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1. L’art. 1, comma 465, della 27 dicembre 2017, n. 205 ha aggiunto un terzo comma all’art. 81 bis disp. att. c.p.c. che oggi recita che: “Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e . . .