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La giustizia digitale e il fondamento umano
Di Dante Grossi -
SOMMARIO: 1. Premesse: orizzonti distopici e realtà giuridica. 2. Il Regolamento UE 2024/1689 e la legge n. 132 del 2025. La difesa della dimensione umana. 3. La giustizia telematica e il formalismo del processo. 4. Sulla teoria procedimentale nella prospettiva della elaborazione artificiale dei dati giuridici. 5. Se l’Intelligenza Artificiale non è mera tecnologia. La giustizia dimezzata. L’osmosi (im)possibile. 6. Per “liberare” il giudice e mantenere il “giudizio”.
1.Orizzonti distopici e realtà giuridica.
1.1. Non sono frequenti nella letteratura contemporanea gli scenari utopici, la descrizione di ambienti e società armoniche e felici[1] e di straordinarie scoperte e applicazioni scientifiche irreversibilmente destinate a migliorare la condizione umana e l’ambiente. Vi è abbondanza di sconvolgenti scenari distopici[2], in cui il rapporto tra l’uomo con sé stesso e la natura per effetto della applicazione della tecnologia artificiale intelligente è conflittuale[3].
Se si concentra l’attenzione sulla letteratura distopica, quel che è descritto oscilla tra la fusione armonica dell’uomo con la macchina (il cyborg), il potenziamento intellettivo dell’uomo mediante la tecnologia in simmetria con macchine pensanti e coscienti (robot, androidi ecc.), con rappresentazioni sincretiche di reciproca disumanizzazione ed umanizzazione. In ultimo (o in principio) vi è l’inarrestabile sopravvento delle macchine e dei costrutti tecnologici sull’uomo, che sconvolge e rimodella la società ed i rapporti tra i viventi. I romanzi di Kurt Vonnegut[4]e Isaac Asimov[5], ingiustamente ristretti alla science fantasy, hanno proposto scenari ai quali la realtà si sta approssimando. Ancora prima lo scrittore russo Evgény Zanjàtin[6] ha offerto la descrizione di una società totalitaria ed oppressiva che si avvale della scienza e di strumenti tecnologici per organizzare un ossessivo controllo e la manipolazione dell’uomo. Le antiutopie di Aldous Huxley[7] (la genetica e la chimica) e George Orwell[8] (schermi, telecamere ed audio) seguono il medesimo tracciato. Si sviluppa un genere con Philip Dick (Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968)); Stanislaw Lem (Golem XIV (1981)); Douglas Adams (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1982)); Robert Harris (Fear Index (2014)).
Nella letteratura italiana il rapporto uomo-automa è stato immaginato e introspettivamente indagato da Dino Buzzati[9], Paolo Volponi[10], Italo Calvino[11]. La stessa relazione ricorre, con profondità di indagine ed intimità poetica, nei romanzi di Ian McEwan del 2018 “Machines Like Me”[12] e di Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun, del 2021, che ci raccontano della coscienza, dell’intelligenza, dell’etica e dell’amore nel rapporto tra uomini ed umanoidi più che sensibili e delicati.
Se ci si rivolge alla cinematografia, il panorama è amplissimo.
Nel bordo del primo quarto del secolo trascorso Friz Lang con “Metropolis” (1927) ha offerto le immagini, affascinanti e drammatiche, di una società tecnologica del 2026, oligarchica e oppressiva, in cui il cardine della descrizione è un robot, con sembianze umane (l’androide Maria) che guida una ribellione e viene poi, catarticamente, distrutto dalla stessa popolazione ribelle, presupposto di una ambigua conciliazione tra classi. Sulla traccia segnata dallo straordinario film “2001: A Space Odissey”, di Stanley Kubrick (1969)[13] e in seguito, da “Blade Runner” di Ridley Scott (1982)[14], percorrono la strada con minore profondità i film di Michael Crichton (Westworld 1973), Christopher Nolan (Inception, 2010), Spike Jonze (Her, 2013); Wally Pfister (Trascendence, 2014); Alex Garldan (Ex Machina, 2015) e molti più. Sono nati generi e prodotte serie cinematografiche e televisive innumerevoli che rappresentano società dominate da intelligenze artificiali e meccanismi robotici[15], similmente alle proiezioni postapocalittiche o postatomiche[16], e via[17].
Viene descritta, talvolta in modo fantasiosamente dettagliato, una tecnologia (meccanica, chimica o informatica) che sfugge al creatore e lo sovrasta, lo domina, lo normalizza, lo stringe al ghetto, lo riduce all’inutilità. Il genere è estesissimo ed esprime vividamente preoccupazione e paura, la prospettiva della perdita del controllo dell’uomo sulle strutture e le sue istituzioni costruite, mercè un progresso materiale fecondato dallo sviluppo tecnologico, ma progressivamente sfuggito alla civitas, al controllo statale o degli enti sovranazionali, alle organizzazioni sociali ed in ultimo all’individuo. Un contesto sociale gestito e spinto da oligarchie possedute dal daimon del profitto, nell’orizzonte economico mercantile, con la presuntuosa ambizione di dominio tecnico sulla realtà. Si descrivono scenari che dalla affascinante prospettiva di avvio, di un sistema tecnologico pieno di vantaggi per le applicazioni negli ambiti più ampi e per le ordinarie necessità (organizzazione politica e militare, industria, amministrazione, sanità ecc.) costruisce società senza verità e libertà per l’uomo.
È agevole, per semplificare, tornare alle prime opere del genere letterario distopico del secolo scorso. Il romanzo del 1952 di Kurt Vonnegut, “Player Piano”, in epoca pre-informatica descrive un vivido scenario delle “macchine” che hanno sostituito l’uomo nelle funzioni più importanti[18], in una prospettiva che appare estensibile al presente; lo hanno svuotato di ogni attitudine, applicazione, interesse e fine; ristretto in una dimensione, sul piano culturale, quasi primitiva. Vonnegut immagina la ribellione dell’uomo che si conclude con la distruzione di ogni macchina costruita. Il protagonista Paul Proteus scrive un profetico proclama per i ribelli: “Senza riguardo per i desideri degli uomini, le macchine, le tecniche, le varie forme di organizzazione, che possono rimpiazzare economicamente l’uomo, rimpiazzano l’uomo. Questa sostituzione non è necessariamente un male, ma è illegale operarla senza alcun riguardo per i desideri degli uomini. Senza alcun riguardo per i cambiamenti nelle esistenze umane che possono risultarne, nuove macchine, nuove forme di organizzazione, nuovi mezzi per aumentare l’efficienza vengono costantemente introdotti.”. “Io propongo che gli uomini e le donne siano rimessi al lavoro per controllare le macchine, e che il controllo degli esseri umani da parte delle macchine sia abolito. Io propongo, inoltre, che gli effetti dei mutamenti della tecnologia e dell’organizzazione sugli schemi di vita vengano attentamente considerati, e che questi mutamenti vengano introdotti o respinti sulla base di tale considerazione.”. Chiude Proteus in modo drammatico: “noi siamo disposti a fare ricorso alla forza per porre fine all’illegalità se gli altri mezzi falliranno”[19]. La ribellione nel testo di Vonnegut sfocia in una rivoluzione, cui alla fine segue una descrizione impressionante dei cumuli dei macchinari[20], ai quali per esercizio di fantasia verrebbe da aggiungere un inventario degli oggetti tecnologici che oggi potrebbero farne parte.
L’immaginazione distopica elabora le conseguenze della accelerazione incontrollata dei ritmi di trasformazione della realtà e sviluppa l’idea della inevitabile, derivata, perdita del valore umano.
1.2. Vi è un parallelismo possibile con la realtà attuale, che sembra avviata a percorrere le vie tracciate dall’immaginazione distopica quando descrive la parabola in cui la tecnica è protagonista di una rivoluzione economica e sociale che offre molteplici vantaggi ed utili applicazioni ma genera una trasformazione con esiti incerti per il benessere e la libertà dell’uomo.
Lo sviluppo del progresso tecnologico[21], dalla iniziale base scientifica[22], si è rapidamente saldato con la logica empirico/utilitaristica del pan-capitalismo e del mercato. Con internet i sistemi di comunicazione telematica e di diffusione di segnali, immagini, contenuti, messaggi hanno conferito – in una dimensione planetaria – un carattere pressoché istantaneo alla comunicazione, con l’uso di mezzi e linguaggi attrattivi e semplificatori. Le Big Tech Companies gestiscono gli archivi più vari ed una mole enorme di dati privati e pubblici senza un obiettivo controllo da parte della comunità internazionale e dei singoli stati. Naturalmente, si configura in modo diverso la situazione nei paesi come la Cina, l’India e la Russia, in cui l’utilizzazione dei sistemi telematici e degli sviluppi dell’intelligenza artificiale (in seguito anche IA) è precisamente connessa all’organizzazione statale o è da questa controllata in modo stringente.
Gli scenari propongono temi ampi, e complessi, come quello delle Compagnie Digitali,[23], al cui servizio cui gli architetti delle IA progettano di entrare nelle coscienze per controllare le emozioni considerate il nuovo territorio del capitalismo digitale[24], oppure con agli scenari estremi della tecnologia che si prospetta creerà una Singularity, una intelligenza superiore a quella umana in cui le macchine detterebbero le regole per sé medesime ed anche per gli esseri umani[25].
È tuttavia possibile non indugiare su questi temi avanzati, in cui politica e tecnica si intrecciano e fronteggiano, perché mi pare che l’indagine sul rapporto tra IA e diritto sia circoscrivibile ed empiricamente definibile, consentendo di abbandonare le prospettive distopiche e passare – consapevoli dell’humus che le genera – al campo, meno drammatico, dell’esperienza giuridica.
1.3. L’indagine filosofica ed epistemologica consente di individuare, come premessa del tema, due posizioni non perfettamente coincidenti. Giuseppe Zaccaria sintetizza che alle tecnologie dell’IA “si lega una trasformazione profonda dei modi di costituzione del senso stesso del diritto, una sua ridefinizione simbolica ed un’incidenza sulla stessa educazione del giurista”[26],e per questo “occorre evitare che chi fabbrica calcolatori resti alla fine da loro “costruito”, “che i progettisti divengano i progettati”, mantenendo la responsabilità della scelta in capo all’uomo[27].
Luciano Floridi, pone una premessa che esclude che possano essere addatati modelli propri della Agency[28] umana a quella artificiale, per la quale occorrerebbe riservare nel suo sviluppo una propria distinta tipologia, senza mirare a replicare l’intelligenza umana e propone: “di evitare fallacie antropomorfiche e di mantenere aspettative realistiche riguardo alle capacità e ai limiti della IA. Il futuro dell’agency artificiale non risiede in un vano tentativo di trascendere la sua natura costitutiva, ma nell’ottimizzazione delle sue caratteristiche specifiche per ricavarne applicazioni vantaggiose”.[29] Floridi ritiene che l’IA sia caratterizzata da obiettivi programmabili e adattabilità guidata dai dati e funzionalità distribuite. “A differenza degli agenti umani, l’IA è priva di coscienza, intenzionalità e intelligenza. Tuttavia, grazie alla sua precisione, scalabilità e riproducibilità, è in grado di eccellere in ambiti circoscritti e ben definiti, configurandosi come un potente complemento alle capacità animali e umane”[30].
1.4. Riguardo al diritto si può partire da un efficace punto di riferimento.
Lo studio sulla Giustizia Digitale di Antoine Garapon e Jean Lassègue – quasi un classico nella sempre più ampia letteratura sull’argomento[31] – si interroga sulla tensione tra determinismo tecnologico e libertà, che è una conseguenza evidente dei processi di digitalizzazione e della applicazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale, che mettono in discussione molte strutture teoriche e collaudate impostazioni sistematiche elaborate nell’ambito della giustizia negli ultimi due secoli. Il testo si occupa con particolare profondità di questa frizione che, icasticamente, è riassunta nell’immagine “di una rivoluzione simbolica, ovvero di una trasformazione delle mediazioni tramite le quali costruiamo i significati sociali”[32]. La “giustizia digitale” si viene a collocare – almeno così viene interpretata – come una fonte alternativa di normatività giuridica[33]. La legaltec, la scansione dell’istituzione che si realizza, “agisce quindi come una iper-percezione del reale, non del reale del mondo vissuto, ma di un reale quantificabile”[34]. Una re-simbolizzazione operata dalla quantificazione, “che si sostituisce o si sovrappone alla percezione spontanea della giustizia che esisteva prima della comparsa del digitale”[35]. Sicché il processo di rappresentazione della realtà che si opera nel “giudizio” soccombe rispetto alla ri-creazione della realtà da parte del digitale, che oltretutto non appare al giudice nella sua evidenza, rendendolo “cieco sulla propria imparzialità”[36].
1.5. Vi è, con molte altre, la questione della dimensione temporale collegata con i sistemi di IA. Occorre soffermare l’attenzione sull’ordine temporale del diritto che pone in luce una differenza fondamentale, tra la struttura del tempo collegata con i testi normativi (il logos) e i testi elaborati con l’intelligenza artificiale. L’architettura è profondamente diversa. I dati normativi sono inscindibilmente connessi con l’ambiente culturale economico e sociale in cui vengono elaborati e fissati. I dati di cui invece tengono conto i sistemi di intelligenza artificiale producono una “smaterializzazione” delle norme perché queste sono collocate in un contesto matematico ed informatico, privo del senso costitutivo di quelle che sono di produzione umana, per cui assumono le logiche del codice matematico. In riferimento alla dimensione temporale la distanza è profonda. Emerge il carattere intrinsecamente conservativo dell’intelligenza artificiale. Infatti, le norme si connettono al passato in riferimento ai motivi che le hanno inspirate ed al meccanismo di produzione; operano nel presente per il dato linguistico che esprimono che si collega alla inevitabile necessità della loro interpretazione; proiettano naturalmente nel futuro quanto alla loro applicazione in concreto. Invece, le norme vengono acquisite dai sistemi di intelligenza artificiale come dati in sé immodificabili, in qualche modo non interpretabili. Tali sistemi operano come memoria del passato ed in quanto tali devono essere inseriti e considerati[37]. In questa condizione statica il dato normativo considerato dall’intelligenza artificiale è, paradossalmente, manipolato dai sistemi intelligenti che operano una connessione tra le norme così lette ad altre norme o ad altri dati, secondo criteri oscuri costruiti in modo algoritmico nei quali l’estraneità al diritto è “ontologica”. Non vi è comprensione delle cause e delle finalità. Sicché l’esercizio meccanico si pone in contrasto con l’umana l’interpretazione giuridica. Quando si discorre di “predittività deterministica” si realizza un equivoco, prodotto da un effetto paradossale. La predizione, che sembra apparentemente proiettata nel futuro, in realtà è un effetto, un esito del dato statico elaborato nel passato.
Tonando, allora, al rapporto tra futuro e passato appare evidente che l’omogenizzazione compiuta dalla intelligenza artificiale delle due dimensioni temporali “abolisce la consistenza del tempo, dal momenti che fa divenire il futuro tanto conosciuto quanto il passato; e dunque, paradossalmente, svaluta il futuro al vantaggio del passato e di un eterno presente, cristallizzati e sacralizzati come immutabili in una ripetizione senza fine”[38]. Il conflitto dei sistemi è radicale perché il determinismo dei sistemi “intelligenti” si manifesta come una limitazione fondamentale della libertà umana di scegliere sulla base della propria esperienza. Non si tratta, credo, di un problema esclusivamente ermeneutico, ma di carattere logico. Per questo, l’intento dei giuristi, e come presto si esporrà, del legislatore europeo ed italiano, cerca di salvaguardare almeno la fase decisoria dei provvedimenti del giudice, la cui attività non può essere sostituita da una macchina o, comunque, delegata ad altri.
Anticipo che la centralità del giudice come essere umano, presupposto non detto ma evidente del giudizio, risulta un elemento al quale, se si vuole mantenere la dimensione del processo connessa all’uomo, non può essere rinunciata, perché è una dimensione elastica, in cui l’esperienza giuridica include il cambiamento e l’evoluzione delle condizioni umane. L’altro sistema non accoglie correzioni o trasformazioni, se non quelle previste all’origine dal dato algoritmico introdotto o elaborato dal sistema di intelligenza artificiale, autonomamente, ma sempre sulla base di una prospettiva che acquisisce la realtà umana per come risulta eternamente fissata nel processo matematico.
Se viene manomessa la capacità di interpretazione del dato normativo e dei fatti che vengono prospettati ed acquisti nel processo sia come prove che, come comportamenti umani, si ribalta anche la costruzione dell’interpretazione come argomentazione del ragionamento giuridico. Si interferisce con il principio della Carta costituzionale secondo cui i provvedimenti dei giudici devono essere motivati, cioè, giustificati, per consentire la valutazione ex post della attività di ragionamento seguita dal decidente che è, allo stesso tempo, elaborazione linguistica, comprensione del dato giuridico in rapporto alla dimensione sociale, alla morale ed alla politica. Si altera l’equilibrio che poggia sulla figura del giudice nella giurisdizione, al quale è stata attribuita dalla cultura giuridica la funzione, intimamente collegata con il decisum, di regolazione del tempo del processo.[39]
Con la dimensione telematica[40] sono, quindi, palesemente scosse le strutture del processo giurisdizionale ed il suo futuro è nebuloso[41]. E spiega perché la riflessione degli interpreti e dei pratici sulla evoluzione dell’istituto del processo è complessa: preoccupata per carenza di adeguate conoscenze scientifiche; piena di incertezze su come integrare il digitale nel processo, per lo sviluppo vorticoso e velocissimo di questa tecnologia e delle sue applicazioni e per le continue modifiche del quadro di riferimento giuridico. Vi è quasi una navigazione a vista.
Queste note sono scarni prolegomeni di uno studio che già altri svolgono con maggiore attitudine; con piena consapevolezza della approssimazione e dei limiti di approfondimento generati da una materia “tecnica” in frenetica evoluzione e di un conflitto che investe l’esperienza giuridica alle radici. Vi è una ragionevole e potente sollecitazione ad una maggiore e più accorta indagine da effettuare, almeno: a) sulle riforme introdotte per l’adeguamento del sistema della giustizia alla nuova tecnologia riguardo ai modi ed alle forme della sua utilizzazione; b) su quanto è possibile, nel breve periodo, si verifichi con la diffusione dei sistemi di AI nel settore del diritto, ponendo il focus sull’incidenza dell’applicazione dei sistemi tecnologici “intelligenti” in rapporto ai principia della giustizia civile su cui si innerva il rapporto tra procedimento e processo; c) soprattutto, sul “destino” di quei principi che la normativa recente ha inteso esplicitamente salvaguardare facendo ad essi riferimento per la individuazione degli gli scopi della regolamentazione introdotta e di quanto, pur non previsto esplicitamente, viene posto in gioco o comunque su cui incide l’utilizzazione dei sistemi di IA nella prassi giudiziaria.
2.Il Regolamento UE 2024/1689 e la legge n. 132 del 2025. La difesa della dimensione umana.
Da poco tempo l’assetto regolamentare e legislativo dell’Unione Europea è stato integrato con i recenti interventi sulla IA di notevole rilievo – che dichiarano esplicitamente una vocazione antropocentrica – e fissano nuove disposizioni riguardo alla diffusione dei sistemi tecnologici sul mercato, all’ambito ed ai limiti per la loro adozione ed impiego. L’Unione Europea, il 13 giugno 2024, ha approvato il Regolamento n. 2024/2689 “AI Act” che stabilisce “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” e di modifica dei regolamenti (CE)[42]. L’Italia, con la legge del 23 settembre 2025 n. 132, ha individuato disposizioni e conferito deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Per introdurre il ragionamento, appare utile una sintetica esposizione delle principali novità introdotte dalla nuova normativa (ponendo l’attenzione sulle scarne previsioni che interessano la giustizia civile) con un breve accenno all’ispirazione teorica ed all’ambito applicativo di entrambi i provvedimenti, rinviando ai commenti che già ampiamente trattano del Regolamento UE e svolgono una prima analisi della l. n. 132 del 2025[43], che prevedono entrambi una entrata in vigore progressiva delle disposizioni[44], ed una delega legislativa, per la articolazione e complessità delle discipline introdotte, di quelle previste in via di definizione, e per consentire l’ assimilazione delle novità[45].
2.1. Il Regolamento UE “AI Act”, nel considerando n. 1, definisce i propri plurimi scopi, in questo modo: “Migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovendo la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA), antropocentrica e affidabile, garantendo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) compresi la democrazia, lo stato di diritto e la protezione dell’ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione ,nonché promuovere l’innovazione”.
Da una agevole analisi lessicale colpisce che la esplicita posizione antropocentrica del Regolamento, condivide con il “mercato”. la sua collocazione centrale. La disciplina è rivolta, in rapporto alla diffusione dei sistemi di intelligenza Artificiale nel mercato, a “migliorare”, “uniformare”, “promuovere”, e soprattutto ad “assicurare” e “proteggere”[46] la dimensione umana.
Tra i valori da presidiare vi è quello, essenziale, che riguarda “le tutele giuridiche apprestate dallo Stato di diritto” (v. anche l’art.1 del Reg.). Il generico riferimento al “diritto” consente di intendere che si tratta sia delle tutele sostanziali poste dall’ordinamento sovranazionale e di ciascuno Stato che delle protezioni dei diritti offerte dal diritto sostanziale, di quelle processuali ed organizzative.
In tal senso il Regolamento (al considerando n. 61) precisa che alcuni sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati “ad alto rischio[47]”, in particolare quelli “destinati a essere utilizzati da una autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti”, di cui occorre prevenire i rischi “di potenziali distorsioni, errori opacità”. Stesso trattamento è riservato nel Regolamento ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. I sistemi di IA, di alto rischio, così definiti all’art. 6, paragrafo 2, sono individuati nell’allegato III, che vi inserisce quelli per la “Amministrazione della giustizia e processi democratici”, fissando un binomio oltremodo significativo.
Viene inoltre riconosciuto che gli strumenti di IA possono offrire sostegno “al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana”. La previsione chiarisce che nessuna decisione automatizzata può sostituire in modo integrale l’intervento dell’uomo nelle procedure amministrative e giudiziarie. Tutti i processi devono essere tracciati, documentati e sottoposti a controllo[48].
2.2. La legge n. 132/2025 [49]– che esclude all’art. 3, punto 5, la produzione di nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689[50]– rivolge l’attenzione verso i diritti fondamentali della persona e sulla loro tutela, sulla trasparenza degli algoritmi, sulle responsabilità del fornitore e sulle garanzie di un livello elevato di cybersecurity sui sistemi e modelli di IA. Il testo normativo, ispirato come il regolamento n. 1689 alla centralità dell’uomo nel sistema, definisce all’art. 1 le finalità e l’ambito di applicazione in individuando principi, criteri di promozione dell’IA e di vigilanza. Ne promuove l’utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”, “volto a coglierne le opportunità”; “Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali della intelligenza artificiale e sull’impattosui diritti fondamentali”. Stabilisce i precetti in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.
L’art 3 fissa i “principi generali”, tra cui include ed esclude. Tuttavia, il quadro d’insieme, nella prospettiva antropocentrica, si può agevolmente comprendere raccordando i “principi” con quelli dell’ordinamento costituzionale italiano. Dal collegamento mi sembra che emergano tre indicazioni fondamentali: la riserva di umanità; la salvaguardia della vita politica e istituzionale e la democrazia, con l’applicazione del metodo democratico[51].
L’assetto normativo riguarda, tra l’altro: la natura giuridica dei prodotti della IA; la protezione autoriale e la centralità e riconoscibilità dell’apporto umano[52]; l’individuazione di nuovi reati per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale; l’esigenza di valorizzazione della dimensione educativa e culturale; una encomiabile attenzione alla tutela delle persone disabili (come nel regolamento UE n.1689).
Parte rilevante è assegnata alla costituzione di due Autorità di vigilanza sulla IA (art. 20) che si dovranno occupare La Agenzia per Italia Digitale- AgID e l’agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale – ACN, di garantire l’applicazione e attuazione della Direttiva nazionale e di Unione Europea in materia di intelligenza artificiale. Restano ferme le attribuzioni alla Banca di Italia, alla Consob e all’IVASS (nel regolamento UE si prevede una specifica competenza dell’Ufficio per l’Intelligenza artificiale). Sul piano della regolamentazione e del controllo, vi è quindi un evidente rischio di frammentazione e di sovrapposizioni per la ripartizione delle competenze tra le Autorità AgID e ACN, il Garante Privacy, la Presidenza del Consiglio, i comitati di settore.
2.3. Emergono nel testo legislativo molti buoni propositi: l’esigenza di chiarezza, tempestività e proporzionalità; la volontà politica di preservare l’indipendenza delle Autority e di dotarsi di una strategia nazionale per la IA che bilanci le necessità della sicurezza con la custodia e la promozione dei i diritti fondamentali e delle libertà economiche, ad assicurare un bilanciamento tra principi etici, tutele giuridiche e politiche industriali.
Si rinvengono nella normativa della l. n. 132 circoscritti interventi sul settore della giustizia perché viene introdotta, anche in questo testo legislativo, come per la legge n. 206 del 2021[53], una ampia delega al governo[54].
L’art. 15 stabilisce che a) “nel caso di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”; b) Viene fissata la competenza esclusiva del tribunale per le controversie civili in materia di IA, salva, naturalmente, la competenza delle sezioni specializzate di cui alla disciplina introdotta con l’ art. 16 della legge; c) sono previste per i magistrati iniziative didattiche sull’IA e sui suoi impieghi nell’attività giudiziaria[55]. Non altrettanto per gli avvocati che pertanto sono affidati alle attività di formazione del CNF o dei singoli Ordini; d) come professionisti, gli avvocati sono tenuti, in base all’art. 13, ad utilizzare l’IA solo per l’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale ed a comunicare ai clienti le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L’obbligo di comunicazione è analogo a quello concernente l’indicazione da parte degli avvocati dei rischi e termini delle controversie nonché dei propri compensi.
Il riferimento contenuto nell’art.13 al “linguaggio” riecheggia, in modo palese, quanto disposto nell’art. 46 delle disposizioni di attuazione al Codice di rito, secondo cui “i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile”[56]. Vi è da chiedersi se un linguaggio non chiaro o complesso o non esaustivo possa essere valutato e sanzionato ai sensi dell’art. 88 del Codice di rito, ovvero possa determinare una responsabilità dell’avvocato nel rapporto con il cliente. Il coordinamento con il Codice deontologico (art.9) si impone.
2.4. La normativa introdotta non modifica la disciplina processuale con riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei giudici e degli avvocati. Ad esempio, non specifica quali siano le sanzioni derivanti da un’utilizzazione impropria dei sistemi di IA, né chiarisce quali potrebbero essere gli effetti concernenti la validità delle decisioni dei giudici che abbiano dato per buone informazioni, elementi di fatto, pareri e atti giudiziari nei quali abbia avuto parte essenziale nella redazione l’intelligenza artificiale. Infatti, i meccanismi indicati dalla Legge n. 132 di controllo, verifica, revisione e opposizione non riguardano specificamente la tutela in sede giurisdizionale né garantiscono una adeguata accessibilità e rapidità, con il rischio di una tutela priva di reale efficacia.
2.5. La nuova disciplina ancora incompleta e la cui applicazione è differita, si muove in un contesto in cui l’impiego di sistemi di IA – di cui molti non specificamente predisposti per l’uso in ambito giuridico[57]– risultano già ampiamente utilizzati nell’attività forense. Sia il Consiglio Superiore della Magistratura[58], che il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) hanno fornito una guida sull’uso di intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati pubblicata il 2 ottobre 2025. Entrambi i vademecum, dopo avere brevemente illustrato l’utilità degli strumenti di GenAI per l’amministrazione giudiziaria e per gli avvocati – indicando la maggiore efficienza operativa il miglioramento della ricerca digitale e la migliore qualità del lavoro con risparmi di costo, tempi di gestione ridotti e ottimizzazione del lavoro e delle risorse – hanno concentrato l’attenzione sui significativi rischi nell’uso della GenAI ed in rapporto ai loro obblighi professionali. I problemi principali tengono conto della struttura espositiva del Regolamento dell’Unione Europea del 2024 e focalizzano l’attenzione in modo dettagliato: a) sui rischi di “allucinazioni”, “bias e adulazione” (sycophancy), “mancanza di trasparenza”; b) su a come i sistemi di IA operano rendendo difficile la comprensione dei processi di selezione e scelta degli algoritmi (black box); c) sulla difficoltà di assicurare che non venga violata “la proprietà intellettuale dai sistemi GenAI”; d) sulla complessità della “sicurezza informatica” per i rischi che attori malevoli sfruttino delle vulnerabilità del sistema; e) sulle “ frodi”, inclusi i deepfake, le identità sintetiche o le truffe automatizzate. La guida pone l’accento sull’incremento degli obblighi professionali, soprattutto sull’esigenza di riservatezza riguardo alle informazioni dei clienti, e sulla necessità di una acquisizione di conoscenze tecniche specifiche degli strumenti utilizzati. Infine, si pone l’attenzione sui rischi concernenti le minacce alla obiettività professionale, al dovere per gli avvocati di trasparenza e di informazione al cliente circa l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e sulle sanzioni disciplinari, cui più che per il passato gli avvocati sono esposti.
Gli Ordini professionali, a loro volta, per prevenire l’impiego anche da parte degli avvocati, senza sufficiente consapevolezza o capacità tecniche, dei sistemi di intelligenza artificiale cominciano a pubblicare vademecum e guide[59] che illustrano i doveri, le accortezze e le competenze necessarie per il loro uso, con esplicazione dei precetti di cui all’art. 9 del Codice deontologico. Anche il Consiglio Nazionale Forense, dopo l’entrata in vigore della legge n. 132 del 2025, in riferimento all’obbligo per i professionisti di rilasciare al cliente informativa in merito all’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale ha predisposto un modello per questa informazione. Lo stesso CNF, ha avviato una consultazione di mercato (art.77 D.lgs. 36/2023) per l’affidamento dei servizi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività professionale degli avvocati.
Le indicazioni all’uso della IA, esplicative ed operative, di molte delle guide si collegano all’incremento esponenziale dell’uso dell’intelligenza artificiale nella pratica legale. Nella guida del CCBE viene citato un sondaggio compiuto dall’International Legal Generative AI report di LexisNexis negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e in Canada, secondo cui il 41% degli avvocati avevano utilizzato per qualche scopo GenAI ed il 15% l’aveva utilizzata per l’attività legale. Anche nel XXXVI Congresso Nazionale Forense[60] è stata divulgata una statistica secondo cui sistemi intelligenti vengono già impiegati negli studi legali per le attività di ricerca e di utilizzazione di modelli, e per la redazione degli atti giudiziari, dal 30% degli avvocati italiani. Una percentuale che per gli avvocati più giovani si incrementa sensibilmente. In questo caso il dato statistico indica una utilizzazione dei sistemi di IA di circa il 50%. Si manifesta, pertanto, sia il problema dell’applicazione della nuova disciplina legislativa, sia l’esigenza di comprendere come l’utilizzazione della intelligenza artificiale, stia già incidendo ed in quale modo sull’attività del giudice, degli ausiliari di giustizia e del ceto forense.
Infatti, la giurisprudenza comincia a sanzionare atti redatti, del tutto o con l’ausilio, dell’intelligenza artificiale. La questione può essere esaminata su più angoli perché, se per effetto dell’impiego dei sistemi artificiali intelligenti si produce una invalidità sanzionabile ai sensi dell’art. 152 del Codice di rito, l’atto inficiato risulterà viziato o nullo. Infatti, la riferibilità dell’atto al soggetto che abbia impiegato sistemi di intelligenza artificiale sia in modo ausiliario che in modo diretto non viene meno per l’uso dell’IA, come anche restano fermi i requisiti formali previsti dalla normativa.
Da ciò che emerge dalla prime pronunce giudiziarie sulla invalidità dell’atto prodotta dall’impiego dei servizi intelligenti, viene riconosciuta la riferibilità dell’errore all’uso del sistema artificiale. Si tratta, in molti casi, di “aberrazioni”, cioè di palesi incongruenze rispetto all’iter procedimentale di carattere logico, formale e normativo, tali, cioè, da far palesemente dubitare della loro riferibilità all’attività dell’uomo. Il TAR Lombardia (Milano), nella sentenza n. 3348 del 2025, ha censurato l’utilizzazione incontrollata dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti giudiziari. Nella fattispecie si trattava dell’indicazione di una giurisprudenza inesistente o, comunque, non pertinente, generata dai sistemi di intelligenza artificiale. Il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che “la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”. Il Giudice ha, quindi, disposto l’annullamento dell’atto impugnato. L’utilizzazione impropria dell’IA e, comunque, l’omessa vigilanza sui prodotti ricavati in sede giudiziaria è stata sanzionata anche ai sensi dell’art. 96 del Codice di procedura civile.[61] Il TAR della Lombardia ha, nella decisione, aggiunto che oltre il vizio processuale la condotta errato del difensore nell’utilizzazione dell’intelligenza artificiale costituiva una violazione del dovere di lealtà e probità in giudizio censurabile ai sensi dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 9 del Codice deontologico forense, perché l’inserimento di riferimenti errati aveva introdotto “elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contradditorio processuale e la fase decisoria rendendo peraltro più gravosa l’attività di controllo del giudice e delle controparti”. Si ricava da questa pronuncia che l’attività umana (nel caso specifico del difensore) se vi è un uso non corretto e consapevole del sistema di intelligenza artificiale l’invalidità dell’atto prodotta gravare anche sul piano deontologico sul professionista che la utilizzata.
3. La giustizia telematica e il formalismo del processo.
3.1. Il dibattito giuridico è da tempo aperto sulle molteplici questioni che la nuova normativa apre. Merita di segnalare che la classificazione “ad alto rischio” dei sistemi destinati ad essere utilizzati dalla Autorità Giudiziaria o per suo conto “nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e sulla applicazione della legge” dal Regolamento UE 2024/1689 (considerato 61)[62], accentua la necessità di comprendere in che modo con l’uso dei sistemi di IA di valutazione dei dati di fatto introdotti nel processo o esterni ad esso ma connessi, su come questi vengono raccolti, selezionati, elaborati, sviluppati ed utilizzati per la soluzione delle liti[63]. Infatti, la diffusione dei sistemi intelligenti in tali ambiti appare, in questo momento, non arrestabile. L’ampia articolazione della disciplina regolamentare mostra la dimensione del fenomeno cui sono collegati enormi vantaggi in termini di sviluppo economico ed organizzativo. In fondo anche la classificazione come “altamente rischiosa” dell’impiego nel settore della giustizia non equivale ad un divieto[64].
3.2. Si è riferito che la giustizia digitale incide sulle radici del normativismo, che fonda sul dato epistemologico scritto e rappresentato, sul meccanismo simbolico del logos, compresente nella “legge” perché si verifica una evidente frantumazione della visione normativa del diritto, che guarda le norme nel loro porsi in astratto e nella loro concreta attuazione[65] rivendicando una specificità rispetto alle altre proiezioni della condotta umana[66]. La prospettiva coinvolge il rapporto tra le categorie simboliche della logica giuridica ed il modello processuale adiuvato o guidato dai sistemi di intelligenza artificiale. Gli interrogativi riguardano il presente ed il futuro del sistema processuale ed il suo assetto teorico tra cui: se sia possibile mantenere l’auspicio di un ritorno ai canoni della giurisdizione piena, alla decisione dialettica, alla valorizzazione della professionalità del giudice; di conciliare l’esigenza di mantenere la posizione del giudice, attiva, personale ed indipendente rispetto agli interessi in lite, e l’impiego, da lui e dalle parti in lite, dell’intelligenza artificiale[67]; se questa tensione ispiri o meno un recupero della logica argomentativa rispetto a quella formale, che esalta la posizione del giudice terzo e neutrale[68] e ne enfatizza il ruolo di interprete e dicitore dello jus.[69]; se con il sopravvento della legaltech sia possibile collocare di nuovo il “giudizio” ed il giudice che lo amministra al centro del processo[70].
Gli interrogativi danno contezza che i modelli di analisi giuridica emersi a partire dall’inizio di questo secolo sono progrediti, percorrendo le tappe della analisi descrittiva, esplicativa e predittiva, passando dalla semplice valutazione statistica alla decisione informatica. Da qualche tempo sembra messo in ombra il tema, non percepito più come centrale, del conflitto tra la iuris-dictio che fonda la cultura della giurisdizione dei secoli che precedono l’attuale e l’orientamento degli ultimi decenni ad ampliare la discrezionalità del giudice, ad attribuire legittimità alla pretesa di creatività rispetto al dato normativo delle decisioni giudiziali. Il punto di osservazione si è spostato perché
con lo sviluppo della calcolabilità e con la disponibilità sempre più ampia dei dati giuridici resa possibile dall’informatica – ricercata ed auspicata come orizzonte del futuro processo giurisdizionale – si è operata una conversione tematica irresistibile verso il processo telematico di cui, se è chiara l’origine umana, nel senso della tèchne, si produce, quasi automaticamente, una sua oggettivazione. Come osserva Claudio Luciani: “la tèchne diviene in qualche modo altro da noi e a noi si contrappone”[71]. Il verso dei meccanismi informatici volge in direzione degli scenari aperti dalla tecnologia “intelligente” che si propone di rendere le decisioni giudiziarie più prevedibili, a conformarle, per assicurare uno spazio più ampio di “certezza”, che riduce, anziché accrescere, la funzione del giudice sia nella gestione della meccanica processuale, sia nella interpretazione delle prove, sia, soprattutto, nelle scelte valoriali sottese alle norme applicabili su cui poggia il “giudizio”[72].
Nel Convegno dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile che si è tenuto a Napoli nel settembre del 2023, discutendo del rapporto tra la giurisdizione civile e le nuove tecnologie, in molti interventi non a caso è stata posta la questione dell’“umanità” dell’attività di giustizia perché l’utilizzazione della tecnologia “intelligente” nel processo potrebbe non limitarsi ad offrire al giudice un positivo ausilio ma condizionare la valutazione delle prove e il ragionamento logico nella decisione.
Non sono mancati i rilievi che riguardano le opzioni di valore del giudice, la sua discrezionalità nelle scelte e la sintonia con “l’umano” presupposto dal contenzioso giudiziario, che renderebbero opportuno un controllo informato e prudente nell’uso dei nuovi sistemi di IA ed una qualche “resistenza” alle convenienze economico-utilitaristiche[73]. Un accento più ottimistico sulla solidità del sistema giudiziario si coglie in chi attribuisce una particolare efficacia conformativa e dissuasiva ai principi costituzionali[74], che non consentirebbero, in rapporto a qualsiasi sistema tecnologico adottato, un travolgimento della giurisdizione in nome dell’efficienza, calcolabilità e certezza del processo. In effetti i principi della Carta costituzionale invitano a ricercare, una conciliazione umano-centrica, tra nomos e logos[75].
3.3. Mi pare che emerga una profonda difficoltà a coltivare questa esigenza di armonizzazione.
La valorizzazione del meccanismo predittivo e la capacità generativa artificiale, proposti dalla tecnologia adombrano, come è stato prospettato[76], un salto simile a quello compiuto da Gottfried Wilhelm von Leibniz tre secoli fa con l’elaborazione del calcolo matematico. Il passaggio proposto dalla tecnologia informatica applicata al diritto rivela una aspirazione analoga di ricerca della verità oggettiva, che è stato in passato risolto con la valorizzazione del meccanismo sequenziale del procedimento e lo sviluppo della logica formale del processo, individuando le posizioni giuridiche ed il meccanismo di atti ed effetti cui si connettono diritti e doveri[77] con una ispirazione sistematica. La strumentalità del meccanismo processuale non era di ostacolo alla ricerca della verità nel processo, scopo essenziale dell’accertamento giudiziario, poiché si muoveva sul piano dei fini[78].
Questo orizzonte soffre nel presente di un ribaltamento: perché il rendere giustizia appare perseguibile non più con l’ordine assicurato da un sistema processuale “oggettivamente” costruito[79], ma mediante l’informatica, la sua applicazione tecnologica al processo giurisdizionale. Si prospetta una sostituzione, che nelle fondamenta coinvolge la cultura processuale costruita sulla logica e l’ermeneutica[80]. L’introduzione di un meccanismo di prevalutazione tecnologica degli esiti del contenzioso non promette una decisione ontologicamente veridica, ma si propone come attraente soluzione per risolvere i conflitti con essenzialità, maggiore rapidità e semplicità, pur a prezzo di sintesi ardite che possono interessare la cognizione dei dati di fatto ed il loro valore nella vicenda umana affrontata.
Si pone, in definitiva, in discussione l’utilità delle sistemazioni giuridiche rivolte all’estrazione dall’ordinamento di parametri generali ed al loro coordinamento, nella prospettiva di favorire l’interpretazione normativa con aspirazioni di armonia e di ordine. Si mette in crisi la teoria processuale, che poggia su una antica tradizione di pensiero, tributaria dei modelli elaborati nei secoli[81]. Si indebolisce, nell’orizzonte del processo telematico[82], il rapporto personale, la relazione diretta tra il giudice e le parti, la possibilità di apprendimento dei fatti sulla base della comunicazione diretta, dell’immediatezza che costituisce il dato chiave della osservazione del giudice e della sua legittimazione a decidere sui diritti e degli illeciti.
Per questa ragione, come ormai ampiamente trattato, la riflessione sulle prospettive della utilizzazione dell’intelligenza artificiale nella giustizia, riguarda i criteri per la decisione dei giudizi[83] e concentra il focus sui parametri valoriali[84] che dovrebbero ispirare la programmazione degli strumenti informatici e guidare il loro controllo.
Il quadro che appare ha nel suo orizzonte la definizione telematica del giudizio che ha per effetto di scolorare l’essenza dell’attività del giudice, dovendosi pensare che la comprensione dei termini delle controversie e la loro decisione sarebbe, ineluttabilmente, preveduta; condizionata dalle informazioni acquisite dalle banche dati accessibili con i programmi di elaborazione ed incapsulata negli schemi algoritmici.
È inoltre un dato evidente che il processo telematico accentui proprio quello che viene considerato come una negativa deriva del processo contemporaneo: il formalismo, la regola procedurale che prevale e si sovrappone alla sostanza dei rapporti giuridici, che non serve ma altera.
In modo palese l’automazione telematica configura un iper-formalismo, che si manifesta all’inizio come alla chiusura del processo: nella valutazione della opportunità di intraprendere il contenzioso, nella introduzione del giudizio; con l’inserimento della controversia in schemi predisposti; nell’accertamento probatorio. In questo contesto, si viene a rafforzare nel processo proprio ciò che si vorrebbe limitare: che la sequenza procedimentale prevarichi la res litigiosa.
4.Sulla teoria procedimentale nella prospettiva della elaborazione artificiale dei dati giuridici.
In tale quadro, è particolarmente utile tornare a riflettere, da una differente angolatura, dell’auspicio di un ritorno al “giudizio”; di concentrare l’attenzione sulla fisionomia ed il ruolo del giudice nella prospettiva che sia, come in passato, il miglior modo per risolvere la lite secundum jus. Lo svolgimento del discorso richiede di partire da una sommaria ricostruzione dell’evoluzione storica degli istituti su cui si è costruito il modello processuale [85].
4.1. L’elaborazione del diritto in occidente ha costruito, nei secoli che precedono, modelli che attingono dalla esperienza giuridica[86] gli schemi di teoria generale e ne hanno condizionato lo sviluppo. Nel secolo trascorso è stato compiuto un imponente sforzo per collocare gli elementi della realtà giuridica in sistemi omogenei, elaborati nella convinzione che il diritto consentisse di individuare le categorie essenziali della sua struttura e di fissare i principi dai quali non fosse possibile distaccarsi, ora e per il futuro, sul modello delle scienze esatte.
Il diritto processuale civile nasce come sviluppo della procedura, per la sistemazione, inquadramento, organizzazione, sintesi ed interpretazione del dato normativo, dalla analisi della prassi, ecc… Nei secoli XVII e XVIII, si è realizzato un sommovimento epocale, perché con la formazione degli Stati moderni si è man mano affermato il principio della statualità del processo, ribaltando il sistema precedente dell’età moderna per cui la procedura – come ha compiutamente spiegato Nicola Picardi – era considerata manifestazione di una ragione pratica e sociale, che si era realizzata nel tempo attraverso la collaborazione della prassi dei Tribunali e della dottrina[87]. Nei due secoli successivi, “la cultura giuridica continentale del XIX e del XX secolo ha considerato la giurisdizione come uno degli attributi essenziali della sovranità ed ha ricostruito un sistema giurisdizionale nettamente orientato su principi pubblicistici, basato sullo statualismo della giurisdizione e sul legalismo della procedura”[88]. Si è assistito da allora ad una istituzionalizzazione dell’attività giuridica. Si è imposta la figura del giudice pubblico funzionario, espressione del potere statuale sulla giurisdizione. Si è sviluppata, in campo processuale, la distinzione tra l’ufficio del giudice e la persona, condensata nella massima secondo cui il giudice deve giudicare non secondo coscienza, ma secondo le allegazioni delle parti.
In questo movimento di razionalizzazione del potere giudiziario è venuta a strutturarsi la categoria del procedimento, inteso come sequenza di atti preordinati all’emanazione della decisione del giudice. Il “procedimento”, la cui struttura variegata e tipologicamente estesa, valorizza il collegamento tra norme; tra atti giuridici concatenati, rivolti ad un atto o effetto giuridico finale. Nella sua morfologia si tratta di una nozione elementare, così come il “processo”. Rappresentano costrutti impiegati ovunque, nelle scienze ad ogni livello (fisica, chimica, biologia, ecc.) come nelle arti (musicale, figurativa ecc.). Mentre, tuttavia, la nozione di procedimento è concentrata sul percorso, sulla sequenza – ed ogni sequenza riguarda una concatenazione di atti/eventi[89] che descrivono un itinerario che si dipana in un tempo[90]– il processo manifesta una evidente, maggiore, complessità, posta in luce più che dalla struttura dall’elemento funzionale che precipuamente riguarda il ruolo di chi giudica. Non vi è dubbio che se ci si colloca nella prospettiva classica, la questione del rapporto tra procedimento processo ai fini del giudicare si dimostri essenziale. La peculiarità ed autonomia dei caratteri del processo giurisdizionale è intrisa della origine filosofica dell’istituto che si rinviene nella logica aristotelica e delle radici storiche del judicium[91] dell’evo medio, che marca la distinzione radicale dagli schemi processuali elaborati nei sistemi di civil law a cavallo del XIX ed il XX secolo[92].
Piuttosto di recente si è posto, l’accento, in modo vigoroso, sull’aspetto della neutralità del giudice, della sua indipendenza, del suo disinteresse soggettivo ed obiettivo rispetto alla decisione, cui in simmetria si colloca la funzione della risoluzione della lite. Si è rinvigorita la consapevolezza del ruolo che assolve ancora il giudice, autonomo e indipendente, al centro del sistema della giustizia, eloquente indicazione del suo corretto funzionamento.
Con precisa simmetria, si è di nuovo acceso l’interesse sul tema, con la recente critica rivolta da Andrea Panzarola[93] alla sistemazione dell’istituto del processo effettuata da Elio Fazzalari che si concentra sull’indicazione – considerata dai più pacifica – secondo cui la distinzione tra il procedimento ed il processo poggia sulla presenza o meno del contraddittorio tra le parti[94]. Una diversa comprensione del rapporto tra gli istituti viene offerta dall’idea che si stia assistendo all’eclissi del procedimento, perché questa categoria concettuale non consentirebbe più proficuamente di cogliere la realtà attuale del processo. Il nuovo percorso dovrebbe distaccare maggiormente i due schemi, rammentando che il processo è nell’essenza iudicium, poggiato sulla la figura del giudice neutrale.
Vale la pena di riflettere se questa differente impostazione – che trae evidente ispirazione dalle riflessioni di Salvatore Satta[95] e dell’ultimo Francesco Carnelutti[96]e muove dall’interrogativo di Nicola Picardi sulla necessità del ritorno al giudizio[97] – rappresenti una salvaguardia per il processo civile investito dall’uso dei sistemi di intelligenza artificiale[98].
L’impostazione critica di Panzarola esclude che l’attività giurisdizionale possa essere esclusivamente condensata nel procedimento dialettico costituito dal contraddittorio[99] nelle sue varie articolazioni, poiché distinguere tra procedimento e processo per il solo dato che nella seconda figura partecipano, in contraddittorio, nell’iter di formazione degli atti processuali, l’autore ed i soggetti nella cui sfera l’atto finale è destinato a svolgere i suoi effetti. Focalizzare, in questi limiti, l’essenza del processo giurisdizionale non sarebbe appagante, perché nella Costituzione italiana vi è una inscindibile relazione tra “giurisdizione” e “giusto processo”. Siffatta corrispondenza dovrebbe portare a riconoscere che il contraddittorio tra le parti non è essenziale per l’attività giurisdizionale se non nel caso in cui si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale[100]. Non può esservi processo giusto, si precisa, se non si considera “l’altruità dell’autore dell’atto (il giudicante)”[101], rispetto alle parti ed agli interessi in gioco, assicurata dalla sua indipendenza, formale e pratica. Tale rilievo porta a concludere che la concezione del processo come specie del procedimento abbia esaurito il suo percorso[102] perché, quando si parla di “processo” non può che intendersi quello giurisdizionale, che ha nel giudizio il suo centro.
Se si concepisce in modo autonomo il processo giurisdizionale rispetto agli altri schemi processuali, secondo questa l’analisi, si rompe la consonanza genetica con il procedimento e si costruisce un argine allo sconvolgimento dell’ordine “isonomico” che la diffusione dei sistemi di Intelligenza Artificiale configura. Mantenere il riferimento sistematico al procedimento come struttura basica del processo, lo collocherebbe al centro della “dimensione oggettiva delle forme”[103], fatalmente destinato a prendere validità indipendentemente dal suo rapporto con il giudizio, per il suo “impersonale incedere, tecnico macchinatorio”[104]. Si aprirebbe tra l’altro un percorso agevole alle macchine pensanti perché l’IA si propone con la stessa intrinseca dinamica del puro procedimento.
4.2. La questione della peculiarità ed autonomia dei caratteri del processo giurisdizionale si inscrive indiscutibilmente nella memoria della origine filosofica dell’istituto che si rinviene nella logica aristotelica e delle radici storiche del judicium[105] dell’evo medio, che marca la distinzione radicale dagli schemi processuali elaborati nei sistemi di civil law a cavallo del XIX e XX secolo[106]. Ritengo, tuttavia, che lo schema procedimentale – comune al processo per la struttura – non ostacoli alla radice l’autonomia del processo giurisdizionale che emerge dalla specifica funzione, né attenui la carica problematica delle relazioni tra giudizio ed Intelligenza Artificiale, che si concentra sulla salvaguardia dell’uomo reale, nella sua dimensione fisica e di quanto è stato costruito dalla cultura in questa prospettiva.
Potrebbe essere di qualche utilità un chiarimento che concerne il piano su cui poggia la distinzione tra procedimento e processo. Non è in discussione che l’apporto concettuale ed empirico di questa differenziazione abbia consentito, nel secolo scorso, di intendere il modello processuale autonomamente, distinguendolo dal procedimento (come differentemente ritenuto dai giuspubblicisti nell’800); nello stesso tempo negando la sua esclusiva pertinenza per l’attività di giustizia. L’accento posto sul contraddittorio nel processo ha consentito di precisare la categoria, individuando uno lo schema utilizzabile oltre la giurisdizione, nei vari settori dell’ordinamento: in primo luogo, negli impieghi della Pubblica Amministrazione. Si è superato in definitiva il tracciato, al cui interno si è collocato per lungo tempo, come schema generale, non cogliendo i suoi tratti specifici rispetto al modello procedimentale oppure ricavandoli, in contrapposizione, per il suo impiego nell’attività giurisdizionale.
Nondimeno, riferire il processo come istituto e modello al judicium, per la connotazione costituita dal giudice terzo, imparziale che lo amministra (neutrale intrinsecamente) e dal distacco soggettivo e oggettivo rispetto alle posizioni giuridiche controverse, non appare un elemento decisivo, a maggior ragione ora che l’evoluzione della giustizia digitale, che depotenzia il giudice e il ruolo degli avvocati basandosi sulla predittività favorita dalla tecnica, rende la neutralità una categoria più insicura. Qualsiasi utilizzazione tecnologica avanzata, come la IA, sia quella accessoria e strumentale che quella che concerne il momento cognitivo-istruttorio e, da ultimo, quello decisorio che vi dipende, incide sulla posizione di neutralità, sfuggente rispetto a qualsiasi forma efficace di controllo dei suoi risultati.
A ben vedere già sul piano lessicale la “neutralità” ha un significato polisenso. Il più comune si coglie nel distacco del giudice dagli interessi coinvolti nella lite. In realtà il giudice è ontologicamente coinvolto nella lite giudiziaria. La “neutralità”, presa in sé, sembra evocare una assenza: non contiene ciò che il giudice è chiamato a valutare e in seguito a decidere. La posizione di neutralità muove dalla sua partenza, la sovra-ordinazione del giudice e, con l’avvio del processo, sul suo distacco rispetto alle posizioni delle giuridiche ed agli interessi concreti delle parti. È un presupposto suggestivo, un’immagine virtuale. Tanto che nell’esperienza pratica si mette dalle parti sovente in discussione, a seconda che si abbia torto o ragione o si pensi di averla ed il giudice non la riconosce. È una inevitabile sottostima, che ha la sua radice nel giudizio sulla competenza e sul coinvolgimento psicologico ed emotivo del giudice-uomo.
Quando si concentra lo sguardo sulla cognizione e volizione del giudicante nel processo si focalizza l’attenzione sul risultato finale dell’iter processuale, sul dictum ed in definitiva sul decisum. Assume minor rilievo la dimensione strutturale del processo e l’intrinseco valore del percorso di cui si compone. In definitiva, in una qualche misura, mi sembra si riduca l’intimo ed intrinseco senso del procedere verso la verità processuale, che legittima il decidere[107].
Pur non enfatizzando il valore assiologico deli principi che sottostanno al “giusto processo” ed accettando che si escluda una loro equa-ordinazione; che si accetti nel suo addentellato sistematico l’approccio dialettico, che poggia sulla logica argomentativa[108], a me pare che, per stare nel tracciato dell’art.111 cost., in riferimento alla giurisdizione, sia evidente la compresenza e l’orizzontalità di più principi, non gerarchizzati e che si possa discutere che la neutralità del giudicante sia il legante dei vari elementi di cui si struttura il processo, che si ponga come condizione della unione e consistenza degli altri principi processuali consentendone l’oggettivazione.
Ciò vale in pari misura per l’esercizio del diritto di difesa, assicurato dall’equilibrio tra i poteri del giudice e quelli delle parti; per la simmetricità e l’equivalenza delle loro posizioni processuali nel contraddittorio di cui è custode il giudice, terzo ed imparziale; per l’obbligo di motivazione.
Ribaltando le posizioni, si potrebbe ragionare che il contraddittorio si manifesta come la condizione che assicura la neutralità del giudice, senza cui il decisum confinerebbe con l’arbitrio, perché fissato sul perno della coscienza individuale del magistrato o su un indirizzo nomofilattico orientato[109].
Sono più incline a pensare che vi sia un equilibrio tra gli essenziali principi costituzionali sul processo, che rappresentano una evoluzione, e allo stesso modo il pregiato frutto della millenaria esperienza giuridica in occidente.
Non si tratta, ritengo, di tenere in considerazione il solo aspetto della sequenza, quasi meccanica degli atti, dei provvedimenti e delle pause che li inframezzano, delle fasi in cui le parti interagiscono e provano i fatti, ma di tenere fermo lo sguardo sulla cognizione che si impone al giudice, che viene rafforzata dalla dialettica che si svolge tra le parti e che ne legittima la volizione alla conclusione del giudizio, in questo modo di riconoscere il pieno valore che il contraddittorio assicura nel processo proprio per la neutralità dell’operato del giudice.
D’altro canto, la logica del giudice non è meccanicistica né predittiva, ma fonda su criteri probabilistici, che riguardano sia la struttura che il funzionamento del ragionamento presuntivo cui è chiamato il giudicante[110]. L’individuazione della verità processuale non realizza mai la certezza oggettiva, la sicurezza assoluta, ma è basata su una regola di probabilità che tanto più è efficace ed affidabile, quanto più la valutazione del giudice per la decisione abbia considerato tutti degli elementi disponibili offerti dalle parti o da lui raccolti direttamente e la più ampia gamma di soluzioni del caso giuridico. A questo scopo il contraddittorio rappresenta uno strumento formidabile, perché consente l’esercizio pieno del diritto di difesa, una ricognizione più ampia della vicenda sottesa al processo e della res litigiosa e al giudice di attingere alla raccolta degli elementi che sovente egli non avrebbe modo di individuare da solo. In questo quadro non emerge come requisito essenziale del processo distinto dalla figura del giudice, ma condizione della sua effettiva equanimità e per l’esito “giusto” della decisione.
Mi sento di escludere, in conclusione, che gli istituti del procedimento e del processo, per la loro conformazione strutturale, facilitino l’ingresso dell’intelligenza artificiale per la loro “proceduralità” che nondimeno connota la logica predittiva in differente modo. Penso che l’attenzione possa essere utilmente soffermata sui dati empirici, cioè sulla valutazione dell’impatto di questa tecnologia in riferimento ad ogni tipo di procedimento e di processo e sui soggetti che vi operano, ponendo particolare attenzione alle conseguenze progressive del delicato innesto, per l’esercizio della giurisdizione.
5.Se l’Intelligenza Artificiale non è mera tecnologia. La giustizia dimezzata. L’osmosi (im)possibile.
5.1. Le questioni di ordine sistematico adombrate si confrontano con il concreto impiego della tecnologia informatica nell’apparato giudiziario italiano[111], che le recenti riforme del processo civile hanno blandamente introdotto[112], e con le prospettive aperte dai sistemi di intelligenza artificiale.
Tuttavia, quadro è complicato perché la riforma del processo italiano è perenne. Si lavora costantemente sui riti, sui meccanismi di velocizzazione, con l’obbiettivo, lodevole e mai raggiunto, di contribuire all’efficienza della giustizia e di bilanciare l’interesse pubblico economico con l’esigenza di una corretta applicazione delle norme che sono rivolte alla tutela dei diritti lesi; di favorire ed accrescere diritti e posizioni prima non tutelate, per effetto del benessere economico, dello sviluppo, della pace e della sicurezza[113].
Si comprende che con l’affievolimento delle regole statuali, con la disarticolazione normativa, con la moltiplicazione dei riti, con l’incertezza della giurisprudenza e la sua sovrapposizione alla legge nelle decisioni, si manifesta uno sgretolamento. I confini dello schema processuale sono più flebili e caotici, così come lo è, in qualche modo, l’esercizio del potere pubblico collegato all’attività giurisdizionale di cui i margini si sono notevolmente ristretti. In questo contesto è palese la complessità di delineare il futuro per l’azione del giudice in un sistema guidato dalla Intelligenza Artificiale.
Prima del repentino ingresso dell’IA nella prassi giudiziaria e l’incombente para-disciplinata applicazione si intravedevano due differenti percorsi: il primo dei quali rivolto alla concentrazione dell’attività del giudice, perché negli ultimi decenni, nel processo civile italiano la funzione del giudice è stata dilatata all’inverosimile, ampliando i compiti che gli sono stati attribuiti, anzitutto all’interno, con la sempre più ampia discrezionalità nella gestione del processo, con l’incremento di ruoli e compiti sempre più estesi in materie, in senso lato, di “volontaria giurisdizione”, pur mantenendo (se non diminuendo) l’organico giudicante e non incrementando le risorse economiche ed organizzative. In questa prospettiva si è orientato il disegno legislativo di conferire alla “forma” meno enfasi e di vedere nella semplificazione e sintesi negli atti processuali un prerequisito, per concentrare l’attenzione sulla risoluzione della controversia ed alleggerire i ruoli.
In un’altra prospettiva, si è preso atto con sconforto del tramonto della vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, partendo dalla constatazione che “lo smisurato e poco sorvegliato aumento dei poteri giurisdizionali anche nella gestione del processo”[114] lo ha reso una terra incerta, segnata da pericoli e insidie; per assicurare la durata sollecita del processo, in realtà privilegiando l’utilità economica rispetto alla giustizia. Si sarebbe messo in sordina che giungere alla controversia dipende da un vulnus che colpisce i singoli e allo stesso modo la collettività, soprattutto quando non sia più una prospettiva interessante, la ricerca, costante ed insistita, di una giusta ed equa composizione dei conflitti. Si lascerebbe spazio invece alla rincorsa dei dati statistici e degli effetti economici delle riforme processuali, dimenticando che nel cuore del processo giurisdizionale vi è sempre l’esigenza di ancorare questo strumento alla indagine del giudice sui fatti ed alla loro corretta ricostruzione, per assicurare il riequilibrio tra le posizioni primigenie delle parti in cui consiste il diritto di ciascuna di esse.
In suddetta linea si impone, per il processo giurisdizionale, l’esigenza, tutt’altro che teorica, di districare il binomio di “certezza” e “giustizia”; di “esattezza” e “giustezza” della decisione[115]. Sono concetti e vocaboli che cambiano senso nella prospettiva dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale.
Sarebbe “certo” il processo prodotto dall’IA, benché opaco nelle sue fondamenta algoritmiche, e “giusto” quello basato sulla discrezionalità del giudice, sul ragionamento razionale, sulla analisi critica del sillogismo giudiziale[116], perché il giudizio di diritto è un giudizio di “valore” che compie l’uomo-giudice. In questo senso si legge la garanzia costituzionale dell’art. 2 della Carta, che “garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità”[117]. Su questi presupposti si spiega la sintonia di molti interpreti ed operatori pratici, di agire per ribaltare l’ottica – di “chiudere” il giudizio per assicurare una durata breve del processo e lo smaltimento del contenzioso, anche se l’accertamento del diritto è sommario – nella quale si è mossa la legislazione italiana degli ultimi trenta anni con risultati caotici, ed esiti paradossali rispetto alla propugnata prospettiva di efficienza. Si auspica il ritorno ad una concezione cognitivista coerente con la costituzione, che presuppone, rispetto alla lite, che si debba sempre accertare chi ha ragione e chi ha torto e poi decidere, perché, con Giustiniano, Iustitia est constans perpetua voluntas ius suum cuique tribuens[118]; contrastando l’ansia utilitaristica del decidere subito e ad ogni costo rinunciando alla qualità del decisum, che sospinge ad accelerare più possibile l’impiego dell’IA in chiave di supporto delle parti e del giudice ed in prospettiva per la decisione di talune controversie.
Non si può nascondere che per la iurisdictio sia questo un itinerario a ritroso rispetto a quello intrapreso all’inizio dello scorso secolo ma necessario. Si tiene in conto che con l’avvento della tecnologia dell’IA, che richiede l’impiego nel processo di strumenti diversi da quelli tradizionali basati sull’espressione e il linguaggio umano, (scrittura e l’oralità), intrinsecamente sostitutivi, difficilmente complementari (strumentali), costruiti sul calcolo matematico e gli schemi algoritmici dei meccanismi logico- predittivi, è posta maggiormente in dubbio l’utilità di mantenere fermo l’obiettivo di una prospettiva qualitativa nel processo rinserrando le regole e valorizzando gli elementi nei quali consiste lo ius dicere, per riportare la funzione giurisdizionale all’esperienza giuridica che esprime l’aequitas.
5.2. Collateralmente, si è proposto il percorso “contrattuale”, che mira allo sviluppo delle forme stragiudiziali di composizione delle controversie, valorizzando il ruolo dell’avvocatura e di altre professionalità scelte dalle parti, consentendo il riferimento a figure terze, da loro stesse indicate o scelte, come sono già l’arbitro, il mediatore, il negoziatore, l’amichevole compositore, ecc. È una strada che sottrae, in modo palese, allo Stato l’esclusiva riguardo all’accertamento, alla composizione ed alla decisione della lite, che è l’esito di un conflitto interpersonale e sociale. Il contenzioso giudiziario dovrebbe quindi essere non più una scelta primaria ma una estrema ratio, una soluzione dettata dalla impossibilità di risolvere altrimenti, rispettando la legge, il conflitto.
6. Per “liberare” il giudice e mantenere il “giudizio”.
Mi pare che si delineino tre strade differenti, delle quali due “ortodosse”, che innestano la tecnologia dell’intelligenza artificiale nel processo civile in modo ausiliario.
6.1. La prima, di cui si è esposto ha, nel solco della tradizione, nell’ orizzonte di realizzare la giustizia del caso singolo ed auspica di recuperare nella sua interezza la dimensione del “giudizio”, definito dopo il confronto dialettico delle ragioni delle parti e la diligente attenzione del giudice alla ricostruzione dei contenuti della lite. In questa chiave, l’esigenza di non opporsi al progresso scientifico per difendere il modello quale ci è stato tramandato, si accompagna alla necessità custodire il rapporto personale tra le parti e il giudice perché, come rammenta Giovanni Verde, “il processo è un caso umano da rapportare alla astratta fattispecie con una delicata opera di sussunzione e non un quesito da risolvere sulla base di un algoritmo. È dietro la rarefazione dei rapporti diretti e personali si annida il rischio di un profondo cambiamento della stessa cultura del giudice, che finirà col trattare i processi come pratiche da risolvere con auspicabile efficientismo burocratico”[119].
Si sottintende che la soluzione che custodisce la dialettica processuale lascia vivere l’esigenza della ricerca della “verità processuale” ed allo stesso modo il monopolio della decisione “umana”. Ne segue l’indicazione di valorizzare tutte le fasi del processo che richiedono la presenza diretta dell’uomo (come quelle nelle quali si realizza, il contraddittorio, cioè il confronto diretto tra le parti ed il giudice), argine all’automatismo del giudizio telematico nella prospettiva di un processo conforme all’art. 111 Cost.
Nella medesima linea si pongono i meccanismi di giustizia “contrattualizzata” e i protocolli di intesa che sono rivolti a favorire soluzioni interpretative condivise ed ordinare, uniformando, le prassi giudiziarie che nascono dalla condivisione di una linea di conduzione delle fasi del processo tra giudici e avvocati[120].
6.2. L’altra strada invece, prendendo atto della impossibilità di assicurare, anche per i suoi ineludibili tempi, un processo giusto e ragionevole per tutti e per qualsiasi controversia, si propone di limitare il ricorso al giudice pubblico ed alla sua autorità, percorrendo con più determinazione la strada della composizione della lite senza giudice, con ridotte regole formali e poco processo; sviluppando al massimo grado gli strumenti[121] che consentono, la mediazione[122], o la negoziazione tra le parti con l’ausilio degli avvocati[123]. Questa prospettiva presuppone un profondo cambiamento dei rapporti tra i soggetti giuridici e si avvale delle figure “intermedie” del mediatore, del compositore, dell’arbitratore ecc. con l’obiettivo di favorire il consenso possibile tra le parti, per chiudere la controversia o per prevenirla. È evidente che alla radice di tale impostazione, vi sia l’istituto della transazione, favorita da un terzo che la sollecita e la propone, per “liberare” (in ogni modo) il giudice dalla necessità del decisum. L’impiego degli istituti di risoluzione stragiudiziale delle liti si propone allora, anche in rapporto all’uso dell’intelligenza artificiale, come una garanzia del mantenimento dell’intervento “umano”[124]. Non è da escludere che un analogo effetto si verificherebbe nel processo giurisdizionale, invertendo il percorso che ha ispirato la riforma del 2022 verso la scrittura mantenendo un modesto residuo di oralità[125].
Percorrendo con decisione questa strada si sostituisce la figura del giudice con quella del compositore bonario, non necessariamente terzo: nella ghigliottina cade la sua testa, si decapita lo ius dicere nell’area dei diritti disponibili. in questa prospettiva, a ben vedere un giudice, del tutto adiuvato o surrogato dalle AI, non è indispensabile.
La prospettiva è a tal punto concreta che per gestire le micro-controversie seriali sempre più diffuse per effetto dello sviluppo dell’e-commerce il ricorso a forme di risoluzione alternativa delle controversie nella UE non è più considerato un istituto accessorio del sistema, ma una vera condizione per il buon funzionamento del mercato.
La Direttiva dell’Unione europea 2025/2647, pubblicata il 30 dicembre 2025, si propone, incentivando l’impiego di sistemi di ADR, di coniugare la tutela del consumatore con la realtà dei mercati digitali. La direttiva ammette l’utilizzazione di “mezzi automatizzati” nel processo decisionale, ai quali congiunge la necessità di una trasparenza preventiva tra le parti e il diritto ad un riesame della decisione telematica “da parte di una persona fisica”. I tempi per l’ingresso della nuova disciplina sono comunque dilatati, perché si prevede, entro il 20 aprile 2026, lo sviluppo di un sistema digitale interattivo con informazioni sui ricorsi e link agli organismi di ADR ed ai punti di contatto del consumatore. Invece, il recepimento della direttiva dovrebbe essere effettuato dagli stati membri entro il 20 marzo 2018 e l’applicazione dal 30 settembre 2028. Scadenze queste fissate con evidente ottimismo, che sono repentinamente apparse in ritardo rispetto all’innovazione ed alla velocità del settore digitale. Un serio limite di efficacia, che la direttiva si è proposta di fronteggiare fissando condizioni di legittimità generali e di elastica interpretazione come l’accessibilità, la tracciabilità, la trasparenza, il diritto alla revisione umana, i termini di risposta e l’assistenza transfrontaliera, tali da consentirne l’applicazione anche in un mutato quadro del mercato e tecnologico.
6.3. Si delinea un’altra strategia innovativa, descritta da Luciano Floridi[126], di assecondare lo sviluppo di una Artificial Agency, come nuova filosofia dell’intelligenza artificiale. Si parte dal proposito di suscitare una maggiore comprensione critica e di progettazione del rapporto tra sistemi analogici e modelli digitali, “per evitare o ridurre al minimo gli errori peggiori e trarre vantaggio dalla natura potenziale e abilitante delle tecnologie digitali”, infatti, “la svolta hardware è un problema legato al potere come controllo (cibernetico nel senso filologico della parola greca originale). Si tratta dunque di un problema ontologico che, in quanto tale, può essere corretto o mitigato attraverso una migliore legislazione, o Nomos, che opera sui sistemi, non solo sui modelli, poiché in termini kantiani il Nomos concerne il noumeno”. In definitiva, sul presupposto che la società (quindi il diritto) è oramai innervata nella tecnologia digitale a cui è fallace opporsi, è necessario per l’Autore “un quadro normativo che permetta alla società di esercitare un controllo sulle condizioni digitali che rendono possibile il suo prosperare. Questa combinazione di controllo critico e sociale mette in luce l’importanza della sovranità digitale, intesa come la capacità della politica di progettare e governare le sue condizioni digitali di possibilità (come società digitale), nonché le sue relazioni con l’analogico, al fine di perseguire un futuro democraticamente desiderabile ed ecologicamente sostenibile”[127].
6.4. Rispetto alla proposta di costruire le condizioni per lo sviluppo di una Artificial Agency, si può constatare che nel sistema giudiziario italiano la situazione è molto indietro. Anche la legge n. 132 del 2025 oltre le indicazioni di carattere generale contenenti i principi e l’ispirazione della riforma rinvia alla emanazione di deleghe di decreti del governo per la individuazione dell’integrazione dell’assetto normativo per effetto del portato della legge. L’impressione è che l’ottica con la quale si affronta la questione dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione e la pratica giudiziaria sia quella di introdurre limiti, divieti, sanzioni: in definitiva di realizzare delle forme di controllo dell’IA.
E’ lecito dubitare dell’efficacia di questa strategia se non si incide su aspetti che sono a monte e a valle della dimensione telematica; cioè sull’intervento diretto dei giuristi con i tecnici che modellano gli algoritmi generativi dell’intelligenza artificiale e quelli di aggiornamento, allo scopo di orientare efficacemente la struttura di base delle intelligenze artificiali ed incidere sul loro funzionamento, tenendo conto dell’apparato valoriale e delle indicazioni concrete che derivano dalla specifica competenza del giurista[128].
Una ulteriore opportuna iniziativa sarebbe di stabilire un congruo “calendario” di sviluppo e di utilizzazione dell’impiego di intelligenza artificiale da parte del sistema giudiziario, per consentire l’assimilazione del dato tecnologico con i tempi propri delle attitudini umane che non sono quelli, pressoché simultanei, dei sistemi telematici e costruire le strutture necessarie a tal fine.
È difficile pensare oggi alla integrazione nella società e nelle istituzioni della Artificial Agency, che si sta costruendo spontaneamente, senza un controllo da parte delle istituzioni internazionali e statali. Per questo compito le dimensioni degli apparati giudiziari dei singoli stati si presentano inadeguate per affrontare la sfida delle prospettive dell’Intelligenza Artificiale. Solamente “una adeguata regolamentazione, potrà garantire che la sovranità digitale possa servire scopi democratici ed etici anziché essere guidata unicamente dalle forze di mercato”. “Per l’Europa, la questione riguarda il livello più adeguato al quale la sovranità digitale debba essere gestita: nazionale o sovranazionale. Un approccio puramente nazionale rischia di favorire lo statalismo digitale, mentre un modello sovranazionale come quello del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE e del AI Act, per citare le due iniziative normative più importanti, può creare un quadro più coeso ed efficace”[129]. In questa prospettiva occorre progettare un modello che garantisca l’accountability, promuova la cooperazione e consenta alle persone di navigare la complessità del mondo digitale, nell’auspicio di combinare Paideia (nel senso di istruzione), Nomos (come normazione) e sovranità digitale, per assorbire l’impatto negativo dell’eclissi del sistema analogico, della svolta hardware e della oscillazione del processo con connotati umani.
Vi è un addentellato, che può condensarsi così.
È necessario comprendere la trasformazione del diritto e del processo imposta dallo sviluppo tecnologico ed accettare, in una certa misura, che i principi giuridici elaborati nei secoli possano essere messi in discussione: pertanto non più valori assoluti o, comunque, regole immutabili; invece, indicazioni essenziali, scopi, tracciati, prospettive realistiche, elasticità, adattabilità alle novità. L’implicazione estrema della impostazione conduce a mettere in discussione persino i principi costituzionali fissati negli artt. 24, 101 e 111 Cost. Per esemplificare: di considerare come “giusto” un processo non condotto interamente o ispirato essenzialmente dall’esperienza dell’uomo; in relazione alla terzietà del giudice immaginare la possibilità di un affidamento, per generi di controversie, ad un meccanismo artificiale, la valutazione delle prove e le decisioni e, quindi ritenere la terzietà un requisito per chi giudica che può, allo stesso modo ed in determinati casi, coincidere solamente con l’autonomia e distanza di chi giudica (uomo o macchina) da quanto sottoposto a giudizio. In riferimento alla indipendenza la rottura con il passato risulterebbe ancora più profonda perché la posizione autonoma, soggettiva ed oggettiva, del giudicante, è stata costruita in equilibrio con gli altri i poteri legislativo e l’esecutivo, scevra in astratto dai condizionamenti economici e psicologici. Il giudice “libero” di conoscere i fatti e di decidere sulle controversie, per il valore funzione giudiziaria, dotato di sufficiente capacità ed una “forza” analoga[130].
Al fondo di questa proiezione vi potrebbe essere la considerazione che l’esperienza giuridica si connette sempre all’esperienza storica che nega la prospettiva di valori eterni. Accettare di cambiare significa pensare che quella dimensione culturale, quel segmento di storia, abbia esaurito il proprio percorso.
Se, diversamente, si pensa che ogni valore dell’ordinamento – compresi quelli fissati nella Carta costituzionale – ha senso in quanto collegato all’uomo come essere biologico, la strada non è identica perché in tale prospettiva, occorrerà custodire il valore dell’esperienza giuridica: dunque di salvaguardare i principi giuridici “sicuri” elaborati nel tempo. La strada intrapresa dal Regolamento dell’Unione Europea sulla intelligenza artificiale, mi pare si collochi in questa visione, anche se il riferimento alla dimensione umano-centrica rinvia ad un significato che non è più nitido come in passato. Si tratta di ricercare una osmosi tra tecnologia ed esperienza del diritto e del processo in cui vi sia sempre l’uomo a capo, che definisca gli scopi e le funzioni e sia in condizione di verificare in ogni momento o fase di uso, che questi vengano perseguiti e realizzati, senza esiziali o incomprensibili manomissioni.
Permane l’interrogativo, si è ricordato, che i sistemi di intelligenza artificiale generativa sfuggano a chi li costruisce, per una radicale differenza della struttura logico/razionale di pensiero/azione perché, come a tutti chiaro, i dati di programmazione originali sono autonomamente e continuamente modificati dai sistemi artificiali secondo dei parametri “intelligenti” e “meccanici” che generano una progressiva “oscurità”. Per cercare una conciliazione tra l’umanesimo e la tecnica, tra meccanismo normativo e l’elaborazione artificiale dei dati,[131] appare sempre più chiara la necessità di introdurre, al momento della generazione del sistema di IA, di quanto solo immaginato negli anni 40 dello scorso secolo da Isaac Asimov. Vale a dire, di una predisposizione ed imposizione – nello sviluppo dell’intelligenza artificiale – di un codice etico, che metta l’incolumità umana al primo posto ed il primato delle scelte degli uomini rispetto a ciò che l’intelligenza artificiale elabora e decide.
Si può auspicare che nell’orizzonte in cui si colloca il diritto, la “materia” umana sia talmente pervasiva e densa di significati, da creare una “resistenza” insuperabile[132]. Consapevoli delle difficoltà di progettare, nell’età della tecnologia informatica, i modelli giuridici per gestire presente e futuro del processo giurisdizionale, dovremmo confidare che la “Giustizia” comprenderà ancora la realtà dell’essere umano come tale, e se ne interesserà per quello che è, abbracciandone la complessità, i desideri, le inclinazioni, le idee, i sentimenti, le pulsioni, le debolezze. In definitiva, rispettando la sua storia, la cultura e il pensiero[133].
[1]Nella cultura occidentale le descrizioni di società felici, razionali, strutturate, modelli ideali che in Platone (Repubblica) hanno un primo ineliminabile riferimento filosofico, si sviluppano in una dimensione liberamente naturalistica come nelle utopie ellenistiche raccontate da Diodoro Siculo (v. la prefazione di Margherita Isnardi Parente all’Utopia di Tommaso Moro nella traduzione di T. Fiore, ult. Ed 2024, Bari- Roma, p. VII-XXXV). L’humanitas di Cicerone introduce leggi morali per ogni essere umano, costruisce un terreno più fertile per lo sviluppo dell’umanesimo cristiano che assume, nel Rinascimento (e poco dopo), una forma coerente in società ideali, con Tommaso Moro, Utopia, (1516), Tommaso Campanella, La citta del sole, (1602), Francis Bacon, Nuova Atlantide, (1627). Tuttavia quell’ immaginario utopico ha ancora le sue radici nel divino, nella natura e nell’uomo e punti fermi nelle arti meccaniche di cui ha completo ed invidiabile dominio. Nel XIX secolo la tecnologia e le costruzioni architettoniche ed ingegneristiche, i manufatti meccanici non sono ancora ostili benché incomba già (ad.es. in Mary Shelley, Frankenstein; or, The Modern Prometheus, 1818) un drammatico presentimento. Anzi con l’egemonia del positivismo la letteratura popolare ne segue gli schemi proiettivi. Jules Verne in gran parte dei suoi romanzi descrive prodigiose macchine e straordinari strumenti meccanici e celebra con essi mirabolanti successi dell’umanità. Sono le fascinose ed ottimistiche letture della preadolescenza: Dalla Terra alla Luna (1865), L’isola misteriosa, Ventimila leghe sotto i mari (1870), che si aprono nondimeno con il romanzo cupo e preveggente di Verne, Parigi nel XX secolo (del 1863 ma pubblicato solo nel 1994). La stessa frenetica ottimistica inventiva è in Emilio Salgari, Le meraviglie del 2000 (1907).
Nel secolo scorso scienza e tecnologia dominano nella letteratura e si avvia la science fiction con Herbert George Wells di cui, per l’attinenza al tema trattato, mi limito a ricordare il romanzo, The World Set Free del 1913 (pubblicato nel 1914 un momento prima dell’inizio della prima guerra mondiale).
[2] Mi è sembrato utile, per introdurre l’argomento del testo, offrire una cornice con scarni riferimenti (la cui sommarietà e incompletezza è palese) a romanzi, racconti, film, serie, che descrivono scenari, situazioni o narrano storie distopiche.
[3] La medesima proiezione negativa circa l’evoluzione politica della società e delle istituzioni si coglie anche quando si restringe il campo alla meno osservata sorte della giurisdizione.
[4] Kurt Vonnegut, Player Piano, 1952, ed. it. Distruggete le macchine, Milano 1979.
[5] Isaac Asimov , I, Robot, New York, 1950, ed. it. Io robot, trad.it, L. Serra, Milano, 2006.
In Edward Ellis, The Steam Man of the Prairies (1868) vi è l’antesignano dei robot umanoidi. Anche Frank Baum, The Wonderful Wizzard of Oz (1900) inventa un uomo di latta, poetico, intelligente. Prima ancora, l’inanimato, costruito dall’uomo, che prende vita intelligente è nel romanzo di Mery Shelley, Frankenstein or The Modern Prometheus (1818).
[6] Evgény Zanjatin, My,1920, ed it. Noi, 2000, Milano, trad. Alessandro Nievo.
[7] Aldous Huxley, Il mondo nuovo, 1932, ed it, Milano.
[9] Dino Buzzati, Il grande ritratto, Milano, 1960.
[10] Paolo Volponi, La macchina mondiale, 1965. Uno studio approfondito dei romanzi di Volponi e del suo interesse verso il sapere tecnico scientifico, nonché su Italo Calvino, si legge in Eleonora Lima, Le tecnologie dell’informazione nella scrittura di Italo Calvino e Paolo Volponi, Firenze, 2020, pag. 101 ss.
[11] Italo Calvino, Priscilla, in Ti con zero, Torino, 1967.
[12] I. McEwan, “Macchine come me e persone come voi”, trad.it. di Susanna Basso, Torino, 2019. Kazuo Ishiguro, Klara e il sole, trad. it. Susanna Basso, Torino, 2021.
[13] Dal romanzo di A.C. Clarke, 2001: A Space Odissey, 1968.
[15] Come Matrix, Terminator, Black Mirror, Westworld, Star Trek: The Next Generation (1987-1994) e moltissime altre.
[16] Su cui si sviluppa la trama del mirabile romanzo di Cormac McCarthy, The Road, del 2006.
[17] Si trova una indicazione dettagliata delle rappresentazioni, a cavallo tra fiction e scienza, riguardo all’umanità artificiale, in Isabella Tomassucci, “Umanità artificiale: il rapporto uomo-macchina tra fiction e scienza”, Immaginare l’impossibile, trame della creatività tra letteratura e scienza, Eds. L. Boi, F. D’Intino, G. V. Distefano, Between, vol. IX, n. 17 (2019).
[18] Ma non le funzioni minori. Nel testo, un semplice barbiere si considera più libero dei dottori, dei giudici e degli avvocati e racconta che le macchine hanno dei rivelatori di bugie che “sanno chi racconta frottole e chi dice la verità, e quegli schedati sanno cosa dice la legge a proposito di un caso o di quel altro, e riescono a farsi un’idea, prima ancora che lei abbia avuto il tempo di dire habeas corpus di tutto quello che i giudici hanno stabiliti in tutti gli altri casi precedenti. È questo sistema tutto. Diavolo, se io avessi un rilevatore di bugie e gli schedati e tutto, potrei aprire uno studio di avvocato, qui, e le risolverei un divorzio o una causa per un milione di dollari di danni o quello che le occorre, nel tempo necessario per infilare i piedi e una moneta dentro quella macchina lustrascarpe. Una volta erano potenti, erano come dei gran sacerdoti, quei dottori e quegli avvocati e tutti il resto, ma adesso cominciano di assomigliare di più a dei meccanici.”
[19] Kurt Vonnegut, Player Piano, cit. p. 261-262.
[20] Kurt Vonnegut, Player Piano, cit. p. 292: “Nella prima luce, la città sembrava un’enorme portagioie, foderato del velluto nero e grigio della cenere, e pieno di milioni di gioelli scintillanti: frammenti di condizionatori d’aria, analizzatori, saldatori ad arco, batterie, nastri trasportatori, macchine contabili, imbottigliatrici, inscatolatrici, interruttori di circuiti, orologi, macchine a gettoni calorimetri, colorimetri, calcolatori, condensatori, conduttori, controlli, convertitori, criostati, contatori, trasformatori, densitometri, indicatori, precipitatori di polvere, lavastoviglie, dispensatrici, automatiche, dinamometri, dinamo, elettrodi, valvole elettriche, eccitatori, ventilatori, schedatrici, filtratici, modulatori di frequenza, forni, caldaie, ingranaggi, generatori, isolatori, lampade, altoparlanti, magneti, spettrometri di massa, motori, rumorimetri, oscillografi, pannelli di controllo, macchine addette al personale, cellule fotoelettriche, potenziometri, pulsanti, radio, segnalatori di radiazioni, reattori, registratori, rettificatori, riduttori, regolatori, reostati, telecomandi, relays, servomeccanismi, motorini d’avviamento, selenoidi, separatori, spettrofotometri, spettroscopi, molle, misuratori di tensione, centralini, tachimetro, telemetri, esposimetri, televisori, telecamere, tester, termocoppie, transitori, turbine, aspirapolvere, lucidatrici, valvole termoioniche, venditrici automatiche, misuratori di vibrazioni, viscometri, scaldabagni, ruote, volanti, spettrogoniometri, zimometri ”.
[21] Si può ricordare il convegno presso l’Accademia dei Lincei che si è svolto nel 1967 a Roma sul tema “L’automazione elettronica e le sue implicazioni scientifiche, tecniche e sociali “Atti del Convegno della Accademia Nazionale dei Lincei pubblicati nel 1968. Il Convegno è stato preceduto nello stesso anno dal XXI Congresso della Società Filosofica Italiana sul tema: L’uomo e la macchina.
[22] Norbert Wiener, in Cybernetics, del 1948 e il più approfondito studio, The Human Use of Human Beings,1950, 1954. A. M. Turing, Computiong Machinery and Intelligence. Tra gli altri insigni scienziati che sempre in quel periodo hanno avviato gli studi sulla cibernetica in rapporto con Wiener, Claude Shannon, John von Neumann, William Grey Walter.
[23] Descritte come artefici di un capitalismo di sorveglianza da Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for the Future at the New Frontier of Power, 2019, trad. it. Paolo Bassotti, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri.
[24] Sebastiano Maffettone e Paolo Benanti nell’articolo pubblicato su Il Corriere della Sera il 20 dicembre 2025 dal titolo “ Gli architetti del controllo”, espongono in modo vivido il tema, e nella superhuman persuasion, così definita da Sam Altman, individuano “ un potere che non si esercita più principalmente sul corpo, ma interiorizzando e capitalizzando, affetti, desideri e auto-sfruttamento” e “la libertà diventa il principale strumento di dominio e le emozioni la nuova “materia prima” del capitalismo digitale”.
[25] Come R. Kurzweil, The Singularity Is Nearer. When We Merge whith AI, 2024, Londra, trad. it. La singolarità è più vicina, Milano, 2024.
[26] G. Zaccaria, Postdiritto, Bologna, 2022, p. 143.
[27] G. Zaccaria, op. cit., osserva: “l’autonomia del calcolo si svolge poi autonomamente secondo una modalità meccanica determinista. Accettare questa nuova dimensione normativa del calcolo fondata su una razionalità non più legata ad una intelligenza vivente e consapevole; non basarsi più sul libero convincimento di un giudice. Ciò implica la rinuncia all’umanità del diritto e della giustizia, l’illusione di liberarsi una volta per tutte dalle imperfezioni e limitatezze umane sostituendo alla giustizia imperfetta degli uomini una certezza scientifica assoluta. Le idee e le emozioni umane, connotate come sono da innumerevoli sfumature, hanno paradossalmente il loro punto di forza proprio nell’imperfezione”, pp. 141-142.
Sul tema, Paolo Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018, p.13. che, dalle basi della matematica su cui si innerva la cultura scientifica e filosofica dei greci, spiega, con profondità ed acutezza, il pensiero algoritmico, ed il carattere virtualmente apocalittico di un dominio del calcolo digitale non contrastato. L’estraneità ed indifferenza alla diffusione di una scienza che si ispira con il calcolo a un criterio fondamentale di effettività̀ e di efficienza meccanica, può mettere in discussione i principi di libertà e di responsabilità̀.
[28] Utilizzando l’espressione “Agency” come capacità di plasmare la direzione e la qualità della vita individuale e collettiva.
[29] L. Floridi, La differenza fondamentale. Artificial Agency: una nuova filosofia dell’intelligenza artificiale, Milano, 2025, trad. it. Massimo Durante, p. 138.
[30] L. Floridi, La differenza fondamentale, op. ult. cit., p. 144. Per Floridi il futuro della intelligenza artificiale non risiede nella capacità di replicare o superare una qualunque forma di intelligenza biologica, “bensì nello sviluppo delle sue specifiche potenzialità, assicurando al tempo stesso un allineamento coerente con i valori umani e con le esigenze sociali e ambientali. Ciò richiede un equilibrio attento tra innovazione tecnologica e riflessione etica.”, pag. 146, dello stesso autore quanto ai profili etici, Etica dell’intelligenza artificiale, Varese 2022, trad. it. Massimo Durante.
[31] Indico alcuni essenziali studi, prevalentemente in lingua italiana, per un sommario riferimento, che rivela, con la sua incompletezza, il grande interesse e l’attenzione per i cambiamenti e le novità dell’impiego, nei più disparati ambiti, della tecnologia “intelligente”.
Oltre alla monografia di A. Garapon e G. Lassègue, Justice digitale, Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, 2018, edizione italiana curata da Maria Rosaria Ferrarese con sua prefazione, dal titolo, La giustizia digitale, Bologna, 2021 Jordi Nieva – Fenoll, Inteligência Artificial e Processo Judicial, 2025. La prima edizione italiana di questo essenziale testo, Intelligenza artificiale e processo, vede la traduzione e prefazione di Paolo Comoglio, Torino, 2019; Maria Francesca Ghirga, La giustizia “piovuta” dal cielo. Riflessioni suggerite dalle Lezioni americane di Italo Calvino, Torino, 2021; Helga Nowotny, AI We Trust, Power Illusion, and Control, of Predictive of Algorithms, UK, 2021, versione italiana con titolo, Le macchine di Dio, prefazione di Andrea Prencipe, traduzione di Andrea Daniele Signorelli, Roma 2022; Luciano Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale, Milano, 2022; Paolo Benanti, La condizione Tecno-umana, Bologna, 2022; Franco Ferrarotti, Uomo dove vai? Roma 2023; Paolo Benanti, Human in the Loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali, Milano, 2023; Paolo Benanti – Sebastiano Maffettone, Noi e la macchina, Roma, 2024; Alessandro Aresa, Geopolitica dell’intelligenza artificiale,2024, Milano; Luc Ferry, IA, grand remplacement ou complémentarité? Paris, 2025. Èric Sadin, Le Désert de nous-mêmes: Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle, Paris, L’Echappée, 2025.
Altrettanto importanti sono le raccolte di saggi: tra cui, Calcolabilità giuridica, a cura di Alessandra Carleo, Bologna, 2017; Il diritto nell’era digitale, Milano, 2022, a cura di Rosaria Giordano, Andrea Panzarola, Aristide Police, Stefano Preziosi e Massimo Proto; Processo, processi e rivoluzione tecnologica, a cura di Ersida Teliti e Pasquale Laghi, Milano 2022; Intelligenza artificiale, Politica, economia, diritto, tecnologia, a cura di Paola Severino, Roma, 2022; La tecnologia e i diritti fondamentali nel processo giudiziario, in Imbrenda-Pietroapoli-Dalia-Agostino, Frontiere digitali del diritto. Esperienze giuridiche a confronto sulla libertà e solidarietà, Torino, 2022; Intelligenza artificiale e processo, a cura di Vania Maffeo, Augusto Romano e Pasquale Troncone, Torino, 2024; Giocare con altri dadi, giustizia e predittività dell’algoritmo, a cura di Valeria Mastroiacovo, Torino, 2024.
Si vedano, inoltre, Santosuosso- Boscarato-Carleo, Robot e diritto, in Nuova giur. civ., comm., 2012, II, p. 494; Domenico Dalfino, Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività, in Foro it., 2018, V, c. 389; Angelo Dondi, Processo civile, new technologies e implicazioni etico professionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, p. 874; Sergio Chiarloni, Riflessioni minime su intelligenza artificiale e servizi giuridici, in Aa.Vv., Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani, Napoli, III, 2020, p. 2119; Ernesto Fabiani, Intelligenza artificiale e accertamento dei fatti nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2021, pp. 45 ss.; Antonio Carratta, Decisione robotica e valori del processo, in Riv. dir. proc., 2020, p. 491; Jordi Nieva Fenoll, Inteligencia artificial y proceso judicial: perspectivas tras un altro tecnológico en el camino, in Revista general de derecho procesal, 2022, 57, p. 1; Filomena Santagada, Intelligenza artificiale e processo civile, in Giordano-Panzarola-Police-Preziosi-Proto, Il diritto nell’era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia, Milano, 2022, p. 823; Andrea Panzarola, Il processo civile e la rivoluzione tecnologica all’alba dell’era dell’Intelligenza Artificiale, in Giordano-Panzarola-Police-Preziosi-Proto, Il diritto nell’era digitale, cit., p. 799; Aniello Merone, Le prove digitali e l’uso dell’intelligenza artificiale per finalità istruttorie, in R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Gradi (a cura di), Il diritto nell’era digitale. cit., pp. 905 ss. Elena Gabellini, Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 59; Cinzia Gamba, Sintetiche riflessioni sulla ‘decisione giusta’: ius dicere e digitalizzazione della giustizia, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2023, pp. 819 ss. Andrea Simoncini, La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo, n Riv. Dir. Proc. 2024, p.389, ss; Alessandro Graziosi, Giurisdizione civile e nuove tecnologie. II. Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e prevedibilità della decisione giudiziaria, in Giusto proc. civ., 2024, II, pp. 337 ss.; Giuseppe Finocchiaro, L’intelligenza artificiale nell’ambito giudiziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, II, pp. 425 ss.; Remo Caponi, Oralità e scrittura del diritto, intelligenza artificiale, ivi, 2024, II, pp. 367 ss.; Marco Gradi, Burocrazia giudiziaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, III, pp. 751 ss.; Giovanna De Minico, Giustizia e intelligenza artificiale: un riequilibrio mutevole, in Rivista AIC, n. 2, 2024, spec. pp. 24-25; Aniello Formisano, L’impatto dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario sui diritti fondamentali, in Federalismi.it, 2024, pag. 112 e ss; Roberta Tiscini, Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie, Pag. 203-340, spec. p. 185 ss; Nicola Lipari, Diritto, algoritmo, predittività, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2023, p.721 ss; Maria Margherita Lazzara, Intelligenza artificiale e processo civile alla luce del GDPR e dell’Artificial Intelligence Act, in Studium ius, 2025, II, pp. 197 ss, Marcello Stella, “Artificial reason” e intelligenza artificiale nel diritto processuale, in Dir. proc. civ. comparato, 2025, pp. 18 ss.; Marina Morgese, L’intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenza di accelerazione e principio antropocentrico, in Judicium, 2025, p.1 ss, Antonio Punzi, La decisione giudiziaria nell’AI Act, in Giur. it., 2025, pp. 448 ss.
Nel XXXIV convegno nazionale dell’AISPC, su “La riforma della giustizia civile, fra regole della giurisdizione e organizzazione”, Napoli, 22 e 23 settembre 2023, atti pubblicati in Bologna, 2025, ampio spazio è stato dedicato al tema della IA nel processo da Giovanni Verde, “Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente, p. 5 ss. spec.p.47-48, Salvatore Boccagna, La nuova organizzazione del processo”, p.49 ss.; Alessandro Graziosi, “Giurisdizione civile e nuove tecnologie”, p.113 ss., spec. p. 185 ss.; Roberta Tiscini, Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie”, pag. 203-340. Nel convegno, sullo specifico tema dell’IA applicata al processo civile sono intervenuti: Giorgio Costantino, p.363-366; Jordi Nieva-Fenoll, p. 388-414; Giuseppe Ruffini, p. 430-436; Laura Salvaneschi, p. 384-386; Cinzia Gamba, p. 414-430. Sono seguite le repliche di S. Boccagna, R. Tiscini, G. Verde.
[32] A. Garapon e J. Lassègue, Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, cit. Paris, p. 28.
[33] Anche Jordi Maria Fenoll, nel suo intervento pubblicato negli atti del XXXIV convegno nazionale dell’AISPC riconosce che: “ciò che viene generato dall’IA è qualcosa che possiede una sua propria normatività, una normatività di matrice tecnologica predefinita a monte sulla base dell’insieme dei comandi e delle istruzioni che la macchina esegue utilizzando determinati data-set. Dallo strumento di IA predittivo o generativo viene quindi prodotto una sorta di pseudo-precedente (una regola), di natura tecnologica, che definiamo “pseudo” in quando nasce da un percorso ontologicamente differente (non assimilabile al ragionamento giuridico ma basato su schemi di funzionamento computazionali-statistici) rispetto a quello compiuto da un giudice umano” (p.421).
[37] Sempre J. M. Fenoll, ult.cit. (p. 408). conferma: “La tecnologia guarda sempre al passato perché si nutre dei dati del passato. E invece di superarlo, come è successo tante volte nella storia dell’uomo, vi sprofonda sempre di più” … “l’intelligenza artificiale non è in grado di superare sé stessa, almeno per il momento. Agisce sempre nello stesso modo e solo gli esseri umani, tirando i fili dei suoi algoritmi, possono modificare questa realtà. E non è facile, perché il funzionamento interno della macchina è simile a un intreccio di matasse di cui è difficile trovare i fili giusti a un certo punto”.
[38] G. Zaccaria, Postdiritto, cit. p. 138. Anche nel saggio di A. Garapon e Jean Lassègue, cit, p. 185-186 si parla della “pietrificazione del tempo” come effetto della giustizia predittiva.
[39] D. Grossi, “Il giudice e il tempo del diritto”, in Riv. Int. Fil. Dir., 2016, p. 273 ss
[40] Compresa con anticipo da Federico Carpi, Processo civile e telematica: riflessioni di un profano, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2000, p.467 ss. e da Franco Cipriani “I problemi del processo di cognizione tra passato e presente”, in Riv. dir. civ., 2003, p. 59 ss. p.17.
[41] R. Tiscini Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie, cit. p. 317 , manifesta il timore di molti che “la possibilità di sostituire l’intelligenza umana per la costruzione di una difesa in giudizio, per la redazione di una sentenza” rappresenta “qualcosa di rivoluzionario che difficilmente può essere guardato con occhio ottimistico, senza tenere conto dei pericoli a cui espone”,. La preoccupazione, in particolare, riguarda i sistemi di IA “forte”: “quella in cui la macchina è in grado di pensare autonomamente ed ha addirittura una mente e una autocoscienza proprie, aspirando a produrre l’equivalente dell’intelligenza umana”, p.318, v. anche le p. 319-328.
Vi è una condivisa consapevolezza, ben espressa da A. Panzarola, in “Il processo telematico e la rivoluzione tecnologica all’alba dell’era dell’intelligenza artificiale (considerazioni generali)”, in Il diritto nell’era digitale, cit. p.814, che la struttura del processo civile “dovrà in prospettiva essere adattata alla nuova situazione, anche – se non soprattutto – per preservarne la natura dialettica e la funzione garantistica associate alla neutralità del giudice”.
[42] Riguardo al regolamento UE n 1689/24, v. i commenti di A. Punzi, La decisione giudiziaria nell’AI Act, in Giur. it., 2025, pp. 448 ss.; M. Morgese, L’intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenza di accelerazione e principio antropocentrico, cit. p.1 ss; J. Ponce Solé, Il regolamento dell’unione europea sull’intelligenza artificiale, la discrezionalità amministrativa e la riserva di umanità, in Riv. trim. dir. pubbl., 2024, III, pp. 825 ss.; C. Iurilli,” Il diritto naturale come limite e contenuto dell’intelligenza artificiale. Prime riflessioni sul nuovo Regolamento Europeo “AI Act” ”, in Judicium, 2024, p.1-15 ; G. Gallone, Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell’automazione decisionale tra procedimento e processo, Padova, 2023; C. Casonato, B. Marchetti, Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale, in BioLaw J., 2021, III, pp. 415, ss.; S. Lattanzi – Prime riflessioni sull’applicazione del nuovo regolamento sull’IA al settore sanitario In riferimento alla l. n. 132/2025, in Quaderni ASIDUE, fasc. 2, , p. 1 ss.,2024; V. Franceschelli e A. Sirotti Gaudenzi, La legge italiana sull’ intelligenza artificiale, Sant’Arcangelo di Romagna, 2025; F. Iannone, “Prime riflessioni sull’IA: la legge 132/2025 letta in cornice eurounitaria e sovranazionale”, in Giustizia Insieme, 2025; A. Manzella, “Prime” riflessioni sull’IA in parlamento, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2025, in: www.forumcostituzionale.it.
[43] Il legislatore mette a fuoco con più precisione la disciplina penale, quella del mercato e dell’organizzazione amministrativa di cui sono integrante parte Autorità di vigilanza e controllo.
[44] L’entrata in vigore del Regolamento è fissata dall’art.113 al 2 agosto 2026. La legge n. 132 del 2025 a sua volta prevede all’art. 16, che il Governo è delegato “per adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo dei dati algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al Regolamento (UE)2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito”.
[45] Non si può nascondere che l’introduzione del Regolamento e la sua applicazione differita ha già determinato forti reazioni avverse dei soggetti che vedono nella nuova disciplina un imbrigliamento della loro espansione economica ed una manomissione delle prospettive di sviluppo tecnologico, di cui è un segnale il divieto di visto da parte degli Stati Uniti all’ex commissario europeo Thierry Breton e ad altri 4 funzionari UE che si sono occupati della regolamentazione europea del mercato e della diffusione dei sistemi di IA.
[46] Vi è nel Regolamento UE la consapevolezza, (considerato 28), che “l’IA presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e abusive e dovrebbero essere vietate poiché sono contrarie ai valori dell’Unione relativa al rispetto della dignità umana, alla libertà, all’uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e alla vita privata e i diritti dei minori.”
[47] La disciplina si rivolge ad armonizzare tali sistemi con il regolamento CE n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento CE n. 339/93, e la decisione n. 768/2008 CE è relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e al regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti CE n. 765/2008 e UE n. 305/2011. Si individua il coordinamento con i regolamenti UE 2016/679 e UE 2018/1725 sulla protezione dei dati personali, e dalla direttiva UE 2016/680 e 2002/58/C, relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali. In particolare, la direttiva 2002/58/CE riguarda specificamente il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è stata ratificata dall’Italia con la legge n.18 del 2009.
[48] La Commissione Europea ha pubblicato nel febbraio del 2025 delle linee guida sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale che offrono chiarimenti ed esempi pratici per la comprensione ed il rispetto dei requisiti del Regolamento europeo “AI Act”.
[49] All’art. 27 si introduce una clausola di invarianza finanziaria. Vuol dire che non vengono stanziate risorse economiche per l’attuazione della disciplina introdotta se non quelle già disponibili nelle competenti amministrazioni.
[50] In realtà il testo di legge si colloca in un’ottica più restrittiva di quella del Regolamento proprio in riferimento ai sistemi di IA ausiliari o sostitutivi. La previsione mi pare abbia un carattere interpretativo, nel senso che ove si ponesse un problema di coordinamento o di conflitto tra la disciplina del regolamento n. 1689 e la Legge n. 132 dovrebbe risolversi facendo prevalere la disciplina regolamentare, anche nel caso in cui siano in discussione delle previsioni di carattere organizzativo/amministrativo.
[51] Infatti, nell’art. 3, ai punti 3 e 4, si stabilisce che “i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo”. “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica”, “e non deve, altresì, pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando di interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo”. La legge n. 132 ripropone, pertanto, la più generica indicazione contenuta nel regolamento dell’Unione Europea n. 1689 di cui ai considerati n. 1 e 61 ricordati.
[52] D. Martire, Human in the loop. L’essere umano come fattore condizionante della – o condizionato dalla – intelligenza artificiale, in Riv. it. inf. dir., 2024, II, 467 ss.; C. Pinelli, L’AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti, in Giur. it., 2025, II, pp. 452.
[53] Del passo sempre incerto del legislatore italiano si colgono i segni anche nella riforma delineata dalla legge n. 206 del 2021 che si proponeva di superare il formalismo procedurale consentendo la scelta di riti diversi, e si è limitata a prospettare lo sviluppo dei sistemi telematici, la razionalizzazione degli strumenti processuali, la valorizzazione le risorse dell’apparato. Tra i molteplici commenti del testo, per la completezza di approfondimento, v. La riforma della giustizia civile, a cura di Giorgio Costantino, Bari, 2022. Ivi, nella Introduzione, p. 19, nota 1, le indicazioni sul dibattito che ha preceduto la legge n. 206. Mediante il meccanismo di delega è seguita la novella introdotta dal D.L. vo 10 ottobre 2022, n. 149 che ha affidato, con esiti precari, la semplificazione e lo snellimento delle attività processuali al maggiore impiego della scrittura, limitando le fasi orali, senza inserire gli strumenti del processo civile telematico in modo efficace nell’ossatura del processo civile costruito con il R.D. n. 1443 del 1940.
[54] Nell’esercizio della delega il governo dovrà attenersi ai seguenti principi e i criteri direttivi: a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo; b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio e individuare un apparto sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a); c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).
[55] Sono previste dall’art. 16, attività di organizzazione dei servizi, semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie da parte del Ministero della Giustizia cui viene conferita la delega in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale entro dodici mesi dall’entrata in vigore dalla legge.
[56] In questa disposizione di attuazione è stata individuata la necessità di adottare schemi informatici predisposti dal Ministero della giustizia sentiti il CSM e il CNF, stabilendo i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
[57] Alle applicazioni come ChatGPT, Claude, Gemini, ManusAI, Perplexity, ecc. se ne aggiungono continuamente altre che, per l’utilita del discorso, non sembra necessario indicare.
[58] che è stata esaminata anche dal C.S.M., che l’8 ottobre 2025 ha reso le proprie “Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia”.
[59] Si segnalano i vademecum e le guide predisposte dall’Ordine degli avvocati di Milano nel 2024 e nel 2025 dagli Ordini degli avvocati di Roma, di Genova e di Catania, con contenuti sovrapponibili, esposti in modo più sintetico del primo. Come indicazione, i principi generali del vademecum dell’Ordine degli avvocati di Milano invitano al rispetto delle normative europee e nazionali nell’uso della AI che “deve sempre essere finalizzato al miglioramento della qualità del servizio legale, senza compromettere i diritti e la fiducia dei clienti. Ogni adozione di AI deve essere valutata attentamente per garantire che gli strumenti scelti siano adatti e proporzionali agli scopi specifici per cui è stato ipotizzato l’utilizzo”. Allo stesso tempo vi è un richiamo a rispettare i principi di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità che comprende il dovere di competenza nell’uso della AI e quello di trasparenza nell’utilizzazione dei sistemi tecnologici. Si ribadisce, inoltre, la centralità della decisione umana, la necessità della protezione dei dati e della riservatezza, nonché l’attenzione da prestare alla sicurezza informatica, alla valutazione del rischio dell’utilizzo di sistemi di AI, nonché la vigilanza sul rispetto delle diversità affinché l’AI non introduca discriminazioni o bias nei processi decisionali. Si richiama la centralità della formazione continua e reskilling e l’avvertimento di rispettare la tutela del diritto d’autore.
[60]Che si è svolto a Torino il 16-18 ottobre 2025 sul tema: “L’avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale“, nell’incontro su: “AI ed esercizio della professione forense”.
[61] TAR Lombardia n. 3348 del 2025. Allo stesso modo, con la sentenza del 16 settembre 2025 n. 2120 del Tribunale di Torino, è stata condannata la parte utilizzatrice ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.. In questo caso, la condanna per lite temeraria è stata irrogata perché la ricorrente aveva agito in giudizio con malafede o, quantomeno, con colpa grave, per aver proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzioni anch’essi tutti regolarmente notificati ed aveva indicato – tramite un ricorso redatto “con supporto dell’intelligenza artificiale”- un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizi. Anche il Tribunale di Latina con la sentenza del 23 settembre 2025 n. 1037 è pervenuta alle medesime conclusioni ritenendo “evidente l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale”, in modo inidoneo ed incontrollato.
Invece, il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, Ordinanza collegiale del 14 marzo 2025, in rapporto alla censura di una delle parti del comportamento del difensore, perché i riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto erano stati frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale ChatGPT (del cui utilizzo il patrocinante del mandato non era a conoscenza), ha escluso il dolo e la colpa grave sottolineando che la mera inesattezza tecnica dovuta ad un errore informatico non integrasse di per sé un abuso processuale.
[62] Da cui sono esclusi i sistemi di IA meramente accessori e di supporto.
[63] F. Santagada, Intelligenza Artificiale e processo civile, in Il diritto nell’era digitale, cit., p.815-856; A. Bonafine, L’intelligenza artificiale applicata al ragionamento probatorio nel processo civile. È davvero possibile e/o auspicabile? In, Il diritto nell’era digitale, cit. pp. 923 ss.; F. Auletta, Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile, cit., p. 924; G. Della Pietra, La vicinanza della prova e la prova “più prossima” che c’è: internet, in Giusto proc. civ., 2018, pp. 1033 ss. M. Morgese, L’intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenza di accelerazione e principio antropocentrico, in Judicium, 2025, p.1 ss, in particolare l’analisi dell’impiego della CTU in rapporto alla normativa del Regolamento UE 2024/1689 e del progetto di legge italiano sulla IA, quasi integralmente trasfuso nella l. n. 132 del 2025.
[64] Come per le pratiche di IA vietate dall’art. 5 del Regolamento n. 2024/1689, tra cui l’uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli ovvero che sfruttano le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone ovvero la messa in servizio o l’uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, il cui ponteggio sociale così ottenuto determini un trattamento pregiudizievole o sfavorevole ecc.
[65] Ricordo l’impostazione di Fazzalari, Introduzione alla Giurisprudenza, Padova, 1994, (p. 126 -127) : “Un dato ordinamento e, in generale, l’esperienza giuridica, sono da intendere nella loro accezione più propria e completa: come complesso di norme, di atti giuridici, di posizioni soggettive e di connessioni fra essi, in astratto e in concreto”, ove le norme vengono colte “non solo nel loro porsi in astratto (e meno che mai con riguardo alle sole “forme” e prescindendo dai “contenuti”), sibbene anche nella realizzazione in concreto, nel rapporto con le effettive condotte, cioè con la vita” Si tratta di una impostazione che si colloca nel normativismo, ma, mi sembra, in modo differente da quella cui si riferisce Natalino Irti in Norma e luoghi, problemi di geo-diritto, Bari, 2006 p. 45 e 46, quando espone (p.47) :“ Il normativismo, sciogliendosi dalla fisicità terrestre e dalla concretezza dell’ordine originari, rivela intera la potenza dell’artificialità. Il “fare con arte” è proprio del diritto secolarizzato. Divisa per sempre dal diritto naturale, la norma si fa positiva, cioè posta dalla volontà dell’uomo. La sua posizione – secondo le procedure di ciascun ordinamento – è la sua unica ed esclusiva verità. Ildiritto non accoglie né rispecchia le cose del mondo esterno, non le imita né le riproduce. Ma conferisce ad esse un significato, che altrimenti non avrebbero, e che esse conservano soltanto per il diritto e nel diritto”. L’accento non è quindi sulla esperienza giuridica ma sulla “volontà di posizione”, volontà di chi pone la norma , “La norma, ormai artificiale congegno, è chiamata a soddisfare funzioni: e perciò se ne calcolano adeguatezza e inadeguatezza, costi e benefici, perdite ed efficienze. Il razionale funzionamento risponde ad una raffinata tecnica delle norme.
Mi appare distante da una impostazione rigidamente normativa il pensiero di Francesco Carnelutti, in Matematica e diritto, in Riv. Dir. Proc., 1951, p. 212, che vede il diritto come fatto spirituale, non riducibile alla norma giuridica in sé, che del diritto è uno degli aspetti. Carnelutti intende qui il diritto come esperienza umana viva, per cui “comprendere l’umanità significa capire il diritto”.
[66] Come la sociologia, l’economia, la politica, la tecnica. Per approfondire il tema della prevalenza della tecnica nella realtà contemporanea, è sufficiente rinviare al dibattito, del tutto attuale, tra Emanuele Severino e Natalino Irti, in Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001.
[67]Sulla diffusione dell’uso della tecnologia informatica nel settore della giustizia, Antonio Carcaterra, Machinae autonome e decisione robotica, in Decisione robotica, a cura di Alessandra Carleo, Bologna, 2019, cit., p. 60, ammonisce che “la realtà che si vuole captare ha una complessità enorme e la macchina, come d’altronde l’uomo, ne percepisce e ne formalizza solo una parte che peraltro viene distorta. Dobbiamo cancellare informazioni per poter elaborare i dati con gli algoritmi. Questo elemento mette sull’avviso che una qualunque macchina che elabora un dato per prendere una decisione, prenderà una decisione dipendente da come quel dato è stato codificato, da quanto abbiamo omesso, da quale dettaglio informativo abbiamo ritenuto di voler preservare.”
[68] A. Panzarola, Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, 2022, Bari, p. 182.
[69] È essenziale ricordare, riguardo al “jus”, ciò che, con poetica profondità e brillante lucidità, spiega Natalino Irti, in Sguardi nel sottosuolo, Milano, 2025, p.121:” Il jus ci è apparso come forma costruita dall’uomo per “chiudere” gli eventi, per astrarli e fissarli in rigidi e immobili schemi. Ma essi continuano a fluire, oscuri e imprevedibili, e talora irrompono nella regione della forma, e provano a spezzarla disgregarla. Le forme durano e resistono, si stringono in sé stesse, in parole arcane e in riti secolari, si svolgono nei “processi”, si concludono e placano nell’intangibilità del “giudicato”. Il diritto appresta armi di difesa contro la vita, perché soltanto così può chiuderla in una “ordinatio” e convertire i fatti in” casi” giuridici.
[70] Come ritiene A. Tedoldi, Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia, nella collana Quaderni di Judicium, Pisa, 2021, p. 29.
[71] C. Luciani, “La decisione giudiziaria robotica”, in Decisione robotica, op. cit., p. 93.
[72]Maria Rosaria Covelli, “Dall’informatizzazione della giustizia alla “decisione robotica”? Il giudice del merito”, in Decisione robotica, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019, p.132., avverte che “L’utilizzazione di intelligenze artificiali in ambito giudiziario pone, innanzitutto, il problema della compatibilità con i requisiti di imparzialità e terzietà dell’agire del giudice, con gli ambiti di discrezionalità della sua decisione e del suo libero convincimento, con le innumerevoli variabili delle fattispecie, con l’assenza, a volte – per dirla con Natalino Irti – della fattispecie stessa”.
[73] Cinzia Gamba, nel suo intervento al ricordato convegno dell’ AISPC del 2023 a Napoli, ha messo in guardia sull’eccessiva fiducia nell’attività di controllo umano, che “rischia di svuotare le istituzioni e gli istituti, come quello di decisione, di tutela dei diritti, relegandole allo status di gusci vuoti, che sono riempiti progressivamente di altro, etero diretti da altri soggetti, volano di una verticalizzazione del potere rischiosa. In questa prospettiva, ossia dall’emergere della spinta verso una nuova normatività trasformata, oggetto di metamorfosi in nome dell’efficienza, devono essere fatte scelte e valutazioni esiziali”, p. 430.
[74] Si intende, ovviamente, non solo i principi che riguardano la giurisdizione (art. art. 24, 25 comma 1 e 111 comma 2 e 6), ma anche quelli che tutelano i diritti fondamentali, come gli art. 2 e 3 della costituzione. Una interpretazione estensiva dei precetti costituzionali, secondo A. Formisano, in L’impatto, cit. potrebbe svolgere “un ruolo di bussola soprattutto in considerazione delle avanzate incertezze interpretative sia del GDPR che del nuovo Regolamento sull’Intelligenza artificiale”. Come ad esempio riguardo al principio di non esclusività algoritmica; escludendo quindi la legittimità di sistemi per la risoluzione delle controversie non human based ma machine based; specie dei sistemi elaborati ed interamente gestiti dal settore privato.
[75] Su cui, L. Floridi, La differenza fondamentale, cit., p. 316, ss.
[76] Il pensiero di Leibniz, riguardo alla certezza geometrica del diritto, è esposto nei Principi ed esempi della scienza generale, in Id, Scritti di logica, a cura di F. Barone, Milano 2009, p. 121, ricordato da M. Luciani, op. cit. p. 74.
[77]Particolarmente denso la è lo studio di Alvaro de Oliveira, Do Formalismo no processo civil (proposta de um formalismo-valorativo. La versione italiana titola: Il formalismo nel processo civile (proposta di un formalismo valutativo), con la presentazione di Nicola Picardi e la traduzione di Cristina Asprella, Milano, 2013.
[78] B. Sassani, “Il discorso interrotto. Il diritto processuale ed il suo oggetto nel tempo del right to a fair trial”, in Il Processo, 2022, p. 4-5, in cui l’Autore analizza l’evoluzione e l’abuso dell’espressione “oggetto del processo” connesso con la teoria dell’azione. Sassani coglie nel pensiero di Elio Fazzalari l’intuizione, ampiamente elaborata nel suo pensiero, che così riassume: “il processo è un divenire, e come tale esso non può avere un oggetto nel senso in cui potrebbe averlo un atto o un rapporto; ovvero, di oggetti, esso ne ha molti ed eterogenei con conseguente inutilizzabilità della nozione che diventa addirittura dannosa”.
[79] Nel cui ambito opera il meccanismo di rappresentazione e valutazione del fatto e di interpretazione ed applicazione del diritto ai fini della decisione giudiziaria, ove l’uomo, non l’IA, non il robot comprende, seleziona, sceglie, il dato utile ed applica, per la decisione, l’apparato valoriale sotteso alla norma giuridica e/o proprio del giudice.
[80] G. Zaccaria espone che “la riproduzione informatica dell’identico sradica completamente la flessibilità del diritto e fa dell’uomo un semplice esecutore di un logos artificiale. Non abbiamo più a che fare con regole, ma con inferenze rivelate da correlazioni matematiche e da leggi di carattere statistico. Si perde completamente l’aspetto sociale ed ermeneutico della normatività.”, in Postdiritto, Bologna, 2022, p. 138.
[81] Non è vano ricordare il rigore ricercato dalla scienza giuridica, che ha consentito, a cavallo del diciannovesimo e nella prima parte del ventesimo secolo, l’elaborazione della teoria del rapporto giuridico processuale cui segue l’altra che ha come fulcro il procedimento, in cui si è prima unito e poi distanziato il processo, esaltando la struttura ed il procedimento dialettico dello schema, conferendogli una autonomia costruita sulla presenza o meno del contraddittorio.
[82] In relazione alla informatica applicata al processo, tra i molteplici contributi, v. quelli di Carmine Punzi, Sul processo civile telematico, in Riv. dir. proc., 2022, pp. 1 ss.; Alberto Tedoldi, Il processo civile telematico tra logos e techné, in Riv. dir. proc., 2021, III, pp. 843 ss.; Giuseppe Ruffini, Il processo civile difronte alla svolta telematica, in Riv. dir. proc., 2019, pp. 973 ss.; Alessio Bonafine, L’atto processuale telematico, Napoli, 2017; Elena Zucconi Galli Fonseca, L’incontro tra informatica e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, IV, pp. 1185 ss.; Remo Caponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, ivi, 2015, pp. 305 ss
[83] Su come la giustizia digitale incide sull’idea di “giustizia” e sulla necessità di combinare le logiche simboliche con l’estensione dell’ambito del calcolabile v. La giustizia digitale, di A. Garapon e J. Lassègue, cit., p. 272-278.
[84] A. Carcaterra, Machinae autonome e decisione robotica, in Decisione robotica, a cura di Alessandro Carleo, Bologna, 2019, p.59-61.
[85] Un’ indagine sul Codice di rito civile, introdotto con il Reggio decreto del 28 ottobre 1940 entrato in vigore nell’aprile del 1942, è offerta da A. Chizzini, “Il Codice italiano di procedura civile negli ottantanni dalla sua entrata in vigore”, in Judicium 2022, pag. 7-20. L’Autore offre una pregevole sintesi della scienza processuale al tempo della introduzione del Codice e ne valuta l’attuale dimensione: “non più solo come Codice di principii ma anche come Codice di regole, destinate a disciplinare il concreto attuarsi di una funzione fondamentale dello stato” (p. 17). In particolare, Chizzini precisa che “nel presente si deve constatare che la complessa articolazione della contemporaneità ha interrotto ogni prospettabile tessuto di connessione sociale fondato sulla figura del giudice e, soprattutto, ha confermato l’insufficienza di una proposta che aspiri a risolvere nella demiurgica capacità di un giudice attivo ogni conflitto e così giungere, per quel tramite, ad una soluzione accettata come giusta.” (p. 19).
[86] Intesa da Elio Fazzalari, in Introduzione alla giurisprudenza, Padova, 1994, p. 2 ss., in senso oggettivo, come natura dinamica del diritto.
[87] N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007, p. 33.
[88] N. Picardi, La giurisdizione…cit., p.165. Questo passaggio si manifesta anche nell’impiego delle espressioni adottate per descrivere le discipline processuali: l’uso il termine processus si afferma rispetto a quello di iudicium. Sul tema ancora Picardi, cit. p. 209.
[89] S. Satta, “Dalla procedura civile al diritto processuale civile”, in Riv. trim. dir. proc. civ, 1964, p.28-55.
[90] N. Picardi, La successione processuale, cit. p.58.
[91] Sui concetti di ius, aequitas, justitia e iudicium nel medio evo v. il fondamentale contributo di Francesco Calasso, Medio evo del diritto, Milano 2021, spec. P. 320-329.
[92] N. Picardi, Dal giudizio al processo, in La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano 2007, p. 199 ss., rielaborazione della voce” Processo civile (diritto moderno)”, nell’Enciclopedia del diritto, Vol. XXXVI, Milano 1987, p. 101 ss.
[93] A. Panzarola, Processo, procedimento e judicium (brevissime osservazioni a margine di una celebre dottrina. Invito al dibattito, in il Processo, 2021, p.217 ss. Successivamente dello stesso Autore, il saggio, con alcune integrazioni, si trova inserito nel volume, Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, 2022, Bari, come Considerazioni a margine di una celebre dottrina, p.175 ss.
In differente prospettiva, Laura Buffoni, Processo e pluralismo nell’ordinamento costituzionale italiano: apologia e limiti dell’universalismo procedurale, Napoli, 2022, che dilata lo spazio di applicazione del processo connettendo all’istituto una dimensione universalistica.
[94] Questa prospettiva, come tutti sanno, costituisce una evoluzione del modello teorico prevalente nel secolo scorso, di origine pandettistica, che ha abbandonato i paradigmi della teoria relazionale contribuendo allo sviluppo di quella procedimentale come fondamento dell’impianto teorico del diritto processuale. Il passaggio logico si concentra sulla successione degli atti, di cui considera la loro concatenazione nel processo, enfatizzando del procedimento l’aspetto della “sequenza”, che regge sul collegamento di atti ed eventi che, se connessi tra loro, offrono un percorso per la realizzazione della giustizia processuale. L’apporto di Fazzalari, come è noto, si coglie perspicuamente nella elaborazione dello schema secondo cui, una volta preso atto che il processo costituisce una species del procedimento, di cui condivide la struttura sopra ricordata, propone come fondamento di ogni modello processuale il contraddittorio: così nell’ambito penale, civile, amministrativo, legislativo, ecc.
Come ha ben spiegato N. Picardi, La successione processuale, oggetto e limiti,1964, Milano p. 56-78, il passaggio dalla teoria relazionale a quella procedimentale si coglie nella successione degli atti, cioè nel profilo dinamico che è intrinsecamente temporale, perché ogni sequenza rivela una concatenazione di atti/eventi che descrivono un percorso che si svolge nel tempo.
[95] S. Satta, Il mistero del processo, in Riv. Dir. Proc., 1949, p. 281.
[96] F. Carnelutti, Torniamo al giudizio, in Riv. Dir. Proc. 1949, p. 168.
[97] N. Picardi, Audiatur et altera pars, le matrici storico-culturali del contraddittorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p.7 ss. Il saggio dell’Autore è inserito in La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p.233 ss. ed ha, icasticamente, assunto il titolo: “Torniamo al giudizio?”.
[98] Negli auspici vi è che la Intelligenza Artificiale possa generare prassi virtuose, contrastando quelle che, distanziandosi dalle forme procedurali fissate nei parametri normativi, rendono sempre più difficile la prevedibilità degli esiti dei giudizi ed incalcolabile il risultato processuale che, si confida, possa offrire le soluzioni per venire a capo dei problemi che il legislatore italiano – quasi per generazione spontanea – produce mercè la inorganicità delle riforme.
L’efficienza del sistema legislativo e l’efficacia di quello giurisdizionale sono obiettivi che convergono ad assicurare la prevedibilità dell’esito delle controversie che con l’applicazione dell’IA verrebbe favorita. Sul tema, nel convegno promosso dall’Accademia dei Lincei nel 2017, gli essenziali saggi in, Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017, raccolti a cura di Alessandra Carleo. I temi del convegno sono stati anticipati da Natalino Irti, in “Un diritto incalcolabile”, in Riv. Dir. Civ. 2015, p.11 ss, che richiama l’insegnamento di Max Weber sull’esigenza di calcolabilità e di affidamento per il funzionamento dell’ordinamento giuridico e dell’amministrazione.
[99] L’Autore riconosce l’apporto essenziale di Elio Fazzalari nella elaborazione di una teoria generale del processo, che ha prodotto frutti molteplici sul piano delle garanzie assicurate dalla Costituzione per la tutela dei diritti staccandola dai connotati dell’attività dell’esecutivo, ma ne sottolinea l’inadeguatezza ove si condivida sull’idea che la differenza tra procedimento e processo si collochi nel judicium cui deriva l’insoddisfazione per l’identificazione del meccanismo di derivazione, da genus a species, delle due figure. La posizione è discussa.
Sassani, Il discorso interrotto, op cit,p.1 ss spec p. 4-9, sottolinea l’interdipendenza contenuta nella formulazione dell’art. 111 della Costituzione sul “giusto processo” e coglie nel pensiero di Fazzalari “il riconoscimento della essenzialità anche di tutti gli altri elementi cospiranti alla giustizia del processo” (p.8), perché, “se la disciplina del contradditorio, parità delle armi (uguaglianza), diritto alla prova, terzietà e imparzialità del giudicante, durata ragionevole, pubblicità del processo, legalità della disciplina, vuol dire che sono questi ultimi ad attingere il rango di concetti primi e portanti”, “i classici istituti vanno ripensati più come collaudati strumenti tecnici che quali espressioni dirette dell’essenza della tutela”(p. 8-9). Sassani conclude che da quando la giurisprudenza italiana propone l’interpretazione costituzionalmente orientata, riconosce a se medesima di stabilire cosa sia “giusto processo” e di ciò che risulti sulla base di questo un criterio ingiusto. L’orientamento “rivela de facto contraddizione o pretermissione di elementi di giustizia” poiché si tratta di un potere di cui la magistratura si è autoattribuita, attraverso la rilettura della normativa giudicando della questione della conformità con la Costituzione.
Roberto Martino, in Considerazioni sparse su processo e procedimento (brevi note sulle osservazioni di Andrea Panzarola a margine di una celebre dottrina), in Il Processo, 2022, p. 709 ss. spec., ricorda che “l’esperienza storica è la più evidente riprova del legame indissolubile tra processo e giustizia, tra il fenomeno processuale e il giudizio, che ne rappresenta per così dire la quinta essenza”. p.716. e ritiene che “l’affermazione della natura procedimentale del processo non comporti, di per sé, l’ulteriore conseguenza che, nel rapporto da genere a specie, l’unico elemento distintivo tra procedimento e processo debba essere rinvenuto nel contraddittorio”. Per Martino sia l’art. 6 CEDU che l’art. 111, c. 1 e 2 Cost. dimostrano che solo la giurisdizione si attua mediante il “giusto” processo, in questo condivide il pensiero di A. Panzarola. Martino ritiene che la neutralità del “giudicante” sia una componente indefettibile del giudizio prima ancora che del processo (p. 725), nondimeno, sottolinea che il processo come struttura finalizzata al giudizio, pur non potendo fare a meno della neutralità del giudicante “nello stesso tempo non può fare a meno anche del contradditorio, che resta il suo connotato essenziale, come pure degli altri substantialia processus” (p. 730) ; pur se la neutralità del giudicante, ha un rapporto di primato da cui“discendono gli altri substantialia processus (in primis, il contradditorio)”(p. 730). Mi pare che l’Autore mitighi questa posizione quando conclude che “l’individuazione nel processo della struttura procedimentale – i.e. della sequenza di atti che conduce al provvedimento – da un lato non valga ad obliterare quelle che ne sono le caratteristiche essenziali, a cominciare proprio dalla neutralità del giudice, dall’altro consente – come diceva Nicola Picardi – di penetrare nella tessitura interna del processo” (p. 731)”.
Tiscini, Ulteriori brevi riflessioni intorno a un discorso interrotto…tra processo, procedimento e judicium, in Judicium, 2022, p.493 ss aggiunge all’analisi che “l’esperienza delle riforme più recenti dimostra come la proiezione del procedimento verso il processo (per le vie del contradditorio) oggi non trovi conferma nella realtà (p. 498). R. Tiscini vede nelle ultime riforme legislative ed in particolare il D.lgs. n. 149/2022, la prevalenza del principio di effettività rispetto a qualsiasi valore della regola processuale, deprimendo le previsioni che valorizzavano appieno il contradditorio. Sicché un ritorno al principio del contradditorio significa prendere atto che non domina più la scienza piegando a se tutte le regole, perché queste in apparenza dispongono un contradditorio “garantito”, ma in concreto ne nascondo la lesione nel nome di altri principi ritenuti dominanti (p. 500).
[101] In conclusione, se si attenuano le caratteristiche del processus iudicii per concentrare l’attenzione sulla processualità, intesa come meccanismo formale di costruzione del giudizio, si perde che la prima, fondamentale, caratteristica del processo come iudicium è costituita dalla neutralità del giudicante, che solo può consentire una gestione del processo ed una decisione “giusta”. Da questi presupposti si viene a ricavare che sia “processo” solo ciò che è (o conduce al) giudizio, per il quale è indispensabile la neutralità, esteriore ed interiore, di chi lo amministra.
[102] Per evitare il rischio di un “sovraccarico universalismo processuale”, non sarebbe sufficiente riconoscere che nella impostazione di Fazzalari si sia dislocata la neutralità come contrassegno del giudice che vi opera. Per Panzarola, (op. cit. p. 182), vi è da considerare la neutralità non semplicemente come un elemento che concerne la posizione soggettiva del giudice, ma come ratio essendi del processo. Si conclude che “nell’attimo stesso in cui pretende però di esaurire la intima natura dello iudicium nella sola dimensione del contraddittorio sradicando da essa il profilo determinante della neutralità, decreta anche la fine di quella supposta matrice unitaria procedimentale”. Il fatto è che nel ‘giusto processo’ “sono raccordati insieme principi orizzontali non gerarchizzati, se non per la neutralità del giudicante, che assurge a condicio sine qua non della oggettivizzazione”; cioè, della istituzionalizzazione di tutti gli altri principi processuali. Sicché “la costituzionalizzazione del ‘giusto processo’, mentre ne evidenzia la fallace rassomiglianza con il procedimento reclama altro fondamento da esso”.
[105] Sui concetti di ius, aequitas, justitia e iudicium nel medio evo v. anche in questo caso lo studio di F. Calasso, Medio evo del diritto, Milano 2021, spec. p. 320-329.
[106] N. Picardi, Dal giudizio al processo, in La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano 2007, p. 199 ss., rielaborazione della voce” Processo civile (diritto moderno)”, nell’Enciclopedia del diritto, Vol. XXXVI, Milano 1987, p. 101 ss.
[107] Si tratta di attribuire rilevanza al percorso verso l’obiettivo. Un cammino verso la cognizione, per ben decidere; non un evento statico modestamente rilevante.
[108] Di cui A. Panzarola è felice interprete, in Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, 2022, Bari, spec.p.13-20.
[109] I cui pericoli sono ben indicati da Bruno Sassani, “La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici”, ora in Saggi scelti, 2023, p. 153 ss. spec. p.172 ed ivi nt. 39, con l’indicazione degli ulteriori contributi critici di G. Verde, R. Vaccarella e A. Panzarola.
[110] Roberto Poli, Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo in Il ragionamento presuntivo, Torino, 2022, pag. 62, che analizza in profondità gli elementi strutturali della cognizione del giudice, soprattutto in riferimento all’indagine sul fatto e della sua prova. Lo stesso Autore, in relazione poi alla individuazione della verità processuale, sottolinea che “La verità processuale è una verità normativa e costitutiva, perché regolata nella formazione (e quindi risultante), oltre che dall’attività di conoscenza ricostruttiva del giudice, da molteplici norme e perché definita e fissata da schemi normativi (in particolare il giudicato, anche interno), e finisce per identificarsi con la legittimità (della formazione) della decisione (sopra il fatto). La verità processuale, oltre a scontare i limiti gnoseologici che incontra la scienza, ed in genere l’attività percettiva e cognitiva dell’uomo, è fortemente condizionata dalle norme che regolano il processo. Verità nel e del processo, quindi, non come corrispondenza, non come coerenza, non come verità pragmatica, bensì come legittimità della decisione. Se così è, allora parlare di ricerca della verità in senso stretto nel processo è del tutto inutile ed anzi, forse, perfino fuorviante.” pp. 62-63.
[111] Su cui M. Morgese, L’intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenza di accelerazione e principio antropocentrico, in Judicium, 2025, p.1 ss. Il saggio tratta della nuova disciplina introdotta da Regolamento UE “AI ACT” esaminando la human oversight per la prevenzione o riduzione del rischio dell’uso dei sistemi dell’IA con un approccio umano-centrico come adottato, anche, negli USA dove il Blueprint for an AI Bill of Rights;
Leo Piccininni, Le nuove norme in tema di giustizia digitale, in Riv. Dir. Proc. 2023, p.1146 ss.
Sul rapporto tra la logica dell’algoritmo e il sillogismo giudiziale v. Francesca Locatelli, Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell’efficienza del processo civile, Napoli, 2020, pp. 186 ss.
Quanto al sillogismo giudiziario, che vede l’applicazione di una regola scientifica e matematica, Antonio Carratta, Prova scientifica e ragionamento presuntivo, in Riv. dir. proc., 2022, pp. 24 ss.; Roberto Poli, Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità, in Giust. civ., 2018, II, pp. 417 ss.
[112] Più che di IA si tratta dell’introduzione della telematica nell’attività processuale.
La nuova prospettiva tecnologica, fino all’introduzione della l. n. 132 del 2025, non dominava le preoccupazioni del legislatore, concentrate sulla inefficienza e irragionevole durata dei processi. Può essere utile, per comprendere i problemi che appena 4 anni fa si delineavano, rammentare le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del mese di aprile 2021, pag. 59 ss. Nel testo si constatava che il sistema della giustizia italiana era alle prese “di un fondamentale problema: quello dei tempi della celebrazione dei processi”. Nella relazione accompagnatoria, “obiettivo fondamentalmente dei progetti e delle riforme nell’ambito del settore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio, che continua a registrare medie del tutto inadeguate. Tutti i tempi di giustizia convergono al comune scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività. L’efficienza dell’amministrazione della giustizia rappresenta un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare “rimedi giurisdizionali effettivi” per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli. Inoltre, il sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell’intera economia. L’efficienza del settore giustizia è condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato. Nell’incipit della relazione illustrativa al d.d.l., approvato e poi trasfuso nella legge n. 206 del 2021 il focus della riforma del processo civile viene così indicato: “buona parte dei problemi – con in testa quello della patologica durata delle procedure – dipende da problemi di struttura”. La relazione richiama quindi i postulati che Chiovenda ha consegnato alla dottrina italiana e alla Corte costituzionale: che “il processo deve dare quello, tutto quello e solo quello, che spetta secondo il diritto sostanziale”; che “la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione”; che “il processo deve tendere alla decisione di merito e quindi i vizi di rito – ovviamente se sanabili- debbono essere emendati, senza dar luogo ad una “absolutio ab instantia”. La relazione considera che il ruolo del giudice debba essere riesaminato, tenendo conto di “una eccessiva utilizzazione del giudice per il compimento di attività sostanzialmente estranee e comunque superflue rispetto alla sua attività che dilatano i tempi del processo”. L’obiettivo principale, nel 2021, era di “liberare” il giudice “da incombenti meramente ordinatori che rendono il processo rigido ed insensibile alle peculiarità delle singole controversie”, “restituendo all’udienza la funzione di effettiva ed orale sede del contraddittorio” ed al giudice il ruolo di chi la prepara.
[113] È evidente la difficoltà di ricondurre a “sistema” un coacervo di norme, proposizioni, indicazioni che non poggiano su principi generali saldi. Il legislatore, i giudici, le prassi forensi non si ispirano a parametri che preesistono alle norme processuali, contrariamente a quanto sarebbe lecito pensare osservando i numerosi rinvii che negli stessi testi normativi vengono effettuati all’assetto valoriale al quale si riferisce la Carta costituzionale. Soprattutto, in questo contesto, è ardua e incerta l’elaborazione teorica, che si basa sull’astrazione e la generalizzazione degli elementi ricavabili dall’ordinamento e dalle norme particolari. Di conseguenza diviene complessa l’elaborazione sistematica, repentinamente messa in discussione dal sopravvenire ordinario e continuo di nuove discipline che non si impegnano nella coerenza. In questo fluttuante orizzonte prevale l’esegesi, l’analisi del dato giuridico per come si presenta, nell’inane sforzo di rendere coerente e logica una legislazione giuridica che con le sue fluttuazioni e sovrapposizioni trasporta verso l’interpretazione evolutiva o direttamente creativa, in assenza di sicuri parametri omessi dal conditor legis.
[114] Alberto Tedoldi, op. cit., p. 97, “mediante riforma dei riti processuali e con l’apporto normativo, creativo e nomopoietico, anziché ampiamente nomofilattico, della giurisprudenza di legittimità e dei magistrati fuori ruolo che compongono i gabinetti e gli uffici amministrativi dei ministeri”.
[115] Su cui Giuseppe Ruffini nell’ intervento al XXXIV convegno dell’AISPC, cit. p. 431-434.
[116] Alessandro Graziosi, “Giurisdizione civile e nuove tecnologie” cit., dopo una accurata analisi (p.189-190), esclude che il ragionamento del giudice, fondato sul sillogismo giudiziale sia allo stato surrogabile dalla intelligenza artificiale. La capacità di analisi critica e di ragionamento razionale, ritiene l’Autore, è oggi attitudine della sola intelligenza umana, alla quale gli algoritmi predittivi non sono in grado di attingere e dunque di appropriarsi di una attività di giudizio in senso proprio (p.198).
[117] Salvatore Boccagna, nella replica al XXXIV convegno dell’AISPC, cit., p.506, si chiede: “ se l’idea di una decisione robotica non sia in contrasto, almeno allo stato, con l’idea stessa di dignità della ,persona, cioè se tra i diritti inviolabili dell’uomo garantiti dall’art 2 Cost. non vi sia anche quello di ad essere giudicato da un proprio simile e non da una macchina”.
[118] È la massima di Giustiniano nelle Institutiones, libro I, titolo I, 1: che il fine perenne della giustizia è di attribuire a ciascuno ciò che gli è dovuto.
[119] Così G. Verde, “Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente”, nella relazione per il XXXIV Convegno della AISPC del 2023. Gli atti sono stati pubblicati nel 2025, Bologna, p. 45. L’Autore ammonisce, “di evitare che la controversia o la richiesta di giustizia sia imprigionata nella camicia di nesso di un algoritmo e che sia trattata come un quesito da risolvere, così realizzando il più subdolo degli attentati alla democrazia”.
[120] R. Tiscini, Il ruolo del giudice…op.cit., p. 294-303, che, a proposito delle soluzioni “contrattualizzate”, sottolinea la evidente condizione di legittimità, che “qualunque modifica delle dinamiche processuali sia resa nel contraddittorio pieno ed effettivo tra parti e giudice e tra parti tra loro, sì da non alterare gli equilibri tra i protagonisti della scena giudiziaria”, p. 303.
[121] che non includono l’arbitrato rituale, omologo della giurisdizione, da considerare tra i processi giurisdizionali di origine privatistica. Su cui, per tutti, Mauro Bove, La giustizia privata, Padova, 2009.
[122] A. Tedoldi, op.cit. p.100. La sintesi dell’Autore si esprime in accorate parole: “Processo e procedura, frutto del razionalismo moderno, della logica e del metodo del positivismo giuridico, sono tramontati con la crisi della legge, dello stato e del rapporto tra i poteri di questo. Non è più il tempo della legislazione, non è più il tempo del processo, non è più il tempo del giudizio. E’ giunto un tempo nuovo e uno spirito nuovo, che faccia nuove tutte le cose: l’esprit de la mediation”. E’ quasi un manifesto, che si basa sulla idea che la diffusione degli strumenti di ADR consentirebbe di risolvere molta parte delle controversie nelle quali i diritti sono disponibili, per raggiungere un obiettivo: che il conflitto si risolve non più né meglio, con l’applicazione delle regole predeterminate, bensì ricorrendo a quanto nell’Evo Medio rappresentava il cuore del procedimento consuetudinario: la aequitas. Sul tema v. l’approfondita esposizione di Roberto Martino, Il giudice e l’equità, Bari 2017, specie le p. 15-41.
[123] Su cui v. l’ampia e curata analisi di Cristina Asprella, La negoziazione assistita, Milano 2024, p. 1-4 e 29-32.
[124] Non è casuale che il regolamento dell’Unione europea sulla Intelligenza artificiale 2024/1689, abbia nel considerato 61, omologato il trattamento dei sistemi di IA utilizzati dalla autorità giudiziaria con quelli utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, da considerare anche essi “ad alto rischio”. Il regolamento tiene evidentemente conto del diffuso impiego della tecnologia anche nelle procedure alternative di composizione delle controversie (ODR, online dispute resolution) su cui per ragguagli, Carlo Pilia, L’intelligenza artificiale e la mediazione nei sistemi ADR/ODR, in Giordano-Panzarola-Police-Preziosi-Proto, Il diritto nell’era digitale, cit., p. 857 ss.; Aniello Merone, Online Dispute Resolution, intermediari digitali e il nuovo paradigma della composizione preventiva e self-executing, in Riv. Arb., 2022, p. 269; Jordi Nieva Fenoll, Online dispute resolution for small claims: is this the only realistic solution?, in Revista ítalo-española de Derecho Procesal, 2022, 1.
[125] Dante Grossi, Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del D.lgs n.149 del 2022. Le proposte di revisione, in Judicium.it, 2024.
[126] L. Floridi, La differenza fondamentale, op. cit. p. 315-322, spec. p. 315-316.
[128] Il tema è sviluppato da Antonio Punzi, La decisione giudiziaria nell’AI Act, in Giur. it., 2025, pp. 448 ss, e Jordi Nieva Fenoll, nel suo intervento al Convegno della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, di Napoli del 2023, agli atti, p. 412-414.
[129] L. Floridi, La differenza fondamentale, op. cit., p. 318.
[130] Sul tema, v. l’ampio saggio di A. Simoncini, La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo, in Riv. Dir. Proc. 2024, p. 389, ss., specie p. 418-423.
[131] A. Garapon e G. Lassègue, Justice digitale, op. cit. p.186. lapidariamente espongono: “ Se non vuole passare per una giustizia divinatoria, misteriosa e intimidatoria come gli antichi oracoli, la giustizia predittiva deve rendere pubblici i suoi algoritmi e non nascondersi dietro il segreto industriale ( il che significa cambiare il diritto d’autore). I giuristi più avvertiti dovrebbero esigere di poter confrontare i risultati che si possono ottenere con metodi diversi, che mostrano disparità un po’ preoccupanti. I grandi principi della giustizia, a cominciare dal contraddittorio, devono avere l’ultima parola: senza spazio di contraddittorio, non c’è più diritto possibile”.
[132] Perché, con G. Verde “Il metodo delle riforme nella giustizia civile. Passato e presente, cit. p.48, non si tratta più di “tornare al giudizio” ma di preservarne l’umanità.
[133] Il radicamento “antropocentrico” che ispira le recenti disposizioni europee ed italiane sulla Intelligenza Artificiale potrebbe essere declinato ricordando un pensiero di Jaques Maritain nel pieno della temperie della seconda guerra mondiale: “La persona umana ha dei diritti per il fatto stesso che è persona. Un tutto signore di sé stesso e dei suoi atti, e che per conseguenza non è soltanto un mezzo, ma un fine, un fine che deve essere trattato come tale. La dignità della persona umana: questa espressione non vuol dire nulla se non significa che, per legge naturale, la persona umana ha il diritto di essere rispettata, è soggetto di diritto e possiede dei diritti”, I diritti dell’uomo e la legge naturale, 1942, Ed. Comunità, 2025, Roma, p. 58. Si congiunge bene, in una prospettiva positivistica, il riferimento della Costituzione italiana (art. 2) ai diritti “inviolabili” dell’uomo.