La morfologia dell’Ufficio per il processo e il ruolo dell’addetto Upp nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato.

Di Maria Laura Guarnieri -

Sommario. 1. Premessa; 2. Rechtspfleger, juriste assistant, Judicial assistant, assistente juridico, law clerk: i mille volti del funzionario addetto all’ufficio per il processo. Modelli organizzativi a confronto; 3. L’introduzione dell’Ufficio per il processo nel sistema italiano ad opera del d.l. n. 90/2014: dal monadismo giudiziario ad uno staff al servizio del magistrato; 4. La nuova configurazione dell’Ufficio per il processo nel d.l. n. 80/2021. Focus sulla figura dell’addetto Upp; 5. Segue: Il ruolo dell’addetto Upp nei procedimenti civili e la funzione di raccordo con le cancellerie; 6. Inquadramento dell’addetto Upp nelle dinamiche processuali. Comparazione con le figure del tirocinante, del magistrato onorario, del cancelliere e degli ausiliari del giudice; 7. Il ruolo dell’addetto Upp nel processo di cognizione riformato dal d.lgs. n. 149/2022.

1.Premessa.

Il presente lavoro, a partire da una ricostruzione dell’evoluzione normativa che ha portato all’introduzione dell’ufficio per il processo nel nostro sistema giudiziario, punta far emergere l’impatto dell’Upp sulle dinamiche processuali, non tanto in termini quantitativi – poiché l’apporto della struttura allo smaltimento dell’arretrato non può ancora formare oggetto di stima – bensì in termini qualitativi, in una dimensione volta a risaltare il modo in cui i componenti dell’Upp cooperano e gravitano attorno alla figura del giudice in vista del raggiungimento del risultato ultimo del processo e della giurisdizione: la tutela dei diritti[1].

La riflessione si svilupperà su tre livelli: il primo è rappresentato dalla configurazione dell’ufficio per il processo prima dell’insediamento degli addetti Upp per effetto del d.l. n. 80/2021; il secondo è dato dalla struttura che l’Upp assume dopo l’immissione in servizio dei nuovi funzionari; il terzo è costituito dalla conformazione che l’Upp riceve a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia ad opera dei d.lgs. n. 149/2022 e n. 151/2022.

Invero, l’insediamento dei funzionari Aupp[2] fa da spartiacque tra due modi di intendere l’ufficio per il processo nel sistema giudiziario e nella vicenda giudiziale: il primo che guarda all’Upp come unità a supporto del singolo magistrato, il secondo che eleva l’Upp al servizio del sistema giustizia[3].

L’ingresso della figura nel nostro ordinamento si deve all’art. 11 del citato decreto che introduce l’addetto Upp “al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Uffici per il processo» costituite ai sensi dell’art. 16-octies del d.l. n. 179/2012, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Gli addetti si inseriscono in strutture preesistenti con funzioni che si affiancano e completano, come vedremo, quelle delle risorse che già ne facevano parte.

Diventa, perciò, fondamentale osservare come l’Upp influiva sullo svolgimento del giudizio prima di essere popolato dai Fupp[4], soffermarsi sui ruoli e sulle competenze dei suoi componenti originari onde valorizzare quelle dei nuovi elementi e, infine, chiarire come in concreto l’ufficio per il processo – e l’addetto che opera al suo interno – oggi partecipa al rapporto giuridico processuale[5].

Nelle pagine che seguono l’attenzione si fermerà sull’Ufficio del processo istituito presso i tribunali ordinari e le corti d’appello[6]. L’indagine prenderà le mosse da una rapida analisi degli ordinamenti stranieri che vantano esperienze analoghe, ormai collaudate e perfettamente funzionanti, le quali fungeranno da termine di paragone e da chiave di lettura del modello organizzativo adottato dal nostro legislatore e inveratosi nelle prassi degli uffici giudiziari.

2. Rechtspfleger, juriste assistant, judicial assistant, assistente juridico, law clerk: i mille volti del funzionario addetto all’ufficio per il processo. Modelli organizzativi a confronto.

Se si volge preliminarmente lo sguardo al panorama comparatistico e si ferma l’attenzione sull’aspetto organizzativo degli uffici giudiziari stranieri si può notare la presenza più o meno stabile all’interno dell’organico di funzionari altamente qualificati che coadiuvano il giudice e lo affiancano nell’esercizio della funzione giurisdizionale, compiendo un variegato ventaglio di attività non propriamente legate allo ius dicere[7], ma ad esso connaturate e strumentali[8].

Tali operatori si inseriscono nelle articolazioni giudiziarie con mansioni affini ma vengono impiegati nelle strutture di afferenza secondo modelli organizzativi eterogenei. È utile ai nostri fini riproporre alcune delle figure riconducibili alla categoria allo scopo di risalire attraverso le loro peculiarità allo schema organizzativo di riferimento.

Possiamo sgombrare, innanzitutto, il campo di indagine il Rechtspfleger tedesco, funzionario di alta qualificazione professionale che svolge compiti sostitutivi di quelli del giudice in specifici settori di attività: giurisdizione volontaria, procedure monitorie, esecutive e concorsuali[9]. Il carattere para-giurisdizionale delle funzioni assolte lo allontana dal genus degli assistenti del giudice ai quali competono prevalentemente, se non esclusivamente, mansioni co-giudiziarie.

Alla categoria in esame appartengono i juristes assistants[10], che compaiono nell’apparato giudiziario francese. Sono reclutati nell’ambito di procedure amministrate a livello locale tra giuristi titolari di dottorato o di diploma di durata quinquennale e con due anni di esperienza professionale nel settore giuridico. I funzionari, impiegati sia nelle corti di merito che presso la corte di legittimità, lavorano sotto la direzione del magistrato affidatario al quale sono legati da un rapporto esclusivo[11] e sono destinati all’analisi giuridica dei fascicoli che presentano elementi di complessità[12].

Nel sistema aglosassone il judicial assistant[13] è un giovane avvocato, assunto con contratto a tempo determinato incardinato presso la Corte d’Appello inglese con il compito di effettuare ricerche giurisprudenziali e di redigere i provvedimenti[14]. All’assistente inglese è demandata la stesura di un memorandum del caso che contiene una sintesi dei fatti, gli argomenti proposti da ciascuna parte e talvolta una sintesi della decisione[15].

Sulla stessa lunghezza d’onde si muove il sistema giudiziario spagnolo dove i letrados del gabinete técnico, in servizio presso la corte di cassazione (Tribunal Supremo), partecipano al processo di stesura delle decisioni attraverso studi preliminari, ricerca di precedenti o scrittura di progetti di decisione[16].

Nel Tribunal de Justicia in Brasile figura l’assistente juridico, laureato in giurisprudenza, talvolta anche avvocato, che viene nominato direttamente dal magistrato interessato, con il quale instaura un rapporto di stretta collaborazione che non assume rilevanza nell’organizzazione dell’ufficio[17].

Uno schema fiduciario molto simile si replica nel nucleo della Corte Suprema degli Stati Uniti dove i law clerks imbastiscono una relazione diretta ed esclusiva con l’assistito sulla base di una selezione intuitu personae[18]. Gli assistenti legali, “dietro le quinte dell’aula d’udienza”, svolgono lavoro di studio, di preparazione di bozze di provvedimenti e di preliminare istruzione dei procedimenti[19].

L’assistant-lawyer, infine, è l’emblema dell’addetto che lavora in pool al servizio dell’ufficio complessivamente inteso[20]. La figura, reclutata su base concorsuale, è impiantata all’interno della cancelleria della Corte Edu per assolvere ai seguenti compiti: il filtro dei ricorsi manifestamente inammissibili o ripetitivi che possono essere trattati in maniera standardizzata; la redazione di progetti di decisione; la stesura di processi verbali, la predisposizione di report e altri documenti ad uso interno dell’ufficio; la partecipazione alle camere di consiglio delle sezioni in cui si articola la corte.

Nelle realtà passate in rassegna le differenze tra i modelli organizzativi si giocano essenzialmente su tre fattori: l’inquadramento dell’assistente nell’organizzazione giudiziaria e il suo reclutamento, la natura delle mansioni svolte, la relazione con il magistrato[21].

Si passa da esempi caratterizzati da una integrazione organizzativa intensa – in cui l’assistente è funzionalmente stabilizzato all’interno dell’ufficio, a modelli costruiti su una logica intuitu persone in cui la nomina del funzionario dipende dalla discrezionalità del magistrato, sicché la sua permanenza nell’ufficio è legata alla presenza nell’organico dell’assistito.

Nella maggior parte delle esperienze l’assistente coadiuva il giudice, non si sostituisce ad esso nell’esercizio della funzione giurisdizionale, assolvendo a compiti di carattere co-giudiziario (fatta eccezione per l’esempio tedesco). Nella gamma di queste ultime attività diverso è il grado di coinvolgimento dell’assistente nel processo decisionale: si passa da semplici attività di ricerca e discussione con il magistrato, alla predisposizione di schede con una sintesi del caso e dei profili giuridici rilevanti, fino ad arrivare ad uno scambio più intenso con il giudice che si traduce nella predisposizione di un progetto di decisione[22].

Inoltre, laddove la relazione con il magistrato è fondata su un rapporto esclusivo, la collaborazione con l’assistente sortisce un effetto diretto sul carico di lavoro del giudice, mentre l’ufficio di riferimento ne beneficia solo indirettamente. Viceversa, negli schemi in cui l’addetto lavora in team, l’attività del funzionario si slega dal gabinetto del giudice per collocarsi nell’orbita dell’ufficio, con effetti a diretto vantaggio dell’articolazione giudiziaria nella quale è incardinato[23]. Elevato è poi il grado di specializzazione del team rispetto a quello dell’assistente che lavora individualmente al fianco del giudice.

Dalla letteratura presente in materia emerge, infine, che i modelli organizzativi connotati da un rapporto diretto con l’assistito vantano il pregio di valorizzare la formazione e la crescita professionale dell’assistente[24], mentre nei sistemi basati sull’organizzazione in task force il momento strettamente formativo cede il passo ad un complesso di istruzioni impartite per il rapido disbrigo di incombenti[25].

Volendo delineare all’interno del panorama internazionale dei modelli organizzativi di riferimento alla luce dei quali leggere e inquadrare l’esperienza italiana, possiamo ricondurre gli schemi illustrati essenzialmente a due paradigmi differenti: l’ufficio del giudice e l’ufficio del processo[26]. Nel primo caso il presidio organizzativo è affidato al singolo magistrato e la relazione con l’assistente insediato nella struttura è tipo bilaterale. Nel secondo caso l’unità organizzativa è posta a supporto dell’ufficio considerato nel suo insieme ed opera come un polo verso il quale converge tanto il lavoro amministrativo quanto il lavoro giurisdizionale[27].

3. L’introduzione dell’Ufficio per il processo nel sistema italiano ad opera del d.l. n. 90/2014: dal monadismo giudiziario ad uno staff al servizio del magistrato.

Sulla scia delle esperienze straniere anche il sistema giudiziario italiano ha deciso di dotarsi di figure da affiancare al giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Si deve all’art. 50, d.l. n. 90/2014 l’introduzione dell’art. 16-octies nel corpo del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 che ha istituito presso le corti d’appello e i tribunali ordinari delle “strutture organizzative denominate ufficio per il processo” con l’obiettivo di “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie e della comunicazione”[28].

La composizione dell’unità organizzativa si presenta complessa. La norma ha previsto che in essa confluissero il personale di cancelleria, i laureati in giurisprudenza che svolgono presso gli uffici di merito il tirocinio a norma dell’art. 73 d.l. n. 69/2013 e tirocinanti ex art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011[29]. Si è stabilito inoltre che nell’ufficio per il processo dinanzi alle corti d’appello si insediassero i giudici ausiliari di cui agli artt. 62 e seguenti del d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013[30], e che nell’ufficio per il processo dinanzi ai tribunali ordinari convergessero i giudici onorari di tribunale di cui all’abrogato art. 42-ter, r.d. n. 12/1941[31]. Sarà successivamente l’art. 10, d.lgs. n. 116/2017 ad assegnare stabilmente all’Ufficio per il processo istituito presso i tribunali i giudici onorari di pace del circondario[32].

Il legislatore italiano, a ben vedere, non ha scelto l’introduzione di un gabinetto del giudice (con un assistente e un segretario a disposizione esclusiva di un singolo magistrato), ma ha voluto la costruzione di uno staff (a supporto di uno o più giudici) composto da operatori di diversa estrazione, alcuni con compiti di carattere prevalentemente amministrativo (il personale di cancelleria), altri con funzioni giurisdizionali (i giudici onorari e ausiliari) o co-giurisdizionali (i tirocinanti)[33]. Questi ultimi, in particolare, legati fino a quel momento al magistrato formatore da una relazione diretta ed esclusiva[34], vengono impiantati nell’Upp come risorse a disposizione del pool che orbita attorno al giudice[35].

Si assiste così – almeno sul piano normativo – al passaggio da un modello in cui l’organizzazione del lavoro giudiziario è affidata ad un giudice che lavora in solitaria[36], ad un modello in cui un’equipe affianca il magistrato e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni[37].

Nel quadro che si sarebbe delineato i membri dell’Upp avrebbero dovuto concorrere insieme al giudice al raggiungimento del risultato ultimo per il quale l’Ufficio del processo era stato creato, quello di rendere giustizia in tempi ragionevoli, sullo sfondo di un contesto organizzativo in cui tutti i componenti dello staff (non solo il magistrato) avrebbero avuto la responsabilità del buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia[38].

Era questa grossomodo l’idea di partenza che ha ispirato il trapianto dell’Upp nella nostra architettura giudiziaria[39]. Un intervento gestionale, tuttavia, destinato a rimanere sulla carta. Come è stato opportunamente messo in evidenza, si è trattato di “una operazione di reflagging delle strutture giudiziarie esistenti”[40]che non ha sortito nei fatti il cambiamento organizzativo sperato. Difatti, dovendosi attuare l’Upp con l’impiego delle risorse presenti nell’ufficio “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, i soggetti già in servizio presso le corti e i tribunali, pur agendo sotto l’insegna dell’Ufficio per il processo, hanno continuato a lavorare secondo gli schemi organizzativi ai quali erano abituati[41].

Nell’assetto organizzativo che ne è derivato l’apporto di ogni membro dell’ufficio per il processo all’esercizio della giurisdizione e, ai fini che qui ci occupano, alle dinamiche processuali, si è determinato in ragione delle mansioni espletate all’interno dell’ufficio giudiziario di appartenenza[42].

In definitiva, all’interno della nuova compagine tutti i membri dell’Upp concorrono con il giudice all’esercizio della funzione giurisdizionale, ma ognuna nell’ambito della propria sfera di competenza. Fatta eccezione per i tirocinanti che si rapportano continuamente al giudice per ricevere istruzioni e formazione, il personale di cancelleria opera sul versante amministrativo compiendo attività che si collocano a valle delle attività delle parti e del giudice. Dal suo canto, il magistrato onorario opera sul versante giurisdizionale nei procedimenti che gli sono assegnati, senza particolari interazioni con gli altri membri dell’ufficio.

Ne è risultato un quadro in cui i componenti delle nuove unità organizzative, affasciati solo idealmente dalla formula dell’Upp hanno proseguito il lavoro giudiziario nella prospettiva di partenza, con un basso livello di interdipendenza e un alto tasso di autonomia individuale[43].

Nel rapporto con i tirocinanti, peraltro, è prevalsa un’impostazione di fondo “magistratocentrica[44], dal momento che queste risorse sono rimaste appannaggio del singolo magistrato formatore.

La tendenza appena descritta trova espressione nel d.m. del 1° ottobre 2015 sulle “Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo”[45]. Nel provvedimento, che affida ai presidenti della corte d’appello e dei tribunali il potere di articolare l’Upp sulla base delle esigenze degli uffici e delle risorse a disposizione, chiarisce che “l’inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell’ufficio per il processo non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti” e che “l’inserimento del personale di cancelleria nell’ufficio per il processo non può comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti”[46].

Il modello che – attingendo ai paradigmi emersi nel contesto internazionale – potremmo definire “ufficio del giudice”, è ancora polarizzato sul singolo magistrato (togato o onorario).

È possibile nondimeno riscontrare una certa complementarietà tra le attività del magistrato professionale e il tirocinante che gli viene affidato, poichè quella che viene in rilievo è una relazione costruita sul continuo scambio di formazione e informazioni tra i due operatori. Ma è un rapporto che esaurisce i suoi effetti nell’ambito della relazione giudice-stagista, poichè nonostante sia cambiata la logica di partenza, che concepiva il tirocinante come una “propaggine dominicale” del singolo affidatario[47], il collaboratore non è ancora una risorsa a disposizione del pool che fa da contorno al magistrato o al settore in cui si inserisce.

Analogo discorso può farsi per i rapporti tra il magistrato professionale e il magistrato non togato. Su questo versante occorre dare atto che il d.lgs. n. 116/2017 ha intersecato le figure del giudice onorario di pace inserito nell’Upp e il magistrato professionale di riferimento.  L’art. 10 del citato decreto affida al giudice professionale compiti di coordinamento e direzione delle attività demandate al giudice onorario a supporto dell’Upp, e al giudice onorario il ruolo di coadiutore del giudice professionale. L’interazione tra i due profili ci restituisce l’immagine di una unità organizzata attorno ad uno scopo condiviso[48]. Ma anche questa forma di reciprocità presenta una portata circoscritta, poichè attecchisce solo nei procedimenti affidati al giudice onorario e limitatamente agli incombenti che gli sono delegati.

Al di fuori di queste relazioni le forze presenti nella struttura continuano ad agire in maniera individualista, lontane dall’idea di un ufficio organizzato attorno al giudice o a più giudici o alla sezione. È ancora presto per concretizzare l’idea di un “ufficio per il processo”, evocativa di una unità al servizio di tutti gli attori della giurisdizione[49].

4.La nuova configurazione dell’Ufficio per il processo nel d.l. n. 80/2021. Focus sulla figura dell’addetto Upp.

Con il d.l. n. 80/2021[50] il funzionario addetto all’ufficio per il processo completa l’organizzazione tipizzata dal legislatore del 2014, andandosi a collocare al fianco del personale di cancelleria, dei tirocinanti, dei giudici onorari (nei tribunali) e dei giudici ausiliari (nelle corti d’appello).

L’addetto si inserisce in un quadro di rapporti ormai consolidati tra il giudice, da un lato, e gli altri componenti dell’ufficio, con mansioni che lo rendono una figura inedita nell’organizzazione giudiziaria italiana. Le coordinate per armonizzare la nuova risorsa all’interno dell’amministrazione di destinazione sono riportate nell’allegato II al d.l. n. 80/2021 che tratteggia le attività di contenuto specialistico affidate al Fupp. Tra queste rientrano lo studio dei fascicoli e il supporto al giudice nel compimento di attività pratico/materiali di  facile  esecuzione[51]; il supporto per bozze di provvedimenti semplici; il controllo, la gestione e la segnalazione di istanze provenienti dalle parti; l’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo; l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale su questioni individuate dal giudice; la ricostruzione del contesto  normativo riferibile  alle  fattispecie  proposte; la selezione di indirizzi sezionali; il supporto ai processi di digitalizzazione e di innovazione organizzativa dell’ufficio[52]; il monitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

L’apporto dell’addetto Upp all’interno dell’ufficio e nello svolgimento del processo viene poi ulteriormente precisato dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 2021[53] che fornisce chiarimenti in ordine ai contenuti del mansionario allegato al decreto istitutivo. Secondo la circolare le mansioni dell’addetto si situano nell’azione corale del personale dell’ufficio posto a supporto organizzativo, amministrativo e tecnico-giuridico del magistrato, al quale è rimessa l’attività giurisdizionale in senso proprio[54]. La circolare delinea una figura che si pone come tramite fra il momento più schiettamente decisorio, pertinente in via esclusiva al personale togato, e l’attività (anche di natura completamente amministrativa) che precede e segue tale momento[55].

Nel provvedimento appare chiara la duplice competenza attribuita alla nuova qualifica, da un lato, inserita a pieno titolo tra i ranghi del personale amministrativo, dall’altro incastonata all’interno di una unità che coopera all’esercizio della funzione giurisdizionale demandata al magistrato, accanto al quale segue l’iter procedimentale della controversia fino alla sua decisione.

La circolare disegna un profilo duttile che si presta ad essere impiegato in modo diverso a seconda delle specifiche esigenze del lavoro giudiziario. È lo stesso provvedimento ministeriale a preannunciare che nelle sedi dove la produttività dei magistrati è già molto alta gli addetti potranno essere impegnati nella gestione amministrativa dei fascicoli, mentre in altre sedi, per le ragioni più varie (turn over dei magistrati, l’arretrato di particolare peso e complessità), le nuove risorse potranno essere dispiegate nell’attività di ausilio all’udienza e alla decisione[56].

Viene così consegnato agli uffici giudiziari un profilo professionale dai contorni sfumati, una figura ibrida, investita di mansioni la cui ampiezza ne consente l’impiego ora al fianco del magistrato, ora a supporto delle cancellerie.

5. Segue: Il ruolo dell’addetto Upp nei procedimenti civili e la funzione di raccordo con le cancellerie.

A seguito dell’immissione in servizio di 8171 funzionari addetti all’ufficio per il processo[57] i presidenti e i dirigenti degli uffici si sono ritrovati a riempire di contenuto un mansionario che ne definiva a maglie larghe le competenze, hanno cucito addosso ai nuovi operatori un ruolo inedito, sforzandosi di non sovrapporne le attività a quelle del personale amministrativo, ma soprattutto senza attribuire ai Fupp competenze che potessero invadere la sfera di esercizio del potere giurisdizionale riservata in via esclusiva al magistrato.

La risposta degli uffici alle incertezze interpretative che si sono addensate attorno al ruolo dell’addetto nei procedimenti civili è stata pressoché uniforme[58]. Sotto il profilo della distribuzione delle risorse, gli addetti sono stati destinati in parte ai c.d. servizi traversali, in parte ai settori specialistici della giurisdizione.

Quasi tutti gli uffici si sono dotati di uno staff di funzionari addetti ai servizi trasversali, impiegati a supporto delle attività amministrative della presidenza o della dirigenza[59]. È possibile individuare in questo ambito funzionari che supportano i processi di digitalizzazione della segreteria in relazione alla gestione del personale e funzionari che svolgono attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi programmati o attività di rilevazione di flussi statistici e pendenze, anche mediante la elaborazione di report e registri[60].

Quanto alla distribuzione delle risorse all’interno dei settori specialistici della giurisdizione i capi degli uffici hanno optato prevalentemente per l’assegnazione di un addetto ad ogni magistrato (c.d. modello organizzativo one-to-one)[61]. Questo rapporto è stato mantenuto anche nelle sezioni civili delle corti d’appello, dove è stato assegnato un numero di addetti grossomodo corrispondente al numero dei consiglieri incardinati nella singola sezione.

La collocazione dell’addetto all’interno delle singole articolazioni è avvenuta cercando di rispettare il profilo e le competenze di base del funzionario[62], ma tenendo conto del fabbisogno della sezione o del settore.

Quanto alle mansioni affidate nei settori specialistici, diversi sono i processi di lavoro in cui gli addetti sono stati coinvolti e diverse le competenze riferibili ad ogni processo. Su questo piano è possibile distinguere attività che potremmo definire co-giudiziarie, di supporto alle attività del magistrato, e attività di carattere amministrativo, di supporto al personale di cancelleria.

Tra le prime rientrano senz’altro lo studio dei fascicoli, l’organizzazione del ruolo e delle udienze, il supporto alla fase istruttoria e alla fase decisoria.

Lo “studio dei fascicoli” impegna il funzionario nella c.d. fase di spoglio, finalizzata alla redazione di una scheda preparatoria in cui il Fupp inserisce l’esito delle verifiche sulla completezza del fascicolo, sulla regolare costituzione delle parti, sul rispetto dei termini processuali, sulle istanze delle parti e sulle questioni che consentono una immediata definizione del giudizio[63].

Nell’ambito delle attività riconducibili alla “organizzazione delle udienze e del ruolo”, la maggioranza degli Uffici affida agli Aupp, in sinergia con i magistrati, l’intera gestione dell’udienza. In alcuni casi i funzionari sono stati organizzati in gruppi di lavoro costruiti attorno ad udienze tematiche, in altri la gestione dei ruoli e delle udienze avviene tramite gli applicativi in dotazione o con l’impiego di file excel[64] in cui gli operatori riversano le informazioni relative alle udienze e agli esiti di ogni procedimento presente sul ruolo.

Con specifico riferimento alle attività di “supporto alla fase istruttoria e alla fase decisoria”, il ruolo dell’addetto cambia in ragione dell’ufficio in cui è inquadrato. Nelle corti d’appello l’apporto alla fase istruttoria è marginale, dal momento che non si svolge ordinariamente attività istruttoria nei giudizi di secondo grado, anche se in taluni casi viene affidato all’addetto lo studio dell’istruttoria di primo grado. Diverso è lo scenario che si incontra nei tribunali, dove emerge un pieno coinvolgimento del funzionario nella gestione delle istanze, nella valutazione delle prove da ammettere, nella verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali, nella predisposizione dei provvedimenti da adottare in udienza[65].

La partecipazione alle attività della fase decisoria è invece uniforme ovunque il Fupp presti servizio. Il coinvolgimento nel processo decisionale nella maggior parte degli uffici si concretizza nella predisposizione di bozze di provvedimenti, in particolare di quelli seriali o di bassa complessità, ma non mancano realtà in cui gli addetti predispongono bozze di provvedimenti complessi, previo studio degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione del caso concreto.

Alla seconda categoria di mansioni, quelle di natura amministrativa, sono riconducibili, da un lato, le attività di gestione dei fascicoli, il controllo dei registri e il c.d. transito del fascicolo, dall’altro, l’attività di raccordo con le cancellerie.

Al primo fascio di attività vanno ricondotte tutte le azioni finalizzate al controllo della regolarità del fascicolo processuale, la trasmissione degli atti ad altre amministrazioni, la trasmissione dei fascicoli cartacei e telematici verso gli uffici di grado superiore o inferiore. Si tratta per vero di competenze di carattere prevalentemente amministrativo che solo in alcuni uffici sono svolte dai Fupp in collaborazione con il personale ammnistrativo. Nella maggior parte dei tribunali tali compiti rimangono appannaggio del personale di cancelleria[66].

La funzione di raccordo con le cancellerie è invece quella che ad avviso di scrive rappresenta l’essenza del nuovo profilo, poichè assomma al suo interno tutte le azioni che precedono e seguono l’attività del magistrato nella fase di trattazione e di decisione, creando un cordone ombelicale tra il personale togato e il personale di cancelleria[67]. Tale mansione comprende tutte le incombenze connesse al procedimento personalmente seguito dall’addetto, a partire dagli adempimenti preliminari alla trattazione (ricezione atti e trasmissione degli stessi al magistrato, gestione delle istanze delle parti), per passare all’assistenza e alla verbalizzazione in udienza, inclusi tutti gli adempimenti successivi alla stessa (lo “scarico” dell’udienza, l’attività di notificazione e comunicazione alle parti), fino alla pubblicazione della sentenza.

A ben vedere, dalle esperienze maturate nei distretti dislocati sul territorio nazionale affiora una pluralità di modelli organizzativi, conformati ai processi di lavoro e alle attività in concreto espletate. Ad un esame trasversale di tali modelli si registrano innanzitutto attività a supporto esclusivo del magistrato di riferimento (come la predisposizione di bozze, la ricerca giurisprudenziale, nonché le attività di raccordo con la cancelleria e relative al fascicolo affidato all’addetto, essenzialmente legate ai processi decisionali che fanno capo al magistrato affidatario); ma è altresì possibile riscontrare attività svolte a beneficio del settore in cui l’addetto opera e, più in generale, a vantaggio dell’ufficio nel suo complesso. Quest’ultima è una connotazione peculiare degli addetti ai servizi trasversali che fanno capo al dirigente e pongono in essere attività in collaborazione con tutte le unità dell’ufficio (si pensi ai funzionari che eseguono rilevazioni statistiche sulle pendenze dei magistrati e che lavorano in rapporto costante con le cancellerie per l’acquisizione dei dati statistici; agli addetti coinvolti nei processi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi o a quelli impiegati nella gestione delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio o nella catalogazione degli dei provvedimenti di un settore o di una sezione[68].

Fatta eccezione per le sporadiche ipotesi in cui l’addetto opera maggiormente nelle cancellerie e marginalmente al fianco del magistrato, tra gli addetti e i magistrati si è configurata prevalentemente una relazione organizzativa one-to one in cui l’addetto al fianco del giudice affidatario svolge attività che si collocano lungo tutto l’iter procedimentale.

La formula anzidetta è frequente negli uffici di primo grado e nelle sezioni in cui il contenzioso assume le forme del rito ordinario, del rito sommario di cognizione e del rito lavoro: in questi contesti l’addetto coadiuva il magistrato nella fase introduttiva al fine di effettuare i controlli preliminari alla prima udienza (relativi alla regolarità delle notifiche, alla integrità del contraddittorio, alla validità dell’atto introduttivo, allo status di contumace), per poi accompagnarlo nelle udienze istruttorie fino alla predisposizione di una bozza di decisione. Nell’ambito di questi modelli l’addetto Upp si fa carico di quelle incombenze che aggravano l’attività di ius dicere, preparando il terreno per il momento in cui il giudice emette la sentenza[69].

Al fianco dello schema appena visto emergono anche altri modelli organizzativi: abbinamento dell’addetto Upp al fascicolo; assegnazione dell’addetto Upp al collegio o alla sezione; “mini-pool” di addetti assegnati a un numero ristretto di magistrati; addetti assegnati a macroaree tematiche; modelli ibridi[70].

Indipendentemente dal paradigma adottato la presenza dell’addetto sembra tracciare un percorso chiaro: ci si allontana progressivamente dal monadismo che finora ha contrassegnato l’esercizio della giurisdizione e si impone una rivisitazione del modo di lavorare del magistrato, non più isolato nell’esercizio della sua funzione, ma manager di una unità composita in cui tutti gli elementi (cancellieri, addetti, tirocinanti, onorari) cooperano in una dimensione corale all’erogazione di un servizio giustizia più efficiente.

6.Inquadramento dell’addetto upp nelle dinamiche processuali. Comparazione con le figure del tirocinante, del magistrato onorario, del cancelliere e degli ausiliari del giudice.

Il catalogo di attività che competono all’addetto Upp ci consente di inquadrare la figura non solo all’interno dell’ufficio come elemento di un modello organizzativo, ma di differenziarlo dagli altri profili che a vario titolo si inseriscono nelle dinamiche processuali al fianco del giudice, in ragione del diverso grado di coinvolgimento nel processo decisionale.

Un primo confronto si può senz’altro articolare con la figura del tirocinante[71] di cui l’addetto Upp rappresenta una evoluzione. Il tirocinante coadiuva il magistrato compiendo essenzialmente attività preparatorie, tra le quali si annoverano lo studio di fascicoli selezionati dal referente, le ricerche di giurisprudenza e di dottrina, la preparazione della “scheda del processo” con la sintesi dell’oggetto della controversia e delle questioni preliminari rilevanti, la redazione di bozze della motivazione di sentenze semplici[72]. Si tratta senz’altro di mansioni che ritroviamo nel catalogo delle attività espletate dall’addetto, ma che non esauriscono il ventaglio di competenze che gli sono attribuite. Come si è avuto modo di osservare, il mansionario riservato all’addetto Upp denota un apporto ben più consistente all’esercizio della funzione giurisdizionale, che si proietta lungo tutto l’iter procedimentale, dallo studio preliminare del fascicolo fino alla pubblicazione della decisione.

Occorre inoltre considerare, come già si è accennato, che i compiti del tirocinante si dipanano da rapporto a tu per tu con il magistrato il quale impartisce allo stagista le direttive necessarie per lo svolgimento di ogni attività. La natura della collaborazione è ben diversa da quella che connota il rapporto tra l’addetto e il magistrato. Alla base dell’art. 73, d.l. n. 69/2013 risiede l’idea di uno “scambio sinallagmatico formazione-lavoro”[73] in cui il magistrato riceve supporto nel compimento di talune attività al prezzo di formare lo stagista all’esercizio delle professioni giudiziarie[74]. L’addetto invece è legato all’ufficio da un rapporto di servizio a tutti gli effetti. Nel corpo di questa diversa relazione la formazione è diretta al potenziamento delle competenze del funzionario in quanto inserito nell’organico ed è erogata dall’ente di appartenenza, senza oneri pedagogici a carico del personale magistratuale o amministrativo[75].

Ma il dato che segna una cesura netta con la figura del tirocinante è la funzione di raccordo con le cancellerie, esclusiva del ruolo dell’addetto Upp[76]. Essa è sintomatica dell’inquadramento del funzionario tra le fila del personale dipendente e del suo inserimento nella quotidianità del lavoro giudiziario[77]. Al contrario la prestazione del tirocinante all’interno dell’Upp non contempla lo svolgimento di attività presso le cancellerie e le incombenze di natura amministrativa che gli vengono demandate sono estremamente ridotte[78]. D’altra parte, facendo capo esclusivamente al magistrato formatore, lo stagista riceve da questi anche le istruzioni per le attività di carattere amministrativo.

Evidente è pure la differenza con le competenze del magistrato onorario (nella duplice espressione del giudice onorario di pace e del giudice ausiliario di corte d’appello)[79]. Nell’ambito delle articolazioni a cui sono assegnati, i magistrati non togati esercitano il potere giurisdizionale in maniera piena[80], poiché assumono la paternità della decisione nelle cause loro affidate[81] e in corte d’appello entrano a far parte a tutti gli effetti dei collegi giudicanti in qualità di relatori o estensori dei provvedimenti[82].

C’è dunque un coinvolgimento totale di queste figure nel processo decisionale di cui non vi è traccia tra mansioni dell’addetto Upp. L’apporto dell’addetto nella fase decisionale è circoscritto alla preparazione di una bozza di decisione, alla ricerca giurisprudenziale, tutte operazioni da compiersi sotto la direzione del magistrato che con la sottoscrizione del provvedimento ne assume la responsabilità.

Qualche affinità potrebbe scorgersi con i giudici onorari di pace sotto il profilo delle competenze non giurisdizionali loro assegnate. Si ricorda in proposito che l’art. 10, d.lgs. n. 116/2017 oltre alla definizione delle controversie elencate nel comma 12, conferisce al giudice onorario funzioni riconducibili a due categorie: attività strettamente giurisdizionali. delegabili dal giudice professionale titolare del procedimento. e quelle preparatorie all’esercizio della giurisdizione[83]. Tra le prime rientrano per espressa previsione dell’art. 10, comma 11, d.lgs. 116/2017, l’assunzione dei testimoni, il compimento dei tentativi di conciliazione, la pronuncia delle ordinanze anticipatorie per il pagamento di somme non contestate, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive; tra le seconde sono inclusi lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti. Queste ultime si traducono in compiti di affiancamento e collaborazione che si possono considerare solo indirettamente giurisdizionali e che sono pressoché sovrapponibili alle mansioni che l’addetto Upp svolge a supporto della funzione decisoria.

L’addetto upp si muove, inoltre, su un crinale diverso rispetto a quello del cancelliere[84], il quale appartiene in modo permanente all’organizzazione giudiziaria. Il cancelliere è chiamato a svolgere una funzione integrativa della giurisdizione attraverso la documentazione delle attività sue proprie, di quelle degli organi giudiziari e delle parti; l’assistenza al giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; l’autenticazione dei documenti prodotti in giudizio[85]. A latere di queste attività si collocano mansioni di carattere amministrativo – come l’iscrizione delle cause a ruolo, la formazione del fascicolo d’ufficio e la conservazione di quelli delle parti, le comunicazioni e le notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice – che esulano dalle incombenze demandate agli addetti Upp[86]. Si registra al più una sovrapposizione di mansioni limitatamente a quelle attività di carattere amministrativo che possono ascriversi alla funzione di raccordo con le cancellerie e correlate ai fascicoli la cui gestione è affidata all’addetto upp.

Rispetto a queste ultime attività la cornice entro la quale gli addetti si muovono può essere individuata prendendo a parametro l’omologa figura presente nei ruoli con formazione giuridico-amministrativa di area III, fascia retributiva F 1, ovvero il funzionario giudiziario[87]. A differenza di questi ultimi, tuttavia, i nuovi funzionari non fanno capo solo al dirigente dell’ufficio o al direttore di settore. I Fupp rispondono ai magistrati professionali a cui sono preposti, ai presidenti di sezione che coordinano l’Upp, con i quali partecipano alla funzione giudiziaria[88].

La temporaneità del rapporto che li lega alla pubblica amministrazione e il vincolo di scopo per il quale sono stati assunti (l’abbattimento dell’arretrato avuto di mira dal Pnrr)[89], potrebbe avvicinare gli addetti agli ausiliari del giudice (artt. 61-68 c.p.c.) [90], i quali esercitano una funzione subordinata e occasionale al fianco del magistrato[91] in ragione di specifiche esigenze del processo. Il rapporto alle dipendenze dell’ufficio consente però di mantenere distinti i due profili, giacché l’ausiliario non è un impiegato pubblico ma un privato temporaneamente incaricato dal giudice di una pubblica funzione.

7.Il ruolo dell’addetto Upp nel processo di cognizione riformato dal d.lgs. n. 149/2022.

Sulle competenze dell’addetto Upp e sul ruolo assegnato ai nuovi funzionari nei procedimenti civili ha influito il d.lgs. n. 151/2022 recante Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134[92].

Il provvedimento dà attuazione alla legge delega sulla riforma del processo civile intervenendo su due aspetti dell’upp: per un verso, modifica l’organizzazione e la composizione dell’ufficio per il processo, per altro verso interviene sui compiti dell’ufficio per il processo civile istituito presso i tribunali e le corti d’appello, con evidenti ricadute sulle dinamiche processuali.

Sotto il primo profilo il decreto istituisce l’ufficio per il processo presso la corte di cassazione e la procura generale; nei tribunali e nelle corti d’appello ne attribuisce il coordinamento ad uno o più magistrati dell’ufficio; infine, interviene sulla composizione delle nuove strutture organizzative, prevedendo che all’ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d’appello siano assegnate le figure già previste dalla legge (inclusi, quindi, gli addetti all’ufficio per il processo)[93].

Sotto il secondo profilo, il d.lgs. 151/2022 declina i compiti degli addetti che entrano a pieno titolo nell’UPP, puntualizzando e arricchendo il mansionario di cui all’allegato II del d.l. n. 80/2021[94].

Per espressa previsione dell’art. 5 del citato decreto legislativo all’ufficio per il processo istituito presso le corti d’appello e i tribunali (e per l’effetto agli addetti inseriti negli uffici di merito) è demandato, tra gli altri compiti, il “supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis del codice di procedura civile, nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’art. 348-bis del codice di procedura civile”.

La norma rimodula le competenze dell’addetto adeguandole alle modifiche che il d.lgs. 149/2022 ha apportato alla fase introduttiva del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.

Per meglio comprendere come cambiano le funzioni dell’addetto e quale modello organizzativo viene a configurarsi in conseguenza dell’attuazione della delega, occorre volgere preliminarmente lo sguardo alle novità che interessano il processo di cognizione.

L’art. 171-bis c.p.c. insieme all’art. 171-ter c.p.c. si pone al centro della nuova disciplina della fase introduttiva del processo ordinario[95]. La prima norma anticipa rispetto alla prima udienza di comparizione le verifiche preliminari che il giudice istruttore effettuava il giorno dell’udienza 183 per individuare e risolvere eventuali vizi genetici del processo. La seconda anticipa rispetto alla prima udienza lo scambio delle note integrative contenenti le modificazioni e le precisazioni di domande eccezioni e conclusioni, in precedenza sviluppate nelle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Ne deriva un sistema a preclusioni anticipate rispetto alla prima udienza, in cui la rilevazione precoce di questioni preliminari e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, insieme alla delimitazione del thema decidendum et probandum dovrebbe favorire la concentrazione della fase introduttiva. L’obiettivo avuto di mira è quello di consentire al giudice già il giorno dell’udienza ex art. 183 c.p.c. di avere a disposizione tutti gli elementi per impartire al processo l’andamento più opportuno in vista della celere definizione della controversia.

Per questa via la prima udienza, sfrondata da tutti gli incombenti relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio, dal rilievo ufficioso di questioni e dagli arricchimenti legati all’esercizio dello ius poenitendi, diventa il terreno privilegiato del case management giudiziale[96]: il giudice, facendo uso dei poteri di direzione di cui agli artt. 183-bis e 281-duodecies, comma 1 c.p.c., dovrebbe essere in grado in quella sede di modulare lo svolgimento del processo in ragione della complessità/semplicità della causa, applicando il rito ordinario o semplificato[97], di avanzare una proposta conciliativa a norma dell’art. 185-bis c.p.c., di procedere all’assunzione delle prove ovvero rimettere immediatamente la causa in decisione senza bisogno di istruirla a norma dell’art. 187 c.p.c.

Da quanto precede è facilmente intuibile che la concentrazione e la speditezza della trattazione si giocano sull’accuratezza del controllo svolto sugli atti introduttivi, considerato che a norma dell’art. 171-bis, comma 1 c.p.c. il giudice istruttore ha a disposizione solo 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto per completare le verifiche preliminari. Ove non riuscisse ad eseguire i controlli prima e fuori dall’udienza dovrebbe fissare una nuova udienza, facendo slittare in avanti la trattazione, con un inevitabile allungamento dei tempi processuali[98].

È esattamente in questo frangente che si inserisce utilmente la figura dell’addetto Upp chiamato, appunto, dall’art. 5, d. lgs. n. 151/2022 a supportare il giudice nelle verifiche previste dall’art. 171-bis c.p.c.

La corretta individuazione dei compiti demandati al funzionario in questo delicato momento introduttivo passa attraverso l’esame dei provvedimenti che il giudice potrebbe adottare all’esito dei controlli preliminari. Al giudice competono due ordini di intervento[99]: la verifica della regolarità del contraddittorio e l’indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio.

Il primo si declina nella emanazione dei seguenti provvedimenti: 1) l’ordine di integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102, comma 2 c.p.c.; 2) l’ordine di chiamare un terzo in causa a norma dell’art. 107 c.p.c.; 3) i provvedimenti di cui all’art. 164, comma 2, 3, 5 e 6, c.p.c. ai fini della sanatoria della nullità della citazione; 4) i provvedimenti indicati dall’art. 167, comma 2 c.p.c. relativi integrazione della domanda riconvenzionale; 5) lo spostamento della prima udienza a norma degli artt. 167, comma 3 e 269 c.p.c. per consentire al convenuto di chiamare un terzo in causa; 6) la rinnovazione della notificazione a norma dell’art. 291, comma 1, c.p.c.; 7) la dichiarazione di contumacia a norma degli artt. 171, comma 3 e 291, comma 2 c.p.c.; 8) l’ordine di notificare al contumace gli atti elencati dall’art. 292 c.p.c.; 9) i provvedimenti di cui all’art. 182 c.p.c. al fine di regolarizzare atti e documenti difettosi.

Alla luce delle determinazioni che il giudice può assumere il giorno della prima udienza deve ritenersi che l’addetto Upp possa supportare il magistrato nell’esecuzione dei seguenti controlli: il controllo della regolarità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, al fine di ordinarne l’integrazione qualora uno di essi sia stato pretermesso; la verifica della comunanza della lite al fine di segnalare al giudice l’opportunità di ordinare la chiamata di un terzo; un esame sulla validità dell’atto di citazione al fine di individuare eventuali vizi della editio actionis o della vocatio in ius; un esame della domanda riconvenzionale al fine di evidenziare eventuali omissioni che ne rendono incerto l’oggetto o il titolo[100]; un controllo sulla tempestiva costituzione del convenuto al fine di valutare l’ammissibilità della chiamata del terzo; la verifica della notificazione dell’atto introduttivo al fine di ordinarne la rinnovazione in caso di nullità o di dichiarare la contumacia del convenuto che non si sia costituito nonostante sia stato ritualmente citato; la verifica del mandato alle liti e della regolare costituzione delle parti, al fine di segnalare al giudice la mancanza della procura o un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione a stare in giudizio; l’individuazione degli atti da notificare al convenuto contumace al fine di garantire il contraddittorio.

Il secondo gruppo di interventi si traduce nel rilievo di questioni di cui il giudice ritiene opportuna la trattazione in attuazione di quanto prevede l’art. 101, secondo comma c.p.c.; di quelle relative alle condizioni di procedibilità della domanda; nonché dei presupposti per l’applicazione del rito semplificato.

Su questo diverso fronte di controlli, il funzionario dovrebbe portare all’attenzione del giudice questioni di rito che non sono sanabili e che sono suscettibili di provocare la chiusura del giudizio, c.p.c., come il difetto di giurisdizione, l’incompetenza, la litispendenza, l’impedimento di un precedente giudicato e, più in generale, la carenza di presupposti processuali positivi o la presenza di presupposti processuali negativi[101] che condizionano il dovere del giudice di decidere nel merito[102].

In questo fascio di verifiche rientrano anche tutte le questioni preliminari che danno rilievo ad elementi della fattispecie ulteriori e diversi rispetto a quelli dedotti in giudizio[103], come la nullità di un contratto, l’adempimento della prestazione e, più in generale, tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che integrano eccezioni in senso lato, purché risultanti dagli atti di causa [104].

Con riferimento alle questioni relative alle condizioni di procedibilità della domanda l’addetto dovrebbe supportare il giudice nella individuazione dei casi in cui la mediazione e la negoziazione non sono state previamente esperite pur essendo prescritte per legge[105], nonché dei casi in cui la mediazione e la negoziazione sono state avviate ma non si sono ancora concluse, di modo da agevolare il magistrato nella predisposizione del provvedimento di rinvio più opportuno.

Dubbi sorgono in relazione alla possibilità di demandare al Fupp – sempre nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. – anche la verifica dei presupposti per l’applicazione del procedimento semplificato. Come opportunamente osservato, si tratta di un controllo che per poter essere eseguito correttamente dovrebbe avvenire dopo lo scambio delle memorie integrative a norma dell’art. 171-ter c.p.c.[106]. Una interpretazione dell’art. 5, d.lgs. n. 151/2022 volta a favorire un proficuo impiego degli addetti nella fase introduttiva del giudizio di cognizione, potrebbe essere quella di allargare lo spettro degli adempimenti richiesti al funzionario, introducendovi anche il supporto al giudice nelle verifiche successive al deposito delle note integrative, proprio al fine di consentire all’addetto di svolgere una congrua valutazione dei presupposti previsti dall’art. 281-decies c.p.c. In questa prospettiva la collaborazione del funzionario sarà diretta alla individuazione delle domande fondate su prova documentale, di pronta soluzione e che non richiedono un’istruzione complessa, onde permettere al giudice istruttore di valutare l’opportunità di disporre il mutamento del rito.

Il richiamo all’art. 348-bis c.p.c., invece, sposta l’attenzione su un diverso modello organizzativo, quello che si conforma tra il giudice (o il collegio) e l’addetto nei giudizi di impugnazione che hanno luogo davanti al tribunale o alla corte d’appello.

Anche su questo versante processuale per poter apprezzare il ruolo che l’addetto Upp è chiamato a svolgere occorre sinteticamente ripercorrere le modifiche che hanno investito il giudizio di cognizione di secondo grado.

Il processo d’appello esce profondamente rinnovato dalla riforma[107]. Le modifiche hanno interessato la disciplina dell’inibitoria, la redazione dell’atto introduttivo, l’eliminazione del c.d. filtro in appello, la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, la ristrutturazione della fase decisoria e la riduzione dei casi di rimessione al primo giudice. Ne è emerso un rito flessibile, capace di adattarsi alla natura dell’impugnazione, che si snoda su due moduli procedimentali alternativi: uno semplificato, disciplinato negli artt. 348-bis, 350, comma 2 e 350-bis c.p.c. [108], e uno ordinario, affidato alla disciplina contenuta negli artt. 350, comma 4 e 352 c.p.c.

Il modello semplificato trova applicazione negli appelli manifestamente infondati o inammissibili. In queste ipotesi il giudice potrà disporre la discussione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. e rigettare l’impugnazione con una sentenza motivata in forma sintetica, anche mediante rinvio a precedenti conformi. Per espressa previsione dell’art. 350-bis, comma 2 c.p.c. le stesse forme trovano applicazione quando l’impugnazione appare manifestamente fondata o in ragione della ridotta complessità del gravame o dell’urgenza della causa. Il modello ordinario, praticabile nelle impugnazioni più complesse, contempla lo svolgimento della fase di trattazione e la rimessione in decisione con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La scelta dell’uno o dell’altro modello è rimessa alla valutazione del giudice di secondo grado che in limine litis fa uso del case management per impiegare nella trattazione e nella decisione dell’impugnazione risorse proporzionate alla complessità/semplicità del gravame. In questo frangente processuale gli addetti all’ufficio per il processo sono chiamati a coadiuvare il magistrato nella individuazione delle fattispecie che si prestano ad essere decise nelle forme semplificate. Stante il richiamo all’art. 348-bis c.p.c. contenuto nell’art. 5, d.lgs. n. 151/2022, tale attività vedrà impegnato l’Aupp in un duplice controllo sugli atti di causa volto a far emergere, da un lato, cause di inammissibilità dell’impugnazione e, dall’altro, la manifesta infondatezza del gravame. Sotto il primo profilo si tratterà per il funzionario di verificare la sussistenza delle condizioni per impugnare, l’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili e dipendenti (art. 331 c.p.c.), il decorso dei termini (artt. 325, 326, 327 c.p.c.), la motivazione dell’appello (art. 342 c.p.c.), la presenza di appelli incidentali, la tempestività della costituzione dell’appellato (art. 343 c.p.c.), l’acquiescenza maturata nei confronti del provvedimento impugnato (art. 329 c.p.c.) e, più in generale, tutti quei motivi di inammissibilità dell’impugnazione che la dottrina riconduce ad un vizio dell’atto introduttivo del giudizio[109]. Sotto il secondo profilo l’esame dovrebbe essere diretto a filtrare le impugnazioni che, ictu oculi e senza un approfondito esame degli atti di causa, sono destinate al rigetto.

È d’obbligo precisare che l’art. 5, d.lgs. n. 151/2022, non richiama l’art. 350-bis, comma 2 c.p.c., escludendo dal novero dei controlli demandati al Fupp la valutazione sulla manifesta fondatezza dell’impugnazione. Dovrebbe perciò desumersi che questo tipo di verifica sia di esclusiva pertinenza del magistrato.

A ben vedere, nei modelli organizzativi che vengono in rilievo nell’esame delle nuove disposizioni il funzionario addetto all’ufficio per il processo non si sostituisce al giudice, ma supporta il magistrato. Il lessico impiegato dal legislatore non lascia dubbi a riguardo: l’addetto fornisce sostegno ad un’attività di verifica che rimane di competenza del giudice, il funzionario si limita a coadiuvarlo consegnandogli elementi per eseguire più speditamente il controllo: nel giudizio di primo grado, evidenziando al giudice istruttore le situazioni che necessitano di provvedimenti ortoprocessuali, nel giudizio di secondo grado, sottoponendo all’attenzione del giudice le impugnazioni che possono essere definite immediatamente.

Nel primo caso potremmo dire che l’addetto upp svolge funzioni preparatorie all’esercizio di funzioni ordinatorie in quanto mette a disposizione del giudice istruttore elementi utili ad una corretta impostazione del processo sin dal suo sorgere. Nel secondo caso l’addetto svolge attività preparatorie all’esercizio della funzione decisoria, dal momento che fornisce al giudice dell’impugnazione elementi per l’individuazione della formula decisoria più adatta chiusura del processo. In entrambi i casi sarà il magistrato ad adottare il provvedimento opportuno previa verifica della effettiva sussistenza delle condizioni segnalate dal funzionario.

È chiaro che dall’attuazione della legge delega la figura dell’addetto ne esce potenziata. È un legislatore, quello delegato che valorizza il ruolo del Fupp nelle dinamiche processuali, demandandogli il compimento di attività che se svolte in maniera efficace potrebbero favorire la scelta delle forme di trattazione e di decisione più opportune, in linea con gli obiettivi di speditezza e di concentrazione che la riforma si prefigge, anche in vista dello smaltimento dell’arretrato.

L’impressione che si ha è che questa volta il legislatore abbia voluto accompagnare le modifiche alle norme processuali ad un intervento di sistema, rispondendo all’esigenza di quanti da sempre sostengono che il problema della giustizia non sia solo tecnico-normativo, ma ordinamentale e organizzativo[110].

Ed invero le novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 si muovono sul piano endoprocessuale, modificano il processo dall’interno, ne cambiano le regole di svolgimento nel tentativo di imprimere al rito concentrazione e speditezza. Le novità introdotte dal d.lgs. 151/2022 si muovono sul piano organizzativo, intervengono sul processo dall’esterno, rimodulandone le strutture di supporto in nome dell’efficienza del servizio giustizia.

Virgilio Andrioli ricordava che queste strutture sono addirittura più importanti della disciplina del processo, dal momento che non esiste una disciplina talmente buona da impedire che il processo funzioni male, o una disciplina così cattiva da impedire che il processo funzioni bene, perché il buono o il cattivo funzionamento della giustizia dipende dalla sua organizzazione[111]. Queste parole non solo confermano il rilievo delle strutture attorno alle quali sono oggi costruiti i nuovi modelli organizzativi, ma ci restituiscono il valore delle figure che vi sono inquadrate. Profili professionali che se adeguatamente formati all’esercizio di funzioni co-giurisdizionali potrebbero rendere concreta la chimera di una giustizia più efficiente.

[1] Organizzato attorno ad uno scopo condiviso, l’ufficio del processo ci restituisce l’idea della giurisdizione come effetto non riferibile ad un soggetto, ma che opera sempre come “oggettivo concretarsi dell’ordinamento” (in questi termini L. Montesano, Le tutele giurisdizionali dei diritti, Bari, 1981, 16). Sulla nozione di giurisdizione si v. C. Mandrioli, Giurisdizione (in generale), in Dig. Civ., IX, Torino, 1993, 127. In arg. v. G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1935, 15, il quale valorizza la funzione di attuazione dei diritti in via secondaria e sostitutiva che fa capo alla giurisdizione; E. Redenti, Intorno al concetto di giurisdizione, in Studi in onore di V. Simoncelli, Napoli, 1917, che considera la giurisdizione come “attuazione delle sanzioni”; F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 49 e 78 a cui è riconducibile la definizione di giurisdizione come “attività di composizione delle liti”, intese come posizioni di contrasto che due o più soggetti assumono rispetto ad un diritto. Si v. infine la posizione di E. Allorio, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento incidentale, Milano, 1957, 3 ss. che definisce la giurisdizione con riguardo agli effetti che produce, quale funzione diretta ad un accertamento incontrovertibile, imperniata sulla formazione del giudicato.

[2] Acronimo con il quale vengono indicati i funzionari addetti all’ufficio per il processo.

[3] Sul tema si v. A. Alfieri, L’ufficio per il processo: una possibile rivoluzione culturale nell’organizzazione degli uffici giudiziari, in Il giusto processo civile, 2022, 4, 1197 ss.; F. Auletta, L’Ufficio del processo, in DPCIeC, 2021, 3, 241 ss.; F. Barbieri, Il “nuovo” ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all’intelligenza artificiale, in www.questionegiustizia.it; S. Boccagna, Il nuovo ufficio per il processo e l’efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti, in DPCIeC, 2021, 3, 261 ss.; R. Braccialini, L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive, in www.questionegiustizia.it; M. Brunialti, L’ufficio per il processo, in Foro it. – Gli speciali, 2022, 4, 603 ss.; D. Cavallini, L’ufficio per il processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 4, 981 ss.; R. Caponi, Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria: l’ufficio per il processo, in www.questionegiustizia.it; M. G. Civinini, Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!, in www.questionegiustizia.it; F. De Santis Di Nicola, Addetti al nuovo “ufficio del processo” (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs assistant-lawyer presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo: due modelli a confronto, in DPCIeC, 2021, 3, 265 ss.; S. L. Gentile, Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all’ufficio per il processo, in Foro it., 2022, V, 229; ss.; M. F. Ghirga, L’ufficio del processo: una sfida, in Riv. dir. proc., 2022, 1, 177 ss.; G. Grasso, L’attuazione dell’ufficio per il processo, in Foro it., 2019, III, 409 ss.; I. Pagni, L’Ufficio per il processo: l’occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere, in www.questionegiustizia.it; M. Sciacca, Pnrr e prime ipotesi di modellizzazione dell’ufficio per il Processo, in Foro it., 2022, V, 49 ss.

[4] Ulteriore acronimo con il quale sono identificati i funzionari addetti all’ufficio per il processo.

[5] Da intendersi non nell’accezione statica, risalente all’impostazione della dottrina tedesca, ma come fenomeno giuridico dinamico a cui sono da ricondursi situazioni e atti facenti capo a soggetti diversi del processo, intrinsecantisi a vicenda (C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Milano, 2022, 30 s.).

[6] Dalla trattazione esula l’esame dell’Upp insediato presso la Corte di cassazione, presso le procure e i tribunali per i minori, istituiti con d.lgs. n. 151/2022.

[7] S. Boccagna, Il nuovo ufficio del processo, cit., 261.

[8] Sintetizza perfettamente la natura dell’assistente del giudice A. Sanders, Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis, in www.iacajournal.org, che lo definisce “person with a legal education who support judges in their adjudicative work”.

[9] S. Boccagna, op. ult. cit., 262; A. Sanders, Judicial Assistants, cit., § 2.3 distingue il Rechtspfleger tedesco dalle altre figure di judicial assistant per la competenza relativa alla decisione di casi minori, in quanto attività riconducibile alla funzione giurisdizionale in senso stretto.

[10] Introdotti con il decrét n. 2017-1618 del 28 novembre 2017, in attuazione della legge del 2016 sulla modernizzazione della giustizia del ventunesimo secolo, si inseriscono nella categoria degli assistants de justice, insieme agli assistenti giudiziari in senso stretto (F. Barbieri, ivi; G. Grasso, ivi).

[11] F. Auletta, L’Ufficio del processo, cit., 242. L’esclusività della relazione con il magistrato, secondo l’A., è tale che l’assistente non viene attratto nell’orbita dell’ufficio, ma rimane legato al gabinetto del giudice.

[12] Le figure si distinguono dagli assistenti giudiziari veri e propri che, sulla falsariga dei tirocinanti ex art. 73 (v. infra § 3), sono invece selezionati tra laureandi in materie giuridiche e svolgono attività preparatorie alla decisione per mezzo di ricerche di giurisprudenza e redazione di bozze (F. Barbieri, ivi; G. Grasso, ivi).

[13] Dal judicial assistent va distinto il clerk che è un assistente amministrativo (G. Grasso, L’attuazione dell’ufficio per il processo, cit., nota 13).

[14] F. Barbieri, Il “nuovo” ufficio per il processo, cit., nota 15.

[15] G. Grasso, op. cit., nota 13.

[16] I funzionari che operano presso la corte di cassazione vanno distinti dalle figure analoghe che operano presso le corti di merito dove svolgono funzioni essenzialmente amministrative, riconducibili ai compiti di attestazione delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari (G. Grasso, ivi). Per riferimenti più ampi all’esperienza spagnola C. Iglesias Canle, La disciplina legale della nuova “oficina judicial” spagnola, in www.judicium.it.

[17] F. Auletta, L’Ufficio del processo, cit., 241. Si tratta del “modello della sequela personale del giudice” di cui c’è traccia anche nel nostro ordinamento, precisamente nell’assetto della Corte Costituzionale, dove l’assistente di studio è designato fiduciariamente dal giudice costituzionale tra giovani esperti e formati, ai quali vengono commissionati compiti di ricerca e analisi di dati relativi a questioni prettamente giuridiche (F. Auletta, ivi; S. Boccagna, op. ult. cit., 262).

[18] F. Auletta, L’ufficio del processo, cit., 242.

[19] F. Barbieri, Il “nuovo” ufficio per il processo, cit., nota 15.

[20] Sulla figura si v. lo scritto di F. De Santis Di Nicola, Addetti al nuovo ufficio del processo, cit., 265, che declina i tratti salienti dell’assistant-lawyer’s scheme.

[21] Il tratto comune alle diverse esperienze è da individuarsi nell’elevato grado di qualificazione dell’addetto, spesso laureato con pregresse esperienze professionali o accademiche.

[22] Peculiare è l’esempio della Svizzera e dell’Olanda dove agli assistenti è richiesta la stesura completa del provvedimento decisorio (A. Sanders, Judicial Assistants, cit., § 4.3).

[23] Tali rilievi emergono nell’esame della figura del juriste assistant sviluppato da F. Auletta, op. ult. cit., 243.

[24] Nella Corte suprema degli Stati Uniti e nelle corti federali tedesche i giudici seguono la carriera dell’assistente e somministrano una formazione sistematica (A. Sanders, Judicial Assistants, cit., § 3.2).

[25] Tali rilievi emergono ancora una volta dall’analisi di F. Auletta, L’ufficio del processo, cit., 243.

[26] A. Sanders, Judicial Assistants, cit., § 3 riconduce il modelli organizzativi a tre tipologie: il “cabinet system”, in cui uno o più assistenti sono assegnati individualmente ad un solo giudice e in cui il giudice lavora sempre con lo stesso assistente; il “pool system”, in cui gli assistenti formano un pool al servizio della corte o di una parte di essa e lavorano con giudici differenti; il “panel system” che è un incrocio dei due modelli precedenti in cui gli assistenti sono assegnati ad un gruppo di giudici.

[27] La ricostruzione dei modelli stranieri attorno ai due paradigmi indicati nel testo è proposta da a F. Barbieri, Il “nuovo” ufficio per il processo, cit., 2.

[28] Cfr. art. 16-octies d.l. n. 179/2012.

[29] La norma fa riferimento sia al tirocinio oggetto di convenzioni stipulate dagli Uffici giudiziari con le Università, con le Scuole di specializzazione delle professioni legali e con i Consigli dell’ordine per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli stessi uffici del primo anno di corso della scuola di specializzazione o della pratica forense (art. 37, cit..), sia al tirocinio al quale accedono i laureati in giurisprudenza rivolgendosi direttamente agli uffici, indipendentemente da convenzioni, per affiancare un magistrato con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze (art. 73, cit.). Tra le due tipologie di tirocinio esiste una differenza di ratio, dal momento che i primi sono equipollenti ai percorsi formativi che consentono l’accesso alla professione forense (pratica forense e scuola di specializzazione), i secondi regolano momenti di formazione e di preparazione al mondo del lavoro nelle professioni giudiziarie (si v. in proposito la Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari adottata dal Csm il 29 aprile 2014, in www.csm.it). Si tratta in entrambi i casi di “strumenti organizzativi del lavoro del magistrato” destinati ad impattare sulla c.d. cultura gestionale che caratterizza l’organizzazione giudiziaria (cfr. Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, cit., par. 1). Difatti, l’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 è stato previsto nel corpo delle “Disposizioni per l’efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie”, mentre l’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 è stato inserito all’interno delle “Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”.

[30] Il giudice ausiliario in corte d’appello è stato istituito mediante il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto “decreto del fare”). La figura è stata appositamente introdotta per agevolare lo smaltimento dell’arretrato pendente negli uffici di secondo grado. Più precisamente, gli art. 62-72 d.l. n. 69 del 2013 hanno previsto la nomina di quattrocento giudici ausiliari, destinati ad integrare i collegi giudicanti, da reclutarsi, oltre che tra i magistrati a riposo, anche nell’ambito dei docenti universitari, dei notai e degli avvocati.

[31] Articolo abrogato dall’articolo 33, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Il citato decreto legislativo n. 116/2017 unifica lo statuto della magistratura onoraria, con la previsione di una disciplina omogenea relativa al conferimento dell’incarico, alla durata, alla formazione al tirocinio. L’art. 1 in particolare individua due figure di magistrato onorario: il giudice onorario di pace (di natura giudicante) ed il vice procuratore onorario (di natura requirente). Si perviene per questa via al superamento della cesura fino a quel momento esistente tra il giudice di pace ed i giudici onorari di Tribunale, da un lato, e i vice procuratori onorari, dall’altro. Sulla riforma della magistratura onoraria, si v. D: Dalfino, L’ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema, in Foro it., 2018, V, 1 ss.; G. Reali, Il giudice onorario di pace e l’ufficio per il processo, in Foro it., 2018, V, 12 ss.

[32] La figura, come anzidetto, assomma al suo interno quella del magistrato onorario di tribunale e del giudice di pace con funzioni giudicanti. L’assegnazione del giudice onorario all’UPP avviene oggi su proposta del presidente del tribunale che due volte l’anno provvede all’individuazione dei magistrati onorari da collocare a supporto dell’ufficio per il processo, selezionandoli sulla base dell’attitudine a svolger le funzioni per cui sono designati e tra coloro che hanno assunto l’incarico da minor tempo.

[33] V. infra.

[34] Relazione in cui il magistrato affidatario è chiamato a sostenere un costo formativo iniziale, mantenendo i successivi “diritti di utilizzo” sugli stagisti assegnati (R. Braccialini, L’Ufficio per il processo, cit., § 2).

[35] R. Braccialini, ivi.

[36] S. Boccagna, L’Ufficio del processo, cit., 261.

[37] Ad avviso di R. Braccialini, op. ult., cit., § 2, c’è il tentativo di trasferire dalla vicenda contenziosa al terreno organizzativo il principio di “leale cooperazione” nei rapporti dentro gli uffici, come “un vincolo che obbliga le parti … alla ricerca della maggiore convergenza possibile attraverso una discussione effettiva e costruttiva”.

[38] Era un’idea che guardava all’ufficio giudiziario nel suo complesso, come corpo organizzato, fondato sulla sinergia che le varie componenti lavorative esprimevano al suo interno: la magistratura togata, la magistratura onoraria, il personale amministrativo, i tirocinanti, tutti convergenti verso l’obiettivo di dare pratica attuazione all’art. 111 Cost. (R. Braccialini, ivi).

[39] Era l’idea che aveva ispirato il disegno di legge Mastella nel 2007 (A.C. 2873) e il Manifesto per una vera riforma della giustizia redatto da Magistratura Democratica nel 2010. Entrambi i programmi propugnavano l’immagine di una unità operativa in grado di assicurare assistenza piena al giudice, nell’ottica di semplificazione delle attività e di efficienza del servizio. Per un esame più dettagliato dei passaggi normativi che hanno preceduto l’istituzione dell’Upp, si v. M. F. Ghirga, L’Ufficio del processo, cit., 179 ss.; R. Braccialini, L’ufficio per il processo, cit., § 1.

[40] S. L. Gentile, Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all’ufficio per il processo, cit., 229.

[41] S. L. Gentile, ivi.

[42] In sede di prima applicazione si osserva, inoltre, una netta sovrapposizione tra gli uffici del processo istituiti nei tribunali o nelle corti d’appello e le articolazioni preesistenti degli stessi uffici, con la collocazione nell’Upp di tutti gli operatori addetti ad ogni settore dell’ufficio giudiziario (cfr. “Le linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114”, elaborate dal Csm con delibera del 15 maggio 2019, in www.csm.it, § 5.1).

[43] G. Xilo, S. Zan, Obiettivo: giustizia civile e organizzazione. Il problema “organizzazione” nella giustizia civile italiana, in Questione Giustizia, 2000, 484, che assimilano l’apparato giudiziario ad una “organizzazione condominiale”.

[44] Descrive in questi i termini il rapporto con gli stagisti R. Braccialini, op. ult, cit., § 2.

[45] D.m. 1 ottobre 2015, “Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo”, in www.giustizia.it.

[46] Solo nell’art. 2, par. 5 del d.m. citato nel testo si intravede l’idea di unità organizzative i cui componenti operano in maniera trasversale, al servizio di tutto l’ufficio giudiziario: “Il presidente della corte di appello o del tribunale può accentrare in capo ad una o più delle strutture organizzative di cui al comma 1 anche lo svolgimento di attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni, ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi”.

[47] R. Bracciali, L’ufficio per il processo, cit., § 2.

[48] La ragionevole durata dei procedimenti civili è l’obiettivo è richiamato nell’art. 10, comma 10, d.lgs. 116/2017 nella parte in cui riconosce al giudice professionale il potere di delegare al giudice onorario di pace inserito nell’Upp,“con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità”.

[49] Come è stato opportunamente evidenziato (M. F. Ghirga, L’ufficio del processo, cit., 179; Braccialini, L’ufficio per il processo cit., nota 7), non si tratta di una distinzione puramente nominalistica, perché solo la seconda espressione rimanda ad una struttura organizzata attorno al perseguimento di obiettivi condivisi. Secondo R. Braccialini, ivi, in particolare, la definizione di «ufficio per il processo» “evoca un obiettivo comune a tutti gli attori della giurisdizione, rifuggendo da una visione «ancillare» degli apporti e richiama ciascuno dei «pilastri» dell’edificio giudiziario alla sua parte di responsabilità… Questo non significa che il singolo magistrato non debba poter contare su presidi e strumenti collaborativi per poter disporre di un «ufficio» organizzato, ma che sia necessario sganciarsi da un’ottica individualista per assecondare con le risorse disponibili gli obiettivi condivisi e dare ad essi una priorità”.

[50] D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, in G.U. 7/8/2021, n. 188.

[51] Come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti, mediante il controllo delle notifiche e il rispetto dei termini.

[52] Rientrano in questo gruppo di mansioni compiti schiettamente gestionali e, più, in generale, competenze “trasversali”, come: “le attività di costituzione o implementazione di banche dati della giurisprudenza di merito dell’ufficio o della singola sezione, di rilevazioni statistica diretta ad ottemperare gli obblighi di monitoraggio continuo previsti dal PNRR e in genere ad offrire ai vertici dell’ufficio ogni utile informazione, di sostegno alla gestione del personale e ad altri incombenti amministrativi (controlli su presenze e assenze, evasione di richieste di permessi orari o giornalieri, ferie, buoni pasto, di aspettativa, etc.” (cfr. circolare, cit., § 7).

[53] Circolare ministeriale “Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021”, in www.giustizia.it.

[54] Cfr. circolare, cit., § 7.

[55] L’addetto, secondo la circolare, funge da cordone ombelicale tra la sfera giurisdizionale e l’esecuzione in via amministrativa degli atti e delle attività preliminari e conseguenti.

[56] Cfr. § 7 della circolare cit.

I.A.1.               [57] Cfr. Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, in G.U. n. 62 del 6 agosto 2021.

[58] Le indicazioni presenti nel testo relative alle modalità di distribuzione delle risorse e alle mansioni in concreto attribuite ai Fupp provengono dal report elaborato all’esito delle attività di monitoraggio condotte dal ministero della giustizia dopo i primi mesi di servizio degli addetti. Si tratta del documento denominato “Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari”, allegato alla circolare ministeriale del 28 dicembre 2022 “Monitoraggio integrato quali-quantitativo sull’Ufficio per il processo. Restituzione di una prima analisi dei risultati”, entrambi reperibili sul sito www.giustizia.it. La rilevazione mira a far emergere una valutazione qualitativa della portata che il rafforzamento dell’Upp ha avuto sui processi chiave degli uffici giudiziari.

[59] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 5 s.

[60] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 5 s.

[61] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 7.

[62] L’attribuzione ai settori o alle sezioni è avvenuta con ordini di servizio impartiti dalla dirigenza (cfr. report, cit., 5 s).

[63] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 7. Il controllo viene diversamente modulato a seconda dell’ufficio in cui l’addetto è collocato. Nei tribunali e nei giudizi di primo grado il controllo dell’addetto si concentra sulla regolarità delle notificazioni, sulla validità dell’atto introduttivo, sul rispetto dei termini per la costituzione delle parti. In appello, invece, il controllo investe la tempestività dell’impugnazione, la presenza e l’ammissibilità dell’appello incidentale, l’integrazione del contraddittorio nelle cause scindibili e inscindibili.

[64] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 8

[65] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 8.

[66] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 11.

[67] Cfr. Circolare ministeriale del 21 dicembre 2021, cit., § 7.

[68] Cfr. Monitoraggio integrato UPP. cit., 12.

[69] Come osservato da A. Proto Pisani, Interventi necessari per cominciare ad uscire dal tunnel della crisi, cit., 5, “l’accertamento di chi ha ragione e chi ha torto, complete di adeguata giustificazione del perché della decisione, «tutte queste e solo queste» attività dovrebbero essere effettuate esclusivamente dal giudice”.

[70] Cfr. Monitoraggio integrato UPP, cit., 1 s.

[71] Sulla figura del tirocinante ex art. 73 si v. gli scritti di M. Ciccarelli, Dal tirocinio all’accesso alla magistratura onoraria e togata, in www.questionegiustizia.it; M.Ciccarelli, Tirocini formativi e ufficio per il processo: un’occasione da non pprecare, in www.questionegiustizia.it; V. Amato, I tirocini formativi dopo le risoluzioni del Csm e della scuola superiore della magistratura. Prime note, in www.questionegiustizia.it.

[72] Cfr. Linee guida per l’ufficio del processo, approvate dal Csm con delibera in data 15 maggio 2019 e reperibili sul sito www.csm.it.

[73] R. Braccialini, L’ufficio del processo, cit., § 2.

[74] R. Braccialini, L’ufficio del processo, cit., § 2.

[75] Fatta eccezione per la condivisione di conoscenze connaturata fisiologicamente al lavoro di équipe (Cfr. la circolare del 21/12/2021, “Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021” e l a circolare dell’11/2/2022 “Formazione del personale con la qualifica di addetto all’ufficio per il processo”,, entrambe reperibili sul sito www.giustizia.it, che forniscono indicazioni operative per la formazione in ingresso e in itinere degli addetti Upp. Nel documento si prevede per i nuovi assunti la somministrazione di 90.000 ore di didattica (giuridica, manageriale-gestionale, tecnica, informatica), “da parte dell’Ufficio Formazione della Direzione generale del personale e delle Scuole di formazione centrale e sul territorio, con l’ausilio dei referenti distrettuali, anche tramite attività di partenariato con la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nonché collaborazioni con altri soggetti istituzionali”.

[76] V. supra § 5. Cfr. Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, cit., § 4.2, che sancisce l’impossibilità di destinare alle cancellerie gli stagisti, che per legge o per convenzione sono espressamente destinati ad un percorso di tirocinio formativo in affiancamento ai magistrati.

[77] L’addetto Upp come funzionario giudiziario risponde al dirigente dell’ufficio e si attiene alle disposizioni del direttore amministrativo, oltre che alle istruzioni impartite dai magistrati ai quali è preposto (v. infra).

[78] Tra queste si può annoverare la verbalizzazione delle udienze o il monitoraggio dei fascicoli (cfr. Linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, cit., § 3).

[79] Sul ruolo della magistratura onoraria nell’ordinamento giudiziario italiano si v. F.P. Luiso, La magistratura onoraria, in Riv. dir. proc., 2008, 2, 355 ss. Sull’inserimento del magistrato onorario nell’Ufficio per il processo si v. M. A. Lupoi, Le novità processuali dell’estate 2013, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1, 325 ss.; Con specifico riferimento ai giudici ausiliari e alla riforma della magistratura onoraria si v. si v. D. Dalfino, L’ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema, in Foro it., 2018, V, 1 ss.; M. Ciccarelli, I nuovi giudici onorari e l’organizzazione degli uffici per il processo, in Questione giustizia, 2016, 3, 161 ss.; R. Martino, Il giudice onorario: statuto, responsabilità, criteri decisori e accertamento del fatto, in Lo statuto del giudice e l’accertamento del fatto. Atti del XXXII Convegno Nazionale svoltosi a Messina il 27-28 settembre 2019, Bologna, 2020; G. Scarselli, Note critiche sul disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, in Foro it., 2015, V, 372 ss.; G. Reali, Il giudice onorario di pace e l’ufficio per il processo, in Foro it., 2018, V, 12 ss. F. Carpi, Sull’incostituzionalità del giudice onorario ausiliario in Corte d’appello, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1379 ss.; I. Coppola, Il Giudice Ausiliario di Corte di Appello, una nuova figura di magistrato reclutato con pubblico concorso, in www.judicium.it.

[80] La differenza con il magistrato professionale è solo di carattere strutturale e inerisce all’esistenza di un rapporto di servizio tra questi e l’amministrazione giudiziaria. Ma sotto il profilo funzionale “il potere giurisdizionale esercitato da un magistrato onorario non è in alcun modo diverso da quello esercitato da un magistrato di carriera” (F. P. Luiso, op. cit., 1 ss.).

[81] Il giudice onorario di pace gode di poteri definitori limitatamente alle materie elencate nell’art. 10, comma 12, d.lgs. n. 116/2017, ovvero: “a) nei provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) nei provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) nei provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) nei provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) nei provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; f) nei provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000”.

[82] Cfr. art. 62-72, d. l. n. 69/2013. Cfr. “Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019” del 25 gennaio 2017, aggiornata al 25 maggio 2019, diramata dal Csm e reperibile sul sito www.csm.it. Agli artt. 193 e 194 della circolare si chiede alle corti d’appello di prevedere in favore dei giudici ausiliari attribuzioni specifiche da indicarsi nelle proposte tabellari, tenendo conto delle seguenti esclusioni: 1) i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate per legge (sezione agraria, impresa e minorenni); 2) i procedimenti in materia di appalti pubblici, di esecuzione immobiliare e fallimentare; 3) i procedimenti in materia di impugnazione di lodo arbitrale; 4) i procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89; 5) i procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50-bis c.p.c.

[83] G. Reali, Il giudice onorario di pace, cit., 12.

[84] Il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ordinamento giudiziario considera il cancelliere parte dell’ordine giudiziario, accanto ai giudici, al pubblico ministero, all’ufficiale giudiziario, evidenziando l’intenso collegamento organico del cancelliere con l’amministrazione della giustizia, con ciò differenziandosi dall’addetto Upp che si inserisce nell’organico con contratto a tempo determinato e con l’obiettivo di smaltire l’arretrato presente negli uffici. Sull’arg. v. a. Rossi, Cancelliere giudiziario, in Enc. Dir., V, Milano, 1959, 1071 ss.; G. Messina, Cancelliere e segretario giudiziario, in Nss. Dig. It., II, Torino, 1958, 837 ss.

[85] Secondo la dottrina prevalente queste funzioni hanno una loro autonomia che ne giustifica il carattere giurisdizionale. Nella attività di documentazione, in particolare, il cancelliere ha funzioni analoghe a quelle del notaio (e come questo imprime all’atto la pubblica fede); nell’assistenza, partecipa al processo verbale, al compimento degli atti, nel senso che è uno dei soggetti dell’atto che si compie; nella autenticazione degli atti del giudice imprime il sigillo della legalità, sottraendo l’atto alla disponibilità del giudice stesso (A. Rossi, op. cit., 1071 ss.; cfr. F. Carnelutti, Diritto e processo, Morano, 1958, 83 che ritiene si tratti di un organo non propriamente giurisdizionale, ma amministrativo ).

[86] Altre funzioni del cancelliere trovano disciplina in leggi speciali. Tra queste ci limitiamo a citare: pubblicazione e comunicazione delle sentenze; ricezione degli atti di notorietà; emissione di ordini di pagamento di spese di giustizia anticipate in materia civile e penale e tenuta del relativo registro; amministrazione delle spese d’ufficio; vigilanza e responsabilità per l’esatta applicazione delle leggi di bollo e registro; rilascio di certificati e copie (cfr. il catalogo completo delle attività proprie del cancelliere elaborato da A. Rossi, op. cit., § 2).

[87] Cfr. Circolare ministeriale del 21 dicembre 2021, cit., § 7.

[88] S. Gentile, Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti, cit., § VIII.

[89] Come può leggersi nella circolare ministeriale del 21 dicembre 2021 più volte citata,“La linea di progetto Capitale Umano prevede – come meccanismo fondamentale, e di fatto imprescindibile, per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato e delle pendenze e in genere di maggiore efficienza del sistema Giustizia – che l’amministrazione giudiziaria proceda alla assunzione, con contratti a tempo determinato, di 21.910 unità di personale non magistratuale con varie qualifiche non presenti nell’odierno ordinamento professionale. Questa massiccia immissione di risorse umane presenta evidenti caratteri di eccezionalità e di temporaneità”.

[90] In arg. v. C. M. De marini, Ausiliari del giudice, in Enc. dir., IV, 1959, 308 ss., M. Vellani, Ausiliari del giudice, in Nss. Dg. It., I, 2, Torino, 1958, 1542. G. Chiovenda, Princìpii di diritto processuale, Napoli, 1923, 464, definiva gli ausiliari “quelle persone estranee al tribunale e alle parti che compiono nel processo singole operazioni, richieste dalle parti o dagli organi del tribunale per gli scopi del processo e necessarie allo svolgimento regolare della funzione giurisdizionale”, riunendo in un’unica categoria profili eterogenei che per ragioni diverse riversavano la propria attività nel processo. La definizione non riesce tuttavia a cogliere tutte le sfaccettature della figura ora in esame, dovendosi distinguere tra i diretti collaboratori del magistrato (veri e propri ausiliari), che vengono così a far parte, temporaneamente ed occasionalmente, dell’ufficio giudiziario, e tutti coloro che, senza avere un diretto rapporto col giudice, compiono comunque atti connessi col processo civile (in questo senso G. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1944, 164 ss.).

[91] C. M. De Marini, op. cit., 309.

[92] In G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ordinario n. 38.

[93] Il richiamo alle figure già «previste» dalla legge deve intendersi riferito non solo al personale di cancelleria, ai magistrati onorari e ai tirocinanti, ma anche agli addetti upp, in quanto indicati come componenti dell’ufficio per il processo già dal d.l. n. 80/2021, in vigore al momento della pubblicazione della legge delega.

[94] V. supra § 5.

[95] A. Carratta, Le riforme del processo civile. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 40. In arg. v. S. Boccagna, Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura, in DPCIeC, 2022, 3, 262 ss.; B. Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in www.giustiziacivile.com; R. Donzelli, Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione, in www.giustiziacivile.com; G. Reali, La fase introduttiva e della trattazione, in Foro it., Gli speciali, 2022, 4, 77 ss.; D. Volpino, La nuova fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione, in Il giusto processo civile, 2022, 3, 711 ss..

[96] C. Delle Donne, Art. 171-bis c.p.c, Verifiche preliminari, in R. Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pisa, 2023, 288. Secondo l’A. la ristrutturazione della fase introduttiva restituisce l’ossigeno necessario all’interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione delle parti. Sul valore del case management si v. M. De Cristofaro, Case management e riforma del processo civile: tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo, in Riv. dir. proc., 2010, 282 ss.; R. Caponi, Processo civile e nozione di controversia complessa: impieghi normativi, in Foro it., 2009, V, 136 ss.

[97] Le due norme introducono la c.d. passerella dal rito ordinario al rito semplificato, consentendo al giudice di modulare la trattazione in ragione della natura della lite. Se la causa è stata introdotta con atto di citazione e sussistono le condizioni stabilite dall’art. 281-decies c.p.c. il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato; viceversa, se il giudizio è stato introdotto nelle forme semplificate ma non ricorrono i presupposti di cui all’art. 281-decies c.p.c. o ritiene complessa l’istruzione probatoria, dispone la prosecuzione del rito nelle forme ordinarie.

[98] Notevoli sono le perplessità manifestate dai primi commentatori nei confronti di un meccanismo che potrebbe, contrariamente alle intenzioni cui è ispirato, dilatare i tempi della fase introduttiva. Evidenzia a riguardo B. Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in www.giustiziacivile.com, 26 ottobre 2022, 4 ss. come lo scambio delle c.d. memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c. prima dell’udienza di comparizione e trattazione abbia determinato l’allungamento da novanta a centoventi giorni del termine di cui all’art. 163-bis c.p.c., in contrasto con gli obiettivi affermati dalla legge delega. Senza contare il rischio che il giudice, chiamato a svolgere i controlli sugli atti introduttivi prima del deposito delle memorie integrative, preferisca attendere lo svolgimento dell’udienza per adottare nel contraddittorio delle parti e con una più ampia cognizione della causa i provvedimenti ortoprocessuali di cui era traccia nell’art. 183, comma 1 c.p.c., con l’effetto di dilatare anziché concentrare gli adempimenti della fase introduttiva.

[99] C. Delle Donne, Art. 171-bis, cit., 290; A. Carratta, Le riforme del processo civile, cit., 41.

[100] Sebbene non espressamente previsto dalla norma l’addetto potrebbe eseguire il controllo sull’ammissibilità della domanda riconvenzionale, andando a verificare la tempestività della costituzione del convenuto a norma dell’art. 167, comma 2 prima parte, c.p.c.

[101] F. P. Luiso, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione, I, 2022, 63.

[102] C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, I, Torino, 2019, 339 ss.

[103] F. P. Luiso, Il nuovo processo civile. Commento breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano, 2023, 70.

[104] Sulla distinzione tra eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio dal giudice, ed eccezioni in senso stretto, rilevabili solo ad istanza di parte si v. C. Consolo, Spiegazioni, cit., 147 ss.

[105] Sotto questo profilo il funzionario dovrebbe verificare se la materia trattata rientri fra quelle sottoposte a mediazione obbligatoria a norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 o fra quelle per le quali la negoziazione assistita è obbligatoria a norma dell’art. 3, d.l. n. 132/2014. Si tratterà, più nel dettaglio, di accertare l’avveramento della condizione di procedibilità. Così nelle cause di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, dovrà verificare che l’attore abbia depositato nel fascicolo telematico il verbale di mancato accordo a norma del comma 2-bis del citato art. 5. Nelle cause di cui all’art. 3, d.l. n. 132/2014 dovrà verificare il deposito nel fascicolo telematico dell’invito a negoziare, (nei casi in cui non sia seguito da adesione); il deposito del rifiuto a negoziare, oppure, nel caso in cui all’invito sia seguita la stipula della convenzione di negoziazione, che sia stato depositato il verbale di mancato accordo o che sia decorso il periodo di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 132/2014.

[106] A. Carratta, Le riforme, cit., 45.

[107] Sulle modifiche al giudizio di appello si v. L. Salvaneschi, L’appello riformato, in www.judicium.it; A. Carratta, Le riforme del processo civile, cit., 91 ss.; A. Aniello, Art. 348-bis c.p.c. Inammissibilità e manifesta infondatezza, in R. Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, cit., 485.

[108] Il modulo semplificato, in realtà, è frutto dell’abrogazione del c.d. filtro in appello e della sua sostituzione con un filtro di inammissibilità e infondatezza più snello e duttile. Sull’istituto del filtro nella disciplina previgente si v. anche criticamente, M. Bove, La pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis e 348 ter, in Riv. dir. proc., 2013, 389 ss.; G. Costantino, La riforma dell’appello tra nomofilachia e hybris, in Foro it.,  2014, I, 1451 ss.; R. Caponi, La riforma dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 294; C. Consolo, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in www.judicium.it; M. De Cristofaro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it; G. Impagnatiello, Il filtro di ammissibilità dell’appello, in L’appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012, in Foro it., 2012, V, 296 ss.

[109] F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Milano, 2022, 359 ss.

[110] Già A. Proto Pisani, I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006, in Foro it., 2006, V, 384.

[111] Le parole di Virgilio Andrioli sono richiamate da A. Proto Pisani, Interventi necessari per cominciare a uscire dal tunnel della crisi della giustizia civile in Italia, in www.giustiziacivile.com, 4, e da S. Boccagna, Il nuovo ufficio del processo, cit., 261.