Inosservanza dei limiti dimensionali degli atti processuali: un sistema sanzionatorio in via di definizione

Di Olga Desiato -

L’inosservanza dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110/2023, per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma induce un’adeguata modulazione delle spese processuali (da liquidarsi sulla base dei parametri posti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).

 

1.Breviter et clare, la I sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 802, compone, con un ulteriore tassello, il mosaico giurisprudenziale che, all’indomani della consacrazione normativa dei principi di chiarezza e sinteticità, ne tratteggia il sistema sanzionatorio.

Proposto un ricorso per Cassazione affidato a due motivi risultati inammissibili, perché inidonei a veicolare censure consentite nel giudizio di legittimità, la Suprema corte coglie il destro per fornire indicazioni in ordine alle conseguenze che discendono dalla violazione dei criteri posti dal D.M. n. 110/2023, attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c., in ipotesi di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali ivi indicati[1].

Nella fattispecie scrutinata, era stata pronunciata una condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 3.513.520,00, sicché – a rigore – i limiti dimensionali posti dal decreto non avrebbero dovuto trovare applicazione, valendo questi soltanto per le cause di valore inferiore a euro 500.000. Ciò nonostante, il controricorrente aveva lamentato l’inosservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 46 disp. att. c.p.c. e 3 e 4 del D.M. n. 110/2023, essendo il ricorso per cassazione articolato in circa 120 pagine e 200.000 caratteri, peraltro redatto in violazione del limite di trenta pagine di esposizione introduttiva e senza indicazioni in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la deroga al superamento delle soglie prescritte.

Valorizzando solo in parte la censura articolata dal controricorrente, che, invero, deduceva l’inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, la Corte scrutina la rilevanza delle violazioni denunciate e, riconoscendone la fondatezza, chiarisce che l’inosservanza dei soli limiti dimensionali implica una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali e che la sanzione dell’inammissibilità del ricorso è relegata alle ipotesi in cui esso si risolva in «un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata», in spregio ai requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 366 c.p.c.

Quest’ultima è l’indicazione che giunge dal Supremo consesso che, nell’ottica di un corretto bilanciamento tra i principi costituzionali e convenzionali di effettività del diritto di difesa e del giusto processo (i quali inter alia impongono di non gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui), argina il facile ricorso alla categoria dell’inammissibilità confinandola alle ipotesi in cui l’inosservanza del dovere di chiarezza e sinteticità pregiudica la comprensibilità e decifrabilità delle censure mosse. E, in tal senso, espressamente impone al ricorrente di «selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.»[2].

2. Che sinteticità e chiarezza costituiscano principi immanenti al nostro processo, avvertiti quali valori nell’ottica della ragionevole durata del processo e della leale collaborazione tra le parti e il giudice, è oramai noto. La consacrazione normativa di essi posta dall’art. 121 c.p.c. – e ripetutamente tra le maglie del dettato codicistico – risponde all’esigenza, palesata dalla relazione illustrativa al D.Leg. n. 149/2022, di contrastare l’appesantimento degli scritti di parte e del giudice, talvolta prolissi, non perspicui e ridondanti. Un fenomeno atavico quest’ultimo, tuttavia acuito dall’abuso delle tecnologie informatiche e, prima ancora, dal significativo irrigidimento del sistema delle preclusioni, dal principio di non contestazione e dallo spettro dell’autosufficienza[3].

Vero è che l’esplicita positivizzazione dei principi in parola ha aperto il varco a operazioni ermeneutiche non sempre piane. Considerato il grado di vaghezza che li connota e il rapporto che tra essi esiste, si è presto posto all’interprete un duplice ordine di problemi relativo all’esatta portata dei lemmi adoperati e alla sorte degli atti processuali redatti in spregio ad essi. Il rapporto intercorrente tra la chiarezza e la sinteticità, la natura dei sintagmi adoperati, intesi talora quali endiadi talaltra quali concetti distinti da valutare autonomamente, la loro difficile tipizzazione in assenza di parametri oggettivi e le innumerevoli variabili che possono influenzarne la portata ne rendono particolarmente complessa la lettura ermeneutica prima e l’applicazione poi[4].

Dietro l’angolo si staglia il pericolo della denegata tutela, sebbene il rischio di derive formalistiche che finiscano per frustare il diritto di azione e di difesa delle parti è sapientemente – e talora sarcasticamente – stemperato dagli stessi giudici di legittimità. In altro caso sottoposto al suo scrutinio, la Corte, pur convenendo sul fatto che la tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente non fosse un modello di chiarezza e sinteticità, recisamente esclude che tanto basti per dichiarare inammissibile un ricorso, chiosando che «Se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa»[5].

La pronuncia di inammissibilità resta così saldamente ancorata alla verifica dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 366 c.p.c., dovendosi sanzionare la genericità e l’oscurità del ricorso «soltanto quando, sperimentate vanamente tutte le regole tradizionali dell’ermeneutica (ovvero l’interpretazione letterale, sistematica, coerenziale, logica), resti ambiguo o lacunoso il senso della censura»[6].

3. Oggi la Corte evidentemente valorizza la sinteticità quale criterio autonomo rispetto alla chiarezza, riconoscendo a ciascun canone proprie specifiche funzioni e rilevanza[7]: nel denunciare la sola prolissità delle difese del ricorrente, invoca, quindi, le prescrizioni contenute nell’art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c. [8] e liquida le spese – che seguono il criterio della soccombenza – ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato.

Una piana applicazione, questa, della scelta operata dal legislatore che – nell’escludere che le violazioni operino sul piano degli effetti degli atti e nel prevedere sanzioni che agiscano sul versante economico – individua così un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del sistema e l’effettività della tutela giurisdizionale.

La violazione de qua, come apertis verbis rimarcato, lede altresì il principio di leale collaborazione processuale e legittima, nell’argomentare della Corte, il rinvio al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in difetto dell’indicazione, nella normativa secondaria, di parametri diversi specificamente invocabili nella fattispecie.

Ora, stante la victus victori, la modulazione delle spese processuali che tenga conto della condotta tenuta dalle parti rappresenta una soluzione ragionevole, atta a funzionare da monito, ossia a esortare al rispetto del principio di leale collaborazione processuale tra le parti e tra queste e il giudice e, quindi, a contrastare certi mal costumi del ceto forense.

Chiaro e condivisibile l’intento perseguito dalla Corte che, in forza del potere discrezionale attribuito al giudice dal D.M. n. 55/2014 cit., sanziona il ricorrente prolisso estendendo in via interpretativa il perimetro applicativo posto dall’art. 1 del D.M. n. 110/2023.

E’ si vero, infatti, che la norma esclude l’invocabilità di limiti dimensionali per le cause di ingente valore (e – sembrerebbe – per quelle che attengono a diritti non suscettibili di valutazione economica[9]), parimenti vero è che la complessità della quaestio iuris o della quaestio factis non dipende – o può non dipendere – dal valore della causa[10].

L’irragionevolezza della disposizione pare esser colta dalla Corte che, infatti, ne trascende.

La violazione del canone di sinteticità resta comunque non particolarmente nefasta; a destare perplessità è, tuttavia, la sua individuazione, soprattutto ove si consideri che la “ponderata estensione” degli atti giudiziari difficilmente può essere valutata attraverso la predeterminazione di un dato numero di caratteri.

Non si dimentichi, infatti, che brevità è un concetto diverso da sinteticità, dovendo la prima essere rapportata alle dimensioni dell’atto, la seconda al suo contenuto: escludendo che esso possa risolversi in mera brevitas materiale, il canone della sinteticità è definito, in modo particolarmente efficace, come un «concetto di relazione» che «esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell’atto chiamato ad esaminarle»[11]. In altri termini, un atto è sintetico non quando è breve in assoluto, ma quando ampiezza dell’atto, complessità della vicenda e necessità decisorie del giudizio sono sapientemente bilanciate e, ancora, quando esso «pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità»[12].

Tanto appurato, certamente si fa apprezzare la previsione contemplata dall’art. 5 del decreto, che consente il superamento dei limiti dimensionali imposti allorquando giustificato dalla complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate o dalla natura degli interessi coinvolti[13], sebbene si presti a rilievi critici la scelta di rimettere la facoltà di deroga alla discrezione del difensore. Bastando la mera esposizione sintetica, da parte di quest’ultimo, delle ragioni giustificative del superamento dei limiti dimensionali, la previsione rischia, in concreto, di attenuare sensibilmente la forza cogente della prescrizione.

Di contro, l’introduzione di un meccanismo di preventiva autorizzazione giurisdizionale – sul modello di quanto già previsto nel processo amministrativo e, peraltro, auspicato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura[14] – avrebbe verosimilmente impedito la facile elusione delle previsioni in parola.

Ancora alle prescrizioni contemplate per il processo amministrativo sarebbe opportuno volgere lo sguardo con riferimento, questa volta, ai parametri liquidativi: parametri non regolamentati dal D.M. n. 110/23 e invece puntualmente contemplati dall’art. 13 ter delle norme di attuazione del processo amministrativo, all’indomani della sua “provvida” riscrittura voluta dalla L. n. 207/2024[15]. Sono qui i commi quinto e quinto bis a precisare che, «indipendentemente dall’esito del giudizio», la parte che, in qualsivoglia atto del processo, ecceda – senza avere previamente ottenuto la prescritta autorizzazione – i limiti dimensionali fissati è condannata «al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato» e che l’ammontare dovuto è determinato dal giudice avuto riguardo, da un lato, all’entità del superamento dei limiti dimensionali e, dall’altro, alla complessità ed alla consistenza degli atti impugnati ovvero della sentenza oggetto di gravame.

4. Sia pur mutatis mutandis, la trasposizione di tale regulaal processo civile non appare affatto azzardata; ciò a maggior ragione se si considera l’assetto complessivo della disciplina delle spese delineato negli ultimi lustri che ha visto, di fatto, reinterpretato il principio secondo cui la condanna al rimborso delle spese trova il suo fondamento “oggettivo” nell’esito della causa.

Come già altrove rimarcato[16], infatti, con le modifiche normative apportate dalla L. n. 69/2009 e dalla L. n. 162/2014 il legislatore si è servito dei coefficienti di partecipazione psicologica del soccombente al fine di ripartire il carico delle spese, sicché è la valutazione del comportamento processuale delle parti dirottare verso l’operatività dell’art. 91 o dell’art. 92, primo comma, c.p.c.

Là dove la condotta posta in essere esuli da qualsivoglia forma di colpa, anche lievissima, trova, invece, applicazione il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., quindi, la compensazione delle spese tra le parti. La soccombenza reciproca o le ipotesi di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza[17] denotano, infatti, un atteggiamento processuale non rimproverabile, quindi improduttivo di conseguenze pregiudizievoli sul piano delle spese.

Diversamente, la condotta “lievemente colpevole” rintracciabile nella soccombenza, ex art. 91 c.p.c., determina la condanna alle spese; graduando ulteriormente la colpevolezza, la trasgressione al dovere di lealtà e probità sancito dall’art. 88 c.p.c. giustifica, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c., la condanna al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate alla controparte indipendentemente dalla soccombenza.

L’atteggiamento ancor più riprovevole posto in essere dalla parte che con dolo o colpa grave ha abusato del proprio diritto di azione e di difesa giustifica l’irrogabilità della sanzione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. e quella, di nuovo conio, posta dal nuovo quarto comma del medesimo articolo[18].

In tale contesto, escluso che la violazione dei limiti dimensionali di redazione di un atto possa qualificarsi in termini di abuso dello strumento processuale e, come tale, integrare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è tra le maglie dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c. che all’interprete è dato ricercare la sanzione invocabile.

E allora, può sicuramente riconoscersi il potere del giudice di porre a carico del soccombente le spese di lite avvalendosi della discrezionalità che il D.M. n. 55/2014 gli demanda, così diminuendo o aumentando i valori medi dei compensi a seconda della entità della violazione. L’inosservanza dei limiti dimensionali degli atti processuali da parte del difensore della parte soccombente, in altre parole, giustifica la liquidazione del compenso in misura prossima ai valori massimi dei parametri forensi; la violazione dei medesimi limiti in cui sia incorsa la parte vittoriosa, specularmente, legittima l’applicazione di valori prossimi ai minimi, ferma restando sempre la necessità di una motivazione specifica[19].

Ancora, non sarebbe peregrino ipotizzare che, infranto il principio di leale collaborazione processuale, e sempre in ragione della gravità della condotta, sussistano i presupposti per una condanna al rimborso dei costi sostenuti che prescinda dall’esito della causa, sia pur nei limiti in cui si accerti lo specifico nesso causale tra gli esborsi e la condotta sleale. Nell’atto prolisso possono ben nascondersi “trappole” che il difensore di controparte rischia talvolta di non cogliere: si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui il fatto storico rilevante sia esposto in modo non immediatamente intellegibile, perché celato tra le pieghe di un atto eccessivamente prolisso, ridondante e formulato in termini tali da non consentirne una chiara percezione; in siffatto contesto, il mancato rilievo della controparte espone alle conseguenze decadenziali proprie del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. Le insidie che nella ridondanza si annidano impongono, allora, un particolare sforzo interpretativo e un maggiore impegno difensivo che potrebbero forse giustificare un aggravio economicamente valutabile e, in quanto tale, rimborsabile.

Ferma l’oggettiva difficoltà di estendere l’ambito applicativo della compensazione e remota la possibilità che il giudice, avvedutosi della trasgressione, intervenga ai sensi dell’art. 175 c.p.c. invitando le parti a regolarizzare l’atto e a sintetizzare lo scritto ridondante, la prospettazione da ultimo avanzata è giustificata dalla necessità di incentivare il rispetto delle regole processuali, nella amara consapevolezza che solo l’incombenza di una sanzione può incidere positivamente sulla promozione della cultura della “ponderata brevitas” e della limpidezza argomentativa di cui il processo ha bisogno.

[1] Ponendo limiti dimensionali agli atti processuali, l’ordinamento italiano si allinea all’organico e articolato modello offerto dalle istituzioni giurisdizionali dell’Unione Europea. Le prescrizioni sancite dalle fonti normative secondarie lì, in vista di una maggiore efficienza processuale e per agevolare la traduzione degli atti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, impongono ben precisi vincoli, la regolarizzazione dell’atto redatto in violazione dei criteri indicati e, nelle more, la sospensione delle procedure notificatorie. V., a titolo meramente esemplificativo, le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, versione consolidata 28 aprile 2025, in www.curia.europa.it.

Vero è che la regolamentazione di nuovo conio trova i suoi antecedenti negli esempi già offerti, nel processo amministrativo, dapprima dal D.P.C.S. del 25 maggio 2015, attuativo dell’art. 120, sesto comma, c.p.a., poi dall’art. 7 bis D.L. 31 agosto 2016, n. 168, dall’art. 13 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a. e dal D.P.C.S. n. 167/2016. Per il processo innanzi alla Corte di Cassazione, in tal senso già i Protocolli di intesa sulle regole redazionali dei ricorsi, siglati, a cadenza ciclica a far data dal 17 dicembre 2015, tra la Corte di cassazione, la Procura Generale, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense.

[2] Così, solo da ultimo, Cass. 27 maggio 2026, n. 16626; 21 maggio 2026, n. 15632, 13 dicembre 2024, n. 32405, che, in linea con l’orientamento ormai consolidato, riprendono i dicta di Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552, in Foro it., Rep. 2021, voce Cassazione civile, n. 142.

[3] In uno scritto ormai risalente, B. Capponi (Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2014, 1075), rammenta che sono state le riforme degli ultimi anni a produrre conseguenze sulla tecnica di redazione degli atti e ciò anche solo considerando le modifiche che vanno dal 1990 al 2009: «Chiunque può rendersene conto esaminando un atto di citazione redatto prima della riforma del ‘90, anche in una controversia di rilievo: la laconicità dell’esposizione e la sinteticità delle conclusioni lasceranno interdetti, e spesso quell’atto non presenterà neppure una distinzione tra «fatto» e «diritto». In una parola, l’atto introduttivo del giudizio era saldamente ispirato al principio «meno si dice, meglio è», e serviva soprattutto a rendere la situazione sostanziale contestata».

[4] Senza nessuna pretesa di compiutezza, ci si limita qui a rinviare alle considerazioni di M. Montanari, Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili, in questa Rivista, 2024, 227 ss.; I. Pagni, Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c., ibid.; F. De Giorgi, Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia, ibid. V. anche E. Fanesi, Chiarezza e sinteticità degli atti processuali, in La riforma del processo civile, a cura di D. Dalfino, in Foro it., Gli speciali, 2025, 34 ss.; G.G. Poli, Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti, in Guida sistematica al nuovo processo civile, a cura di D. Dalfino, Molfetta, 2024, 53 s.; S. Caporusso, La resistibile ascesa del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, in Foro it., 2024, V, 141 s.; G. Fabbrizzi, Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110, in Riv. dir. proc., 2024, 985 ss.; F.M. Ghirga, L’abuso del processo e alcune norme nell’ultima riforma della giustizia civile, in Riv. dir. proc., 2023, 390 ss.; G. Frus Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili, in Lavoro dir. Europa, 2023; D. Buoncristiani, Il procedimento di primo grado. La leale collaborazione tra parti, giudice e terzi, in Il processo civile dopo la riforma, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 38 ss.

[5] V. Cass. 26 gennaio 2026, n. 1785, Presidente Frasca, Estensore Rossetti.

[6] Su tutte, Cass. 16 marzo 2023, n. 7600, Pres. Lombardo, Estensore Varrone, che pronuncia l’inammissibilità di ricorso per Cassazione in cui alla relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate si contrappone un ricorso di 65 pagine «ponderoso, ipertrofico, con una mescolanza di elementi di fatto ed elementi di diritto che rendono incomprensibile le ragioni delle doglianze». Un ricorso nel quale «I motivi, infatti, sono formulati in maniera farraginosa, disordinata, confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto, rendendo impossibile per il Collegio di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata in vista del controllo di legittimità».

[7] Come del resto già potrebbe desumersi dal tenore letterale della fonte normativa secondaria che, come visto, impone il rispetto dei limiti dimensionali (quindi del criterio di sinteticità) per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

[8] Ove è chiarito che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta l’invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».

[9] Tanto si desume, infatti, dal mancato espresso riferimento alle cause di valore indeterminabile.

[10] Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 110/23 cit. Sul parallelismo, tanto arbitrario, quanto indimostrato, tra valore economico e complessità della controversia, v. G. Fabbrizzi, Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110, cit., 987 s.

[11] In tal senso Cons. Stato 20 ottobre 2021, n. 7045, in Foro it., 2022, III, 1 s. Come precisa M.F. Ghirga, La giustizia “piovuta” dal cielo, Riflessioni suggerite dalle “Lezioni americane” di Italo Calvino, Torino, 2021, 54, «Valorizzare la sinteticità significa, allora, promuovere la capacità di dominare la complessità giuridica, con un approccio atto a riassumerne le questioni controverse e a ordinarle in un discorso logico e stringente, che realizzi, nel contraddittorio con le parti e con il giudice, il diritto di difesa».

[12] Così nella Relazione allo schema 24 maggio 2023 di D.M. recante il Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

[13] Peraltro, ai sensi dell’ultimo comma della disposizione in parola, anche la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei surriferiti limiti.

[14] V. il parere sullo schema del decreto del Ministro della Giustizia recante Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, delibera 7 giugno 2023, in www.csm.it.

[15] Sul sistema sanzionatorio tratteggiato dalla precedente normazione sulla scorta delle ricostruzioni offerte dalla giurisprudenza, v. per tutti C. Silvano, La violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali: un monito dal giudice amministrativo, in Il processo, 2024, 891 ss.

[16] Si vis, O. Desiato, Opposizione di terzo revocatoria e responsabilità aggravata – Responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.: una possibile interpretazione, in Giur. it., 2015, 866 s.

[17] O, come statuito da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, in Foro it., 2018, I, 97, al ricorrere di gravi e eccezionali ragioni, specificamente riferite alla concreta vicenda processuale e strettamente connesse alla sostanza del diritto controverso.

[18] Sugli «strumenti di ‘tortura’» tratteggiati dal legislatore al fine di scoraggiare il ricorso indiscriminato all’autorità giudiziaria v. G. Miccolis, Le modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata: quadro generale, in Foro it., 2015, V, 76.

[19] La soluzione è patrocinata anche da G.G. Poli, Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti, cit., 55 e da G. Frus Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili, cit.