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1. L’esperimento del tentativo di mediazione demandata, affidata alla sensibilità del giudice investito della causa, costituisce, come è noto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scialba disposizione contenuta nell’art. 5, comma secondo, d. leg. 10 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, si limita a prevedere che, disposta la mediazione ope iudicis, alle parti è assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda: nulla è prescritto in ordine all’eventualità in cui le parti non vi ottemperino tempestivamente. La giurisprudenza di merito, chiamata pronunciarsi sulla perentorietà o no di quel termine, si è f. . .