LA NOTIFICA A MEZZO PEC E LA “COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA” RICHIESTA DALL’ART. 369, COMMA 2, N. 2, C.P.C.

E’ improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. il ricorso per cassazione quando, pur essendo stata indicata la data di notifica della sentenza impugnata, non risulti depositata la copia autentica della stessa unitamente alla relazione di notificazione effettuata a mezzo PEC e tale copia autentica non sia stata versata in atti neanche dal controricorrente.

Di Alessio Bonafine -
Cass., 15 marzo 2017, n. 6657 Ancora prima che le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 2 maggio 2017, n. 10648) offrissero, aderendo a critiche già formulate (cfr. F. Auletta – G. della Pietra, Dalla nomofilachia alla cronofilachia: le Sezioni Unite esigono il tempestivo deposito della sentenza munita di relata, nota a Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n. 9005, in Riv. dir. proc., 2010, I, 180 ss.; Id. <<E’ formalismo, bellezza. E non puoi farci niente>>. Sull’improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito di copia della sentenza munita di relata, nota a Cass. 10 luglio 2007, n. 15396, in Riv. dir. proc., 2008, III, 797 ss.), una interpretazione conservativa del dis. . .