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Corte di Giustizia, 22 novembre 2018 Causa C-627/17 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale. L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento pr. . .