La responsabilità aggravata dell’avvocato per l’utilizzo acritico e meccanico dell’intelligenza artificiale c.d. generativa. Nota a Trib. Latina, 23 settembre 2025.

Di Federica Barbieri -

Sommario: 1. – Il caso e la soluzione. 2. – I «precedenti» nazionali e internazionali. 3. – La responsabilità aggravata ex art. 96, co.1, c.p.c. 3.1. – La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. 4. –  La responsabilità aggravata per l’utilizzo acritico e meccanico dell’intelligenza artificiale generativa. 5. – Considerazioni conclusive e spunti di riflessione: la supervisione dell’avvocato nella redazione degli atti processuali.

Il Tribunale di Latina, inserendosi in un filone giurisprudenziale di merito in rapido consolidamento, riconosce la responsabilità aggravata dell’avvocato che, impiegando strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dei propri atti difensivi, abbia introdotto acriticamente un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum.

 

 

The Court of Latina, aligning itself with a rapidly emerging line of case law on the merits, recognizes the heightened liability of a lawyer who, by using artificial intelligence tools to draft their legal briefs, has acritically included a jumble of abstract statutory and case law citations that lacked logical order and were largely irrelevant to the issue at hand.

1. Il caso e la soluzione. – Il caso da cui origina la pronuncia in commento prende le mosse da

un ricorso proteso ad accertare l’inesistenza di un credito contributivo oggetto di un avviso di addebito dell’INPS.

Rilevata la nullità della procura e l’assenza di un documento di identità della ricorrente, il giudice adito rinviava la causa a una nuova data, ai fini della regolarizzazione della costituzione in giudizio, onerando la parte ricorrente e il suo difensore di comparire personalmente, senza facoltà di delega.

Ciononostante, il difensore trasmetteva una istanza con la quale comunicava che, all’udienza fissata, avrebbe partecipato un suo sostituto, il quale, nel frattempo, si costituiva in giudizio, domandando di far proprio ogni precedente scritto difensivo e insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

All’udienza, il giudicante, dopo aver constatato la mancata comparizione della parte personalmente senza un giustificato motivo e dopo aver preso atto della genericità della procura depositata (tanto dal primo difensore, quanto dal collega sostituto), dichiarava il ricorso inammissibile e condannava i difensori per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti della malafede processuale, per avere gli avvocati in questione redatto l’atto introduttivo con strumenti di intelligenza artificiale, compromettendone, in tal modo, la qualità.

Più precisamente, la pronuncia in esame ha rilevato che gli scritti difensivi fossero composti «da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum»; ragione per la quale il giudicante ha ritenuto il contegno processuale assunto irriverente e «ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali».

La sentenza in commento offre l’occasione per analizzare una tematica «classica» del diritto processuale civile, concernente i presupposti della c.d. responsabilità aggravata, con una lente «innovativa», relativa all’applicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 96, co. 3, c.p.c. all’ipotesi in cui il difensore, all’interno dei propri scritti, faccia un uso incontrollato delle recenti strumentazioni di intelligenza artificiale.

2. I precedenti nazionali e internazionali. – La decisione del giudice di Latina si inserisce nel

quadro di quelle pronunce, nazionali e internazionali, che hanno avuto modo di soffermarsi sulle conseguenze derivanti dall’impiego delle tecnologie dell’intelligenza artificiale negli scritti difensivi.

Invero, nel panorama nazionale, i provvedimenti che hanno anticipato la sentenza in commento solo talvolta hanno ammesso la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. della parte che aveva fatto utilizzo di ChatGpt, ritenendo, talaltra, non applicabile la citata previsione normativa.

Più precisamente, il Tribunale di Torino, con una decisione del 16 settembre 2025, in una fattispecie peraltro molto simile a quella in commento[1], ha rinvenuto, nella condotta della ricorrente – che aveva redatto l’atto introduttivo «“col supporto dell’intelligenza artificiale”, inserendo un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio» – i presupposti della malafede processuale, e l’ha condannata, pertanto, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

Di contro, i giudici fiorentini, in una decisione resa il 14 marzo 2025[2], all’esito di un reclamo proposto avverso un sequestro conservativo, hanno escluso l’applicabilità dello strumento disciplinato dall’art. 96 c.p.c. nel caso di impiego, da parte dell’avvocato, di sistemi di intelligenza artificiale (nella specie, ChatGpt), nella ricerca di precedenti giurisprudenziali, poi rivelatisi inesistenti.

Più precisamente, dalla decisione del Tribunale toscano emerge che, sebbene l’intelligenza artificiale, adoperata dal difensore del reclamato, avesse generato le c.d. allucinazioni –  creando dei numeri di sentenze inesistenti, ovvero con un contenuto reale non corrispondente a quello riportato –, erano comunque carenti i presupposti della responsabilità aggravata, dal momento che la parte che l’aveva invocata «non aveva spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell’attività difensiva espletata della controparte»[3]. I giudici fiorentini, in altri termini, pur evidenziando il disvalore della condotta omissiva del difensore (i.e. dell’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’intelligenza artificiale), non ritengono che la stessa sia idonea a configurare gli estremi di un «abuso del processo» tale da dare luogo a una responsabilità ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

Pure nel panorama internazionale si registrano, come sopra accennato, taluni precedenti rispetto alla pronuncia in commento.

Seguendo un ordine cronologico, i giudici americani della Corte del distretto meridionale di New York degli U.S.A., con un’ordinanza del 22 giugno 2023, per primi, hanno avuto modo di soffermarsi sull’impiego in un procedimento giurisdizionale dell’intelligenza artificiale (nella specie di ChatGpt), da parte di avvocati, nella redazione dei propri atti.

Anche in tale vicenda, l’intelligenza artificiale aveva prodotto dei precedenti giudiziari inesistenti e falsi, di cui i suddetti avvocati si erano serviti per rafforzare la propria linea difensiva[4].

La Corte adìta, dunque, nell’irrogare una sanzione pecuniaria (di U$D 5.000, accompagnata da una lettera a tutti i giudici falsamente citati) ai due avvocati (ed in solido al loro studio professionale), contesta non l’uso in sé, nella predisposizione di un atto di parte, di sistemi di intelligenza artificiale, quanto piuttosto l’impiego maldestro (i.e., manchevole di una supervisione umana in punto di affidabilità di riferimenti giurisprudenziali indicati e di tecnicalità delle argomentazioni riportate ) di esso[5].

Detto altrimenti, la pronuncia statunitense ha condannato i difensori al pagamento di una sanzione pecuniaria non tanto perché gli stessi avevano adoperato ChatGpt nella redazione degli atti, ma piuttosto perché essi se ne erano serviti senza controllarne i risultati, venendo così meno al dovere professionale che incombe sugli avvocati di supervisionare il contenuto dei proprio scritti, sia nel caso in cui gli stessi siano stati redatti dai praticanti, sia nell’ipotesi in cui provengano integralmente o parzialmente dall’intelligenza artificiale.

Sulla scia della decisione della Corte americana si è poi mosso un provvedimento londinese adottato in data 3 aprile 2025 dall’High Court[6], attraverso cui i giudici hanno condannato gli avvocati – che avevano indicato dei precedenti giurisprudenziali inesistenti, generati dall’intelligenza artificiale, senza una preventiva verifica – al pagamento di 4.000 sterline.

In senso analogo, la District Court, S.D. della Florida, con provvedimento del 20 maggio 2025, la Court of Appeals dello Utah, con pronuncia del 22 maggio 2025 e la Court of Appeals della Georgia, nella decisione del 30 giugno 2025, hanno condannato i difensori che avevano citato, nei propri atti, precedenti giudiziari inesistenti prodotti da sistemi di intelligenza artificiale, al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre al pagamento delle spese della controparte[7].

3. La responsabilità aggravata ex 96, co. 1 c.p.c. – Il panorama giurisprudenziale

sopra descritto impone di chiarire, prima di svolgere qualsiasi considerazione sull’opportunità della soluzione adottata nella pronuncia in commento, l’àmbito applicativo dell’art. 96, co.3, c.p.c.

A tal fine, pare opportuno richiamare, anzitutto, le caratteristiche della responsabilità aggravata di cui al co.1 della norma poc’anzi menzionata, per poi verificare se e in che misura la previsione contenuta nel co. 3 se ne discosti[8].

Ebbene, com’è noto, la ratio sottesa all’art. 96, co. 1, c.p.c. va rinvenuta nell’esigenza che la durata ragionevole del processo venga altresì garantita da una cooperazione reciproca tra gli attori coinvolti, cooperazione funzionale ad evitare che lo stesso processo divenga la sede per lo svolgimento di attività defatigatorie, preordinate ad allontanare il più possibile il momento della decisione finale[9].

A fronte dell’instaurazione di un giudizio o della resistenza in un processo con dolo, malafede o colpa grave (i.e. di una azione del tutto pretestuosa) è stata quindi prevista la possibilità, per l’altra parte, di domandare il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi del co. 1 dell’art. 96 c.p.c.

Sull’inquadramento sistematico della fattispecie non sono mancate, nel corso degli anni, significative divergenze ermeneutiche.

Alla tesi (minoritaria) di chi riteneva che la responsabilità in questione dovesse nettamente contrapporsi a quella disciplinata dall’art. 2043 c.c.[10],  si oppone l’impostazione (maggioritaria) di coloro i quali sostengono che l’art. 96 c.p.c. rappresenta una ipotesi particolare, sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana[11].

Corollario di tale ultima impostazione – che peraltro rinviene un ampio supporto nella giurisprudenza prevalente[12] – è che la previsione contenuta nell’art. 96 c.p.c. fissi una completa disciplina della responsabilità risarcitoria per gli illeciti comportamenti processuali delle parti, escludendo la possibilità di applicazione del principio generale ex art. 2043 c.c.[13].

Oltre all’istanza della parte[14], da un punto di vista oggettivo, la responsabilità ex art. 96, co.1, c.p.c. richiede la soccombenza in giudizio[15], esigendo, poi, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la «malafede» o la «colpa grave».

La genericità del dettato normativo è stata, col tempo, colmata dalla prassi, la quale ha rinvenuto le ipotesi di «malafade» e di «colpa grave» in tutti quei comportamenti che si traducono in «intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo[16].

Più precisamente, la malafede, secondo la ricostruzione prevalente in dottrina, si sostanzia in un vero e proprio abuso del diritto di azione, ovvero nella consapevolezza di agire in modo sleale[17].

Non manca poi chi, agganciando la «malafede» di cui al co. 1 dell’art. 96 c.p.c. al concetto del dolo revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., l’ha rinvenuta nella condotta fraudolenta della parte, che, per mezzo di artifici o raggiri, tenta di ottenere un provvedimento favorevole dal giudicante[18].

La «colpa grave» si suole far derivare invece, da una «omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese»[19] e, dunque, da una ignoranza gravemente colpevole della inammissibilità dell’azione posta in essere[20], ovverosia dal mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire agevolmente l’ingiustizia della propria pretesa[21].

Detto altrimenti, la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 1, c.p.c. ricorre allorquando risulti provato che la parte soccombente fosse pienamente consapevole di avere torto (e, dunque, fosse in malafede), o comunque avrebbe dovuto esserlo adoperando un minimo di diligenza (colpa grave)[22].

Sebbene la prassi non abbia dato prova di apprezzare molto l’istituto disciplinato dalla norma da ultimo menzionata, dall’analisi dei repertori giurisprudenziali si evince comunque che le condotte temerarie del soccombente possono rinvenirsi: tanto nei casi di proposizione del regolamento di giurisdizione a scopo dilatorio (rectius: «senza il riscontro preventivo – nell’esercizio di un minimo di elementare diligenza – della erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza[23]»), quanto nei casi di proposizione di impugnazione avverso un provvedimento meramente ordinatorio e, quindi, non soggetto a gravame[24], nonché al cospetto di un frazionamento dell’azione volta all’adempimento di una obbligazione pecuniaria operata dal creditore per una sua esclusiva utilità[25], o ancora nella richiesta per la seconda volta del pagamento di un debito riconosciuto come già estinto[26].

3.1 La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. – Differente per presupposti

è, invece, la previsione contenuta nel co. 3 dell’art. 96[27], secondo cui «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»[28].

La disposizione, dunque, ha immesso, nel panorama della responsabilità processuale, due novità rilevanti.

In primo luogo, la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., diversamente da quella disciplinata nel co. 1, è sganciata dalla istanza di parte; tant’è che il legislatore conferisce alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria la facoltà di infliggere la condanna d’ufficio[29].

In secondo luogo, il dettato normativo del citato co. 3 si limita a prevedere la condanna del soccombente, da parte dell’autorità giudiziaria, al pagamento di una somma di denaro, omettendo ogni riferimento al pregiudizio concretamente arrecato dalla condotta del soccombente stesso[30].

La lettera della norma ha destato, sin dalle origini, non poche perplessità, principalmente legate alla genericità dell’incipit della formulazione («in ogni caso»), che non rende immediatamente chiaro a quali requisiti previsti dal co. 1 della medesima disposizione il legislatore del 2009 abbia inteso derogare[31].

Detto altrimenti, a differenza del co. 1, c.p.c., ove la legge, come si è visto sopra, richiede un elemento oggettivo, costituito dalla soccombenza, ed un elemento soggettivo, rappresentato dalla malafede o colpa grave nel comportamento del soccombente, il co. 3 non contiene una specifica indicazione delle condotte sanzionabili.

E così non sono mancate impostazioni dottrinali variegate e prassi giurisprudenziali eterogenee, che, talvolta, hanno ritenuto applicabile il co. 3 dell’art. 96 c.p.c. solo al cospetto di una lite temeraria[32], e, talaltra, hanno invocato la disposizione normativa pure in assenza di malafede e colpa grave, nonché di uno specifico danno[33].

Più precisamente, secondo una parte della dottrina, l’espressione «in ogni caso» impiegata dalla disposizione in commento, alluderebbe alla facoltà, per il giudicante, di attivare, pur in assenza di una istanza di parte, la sanzione; ma i requisiti soggettivi evocati dal co. 1 (e, dunque, la malafede o la colpa grave) dovrebbero sussistere comunque pure per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.[34].

Nel solco di tale impostazione, sembrerebbe inserirsi anche chi ritiene che la responsabilità prevista dalla norma da ultimo menzionata sussista nei casi di colpa comune e non è limitata alle ipotesi di colpa grave[35], e chi sostiene che l’applicabilità dell’art. 96, co. 3, c.p.c. «esige anche requisiti soggettivi e quindi comportamenti imputabili, almeno sotto il profilo della colpa lieve, come presupposto dell’applicazione dei primi due commi, onde evitare un’inammissibile compressione e quindi l’ineffettività del diritto di accesso al giudice che potrebbe di conseguenza realizzarsi innalzando senza alcun parametro di riferimento i costi del processo, specie per le cause di ridotto valore economico ovvero per le parti meno abbienti[36]».

Altra parte degli studiosi, invece, fa leva sulla natura squisitamente sanzionatoria della disposizione da ultimo menzionata e perviene, quindi, a ritenere che la funzione di essa «non è costituita dal ripristino della situazione patrimoniale antecedente al verificarsi dell’evento dannoso», trattandosi, piuttosto di «un rimedio processuale con finalità deflattive del contenzioso civile, che mira a punire l’abuso del processo»[37].

Del pari, i giudici di legittimità hanno nel tempo seguito due opposti orientamenti.

In prima battuta, seppur ribaltando l’indirizzo prevalente[38], hanno ritenuto che la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configurasse una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e co. 2, c.p.c. e con queste cumulabile, e che fosse volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; che «la sua applicazione, pertanto, non richiedesse, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione[39]».

In seconda battuta, poi, i giudici di legittimità sono «tornati alle origini», ritenendo che la configurabilità della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c. postulasse il necessario riscontro «dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa[40]»

A dirimere la complessità della questione, è intervenuto il supremo consesso, che, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato la finalità pubblicistica sottesa al co. 3 dell’art. 96 c.p.c., sottolineando come la norma sia correlata, invero, all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c.[41]. Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario, pertanto, al fine della condanna in parola, l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, nonché la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione[42].

Dalla soluzione da ultimo menzionata sembrerebbe derivare, in buona sostanza, uno stretto collegamento tra l’art. 96, co. 3, c.p.c. e l’art. 88 c.p.c., nella misura in cui tale ultima norma si propone di assistere le ipotesi di violazione dei doveri di lealtà e probità, permettendo di fatto al giudice di condannare d’ufficio la parte che, proprio per mezzo della suddetta violazione, abbia abusato dello strumento processuale, cagionando una lesione del valore della ragionevole durata del processo[43].

Eppure, non può omettersi di rilevare che la questione tutt’oggi resta assai dibattuta, non fosse altro perché, nella prassi, continuano a registrarsi indirizzi variegati, i quali, talvolta, disconoscono, quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c., il connotato soggettivo del dolo e della colpa grave, richiedendo solo una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo[44], e, talaltra, subordinano la condanna in parola alla malafede o alla colpa grave della parte soccombente, ovverosia alla violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda[45].

L’impostazione che sembrerebbe dominare gli archivi giurisprudenziali è comunque quella secondo cui, per evitare che la mera proposizione di una domanda giudiziale, che poi si riveli infondata, sia di per sé una condotta rimproverabile, la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. può trovare applicazione, sotto il profilo soggettivo, solo al cospetto di una concreta presenza di malafede o colpa grave[46].

Certo, una simile soluzione parrebbe svilire il dato testuale contenuto nell’incipit del co. 3 citato, il quale, nel prevedere, come già detto, che il giudice possa, «in ogni caso», infliggere alla parte soccombente una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, è come se intendesse ampliare, rispetto al co. 1, l’àmbito applicativo della norma, ovverosia sganciarlo dai presupposti soggettivi ivi richiamati.

Tuttavia, «una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art. 24 Cost.»: tanto basta per condividere la tesi prevalente che, pur disancorando la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. dalla richiesta di parte, postula comunque la necessità che la condotta del soccombente sia stata connotata da un coefficiente psicologico, pari alla malafede o alla colpa grave.

Si potrebbe, pertanto, ritenere che quel quid che differenzia il co. 3 dal co. 1 della previsione normativa da ultimo citata, oltre a rinvenirsi – e ciò, si badi, per espressa voluntas legis – nella superfluità (per il co. 3) dell’istanza di parte, va in qualche modo ascritto alla prova del danno. E, invero, nel co. 1, è la parte che invoca la responsabilità gravata dall’onere di allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato (patrimoniale e non)[47]; diversamente, nel co. 3, trattandosi di una condanna che viene inflitta d’ufficio dal giudicante, viene meno anche il suddetto onere di dimostrazione del danno subito. Con la conseguenza che il danno subito è dato, più in generale, dall’abuso dello strumento processuale, con malafede o colpa grave.

Prima di passare a verificare se la pronuncia in commento abbia fatto applicazione di tale ultima impostazione, giova fare un cenno alle modalità con cui si determina il quantum della condanna in esame.

Senza indugiare a lungo su tale profilo, va evidenziato che il riferimento che la norma fa a una determinazione «equitativa» della somma oggetto di condanna è stato opportunamente[48] circoscritto dalla Consulta, la quale ha ritenuto che il giudice, nella liquidazione, deve assumere a parametro di riferimento il valore della causa[49].

4. La responsabilità aggravata per l’utilizzo acritico e meccanico dell’intelligenza

artificiale generativa. –  La pronuncia in epigrafe, come già accennato, rinviene nel

comportamento del difensore che abbia adoperato, nella redazione degli atti, strumenti di intelligenza artificiale, gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

Più precisamente, con la decisione in commento, il giudice adìto ritiene che il fatto secondo cui la parte abbia impiegato l’intelligenza artificiale generativa possa desumersi da due circostanze: il difensore, infatti, non solo ha gestito il procedimento con «modalità anomale» depositando le note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giorno successivo al decreto di fissazione dell’udienza, ma ha pure redatto degli scritti di scarsa qualità.

Gli atti della parte, invero, secondo il Tribunale di Latina, sono stati realizzati in modo poco pertinente rispetto alla tematica e con una scarsa rilevanza degli argomenti utilizzati in relazione all’oggetto del contendere. Essi, in effetti – constata la pronuncia in commento – risultano composti da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e inconferenti rispetto al thema decidendum e, comunque, tutte manifestamente infondate.

Sembrerebbe, quindi, che la decisione abbia attribuito alla responsabilità aggravata quell’accezione ultima a cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente: alla base della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. sussiste, infatti, un contegno processuale, irriverente e abusivo del processo, che si è sostanziato in una violazione delle regole deontologiche e processuali.

Detto altrimenti, dalla pronuncia in commento, pare potersi confermare che l’applicazione della norma da ultimo richiamata risulti subordinata alla presenza, nella condotta del soccombente, di un coefficiente psicologico, pari alla malafede o alla colpa grave[50].

Nella dimensione processuale, dunque, la invocata responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. è, a ben vedere, intesa come la sanzione per l’inosservanza del dovere di lealtà e probità (ex art. 88 c.p.c.), nell’impiego dello strumento processuale, inosservanza mossa da malafede o colpa grave[51]. Sebbene, infatti, non venga reso esplicito nella motivazione della sentenza de qua l’aggancio all’art. 88 c.p.c., pare non si possa discutere sul fatto che il giudicante, nel ritenere che il comportamento del difensore sia stato connotato da «malafede ovvero da grave negligenza», abbia in altri termini ritenuto che la condotta sanzionata si sia tradotta in manovre scorrette (i.e., sleali), poste in essere, con fini defatigatori e pretestuosi, al fine di ritardare lo svolgimento del processo[52].

Argomentando da analoghe premesse, invero, a pochi giorni dall’emanazione della pronuncia in epigrafe, il TAR Lombardia –  chiamato a decidere sull’impugnazione di una bocciatura di un’alunna affetta da DSA – , con sentenza depositata in data 21 ottobre 2025[53], ha avuto modo di rapportare all’art. 88 c.p.c., norma applicabile anche al processo amministrativo,  la condotta dell’avvocato che aveva citato, nel ricorso, una giurisprudenza errata, reperita mediante strumenti di intelligenza artificiale.

In altri termini, i giudici amministrativi hanno in qualche modo esteso l’àmbito applicativo dell’art. 88 c.p.c. – sinora adoperato in ipotesi assai circoscritte[54] –, ritenendo che sussistessero gli estremi di un comportamento processuale sleale, «idoneo a influenzare il contraddittorio e la fase decisoria verso un percorso non corretto» e a rendere «inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati»[55].

Non è dunque l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, nella predisposizione di atti di parte, a risultare astrattamente una condotta sanzionabile; ma, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., diviene un comportamento rimproverabile quello del difensore che, proprio per mezzo delle strumentazioni di intelligenza artificiale, abbia tenuto un comportamento contrario alla buona fede processuale per aver omesso di verificare se i rimandi giurisprudenziali e le argomentazioni contenuti nel suo atto fossero corretti.

Detto in altre parole, pare che si possa escludere che la pronuncia in epigrafe abbia(no) ribaltato l’orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità, a proposito (però) del co. 1 dell’art. 96, secondo cui «la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, […] non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell’indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi[56]».

Quindi, non è il diverso atteggiarsi della responsabilità aggravata ad emergere dalla decisione latinense, quanto, piuttosto, la differente portata del connotato psicologico che caratterizza la predetta responsabilità e che, nel caso di specie, va rinvenuto nella negligenza del difensore, ovverosia, più precisamente, in una omessa verifica della correttezza e coerenza delle citazioni normative e giurisprudenziali riportate nel proprio atto, rilevata d’ufficio dal giudice, il quale – visto che la disposizione contenuta nel co. 3 dell’art. 96 c.p.c. gli accorda tale facoltà – ha inflitto al soccombente una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Considerazioni conclusive e spunti di riflessione: la supervisione dell’avvocato nella redazione

degli atti processuali. – La sentenza in epigrafe sollecita a una serie di osservazioni.

Anzitutto, un primo ordine di riflessioni riguarda la tematica dell’impiego dell’intelligenza artificiale nella professione dell’avvocato.

Ebbene, dall’analisi innanzi svolta, sembrerebbe potersi ritenere che la giurisprudenza non stigmatizzi il ricorso in sé alle nuove tecnologie (sub specie di intelligenza artificiale c.d. generativa), quanto, più precisamente, l’utilizzo «passivo» (rectius, non supervisionato) di esse nel contesto processuale[57].

Detto in altre parole, ciò che emerge dalla pronuncia esaminata e, più in generale, dal panorama giurisprudenziale su descritto, è che, per non incorrere nella malafede processuale o nella colpa grave, l’intelligenza artificiale potrà essere impiegata non in sostituzione del difensore, quanto, piuttosto, per supportarlo nella esplicazione dello ius postulandi e, dunque, nella realizzazione degli scritti difensivi.

La necessità che l’impiego delle nuove tecnologie sia ausiliario all’esercizio della professione dell’avvocato e che non si traduca in un surrogato di esso, tra l’altro, rinviene un preciso addentellato normativo, in passato più «generico» e comunque solo di soft law, oggi più specifico e collocato in una fonte primaria.

E, invero, già la Carta etica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari europei e nei relativi ambienti, adottata dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia, il 3 dicembre 2018[58], nell’individuazione di alcuni principi che potessero orientare l’attività di legislatori e operatori del diritto, nel contesto di una più generale visione antropocentrica e di strumentalità delle nuove tecnologie rispetto alle persone, si faceva portatrice dell’idea secondo cui l’«utilizzatore» dovesse pur sempre supervisionare i risultati provenienti dall’intelligenza artificiale[59].

Nella medesima direzione e, in attesa di una positivizzazione formale delle norme in materia di impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto delle professioni legali, si sono mosse anche talune iniziative «locali»; basti pensare alla «Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense», adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, il 19 dicembre 2024[60]. In essa si legge, tra l’altro, che «la centralità della decisione umana è un elemento imprescindibile nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale» e ciò comporta, più precisamente, che «gli avvocati hanno il compito di intervenire attivamente per valutare criticamente i risultati prodotti dalle tecnologie di intelligenza artificiale […]».

La L. n. 132/2025[61], poi, adottata sulla scia del cd. AI ACT europeo[62], ha, in buona sostanza, positivizzato, nell’art. 13, l’occorrenza che l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale debba essere finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e (comunque) con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera[63].

Detto altrimenti, le sfide che comportano le nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale (anche) nel contesto delle professioni legali devono essere governate dagli avvocati, i quali devono poter rendere la propria consulenza in modo «indipendente», senza che venga compromessa la loro integrità professionale[64].

Un secondo ordine di considerazioni, che la sentenza in epigrafe sprona a sviluppare, concerne la tematica della «sanzione processuale» dell’art. 96 c.p.c., inflitta al soccombente nel caso in cui l’atto contenga un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e inconferenti rispetto al thema decidendum.

La questione, come si è avuto modo di evidenziare, è stata affrontata, nella sentenza in epigrafe (e negli altri precedenti sopra riportati), con specifico riguardo all’ipotesi in cui il suddetto «coacervo di citazioni» incongruenti, presente nell’atto, derivasse dall’impiego delle strumentazioni di intelligenza artificiale. Ma, a ben vedere, la soluzione fornita dal Tribunale di Latina può essere spesa pure a fronte di un atto difensivo, redatto senza l’apporto dell’intelligenza artificiale, (e comunque) contenente una serie di riferimenti, normativi e/o giurisprudenziali inconferenti rispetto alla fattispecie.

In altre parole, quello che si intende sottolineare, in conclusione, è che la malafede processuale o la negligenza del difensore – le quali, nella decisione in commento, sono state poste a fondamento della responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. – potrebbero essere nondimeno invocate, non solo allorquando l’atto difensivo contenga una serie di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico, perché inserite, magari, da un collaboratore di studio «alle prime armi», o perché introdotte da un difensore «poco attento»; ma pure nell’evenienza in cui l’atto contenga delle «alterazioni» delle massime giurisprudenziali riportate a suffragio della linea difensiva seguita[65].

Eppure, come si è tentato di dimostrare sopra, non si registrano decisioni che abbiano dato spazio alla condanna per responsabilità aggravata al cospetto di tali situazioni.

D’altra parte, la medesima pronuncia del TAR lombardo richiamata nel paragrafo precedente precisa che «la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale». Tanto basta per comprendere come non debba essere l’impiego dell’intelligenza artificiale a determinare la condanna ex art. 96 c.p.c., ma la ricorrenza degli estremi che la norma prevede, a partire dalla lite temeraria, cagionata dal comportamento della parte che, nonostante la consapevolezza della domanda o eccezione (appunto, la malafede processuale) o la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l’acquisizione di tale consapevolezza (la c.d. colpa grave),  propone ugualmente la suddetta domanda o la suddetta eccezione), costringendo l’avversario a partecipare a un processo «inutile».

[1] La pronuncia è consultabile in www.altalex.com. Il giudizio verteva su una opposizione proposta da una lavoratrice avverso l’ingiunzione emessa dall’ente previdenziale sulla base di avvisi di addebito già precedentemente notificati.

[2] Trib. Firenze, sez. Impr., ord. 14 marzo 2025, in www.ambientediritto.it.

[3] In altre parole, i giudici fiorentini, sostenendo la natura extracontrattuale della responsabilità disciplinata dall’art. 96 c.p.c., ritengono che la stessa presupponga la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an che del quantum debeatur, o, comunque, che tali elementi risultino in concreto desumibili dagli atti di causa.

[4] La decisione è consultabile in https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2023/06/chatGPT-sanctions-ruling.pdf . In dottrina v. F. De Stefano, Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili, in www.giustiziainsieme.it, 5 febbraio 2024.

[5] F. De Stefano, Intelligenza, cit.

[6] Si tratta del provvedimento reso nel caso AC-2’24-LON-003062 Ayinde v. LB Haringey, consultabile in https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/05/Ayinde-v-LB-Haringey-Judgment-Ritchie-J-03.04.25-HD-2.pdf.

[7] Tali pronunce si rinvengono in F. Testa, Intelligenza artificiale nelle aule di giustizia: casi recenti, prime sanzioni, nuova legge e obbligo di informativa, in www.opendotcom.it, 13 ottobre 2025.

[8] Non ci si sofferma, in tale sede, sulla previsione di cui al co. 2 dell’art. 96 c.p.c., dal momento che essa non viene richiamata né nella decisione in commento, né nei precedenti giurisprudenziali sopra elencati.

[9] Tra i numerosi contributi in argomento, v.: G. Basilico, Le sanzioni endoprocessuali: contributo allo studio dei meccanismi sanzionatori nel sistema giuridico-processuale italiano, in Riv. trim., 2019, 69 ss.; G. C. Salvatori, Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. e prospettive de iure condendo, in Nuova giur. civ., 2015, 20630; O. Desiato, Responsabilità aggravata ex art. 96, 3 comma, c.p.c.: una possibile interpretazione, in Giur. it., 2015, 865 ss.; F. Toppetti, Il risarcimento del danno da «lite temeraria», Milano, 2014; G. Scarselli, Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l’uso, in Foro. it., 2010, I, 2240; L. P. Comoglio, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Judicium, 2008, 319 ss.; V. Ansanelli, voce Abuso del processo, Digesto civ., Torino, agg. 2007, I, 1 ss.; F. Cordopatri, L’abuso del processo e la condanna alle spese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 249 ss.; Id., L’abuso del processo, I, Padova, 2000; M. P. Gasperini, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1996, 888; C. Salvi, voce Abuso del diritto, in Enc. giur., I, Roma, 1988, 1 ss.; v. G. Bongiorno, voce Responsabilità aggravata, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991, 2 ss.; F. De Stefano, Note sull’abuso del processo, in Judicium, 1964, 582 ss.; E. Grasso, Individuazione delle fattispecie di illecito processuale e sufficienza della disciplina dell’art. 96 c.p.c., in Giur. it., 1961, 93; P. Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Milano, 1959, 99; A. Gualandi, Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962, 240; C. Calvosa, La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1954, 378 ss.

Sulla necessità che il processo non divenga la sede per lo svolgimento di attività defatigatorie delle parti, v. in particolare Corte Edu, 30 ottobre 1991, Wiesinger c. Austria; Corte Edu, 8 giugno 1995, Yagci e Sargin c. Turchia; Corte Edu, 29 marzo 1989, Bock c. Germania; Corte Edu, 8 luglio 1987, Baraona c. Portogallo, tutte in https://hudoc.echr.coe.int.

[10] V. in particolare C. Calvosa, La condanna, cit., 378 ss. L’A. sostiene che è impossibile equiparare la responsabilità a un illecito, perché, se così fosse, verrebbe di fatto negato il diritto di ciascuno ad agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti.

[11] E. Grasso, Della responsabilità, cit., 1032; G. Bongiorno, voce Responsabilità aggravata, cit., 1; S. Satta, C. Punzi, Diritto processuale civile13, II, Padova, 2000, 131.

[12] Tra le altre, Cass., 24 luglio 2007, n.16308; Cass., 3 maggio 2010, n. 5069; Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13899, tutte in www.foroplus.it.

Cass., 26 novembre 2008, n. 28826, in www.foroplus.it.

[13] G. Bongiorno, voce Responsabilità aggravata, cit., 1; M. P. Gasperini, Domanda, cit., 888.

[14] Sulla cui necessità si è pronunciata anche la Corte Costituzionale. Cfr. Corte Cost., 23 dicembre 2008, n. 435, in Giur. it., 2009, 2242 ss., con nota di F. Macario, L’art. 96 c.p.c. e la condanna al risarcimento solo «su istanza dell’altra parte»: ombre di incostituzionalità (e recenti modifiche normative).

[15] Secondo la prassi, deve trattarsi di una soccombenza totale, non potendo trovare applicazione la condanna ex art. 96 c.p.c. ove la parte risulti vittoriosa parzialmente. V. in tal senso, ex alias, Cass., 9 dicembre 2019, n. 32090, in www.altalex.com.

In senso conforme, in dottrina: E. Grasso, Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in Comm. c.p.c., (diretto da) E. Allorio, I, Torino, 1973, 1033. In senso difforme v. invece R. Vechione, voce Spese giudiziali (Diritto processuale civile), in Noviss. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 1140; P. Pajardi, Brevi appunti sulle responsabilità aggravate per le spese e i danni del processo della parte parzialmente vittoriosa, in Giur. it., 1967, 461.

[16] Cass., 30 dicembre 2023, n. 36591, in www.italgiure.giustizia.it.

[17] C. Calvosa, La condanna, cit., 403; E. Grasso, Della responsabilità, cit., 1034.

[18] G. Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 325. Le pronunce dei giudici di legittimità hanno definito la malafede come «intenzionale uso distorto degli strumenti processuali per fini divergenti da quelli istituzionali» (v.  Cass., s.u., 15 novembre 2021, n. 34349), ovvero come consapevolezza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione (v. Cass., 5 luglio 2017, n. 16482; Cass., 21 luglio 2000, n. 9579; Cass., 6 giugno 2003, n. 9060; Cass., Cass., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass., 18 febbario 2011, n. 3993; tutte in www.foroplus.it.

[19] A. Gualandi, Spese, cit., 301.

[20] Cass., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass., 26 giugno 2007, n. 14789; entrambe in www.foroplus.it.

[21] Cass., 17 aprile 2023, n. 10097, in www.foroplus.it.

[22] Nella manualistica, v. in tal senso G. Balena, Istituzioni di diritto processuale7, I, Bari, 2025, 310 ss.

[23] Cass., s.u., 9 febbraio 2007, n. 3057, in www.foroplus.it.

[24] Cass., n. 24645/2007, cit. e prima ancora Cass., s.u., 24 febbraio 2000, n. 16, in www.foroplus.it.

[25] Cass., s. u., 15 novembre 2007, n. 2376; Cass., 11 giugno 2008, n. 15476; in www.foroplus.it.

[26] Cass., s. u., 5 febbraio 1997, n. 1082, in www.foroplus.it.

[27] La previsione è stata, come noto, introdotta dall’art. 45, l. n. 69/2009, con il precipuo intento di ritoccare le norme in materie di spese di lite e di innalzare i poteri sanzionatori dell’autorità giudiziaria nei riguardi di chi arrechi un rallentamento alla durata del procedimento. La norma si è ispirata all’istituto regolato dal previgente art. 385, co. 4, c.p.c., il quale, nel contesto del giudizio di cassazione, prevedeva che, quando la Corte pronunciava sulle spese, «anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave». La scelta di inserire la previsione normativa nel primo libro del codice di rito disvela l’intentio legis di attribuirle una portata generale, non limitata al solo giudizio di legittimità.

[28] Tra i primi conditores della novella: G.Scarselli, Le modifiche in tema di spese, in Foro it., 2009, V, 258 ss.; I.Pagni, La «riforma» del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur., 2009, 1309 ss.; G.De Marzo, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro it., 2009, V, 397 ss.; D. Potetti, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in Giur. merito, 2010, 936; A. Scrima, Compensazione e condanna alle spese, in Giur. di merito, 2009, 7 ss.; P.Porreca, L’art. 96, terzo comma, tra ristoro e sanzione, in Foro it., 2010, I, 2242; ID., La riforma dell’art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l. n. 69 del 2009, in Giur. mer., 210, 1836; R. Giordano, Brevi note sulla nuova responsabilità processuale c.d. aggravata, in Giur. di merito, 2010, 434 ss.; G.Vanacore, Marca «punitiva» del nuovo art. 96 c.p.c.: a margine di un decisum del Tribunale di Varese, in Resp. civ., 2010, 387 ss.; G.Finocchiaro, Ancora sul nuovo art. 96, comma terzo, c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 1184; G. Scarselli, Il nuovo art. 96, terzo comma, c.p.c.: consigli per l’uso, in Foro it., 2010, I, 2237.

[29] Sul punto v. G.C. Salvatori, Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. e prospettive de iure condendo, in NGCC, 2015, 630 ss.

[30] Così, quasi testualmente, G. C. Salvatori, Tra abuso, cit., 630 ss.

[31] La formulazione – come affermato da P. Porreca, La riforma, cit., 2836 ss. –  risulta «generica nei presupposti, dato che può essere applicata “in ogni caso” di condanna del soccombente alle spese processuali; indeterminata nei criteri di liquidazione, privi di parametro di riferimento; ambigua sulla sua funzione, non comprendendosi se si tratti di responsabilità extracontrattuale o sanzione; contrastante con i “fondamentali principi della giurisdizione civile”, atteso che la condanna può essere resa anche d’ufficio, in deroga al principio della domanda (art. 112 c.p.c.)».

[32] T. Dalla Massara, Terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: quando, quanto e perché, in NGCC, 2011, 60.

[33] Sembrerebbe muoversi in questa direzione G. C. Salvatori, Tra abuso, cit., 630 ss.

[34] G. Scarselli, Le modifiche, cit., 263.

[35] Così P. Porreca, La riforma, cit.

[36] Così R. Giordano, Brevi, cit., 434 ss.

[37] Le espressioni riportate tra virgolette sono di G. C. Salvatori, Tra abuso, cit., 634. Nel medesimo senso dell’A. v L. Morano Cinque, L’abuso del processo come forma di stalking giudiziario: è lite temeraria, in Resp. civ. e prev., 2011, 2581; A. Carratta, L’abuso del processo e la sua sanzione: sulle incertezze applicative dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in Fam. e dir., 2011, 814 ss.; D. Potetti, Novità, cit., 944.

In giurisprudenza è stato notato come l’art. 96, co. 3, c.p.c. si distanzi dalla struttura tipica dell’illecito civile, avvicinandosi alle c.d. condanne punitive: v. Trib. Varese, 30 ottobre 2009, n. 1094, in Giur. merito, 2010, 431 ss.; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, in Giur. it., 2012, 2114, con nota di R. Giordano, Il litigante temerario paga «in ogni caso». Riflessioni sull’art. 96, comma 3, c.p.c. tra «abuso del processo» e «danni punitivi. Sul punto v. Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139, ove si discorre di «finalità punitiva» della disposizione.

[38] Cfr., ex alias, Cass, 14 settembre 2016, n. 18057; Cass., 19 settembre 2016, n. 19285; entrambe in www.foroplus.it.

[39] Così, quasi testualmente, Cass., 12 giugno 2018, n. 15209; conf. a Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; entrambe in www.foroplus.it.

[40] Cass., 30 marzo 2018, n. 7901, in www.foroplus.it.

[41] Cass., s.u., 13 settembre 2018, n. 22405, in www.foroplus.it.

[42] Cass., s.u., n. 22405/2018, cit. Già prima della pronuncia, il supremo consesso (Cass., s.u., 20 aprile 2018, n. 9912, in www.foroplus.it) aveva ritenuto che la responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c., pur non richiedendo la domanda di parte né la prova del danno, esigesse pur sempre, «sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate».

[43] In tal senso, ancor prima della pronuncia delle s.u. citata, v. G. Nappi, sub art. 96, in C.p.c. commentato – La riforma del 2009, (a cura di) C. Consolo, M. De Cristofaro, Milano, 2009, 50.

[44] Cfr. Cass., s.u., n. 34349/2021, cit. secondo cui «[…]la condanna ex art. 96 c.p.c., co. 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente».

[45] Cass., 27 ottobre 2023, n. 29831, in www.foroplus.it, ove i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile l’art. 96, co. 3, c.p.c. nei confronti del ricorrente che aveva agito in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Ma in senso analogo pure Cass., 12 ottobre 2023, n. 28448, in www.foroplus.it.

[46] Così, testualmente, Cass., 12 luglio 2023, n. 19948, in www.foroplus.it.

[47] V. in tal senso chiaramente Cass., 27 novembre 2007, n. 24645, in Foro it., Rep., 2007, voce Spese giudiziali in materia civile, n. 80. 

[48] Sulla tematica si sono registrate, in dottrina, posizioni divergenti: alla posizione di chi riteneva che il quantum dovesse essere liquidato sulla base del valore della causa e dell’effettiva durata del processo (G. De marzo, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro it., 2009, V, 397), si è contrapposta la tesi di chi sosteneva che bisognava non superare le spese legali (G. Scarselli, Le modifiche, cit., 263).

[49] Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139, in www.giurcost.org; In senso analogo anche Cass., 11 ottobre 2018, n. 25176 e 25177, in www.foroplus.it.

[50] Si segnala che, ancor più recentemente, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 20 febbraio 2026, n. 338 (in www. onelegale.wolterskluwer.it) ha affrontato la tematica dell’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nella redazione degli atti di parte, pervenendo a ritenere che «l’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti»; e, per tali ragioni, il giudice adito è giunto a condannare, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., il difensore che aveva riportato delle massime giurisprudenziali con l’aggiunta di passaggi che non trovavano alcun riscontro all’interno delle pronunce citate.

[51] V. sul richiamo all’art. 88 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata, ex alios, C. Calvosa, La condanna, cit., 387.

[52]  In argomento v.  S. Chiarloni, Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2008, 129; M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009; B. Cavallone, In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc. 2010, 1.

[53] TAR Lombardia, sez. quinta, 21 ottobre 2025, n. 3348, in www.dirittodelrisparmio.it.

[54] Si pensi che, nei repertori giurisprudenziali, l’art. 88 c.p.c. viene invocato a proposito: della condotta della parte che abbia ricevuto un ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e non abbia conservato il documento sino alla pronuncia giudiziale (Cass., 22 dicembre 2014, n. 27231, in www.foroplus.it); della reiterata contestazione della giurisdizione del giudice adito e contestuale (e accolta) istanza di sospensione del processo (Cass., s.u., 20 agosto 2010, n. 18810, in www.foroplus.it.); della sottoscrizione di un ricorso per cassazione da parte di avvocato non iscritto nell’apposito albo (Cass., 8 agosto 2003, n. 11978, in www.foroplus.it); della omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita (Cass., 21 luglio 2023, n. 21980, in www.foroplus.it); dell’abusivo frazionamento della domanda al cospetto di un unitario fatto illecito (v. recentemente Cass., 26 marzo 2024, n. 8217, in www.foroplus.it).

[55] Per di più, il TAR, nella pronuncia citata, facendo applicazione della previsione contenuta nell’art. 88, co. 2, c.p.c., ha trasmesso gli atti al Consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza del ricorrente, rimettendo all’organo ogni valutazione di sua competenza.

[56] Cass., 30 giugno 2010, n. 15629, in www.foroplus.it.

[57] Su tali profili, e a proposito della pronuncia del TAR sopra citata, v. A. Di Filippo, Uso dell’intelligenza artificiale nei processi: il TAR Lombardia erudisce avvocati e giudici, in www.altalex.com, 20 novembre 2025.

[58] Cepej, Carta etica sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei Sistemi giudiziari europei e nei relativi ambienti, in www.coe.int, 3 dicembre 2018.

[59] In argomento, v., ex alios, C. Barbaro, Cepej, adottata la prima Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale (AI) nei sistemi giudiziari, in www.questionegiustizia.it, 7 dicembre 2018.

[60] La Carta è consultabile in www.ordineavvocatimilano.it.

[61] Tra i primi conditores della novella in àmbito processual-civilistico, si vis, G. Carmellino, F. Barbieri, Intelligenza artificiale e processo civile: tra integrazione e sostituzione dell’attività del giudice, in Accertamento penale, AI e cybersicurezza.  Inventari e prime sperimentazioni nella prospettiva dell’IA ACT e della legge n. 132 del 2025: opportunità, problemi e nuovi diritti, (a cura di) A. De Caro, B. Alongi, F. Barbieri, A. De Marco, P. Raucci, G. Rossi, G. Tessitore, A. Vele, G. Verde, Napoli, 2025, 364.

[62] Sul tema, v., ex alios, M.T. Covatta, Intelligenza artificiale e diritti. L’UE emana il suo regolamento, in www.giustiziainsieme.it, 16 gennaio 2024; R. Petruso, G. Smorto, Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: una prima lettura, in Nuova giur. civ. comm., 2024, 994; G. Alpa, La difesa dei diritti e il ruolo dell’avvocato nella applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale, in Contratto e imp., 2024, 281 ss.; C. Iurilli, Il diritto naturale come limite e contenuto dell’intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo «AI Act», in Judicium, 24 giugno 2024; G. Gallone, Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla lice dell’IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà, in Judicium, 7 novembre 2023. Più recentemente, A. Punzi, AI Act: gli effetti settoriali – La decisione giudiziaria nell’AI Act, in Giur. it., 2025, 448 ss.

[63] Va precisato che, quasi contestualmente all’entrata in vigore della L. n. 132/2025, il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) ha pubblicato, il 2 ottobre 2025, le Linee Guida per l’uso dell’intelligenza artificiale nella professione legale, sottolineando l’importanza di un approccio etico e responsabile, consultabili in: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/3593400/Guida+del+CCBE+sull’uso+dell’intelligenza+artificiale+generativa+da+parte+degli+avvocati.pdf/0fdee427-fb50-7e41-fbd6-5bae7acec75c?t=1763380452292.

[64] Sul punto v. M. Valentini, L’ utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella professione forense, in Lavoro dir. eu., 2025,

[65] Basti pensare al caso in cui, nello scritto difensivo, venga riportata una massima giurisprudenziale con l’aggiunta di una parola che stravolga completamente il significato originario della massima medesima.