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1.Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte, adita ex art. 111, comma 7, Cost., per la cassazione del decreto con il quale la Corte di appello di L’Aquila aveva accolto il reclamo avverso il decreto che aveva respinto l’istanza di fallimento, ribadisce il principio per il quale il provvedimento con il quale la corte distrettuale rimette gli atti d’ufficio al Tribunale ai sensi del comma 4 dell’art. 22 l. fall. non è autonomamente impugnabile, perché privo dei caratteri di definitività e di decisorietà[1]. Eventuali vizi processuali propri del procedimento di reclamo potranno essere dedotti con l’impugnazione avverso la (anch’essa eventuale) sentenza dichiarativa di fallime. . .