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1. Il rapporto tra nullità e inesistenza esprime decisamente (e storicamente[1]) uno snodo tra i più problematici dell’intera teoria dell’invalidità degli atti giuridici. L’estraneità dell’inesistenza dalle categorie espressamente contemplate dal diritto positivo ha, infatti, tradizionalmente suscitato seri (e mai sopiti) dubbi in ordine alla configurabilità anche soltanto concettuale dell’istituto[2], il quale purtuttavia è ritenuto indispensabile, in talune interpretazioni[3], al fine di attuare una concreta esigenza del sistema: quella di edificare una categoria idonea a conchiudere gli atti (ovvero i “non-atti” [1]) radicalmente incapaci di produrre qualsivoglia effet. . .