La Corte di Cassazione solleva la questione di costituzionalità della norma che prescrive il pagamento del contributo unificato come condizione per l’iscrizione a ruolo della causa.

Di Francesco P. Luiso -

1. Con l’ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32234, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3.1 del D.P.R. spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), come modificato dall’art.1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale – com’è noto – stabilisce che «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Ovviamente il cuore della questione rimessa alla Corte riguarda la compatibilità costituzionale di un accesso alla giurisdizione, condizionato al pagamento di un tributo. E su questo punto non stiamo a soffermarci, perché oramai sono molteplici gli interventi demolitori della Corte costituzionale in materia: a cominciare dalla famosa sentenza 21/1961 sul solve et repete.

Ci interessa, invece, richiamare l’attenzione dell’attento lettore su una questione, a nostro avviso difficilmente risolubile, che la Corte accenna ma che non affronta: intendo riferirmi ai controlli sulla legittimità del comportamento del cancelliere, che non iscrive la causa a ruolo in quanto non è stato pagato il contributo unificato.

La Corte conferma, ma è elemento pacifico, che il contributo unificato ha natura di debito tributario. Dunque, cosa accade se la parte si trova di fronte ad un rifiuto del cancelliere, che a suo avviso non è giustificato, perché nel caso concreto il contributo unificato non è dovuto? Che, cioè, ad esempio, secondo colui che chiede l’iscrizione a ruolo siamo in presenza di un caso di esenzione previsto dalla legge, mentre il cancelliere è di parere contrario?

2. La Corte, nell’ordinanza di remissione, al § 5 rileva che, ai sensi dell’art. 58 c.p.c., spetta al cancelliere l’iscrizione della causa a ruolo. Sicché – prosegue – dovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia addirittura il cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa.

Ma questa conclusione non è accettata dall’ordinanza, la quale ricorda come la prima Presidente dell’epoca, con provvedimento del 10 giugno 2025, dando atto della palese inaccettabilità di «una lettura della novella nel senso di affidare al solo accertamento della Cancelleria la sorte, e la procedibilità, di un ricorso per cassazione» – ha disposto che quest’ultima, una volta verificato il mancato versamento del contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere gli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per l’adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».

Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza, naturalmente, ha avuto l’effetto di demandare al Giudice Corte di cassazione la valutazione della norma di cui si discorre, che, dunque, questo Collegio deve applicare.

E, dunque, secondo il provvedimento indicato, ogni qual volta il cancelliere ritenga che non sia stato corrisposto il contributo unificato prescritto come condizione dell’iscrizione a ruolo, deve trasmettere gli atti al giudice (resta ancora da vedere se il Presidente dell’ufficio, o qualcun altro. E nel caso del giudice di pace?), il quale valuterà se effettivamente il contributo unificato sia o meno dovuto.

3. Problema risolto, dunque? Non ci pare proprio.

In primo luogo, il giudice ordinario non ha giurisdizione tributaria. Dunque, la “valutazione” fatta da questo giudice non ha maggior valore di quella fatta dal cancelliere. La sua qualità personale di magistrato della Repubblica gli dà autorità quando esercita la funzione decisoria, non quando dà pareri e opinioni su argomenti estranei alla sua potestà giurisdizionale. In ambo i casi, chi “valuta”, sia esso giudice o cancelliere, può conoscere la questione, ma non deciderla.

E allora, supponiamo che un certo giorno un magistrato di quell’ufficio suggerisca al cancelliere di non iscrivere la causa a ruolo, perché non è stato versato l’importo prescritto. Non è certo possibile che questo rifiuto rimanga privo di qualunque controllo giurisdizionale: esso dovrà dunque prendere la forma e il contenuto di un provvedimento tributario, probabilmente quello previsto dall’art. 248, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002. Certo è che sarà necessario un atto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 15 del D. Lgs. 546/1992 (in futuro, di cui all’art. 65 del D. Lgs. 175/2024). Avverso tale atto potrà essere proposto ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria.

La controversia avrà i suoi tre gradi di giudizio, e dopo che la Cassazione avrà stabilito che il pagamento del contributo unificato non era dovuto, che succederà? Il ricorso dovrà essere iscritto a ruolo. Altra soluzione non è immaginabile. L’istanza di iscrizione a ruolo era tempestiva; ha errato l’ufficio a non provvedere; ergo, occorrerà andare avanti.

E tutto questo pandemonio per far lavorare meno coloro i quali, ai sensi dell’art. 247 del D.P.R. 2002/115, dovrebbero provvedere alla riscossione del contributo unificato.