La latitudine oggettiva del diritto del correntista alla (ri)consegna della documentazione bancaria: l’estensione operata da Cass. n. 10728/2026

Di Federica Ferreri -

In materia di contratti bancari di conto corrente, il correntista risulta titolare di due distinti diritti documentali, entrambi collegati all’esigenza di trasparenza bancaria. Il primo è il diritto alla consegna di un esemplare del contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 117, comma 1, T.U.B. e alla consegna periodica degli estratti conto ai sensi dell’art 119, comma 2, T.U.B.; tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre, rispettivamente, dalla data di stipula del contratto e dalle scadenze pattuite per l’invio degli estratti conto. Il secondo è il diritto di accesso contemplato dall’art. 119, comma 4, T.U.B., che consente al cliente di ottenere «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Secondo Cass. n. 10728/2026, tale diritto di accesso non resta circoscritto alla documentazione relativa a bonifici, assegni, giroconti, etc. ma si estende anche, oltreché agli estratti conto, al contratto di conto corrente, fonte del rapporto obbligatorio, dovendosi valorizzare la ratio della disposizione, diretta ad assicurare la massima trasparenza e completezza informativa nel rapporto banca-cliente, quale declinazione del principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto. Entrambi i diritti possono essere tutelati giudizialmente mediante l’actio ad exhibendum: nel primo caso, il correntista deve allegare l’inadempimento della banca all’obbligo originario di consegna del contratto o degli estratti conto periodici; nel secondo, deve dedurre il mancato riscontro – o il rifiuto – della richiesta di accesso formulata ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., nel rispetto del limite temporale decennale ivi previsto.

1. L’ordinanza in epigrafe aggiunge un ulteriore tassello al già ampio panorama giurisprudenziale formatosi in materia di trasparenza bancaria[1], concentrandosi in particolare sull’estensione del diritto sostanziale del cliente, attualmente previsto dall’art. 119, comma 4, d.gs. 1° settembre 1993, n. 385[2], di accesso ai documenti relativi ai rapporti intrattenuti con la banca[3], nonché sulle relative – e inevitabili – ricadute processuali.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, una società correntista aveva agito in ripetizione dell’indebito nei confronti della propria banca, deducendo l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, nonché l’esistenza di maggiori interessi creditori. Il giudice di primo grado, disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva rigettato la domanda, rilevando che l’attrice non aveva assolto l’onere della prova, non avendo prodotto il contratto di conto corrente. L’istanza di ordine di esibizione formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c.[4] era stata ritenuta inammissibile, poiché la correntista avrebbe dovuto e potuto procurarsi autonomamente una copia del contratto; inoltre, la consulenza tecnica, fondata anche su documentazione offerta in produzione dall’attrice oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, non era utilizzabile.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, osservando che spettava alla correntista dimostrare l’assenza di una valida causa giustificativa dei pagamenti eseguiti mediante la produzione in giudizio del contratto contenente le clausole asseritamente invalide. Il principio di vicinanza della prova non era applicabile, poiché il contratto era nella disponibilità di ambedue le parti fin dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 117 T.U.B., non avendo l’attrice mai dedotto di non aver ricevuto la propria copia. L’istanza di ordine di esibizione era stata dunque correttamente respinta dal Tribunale, non potendo essere utilizzata per supplire all’onere, gravante sul cliente, di procurarsi e produrre il documento necessario a dimostrare la fondatezza dei propri assunti. Né poteva trarsi alcuna conseguenza sfavorevole a carico della banca dalla mancata riconsegna del contratto di conto corrente, avendo l’istituto di credito chiarito di non esserne più in possesso in ragione del lungo tempo trascorso, superiore al decennio; in particolare, si trattava di un contratto stipulato oltre ventisette anni prima rispetto alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B. e della successiva istanza proposta, nel processo, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello ne aveva sostanzialmente ribadito l’inaffidabilità, in ragione dell’impossibilità di accertare, con certezza, l’esistenza e l’ammontare di un eventuale credito restitutorio ai sensi dell’art. 2033 c.c. a fronte dell’insufficienza della documentazione tempestivamente prodotta dalla parte onerata.

La correntista aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando, per quanto qui rileva, la violazione e falsa applicazione dell’art. 119, comma 4, T.U.B., nonché degli artt. 2220 e 2946 c.c., per avere i giudici di merito ritenuto inammissibile l’istanza, avanzata ai sensi dell’art. 210 c.p.c., volta a ottenere l’esibizione del contratto di conto corrente. Secondo la società ricorrente, poiché l’art. 119, comma 4, T.U.B. fa riferimento alla sola «documentazione inerente alle singole operazioni», il limite temporale decennale di conservazione previsto dalla norma avrebbe dovuto essere riferito esclusivamente a queste ultime. Viceversa, il contratto di conto corrente, non costituendo un documento contabile bensì la fonte stessa del rapporto tra banca e cliente, non sarebbe stato soggetto a tale limite temporale ma al termine ordinario di prescrizione, decorrente solo dalla chiusura del rapporto. Parimenti, secondo la ricorrente, sfuggirebbero al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B. gli estratti conto, analitici e scalari, che la banca, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 dello stesso art. 119 T.U.B., è tenuta a consegnare periodicamente al cliente, in costanza di rapporto e alla sua chiusura, con il solo limite, anche in tal caso, del termine ordinario di prescrizione decorrente dalla data di chiusura del conto.

La Corte di cassazione ha respinto il motivo di ricorso, ritenendo conforme a diritto il rigetto, da parte dei giudici di merito, dell’istanza di ordine di esibizione del contratto di conto corrente, formulata ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 119, comma 4, T.U.B.

In estrema sintesi, ad avviso della Prima sezione, poiché la disciplina dettata dall’art. 119, comma 4, T.U.B. si applica non soltanto ai documenti relativi alle singole operazioni bancarie (bonifici, giroconti, etc.), ma anche al contratto – fonte dei diritti e degli obblighi delle parti – e agli estratti conto, la richiesta istruttoria era stata correttamente respinta dalla Corte territoriale. Il rapporto di conto corrente esaminato, infatti, era sorto, per stessa allegazione attorea, ancor prima del 1985, dunque in epoca anteriore all’ultimo decennio, tenuto conto che la richiesta di accesso documentale era stata trasmessa alla banca soltanto nel 2005.

2. Alla decisione va anzitutto riconosciuto il pregio di aver ricondotto a sistema il tema dei diritti del cliente – e dei correlativi obblighi dell’istituto di credito – previsti dalla disciplina sulla trasparenza bancaria.

La Cassazione ha infatti opportunamente chiarito che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto di conto corrente non deve essere confuso con il distinto diritto alla loro riconsegna.

Da un lato, vi è il diritto del cliente a ricevere dalla banca un esemplare del contratto al momento della sottoscrizione, come previsto dall’art. 117, comma 1, T.U.B., nonché gli estratti conto con periodicità annuale o, su sua richiesta, semestrale, trimestrale o mensile, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, T.U.B.

Dall’altro lato, vi è il diritto all’eventuale riconsegna della «documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni», che il cliente può esercitare, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., a presidio della trasparenza del rapporto e con il solo onere di sostenere i relativi costi, qualora abbia smarrito o distrutto la documentazione già trasmessagli dalla banca in adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 117, comma 1, e 119, commi 1 e 2, T.U.B.

La distinzione non è meramente nominalistica. Pur condividendo la natura di diritti sostanziali autonomi e non strumentali[5], il diritto alla consegna e quello alla riconsegna dei documenti bancari presentano significative differenze.

Anzitutto, al primo corrisponde un’obbligazione che la banca è tenuta ad adempiere indipendentemente da qualsiasi richiesta del cliente; il diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B., invece, presuppone una specifica istanza di quest’ultimo, dalla quale sorge l’obbligo dell’istituto di procedere all’ostensione entro il termine massimo – ma non perentorio – di novanta giorni.

Entrambi i diritti sono tutelabili in giudizio mediante azioni di condanna (anche ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.) della banca all’adempimento e, in chiave istruttoria, mediante l’actio ad exhibendum di cui all’art. 210 c.p.c.[6]. Nondimeno, l’esercizio dell’uno o dell’altro presuppone l’allegazione, da parte del cliente-attore, di una diversa causa petendi. La Cassazione ha precisato, al riguardo, che, quando l’istanza di ordine di esibizione non si fondi sul precetto dell’art. 119, comma 4, T.U.B. ma sia collegata all’inadempimento degli obblighi originari di consegna previsti dagli artt. 117 e 119, commi 1 e 2, T.U.B., l’accoglimento presuppone che il correntista abbia dedotto di non aver ricevuto, al momento della stipula, copia del contratto oppure, alle scadenze pattuite, gli estratti conto.

Infine, al diritto alla consegna e a quello alla riconsegna si applicano diversi limiti temporali, entrambi decennali. Solo nel primo caso l’ordine di esibizione può avere a oggetto documenti anteriori al decennio rispetto alla richiesta, poiché l’obbligo della banca di consegnare i documenti previsti dagli artt. 117 e 119, commi 1 e 2, T.U.B. non è soggetto al limite temporale di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., bensì all’ordinario termine decennale di prescrizione che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre dalla stipulazione del contratto o dalla scadenza del termine – trimestrale, semestrale o comunque convenuto – per la trasmissione degli estratti conto. Il diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B., invece, incontra il limite del decennio anteriore alla richiesta: il correntista non può cioè pretendere dalla banca l’ostensione di documentazione riferibile ad un periodo più risalente degli ultimi dieci anni.

Al di fuori di tale arco temporale, come la Suprema Corte ha ricordato, torna a operare il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, che grava indistintamente su tutte le parti del rapporto, dunque anche sul correntista[7].

3. La Cassazione si è quindi soffermata sull’ambito oggettivo di applicazione del diritto alla riconsegna previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B., precisando che, sebbene la norma faccia riferimento alla «documentazione inerente a singole operazioni», tale locuzione va intesa nel senso che l’esercizio del diritto di accesso è consentito anche per il contratto di apertura del conto corrente, oltreché per gli estratti conto.

Secondo la Corte, al di fuori dell’ipotesi di inadempimento della banca all’obbligo originario di consegna del contratto, discendente dall’art. 117 T.U.B., il correntista conserva il diritto di ottenerne una nuova copia ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., sostenendone i relativi costi e purché l’istanza concerna un contratto concluso non oltre il decennio.

L’enunciazione assume particolare rilevanza perché si pone in consapevole discontinuità rispetto ad altri due recentissimi precedenti della stessa Prima sezione, nei quali si era concluso che il contratto, quale scrittura privata fonte del rapporto obbligatorio, esulasse dal novero dei documenti che il correntista ha diritto di ottenere nuovamente, in caso di smarrimento o distruzione, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B.[8]

Nel gennaio 2026, in diversa composizione, la Prima sezione aveva in effetti affermato che il cliente vanta soltanto il diritto alla consegna originaria di un esemplare del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., potendo agire nei confronti della banca, anche con ricorso monitorio, in caso di inadempimento di detto obbligo; aveva però escluso che, con riguardo al contratto, potesse configurarsi l’ulteriore diritto alla riconsegna ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B.

Con l’ordinanza in esame, invece, la Cassazione estende la latitudine oggettiva[9] del diritto di accesso, argomentando che l’art. 119, comma 4, T.U.B., nei limiti temporali previsti dalla norma, non può non ricomprendere anche il contratto, quale fonte del rapporto obbligatorio e strumento indispensabile per la piena comprensione del suo svolgimento. Negare al cliente l’accesso a una nuova copia del contratto rischierebbe, infatti, di rendere vana la stessa ostensione della documentazione inerente alle singole operazioni compiute e degli estratti conto.

A ben vedere, la Suprema Corte ha pertanto fondato il proprio revirement sul presupposto che l’inclusione del contratto nel perimetro applicativo dell’art. 119, comma 4, T.U.B. costituisca l’unica soluzione idonea a garantire, sul piano sistematico, l’effettività del principio di trasparenza informativa dell’attività bancaria, che costituisce una specifica declinazione del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto[10].

[1] Sul complesso tema della trasparenza bancaria si rinvia all’ampia disamina di Longobucco, La nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in Contr. Impr., 2011, 1142 ss.

[2] Invero, prima del T.U.B. già l’art. 8 della l. 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, aveva previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell’ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all’art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.  Prima di tali interventi del legislatore, invece, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 22 maggio 1997, n. 4598, in Foro It., 1997, 1732, e in Proc. conc. crisi impr., 1997, 1193 ss., con nota di Tarzia, Fondamento e limiti del diritto del curatore alla consegna di documentazione bancaria, ivi, 1197 ss.) aveva riconosciuto, ancorandolo al principio di buona fede oggettiva in assenza di una diversa base normativa, il diritto del curatore fallimentare di ottenere dalla banca la consegna della documentazione relativa alla tenuta del conto, della cui esistenza la curatela aveva rinvenuto traccia (su quest’ultimo tema v. in particolare Proto Pisani, Un diritto del curatore alla consegna di documenti bancari, in Riv. dir. proc., 1996, 574 ss.).

[3] Per un inquadramento delle prerogative del cliente previste dall’art. 119, comma 4, T.U.B. si veda Di Chio, Spunti di riflessione sull’obbligo di consegnare e sull’onere di conservare da parte della banca i documenti contrattuali utili alla ricostruzione del rapporto dare-avere con il cliente, in Contr. Impr., 2019, 1241 ss.

[4] Sulla natura e sui presupposti dell’art. 210 c.p.c. cfr. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2023, 135 ss.; Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo civile italiano, Milano, 2003; La China, L’esibizione della prova nel processo civile, Milano, 1960.

[5] Che l’art. 119, comma 4, T.U.B. contempli una situazione giuridica finale e non strumentale in capo al cliente, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta, è affermazione ormai costante nella giurisprudenza, che va fatta risalire a Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733, in Proc. conc. crisi impr., 2000, 1328 ss., con nota di Staunovo Polacco, Ancora in tema di acquisizione della documentazione bancaria del fallito, ivi, 1332 ss., subito confermata da Cass., 27 settembre 2001, n. 12093, in Corr. Giur., 2002, 328 ss., con nota di Di Majo, La buona fede oltre il contratto, ivi, 332 ss.

[6] Sui presupposti di ammissibilità dell’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dal correntista nei confronti della banca si era già pronunciata Cass., 13 settembre 2021, n. 24641, in Contratti, 2022, 39 ss., con nota di S. Monti, La prova è un onere… anche per il correntista!, ivi, 46 ss.; sul tema dell’onere della prova gravante sul correntista si veda altresì Vismara, Controversie in tema di rapporti bancari e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza, in Contratti, 2022, 228 ss.

[7] La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria prevista dall’art. 119, comma 4, T.U.B. corrisponde d’altronde ad un principio generale già codificato all’art. 2220 c.c. con riferimento agli imprenditori commerciali in generale e a tutte le scritture contabili. Da non confondere, tuttavia, l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre il decennio con l’onere della prova del credito della banca, quando sia quest’ultima ad agire per il pagamento del saldo negativo (sul tema cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7972 e Cass., 27 settembre 2018, n. 23313, entrambe in Italgiure; si veda altresì l’approfondimento in materia di F. Greco, Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, in Resp. civ. prev., 2016, 1257 ss.).

[8] Cfr. Cass., 5 gennaio 2026, n. 251, seguita da Cass., 19 gennaio 2026, n. 1137, ambedue in Italgiure.

[9] Sull’attuale latitudine soggettiva del diritto di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B. si veda invece Tola, «Diritto sul documento» e trasparenza bancaria. Il falso mito della riservatezza, in Nuova giur. civ. comm., 2026, 209 ss.

[10] Che la trasparenza dell’attività bancaria rappresenti una costola del principio generale, in materia di obbligazioni e contratti, della buona fede oggettiva, discendente dagli artt. 1175 e 1375 c.c., era già stato affermato, tra le altre, da Cass., 10 novembre 2010, n. 22819, in Resp. civ., 2011, 752 ss., con nota di Fin, Illegittimità del protesto e risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del dovere di protezione nei confronti del correntista, ivi, 754 ss.