Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
La legittimazione del terzo alla opposizione avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare e la necessaria verifica ex post dell’interesse (in) concreto
Di Andrea Jonathan Pagano -
Cass. Civile, Sez. I, 24 ottobre 2022 n. 31402 – Pres. Magda – Rel. Cons. Zuliani – Cons. Morbelli – S. s.p.a. (avv. Tomasso) – M. P.l.c. (avv. Villani, avv. Bovo) – Fallimento S. s.p.a., – R. s.p.a. – I. R. – V. F. – C. F. – R. M. F. Cassa con rinvio App. Palermo, 6 marzo 2018.
[articoli di legge – artt. 129 e 131 R.D. 16 marzo n. 267 (artt. 245 e 247 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14)]
È legittimato il socio terzo della società fallita a proporre opposizione al decreto di omologazione del concordato fallimentare allorquando prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, sia idonea a determinare sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.
(massima non ufficiale)
SOMMARIO: Abstract; 1. Il caso di specie 2. L’omologazione del concordato fallimentare. Problemi (ir)risolti 3. Il perimetro applicativo dello strumento dell’opposizione al decreto di omologazione 4. La legittimazione del terzo ad impugnare il decreto di omologazione 5. La soluzione della Suprema Corte 6. Conclusioni
Abstract
L’ordinanza di legittimità in commento consente all’Autore di delineare l’ambito applicativo della possibilità, concessa a “qualsiasi altro interessato” (e, nel caso di specie del terzo, in qualità di socio della fallita), di opporsi al decreto di omologa del concordato fallimentare ed, in particolare, di tratteggiare funditus i presupposti processuali e sostanziali necessari per presentare il gravame.
Abstract
The commented order allows the Author to outline the scope of the possibility, granted to any third party (and, in this case, as a shareholder of the insolvent company), to appeal the decree of approval of the arrangement and, in in particular, to outline funditus the necessary requested procedural and substantive conditions.
1.Una s.p.a. azionista di una società fallita proponeva opposizione avverso l’omologazione del concordato fallimentare proposto da un terzo mediante il quale era previsto il soddisfacimento dei chirografari nella misura del 111% a fronte della cessione, in favore del proponente, dell’intera massa attiva della società decotta.
Il Tribunale di prime cure provvedeva con la omologazione del concordato e la Corte d’Appello confermava suddetta decisione a seguito della instaurazione del giudizio di reclamo. La s.p.a. ricorreva allora in Cassazione.
2.Il concordato fallimentare, nell’alveo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pur evolutosi, prima facie con la novella del 2006[1] e conclusosi – ad oggi – con la promulgazione del Codice della Crisi, non è stato destinatario di una qualche norma afferente agli specifici effetti processuali[2] scaturenti dalla omologazione.
Proprio alla luce di tale peculiarità, spesso, nella pratica, i soggetti coinvolti nella esecuzione del piano, pur omologato, allorquando siano occorsi dei gravami, hanno prudentemente[3] atteso la definitività dell’omologazione, sostanziatasi dal fisiologico esaurimento dell’eventuale giudizio di cassazione[4], per procedere alla attuazione del piano.
Difatti, anche nella formulazione odierna, la previsione di cui all’art. 246 c.c.i.[5] (fu art. 130 l.fall.) sibillinamente statuisce che la proposta concordataria acquisti efficacia esclusivamente alla scadenza dei termini previsti per l’impugnativa alla omologazione ovvero a far data dall’esaurimento dei gravami di cui all’art. 245 c.c.i.
A contrario, dunque, non sembra che la norma in qualche guisa possa far discendere un principio di immediata esecutività del decreto, come invece si evinceva dalla stesura della l.fall antecedentemente alla – forse infausta – novella del 2006 che, sul punto, è rimasta (da allora) silente.
Da tale angolo visuale, ne discende – in assenza di una espressa disposizione nell’abrogato art. 130 l.fall., i cui numerosi equivoci sono stati mantenuti nel c.c.i. – che il dubbio sulla efficacia non possa essere agevolmente risolto.
Al più, a parere di chi scrive, sembra plausibile ricavare, da un lato, una generale efficacia differita del decreto, almeno sino all’esaurimento delle impugnative concesse, senza tuttavia escludere de plano – quantomeno sul piano teorico – la immediata efficacia di cui il decreto potrebbe astrattamente essere munito sin dalla emissione[6].
3.L’odierno art. 245 c.c.i.[7] statuisce espressamente che il decreto di omologazione sia soggetto ad opposizione[8] “anche da parte di qualsiasi
Interessato […] entro un termine non inferiore a quindici giorni e non
Una siffatta lata clausola determina per i Conditores l’ingrato compito di delimitare l’ambito di destinazione della tutela impugnatoria sì da circoscrivere ed identificare puntualmente i terzi interessati legittimati all’azione, sostanziandosi in una effettiva legittimazione processuale idonea a correre lungo quelle linee guida di tutela giurisdizionale che, a mente degli insegnamenti della Suprema Corte, “è tutela di diritti [i cui] fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri”.
Orbene, pare opportuno verificare quali fattispecie abbia inteso tutelare il legislatore, operando un quanto mai necessario distinguo tra l’interesse giuridico propriamente detto – inteso come il presupposto idoneo ad incidere su posizioni meritevoli di tutela nella sfera del soggetto opponente – e quello di mero fatto, quale presupposto di conseguenze strictu sensu fattuali.
Ed in ambito di opposizione[10] non può sorprendere come, anche nell’alveo di un peculiare gravame come quello di cui all’art. 245 c.c.i., sia solo il portatore di un interesse giuridico ad essere, altresì, legittimato ad agire ovvero, comunque, a spiegare intervento nella procedura de qua.
Se in astratto, appare di tutta evidenza come, ontologicamente, l’interesse ad agire si sostanzi nell’effettivo intento di tutelare (o prevenire) un interesse protetto, non sembra così immediato il riconoscimento e la valutazione dell’interesse de quo talché la legittimazione ad agire debba soggiacere ad un necessario accertamento giudiziale ex post dal quale debba emergere sine ullo dubio una oggettiva motivazione dell’opponente al gravame avverso il piano concordatario in stretta comparazione con l’alternativa fallimentare, recte liquidatoria.
Prima di affrontare nel paragrafo susseguente la precipua fattispecie dell’impugnativa promossa dal terzo a mezzo della opposizione, sembra opportuno ricordare che, allorquando la proposta concordataria[11] sia corredata della limitazione[12], qualitativa e quantitativa, nei confronti dei soli creditori insinuati[13] e, parimenti, veda inserita la clausola liberatoria in favore del fallito ovvero determini il trasferimento al soggetto assuntore[14] della massa degli assets della società fallita, risulta complesso negare che la posizione giuridica[15] dei soggetti non (ancora) insinuatisi sia fisiologicamente deteriore operando una comparazione con l’alternativa coattiva, nelle cui more, invero potrebbero esperire il rimedio della domanda tardiva[16].
Tale tutela, invece, non sarebbe accordata mediante la chiusura[17] della procedura liquidatoria tramite il concordato dacché la massa attiva sarebbe definitivamente sottratta alla procedura originaria ed il credito dei soggetti de quibus rimarrebbe insoddisfatto.
4.Se il prodromo è l’opposizione da parte del terzo – previo accertamento in concreto della effettiva legittimazione ad agire – la deriva, non oggetto, comunque, del presente contributo, si getta in un “delta bipartito” sostanziato, rispettivamente ed alternativamente tra loro, dall’istituto del reclamo del ricorso straordinario in cassazione[18].
Dunque, l’opposizione assume la veste di strumento, sì prodromico, ma parimenti preventivo per procedere alla impugnativa talché l’azione sottesa si atteggi quale elemento primo e necessario per l’esercizio della stessa in tutti i gradi di giudizio.
Volendo tirar le fila sul perimetro applicativo dell’azione e sulla posizione soggettiva giuridica del terzo, è di tutta evidenza che, mentre il curatore, l’imprenditore decotto ed il proponente medesimo sono (e non potrebbe essere altrimenti) parti necessarie del giudizio di omologazione[19], il terzo, debitamente legittimato, ha l’onere di proporre tempestivamente il rimedio della opposizione.
Da tale angolo visuale, dunque, sembra che il rimedio ex art. 245 c.c.i. assuma la veste – volgendo la mente alla disciplina squisitamente processual-civilistica – di un intervento ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c., che non modifica la natura del giudizio principale (l’omologazione sarebbe occorsa in qualsivoglia guisa) ma, al più, esplica la facoltà concessa ai terzi di intervenirvi mediante un litisconsorzio facoltativo (ex post e meramente eventuale).
Da quanto ut supra delineato si evince come sia proprio l’esito del giudizio di omologa, – astrattamente idoneo ad incidere sulla posizione soggettiva del terzo – a consentire di spiegare ed esperire un rimedio ordinario processuale.
E l’opposizione promossa dal terzo può rilevare sul giudizio – e sul decreto – con diverse gradazioni di intensità a seconda che il gravame sia diretto nei confronti del solo proponente assuntore[20] ovvero dell’intera pletora de iure, così, nel primo caso il gravame assume i caratteri di un intervento adesivo autonomo, mentre nel secondo quelli di uno principale.
Vi è, invero, anche l’ipotesi de residuo per cui il terzo spieghi gravame “accodandosi” mediante intervento adesivo[21] alla opposizione, già promossa da altro soggetto sicchè, in questo caso, l’ambito applicativo della legittimazione dell’intervenuto risulta assai compresso, limitandosi alla impugnativa avverso le singole fattispecie del provvedimento volte direttamente ed immediatamente ad imprimere effetti sulla posizione giuridica de qua.
5.La soluzione della Suprema Corte
Tornando all’interessante e peculiare caso di specie, secondo la Corte di gravame, il socio della società insolvente non era legittimato a spiegare intervento e proporre la opposizione alla omologazione del concordato fallimentare.
Il socio, dunque, ricorreva in Cassazione, eccependo che il terzo assuntore (proponente), avesse, tra le altre, sollevato la (asserita) carenza dell’interesse del reclamante ad impugnare il decreto di omologa del concordato ex art. 131 l.fall., ma la Corte d’Appello – erroneamente – aveva fondato l’intero provvedimento sul difetto di legittimazione a proporre l’opposizione[22] disciplinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 129, comma 2, l.fall..
Tralasciando l’error evidente tra il petitum ed il pronunciato (giudicato), risultava parimenti leso il diritto al contraddittorio in quanto l’asserita mancanza di legittimazione sollevata dal proponente era rilevata d’ufficio, violando le disposizioni di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c.[23].
Inoltre, la sentenza di gravame sembrava non essere conforme ai limiti di cui al c.d. giudicato interno, in quanto la ricorrente, ab initio soccombente già dinanzi al Tribunale di prime cure, non aveva proposto reclamo – come invece sarebbe stato necessario e coerente con la disciplina processuale – devolvendo, invece l’intera quaestio iuris in appello.
La decisione della Suprema Corte – risoltasi in un accoglimento delle questioni in rito eccepite dal socio ricorrente – assume profili di rilievo allorquando si ponga la mente alla dissertazione operata sul distinguo ontologico e processuale in ordine ai gravami disquisiti, intesi come istituti distinti, sostanzialmente e processualmente.
Gli Ermellini hanno, dunque, chiarito come, allorché l’assuntore (resistente) avesse avuto la voluntas di eccepire sic et simpliciter il difetto di interesse e di legittimazione a spiegare l’opposizione ex art. 129 l.fall, avrebbe, invero dovuto proporre un reclamo incidentale.
A tal proposito, a conforto della decisione, era richiamato l’orientamento[24] secondo cui il solo rimedio alla soccombenza in primo grado avente per oggetto una eccezione di merito non possa che avere luogo mediante il reclamo incidentale, non essendo, dunque, ammissibile il rilievo d’ufficio.
Nel caso de quo il terzo aveva eccepito che il patrimonio[25] attivo della fallita fosse estremamente superiore al quantum proposto dall’assuntore[26] sicchè, l’opposizione fosse stata spiegata (correttamente) quale strumento volto a tutelare il valore economico della partecipazione sociale, sostanziando, dunque, i crismi minimi per venire riconosciuto ex post l’interesse concreto ad agire mediante il rimedio ex art. 129 l.fall..
6.Conclusioni
La pronuncia della Suprema Corte riveste i caratteri dell’arresto primario che consente ai Conditores la presa di coscienza delle linee guida tratteggiate dalla penna degli Ermellini sul foglio del regio decreto, appena spostata sulla tela bianca del Codice.
Sarà onere della dottrina verificare se la entrata in vigore del Codice consentirà, effettivamente, la prosecuzione, de facto e de iure, della tutela, ivi espressa e perseguita per cui a mente dell’art. 245 c.c.i., accordata a “qualsiasi altro interessato” di proporre opposizione al decreto di omologa del concordato fallimentare.
[1] Norelli, Il concordato fallimentare «riformato» e «corretto», in Judicium, 2008.
[2] Per un’analisi dei profili processuali endofallimentari, si veda per tutti Spiotta, Il concordato fallimentare. Sezione II. Profili processuali, in Jorio – Sassani (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali, Milano, 2017, 183-231.
[3] Per una disamina del profilo, si veda App. Torino, 23 agosto 2022.
[4] Sui generali profili processuali nell’ambito del giudizio di omologazione, si veda, ex multis, Pagni, L’omologazione del concordato fallimentare e le impugnazioni, in Vassalli – Luiso – Gabrielli (a cura di), Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2014, 1053.
[5] Per un esame funditus sulla novella disciplina del concordato fallimentare, si veda Nardecchia, Il concordato nella liquidazione giudiziale, in Fallimento, 2019, 1247.
[6] Come ricorda Fabiani, Concordato fallimentare, revoca dell’omologazione ed effetto espansivo esterno, in Fallimento, 2021, 605, “la nozione di esecutività e quella di immediata efficacia non sono equivalenti perché la prima rimanda all’idea che quel provvedimento giudiziario possa costituire titolo per procedere con l’esecuzione forzata, mentre la seconda evoca il fatto che il provvedimento produca subito i suoi effetti, a prescindere dall’impatto esecutivo”.
[7] Per un approfondimento sulla specifica disciplina codicistica, si veda Spiotta, Liquidazione giudiziale, in Cottino (a cura di), Lineamenti di Diritto Commerciale, Bologna, 2022, 616.
[8] Per un generale inquadramento sul rimedio della opposizione, si ricorda Cavalagno, Commento all’art. 129, in Jorio (diretto da), Il Nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2010, 2015.
[9] Vale la pena ricordare come la giurisprudenza, in ordine al termine accordando, non sia incline a ritenere applicabile la sospensione feriale dei termini. Sul punto Cass. Civ. 25 settembre 2017, n. 22271, in Il Caso, statuisce che “Poiché l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare si propone mediante ricorso a norma dell’art. 26 L.fall., richiamato dall’art. 129, comma 3, L.fall., trova applicazione l’art. 36-R.D. 16/03/1942, n. 267, Art. 36-bis – (Termini processuali) bis L.fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 L.fall. non sono soggetti alla sospensione feriale”
[10] Sul ruolo del Tribunale nell’alveo del concordato fallimentare, si veda Penta, I poteri di controllo del tribunale in sede di omologazione di un concordato fallimentare, in Dir. Fall., 2011, II; 20418.
[11] Un interessante spunto sulla pluralità di rimedi concessi in sede di gravame è offerta da Ranieli, Dalla pluralità al concorso di proposte di concordato fallimentare: vizi procedimentali e rimedi, in Fallimento, 2020, 1453.
[12] Sulla legittima compressione dei diritti dei creditori e sul favor concesso al terzo a che possa provvedere al pagamento dilazionato dei privilegiati, si veda per tutti Spiotta, Proposta di concordato fallimentare con pagamento dilazionato e diritto di voto dei creditori privilegiati, in Fallimento, 2017, 15.
[13] Sul profilo specifico, si veda Farina, Limitazione di responsabilità del terzo proponente un concordato fallimentare e sorte delle ipoteche iscritte a garanzia di crediti esclusi ex art. 124, ultimo comma, l.fall., in Fallimento, 2020, 258.
[14] Sulla posizione dell’assuntore quale soggetto legittimato a concorrere alla presentazione della domanda di concordato, si veda Farolfi, Applicazione analogica dell’art. 185 l.fall. al concordato fallimentare, in Fallimento, 2019, 511.
[15] Montanari, La gestione camerale degli interessi nel fallimento (e nella liquidazione giudiziale), in Giur. It., 2020, 2779.
[16] Seguendo il ragionamento di Benincasa, Nuove questioni in tema di esdebitazione e di “second chance”, in Giur. It., 2018, 493, anche quando la massa de residuo dovesse rimanere estranea al fallimento fino alla sua chiusura, si potrebbe comunque contare sulla responsabilità del fallito, allorché tornato in bonis.
[17] Tra i profili critici post chiusura della procedura fu fallimentare, vi è sicuramente l’esdebitazione, come analizzato da Botti, L’esdebitazione nella nuova liquidazione giudiziale (Artt. 278, 279, 280 e 281 c.c.i.i.), in Leggi Civ. Comm., 2021, 1017.
[18] La consecuzione dei gravami è affrontata da Donzelli, Sul ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto che omologa il concordato fallimentare in assenza di opposizioni, in Dir. Fall., 2012, 20207.
[19] Sulla omologazione quale modalità alternativa di chiusura della procedura liquidatoria, si veda, per tutti, Spiotta, Chiusura (anche ‘‘finta’’ e per concordato) della liquidazione giudiziale, in Giur. It., 2019, 2004-2014.
[20] Per un interessante approfondimento sulle derive patologiche della figura dell’assuntore, si veda Raucci, La legittimazione del curatore del concordato fallimentare a proporre domanda di insinuazione al passivo del fallimento dell’assuntore, in Judicium, 2010.
[21] In senso conforme, Trib. Vicenza, 28 giugno 1993, con nota di Macchia, Concordato con trasferimento dei beni a persona diversa dall’assuntore, in Fallimento, 1994, 85.
[22] Sui profili patologici afferenti alla introduzione del giudizio di omologazione, si veda De Simone, La tardività nell’introduzione del giudizio di omologazione del concordato fallimentare, in Fallimento, 2021, 340.
[23] Per una disamina processual-civilistica, si rimanda a Luiso, Diritto processuale civile. Vol. 1: Principi generali, Milano, 2022, 184.
[24] Cass. Civ., 16 luglio 2021, n. 20320, in One Legale.
[25] Sul tema della valutazione del compendio aziendale soggiunge Cass. Civ., 29 luglio 2011, n. 16738, con nota di Bottai, Abutendo juribus? Il concordato fallimentare tra mercato, equità e giusto processo, in Fallimento, 2012, 51
[26] Cass. Civ., 31 ottobre 2016, n. 22045, con nota di Spiotta, Proposta di concordato fallimentare con pagamento dilazionato e diritto di voto dei creditori privilegiati, in Fallimento, 2017, 15.