Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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La Corte costituzionale e il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
Di Giuseppina Fanelli -
Corte cost. 10 ottobre 2025, n. 146; Pres. Amoroso; Rel. Navarretta
Non è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 473-bis.17 c.p.c., nella parte in cui prevede che l’attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. Non sussiste il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. per manifesta irragionevolezza della disciplina processuale e per la compressione del diritto di difesa, poiché, prevedendo un termine non inferiore a dieci giorni per le attività suindicate in un processo improntato alla concentrazione e alla speditezza, la disposizione non rende impossibile o eccessivamente onerosa la difesa dell’attore. Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 24 e 111 Cost. in relazione al principio della parità delle armi, poiché alle parti sono attribuiti gli stessi strumenti di tutela, nonostante la diversità del termine loro assegnato, che dipende esclusivamente dalla diversa posizione processuale. Non sussiste, infine, la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento con gli altri riti del processo civile messi a confronto con il nuovo rito speciale, in quanto si tratta di riti non omogenei e, di conseguenza, non paragonabili tra loro.
1.Con ordinanza del 4 settembre 2024, il Tribunale ordinario di Genova sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 c.p.c., nella parte in cui quest’ultima disposizione prevede che l’attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti.
In particolare, il giudice a quo rilevava che, con la comparsa di costituzione e risposta, il convenuto potrebbe formulare domande riconvenzionali che introducono temi complessi, come per esempio la domanda di divorzio, sui quali l’attore è chiamato a predisporre le proprie difese nel termine di venti giorni, ritenuto dal Tribunale di Genova «assolutamente incongruo». L’eccessiva brevità del termine determinerebbe un’ingiustificata compressione del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., nonché una violazione del principio della parità delle armi e, in generale, dei principi del giusto processo individuati dall’art. 111 Cost.
Sotto altro profilo, il rimettente ravvisava una violazione del principio di eguaglianza, ai sensi dell’art. 3 Cost., dal momento che il legislatore avrebbe riservato un trattamento giuridico differente a situazioni processuali omogenee. Per arrivare a questa conclusione, il Tribunale di Genova accosta il rito unitario agli altri processi dichiarativi e, in particolare, al processo ordinario di cognizione ex art. 163 ss., al procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies ss. e al rito del lavoro ex art. 409 ss. Rispetto a quest’ultimo rito, le cui caratteristiche tradizionali risiedono nella speditezza e nella concentrazione, il giudice a quo osservava che, se il convenuto propone una domanda riconvenzionale, l’art. 418, 1° e 2° comma, c.p.c. gli impone di chiedere al giudice, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, che deve essere scadenzata a una distanza di non più di cinquanta giorni dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
Infine, secondo il Tribunale di Genova, i contrasti evidenziati non potrebbero essere risolti mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 473-bis.17 c.p.c., data la perentorietà dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza.
Con la sentenza che si segnala[1] la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Genova. Se non sbagliamo, si tratta della prima decisione della Consulta sul procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie. Anticipiamo sin da ora che, pur ritenendo condivisibile l’impianto motivazionale della sentenza, resta il dubbio che nella prassi applicativa i termini assegnati alle parti per la propria difesa ex art. 473-bis.17 siano tutti troppo brevi e, quindi, potenzialmente pregiudizievoli.
2. La Sezione I del Capo II (« Del procedimento ») del Titolo IV-bis, Libro II, contiene le “disposizioni comuni” applicabili in primo grado al rito unitario in materia familiare e minorile (artt. 473-bis.11 – 473-bis.29) [2]. Si tratta di un processo esclusivo e differenziato nel quale si ritroverebbero, secondo parte della dottrina, caratteristiche proprie del rito del lavoro[3]; secondo altra parte della dottrina, alcuni tratti essenziali del rito ordinario di cognizione, come innovato dalla riforma Cartabia, soprattutto nella fase di trattazione[4]; o ancora un modello ibrido che cumula i tratti di diversi procedimenti speciali o camerali[5]. A prescindere da tali rilievi, quello che probabilmente caratterizza maggiormente il rito è l’esistenza di un «doppio binario» nel trattamento dei diritti oggetto del giudizio. Si intende, cioè, dire che mentre per i diritti disponibili si applicano regole simili a quelle della cognizione ordinaria (ad esempio, v’è una precisa scansione processuale cui consegue la maturazione di preclusioni, si applica il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, etc.); per i diritti indisponibili (soprattutto quelli che fanno capo ai figli minorenni) e relativamente disponibili o semi-disponibili, invece, il legislatore ha ipotizzato un binario procedimentale destrutturato, il cui obiettivo principale è fornire una tutela effettiva, che sia quanto più aderente alle fattispecie dedotte in giudizio.
Con inevitabile approssimazione, si può dire che le domande relative alle controversie individuate dall’art. 473-bis c.p.c. vanno proposte con ricorso, cui fa seguito il decreto di fissazione d’udienza e la costituzione del convenuto, che deve avvenire mediante il deposito di una comparsa di costituzione e risposta. Tutta la fase introduttiva è scadenzata da termini piuttosto brevi dalla valenza acceleratoria, che il giudice, sussistendo ragioni d’urgenza, può anche abbreviare. Nonostante l’auspicata velocità della fase introduttiva, qualora dovessero sorgere esigenze di tutela immediata di un diritto esposto a un pregiudizio imminente e irreparabile, il giudice può adottare i provvedimenti indifferibili previsti dall’art. 473-bis.15 c.p.c.
Le preclusioni assertive e istruttorie maturano, di regola, con le memorie integrative previste dall’art. 473-bis.17 c.p.c., fermo il diverso trattamento delle situazioni indisponibili e relativamente disponibili, come previsto dall’art. 473-bis.19 c.p.c.. Centrale è la prima udienza, nella quale le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, affinché il giudice possa tentare la conciliazione. Vi è la possibilità di adottare provvedimenti temporanei e urgenti, rispetto ai quali, ricorrendo i presupposti rispettivamente degli artt. 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c., può essere chiesta la modifica o il reclamo.
La fase istruttoria in senso stretto risente delle esigenze proprie del rito: particolare attenzione è, infatti, dedicata a soggetti che possono partecipare in qualità di collaboratori o ausiliari del giudice, come consulenti ed esperti, e ai servizi sociali e sanitari, tutti con il compito di intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Infine, la fase decisoria può svolgersi secondo una modalità alternativa: l’art. 473-bis.21, comma 4, contempla un modello prevalentemente orale, che può essere utilizzato quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova; l’art. 473-bis.28 prevede una modalità scritta, con note per la precisazione delle conclusioni e lo scambio della comparsa conclusionale e della memoria di replica. La sentenza è poi appellabile nei modi previsti dall’art. 473-bis.30 ss. c.p.c.
3. L’art. 473-bis.17 c.p.c. disciplina il contenuto delle memorie[6] che le parti possono depositare prima dell’udienza di comparazione di cui all’art. 473-bis.21 c.p.c. Lo scambio di tali atti ha lo scopo di cristallizzare il thema probandum ed il thema decidendum prima dell’udienza, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 473-bis.19 c.p.c., in una maniera non dissimile rispetto al procedimento ordinario di cognizione[7]. Tuttavia, a differenza del rito ordinario, il numero degli atti difensivi non è identico per tutte le parti, ma è determinato dalla posizione processuale di quest’ultime: il ricorrente, infatti, ha a disposizione due memorie difensive da depositare entro il termine perentorio rispettivamente di venti giorni prima dell’udienza di comparizione e di cinque giorni prima dell’udienza; il convenuto ha a disposizione una memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione.
Con la prima memoria (art. 473-bis.17, comma 1) il ricorrente ha l’onere di contestare, in maniera chiara e specifica, i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta e può esercitare, in primo luogo, attività difensive che sono conseguenziali alle difese del convenuto. Egli, a pena di decadenza, può proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto. Nell’ipotesi in cui il convenuto abbia formulato, nella comparsa di costituzione e risposta, una domanda riconvenzionale per il pagamento di contributo economico, il ricorrente è tenuto a depositare con la prima memoria la documentazione prevista dall’art. 473-bis.12, comma 3, se non già depositata con il ricorso introduttivo.
Sempre con la prima memoria, il ricorrente può porre in essere attività, indipendenti dallo sviluppo del contraddittorio, che rispondono all’esigenza di modificare o integrare le proprie precedenti richieste (si tratta dell’esercizio del c.d. ius poenitendi): egli può, a pena di decadenza, precisare o modificare le domande e le conclusioni già formulate, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
La seconda memoria (art. 473-bis.17, comma 2) è atto del convenuto, il quale potrà svolgere attività difensive in replica alle argomentazioni e richieste formulate dall’attore e, a pena di decadenza, dovrà proporre le eventuali eccezioni riservate alla parte, la cui necessità sia derivata dall’eventuale domanda riconvenzionale o dalle difese spiegate dall’attore con la prima memoria. Peraltro, come l’attore, il convenuto è ammesso ad esercitare lo ius poenitendi, modificando o precisando le domande, eccezioni o conclusioni già formulate, indicando mezzi di prova e producendo documenti, in prova diretta sui fatti da lui allegati o anche a prova contraria.
Con la terza memoria (art. 473-bis.17, comma 3), al ricorrente è consentita l’indicazione della prova contraria rispetto ai mezzi istruttori richiesti dal convenuto nella memoria precedente. È evidente che eventuali esigenze di replicare a tale memoria da parte del convenuto dovranno trovare spazio nell’udienza di comparizione delle parti, pena la violazione del diritto al contraddittorio.
Dal combinato disposto delle disposizioni sugli atti introduttivi e dell’art. 473-bis.17 emerge che le decadenze per le attività assertive e istruttorie maturano per il ricorrente con la prima memoria (salvo l’indicazione della prova contraria consentita nella terza memoria per l’attore), e per il convenuto con la seconda memoria[8]. Tuttavia, nonostante il legislatore si sia mosso nell’ottica dell’immediata individuazione di tutte le questioni da decidere, anche volendo trascurare – per il momento – il «doppio binario» delle preclusioni previsto dall’art. 473-bis.19 c.p.c.[9], vari scenari portano ad un possibile ampliamento dell’oggetto del processo e alla possibilità che le parti siano ammesse a formulare ulteriori difese nel corso del procedimento, anche quando la situazione soggettiva controversa si atteggi come diritto disponibile.
Nel corso dell’udienza potranno, ad esempio, sorgere questioni nuove di carattere processuale relative ai controlli tipici delle verifiche preliminari, sulla regolarità del contraddittorio e sull’esistenza dei presupposti processuali, che il giudice è tenuto a compiere anche nel processo familiare e minorile. Infatti, non è stata inserita nel rito unitario una disposizione simile all’art. 171-bis c.p.c. e, quindi, il giudice effettuerà i controlli relativi ai presupposti processuali in seno all’udienza, con la conseguenza che, nell’ipotesi di vizi processuali, dovrà adottare i provvedimenti opportuni per la sanatoria del vizio e fissare verosimilmente una nuova udienza di comparizione[10]. Ancora, l’oggetto del giudizio potrebbe ampliarsi sia a seguito del rilievo d’ufficio di una questione che il giudice intende porre a fondamento della decisione, a fronte del quale l’art. 101, comma 2, c.p.c. assegna alla parte la possibilità di usufruire di un termine per il deposito di memorie scritte contenenti osservazioni sulla questione rilevata; sia a seguito dell’esercizio degli ampi poteri officiosi conferiti al giudice dall’art. 473-bis.2 c.p.c., a fronte dei quali sarebbe gravemente pregiudizievole escludere il contraddittorio tra le parti.
4. Possiamo adesso esaminare il contenuto della decisione n. 146/2025.
La Corte costituzionale osserva preliminarmente che il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto un rito differenziato in relazione alle fattispecie elencate dall’art. 473-bis c.p.c., ben potendo il legislatore processuale “differenziare” la tutela giurisdizionale[11], a meno che le regole previste non siano manifestamente irrazionali o addirittura arbitrarie, o non comportino una compressione eccessiva del diritto di difesa delle parti. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità potendo «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare»[12]. Inoltre, non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale»[13].
Tanto segnalato, possiamo forse subito affrontare il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio della parità delle armi, poiché in effetti la violazione non sembra sussistente. La dinamica alternata delle memorie non pregiudica, in effetti, i diritti delle parti che, a prescindere dal numero delle memorie, esercitano i medesimi poteri processuali. Come abbiamo prima evidenziato, non si può escludere che, qualora sia necessario effettuare ulteriori difese, le parti siano ammesse a farlo nell’udienza di prima comparizione.
Al più, si può sostenere che il meccanismo predisposto dal legislatore è di difficile applicazione quando il processo familiare e minorile sia plurisoggettivo, come – ad esempio – nei giudizi ex art. 330 ss. c.c., per l’ipotesi che sia il Pubblico ministero a formulare la domanda di decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori o nel caso in cui venga nominato un curatore speciale del minore in un processo che vede già coinvolti genitori e p.m., o ancora nell’ipotesi in cui intervenga un terzo in giudizio ai sensi dell’art. 473-bis.20 c.p.c.[14]. In tutte queste fattispecie la dialettica sostanzialmente bilaterale fissata dall’art. 473-bis.17 comporta non pochi problemi di applicazione pratica, soprattutto nel caso in cui vi siano più convenuti e la loro posizione sia in contrasto non solo nei confronti del ricorrente ma anche tra di loro[15]. In ogni caso, si tratta di difficoltà che sono state riscontrate anche in relazione alle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. nel rito ordinario di cognizione e che, pertanto, non rendono il meccanismo del rito unitario irragionevole o arbitrario.
Quanto all’art. 3 Cost., la Corte non ritiene sussistente la censura di illegittimità per differente trattamento di situazioni omogenee, giacché i presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto dal giudice a quo – e cioè il rito ordinario di cognizione, quello sommario di cognizione e quello del lavoro – sarebbero «talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis»[16]. Ora – a prescindere dal fatto che a ragionare come fa la Corte non esisterebbero procedimenti paragonabili al rito unitario, che è pur sempre un rito a cognizione piena ed esauriente – a nostro parere, per quanto attiene alla scansione delle memorie antecedenti all’udienza (e non, dunque, in maniera generalizzata), la comparazione può essere fatta con il rito ordinario. Tuttavia, anche in questo caso, non sembra emergere un’arbitraria disparità di trattamento né nella fissazione dei termini, né nella circostanza (non oggetto della questione di legittimità costituzionale) che l’attore abbia a disposizione due memorie e il convenuto una.
Quanto al primo profilo, in astratto il termine di venti giorni antecedenti alla prima udienza stabilito per il deposito della prima memoria – in luogo dei quaranta giorni previsti dall’art. 171-ter per il rito ordinario – non sembra escludere l’esercizio del diritto di difesa[17]. E questo, secondo la Corte costituzionale, per due ordini di ragioni.
Anzitutto, l’attore sarebbe in grado di “anticipare le mosse” del convenuto e prevedere le sue difese. Si legge nella motivazione che «la parte attrice è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda e che può tradursi nella proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale. Le difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto di un rito speciale, qual è quello in esame, sono per legge circoscritte ex ante dalla tipologia di rapporti cui esso si applica. In particolare, nell’ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, non è ipotizzabile una domanda riconvenzionale concernente una pretesa del tutto imprevedibile rispetto all’oggetto del processo»[18].
La Consulta ritiene quindi prevedibile l’ipotesi che il convenuto, evocato in un giudizio per la separazione dei coniugi, proponga domanda di divorzio, giacché il d.lgs. n. 149/2022 ha espressamente disciplinato l’ipotesi del cumulo tra domanda di separazione e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ha ravvisato un’ipotesi di connessione, così da favorire la loro trattazione unitaria.
In secondo luogo, la vera “salvezza” dell’art. 473-bis.17 risiederebbe nell’art. 473-bis.19, a mente del quale le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l’art. 473-bis.17, «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili» (comma 1), e le «parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori» (comma 2). Secondo la Corte costituzionale, dunque, il legislatore avrebbe «avvertito l’esigenza, in questa peculiare materia, di una disciplina più elastica, che contribuisce a evidenziare il carattere non manifestamente irragionevole del punto di equilibrio individuato dalla norma censurata»[19]. Tale disciplina elastica renderebbe “meno severe” o in alcuni casi permetterebbe di aggirare le decadenze previste dall’art. 473-bis.17. In ogni caso, aggiunge il giudice delle leggi, l’attore può chiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., a patto che riesca a dimostrare che l’essere incorso in decadenza non dipende da una sua condotta, da una sua colpa e non gli è imputabile.
Quanto al secondo profilo supra segnalato – inerente alla disparità di memorie per parte, tema che affrontiamo per completezza, non essendo oggetto della decisione n. 146/2025 – l’esperienza maturata nella vigenza dell’art. 183, comma 6, c.p.c. ha mostrato che la prima memoria non era l’atto più rilevante, sia per l’esercizio del suo diritto di difesa, sia a livello di strategia difensiva. E non lo era nel vecchio sistema delle memorie a valle dell’udienza di prima comparizione e trattazione, all’esito della quale potevano emergere questioni che le parti avevano l’esigenza di trattare nella prima memoria dell’art. 183, comma 6, c.p.c. D’altra parte, anche il fatto che la terza memoria dell’art. 473-bis.17 sia nel rito unitario riservata esclusivamente all’attore non costituisce un problema: il convenuto, se vuole replicare, può senz’altro farlo nel corso della prima udienza.
5. Quelle appena ricordate sono le motivazioni che portano la Corte costituzionale ad escludere che l’art. 473-bis.17, comma 1 renda «impossibile o eccessivamente difficoltoso» l’esercizio del diritto di difesa per l’attore. Se, però, il dubbio di illegittimità costituzionale viene fugato, la scansione realizzata dall’art. 473-bis.17 desta comunque alcune preoccupazioni nella sua applicazione pratica.
In primo luogo, trattandosi di termini a ritroso, da calcolare secondo le indicazioni fornite dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il rischio di compromissione del diritto di difesa[20] non può dirsi del tutto eliminato, sia nelle ipotesi in cui vi siano anche brevi ritardi nel caricamento dell’atto precedente nel fascicolo informatico, sia nelle ipotesi in cui il dies ad quem cada in un giorno festivo e, pertanto, la relativa scadenza debba essere arretrata al giorno feriale che precede.
In secondo luogo – e anche su questo aspetto la Corte costituzionale tace – il d.lgs. correttivo n. 164/2024 ha modificato l’art. 473-bis.14, comma 7, prevedendo l’abbreviazione fino alla metà (anche) dei termini di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c., ove esistano (non meglio specificate) «ragioni di urgenza». La riduzione di un termine già di per sé breve non può che avere effetti negativi sulla predisposizione delle proprie difese.
In questo contesto, il richiamo al trattamento processuale dei diritti disponibili non risolve ogni problema. Mettendo da parte la difficoltà nel definire ciò che è diritto disponibile e ciò che non lo è, la brevità dei termini pregiudica proprio quelle attività difensive che non beneficiano del “doppio binario” contemplato dall’art. 473-bis.19 c.p.c. Ci riferiamo, ad esempio, alla domanda per l’assegno divorzile che l’attore potrebbe voler svolgere a seguito della domanda riconvenzionale di divorzio promossa dal convenuto: poiché, come noto, i presupposti dell’assegno di divorzio sono diversi da quelli dell’assegno di mantenimento, l’attore dovrà, entro il termine di cui all’art. 473-bis.17, comma 1, formulare la domanda e – se ben intendiamo – indicare anche i mezzi istruttori. In altri termini, l’esercizio del diritto di difesa diventa eccessivamente gravoso proprio in relazione alle fattispecie per cui è più probabile che il convenuto formuli la domanda riconvenzionale (nelle ipotesi di cui all’art. 473-bis.49). Inoltre, non è del tutto corretto affermare che l’attore non è “colto di sorpresa” dalle defese del convenuto: se si pensa ancora una volta al giudizio per la separazione personale dei coniugi, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto di addebito della separazione potrebbe astrattamente ricadere nell’àmbito della “prevedibilità”, lo stesso non può dirsi per la contro-domanda di risarcimento del danno per c.d. illecito endofamiliare.
Sembra necessario ricordare che, seppure il procedimento unitario sia ispirato da esigenze di velocità e speditezza, non si tratta di un procedimento ontologicamente caratterizzato dall’urgenza o, meglio, le ragioni di urgenza che possono emergere in relazione ad alcune fattispecie rientranti nell’àmbito applicativo del rito vengono soddisfatte tramite la previsione di binari “preferenziali” sui quali potrà viaggiare la controversia. In questo senso, ad esempio, nel caso in cui vengano allegate condotte di violenza domestica o di genere o abusi familiari, il procedimento assume, ai sensi dell’art. 473-bis.40 c.p.c., un carattere urgente, i termini processuali vengono dimezzati e le attività processuali devono essere compiute «senza ritardo».
In conclusione, anche se la brevità dei termini ex art. 473-bis.17 c.p.c., e in special modo quello previsto dal comma 1, “sulla carta” non sacrifica in maniera inaccettabile il diritto di difesa, trattandosi di termini a ritroso (eventualmente riducibili fino alla metà, ai sensi dell’art. 473-bis.14, comma 7), non si può escludere che, nella prassi, la fissazione di termini così brevi rendano assai complicato l’esercizio dei rilevanti poteri processuali attribuiti alle parti in sede di trattazione.
[1] Sulla quale vedi già Cecchella, Il giudice costituzionale salva le preclusioni del rito per le persone, i minorenni e le famiglie, in Diritto e giustizia, dal 21 ottobre 2025 e Trapuzzano, Rito unico famiglia: il termine breve per la memoria non compromette il diritto di difesa, in Quotidiano giur., dal 23 ottobre 2025.
[2] Sulle disposizioni del nuovo rito la letteratura è molto copiosa. Cfr. Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 1003 ss.; Id., Il “nuovo” procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 447 ss.; Id., La prima udienza, in Nuove leg. civ. comm., 2023, 1150 ss.; Giordano, Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano, 2022; Dalfino (a cura di), La riforma del processo civile, 2023, Gli speciali del Foro it. 4/2022, spec. 337 ss.; Tiscini (a cura di) La riforma Cartabia nel processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con il coordinamento di Farina, Pisa, 2023, spec. 755 ss.; Ead. (a cura di), La riforma Cartabia nel processo civile. Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216, con il coordinamento di Briguglio, Farina e Limongi, 2a ed., Pisa, 2025, spec. 890 ss. (edizione che verrà citata nel prosieguo, ove non diversamente indicato); Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023, spec. 138 ss.; Id., Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia. D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 e D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, Torino, 2025, 130 ss.; Graziosi, Luci e ombre del nuovo processo di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 425 ss.; Cecchella (a cura di), La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Torino, 2023; Id., Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie, in Riv. dir. proc., 2023, 1090 ss.; Id., La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie, dopo il d.lg. n. 149 del 2022, in Le Corti fiorentine, 2023, 105 ss.; Id., Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie, Pisa, 2024; Costantino, Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia: profili sostanziali e processuali, Roma, 2023; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2022, 837 ss.; Id., Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 467; Id., Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte, in Fam. dir., 2024, 1139 ss.; Id., Una nuova declinazione processuale per i modelli familiari, in Fam. dir., 2025, 377 ss.; Didone, De Santis (a cura di), Il processo civile dopo la riforma Cartabia, Padova, 2023, spec. 489 ss.; Donzelli, Savi (a cura di), Procedimenti relativi alle persone, ai minori e alle famiglie. Commento ragionato, Milano, 2023; Pilia (a cura di), Le nuove misure di protezione dell’autonomia dei minorenni, Padova, 2023; Donzelli, Manuale del processo familiare e minorile, Torino, 2024; Id., Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, in Judicium.it., dal 19 novembre 2024; Id., Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori, in Riv. dir. proc., 2025, 71 ss.; De Cesare, Il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie ad un anno dall’entrata in vigore, in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2024, 488 ss.; G.G. Poli, Processo in materia di persone, minorenni e famiglie, in Ruffini (a cura di), Diritto processuale civile, II, Bologna 2024, 55 ss. V., se vuoi, G. Fanelli, Le disposizioni comuni al primo grado di giudizio, in I procedimenti speciali. La riforma del processo civile, (a cura di) R. Giordano, A. Panzarola, Milano, 2025, 131 ss.
[3] Luiso, Diritto processuale civile, IV, 15a ed., Milano, 2025, 125. Un cenno anche in Cecchella, Il giudice costituzionale salva le preclusioni del rito per le persone, i minorenni e le famiglie, cit., il quale ritiene che il rito del lavoro è il modello al quale si è ispirata la legge delega n. 206/2021.
[4] Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, 10ª ed., Milano, 2025, 1012.
[5] Secondo Lupoi, sub art. 473-bis c.p.c., in La riforma Cartabia del processo civile, Tiscini (a cura di), cit., 845, la « disciplina processuale rappresenta una miscela tra (nuovo) procedimento ordinario (in particolare, la fase introduttiva e la modalità decisoria post-istruttoria), (pre-vigente) procedimento di separazione (in primis, la pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti all’esito della prima udienza) e procedimento camerale (con l’attitudine ad essere definito con una sola udienza) ». Ritiene Figone, Il giudizio di primo grado, in Fam. dir., 2023, 945, che il nuovo procedimento rappresenti «un tertium genus rispetto al novellato rito ordinario, ma anche a quello del lavoro, di cui (a parte la forma dell’atto introduttivo) non condivide il rigoroso regime di preclusioni quanto alle domande proponibili, ma soprattutto alle prove, avuto riguardo alla peculiare tipologia delle situazioni soggettive coinvolte e alla conseguente distinzione fra diritti disponibili ed indisponibili». Secondo Cecchella, Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie, cit., 8-9, il processo familiare e minorile è tendenzialmente unico per tutta la materia, differenziato e a cognizione piena.
[6] In relazione alle attività che le parti possono svolgere nella trattazione, anche mediante memorie scritte, trattandosi di temi ben noti alla cognizione ordinaria, si rinvia a Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 7a ed., 2025, Bari, 53 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 14a ed., Torino, 2025, 223 ss.; Luiso, Diritto processuale civile, II, cit., 35 ss.; Picardi, Manuale del processo civile, 5a ed., aggiornamento a cura di R. Martino, A. Panzarola, L. Picardi, Milano, 2025, 337 ss.; Ruffini (a cura di), Diritto processuale civile, II, cit., 83 ss.; Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, cit., 246 ss.
[7] Nello stesso senso anche Lupoi, sub art. 473-bis.17 c.p.c., in Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, cit., 914; Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, cit., 1013.
[8] Nello stesso senso Luiso, Diritto processuale civile, IV, cit., 127; B. Sassani, Lineamenti del diritto processuale italiano, cit., 1013. V. anche Donzelli, Manuale, cit., 105, il quale spiega l’asimmetria nel numero delle memorie si spiega proprio in ragione della prova contraria, che il convenuto può richiedere con la seconda memoria, mentre per l’attore è stato necessario contemplare un’ulteriore memoria.
[9] Sull’art. 473-bis.19 c.p.c., vedi Lupoi, sub art. 473-bis.19 c.p.c., in Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, cit., 917 s.; Id., Il “nuovo procedimento di separazione e divorzio tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 447 ss.; Cea, sub art. 473-bis.19 c.p.c., in Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, Savi, Donzelli (a cura di), cit., 154 ss.; Cecchella, Gli atti introduttivi, le preclusioni e le riaperture difensive. L’istruttoria, in La riforma del processo, cit., 19 ss.; Id., Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie, cit., spec. 33 ss.; Donzelli, Manuale, cit., 103 ss.; Danovi, Le ulteriori difese, cit., 1141 ss.; Id., Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum, in Nuove leg. civ. comm., 2023, 1144 ss.; Id., Una nuova declinazione processuale per i modelli familiari, in Fam. dir., 2025, 377 ss., spec. 383-384.
[10] In questo senso Donzelli, Manuale, cit., 101.
[11] Di recente, sui temi della tutela differenziata Licci, I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro, Pisa, 2020, spec. 1 ss., 30 ss., che, pur condividendo l’esigenza di adattabilità dei riti, mette anche in guardia dall’inconveniente a cui può portare la differenziazione delle regole processuali e, cioè, la moltiplicazione dei procedimenti (2, nota 2). In riferimento al rito unitario, cfr. Carratta, Il nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e le famiglie, un esempio di ri-codificazione della tutela differenziata, in Jus, 2023, 261 ss.; Donzelli, Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori, cit., 71 ss. Sulle tecniche di tutela giurisdizionale, vedi gli studi classici di Carnacini, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di Redenti, Milano, 1951, II, spec. 760 ss.; imprescindibile Proto Pisani, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro (*) (premesse alla legge 11 agosto 1973 n. 533), in Foro it., 1973, V, 205 ss.; Id., Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. dir. proc., 1979, 536 ss.; Id., La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 1990, V, 1 ss.; Id., Riflessioni critiche sulla cosiddetta tutela giurisdizionale differenziata, in Lav. diritto, 2014, 537 ss.; Id., Significati ed equivoci della “tutela giurisdizionale differenziata”, in Riv. dir. proc., 2023, 1335 ss.; Montesano, Luci ed ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nei processi civili, in Riv. dir. proc., 1979, 592 ss.; Carpi, Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 237 ss.; Vocino, Intorno al nuovo verbo “Tutela giurisdizionale differenziata”, in AA.VV., Studi in onore di Carnacini, Milano, 1984, II, 761 ss.; L.P. Comoglio, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, in Riv. dir. proc., 2008, 1509 ss.
[12] Corte cost. 10 aprile 2025 n. 39, secondo la quale, nella materia processuale, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema.
[13] Nel senso che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute in relazione al processo, tra le tante, Corte cost. 27 marzo 2025, n. 36; Corte cost. 3 giugno 2024, n. 96.
[14] Esempi simili sono già stati proposti da Donzelli, Manuale, cit., 101.
[15] Nel caso di più convenuti, questi potranno replicare esclusivamente a quanto inserito dall’attore nella prima memoria, ma non potranno replicare a quanto da loro esposto nella seconda memoria che, infatti, deve essere depositata nel medesimo termine. Vedi sul punto, Danovi, Le ulteriori difese, in Nuove leg. civ. comm., 2023, 1145, il quale, pur rilevando che la «previsione di tre memorie, delle quali due destinate all’attore e una al convenuto, pur all’apparenza asimmetrica, non intacca e anzi rispetta il principio di parità delle armi tra le parti», nei processi plurisoggettivi ritiene necessario che sia attribuito «al giudice un più ampio potere di case management e consentirgli di assegnare termini per le necessarie attività difensive e di assicurare così in favore di tutte le parti il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa».
[20] Tra tutti, Lupoi, Il “nuovo” procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo del giudice, cit., 451; Donzelli, Manuale, cit., 102; Id., Le modifiche al processo familiare e minorile, cit., § 6.