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Cass. sez. V, ord. 22 aprile 2021, n. 10668, Pres. Napolitano L., Est. Di Marzio P. La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini Irap, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all’accesso del contribuente al condono di cui all’art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell’avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini Irap nei termini ordinari di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all’art.. . .