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T. Roma 27 gennaio 2017 Il Tribunale di Roma, riformando in sede di reclamo l’ordinanza di prime cure che aveva rigettato la domanda della parte ricorrente, ha ordinato la cancellazione della segnalazione del nominativo di un cliente dalla centrale rischi. Nel caso di specie la banca aveva effettuato la segnalazione del nominativo di un soggetto che rivestiva il ruolo di garante quando, però, il rapporto con il debitore principale era stato definito attraverso una transazione. Ciò nonostante la banca aveva ritenuto di segnalare <<a sofferenza>> il nominativo del garante per un importo pari alla differenza tra il debito originario e la somma transatta. Il garante prende . . .