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Indico, a mio parere, i possibili correttivi relativamente ai profili processuali della esdebitazione. 1. In primo luogo il codice della crisi dell’impresa considera tre diversi tipi di esdebitazione: una di carattere generale (art. 281), una relativa alla liquidazione controllata (art. 282) e una terza relativa al debitore incapiente (art. 283). I tre procedimenti di esdebitazione non sono però trattati allo stesso modo poiché, mentre i primi due (art. 281 e 282) prevedono una prima decisione del collegio e poi la possibilità di un reclamo in Corte di appello, la terza (art. 283) prevede una prima decisione da parte del giudice monocratico di tribunale, una opposizione al Tribunale . . .