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La «doppia pregiudizialità» nel processo civile: coordinamento tra rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e rinvio pregiudiziale interno ex art. 363-bis c.p.c.
Di Elena D'Alessandro -
Sommario: 1. La nozione tradizionale di «doppia pregiudizialità» e la sua evoluzione dopo l’introduzione dell’art. 363-bis c.p.c. — 2. Profili comuni e differenze strutturali tra i due strumenti di rinvio pregiudiziale. — 3. Casi di falsa doppia pregiudizialità: ipotesi in cui solo uno degli strumenti è applicabile. — 4. Casi di vera doppia pregiudizialità: il criterio dell’ordine logico delle questioni. — 5. Conclusioni: la bussola dell’ordine logico.
1.La nozione tradizionale di «doppia pregiudizialità» e la sua evoluzione dopo l’introduzione dell’art. 363-bis c.p.c
L’espressione «doppia pregiudizialità» è tradizionalmente impiegata per designare la situazione in cui una disposizione di legge — sostanziale o processuale — che il giudice civile è chiamato ad applicare per la decisione di una controversia sia oggetto di dubbi simultanei sotto due distinti profili: da un lato, la sua conformità alla Costituzione; dall’altro, la sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea. La pregiudizialità è «doppia» perché è la medesima norma a richiedere una duplice verifica di conformità — verso parametri costituzionali interni e verso parametri eurounitari — prima di poter essere applicata al merito della controversia[1]. Il che, potenzialmente, legittima il giudice di merito ad un duplice rinvio: alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia.
In altri termini: questa configurazione tradizionale della doppia pregiudizialità evoca, da un lato, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, il cui sindacato è accentrato e incidentale; dall’altro, il rinvio pregiudiziale interpretativo devoluto dall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) alla Corte di giustizia[2]. Quest’ultima, com’è noto, non si limita all’interpretazione delle norme di diritto dell’Unione, ma si pronuncia altresì sulla compatibilità del diritto nazionale — sostanziale e processuale — con il diritto eurounitario, secondo la formula del «se osta a che».
Il quadro si è arricchito di una nuova dimensione a partire dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore dell’art. 363-bis c.p.c., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). L’istituto prevede che il giudice di merito, ove debba risolvere una questione interpretativa di diritto — nuova, necessaria per la decisione e suscettibile di porsi in numerosi giudizi — possa disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, con sospensione del procedimento, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. L’introduzione di questo strumento ha fatto emergere una nuova ipotesi di doppia pregiudizialità: quella in cui la medesima norma di diritto italiano (sostanziale o processuale) presenta, al contempo, i presupposti per il rinvio alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. e profili di dubbio sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, che legittimerebbero il rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267 TFUE.
L’obiettivo del presente contributo è verificare se e quando si configuri questa nuova forma di doppia pregiudizialità e proporre un criterio sistematico — fondato sull’ordine logico delle questioni — che orienti il giudice di merito nella scelta tra i due strumenti. L’analisi muoverà, in primo luogo, dall’esame delle differenze strutturali tra i due rinvii; individuerà, in secondo luogo, le ipotesi di falsa doppia pregiudizialità nelle quali uno solo degli strumenti è applicabile; analizzerà, in terzo luogo, i casi di vera doppia pregiudizialità alla luce della giurisprudenza più recente.
2. Profili comuni e differenze strutturali tra i due strumenti di rinvio pregiudiziale
Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. condividono alcuni tratti strutturali.
In primo luogo, entrambi sono facoltativi per il giudice di merito: il giudice di merito che si trova di fronte a una questione interpretativa può scegliere se effettuare il rinvio o risolverla in via autonoma, mentre solo il giudice di ultima istanza ha l’obbligo — nel caso del rinvio europeo — di investire la Corte di giustizia, salve le esimenti elaborate nella dottrina dell’acte clair.
In secondo luogo, ambedue riguardano quesiti interpretativi di diritto, essendo la ricostruzione del fatto rimessa al giudice remittente.
In terzo luogo, la nozione di «giudice di merito» legittimato ad effettuare il rinvio non è, in entrambi i casi, circoscritta al giudice del processo dichiarativo. La Corte di cassazione ha già chiarito — sul campo, in occasione delle prime applicazioni dell’art. 363-bis c.p.c. — che la disposizione si applica anche al giudice dell’esecuzione e al giudice cautelare. Analogamente, la Corte di giustizia ha da tempo accettato rinvii pregiudiziali provenienti da giudizi non dichiarativi. I due strumenti condividono quindi un identico perimetro soggettivo quanto ai giudici abilitati al rinvio.
Le differenze strutturali, tuttavia, sono altrettanto significative.
Innanzitutto, a proposito dei tempi di decisione, che, in questo caso vedono la celerità dal lato del procedimento interno ex art. 363-bis c.p.c., piuttosto che dalla parte del rinvio alla Corte del Lussemburgo.
Inoltre, la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità italiana, si fonde con la norma eurounitaria interpretata e acquista l’autorità della chose interprétée — l’autorità della cosa interpretata — con efficacia erga omnes, vincolando tutti i giudici nazionali.
La decisione resa dalla Cassazione in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. vincola, invece, soltanto i giudici del procedimento nel quale il rinvio è stato effettuato, nonché le parti nel caso di estinzione del giudizio e riproposizione del medesimo. Per tutti gli altri giudici dell’ordinamento, essa ha valore di precedente meramente persuasivo.
Come si vedrà, questa asimmetria di efficacia tra le due tipologie di pronunce interpretative non deve però essere il criterio orientativo per la scelta tra i due strumenti in presenza di una doppia pregiudizialità.
La bussola corretta è, invece, come cercheremo di dimostrare, l’ordine logico delle questioni.
3.Casi di falsa doppia pregiudizialità: ipotesi in cui solo uno degli strumenti è applicabile
Prima di affrontare i casi di vera doppia pregiudizialità, è opportuno delimitare negativamente il campo, individuando le ipotesi in cui — pur apparendo prima facie come situazioni di doppia pregiudizialità — uno solo degli strumenti di rinvio è applicabile.
La prima ipotesi che possiamo denominare come di “falsa doppia pregiudizialità” è quella in cui il dubbio del giudice di merito riguarda esclusivamente l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione europea. In questo caso, il rinvio ex art. 363-bis c.p.c. non entra in gioco: l’art. 363-bis c.p.c. è uno strumento di interpretazione del diritto nazionale, non del diritto eurounitario. L’unico strumento percorribile è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, che è peraltro facoltativo per il giudice di merito.
La seconda ipotesi di falsa doppia pregiudizialità è quella in cui il giudice di merito nutra dubbi unicamente sulla conformità al diritto dell’Unione di una norma nazionale, senza che ricorrano i presupposti del rinvio ex art. 363-bis c.p.c.[3] Come ha correttamente segnalato Antonio Briguglio, in tali situazioni non si configura una vera doppia pregiudizialità: difettano i presupposti del rinvio interno (la questione non è di diritto nazionale «in senso stretto», ma di compatibilità eurounitaria) e l’unico strumento utilizzabile resta il rinvio ex art. 267 TFUE.
La terza ipotesi è quella in cui il giudice di merito deve interpretare una norma nazionale e sussistono due interpretazioni possibili, di cui una sola è compatibile con il diritto dell’Unione. In questo caso, come si vedrà, non vi è vera doppia pregiudizialità in senso stretto, ma un potenziale intreccio tra i due strumenti che può manifestarsi nella fase successiva: il giudice di merito utilizza lo strumento dell’art. 363-bis c.p.c. per sottoporre alla Cassazione la questione interpretativa della norma nazionale; sarà poi la Cassazione — quale giudice di ultima istanza — a dover eventualmente effettuare il rinvio ex art. 267 TFUE, ove nutra dubbi sulla compatibilità dell’interpretazione prescelta con il diritto dell’Unione, a meno che non ritenga integrata la condizione dell’acte clair[4].
Anche in una situazione di tal fatta, tuttavia, i destini dell’art. 267 Trattato FUE e dell’art. 363 bis c.p.c. possono intrecciarsi, con riferimento ai limiti dell’efficacia vincolante della pronuncia resa dalla Cassazione in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. nei casi in cui la questione interpretativa investa —indirettamente — norme di derivazione eurounitaria.
L’art. 363-bis c.p.c. prevede che la decisione della Cassazione sia vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stato effettuato il rinvio e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti. Tuttavia, questa efficacia vincolante ha un limite invalicabile: il primato del diritto dell’Unione europea.
Se la Cassazione, in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c., risolve una questione interpretativa riguardante una norma di matrice eurounitaria senza effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia — ovvero interpretando erroneamente la norma europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia — o, ancora, se non effettua il rinvio pregiudiziale richiesto da una delle parti senza indicare quale è l’eccezione Cilfit che ricorre nel caso di specie e che giustifica il mancato rinvio[5], il giudice di merito non è definitivamente vincolato alla pronuncia della Cassazione.
Lo insegna la sentenza della Corte di giustizia nel caso Interedil del 2011, proprio riferendosi al nostro art. 382 c.p.c.[6] La Corte del Lussemburgo ha affermato che il giudice nazionale di merito conserva sempre la facoltà di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali di diritto eurounitario, a prescindere da eventuali pronunce dei giudici nazionali superiori che abbiano già risolto la medesima questione con valenza vincolante (quali sono le decisioni ex art. 382 c.p.c. e ex art. 363 bis c.p.c.). In altri termini: qualsiasi disposizione di diritto processuale nazionale che produca l’effetto di impedire al giudice di merito l’accesso diretto al rinvio interpretativo alla Corte di giustizia è incompatibile con l’art. 267 TFUE.
Ne discende che il meccanismo dell’art. 363-bis c.p.c. non può limitare la portata dell’art. 267 TFUE. Il giudice di merito che, nonostante la pronuncia della Cassazione, nutra ancora dubbi sulla compatibilità della norma interpretata con il diritto dell’Unione può sempre effettuare il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia. E se la risposta che la Corte di giustizia darà sarà diversa da quella offerta dalla decisione della Cassazione conclusiva del procedimento ex art. 363 bis c.p.c., quest’ultima dovrà essere disapplicata – quantomeno nei casi in cui l’interpretazione prescelta del quesito interpretativo domestico si fondi sulla compatibilità di quest’ultima con il diritto eurounitario, autonomamente interpretato dai giudici del Palazzaccio – a beneficio della pronuncia europea.
4. Casi di vera doppia pregiudizialità: il criterio dell’ordine logico delle questioni
Si ha vera doppia pregiudizialità quando la medesima norma di diritto italiano — sostanziale o processuale, applicabile al merito della controversia — presenta simultaneamente: (i) i presupposti del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. (questione di diritto nuova, necessaria per la decisione, suscettibile di porsi in numerosi giudizi); e (ii) profili di dubbio sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, che legittimerebbero il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
In presenza di questa situazione, la scelta tra i due strumenti[7] non può essere orientata dalla mera considerazione dell’efficacia della rispettiva pronuncia[8]. Il criterio corretto da applicare, ad avviso di chi scrive, è l’ordine logico delle questioni: il giudice di merito deve anzitutto identificare la natura della norma da interpretare e la sequenza logica delle questioni da risolvere, e solo in base a tale sequenza stabilire quale strumento attivare per primo.
L’applicazione del criterio dell’ordine logico può essere illustrata in modo chiaro con tre esempi.
Il primo esempio trae spunto dalla vicenda decisa da Cass., Sez. II, ord. 16 febbraio 2026, n. 3417, rel. Caponi.[9]
Immaginiamo che il giudice di merito adito, per decidere se sussista la giurisdizione italiana, debba applicare l’art. 3, par. 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che disciplina la giurisdizione internazionale rinviando alla «Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968».
La questione preliminare — di diritto nazionale — che si porrà all’attenzione del giudicante è se tale rinvio debba intendersi come rinvio fisso (alla Convenzione di Bruxelles del 1968) o come rinvio mobile (al Regolamento Bruxelles I bis, Reg. (UE) n. 1215/2012, che ha sostituito la Convenzione). Questa è una tipica questione interpretativa di diritto nazionale, come noto già risolta dalla Cassazione nel senso del rinvio mobile: ma se il dubbio non fosse già stato risolto dalla Cassazione, in linea di principio sarebbe stata suscettibile di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La questione logicamente successiva — di diritto eurounitario — logicamente dipendente dalla prima, riguarderà, invece, in ipotesi, l’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. n. 1215/2012, richiamato dal rinvio mobile di cui all’art. 3, par. 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218. In particolare: se la clausola Incoterm «Ex Works» (EXW), ove richiamata nel contratto, valga a determinare non solo il trasferimento del rischio ma anche il luogo di consegna della merce ai fini della giurisdizione. Questa è una tipica questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea: lo strumento utilizzabile da parte del giudice di merito, in caso di dubbio interpretativo, è il rinvio ex art. 267 TFUE, non già il rinvio ex art. 363-bis c.p.c.
La vicenda esemplifica il criterio dell’ordine logico in tutta la sua chiarezza: la medesima norma (art. 3, par. 2, l. n. 218/1995) è al centro di due questioni interpretative di natura diversa — una di diritto nazionale (rinvio fisso o mobile) e una, consequenziale, di diritto eurounitario (interpretazione dell’art. 7 Reg. n. 1215/2012) — che devono essere affrontate in sequenza, all’occorrenza con strumenti diversi di rinvio interpretativo. In questo caso, in astratto si si può anche immaginare un rinvio pregiudiziale simultaneo alle due Corti. Tuttavia, per scongiurare il rischio che la Corte di giustizia dichiari la mancanza di un quesito interpretativo concreto, il giudice nazionale – nel nostro caso ipotetico – dovrà persuadere i giudici del Lussemburgo che, pur in mancanza di giurisprudenza sul punto, non vi è dubbio che l’art. 3, par. 2, della legge n. 218/1995 contiene un rinvio mobile e che, pertanto, l’interpretazione dell’art. 7 Reg. n. 1215/2012 è rilevante nella causa de qua.
Un secondo esempio è offerto dall’ordinanza del Tribunale di Verona del 4 aprile 2023, con la quale il giudice di merito ha effettuato un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. in relazione a un’azione di ripetizione dell’indebito. L’attore — utente di un contratto di fornitura di energia elettrica — chiedeva al fornitore la restituzione dell’imposta addizionale provinciale versata negli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di oltre € 192.000. Il fondamento della pretesa risiedeva nel fatto che l’imposta addizionale provinciale, prevista dalla legislazione del 1988, era stata abrogata nel 2012 per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise: il legislatore italiano aveva quindi soppresso l’imposta e previsto il correlativo obbligo di restituzione, ma soltanto a partire dal gennaio 2012. Il biennio 2010-2011 oggetto della domanda si collocava pertanto in una fase in cui la Direttiva era già entrata in vigore, ma la norma nazionale di recepimento che sanciva l’obbligo di restituzione non era ancora operativa.
Il quesito sottoposto dal Tribunale di Verona alla Corte di cassazione era se la Direttiva 2008/118/CE producesse effetti diretti nei rapporti tra privati — ossia nei rapporti tra l’utente e il fornitore — giacché, in caso negativo, la normativa del 1988, in vigore fino al 2011, sarebbe risultata in contrasto con il diritto eurounitario, con le relative conseguenze.
Il caso sembra costituire un esempio di erronea individuazione dello strumento di rinvio. La questione se una direttiva produca effetti diretti nei rapporti orizzontali tra privati è una questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea — non di interpretazione del diritto nazionale — e avrebbe dovuto essere risolta, o tramite la giurisprudenza già consolidata della Corte di giustizia sul punto, o tramite un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Lo strumento del rinvio ex art. 363-bis c.p.c., probabilmente, era strutturalmente non pertinente, in quanto tale disposizione è destinata all’interpretazione del diritto nazionale, non del diritto eurounitario. Un problema di interpretazione ed eventuale disapplicazione della normativa nazionale avrebbe potuto porsi solo in seconda battuta (ordine logico delle questioni), nel caso in cui la Direttiva non fosse stata ritenuta direttamente applicabile nei rapporti tra privati.
La Corte di cassazione ha effettivamente dichiarato il rinvio inammissibile, ritenendo la questione non nuova[10]; essa non ha tuttavia esplicitamente evidenziato il vizio di fondo, ovvero che lo strumento utilizzato era, verosimilmente, quello errato. Il caso conferma, a contrario, la centralità del criterio dell’ordine logico delle questioni: prima di selezionare lo strumento di rinvio, il giudice di merito deve identificare la natura — nazionale o eurounitaria — della norma che la questione interpretativa investe. Anche in questo caso un doppio rinvio pregiudiziale ad entrambe le corti rischia, con riferimento all’art. 363-bis c.p.c., di andare incontro alla declaratoria di inammissibilità per mancata necessarietà della questione interpretativa (qualora la giurisprudenza eurounitaria consideri la direttiva immediatamente applicabile nei rapporti tra privati).
Un terzo esempio — il più complesso, poiché la doppia pregiudizialità non investe una singola norma bensì una fattispecie processuale composita — è offerto dall’ordinanza del Tribunale di Lodi, giudice dell’esecuzione, del 18 ottobre 2023. Il caso si inserisce nel noto dibattito relativo alla tutela del consumatore nelle procedure esecutive fondate su un decreto ingiuntivo non opposto (o, come nel caso in esame, la cui opposizione sia stata dichiarata inammissibile): ossia a vicenda che ha condotto, sul piano del diritto nazionale, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479 del 2023 — soluzione elaborata in via interpretativa, senza modificare la normativa codicistica — e che, sul piano del diritto eurounitario, ha generato il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi alla Corte di giustizia (causa C-667/24, attualmente pendente) [11].
Il Tribunale di Lodi si trovava a dover decidere, in sede esecutiva, se la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione elaborata con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto, su impulso di alcune sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia — favorevole alla possibilità di un controllo officioso del giudice dell’esecuzione sulle clausole abusive presenti nei contratti tra consumatore e professionista— si applicasse anche all’ipotesi, distinta, del decreto ingiuntivo opposto ma con opposizione dichiarata inammissibile in rito. Il titolo esecutivo azionato dal creditore era, infatti. un decreto ingiuntivo che aveva formato oggetto di opposizione, conclusasi non nel merito bensì con una pronuncia di inammissibilità.
Ad avviso di chi scrive, i quesiti interpretativi sottesi al caso erano invero due, logicamente distinti e sequenziali, di cui il primo era quello eurounitario. Non è un caso che l’allora Prima Presidente abbia dichiarato inammissibile il rinvio[12], per mancanza del requisito della serialità, ancora una volta senza fare però riferimento all’errore nella scelta dello strumento di rinvio utilizzabile.
Invero: il primo quesito — pregiudiziale e di diritto eurounitario — è quello relativo al se la giurisprudenza della Corte di giustizia a protezione del consumatore si applichi anche nella specifica ipotesi del decreto ingiuntivo opposto con opposizione dichiarata inammissibile in rito: non a caso, è precisamente questa la questione che il Tribunale di Brindisi ha sottoposto alla Corte di giustizia con il rinvio di cui alla causa C-667/24.
Solo dopo che la Corte di giustizia avrà chiarito la portata degli obblighi eurounitari di protezione del consumatore in tale fattispecie sarà possibile affrontare il quesito interpretativo consequenziale — di diritto processuale nazionale — vale a dire se, nell’ordinamento italiano, lo strumento processuale idoneo a garantire tale tutela sia l’opposizione tardiva consumeristica, così come delineata dalle Sezioni Unite nel 2023, ovvero un diverso rimedio.
La sequenza logica impone che il primo quesito — di diritto eurounitario — sia risolto prima del secondo, se del caso (trattandosi di rinvio facoltativo) tramite rinvio ex art. 267 TFUE. Solo dopo che la Corte di giustizia abbia chiarito la portata degli obblighi eurounitari di protezione del consumatore sarà possibile, all’occorrenza, effettuare il rinvio ex art. 363-bis c.p.c. per chiedere quale sia lo strumento processuale italiano idoneo a darvi attuazione. Ammesso che la questione sia considerata nuova e non si ritenga che già la Cassazione abbia tracciato la rotta ed indicato lo strumento da utilizzare.
5. Conclusioni: la bussola dell’ordine logico
L’analisi svolta consente di trarre alcune conclusioni sistematiche. La doppia pregiudizialità — intesa come coesistenza, in relazione alla medesima norma, dei presupposti per il rinvio ex art. 363-bis c.p.c. e per il rinvio ex art. 267 TFUE — è una figura giuridica ancora poco esplorata, ma destinata ad assumere rilevanza crescente con il consolidarsi della prassi applicativa dell’art. 363-bis c.p.c.
La bussola per il giudice di merito — chiamato a scegliere tra i due strumenti, essendovi il rischio, in caso di loro simultanea proposizione, della chiusura in rito (ergo, non utile) di uno dei due — non è l’efficacia della pronuncia che ne risulterà. Sarebbe errato privilegiare il rinvio ex art. 267 TFUE al solo scopo di ottenere una pronuncia con efficacia erga omnes, né sarebbe corretto privilegiare il rinvio ex art. 363-bis c.p.c. per la maggiore semplicità procedurale e familiarità con l’ordinamento interno, ovvero per la sua maggiore celerità.
Il criterio corretto è l’ordine logico delle questioni: il giudice deve anzitutto identificare la natura della norma da interpretare — eurounitaria o nazionale — e la sequenza delle questioni da risolvere; solo in base a tale sequenza può stabilire quale strumento attivare.
In sintesi: (i) se la questione è di mera interpretazione del diritto eurounitario, il rinvio facoltativo per cui eventualmente optare è quello ex art. 267 TFUE; (ii) se la questione è di interpretazione del diritto nazionale, il rinvio è quello ex art. 363-bis c.p.c. — con onere per la Cassazione di effettuare, ove necessario, il rinvio ex art. 267 TFUE; (iii) se la norma nazionale è di dubbia interpretazione e tra le letture possibili ve n’è una potenzialmente in contrasto con il diritto eurounitario il percorso è: prima il rinvio (facoltativo) ex art. 363-bis c.p.c., poi, eventualmente, il rinvio ex art. 267 TFUE da parte della Cassazione; (iv) se la stessa norma presenta più dubbi interpretativi vi è da determinare la sequenza delle questioni esegetiche da risolvere: nella maggior parte dei casi la questione interpretativa eurounitaria, che porta con sé la facoltà di rinvio pregiudiziale ex art. 267 Trattato FUE, stante la primauté del diritto dell’Unione europea, sarà logicamente pregiudiziale rispetto a quella di interpretazione della norma interna.
Infine, il limite rappresentato dalla dottrina Interedil è un presidio irrinunciabile del sistema: l’efficacia vincolante della pronuncia della Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. cede di fronte al primato del diritto dell’Unione, e il giudice di merito conserva sempre la facoltà di investire direttamente la Corte di giustizia ove la Cassazione abbia male interpretato una norma di derivazione eurounitaria. In questo modo il dialogo tra i tre livelli di giurisdizione — ordinaria, costituzionale ed eurounitaria — rimane aperto, e la tutela dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione è preservata anche nell’eventualità di una pronuncia non conforme da parte della Corte di cassazione.
Abstract: The article examines the “dual preliminary reference” (doppia pregiudizialità) in Italian civil proceedings following the introduction of Article 363-bis of the Italian Code of Civil Procedure by the so called Cartabia Reform (2022), which created a new form of concurrence between the preliminary reference to the Court of Cassation and that to the Court of Justice of the EU under Article 267 TFEU. After distinguishing “false” from “true” cases of dual preliminary reference, the article argues that the correct criterion for choosing between the two instruments is neither the binding force of the ruling nor procedural efficiency, but the logical order of the questions: the referring court must first identify whether the interpretive issue concerns national or EU law, and activate the corresponding instrument accordingly.
* Testo della relazione tenuta a Roma, il 25 marzo 2026, in occasione del convegno dal titolo “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione”, organizzato presso l’Università europea di Roma.
[1]Sull’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia v. art. 267 TFUE (già art. 234 TCE). Per i giudici di ultima istanza il rinvio è obbligatorio, salvo le esimenti elaborate dalla Corte di giustizia nella sentenza CILFIT (Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81) — c.d. dottrina dell’«atto chiaro» (acte clair) e dell’«atto chiarito» (acte éclairé). Per i giudici di merito il rinvio è facoltativo.
[2]La Corte di giustizia si pronuncia non solo sull’interpretazione delle norme dell’Unione, ma anche — e ormai sistematicamente — sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto eurounitario. La formula ricorrente è quella del «se osta a che», con la quale il giudice remittente chiede se una determinata norma europea osti a che la normativa nazionale «abbia un certo tenore» ovvero «sia interpretata in un certo modo».
[3]A. Briguglio, Saggio (intenzionalmente senza note) sul rapporto fra rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis e funzione delle Corti sovranazionali e costituzionale, destinato alla pubblicazione negli scritti in onore del professor Giuseppe Santoni, e in Judicium, 25 marzo 2026, il quale osserva che laddove il giudice di merito nutra dubbi unicamente sulla conformità di una norma nazionale al diritto UE — senza che ricorrano le condizioni dell’art. 363-bis c.p.c. — l’unico strumento utilizzabile rimane il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il rinvio ex art. 363-bis difetta dei propri presupposti: la questione non è di diritto «nazionale» in senso stretto, bensì di compatibilità eurounitaria, ed è già per definizione risolvibile tramite lo strumento predisposto dal diritto dell’Unione.
[4] La fattispecie si è già realizzata con riferimento alla pregiudizialità costituzionale. V. Cass. (ord.), 9 ottobre 2025, n. 27111, est. De Stefano. L’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile della Cassazione n. 27111 del 2025 trae origine da un rinvio pregiudiziale interpretativo posto in essere dal Tribunale di Pavia. Tra le due interpretazioni in astratto possibili, la Cassazione ne ha prescelta una, tuttavia ritenuta in contrasto con la Costituzione.
Segnatamente, il nodo problematico riguarda il rapporto tra il sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca “ordinaria” e i diritti dei creditori che, prima dell’adozione o della trascrizione del vincolo penale, abbiano iscritto ipoteca o trascritto pignoramento. In passato, la giurisprudenza civile aveva escluso l’applicabilità analogica dell’art. 55 del Codice antimafia ai sequestri “ordinari”, ritenendo che, fuori dai casi espressamente disciplinati dal d.lgs. n. 159 del 2011, il conflitto tra misura penale e diritti dei terzi dovesse essere risolto secondo il criterio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie: in sostanza, prevale chi ha trascritto o iscritto per primo.
Il Tribunale di Pavia ha quindi chiesto alla Cassazione di chiarire quale sia il regime di opponibilità della confisca ordinaria (o del sequestro ad essa preordinato) rispetto al creditore ipotecario con iscrizione anteriore e al creditore che abbia trascritto il pignoramento prima della misura penale. In altri termini, se debba continuare ad applicarsi la regola civilistica dell’anteriorità delle formalità nei registri immobiliari oppure se la misura penale debba comunque prevalere.
La Cassazione, esaminando la questione, ha escluso che l’art. 317 del Codice della crisi d’impresa possa applicarsi direttamente alle esecuzioni individuali, poiché tale norma disciplina espressamente i rapporti tra misure cautelari reali e liquidazione giudiziale. Tuttavia, ha ritenuto decisiva la modifica dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., entrata in vigore nel 2022, la quale prevede che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., si applichino, anche ai fini della tutela dei terzi, le disposizioni del Titolo IV del Libro I del Codice antimafia. Secondo la Corte, la nozione di “tutela dei terzi” è sufficientemente ampia da ricomprendere anche i creditori di una procedura esecutiva individuale e persino l’aggiudicatario. Di conseguenza, la disciplina del Codice antimafia – e in particolare l’art. 55, che preclude l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive – dovrebbe trovare applicazione anche nei rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria ed esecuzione individuale, con superamento del criterio dell’ordo temporalis.
Giunta a tale conclusione interpretativa, la Cassazione ha però ritenuto che l’estensione della disciplina antimafia anche a questi casi ponga seri dubbi di legittimità costituzionale. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, infatti, che i creditori anteriori possano essere soddisfatti solo previa verifica della buona fede e della non strumentalità del credito all’attività illecita e, comunque, entro il limite del 60% del valore dei beni confiscati. L’applicazione di tale regime anche ai creditori ipotecari estranei al reato – e addirittura nei casi di confisca per equivalente, dove il bene non è necessariamente collegato al fatto illecito – comporterebbe, secondo la Corte, un sacrificio grave e sproporzionato del diritto di credito e della garanzia reale, tutelati dagli artt. 24 e 42 Cost., oltre a risultare potenzialmente irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost. e in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, che tutela i beni, compresi i crediti.
Per tali ragioni, la Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui – nei rapporti con le procedure esecutive individuali – estende la disciplina del Codice antimafia anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e alla confisca stessa, in luogo dell’applicazione della regola civilistica dell’anteriorità delle formalità pubblicitarie. Il procedimento è stato conseguentemente sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale.
[5] Corte di giustizia, 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling, spec. punti 23 e 24 della motivazione
[6] Corte di giustizia, 20 ottobre 2011, causa C‑396/09, Interedil Srl, c. Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA, ECLI:EU:C:2011:671.
[7] Un doppio simultaneo rinvio pregiudiziale, come diremo più avanti nel testo, infatti, a nostro avviso, seppure in astratto configurabile, rischia, però. di andare incontro ad una decisione di rito per inammissibilità (art. 363-bis c.p.c.) o per mancanza di un quesito interpretativo concreto (art. 267 Trattato FUE).
[8] Conf. F. De Stefano, Il rinvio pregiudiziale interpretativo nella giurisprudenza di legittimità a quasi tre anni dalla sua introduzione, in Giustizia insieme, 2 dicembre 2025.
[9]Cass., Sez. II civ. (ord.), 16 febbraio 2026, n. 3417, rel. Caponi. La decisione riguarda l’art. 3, par. 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che rinvia alla «Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968» — oggi sostituita dal Reg. (UE) n. 1215/2012 — per la determinazione della giurisdizione nelle materie civili e commerciali. La Cassazione ha chiarito che il rinvio è «mobile», ossia deve intendersi come riferimento al Regolamento Bruxelles I bis vigente.
[11] Tribunale di Brindisi, con ord. 11 ottobre 2024, causa C-667/24, YP c. AMCO, con la quale è stato sottoposto ai giudici del Lussemburgo il seguente quesito: “Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà. Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:
a) sia stata proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);
b) non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;
c) né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica.