La Cassazione e la competenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Una restrittiva interpretazione letterale che non convince

Di Marco Farina -
Come noto, con il D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è stato approvato il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito, anche solo il Codice). Ai sensi dell’art. 389, primo comma, l’entrata in vigore del Codice è stata inizialmente fissata al decorso di 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[1], con l’eccezione delle norme espressamente indicate dal secondo comma dello stesso art. 389 le quali sono entrate in vigore dopo 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tra le norme la cui entrata in vigore è stata fissata al decorso del trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, applicabili sin dal 14 marzo 2019, . . .