è l’ipotesi, da incentivare, della proposta conciliativa da parte del giudice della causa prevista oggi negli artt. 185-bis e 420 c.p.c. dal momento che questa viene formulata da chi è a conoscenza dei fatti di causa ed è titolare del potere-dovere di ius dicere.
Ma a ben vedere neppure convince l’esempio portato a pag. 3 delle Proposte presentate dalla Commissione presieduta dal prof. Luiso per giustificare questa novità. In quell’occasione (su quale parte incombesse l’onere di avviare il procedimento di mediazione dopo la concessione del decreto ingiuntivo) la terza sezione della Corte di Cassazione aveva indicato il soggetto onerato nell’opponente (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629[7]). Eppure, diversi giudici di merito non avevano condiviso quella decisione ed avevano affermato che onerato era l’opposto, tanto che, ripresentatasi la questione in Cassazione, la terza sezione civile, con ordinanza interlocutoria 12 luglio 2019, n. 18741[8], ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale trattazione del ricorso da parte delle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza. Sezioni unite che hanno indicato il soggetto tenuto a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell’opposto, ribaltando così la soluzione data nel 2015 (Cass. 18 settembre 2020, n. 19596[9]). Proprio questo caso specifico porta a concludere nel senso che non è detto che la decisione della Cassazione sulla questione convinca i giudici di merito, davanti ai quali quella questione dovesse presentarsi, a decidere in conformità, dal momento che i giudici sono soggetti solo alla legge (art. 101, 2° comma, cost.).
Infine, cosa succede se dinanzi al giudice del lavoro si presenta una questione nuova che riguarda l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, questione mai decisa dalla Cassazione, che presenta gravi difficoltà interpretative e che certamente è suscettibile di porsi in numerose controversie[10]. Come è noto l’art. 360 n. 3 c.p.c. ai fini del ricorso in cassazione assoggetta allo stesso regime le norme di diritto e le clausole dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
Si applicherà il nuovo rinvio pregiudiziale oppure la disciplina dettata nell’art. 420-bis c.p.c.? A mio avviso non dovrebbero esserci dubbi circa l’applicazione di questa seconda disposizione: il giudice della causa di merito deve decidere, in via pregiudiziale, con sentenza la questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro; la parte soccombente potrà impugnare la decisione, nel qual caso dovrà proporre soltanto il ricorso in cassazione; il processo sarà sospeso dalla data del deposito presso la cancelleria del giudice copia del ricorso per cassazione. Si tratta infatti di una previsione specifica per le controversie di lavoro.
(*) Testo aggiornato della Relazione tenuta a Milano il 15 novembre 2021 nell’ambito della Giornata Europea sulla Giustizia civile. La giurisdizione civile, tra emergenza epidemiologica e prospettive di riforma, organizzata dalla Formazione decentrata di Milano della Scuola Superiore della Magistratura.
[1] G. Verde, Giustizia, gli impegni preso con l’Europa non possono “distruggere” il processo, in Guida al diritto, 2021, 40, 6.
[2] B. Sassani, Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne, in Judicium, 21 settembre 2021.
[3] Cass. ord. int. 6 luglio 2021, n. 19037 ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite la questione se sono assoggettabili al procedimento speciale previsto dalla legge n. 117/1988 “le azioni in cui la responsabilità dedotta in citazione riguardi la violazione del diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’obbligo del giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale”
[4] Anche il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera approvata il 15.9.2021, pur osservando “che l’istituto può costituire un rimedio innovativo da sperimentare per evitare contrasti giurisprudenziali di merito e contenziosi seriali proliferino in modo eccessivo”, non condivide “la previsione dell’obbligo di sospendere l’intero giudizio”.
[5] Sull’istituto della sospensione del processo sia consentito rinviare a due miei recenti scritti, La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., in Il giusto processo civ., 2015, pp. 633-656 e La sospensione del processo civile per la pendenza di un processo penale nella recente giurisprudenza della Cassazione, id., 2019, 961-982, ed ivi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza. V. inoltre e da ultima Cass. 13 gennaio 2021, n. 362 che ha nuovamente chiesto l’intervento delle Sezioni unite sulla questione di particolare importanza concerne i rapporti tra gli artt. 29 e 337, 2° comma c.p.c., alla luce dell’art. 297 c.p.c., con mia nota critica Le Sezioni unite e la sospensione del processo civile: un’altra occasione persa, in Il giusto processo civile, 2021, 721.
[6] V. da ultima G. Basilico, Mero accertamento di diritti fondamentali e giudizio di legittimità costituzionale, in Riv. dir. proc., 2021, 34 ed ivi ulteriori riferimenti.
[7] In Giusto proc. civ., 2016, 111 con nota di G. Trisorio Liuzzi, Sull’onere di promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo; in Foro it., 2016, I, 1319 con nota di D. Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la cassazione non è persuasiva.
[8] In Corriere giur., 2019, 1277 con nota di C. Consolo, Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo (equo processo, garanzia di difesa versus ovvia breve durata del processo negato).
[9] In Giusto processo civ., 2020, 1135 con nota di M. Bove, Onere della domanda di mediazione nel procedimento per ingiunzione; in Foro it., 2020, I, 3424 con nota di D. Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo.
[10] Sull’art. 420-bis c.p.c. v. fra gli altri G. Trisorio Liuzzi, L’accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi dal d.lgs. n. 80 del 1998 al d.lgs. n. 40 del 2006, in La deflazione del contenzioso del lavoro. Il caso delle Pubbliche Amministrazioni a cura di M.G. Garofalo e R. Voza, Bari, Cacucci, 2007, 287; D. Dalfino, Contratto collettivo e ricorso per cassazione, in La nuova giustizia del lavoro a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 305.