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La sentenza annotata si sofferma sulla provenienza del dolo revocatorio e afferma che la revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. è comunque ammissibile ancorché le macchinazioni e i raggiri nei quali si è sostanziato il dolo sono stati posti in essere ante causam dal precedente titolare del credito poi azionato dal cessionario. Ciò che porta l’A. a riflettere sulla nozione di parte processuale codificata da tale norma e sulla nozione dogmatica di successione nei diritti, arrivando a sostenere che parte processuale ai sensi di tale articolo deve considerarsi il centro di imputazione dell’interesse sostanziale, comprensivo sia del dante causa che del successore. The annotated decision dw. . .