La mediazione ex officio iudicis e la natura ordinatoria del termine assegnato alle parti per l’instaurazione della procedura conciliativa (nota a Cass., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035)

Di Olga Desiato -
1. L’esperimento del tentativo di mediazione demandata, affidata alla sensibilità del giudice investito della causa, costituisce, come è noto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scialba disposizione contenuta nell’art. 5, comma secondo, d. leg. 10 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, si limita a prevedere che, disposta la mediazione ope iudicis, alle parti è assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda: nulla è prescritto in ordine all’eventualità in cui le parti non vi ottemperino tempestivamente. La giurisprudenza di merito, chiamata pronunciarsi sulla perentorietà o no di quel termine, si è f. . .