La presenza dell’avvocato in mediazione che fa la differenza. Note a margine di Cass., ord., n. 9608/2026

Di Silvana Dalla Bontà -

Sommario: 1. Avvocatura e mediazione sullo sfondo del tribolato rapporto fra mediazione e processo. – 2. Una pronuncia che riaccende il dibattito: l’ordinanza n. 9608 del 2026 della Sezione III della Corte di cassazione. Il caso. – 3. L’ordinanza del giudice di legittimità: tra (condivisibile) decisione del caso concreto… – 4. …e (infelice) obiter dictum. – 5. La ‘presenza’ dell’avvocato in mediazione: alla ricerca di una soluzione d’equilibrio. – 6. Sulla risorsa della partecipazione personale delle parti al tavolo di mediazione, ma ammissibilità ed opportunità della rappresentanza conferita all’avvocato in caso di impossibilità a partecipare personalmente. – 7. Per una mediazione quale strumento di giustizia consensuale: oltre insidiosi ‘proceduralismi’, l’orizzonte (più promittente) di educazione, formazione e preparazione di avvocatura e collettività.

1.Avvocatura e mediazione sullo sfondo del tribolato rapporto fra mediazione e processo.

Risaputo è che, sin dall’introduzione della disciplina organica della mediazione finalizzata alla conciliazione in attuazione della dir. 2008/52/CE, tribolato è stato il rapporto fra questo strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali e l’avvocatura[1]. Nota è la resistenza che parte degli avvocati mostrò al suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico[2], in particolare con riguardo alla ‘prossimità’ della mediazione al processo disegnata dal legislatore nell’originaria versione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28[3], culminata con la dichiarazione di incostituzionalità – pur per motivo ‘formale’ – delle disposizioni in merito alla previsione del tentativo di mediazione quale condizione ex lege di procedibilità della domanda giudiziale in elencati casi[4].

Al rinnovato ‘ingresso’ della c.d. mediazione obbligatoria – nel 2013 nel rispetto delle ‘forme’, con l’intento di prevenire il vizio di eccesso di delega da parte del Governo[5] – l’avvocatura veniva, si suol dire, ‘blandita’ mediante il riconoscimento ex lege all’avvocato dello ‘status’ di diritto di mediatore e la previsione esplicita dell’obbligo per la parte dell’assistenza dell’avvocato laddove il tentativo di mediazione è per legge condizione di procedibilità, cui si univa il vantaggio per le parti di un più rapido raggiungimento dell’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione allorquando gli avvocati attestino, dietro sottoscrizione, la sua non contrarietà a ordine pubblico e norme imperative[6].

Non ancora sopito, il discorso intorno al rapporto fra avvocatura e mediazione continua a segnare il percorso, culturale prima ancora che giuridico, che mira a ricondurre sotto il manto della giustizia civile non solo quella raggiunta attraverso il ricorso alla via giurisdizionale, ma anche quella conseguita mediante mutuo consenso delle parti, pur impregiudicato – sempre e indefettibilmente – l’accesso alla prima ove all’accordo non si pervenga[7].

Ebbene, in tale non agevole percorso figura-chiave si rivela l’avvocato, quale protagonista indiscusso del farsi della giustizia civile, non poco sfidato in ruolo, funzione e competenze dall’idea di un’estensione della nozione di ‘giustizia’ che dall’alveo del processo avanti al giudice statale (o privato) si spinge ad abbracciare gli spazi della mediazione e del negoziato[8].

In tale orizzonte ‘in costruzione’, ancora travagliato si mostra il rapporto fra avvocato e sua ‘presenza’ – qui latamente intesa – in mediazione, a riprova di come il primo e la seconda meritino, nel nostro ordinamento giuridico, costante attenzione e riflessione.

Ne offre ennesima evidenza la recente ordinanza n. 9608 del 2026 pronunciata dalla terza Sezione della Corte di cassazione[9], che dà occasione per un ragionamento di più ampio respiro sulla ‘presenza’, capace di ‘fare la differenza’, dell’avvocato al tavolo di mediazione; ordinanza di cui si intendono restituire qui di seguito premesse ed approdi.

2.Una pronuncia che riaccende il dibattito: l’ordinanza n. 9608 del 2026 della Sezione III della Corte di cassazione. Il caso.

Sia detto fin d’ora che l’ordinanza in questione si pronuncia su un caso soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, nella formulazione anteriore alla novella introdotta dalla c.d. riforma Cartabia e suo c.d. correttivo, e precisamente su ipotesi di procedimento di convalida di sfratto per morosità. La precisazione è doverosa in vista delle osservazioni che si svolgeranno nella comparazione fra tale assetto normativo e quello attualmente vigente.

Orbene, come si diceva, il caso deciso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9608 cit. origina, in prime cure, da un procedimento di convalida di sfratto per morosità, che vedeva l’intimato-conduttore costituirsi in giudizio per opporsi alla convalida avanzando plurime eccezioni. Nonostante queste ultime, il tribunale adito emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile e al contempo disponeva il mutamento del rito. L’intimato procedeva quindi ad avviare la mediazione, dietro ordine del giudice – presumibilmente in attuazione dell’allora combinato disposto dei commi 1-bis e 4 lett. a) dell’art. 5 d.lgs. n. 28 cit. prev. Alla mediazione, così instaurata dall’intimato-conduttore, il locatore non partecipava, “limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione”[10].

Il tribunale, accertata la morosità del conduttore, dichiarava con sentenza risolto il contratto di locazione, pur al contempo condannando il locatore al pagamento della sanzione pecuniaria per sua ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione, prevista dall’allora vigente art. 8, comma 4-bis d.lgs. cit.

Contro tale sentenza proponeva appello il locatario soccombente, adducendo quale motivo d’impugnazione, in via principale ed oltre al resto, l’improcedibilità della domanda del locatore e, di qui, l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio dell’immobile.

La corte d’appello confermava la pronuncia di prime cure con sentenza, resa oggetto di ricorso per cassazione dal conduttore, in primo luogo – e per quel che ivi preme – per violazione o falsa applicazione degli (allora) artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28 cit. prev., la cui corretta interpretazione ed applicazione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado, o quello di seconde cure, a dichiarare improcedibile la domanda di sfratto del locatore.

3.L’ordinanza del giudice di legittimità: tra (condivisibile) decisione del caso concreto…

Il S.C. rigetta per infondatezza il ricorso proposto dal conduttore con riguardo a tutti i suoi motivi. In particolare, respinge quello più sopra richiamato – e di interesse in questa sede – muovendo da premesse condivisibili, ma spingendosi a formulare, incidentalmente, un insidioso obiter dictum, destinato a riaccendere un dibattito interpretativo che si pensava quietato, anche alla luce del dato positivo oggi vigente e di cui a breve si dirà.

Questi gli snodi argomentativi della pronuncia commentata, che merita qui restituire a vantaggio di una loro partita disamina.

Innanzitutto, dopo aver richiamato suoi noti precedenti, su cui ci si soffermerà diffusamente più innanzi, la Cassazione puntualizza nell’ordinanza quanto segue.

Ove il tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai fini dell’integrazione di detta condizione, se, per un verso, deve di necessità celebrarsi il primo incontro di mediazione, per l’altro, a questo non debbono necessariamente partecipare tutte le parti del processo[11].

Ebbene, pur nella non limpidissima costellazione di ipotesi suggerite dal giudice di legittimità sulla base di siffatta premessa, una pare senza dubbio condivisibile.

Laddove si dia il caso che il futuro o attuale attore in giudizio sia onerato di avviare il procedimento di mediazione, ed egli vi dia inizio partecipando al primo incontro, ancorché il convenuto non vi compaia, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve intendersi assolta.

La conclusione cui giunge il S.C. non stupisce; anzi, si mostra affatto obbligata. Similmente che per la ratio a suo tempo sottesa alla costruzione della figura dei presupposti processuali a superamento del fondamento necessariamente bilaterale del processo e quindi della ‘partecipazione’ del convenuto ai fini della sua valida instaurazione[12], infatti, non sarebbe ammissibile subordinare l’accesso alla tutela giurisdizionale statale alla comparizione del convenuto alla mediazione: a ragionar diversamente, infatti, quest’ultimo avrebbe gioco facile nell’eludere l’azione in giudizio contro di lui proponibile o proposta[13].

Ciò precisato ed assodato, il giudice di legittimità ricorda che la mancata partecipazione del convenuto al tavolo di mediazione non è, tuttavia, priva di conseguenze, dal momento che quegli subirà, in ipotesi di ingiustificata adesione e comparizione in mediazione, le sanzioni legislativamente previste – nel caso di specie quelle di cui all’art. 8, co. 4-bis, d.lgs. n. 28 cit. prev.[14].

Poste dette premesse ricostruttive ed applicative, il S.C. conclude che, nel caso oggetto di ricorso, la domanda di convalida di sfratto del locatore sia (stata ritenuta) correttamente procedibile. Come ricavabile dagli atti di causa, il conduttore-intimato aveva dato avvio alla mediazione, il locatore non vi aveva aderito, ergo la domanda giudiziale era procedibile, ancorché, in quanto ingiustificatamente ‘assente’ in mediazione, il secondo aveva a ragione subito le conseguenze sanzionatorie di cui al citato art. 8, co. 4-bis[15].

4. …e (infelice) obiter dictum.

Sin qui la parte condivisibile della decisione annotata. Non convincenti, invece, ad avviso di chi scrive, paiono altri snodi della sua motivazione. Fra questi, in particolare, la formulazione di un obiter dictum tanto superfluo quanto discutibile, ancorché esso muova da un’esatta ricognizione del dato positivo applicabile ratione temporis al processo di prime cure, come da un puntuale excursus della giurisprudenza di legittimità intorno al rapporto fra mediazione obbligatoria, celebrazione del primo incontro di mediazione e partecipazione allo stesso.

Ora, quanto al quadro normativo applicabile, questo, come anticipato, viene dal S.C. correttamente individuato nel d.lgs. n. 28 del 2010 nella formulazione anteriore alla novella introdotta dalla riforma Cartabia. In particolare, per quel che in questa sede rileva, i riferimenti pertinentemente richiamati sono quelli del comma 1, terza, quarta e quinta frase, dell’art. 8 d.lgs. cit., laddove stabiliva che “[a]l primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. A ciò si aggiunge il rinvio al comma 4-bis del medesimo art. 8 cit., secondo cui “[d]alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato senza giustificato motivo, al versamento all’entrata al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto in giudizio”[16].

A vantaggio dell’interpretazione di detta disciplina, l’ordinanza in commento provvidamente richiama i precedenti a riguardo pronunciati dalla giurisprudenza di legittimità, esordendo, a ragione, con la citazione della nota sentenza n. 8473 del 2019, laddove questa era giunta a sostenere che nel procedimento di mediazione è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, benché ferma rimanga per loro la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, purché munito di apposita procura sostanziale[17].

A tale prima importante citazione giurisprudenziale l’ordinanza dà seguito ripercorrendo pronunce successive del S.C., emesse sulla sua scia della sentenza n. 8473. Queste, pur riconoscendo al primo incontro di mediazione – alla luce del dato positivo allora vigente e più sopra menzionato – funzione meramente informativa, con conseguente integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche allorché in quell’incontro le parti si siano limitate a manifestare l’intenzione di non proseguire la mediazione, si attesta(va)no sulla riconosciuta facoltà per la parte di farsi rappresentare in mediazione da un procuratore sostanziale[18].

In particolare, delle coordinate disegnate da tale giurisprudenza l’ordinanza in commento fa sintesi precisando che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza “a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale delle parti, ovvero tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali (…), poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi”. Di qui, secondo l’ordinanza, la conseguenza per cui “la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità” [19].

Ebbene, se fin qui nulla quaestio, perplessità sorgono alla lettura del prosieguo della motivazione dell’ordinanza che prepara al suddetto infelice obiter dictum.

Tre, infatti, sono i corollari che il S.C. figura quali ‘ricadute’ della ricognizione svolta e più sopra ripercorsa.

Primo corollario: “la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti – personalmente o tramite rappresentazione sostanziale – poiché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un’interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare[20] – e sin qui le affermazioni della Cassazione si mostrano ancora condivisibili, ancorché l’ultimo inciso (in corsivo nostro) paia già aprire la via alle ‘ricadute’ che non convincono.

Secondo corollario: “non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l’obbligo di fornire al cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, l’informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e della finalità dell’istituto” [21] – l’affermazione, ove apoditticamente intesa, schiude al sospetto che la conclusione cui il giudice di legittimità intende giungere sia ‘eccessiva’, ovvero provi troppo; il che trova immediata conferma nel corollario successivo.

Terzo corollario: “con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell’art. 5-bis e dell’art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010 – che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione ‘con l’assistenza degli avvocati’ – implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé distinti ruoli di parte e di suo assistente”[22] – ebbene, in queste affermazioni si concreta l’infelice obiter dictum.

5.La ‘presenza’ dell’avvocato in mediazione: alla ricerca di una soluzione d’equilibrio.

Spiace constatare che il S.C. perda il focus della decisione del caso di specie lasciandosi al citato, superfluo obiter dictum, laddove peraltro, se il giudice di legittimità avesse proprio voluto spingersi a considerazioni incidentali occasionate dal ricorso alla sua attenzione, egli avrebbe potuto piuttosto esprimersi sull’individuazione di chi, instaurato un procedimento per convalida di sfratto, sia onerato dell’attivazione del tentativo di mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale – quaestio, questa, ancora vexata[23], e su cui un chiarimento del Corte di cassazione sarebbe utile, ancorché, a ben vedere, più che in un ‘volatile’ obiter dictum, nella più efficace sede di pronuncia su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., (ancora però non) sollevato sul punto[24].

Così, tuttavia, non è (stato), e la Corte, nell’ordinanza commentata, si avventura, invece, nella formulazione di un obiter dictum che, ad avviso di chi scrive, non merita condivisione, ancorché – con ragionevole probabilità – animato da buone intenzioni.

Queste paiono, d’altro canto, intravedersi fra le pieghe della motivazione testé ripercorsa. Apprezzabile è, infatti, che il giudice di legittimità ribadisca che spazio e tempo della mediazione sono, in primo luogo, ‘cosa delle parti’ e non di loro rappresentati sostanziali e/o avvocati, eventualmente anche coincidenti, gli uni e gli altri, nella stessa persona[25].

Ciò detto e condiviso, non meno blanda può tuttavia mostrarsi la critica avanzata alla conclusione tranciante cui il S.C. approda con il terzo corollario sopra restituito; corollario che schiude scenari pregiudizievoli, non solo in rispetto all’accesso alla tutela giurisdizionale di chi sia tenuto ad avviare la mediazione onde integrare la procedibilità della domanda giudiziale, ma anche con riguardo alla stessa promozione e diffusione della mediazione quale strumento di giustizia consensuale che ambisca ad affiancarsi a quella giurisdizionale nel quadro di un sistema integrato (e maturo) di giustizia.

Non è un caso, d’altronde, che, in merito al profilo oggetto del suddetto corollario desunto dal S.C. nell’ordinanza annotata, la riforma Cartabia, nel novellare il d.lgs. n. 28 del 2010, abbia optato per una soluzione (più) equilibrata. Il riferimento è al rivisitato art. 8 di detto d.lgs., disposizione di cui la Corte di cassazione avrebbe fatto bene a tener conto, non tanto per una sua (temporalmente inammissibile) applicazione al caso di specie, bensì quale utile termine di confronto ispirativo per pronunciarsi – se proprio non si fossero voluti evitare sempre rischiosi obiter dicta – sul rapporto fra partecipazione di parti ed avvocati al primo incontro di mediazione ed assolvimento della condizione di procedibilità.

Stabilisce, infatti, l’art. 8, comma. 4, d.lgs. n. 28 cit., nella formulazione attualmente vigente, che “[l]e parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. A tale comma il c.d. correttivo alla riforma Cartabia ha peraltro provvidenzialmente aggiunto il comma 4-bis, secondo cui “[l]a delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”[26].

Ebbene, i due nuovi commi dell’art. 8 d.lgs. n. 28 cit. vig. qui riprodotti stabiliscono, quindi, in merito alla partecipazione in mediazione, ‘regola’ ed ‘eccezione’: la prima è data dalla partecipazione personale delle parti; la seconda dalla loro partecipazione mediante rappresentante, allorché si diano “giustificati motivi” e a patto che sussistano in capo a quest’ultimo due concorrenti condizioni: egli sia “a conoscenza dei fatti di causa” nonché sia “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”[27]. Per fugare qualsiasi dubbio sulla forma della procura conferita al rappresentante interviene, inoltre, a dire invero l’ovvio, il comma 4-bis, che ripete di fatto la disciplina civilistica in materia di forma della procura di cui all’art. 1392 c.c. – una precisazione a ben vedere superflua, ma purtuttavia benefica, vista la travagliata giurisprudenza che aveva imperversato in tema di forme della procura prima della riforma Cartabia[28].

Ciò detto, e per quel che qui maggiormente preme, è dato riscontrare come il novellato art. 8 d.lgs. cit., nel rispetto delle condizioni indicate, non ponga limiti alla parte al conferimento della rappresentanza in mediazione al proprio avvocato. Il silenzio legislativo a riguardo – oggi come ieri, invero – esclude che un divieto in tal senso si dia. D’altronde, anche ove mai fosse previsto o ipotizzato – come l’ordinanza in commento sostiene – esso finirebbe invero, non solo per stridere con i principi che reggono la rappresentanza e il rapporto avvocato-persona assistita, ma anche per compromettere l’effettività dello svolgimento della mediazione.

Le ragioni, facilmente intuibili, ne sono presto dette.

6.Sulla risorsa della partecipazione personale delle parti al tavolo di mediazione, ma ammissibilità ed opportunità della rappresentanza conferita all’avvocato in caso di impossibilità a partecipare personalmente.

Non v’è dubbio che la presenza personale della parte in mediazione, assistita dal proprio avvocato, rappresenti, nella generalità dei casi, lo scenario migliore a garanzia dell’effettività della procedura mediativa.

La parte, vera protagonista del conflitto portato al tavolo di mediazione, ne costituisce infatti risorsa preziosa sotto molteplici punti di vista.

Conoscitrice profonda del proprio conflitto, prima ancora che della controversia giuridica che lo riveste, ella è nella posizione privilegiata di saperne e restituirne appieno la fattualità[29]. Più di chiunque altro, essa è pertanto in grado, con l’aiuto del mediatore e l’assistenza del proprio avvocato, di mettere al servizio della soluzione del problema la sua conoscenza di quegli aspetti del contenzioso che ne trascendono il profilo squisitamente legale[30], ma che possono rivelarsi decisivi per un suo superamento in radice[31]. Ogni conflitto, d’altronde, origina, pur con intensità e modalità diverse, da un’interruzione della comunicazione fra le parti[32], che anche laddove apparentemente intervenuta sul piano meramente giuridico, cela invero una disfunzionalità più profonda, che il percorso di mediazione può aiutare a riportare nell’alveo di una comunicazione efficace[33], premessa, questa, indispensabile per la generazione di opzioni solutorie che ‘tengano’ e destinate a diventare, grazie all’intervento degli avvocati, negozi giuridici di soluzione della lite validi ed effettivi[34].

Ebbene, il recupero della comunicazione fra le parti non può che avvenire allorché queste siano presenti personalmente al tavolo di mediazione[35]. È il loro confronto diretto, infatti, che può aprire alla scoperta dei loro veri interessi, quelli che stanno oltre le posizioni giuridiche (e spesso di principio) vantate, e quindi schiudere a valutazioni di opportunità intorno a loro possibili integrazioni, che solo il soggetto titolare della situazione giuridica sostanziale può svolgere. Come con nitore è stato evidenziato, infatti, “l’ordinamento, quando crea un diritto, riconosce e garantisce un bene della vita, ma niente può dire in ordine all’utilizzazione di tale bene da parte del titolare. La scelta di cosa fare della utilità giuridicamente garantita è lasciata alla sovrana e insindacabile valutazione del titolare del diritto, e nessuno può sostituirsi a lui in questa valutazione”[36].

Di tutto questo si è mostrata ben consapevole anche la giurisprudenza di legittimità, sin dalla nota e più sopra citata sentenza n. 8473 del 2019, che in uno dei suoi passaggi motivatori più illuminati riconosceva come “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”[37]; riconoscimento cui hanno fatto eco le considerazioni delle Sezioni Unite nella sentenza n. 3452 del 2024, secondo cui il mediatore, “nel diligente adempimento del suo incarico”, aiuta “le parti a mettere ogni profilo ‘sul tappeto’”, in vista della “trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici”, affinché essi “vengano (…) adeguatamente ponderati e non ridotti forzatamente ‘a pari merito’”[38].

Ciò detto e condiviso in merito allo scenario preferibile circa la compagine soggettiva presente al tavolo di mediazione, non deve però nascondersi che ben possono darsi ‘motivi’ – che la normativa oggi vigente richiede siano “giustificati” – per cui la parte versi in condizioni che le impediscono di partecipare personalmente alla mediazione.

Ebbene, ove quei motivi si diano, non si vede argomento, ricavabile dalla disciplina sostanziale o da quella che regola la mediazione, per escludere che l’avvocato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, possa rappresentare il suo assistito in una mediazione finalizzata alla conciliazione su controversia civile e commerciale che – come stabilisce l’art. 2, comma 2, d.lgs. cit. – verte su diritti disponibili.

Se sul perimetro dei “giustificati motivi” di cui al citato art. 8, comma 6, d.lgs. cit. vig. si può discutere (solo motivi ‘oggettivi’ o anche ‘soggettivi’?)[39], non si vede però ragione di sostenere l’esistenza in mediazione di una distinzione strutturale fra parte che partecipa e difensore che l’assiste tale da impedire che quest’ultimo non possa, dietro debita procura e alle condizioni suddette, essere della prima (anche) rappresentante sostanziale al tavolo di mediazione.

Che così possa essere – ed è invero opportuno che sia – risponde, d’altro canto, al perseguimento effettivo dell’interesse della parte, in ragione del valore aggiunto da riconoscersi all’avvocato in mediazione, allorché, educato e formato agli strumenti di giustizia consensuale, egli vanti le competenze necessarie per raccogliere quella “conoscenza dei fatti” che gli consenta – ben prima dell’inizio della mediazione, ossia fin dal primo colloquio con la persona assistita[40] – di scoprirne e individuarne i veri interessi, e quindi di perseguirli al tavolo di mediazione nell’integrazione con quelli dell’altra parte, in un lavoro di squadra con quest’ultima, il suo avvocato e il mediatore[41]. È esattamente questa, d’altronde, la figura di avvocato della cui emersione discorreva la citata sentenza n. 8473 del 2019, laddove a costui il giudice di legittimità riconosceva, al tavolo di mediazione, “un ruolo in parte diverso” da quello di litigator nel processo: un ruolo che, nella sua nobile funzione sociale[42], “richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”[43].

Per questo, ritenere che la parte, impedita a partecipare personalmente alla procedura mediativa, debba per forza trovare un soggetto diverso dall’avvocato cui conferire la procura sostanziale per farsi rappresentare in mediazione, sarebbe del tutto ingiustificato, oltre che per lei un aggravio non indifferente, allorché, in virtù della relazione fiduciaria di mandato che la lega all’avvocato, ella volesse, invece e comprensibilmente, attribuire a costui la procura a rappresentarla in mediazione. Ove investito della rappresentanza sostanziale della parte, l’avvocato – preparato, formato, competente e deontologicamente corretto – avrà d’altronde sempre l’accortezza, ogniqualvolta ciò si riveli necessario, di informare e consultare il proprio assistito e rappresentato durante tutto lo svolgimento del procedimento mediativo[44]. Non solo.

A vietare che l’avvocato sia ammesso a rappresentare sostanzialmente in mediazione la parte impedita a parteciparvi, si finirebbe per inibire il miglior servizio che egli può offrire non solo a quest’ultima, ma all’intero tavolo di mediazione. Per un verso, infatti, non può disconoscersi che ove la parte sia costretta a farsi rappresentare in mediazione da un soggetto diverso dal proprio avvocato, costui si troverebbe a preparare e gestire il tavolo di mediazione con chi non gli ha conferito mandato e, quindi, con un soggetto con cui egli non ha avuto modo di instaurare quel rapporto di fiducia indispensabile ad un’effettiva ed efficace esplorazione ed integrazione degli interessi in gioco, prima e durante lo svolgimento della procedura di mediazione[45]. Per altro verso, imporre la rappresentanza sostanziale della parte in capo a soggetto diverso dal suo avvocato significherebbe anche mettere in maggior difficoltà, nel cammino verso il componimento della lite, l’altra parte e il suo avvocato. Costoro, infatti, si troverebbero a interagire al tavolo di mediazione con un soggetto – il rappresentante sostanziale – con cui, nella più parte dei casi, essi non hanno mai avuto a che fare; laddove, invece, interlocuzioni essi avranno di certo avuto con l’avvocato della parte da costui rappresentata[46].

Per tutte queste ragioni, e ancor più alla luce della disciplina vigente, non si ritiene di condividere l’obiter dictum dell’ordinanza annotata e qui criticato, di cui può soltanto apprezzarsi, al di là dell’infelice formulazione, il plausibile buon intento: quello di incentivare la partecipazione personale delle parti in conflitto alla mediazione, nella convinzione che tale strumento autonomo di soluzione del contenzioso sia destinato al maggior successo ove quelle si mettano in gioco in prima persona, ponendo sul tavolo le loro risorse più preziose e difficilmente ‘delegabili’ ad altri, e tra questi persino al proprio avvocato, i.e. la conoscenza delle radici profonde del loro conflitto nonché l’esercizio di valutazioni di opportunità in merito a “cosa fare della utilità giuridicamente garantita” dalla posizione che, riconosciuta dall’ordinamento, esse affermano di vantare[47].

7.Per una mediazione quale strumento di giustizia consensuale: oltre insidiosi ‘proceduralismi’, l’orizzonte (più promittente) di educazione, formazione e preparazione di avvocatura e collettività.

Il dissenso qui espresso al citato obiter dictum dell’ordinanza in commento trova motivo in riflessioni ulteriori, che, guardando oltre il piano della relazione avvocato-persona assistita, si indirizzano al più ampio tema del rapporto fra mediazione obbligatoria e processo e alla necessità che esso non venga esasperato da inutili quanto controproducenti formalismi[48].

Ritenere, come il giudice di legittimità sostiene, che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non sarebbe integrata ove l’avvocato della parte onerata di avviare il tentativo di mediazione l’abbia ivi non solo (tecnicamente) assistita, ma anche (sostanzialmente) rappresentata, significherebbe porre un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale ingiustificato, perché non fondato sul dato positivo, né sui principi generali che governano rappresentanza sostanziale e mediazione.

Come correttamente sottolineato dalla più volte citata sentenza n. 8473 del 2019, ma anche dalle successive Sezioni Unite nella menzionata pronuncia n. 3452 del 2024, ogniqualvolta la legge preveda condizioni all’accesso alla giurisdizione, una lettura costituzionalmente orientata ne impone un’interpretazione restrittiva, sì da evitare irragionevoli quanto sproporzionati limitazioni all’esercizio del diritto di agire in giudizio. Non sarebbe quello di limitazioni siffatte, d’altronde, l’orizzonte di un sistema integrato di giustizia che ambisce ad un rapporto virtuoso fra strumenti di giustizia consensuale e giurisdizione[49]. Un sistema in cui gli uni e l’altra hanno ciascuno il proprio campo di azione ed intervento[50], sullo sfondo di una maturata consapevolezza, in consociati ed operatori pratici, che l’esercizio dell’autonomia privata nella risposta alla conflittualità è una risorsa e che (solo) ove quella non riesca in una soluzione basata sul consenso, aperta è la via giurisdizionale, percepita, anch’essa, quale risorsa, ma preziosa quanto scarsa – come ogni bene comune – cui ricorrere pertanto con oculatezza e parsimonia[51]. Non solo.

Accedere ad un’interpretazione intorno alla partecipazione in mediazione quale quella tracciata dall’obiter dictum qui criticato, non soltanto rischierebbe di infirmare l’accesso alla giurisdizione, ma non renderebbe neppure un buon servizio alla mediazione.

Ridurre lo svolgimento di quest’ultima ad un percorso ad ostacoli che, come insidiosi trabocchetti ‘procedurali’, alimentano il rischio per la parte di incorrere in perniciose dichiarazioni di improcedibilità della sua domanda giudiziale, con onere di ‘tornare al punto di partenza’ in un defatigante ‘gioco dell’oca’ tra mediazione e processo[52], non aiuta di certo alla diffusione e promozione della prima, né presso la collettività né presso l’avvocatura.

Il vero, benefico servizio alla mediazione, quale strumento di giustizia consensuale, infatti, è assicurato piuttosto dal sostegno, educativo e formativo, alla comprensione, da parte della comunità, del significato profondo di questo strumento di composizione della conflittualità e, al contempo, dall’educazione e formazione dell’avvocato che al tavolo di mediazione sappia ‘fare la differenza’[53]: grazie ad una sua efficace assistenza della parte, ove essa sia personalmente presente in mediazione (la regola) o attraverso la sua rappresentanza sostanziale unita all’assistenza legale, ove la parte sia impossibilita a partecipare al procedimento mediativo (l’eccezione); in ogni caso, grazie alla preparazione che egli riserva al suo assistito, e si premura anche di riservare a se stesso, in vista dell’incontro di mediazione.

* Lo scritto si pone a sviluppo della relazione tenuta in occasione del XIII Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini degli Avvocati di Trento, Rovereto e Bolzano, dedicato al tema “La presenza (fisica) dell’avvocato nel processo e nella società”, tenutosi a Trento il 4-6 giugno 2026.

[1] Né dà conto per tutti D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, 2a ed., Bologna, 2022, 184 ss.

[2] V. D. Dalfino, La nuova mediazione nel contesto delle ADR, in Giusto proc. civ., 2011, 113 ss.; P. Lucarelli, La nuova mediazione civile e commerciale, in Giustizia consensuale, 2023, 339 ss., prec. 340; S. Dalla Bontà, The Promise of Consensual Justice: Towards a Paradigm Shift in the Administration of Civil Justice. The Italian Case, in Revista de processo, 2024, 467 ss.

[3] Sul punto, si vis, S. Dalla Bontà, Mediazione e processo. Note a margine di recenti pronunciamenti giurisprudenziali, in www.judicium.it, 04.07.2024, § 1; D. Dalfino, “Primo incontro”, comparizione personale delle parti, effettività della mediazione, in Foro it., 2019, I, 3259 ss.

[4] Si tratta della nota Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272, in Foro it., 2013, I, 1091, per un cui commento v. F.P. Luiso, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria e le incostituzionalità consequenziali, in Soc., 2013, 76; I. Pagni, Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in Corr. giur., 2013, 262; R. Tiscini, L’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega: una scelta discutibile, in Riv. arb., 2013, 105; C. Besso, La Corte costituzionale e la mediazione, in Giur. it., 2013, 605; C. Perago, Orientamenti in tema di mediaconciliazione, in Resp. civ. e prev., 2013, 769; G. Finocchiaro, Osservazioni minime a margine della declaratoria di illegittimità costituzionale delle c.d. «mediazione obbligatoria», in Giust. civ., 2013, I, 23; E. Minervini, La “storia infinita della mediazione obbligatoria”, in Contratti, 2013, 1153; C. Gamba, La Corte costituzionale e la mediazione: un “giudice indifferente al conflitto” o una corte che tace?, in Nuova giur. comm., 2013, 569; E. Dalmotto, Mediazione ancora obbligatoria, se il contratto o lo statuto lo prevedono, in Giur. it., 2013, 893.

[5] A riguardo v. D. Dalfino, La mediazione civile e commerciale, cit., 224; M. Bove, L’accordo conciliativo rivisitato dal c.d. “decreto del fare”, in Soc., 2013, 1230. G. Raiti, La media-conciliazione dopo il decreto del «fare», in Nuove leggi civ. comm., 2014, 245; A.D. De Santis, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: le novità del 2013, in Foro it., 2013, V, 265; F. Ferraris, La novellata mediazione nelle controversie commerciali: luci e ombre di un procedimento «rivitalizzato», in Contratti, 2013, 954; G. Reali, La mediazione obbligatoria riformata, in Giusto proc. civ., 2014, 729.

[6] In una valutazione delle scelte italiane anche nel quadro di una visione allargata extra moenia, v., sul punto, A. De Luca, Mediation in Italy: Features and Trends, in C. Esplugues, L. Marquis (eds.), New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, Berlin, 2015, 345 ss., prec. 353, 356.

[7] È quello che si è voluto definire un “sistema integrato di giustizia”, che, lungi dal predicarne l’identità, ritiene gli strumenti giurisdizionali e a-giurisdizionali di risposta al contenzioso, ciascuno con le proprie peculiarità, parte integrante di una nozione ampia di giustizia civile, sulla scia della dimensione tridimensionale di diritto e giustizia avanzata e promossa da M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee, Bologna, 1994, 78. Sulla nozione di “sistema integrato di giustizia” v., si vis, a più riprese e da diverse angolature, S. Dalla Bontà, Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile. La sfida di un sistema integrato di giustizia, in G. Fornasari, E. Mattevi, T. Pasquino (a cura di), Il giudice di pace nel quadro delle riforme, Trento, 2024, 63 ss., reperibile in accesso aperto: https://iris.unitn.it/; S. Dalla Bontà, Il costo della giustizia consensuale, in Riv. arb., 2023, 325 ss., prec. 333; Ead., Tra conflitto e lite: un sistema integrato di giustizia. La giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile in Italia, in Revista de processo, 2025, 525 ss.; in questo senso anche D. D’adamo, La giustizia integrata, Torino, 2023; nonché, da una prospettiva globale, S. Barona Vilar, “Justicia Integral” y “Access to Justice”. Crisis y evolución del “paradigma”, in Ead. (coord.), Mediación, Arbitraje y Jurisdicción en el actual paradigma de Justicia, Madrid, 2016, 31-56. In tale direzione cfr. anche le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 5 marzo 2024, (OR. en) 7127/24, sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, intitolate “Promuovere la fiducia attraverso una tutela giurisdizionale effettiva e l’accesso alla giustizia”, di cui chi scrive avvertiva eco nell’argomentazione di T.A.R., 17 marzo 2025, n. 5489, commentata ne La giustizia consensuale ‘presa sul serio’. La disciplina dei costi della mediazione al vaglio del giudice amministrativo, in Giustizia consensuale, 2025, 137 ss.

[8] Per tutti, sul punto, E. Zucconi Galli Fonseca, Il rapporto avvocato-cliente fra mediazione, arbitrato e processo, in S. Dalla Bontà (a cura di), Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia. Atti del Convegno, Trento, 14-15 novembre 2024, Napoli, 2025, 143 ss., reperibile in accesso aperto: https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Il-rapporto-avvocato-cliente.pdf.

[9] Trattasi di Cass., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608.

[10] Id., punto 1 dello “Svolgimento del processo”.

[11] Id., punto 3 dei “Motivi della decisione”.

[12] A riguardo si consenta rinvio a S. Dalla Bontà, L’introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione, Napoli, 2018, 134 ss. Per una fine ricostruzione di tali profili dall’angolatura della figura della contumacia, v., per tutti, B. Zuffi, Contumacia e giudizio nel processo civile, Napoli, 2024, 24 ss., a partire da un’articolata ricostruzione dell’assenza e mancata partecipazione della parte nel processo privato romano.

[13] Cass., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9806, cit., punto 3 dei “Motivi della decisione”.

[14] Ibidem.

[15] Cass., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9806, cit., punto 1 dello “Svolgimento del processo”.

[16] A riguardo, v. D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016.

[17] Il riferimento è alla nota Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, in Foro it., 2019, I, 3250, con commento di D. Dalfino, “Primo incontro”, comparizione personale delle parti, effettività della mediazione; in Giur. it., 2019, 2128, con annotazione di F.P. Luiso, Mediazione obbligatoria, il giudice e la legge; in www.judicium.it, con commento di P. Lucarelli, La sentenza della Corte di Cassazione 8473/2019: un raro esempio di uroboro; in Questione giustizia, 2019, con nota di C. Giovannucci Orlandi, La Cassazione n. 8473/2019: una rondine che speriamo non faccia primavera.

[18] Trattasi delle pronunce richiamate dalla stessa ordinanza qui in commento: Cass., sez. II, ord., 24 luglio 2023, n. 22038; Cass., sez. III, ord., 8 luglio 2024, n. 18485; Cass., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14676, che ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura della parte al rappresentante di attribuzione dei poteri sostanziali pieni non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

[19] Cass., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9806, cit., punto 3 dei “Motivi della decisione”.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Delinea i tratti della questione D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, 2a ed., cit., 277-278; questione contigua a quella relativa al rapporto fra mediazione c.d. obbligatoria e procedimento monitorio, risolta, quest’ultima, prima dell’introduzione del nuovo art. 5-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010 per intervento della c.d. riforma Cartabia, dalla nota Cass., Sez. Un., 8 settembre 2020, n. 19596, pubblicata in Foro it., 2020, I, 3424, con note di D. Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, e A. Zanello, Sezioni unite 19596/20: la joint venture di processo e mediazione; e commentata da M. Bove, Onere della domanda di mediazione nel procedimento per ingiunzione, in Giusto proc. civ., 2020, 1135; G. Balena, Mediazione obbligatoria e procedimento per ingiunzione: l’intervento delle Sezioni Unite, in Questione Giustizia, 2020; M. Pagnotta, Le sezioni unite (finalmente) fanno il punto sull’onere della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Judicium, 2020, 595; E. Gabellini, Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni Unite imputano al creditore-opposto l’onere di attivare la procedura di mediazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 585 ss. A seguito di quelle Sezioni Unite – e oggi del vigente dettato normativo che sancisce, una volta che il giudice si pronunci sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutività del d.i., l’onere in capo al creditore ingiungente-opposto di avviare la mediazione, pena la revoca del d.i. – l’opinione maggioritaria in dottrina si attesta, anche nel procedimento per convalida di sfratto, per l’onere in capo al locatore dell’instaurazione della mediazione, allorché si dia mutamento del rito per opposizione del conduttore, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale, la revoca dell’eventuale ordinanza provvisoria di rilascio nonché la condanna del locatore al pagamento delle spese processuali in base alla regola della soccombenza: sul punto cfr. D. Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, tra vizi di fondo e ipocrisia del legislatore, in Giustizia consensuale, 2021, 427 ss., prec. 445-446, prec. 597 ss. Non univoca, invece, la giurisprudenza di merito, in particolare con riguardo alla sopravvivenza o meno dell’eventuale ordinanza provvisoria di rilascio nelle ipotesi di mancata di instaurazione della mediazione: per gli incerti orientamenti sul punto v., da ultimo, N. Merlo, Mediazione e opposizione alla convalida di sfratto: la sorte dell’ordinanza provvisoria di rilascio in caso di dichiarazione di improcedibilità, in www.judicium.it, 25.6.2025.

[24] Conclude in questi termini anche Id., op. loc. ult. cit.

[25] Sulla ‘risorsa’ che rappresenta la partecipazione personale delle parti in mediazione si consenta rinvio a S. Dalla Bontà, Il primo incontro di mediazione, in D. Dalfino (a cura di), La nuova “giustizia complementare”, in Il Foro italiano – gli Speciali, n. 2/2023, 213 ss., prec. 233; nella mediazione con partecipazione personale delle parti si aprirebbe la via al passaggio dalla “controversia” e “controparte” al “conflitto” e all’“incontro” – come acutamente sottolinea P. Lucarelli, La nuova mediazione civile e commerciale, cit., 341 – grazie al quale l’individuo realizza la propria soggettività nella relazione, portando a compimento la sua capacitazione nella gestione del conflitto (in inglese: empowerment), in vista di un’autodeterminazione che si faccia (auto-)responsabilità: così, si vis, a S. Dalla Bontà, Mediation: A Sleeping Beauty. La promessa della giustizia consensuale alla luce della riforma della giustizia civile, in Giustizia consensuale, 2023, 251 ss., prec. 270. Incisive, a riguardo, le ampie riflessioni di M.F. Ghirga, La cultura della mediazione, in Riv. dir. proc., 2024, 45 ss., nonché di M. Bove, La domanda di mediazione, in Giustizia consensuale, 2024, 503 ss., prec. 504 ss.

[26] Sull’introduzione della nuova disciplina richiamata, v. A.M. Tedoldi, La mediazione civile e commerciale nel quadro della riforma ovvero: omeopatia del processo, in Giustizia consensuale, 2022, 477 ss.; Id., La mediazione civile e commerciale, in Id. (a cura di), Manuale di negoziazione e mediazione, Bologna, 2025, 75 ss., prec. 99 ss.; D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, 2a ed., cit., 414 ss.; M. Marinaro (a cura di), Manuale della mediazione civile e commerciale, 3a ed., Milano, 2025.

[27] Su tale rapporto fra ‘regola’ ed ‘eccezione’, v. S. Dalla Bontà, Il primo incontro di mediazione, cit., 233; M. Leo, La rappresentanza delle parti in mediazione, in M. Marinaro (a cura di), Manuale della mediazione civile e commerciale, cit., 251 ss.; A.M. Tedoldi, La mediazione civile e commerciale, cit., 99 ss.

[28] Anche dopo la citata Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 la questione era rimasta aperta. Nell’ammettere la partecipazione della parte in mediazione mediante rappresentante anche nella persona dell’avvocato, il giudice di legittimità, infatti, si era limitato a precisare che se la parte “sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”. Nulla aggiungeva la pronuncia, però, in merito alla forma della procura e a chi dovesse autenticare la firma della parte. Ne era seguito un nutrito orientamento giurisprudenziale che riteneva necessaria, ai fini della validità della procura, la forma dell’atto pubblico, con conseguente autenticazione notarile della firma della parte, ancorché né il dato positivo né invero il giudice di legittimità nella sopracitata pronuncia esplicitamente lo richiedesse (così, ex multis, Trib. Pavia, sez. III, 26 ottobre 2022, n. 1320, in www.101mediatori.it; 13 settembre 2021, ibid.; Trib. Sciacca 15 settembre 2022, n. 387, ibid.; Trib. Benevento, sez. II, 27 agosto 2021, n. 1705, ibid.; Trib. Latina, ord. 28 dicembre 2021, ibid.). In senso contrario, invece, si era mossa altra condivisibile giurisprudenza, che, ai fini della validità della forma della procura, applicava la disciplina di diritto comune enunciata dall’art. 1392 c.c. (così, per tutte, Trib. Palermo, 10 ottobre 2022, n. 4035, in www.101mediatori.it; Trib. Roma, sez. V, 23 novembre 2021, n. 18271, ibid.). Quanto poi all’autenticazione della firma della procura sostanziale conferita dalla parte al proprio avvocato per la rappresentanza in mediazione, non si vede ragione di non ammettere anche per tale procura l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 185, comma 1, c.p.c., indirizzato al tentativo di conciliazione giudiziale su richiesta congiunta delle parti. Questo, infatti, ammette che laddove il giudice istruttore, ai fini della conciliazione, ordini la comparizione personale delle parti, queste possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale a conoscenza dei fatti di causa. Si aggiunge a riguardo che “[l]a procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte”. Come accortamente evidenziato, tale disciplina in punto di autentica della firma deve ritenersi applicabile anche alla procura per il primo incontro di mediazione, “non potendosi certo rendere le forme da adottare nel contesto della mediazione più gravose di quelle che s’adoprano nel processo”: sono queste le considerazioni di A.M. Tedoldi, Le ADR nella riforma della giustizia civile, in Questione giustizia, 2023, 208 ss., prec. 220.

[29] Sul punto, S. Dalla Bontà, Tra conflitto e lite: un sistema integrato di giustizia, cit., 525 ss.; M.F. Ghirga, La cultura della mediazione, cit., 60 ss.; e ciò sulla scia della valorizzazione della fattualità del diritto – su cui, per tutti, P. Grossi, Sulla odierna fattualità del diritto, in P. Grossi, A. Serpieri, Due lezioni magistrali. 2013-2014, Viterbo, 2014, 9, e F. Galgano, Dogmi e dogmatica del diritto, Padova, 2010, 19 e 20 – che proprio nella mediazione trova una delle sue più significative espressioni, in quanto destinata a concludersi, ove la soluzione condivisa venga raggiunta, con un negozio giuridico che risponde alla conflittualità quale “abito su misura” delle sue fattuali peculiarità.

[30] Così E. Resta, Giudicare, conciliare, mediare, in Politica del diritto, 1999, 541 ss., secondo cui “[i]l mondo dei conflitti è sempre per molta parte imprevedibile ed enigmatico. Non c’è scienza sociale, per quanto ricca di letteratura specialistica sull’argomento, che alla fine ci possa raccontare questo mondo hobbesiano, inestricabile, ricco di passioni, interessi, comportamenti, inclinazioni, motivazioni; lo si descrive in una scala di possibilità che coinvolgono la rivalità, la concorrenza, l’invidia, l’inimicizia, sempre a metà tra la rottura irrevocabile e la solida conferma della socievolezza. (…) Dunque se ne avverte la centralità ma si è costretti a spiegare il fenomeno ricorrendo a trasposizioni simboliche o a processi metaforici”.

[31] Sul passaggio dall’approccio egocentrico a quello ontocentrico al problema, che vede le parti mettersi al servizio della sua soluzione, anziché limitarsi a contrapporre la propria posizione a quella della controparte, v. G. Cosi, Conoscere il conflitto, in P. Lucarelli, G. Conte (a cura di), Mediazione e Progresso. Persona, società, professione, impresa, Torino, 2012, 5 ss., prec. 16; Id., L’accordo e la decisione. Modelli culturali di gestione dei conflitti, Torino, 2017, 113 ss., 126 ss.; P. Lucarelli, Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento, in Giustizia consensuale, 15 ss., prec. 21; Ead., La nuova mediazione civile e commerciale, cit, 339 ss., prec. 342.

[32] Si approfondiva il punto ne La cura delle parole tra processo e metodi consensuali. Per una gestione responsabile del conflitto, in Giustizia consensuale, 2024, 281 ss., e La funzione sociale dell’avvocato, in Etica e giustizia, 2025, 89 ss., prec. 102-103, riprendendo le acute riflessioni di G. Cosi, L’avvocato e il suo cliente: appunti storici e sociologici sulla professione legale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1986, 3 ss., prec. 67-68, secondo cui non di rado accade che i soggetti coinvolti nel conflitto siano inclini a togliersi l’un l’altro la parola per passarla ai rispettivi avvocati: “neppure le nostre parole si devono toccare; si toccheranno quelle dei nostri avvocati, quasi come ‘mani’ metalliche che servono per manipolare oggetti in ambienti sterili ed ermetici”. Anche se poi accade, continua tagliente l’a., che “neppure gli avvocati si parleranno”, ma “parleranno ad un terzo (il giudice), o nominandosi l’un l’altro in terza persona” e “il loro linguaggio non cercherà una comunicazione volta a rigenerare un ‘noi’ perduto”, ma a “trarre fino in fondo le conseguenze del fallimento” del rapporto intersoggettivo in crisi.

[33] Sulle potenzialità della mediazione nel recupero di una grammatica della comunicazione efficace tra le parti in conflitto, v. S. Dalla Bontà, La cura delle parole tra processo e metodi consensuali, cit., 292; Ead., Il valore della giustizia consensuale, in Ars Interpretandi, 2026, 13, 27 ss.

[34] Il frutto pregiato della giustizia consensuale, inteso quale esito dell’integrazione – informata, responsabile e consapevole – di valutazioni di opportunità delle parti intorno alla regolamentazione del loro caso concreto, non è un negozio giuridico quale che sia purché civilisticamente valido, ma quello dotato di “effettività”, concepita quale ‘capacità’ del negozio di essere (spontaneamente) eseguibile dalle parti, durevole, sostenibile, resiliente. Solo un tale negozio, d’altronde, può considerarsi risolutivo in radice del conflitto, ossia in grado di evitarne la carsica riemersione e vincolare paciscenti inclini a rinegoziarne i termini ove, nello scorrere del tempo, il negozio siglato venga fatalmente segnato da sopravvenienze: così P. Lucarelli, Per un ripensamento della formazione del giurista, in S. Dalla Bontà (a cura di), Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia, cit., 201 ss., prec. 205; pensiero ripreso e sviluppato anche in S. Dalla Bontà, Il valore della giustizia consensuale, cit., 28 ss.

[35] Efficace, sotto questo profilo, la distinzione affacciata da M. Gradi, Il processo come dialogo, in Giustizia consensuale, 2024, 201 ss., prec. 204-205, che sottolinea come “[n]el processo (…) ciascuna parte parla con l’altra parte, nel contraddittorio in condizioni di parità, ma rivolgendosi al giudice. Occorre prendere atto che l’altro esiste, che l’altro ha qualcosa da dire; e allo stesso tempo si ha la pretesa di essere ascoltati dal giudice, di trovare nella sentenza la giusta considerazione delle proprie ragioni”; mentre nella mediazione “ciascuno cerca – su un piano di reciprocità – di comprendere le ragioni dell’altro, di dare accoglienza ai bisogni altrui, di offrire all’altro una risposta soddisfacente: si parla dunque all’altra parte”.

[36] Così, limpidamente quanto recisamente, F.P. Luiso, Diritto processuale civile. V. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, 15a ed., Milano, 2025, 19.

[37] Così testualmente Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, punto 3.

[38] V. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452, punto 3.4, pubblicata in Foro it., 2024, I, 752, con nota di A. Zanello, e per un cui commento v. E. Zucconi Galli Fonseca, Mediazione e nuove domande, in Giustizia consensuale, 2024, 87 ss.; S. Dalla Bontà, Mediazione e processo, cit.; L. Bianchi, Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale, in Giusto proc. civ., 2024, 775 ss.

[39] Si esaminava il tema in S. Dalla Bontà, Il primo incontro di mediazione, cit., 247.

[40] Sulla centralità del colloquio avvocato-persona assistita si consenta rinvio a S. Dalla Bontà, La cura delle parole tra processo e metodi consensuali, cit., 289 ss.; Ead., La funzione sociale dell’avvocato, cit., 117 ss.; M. Corman Aaron, The Lawyer’s Best Hard Challenge: Counseling Fully Informed, Wise, and Loyal Clients, in S. Dalla Bontà (a cura di), Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia, cit., 75 ss.; F. Di Donato, La centralità dell’ascolto e della narrazione della storia del cliente. Strategie per un rapporto collaborativo cliente-avvocato, ivi, 47 ss.; G. Ruffini, Interesse del cliente e interesse dell’avvocato in un sistema integrato di giustizia, ivi, 93 ss., prec., 105; M. Gradi, Il dovere dell’avvocato di informare il cliente, ivi, 123 ss.; F. Danovi, L’avvocato e la persona che vive la crisi familiare, ivi, 180 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Il rapporto avvocato-cliente fra mediazione, arbitrato e processo, cit., 145 ss.; D. Dalfino, Avvocato e cliente: tradizione e innovazione, in S. Dalla Bontà (a cura di), Avvocato e cliente: tradizione e innovazione, Napoli, 2025, 21 ss., spec. 39 ss., reperibile in acceso aperto: https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/12/Dalla-Bonta_Avvocato-e-cliente.pdf. Cosa la persona assistita vuole ottenere non è disgiunto da come lo si vuole e può ottenere: così C. Marcucci, Il procedimento collaborativo, in M. Sala, C. Menichino (a cura di), La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, Milano, 2017, 205 ss., prec. 214 ss., che rammenta come spesso, quando si rivolge all’avvocato, la persona assistita crede che il solo problema stia nel conoscere ‘cosa’ può ottenere e quali diritti ella vanti, non essendosi posta – né ponendosi – invece il tema di ‘come’ risolvere la controversia, inconsapevole perciò del fatto che “scegliere una strada piuttosto che un’altra può cambiare enormemente il risultato, in termini relazionali, economici e di benessere”. Per questo è “compito dell’avvocato richiamare l’attenzione del cliente su questa cruciale considerazione sin dal primo colloquio perché, prima di imboccare una strada, il cliente stesso deve essere in grado di conoscerne ogni prevedibile futuro sviluppo ed essere consapevole delle strade che, effettuando tale scelta, rinuncia a percorrere”.

[41] Sul punto, efficacemente, B. Di Carlo, L’avvocato e il cliente: un percorso condiviso verso una scelta consapevole, in S. Dalla Bontà (a cura di), Avvocato e cliente: tradizione e innovazione, cit., 399 ss., prec. 410 ss., che evidenzia come, in questa diversa prospettiva, “l’avvocato avrà il delicato compito di trasmettere al comune cittadino che a lui si rivolge una serie di nozioni, che normalmente questi non possiede, per prepararlo ad una sede diversa da quella processuale in cui è necessario considerare, oltre ai propri interessi e bisogni, anche quelli dell’altra parte”. Come puntualmente rammenta, infatti, M. Bove, Insegnare la mediazione in Università, in Giustizia consensuale, 2023, 169 ss., spec. 180, “[l]o scopo della mediazione non è la vittoria, dal punto di vista dei litiganti, né la decisione, dal punto di vista del mediatore, bensì è il componimento del conflitto. Il dialogo, allora, ha lo scopo del comprendere e dell’avvicinarsi. Così, se nel processo gli strumenti del dialogo sono dati dalle pretese giuridiche in ordine a diritti soggettivi e dai poteri processuali conferiti dalla legge, quali armi della lotta per il diritto, in mediazione non ci sono né pretese giuridiche né poteri processuali”.

[42] Sulla funzione sociale dell’avvocato si consenta rinvio a S. Dalla Bontà, La funzione sociale dell’avvocato, cit., 89 ss.; nonché Ead., Il valore della giustizia consensuale, cit., 35-36, ove si ricorda che tale funzione – come evidenziato dapprima nel contenzioso familiare, ma oramai riconosciuto con riguardo all’intero contezioso civile: per tutti, sul punto, F. Danovi, L’avvocato e la persona che vive la crisi familiare, cit., 189-189; Id., La missione dell’avvocato nella società contemporanea tra innovazione, legalità e giustizia, in via di pubblicazione in Giustizia consensuale – “è ‘contenitiva’ delle aspettative del cliente, in quanto spesso neppure coincidenti con il suo vero interesse; ‘costruttiva’ nella soluzione del conflitto, in vista della preservazione delle relazioni sociali al di là del conflitto che le segna; e ‘promozionale’ della graduale emancipazione, matura autodeterminazione e benefica responsabilizzazione dei confliggenti verso l’individuazione condivisa della loro regola di condotta vincolante per il futuro nel caso concreto”. Presentano il significativo riferimento alla funzione sociale della professione forense la formula dell’impegno solenne di cui all’art. 8 della disciplina dell’ordinamento della professione forense, come modificata dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15 e dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, nonché l’art. 1, comma 2, sempre di detta disciplina.

[43] Così testualmente Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, punto 3. Di qui, la necessità di una rivisitazione della formazione del giurista, che senza nulla togliere all’acquisizione e al dominio del sapere legale, in tutte le sue declinazioni, anche pratico-applicative, si arricchisca di un orizzonte più ampio, inteso a mettere il diritto a pieno servizio della persona, anche nella dimensione negoziale e quindi consensuale, al fine di un recupero dell’esercizio responsabile, consapevole ed informato dell’autonomia privata, che si traduca, grazie all’assistenza dell’avvocato, in negozi giuridici validi e, come si diceva nel testo, effettivi: così P. Lucarelli, Per un ripensamento della formazione del giurista, cit., 208 ss.; Ead., Cliniche giuridiche, laboratori e mediazione: verso una nuova epistemologia della formazione giuridica, in A. Carratta, B. Pozzo (a cura di), Metodi innovativi per la didattica nei corsi di Giurisprudenza. Un dialogo interdisciplinare. Atti del Convegno, 16 dicembre 2024, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Roma, 2026, 43 ss., prec. 45 ss., reperibile in accesso aperto: https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2026/05/EBOOK-Metodi-innovativi-per-la-didattica-nei-corsi-di-Giurisprudenza.indb-1.pdf, laddove acutamente evidenzia come il progressivo riconoscimento della complessità del reale, dell’urgenza della prevenzione del conflitto e della benefica dimensione orizzontale del diritto, che nella mediazione trova lo spazio e il tempo di sua realizzazione, conduca ad un riassetto profondo dei metodi didattici di educazione del giurista, che devono oggi aprirsi al dialogo fra discipline e a quella “dimensione epistemologica del sapere giuridico che si trasforma da conoscenza astratta a pratica sociale e dialogica, in cui il conflitto diventa occasione di apprendimento e di crescita personale e collettiva, favorendo la maturazione d capacità relazionali, la consapevolezza delle emozioni e l’apertura verso prospettive di collaborazione”.

[44] È questo un dovere deontologico cardine nel rapporto fiduciario avvocato-persona assistita, su cui limpidamente G. Ruffini, Interesse del cliente e interesse dell’avvocato in un sistema integrato di giustizia, cit., 97; M. Gradi, Il dovere dell’avvocato di informare il cliente, cit., 133; D. Dalfino, Avvocato e cliente: tradizione e innovazione, cit., 39.

[45] Sul rapporto fiduciario fra avvocato e persona assistita, v. M. Gradi, Il dovere dell’avvocato di informare il cliente, cit., 123-127; P. Lucarelli, Per un ripensamento della formazione del giurista, cit., 204, che nel rammentare come nelle sedi della giustizia consensuale la dimensione fiduciaria del diritto “si raddoppia” – su una lettura fiduciaria del dritto, per tutti, T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Roma-Bari, 2021, 88 ss. – legge il rapporto fiduciario fra avvocato e cliente come ‘ambiente’ relazionale privilegiato per coltivare una visione del diritto che ne esalti le potenzialità preventive del conflitto e di sua gestione e soluzione responsabile e consapevole, rendendo l’avvocato – come direbbe E. Zucconi Galli Fonseca, Il rapporto avvocato-cliente fra mediazione, arbitrato e processo, cit., 144 – “fine designer di un progetto, concretamente realizzabile, che sia in grado di gestire positivamente i rapporti fra le persone”. In particolare, su come tale rapporto costituisca radice e linfa di un’effettiva esplorazione degli interessi dell’assistito al fine del raggiungimento di una soluzione consensuale della controversia, v. B. Di Carlo, L’avvocato e il cliente: un percorso condiviso verso una scelta consapevole, cit., 405 ss.

[46] Su tale profilo si consenta rinvio a S. Dalla Bontà, L’avvocato alla sfida della giustizia civile del presente e del futuro, in Ead. (a cura di), Avvocato e cliente: tradizione e innovazione, cit., 495 ss., prec. 498-497. Sulla capacità ‘irradiante’ dell’attitudine costruttiva al conflitto, allorché l’avvocato abbracci un approccio collaborativo, v., si vis, Ead., La funzione sociale dell’avvocato, cit., 141 ss.

[47] Di nuovo, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., 19-23. La conoscenza profonda nelle parti del loro conflitto nonché l’esercizio di valutazioni di opportunità circa i loro interessi costituirebbero le basi per quella che è piaciuto definire la ‘forza’ della giustizia consensuale realizzata mediante un percorso negoziale assistito da avvocati preparati e competenti. Se è vero, infatti, che la giustizia consensuale è condizionata, nel suo realizzarsi, al raggiungimento del mutuo consenso, ché senza questo essa non si dà, è altrettanto vero, però, che ove a quel convergente consenso le parti pervengano, esso si mostra punto di ‘forza’ della giustizia consensuale. Quale esito di valutazioni di opportunità delle parti compiute alla luce delle peculiarità del caso concreto, la giustizia consensuale diventa, infatti, ‘abito di sartoria’ che si distingue da quello ‘industriale’ e ‘in serie’ che la giurisdizione può limitarsi ad assicurare. Non solo. Essa si rivela ‘a maggior tenuta’ rispetto alla sentenza del giudice perché, se è pur vero che il negozio giuridico in cui si concreta sarà aggredibile con le impugnative previste dalla legge sostanziale – per se ad esperibilità più ‘largheggiante’ dei mezzi di impugnazione della sentenza – laddove, però, concluso in modo responsabile, consapevole, informato, quel negozio giuridico sarà più stabile, perché frutto della soluzione del (più ampio) conflitto tra le parti, e non soltanto della loro (più ristretta) lite: sul punto, più diffusamente, S. Dalla Bontà, Il valore della giustizia consensuale, cit., 16 ss.

[48] Avverte su tale deriva di “esasperato formalismo” e conseguente “perdita dello spirito genuino” della mediazione, D. Dalfino, “Primo incontro”, comparizione personale delle parti, effettività della mediazione, cit., 3259 ss.; sulla stessa linea, S. Dalla Bontà, L’avvocato alla sfida della domanda di mediazione: Giano bifronte tra giustizia consensuale e giurisdizionale, in P. Lucarelli, L. Toschi (a cura di), Mediazione come bene comune per una giustizia attiva, partecipata, umana, Pisa, 2025, 171 ss., prec. 182. Netta sul punto P. Lucarelli, La nuova mediazione civile e commerciale, cit., 340, 344, secondo cui la “nuova mediazione”, quale forgiata dalla riforma del 2022, porrebbe a “tutti gli studiosi e gli operatori delle controversie il tema della scelta: se partecipare ad un progetto di evoluzione della società nella quale viviamo, oppure assistere inerti, magari lamentando ingiustizie, infantilismo, inefficienze”. La prima opzione impone al giurista di non limitarsi “ad affrontare l’istituto della mediazione solo attraverso le sue regole, ponendo e tentando di risolvere i numerosi dubbi interpretativi che queste suscitano, assegnando a molti di questi problemi le ragioni dell’insuccesso della mediazione; forse, neppure rendendosi conto di quanto l’interpretazione delle norme sia in questo caso guidata da percezioni selettive che per lo più (…) estrania[n]o la mediazione”; ne consegue che “intorno alla percezione della mediazione dei conflitti e alla mancata attribuzione a questa di significati profondi, si realizza in effetti la sua sorte: i detrattori la uccidono, gli indifferenti la ignorano”.

[49] Lo si sottolineava in S. Dalla Bontà, Giustizia consensuale, in Giustizia consensuale, 2021, 3 ss., prec. 7, in cui si denunciava che un vero sistema integrato di giustizia concepisce e pratica le vie a-giurisdizionali di soluzione del contenzioso non tanto quali mere forme ‘apocrife’ di quella giurisdizionale, prive delle sue indiscusse garanzie, nonché malcelate vie di fuga dal diritto prima ancora che dal processo, bensì come strumenti che offrono un quid aliud et pluris rispetto a quest’ultimo. Un sistema, cioè, in cui l’accesso alla via giurisdizionale resta sempre impregiudicato allorché non si raggiunga il componimento consensuale, e che non scade in una lettura della disciplina sugli strumenti di promozione della soluzione negoziale in termini di mera ‘corsa ad ostacoli’ per addivenire alle soglie della giurisdizione.

[50] Incisivi, a riguardo, M. Bove, La domanda di mediazione, cit., 504 ss., che puntualizza come “nel processo si guarda alla crisi del diritto soggettivo, che si assume essere stato leso, mentre nella mediazione si guarda alla crisi umana tra le persone coinvolte”; E. Zucconi Galli Fonseca, Mediazione e nuove domande, cit., 91, 93, che rammenta come “la mediazione e il processo operano su piani diversi: la prima è diretta all’emersione degli interessi delle parti, il secondo è finalizzato all’accertamento dei diritti; sulla stessa linea, S. Dalla Bontà, Mediazione e processo, cit., § 8.

[51] In questi termini, P. Lucarelli, Un altro concetto di sostenibilità, in Ead. (a cura di), Giustizia sostenibile, Firenze, 2023, 17 ss., prec. 19 e 22, reperibile in accesso aperto: www.fupress.com, che in tal senso auspica un ricorso responsabile agli strumenti di giustizia consensuale nella raggiunta consapevolezza della scarsità e preziosità della giurisdizione, che “è come l’acqua di cui tutti abbiamo bisogno per vivere”, e di cui deve evitarsi lo spreco “per il benessere di tutti, oggi e domani”, a vantaggio, quindi, di una sua preservazione per quelle conflittualità che possono trovare solo nella decisione del giudice unica e giusta soluzione: si pensi alle controversie segnate da rapporti di forza asimmetrici, presenza di soggetti deboli e vulnerabili o questioni giuridiche di interesse collettivo o generale: così R. Caponi, Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, simpolitica, in Questione Giustizia, 30 maggio 2023, § 2; L. Breggia, La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 715 ss., prec. 721; entrambi ripresi da S. Dalla Bontà, Mediation: A Sleeping Beauty., cit., 282; Ead., Fra mediazione e decisione. La riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 21 ss., prec. 39-40.

[52] Così S. Dalla Bontà, L’avvocato alla sfida della domanda di mediazione, cit., 182.

[53] È quello che in altra sede si è definito il Delta-shaped Lawyer, riprendendo N. Runyon, The ‘Delta’ Lawyer Competency Model Discovered through LegalRnD Workshop, Thompson Reuters (June 14, 2018), legalexecutiveinstitute.com/delta-lawyer-competency-model/; N. Runyon et al., The Delta Model: Simple, Accurate, Versatile (125), Legal Evolution (Nov. 10, 2019), www.legalevolution.org/2019/11/the-delta-model-simple-accurate-versatile-125/. Con la lettera ‘delta’ viene iconograficamente identificato l’avvocato che presenta, come il triangolo che raffigura il delta dell’alfabeto greco (Δ), tre lati, ossia tre sfaccettature: alla base, il suo sapere legale esperto; in uno dei due lati del triangolo, le conoscenze tecnologiche, nel terzo lato, l’intelligenza emotiva, relazionale, e quindi negoziale. Per un approfondimento sul punto, nel passaggio dal c.d. I-shaped Lawyer, al T-shaped Lawyer, al Plus-shaped Lawyer sino al Delta-shaped Lawyer, v. S. Dalla Bontà, Il giurista-avvocato alla prova del comunicare, mediare e negoziare in rete nella soluzione del contenzioso civile, in Ead. (a cura di), Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno, Trento, 25 settembre 2020, Trento, 2021, 153 ss., prec. 166, reperibile in accesso aperto: https://iris.unitn.it/. In ulteriore avanzamento della riflessione, parla di “Squareshaped Lawyer”, dove la figura del quadrato (□) sta ad indicare l’esistenza di un quarto ‘lato’ della complessa e completa figura dell’avvocato, i.e. la sua dimensione etico-giuridica, che tutto tiene nella virtuosa coniugazione della tutela dell’interesse dell’assistito e al contempo nel rispetto dell’ordinamento giuridico, D. Dalfino, nell’intensa relazione tenuta nella sessione dedicata a Etica legale e ruolo dell’avvocato, in occasione del II Encuentro Italo-Iberoamericano de Derecho Procesal, in ricordo di Piero Calamandrei ed Eduardo Couture a 70 anni dalla scomparsa, tenutosi il 23 e 24 aprile 2026 a Santa Maria Ligure, Genova.