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La revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. alla luce di una recente pronunzia della Corte di cassazione: efficacia dell’antidoto e nuove istruzioni per l’uso
Di Eugenia Ferlito -
Sommario: 1. Fatti di causa e ragioni dell’indagine; 2. L’elemento soggettivo del dolo ed il suo peculiare atteggiarsi rispetto al giudicante; 3. Il nesso di causalità; 4. Il giudicato penale “utile” ai fini dell’attivazione dello strumento revocatorio: un nuovo sentiero all’orizzonte?
1.Fatti di causa e ragioni dell’indagine
La recente pronunzia n. 3032/2026 della Corte di cassazione costituisce lo spunto per alcune riflessioni sul dolo del giudice, quale elemento idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza civile, ai sensi dell’art. 395, n. 6, c.p.c.
Come è noto, la previsione richiede, ai fini dell’utile esperimento di tale rimedio, la compresenza di due presupposti: che il dolo del giudice sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, e che la sentenza, che si intende assoggettare a revocazione, sia l’effetto del dolo.
Il presente lavoro si propone di analizzare partitamente i presupposti di operatività di tale fattispecie, soffermandosi in particolare sull’elemento soggettivo del dolo, per la cui analisi occorre muovere dalle categorie penalistiche, e sul nesso di causalità, che deve necessariamente intercorrere tra il dolo del giudice e la sentenza.
I fatti di causa, costituenti la cornice della vicenda sfociata nella pronunzia in commento, si sviluppano a partire da una sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal Tribunale di Firenze (e datata 15 novembre 2000), avverso la quale veniva proposta impugnazione ai sensi dell’art. 395, n. 6, c.p.c. anche in relazione alla circostanza per cui il procedimento per la dichiarazione di fallimento era stato attivato d’ufficio, mediante la segnalazione di cui all’art. 8 l. Fall.
La domanda di revocazione veniva rigettata dal Tribunale di Firenze, il quale riteneva insussistente la prova dell’incidenza del – pur accertato – dolo del giudice che componeva il collegio sulla dichiarazione di fallimento dell’attore in revocazione.
Avverso tale decisione parte soccombente proponeva gravame davanti alla Corte di appello di Firenze, la quale rigettava l’impugnazione in base alla stessa motivazione, ossia ritenendo che non fosse provata l’incidenza causale del dolo del giudice sulla dichiarazione di fallimento dell’appellante.
Tale pronunzia veniva, quindi, impugnata con ricorso per Cassazione, con cui, tra l’altro, si deduceva «la “nullità della sentenza per omessa valutazione di un punto decisivo”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di valutare il nesso di causalità tra il sistema corruttivo che faceva capo al giudice del Tribunale di Firenze che aveva dato luogo alla segnalazione ex art. 8 L.Fall. nei confronti del ricorrente e il successivo procedimento per la dichiarazione di fallimento»; motivo, questo, ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte, anche perché esso – affermano i giudici di legittimità – “impinge in valutazioni del giudice di merito, che ha ritenuto non provato – ai fini del dolo di cui all’art. 360, n. 6 del codice di rito – il nesso di causalità tra le condotte ascrivibili al giudice del collegio che ha pronunciato il fallimento e la dichiarazione di fallimento del ricorrente, con motivazione immune da censure”.
Questa, dunque, ai fini che qui interessano, la vicenda processuale. Vicenda che induce ad interrogarsi:
1.sull’elemento soggettivo del dolo, e sul suo peculiare atteggiarsi nell’ipotesi in cui esso riguardi il giudicante;
2.sul parametro al quale occorre ancorare la valutazione del nesso causale che deve intercorrere tra il dolo del giudice e la sentenza, risultando necessario valutare se l’incidenza del dolo debba essere rapportata al dato della giustizia/ingiustizia della decisione finale, o se, per poter assoggettare la decisione al rimedio revocatorio, sia sufficiente che essa sia stata percorsa da una volontà del giudicante alterata, orientata al perseguimento di un fine diverso da quello desiderato dalla legge, a prescindere dal fatto che tale volontà abbia poi condotto ad una decisione giusta o ingiusta;
3.sulla prova – in termini di certezza o, diversamente, di semplice probabilità – dell’incidenza del dolo del giudice sul prodotto giudiziale finale;
4.sulla individuazione dei giudicati penali utili ai fini dell’attivazione del rimedio revocatorio.
2.L’elemento soggettivo del dolo ed il suo peculiare atteggiarsi rispetto al giudicante
Il presente lavoro intende focalizzarsi sulle ipotesi in cui presupposto della domanda di revocazione sia l’accertamento del dolo del giudice contenuto in una sentenza penale di condanna[1].
Le fattispecie penali rispetto alle quali può configurarsi quell’atteggiamento psicologico del giudicante idoneo a fondare il dolo revocatorio sono molteplici: si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai reati di cui agli artt. 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 328 (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione), 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p.
Si tratta, in tutti questi casi, di reati propri, per la cui commissione è necessario il possesso, da parte del soggetto attivo, di una determinata qualifica soggettiva. Inoltre, criterio di imputazione di tali fattispecie è necessariamente il dolo, atteso che la colpa e la preterintenzione, ai sensi dell’art. 42, co. 2, c.p., devono essere oggetto di espressa previsione legislativa.
Secondo l’art. 43 c.p., il delitto “è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione”.
La nozione di dolo pone, prima ancora dell’analisi dei suoi elementi strutturali, il problema di stabilire quali, tra i molteplici elementi costitutivi della fattispecie penale, debbano ricadere al suo interno.
Secondo la concezione dominante, a ricadere nel fuoco del dolo deve essere l’intero fatto tipico, composto dall’insieme degli elementi necessari e sufficienti a fondare la corrispondenza del fatto realizzato con la fattispecie criminosa[2]. Tale impostazione, estensiva dell’oggetto del dolo, appare coerente con la lettura costituzionalmente orientata del principio di colpevolezza, accolta a partire dalle note sentenze della Corte costituzionale nn. 364 e 1085 del 1988, le quali hanno posto in rilievo la necessità che quest’ultima – lungi dal poter essere ridotta alla sola sussistenza del dolo o della colpa – investa tutti e ciascuno degli elementi costitutivi del fatto di reato.
L’art. 43 è chiaro nell’affermare che il dolo deve investire non solo l’azione o l’omissione che si pongono (o si omette di porre) in essere, ma altresì l’evento che ne deriva come conseguenza. Si potrebbe dunque desumere che oggetto del dolo sia proprio l’evento.
Questione assai dibattuta in dottrina, d’interesse anche rispetto alla peculiare ipotesi di cui ci si occupa, è se l’evento a cui si riferisce la norma sia l’evento c.d. naturalistico, quale modificazione della realtà fisica, o l’evento in senso giuridico, per tale intendendosi la lesione dell’interesse giuridico tutelato dalla norma.
Il tenore letterale dell’art. 43 sembrerebbe riferirsi all’evento in senso naturalistico; tuttavia, tale interpretazione porrebbe un problema rispetto ai reati c.d. di mera condotta, strutturalmente privi di evento. Problema che potrebbe essere aggirato accogliendo la nozione che individua l’oggetto del dolo nell’evento in senso giuridico.
Nel caso del giudice, si potrebbe pensare, nel novero delle fattispecie da egli realizzabili, e per l’appunto prive di evento, a quella di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto e omissione di atti d’ufficio).
Presta, tuttavia, il fianco ad alcune critiche anche la tesi secondo la quale l’evento di cui all’art. 43 c.p. sarebbe da individuare nella lesione dell’interesse giuridicamente tutelato dalla norma. La tesi in discorso, si afferma, imporrebbe di comprendere e conoscere esattamente quale sia il bene giuridico tutelato, il quale, soprattutto nei reati c.d. di mera creazione legislativa, risulta talora sfuggente[3]. L’impostazione per la quale, ai fini del configurarsi dell’elemento soggettivo del dolo, occorrerebbe tale conoscenza approfondita della norma potrebbe sembrare inconciliabile con quanto espresso nella sentenza Corte cost. n. 364/1988, la quale ha affermato la configurabilità di ipotesi di ignoranza c.d. inevitabile della legge penale, in deroga all’art. 5 c.p.
A tale obiezione si è replicato che la rappresentazione dell’interesse giuridico leso o messo in pericolo dalla norma non presuppone sillogisticamente la conoscenza del precetto penale, e ciò dal momento che l’evento normativo è generalmente immanente ai fatti di reato[4]. Pertanto, può affermarsi che l’evento a cui si riferiscono i due elementi della rappresentazione e della volontà enunciati dall’art. 43 sia l’evento c.d. normativo, in quanto necessariamente e generalmente conosciuto e conoscibile da parte del soggetto agente[5].
È noto come la struttura del dolo si componga di due elementi, distinguibili ma da porre in relazione l’uno con l’altro: rappresentazione (o coscienza o conoscenza o previsione) e volontà[6].
L’elemento c.d. intellettivo del dolo consiste nell’identificazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie oggettiva: pertanto, nei reati che possono fondare la revocazione per dolo del giudice, sarà necessario che il soggetto abbia la consapevolezza della illegittimità / illiceità / inconciliabilità del proprio comportamento (commissivo o omissivo) con i doveri d’ufficio.
Viceversa, laddove il soggetto non conosca, o si rappresenti erroneamente, un requisito del fatto tipico, la punibilità sarà esclusa per mancanza di dolo, concetto che si pone strutturalmente in antitesi con quelli di errore e di ignoranza[7]. L’elemento rappresentativo-conoscitivo si atteggia a previsione con riferimento agli accadimenti futuri che si prospettano come risultato della condotta criminosa; in essa deve rientrare anche il nesso causale tra azione ed evento, nei suoi tratti essenziali[8].
Si è rilevato come, ai fini della configurabilità del dolo del giudice, non rilevi la oggettiva contrarietà della condotta del giudice con i doveri d’ufficio. Ciò che conta è invece come egli, nella propria sfera intima e soggettiva, si rappresenti tale condotta, auto-valutandola come illecita/contraria ai doveri d’ufficio, e scegliendo ugualmente di porla in essere. Ad essere connotato da disvalore, infatti, non è l’agire in modo obiettivamente contrario a quanto prescritto, quanto piuttosto la intima adesione alla deviazione dall’agire appropriato, al fine di porre in essere un uso distorto del potere conferito dall’ordinamento[9].
Ugualmente, il dolo sarà configurabile in presenza di un atto che – pur reputato conforme alle regole e ai doveri d’ufficio – sia eseguito in esecuzione di un accordo criminale. E ciò in quanto esso è comunque presente, quale fattore idoneo ad inquinare il procedimento, costituendo concausa dell’atteggiamento del giudicante[10].
Con riferimento all’elemento volontaristico, si rileva come il dolo non sia solo rappresentazione e consapevolezza degli elementi costitutivi della fattispecie, ma anche volontà di realizzare il fatto tipico, che deve necessariamente tradursi in realizzazione, almeno fino allo stadio del tentativo punibile[11].
La volontà rileva in quanto espressione di un potere di conformazione della realtà; pertanto, è necessario che il dolo sussista al momento del fatto, e che perduri per tutto il tempo in cui la condotta rientra nel potere di signoria dell’agente, essendo irrilevanti tanto il dolo antecedente quanto il dolo susseguente[12]. In base a ciò, laddove, ad esempio, l’accordo corruttivo intervenga in un momento successivo alla consumazione del potere-dovere decisorio, non potrà configurarsi una decisione che sia effetto del dolo del giudice, a meno che egli non abbia agito nella prospettiva della futura remunerazione di tali atti[13].
Inoltre, è irrilevante, ai fini del configurarsi del dolo, il momento in cui avviene la ricezione del compenso dovuto in ragione del compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio: l’elemento qualificante il disvalore della condotta è infatti la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto o del comportamento contrario alle norme[14].
Ci si è chiesti poi se, ai fini della configurazione del coefficiente psicologico del dolo, sia sufficiente la volontà di compiere l’atto (o di porre in essere il comportamento) contrario ai doveri d’ufficio, o se sia altresì necessario che tale volontà si declini nel senso dell’intenzione, mediante tale atto, di nuocere alle parti. Richiedere la presenza di tale finalità condurrebbe a declinare l’elemento soggettivo in termini di dolo specifico.
Sul punto non vi è unanimità di vedute: una lettura rigorosamente aderente ai presupposti del dolo conduce a ritenere che, ogniqualvolta tale fine non vi sia, l’elemento soggettivo del dolo non sarebbe integrato[15].
In proposito si rileva come sia ben possibile che anche il dolo “penalistico” sia di tipo generico, ed anzi come il dolo specifico necessiti di un’apposita configurazione normativa, peraltro presente solo in alcune delle fattispecie poc’anzi citate. Sembrerebbe allora un controsenso che il dolo non sia necessariamente specifico nella fattispecie penale che viene in rilievo, e che debba poi improvvisamente esserlo ai fini dell’utile esperimento del rimedio revocatorio.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, il dolo potrebbe configurarsi in ogni ipotesi in cui vi siano consapevolezza e volontà di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, integrante l’elemento oggettivo del fatto descritto dalle norme penali di riferimento, e ciò a prescindere dalla sussistenza dello specifico obiettivo di pregiudicare una delle parti.
Parte della dottrina rileva poi come il dolo revocatorio sarebbe configurabile anche laddove il proposito sia quello di disapplicare una norma per altre ragioni, quali personali convinzioni etiche, o in ragione di una qualche forma di coazione psichica[16].
Ad avviso di chi scrive, nella prima delle due ipotesi citate, sussistendo nella mente del giudice tanto la consapevolezza della deviazione rispetto all’agire conforme ai doveri d’ufficio, quanto la volontà di discostarsi da tale agire, il dolo potrebbe configurarsi, sussistendone entrambi gli elementi costitutivi.
In tal caso, invero, seppur il fine di perseguire una propria convinzione etica possa apparire meno riprovevole rispetto a quello di adempiere ad un accordo corruttivo, o di privilegiare o di scontentare una delle parti, permane comunque una deviazione rispetto a quanto è imposto dal ruolo e dalle norme. Deviazione che mi sembra perfettamente rientrante in ciò che l’art. 395, n. 6, c.p.c. intende stigmatizzare, che non è tanto l’agire ad uno specifico fine (cosa che, d’altronde, il legislatore avrebbe ben potuto richiedere ai fini dell’integrazione di tale fattispecie), quanto piuttosto l’uso distorto delle funzioni, ancorché esso non sia teso ad uno specifico animus nocendi, proprio perchè divergente dalle ragioni in virtù delle quali il potere è stato conferito, e dalla soggezione del magistrato alla sola legge, ex art. 101 Cost.
Diversamente mi sembra che si atteggi il caso della coazione psichica, in cui, se è vero che sussiste l’elemento rappresentativo, il dolo sembrerebbe meno facilmente configurabile, in quanto mancante dell’elemento volitivo. Allo stesso tempo, non può disconoscersi l’esigenza di individuare, anche in relazione a tali ipotesi, uno strumento atto alla rimozione del giudicato “falsato” dall’alterazione dell’ordinario iter psicologico che il giudice dovrebbe condurre.
Volendo tentare di avanzare un rilievo conclusivo, si registra solo una parziale coincidenza tra il dolo penalistico ed il dolo del giudice idoneo a fondare la revocazione.
Il dolo di cui all’art. 43 c.p. è volontà consapevole di realizzare il fatto tipico, designato dalla fattispecie, e ciò, nella quasi totalità dei casi, significa volontà consapevole di nuocere.
Il dolo del giudice può anche non implicare un animus nocendi, rilevando solo che si sia consapevolmente scelto di deviare dai doveri comportamentali imposti dal ruolo, ancorché ciò sia stato fatto ad un fine diverso da quello di privilegiare o compromettere una delle parti.
3.Il nesso di causalità
L’art. 395, n. 6, c.p.c. stabilisce che può essere impugnata con lo strumento della revocazione la sentenza che sia effetto del dolo del giudice, accertato con pronunzia passata in giudicato.
Il primo problema che si pone, pertanto, è quello di stabilire quali siano i due poli tra i quali deve intercorrere tale nesso causale. Al riguardo, due sono le possibili interpretazioni.
Secondo una prima lettura, il nesso di causalità di cui ci si occupa sarebbe quello intercorrente tra il dolo del giudice, da un lato, e la decisione in quanto ingiusta, dall’altro[17]. Altra dottrina sostiene invece che il dolo revocatorio dovrebbe essere legato al provvedimento finale non in quanto ingiusto, bensì in quanto figlio di un processo decisionale alterato, ancorché esso abbia poi condotto ad una decisione formalmente corretta[18].
Pertanto, l’interrogativo che ci si pone è il seguente: nello stabilire se vi sia un nesso causale tra dolo del giudice e sentenza, occorre guardare al provvedimento finale, ed alla sua giustizia od ingiustizia, oppure al processo volitivo sviluppatosi nella mente del giudicante, prescindendosi dal risultato a cui esso è pervenuto? Qual è, in definitiva, il parametro a cui occorre rapportare l’incidenza del dolo del giudice sulla sentenza?
Il secondo – connesso – ordine di problemi concerne il grado di certezza di cui ci si può – o non ci si può – accontentare ai fini dell’accertamento di tale nesso causale; ci si chiede, in particolare, se occorre che il dolo abbia inciso sulla decisione in modo tale che essa sarebbe stata certamente diversa, o se sia sufficiente che esso viabbia probabilmente inciso, in modo tale che essa avrebbe potuto essere diversa.
Con riferimento al primo ordine di problemi, nel caso di cui ci si occupa, le due Corti di merito hanno ritenuto assente “l’incidenza del dolo del giudice sulla dichiarazione di fallimento”: sebbene, dunque, il dolo fosse stato accertato, esso, ad avviso dei giudici, non avrebbe, tuttavia, inciso sulla decisione finale.
Non emerge, dall’esame della decisione in commento, se le Corti abbiano ancorato la valutazione del nesso causale al solo dato della giustizia della decisione finale, o se vi siano stati altri elementi in grado di far ritenere reciso il nesso tra l’accertato dolo del giudice e la decisione impugnata.
Tale circostanza costituisce lo spunto per domandarsi se, in generale, ai fini della sussistenza del vizio di cui all’art. 395, n. 6, c.p.c. sia necessario che il dolo abbia avuto un’incidenza sulla giustizia/ingiustizia del provvedimento finale, determinandola, o se, viceversa, per configurare tale vizio, sia sufficiente che la decisione, a prescindere dal suo essere giusta o ingiusta, risulti essere il frutto di un processo mentale-decisionale alterato, o di un contesto in cui, in un certo segmento procedimentale, si è inserito un qualche fattore inquinante.
Al riguardo, secondo una prima tesi[19], il rimedio della revocazione sarà utilmente esperibile solo laddove la sentenza risulti viziata da ingiustizia nell’accertamento del fatto. Viceversa, allorché il giudice, pur contro la sua volontà, decida la lite in modo oggettivamente giusto, nonostante il processo psicologico viziato, il risultato corrisponderà a quello desiderato dalla legge, e pertanto non esisterà motivo di revocazione, giacché il dolo non sarà riuscito ad incidere sulla decisione.
Seguendo tale impostazione, non occorrerebbe soffermarsi sulla effettiva incidenza del processo formativo della volontà del giudice sulla decisione finale, così come non rileverebbero tutte le circostanze che su tale volontà potrebbero avere inciso, alterandola, essendo sufficiente rilevare la correttezza o meno del provvedimento finale.
Secondo una diversa – e preferibile – impostazione, ampliativa dello spettro di operatività dell’art. 395, n. 6, c.p.c., occorrerebbe valorizzare la differenza tra la fase rescindente del giudizio di revocazione, volta all’eliminazione della sentenza impugnata, e la fase rescissoria di tale giudizio, volta, invece, al riesame della causa[20]: in tale seconda fase, è ben possibile che il giudizio si concluda con una decisione di identico segno di quella impugnata. Appare allora evidente come la revocazione non presupponga in alcun modo l’ingiustizia della decisione “a monte”. Del resto, se così fosse stato, la norma lo avrebbe espressamente richiesto.
Allo stesso modo, non è necessario che le circostanze di cui all’art. 395 c.p.c. abbiano dato luogo ad un errore di fatto o di diritto, fatta ovviamente eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4.
Ai fini della sussistenza del nesso causale tra dolo e sentenza, ciò che si richiede non è che le circostanze di cui all’art. 395 abbiano determinato l’erroneità del giudizio, bensì che esse abbiano potuto influire sullo svolgimento di quest’ultimo, di talché, in loro assenza, la decisione avrebbe potuto essere diversa[21].
Il dato attraverso il quale la dottrina in discorso perviene a tale ricostruzione è il fondamento stesso dell’istituto di cui all’art. 395, n. 6, c.p.c., che non si focalizza sull’elemento della giustizia / ingiustizia della decisione bensì sul diverso profilo dell’uso distorto dello strumento giurisdizionale. Se questa è la ratio dello strumento, appare chiaro come non si possa ancorare l’azionabilità dello stesso al parametro della correttezza o meno della decisione finale e, quindi, della sua esorbitanza rispetto a quella che si sarebbe dovuta prendere; dato, questo, che è oggetto della fase rescissoria del giudizio, solo successiva a quella avente ad oggetto l’eliminazione del provvedimento corrotto.
Una limitazione della fattispecie in oggetto alle sole ipotesi di dolo del giudice causativo di un giudicato marcatamente ingiusto non consentirebbe di stigmatizzare e sanzionare il vero aspetto su cui la norma si incentra: vale a dire l’uso (distorto) del potere a fini diversi da quelli per cui esso è stato conferito, con la conseguente lesione del diritto della parte ad una decisione – non che gli dia ragione – ma che sia figlia di un processo decisionale non alterato[22].
Rilevata la necessità di appurare che la sentenza sia effetto del dolo del giudice, e chiarito quali siano i due poli tra i quali deve intercorrere tale nesso causale, occorre soffermarsi sul connesso problema di stabilire quale sia il grado di certezza da raggiungere in sede di tale accertamento.
Sul punto, si confrontano due diversi orientamenti, i quali muovono entrambi dal presupposto – non in discussione – che il dolo sia già stato rigorosamente accertato e provato con sentenza passata in giudicato.
Una lettura particolarmente affezionata alla causalità penalistica condurrebbe a ritenere sussistente il legame tra la sentenza ed il dolo del giudice solo allorché sia certa l’incidenza del dolo sul provvedimento finale. Pertanto, essa richiederebbe di far soggiacere il collegamento tra detto dolo e la sentenza oggetto della domanda di revocazione al rigoroso standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Ma, a questo punto, viene spontaneo chiedersi quale sarebbe l’elemento da cui poter ricavare una tale certezza: probabilmente essa emergerebbe in modo lampante solo nell’ipotesi di decisioni macroscopicamente ingiuste, abnormi, diverse da quello che avrebbe dovuto essere il naturale sviluppo del processo (ammesso che ne esista uno); oppure dovrebbe trattarsi di casi in cui – ad esempio – sia stato dimostrato che la causa sia stata “venduta” da un intero collegio. In tal modo, rimarrebbero fuori dal raggio di operatività della norma tutti quei casi in cui, sebbene vi sia stata, in un determinato segmento procedimentale (quale, ad esempio, la fase istruttoria), quell’alterazione del corretto iter psicologico che dovrebbe accompagnare il normale svolgersi delle funzioni, essa non si sia riverberata in modo netto sul prodotto giudiziale finale.
Una differente impostazione, prescindendo dal dato della effettiva sussistenza di una certezza in merito all’avvenuta incisione del provvedimento finale da parte del dolo, si accontenta della ragionevole probabilità che detto dolo abbia inciso sul contenuto della decisione; chiaramente, anche qui, fermo restando che esso sia stato rigorosamente accertato e provato con sentenza passata in giudicato. Del resto, se l’intera categoria della causalità civilistica obbedisce allo standard probatorio del “più probabile che non”, non si vede perché, proprio in tal caso, occorrerebbe fare un’eccezione. L’utilizzo di tale secondo standard appare conveniente per più ordini di ragioni: anzitutto, in virtù di un’esigenza di semplificazione probatoria, essendo nota la difficoltà di pervenire a giudizi formulati in termini di certezza o quasi-certezza. Inoltre, e forse soprattutto, essa consente di attrarre nell’orbita dello strumento revocatorio tutti quei casi in cui ad essere inquinata non sia stata la fase della decisione ma un altro segmento procedimentale. In questo quadro, sembra praticabile una lettura della norma che apra alla possibilità di esperire utilmente lo strumento revocatorio ogniqualvolta la parte sia in grado di provare che il dolo ha, in modo ragionevolmente probabile, inciso sulla sentenza.
Pertanto, ai fini del proficuo esperimento del rimedio di cui all’art. 395 c.p.c., con riguardo al collegamento tra detto dolo e la sentenza, sarà sufficiente che la condotta antidoverosa del magistrato sia stata causalmente idonea a orientare la decisione verso un risultato diverso da quello che avrebbe dovuto essere l’esito del giudizio, senza che, sotto tale profilo, la pronunzia di revocazione sia subordinata al raggiungimento di una certezza[23].
4.Il giudicato penale “utile” ai fini dell’attivazione dello strumento revocatorio: un nuovo sentiero all’orizzonte?
Ai sensi dell’art. 395, n. 6, c.p.c., per costituire motivo di revocazione, il dolo del giudice deve essere stato accertato con sentenza passata in giudicato.
Ora, nel caso di specie, dal testo della pronunzia in commento sembra ricavarsi che detto dolo sia stato accertato non con riferimento al giudizio sfociato nella sentenza di fallimento del novembre 2000 da cui muove la vicenda de qua, ma con riferimento ad altri procedimenti giurisdizionali.
Sebbene sul punto sia difficile avere certezze, stante la cripticità della ricostruzione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza della Suprema Corte, sembra, invero, possibile ricavare tale conclusione dalle (poche) parole usate dal Giudice di legittimità, il quale, nel richiamare l’esito del giudizio di secondo grado, osserva come, ad avviso della Corte d’appello, la mancanza di nesso causale (tra dolo e dichiarazione di fallimento) tragga origine dalla irrilevanza delle “altre ipotesi delittuose” – sempre relative al medesimo magistrato e al “medesimo contesto operativo” – penalmente accertate.
In sostanza, il giudice di secondo grado, pur negando – nel caso di specie e quanto al nesso di causalità – rilevanza agli altri procedimenti giurisdizionali in cui detto dolo era stato accertato, sembra implicitamente aprire alla tesi secondo cui un dolo accertato con riferimento ad una ipotesi delittuosa relativa ad un fatto-reato diverso da quello eventualmente riconducibile alla adozione della sentenza impugnata per revocazione possa essere idoneo a fondare il gravame in esame (e ciò, probabilmente, sul presupposto che un sistema corruttivo pervasivo sia in qualche modo in grado di condizionare tutti i giudizi rientranti nel “medesimo contesto operativo”). Ed invero, nella vicenda de qua, se ai fini dell’attivazione del rimedio revocatorio non si fosse riconosciuta la spendibilità di un giudicato relativo ad altre ipotesi delittuose, la revocazione avrebbe dovuto essere, illico et immediate, dichiarata inammissibile. Esito, questo, a cui invece non si è approdato, avendo i giudici di merito statuito sul nesso di causalità (il che, ovviamente, presuppone il superamento dello scoglio preliminare dell’inammissibilità) dichiarando l’irrilevanza di tali altre ipotesi delittuose.
[1] Sulla possibilità di individuare altri giudicati utili ai fini della proponibilità della revocazione, cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice quale motivo di revocazione della sentenza civile, Pisa, 2020, p. 57 ss; C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 447; A. Attardi, La Revocazione, Padova, 1959, p. 214; V. Colesanti, Sentenza civile (Revocazione della), in Novissimo Dig. It., XVI, Torino, 1969, p. 1169; A. Tedoldi, Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici. Art. 51-56, in Chiarloni (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Bologna, 2015, p. 549; C. Onniboni, sub art. 395 cod. proc. civ., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, vol. III, Ipsoa, 2018, p. 86; C. Petrillo, Revocazione del lodo e vizi di nullità, Ospedaletto (Pisa), 2018, p. 94; C. Spaccapelo, L’imparzialità dell’arbitro, Milano, 2009, p. 393.
[2] Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, CEDAM, 2025, p. 318.
[3] Cfr. G. Bettiol, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. It. dir. proc. pen., 1971, 215., B. Petrocelli, Principi di diritto penale, I, Napoli, 1955, p. 277 ss; F. Antolisei, L’offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p. 256 ss.
[4] Cfr. R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Neldiritto editore, 2025, p. 796.
[5] Cfr. R. Garofoli, Manuale di diritto penale, cit., p. 796.
[6] Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2025, p. 370.
[7] Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 371.
[8] Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 375.
[9] Sul punto, cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice quale motivo di revocazione della sentenza civile, cit., p. 41-42.
[10] Cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 43.
[11] Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 374.
[12] Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 374.
[13] I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 48.
[14] Cass., sez. un. pen., 21 aprile 2010, n. 15208.
[15] Cfr., sul punto, A. Briguglio – A. Siracusano, sub art. 2, in N. Picardi – R. Vaccarella, La responsabilità civile dello Stato giudice (Commentario alla legge 13 aprile 1988 n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), Padova, 1990, p. 82, nota n. 282.
[16] Cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 50 ss.
[17] G. De Stefano, La revocazione, Milano, 1957, p. 221-222.
[18] Cfr. A. Attardi, La Revocazione, cit., p. 31 ss.; I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 84 ss.
[19] Cfr. G. De Stefano, La revocazione, cit., p. 221-222.
[20] Cfr. A. Attardi, La Revocazione, cit., p. 31 ss.; I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 84 ss.
[21] Cfr. A. Attardi, La Revocazione, cit., p. 38.
[22] Cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 84 ss.
[23] Cfr. I. Zingales, Il dolo del giudice, cit., p. 84 ss.