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App. Potenza, 27 luglio 2017 Il provvedimento da cui è estratta la massima in epigrafe, caratterizzato peraltro da una patente contraddizione (ma non è questa la sede per discuterne), dovrebbe indurre ad un ripensamento sulla disciplina concernente l’ esecutorietà delle sentenze di primo grado. L’attenzione, stante il provvedimento che si commenta, sarà circoscritta alle sole sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro. La Corte potentina, dapprima chiarisce che il periculum, così come delineato dall’art. 283 c.p.c., si sostanzia nel «pregiudizio patrimoniale che il soccombente potrebbe subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere la restituzione di quanto pag. . .