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La Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza gravata e dell’intero giudizio per la non integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari (iure successionis) del bene oggetto della domanda di usucapione proposta dagli attori. Il Collegio riteneva, infatti, che tale questione dovesse essere esaminata attraverso “il prisma” dell’interesse ad agire e ad impugnare (art. 100 c.p.c.), da mettere in relazione con il principio della ragionevole durata del processo, individuato nell’art. 111 Cost. e con il divieto di abuso del. . .