“Il rito semplificato di cognizione”.

Trascrizione del seminario-webinar Università degli Studi della Tuscia - 10 marzo 2023

Di Aa. Vv. -

 Introduce

Dott.ssa Sofia Maria Lener

(Dottoranda di ricerca, Università degli Studi della Tuscia)

Ne discutono

Prof.ssa Beatrice Gambineri

(Ordinaria di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Firenze)

Dott. Federico Bonato

(Magistrato ordinario, Tribunale di Viterbo)

Avv. Stefano Brenciaglia

(Avvocato del Foro di Viterbo)

Conclusioni

Prof.ssa Gina Gioia

(Associata di Diritto processuale civile, Università degli Studi della Tuscia)

Introduzione

L’art. 3, comma 21, del d.lgs. 149/2022 ha inserito al Titolo I del Libro II del c.p.c. il capo III-quater, composto dagli articoli da 281-decies a 281-terdecies, rubricato “Del procedimento semplificato di cognizione”. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Tra le novità più rilevanti del procedimento semplificato rispetto al rito sommario di cognizione vi è, anzitutto, la ricollocazione del procedimento all’interno del codice – non più tra i procedimenti speciali a cognizione sommaria – e la conseguente ridenominazione. Ancora, l’ambito di applicazione: non solo più dettagliato rispetto alla previgente disciplina, ma anche esteso alle cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione collegiale e, soprattutto, obbligatorio “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”.

Se, da un lato, la forma della domanda e la costituzione delle parti ricalcano grosso modo l’abrogato art. 702-bis c.p.c. con alcune novità (si pensi alla precisazione che il termine tra la notificazione del ricorso e la prima udienza è un termine libero), dall’altro, la struttura del rito risulta sostanzialmente innovata e la discrezionalità del giudice limitata: è stata eliminata l’ipotesi di separazione della domanda principale da quella riconvenzionale richiedente un’istruttoria non sommaria; è stata espressamente prevista la facoltà dell’attore di chiedere entro la prima udienza di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti e possono chiedere che il giudice conceda ulteriori termini; viene, poi, esclusa la deformalizzazione nell’articolazione dei mezzi di prova.

Da ultimo, il procedimento si conclude ora con sentenza a seguito di discussione orale, impugnabile nei modi ordinari.

 

 

1.Ambito di applicazione del procedimento semplificato

L’obbligatorietà del rito semplificato nei casi indicati al primo comma dell’art. 281-decies c.p.c. se è confermata dalle previsioni secondo cui alla prima udienza il giudice dispone il mutamento del rito se rileva che ricorrono o meno le condizioni di obbligatorietà, sembra essere messa in crisi dalla previsione secondo cui il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario “quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario”.

Una parte dei primi commentatori, tuttavia, ritiene che quest’ultima previsione si riferisca solamente alle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, che possono essere trattate nelle forme del rito semplificato, anche qualora non sussistano le condizioni di obbligatorietà.

Condivide questa interpretazione? E, in ogni caso, al di fuori delle condizioni di obbligatorietà, quali ritiene essere le ulteriori cause di competenza del tribunale in composizione monocratica compatibili con la trattazione nelle forme del rito semplificato?

 

– Prof.ssa Gambineri:

Prima di rispondere al quesito, ritengo opportuno fare un passo indietro e ricordare le ragioni per cui è molto importante valorizzare al massimo il procedimento semplificato di cognizione, ampliandone il più possibile l’ambito applicativo.

Si tratta di un procedimento che si pone in alternativa al processo a cognizione piena secondo il rito ordinario; rito ordinario che, alla luce della riforma, appare veramente complicato e pesante; dunque, uno strumento del tutto inadatto al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che il legislatore si era prefisso. È un rito complesso che in molti casi rischia di non essere facilmente governabile da parte del giudice. Si pensi, tanto per fare un esempio, alla chiamata in causa di un terzo, su iniziativa dell’attore, oppure alla chiamata in causa di un quarto o un quinto, su iniziativa di uno dei chiamati (cosa che succede spesso in materie molto complesse come gli appalti). In base al rito riformato, ad ogni chiamata corrisponde uno slittamento dell’udienza di almeno 120 giorni e lo scambio di un nuovo giro di memorie integrative ai sensi dell’art. 171 ter c.p.c. Quindi, ad ogni chiamata, il chiamante ed il chiamato, ma probabilmente anche le altre parti, potranno depositare tre memorie e il giudice, ancor prima di aver incontrato le parti, può trovarsi costretto a leggere più di venti memorie.

Per questo, ma anche per altri motivi, è di fondamentale importanza cercare di limitare il più possibile l’ambito applicativo del rito ordinario a vantaggio del procedimento semplificato di cognizione.

Ora, il procedimento semplificato è un processo a cognizione piena, che si apre con ricorso. A mio parere, l’art. 281-decies c.p.c. è scritto molto male, perché, banalmente, i presupposti dell’obbligatorietà, fissati al primo comma – che non sono altro che ipotesi riprese dalla giurisprudenza che si è formata sul rito sommario di cognizione – non possono essere valutati dall’attore al momento della proposizione della domanda, perché presuppongono la costituzione del convenuto.

Invero, l’unico criterio che rileva è “la complessità della lite e dell’istruttoria” perché è su questo che il giudice stabilirà se disporre il passaggio al rito ordinario. Rispetto a questo criterio, che è generale, le ipotesi dell’art. 281-decies, primo comma, c.p.c. sono delle mere specificazioni, trattandosi di casi in cui la causa può risolversi senza alcuna istruttoria o comunque passando attraverso una istruttoria semplice.

Quindi, in base al secondo comma dell’art. 281-decies c.p.c., laddove il tribunale giudica in composizione monocratica, l’attore può sempre proporre la domanda in forma di ricorso e aprire il processo nelle forme del procedimento semplificato. Ma, a dire il vero, l’attore può procedere nelle stesse forme anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale. In ogni caso, infatti, sarà il giudice, una volta che si è costituito il convenuto, a valutare l’esistenza dei presupposti perché il procedimento possa proseguire nelle forme semplificate. Infatti, un conto è l’apertura del processo nelle forme del rito semplificato, ovvero tramite ricorso, un conto è che poi il processo prosegua nelle forme semplificate. In ogni caso, anche se il giudice corregge la scelta effettuata dall’attore, disponendo il mutamento di rito, la domanda è valida, e come tale continuerà a reggere tutti i suoi effetti sostanziali e processuali.

Quanto al significato dell’espressione “complessità della lite e dell’istruzione probatoria”, è molto importante che l’art. 281-duodecies c.p.c., relativo al passaggio dal rito semplificato al rito ordinario, venga interpretato in maniera analoga all’art. 183-bis c.p.c., che prevede il passaggio contrario. Le due disposizioni, infatti, usano la stessa espressione.

Naturalmente, sarà la giurisprudenza a disegnare il limite tra lite e istruttoria complessa e non complessa. Sul punto, si impone solo una precisazione: per configurare una istruttoria non complessa non è richiesta l’assenza di richieste istruttorie; anche se viene chiesta una CTU o l’acquisizione di una prova testimoniale, non necessariamente si configura un’istruttoria complessa.

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Una interpretazione letterale del primo comma dell’art. 281-decies c.p.c. porterebbe a ritenere idonee al rito semplificato anche le cause complesse: infatti, si prevede l’obbligatorietà del procedimento, a prescindere dalla complessità della lite, anche per le cause di natura documentale. Eppure, rientrano tra queste ultime cause molto complesse. Si pensi, per esempio, alle cause societarie. Ritiene che sia questa la giusta interpretazione della norma? E, se sì, ritiene che questo rito sia adatto alle cause complesse?

 

– Dott. Bonato:

Secondo me l’interpretazione di una norma lascia il tempo che trova rispetto a quella che sarà l’applicazione effettiva, che non dipende tanto da una coerenza della risposta dell’operatore, quanto dagli altri fattori in campo che regoleranno la vita della riforma. Nel senso che il mutamento del rito nel rito ordinario offre delle garanzie in più rispetto a tutta una serie di impegni delle risorse umane coinvolte.

Mi spiego: il giudice e l’avvocato, organizzando il lavoro secondo gli schemi del rito che abbiamo applicato fino ad adesso, hanno una garanzia rispetto al prodotto finale che sarà la sentenza redatta nei modi ordinari. Immagino che nessuno sarà disposto ad affrontare delle decisioni prese con un supporto probatorio limitato all’attività delle parti: le istruttorie sono necessarie sia per garantire al giudice di avere tutti gli elementi per decidere, sia alle parti di sentirsi effettivamente tutelate nelle proprie esigenze di contraddittorio.

Per cui il mutamento del rito diventerà quasi una clausola di stile: qualsiasi causa può diventare complessa, se ci sono degli interessi di un certo tipo. E se c’è un processo sicuramente ci sono degli interessi contrapposti, per i quali non hanno funzionato gli strumenti di composizione preventiva.

Il giudice ha la forma mentis per portare avanti un processo articolato nel modo ordinario, perché in una singola udienza non si riesce a decidere come vorrebbe la riforma: se ci sono 15/20 fascicoli, il tempo di una udienza non è sufficiente a conoscere bene e a scrivere un provvedimento che regga.

Quindi, quando l’articolo fa riferimento alla complessità, indica una via di uscita, che è stata utilizzata molto spesso per prendere tempo o dalla parte che vi ha interesse o dal magistrato che non ha gli strumenti probatori, le risorse materiali e l’organizzazione dell’ufficio per dare una risposta adeguata.

Anche al giudice farebbe comodo non portarsi il lavoro a casa e decidere subito, però questo si può fare solo se vi è un diverso rapporto con gli attori del processo, perché la stessa testimonianza può essere resa in maniera differente a seconda di chi fa la domanda e lo stesso perito può formare perizie diverse.

Per cui è molto difficile far funzionare la riforma.

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Nelle ipotesi in cui è prevista l’obbligatorietà del rito, l’attore dovrebbe introdurre la causa nelle forme del procedimento semplificato. Tuttavia, alcune di queste ipotesi sono ricollegate a condizioni verificabili solo ex post: che i fatti non siano controversi e che l’istruzione non sia complessa sono condizioni che si possono verificare solo dopo la costituzione del convenuto. Ritiene che questo problema possa spingere l’attore a non introdurre il giudizio nelle forme del procedimento semplificato?

 

– Avv. Brenciaglia:

Se pensiamo alle volte in cui in passato si è utilizzato l’art. 702-bis c.p.c., esse non sono molte.

Oggi la possibilità di ricorrere al rito semplificato è sicuramente sollecitata dal legislatore. Avendo quest’ultimo investito molto in questo procedimento.

Quanto ai presupposti, ricorrendo i quali si può accedere al rito semplificato ai sensi dell’art. 281-decies c.p.c., il ricorrente può avere di certo un’idea chiara rispetto alla propria controversia, e quindi, sapere che quel fatto non è controverso; detti aspetti è chiaro che poi possono essere integrati alla luce della costituzione del convenuto. Quindi non credo che la configurazione del procedimento semplificato possa costituire un ostacolo al suo concreto utilizzo.

Se poi si considera la complessità del rito ordinario, per come lo stesso è stato modificato, è probabile che molti avvocati opteranno per un rito (ordinario) o l’altro (semplificato) anche in base all’urgenza della risposta di giustizia.

La possibilità che offre il nuovo rito semplificato di avere comunque un’attività istruttoria, notevolmente ampliata rispetto al vecchio art. 702-bis c.p.c., può indurre a un suo utilizzo maggiore, anche in funzione della possibilità, lasciata alla discrezionalità del giudice, di convertire il rito da semplificato a ordinario.

Tuttavia, dal punto di vista del difensore, è logico che possano sorgere dubbi in ordine all’osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che possono essere in parte limitati da questo procedimento.

Se e come si arriverà ad utilizzare questo strumento è difficile dirlo. Può essere per certi versi appetibile, in una prospettiva di rapida definizione della controversia.

Bisognerà osservare l’applicazione sul campo del procedimento. È indubbio, in ogni caso, che l’articolata struttura del rito ordinario (mi riferisco alle verifiche preliminari demandate al Giudice ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.) possa costituire un incentivo all’uso del procedimento semplificato.

Quest’ultimo, tuttavia, se da un lato può essere sicuramente una soluzione per deflazionare il contenzioso e accelerare i tempi per ottenere una risposta all’istanza di giustizia, dall’altro può destare alcune perplessità in ordine alla discrezionalità lasciata al giudice sulle scelte da operare nell’ambito del procedimento.

2.La richiesta di termini in prima udienza

 

Alla prima udienza le parti possono chiedere che il giudice conceda, se sussiste un “giustificato motivo”, un primo termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, per replicare e dedurre prova contraria (art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.). Questa, forse, è la previsione che ha creato maggiori dubbi interpretativi.

Anzitutto, il presupposto del “giustificato motivo” sembrerebbe intendere una maggiore complessità della vicenda processuale. Tuttavia, questa complessità non deve essere tale da giustificare il passaggio al rito ordinario ai sensi del comma 1 dell’art. 281-duodecies c.p.c.: dove si pone, secondo lei, la linea di confine? Ritiene, inoltre, che le difficoltà interpretative possano condurre al rischio che, nella prassi, l’accertamento del “giustificato motivo” si traduca in una formula di stile, con assegnazione automatica del doppio termine a semplice richiesta di una delle parti?

– Dott. Bonato:

Secondo me l’accertamento del “giustificato motivo” si tradurrà in una formula di stile, perché, immaginando una ipotetica lite dove una delle due parti ha interesse a dare un ritmo diverso alla procedura, se questa eccepisce la sussistenza del “giustificato motivo” il giudice è tenuto a esaminare la questione.

I giustificati motivi potrebbero essere proprio quelli che legittimano la modifica del rito: se il convenuto eccepisce che ci sono dei giustificati motivi per mutare il rito il giudice come fa a non concedere il termine? Dovrebbe, altrimenti, aver già studiato tutto il fascicolo ed aver esaminato le prove di una e dell’altra parte, tra l’altro non in contraddittorio tra di loro.

Il “giustificato motivo” rischia, dunque, di diventare una clausola di stile, a meno che non si arrivi ad un’articolazione delle prove utilizzabile nel rito semplificato: già la questione se le testimonianze verranno assunte secondo una certa forma apre degli scenari su cosa può essere utilizzato dal giudice come prova nel rito semplificato.

Ci saranno, quindi, delle questioni da risolvere a monte, prima di arrivare a una operatività del sistema, perché ancora non si sa quali sono e come si formeranno le prove che io potrò utilizzare per fare la decisione alla prima udienza, visto che sarebbe auspicabile che tutto si risolvesse alla prima o alla seconda udienza.

Dovrebbe allora essere articolato diversamente il materiale probatorio su cui il giudice può lavorare: si dovrebbe fare una riforma delle prove, che prevede la consegna di un fascicoletto in cui vi è scritto quali sono le prove e qual è il loro valore di legge.

Se tutto è liberamente interpretabile, infatti, i tempi saranno dettati dalle cause che ogni giudice ha sul ruolo.

Se fosse stato opportunamente immaginato tutto l’iter procedurale forse si sarebbe potuto arrivare ad una valutazione migliore di come andrà questa riforma.

***

 

Sempre in relazione all’interpretazione dell’espressione “giustificato motivo” si sono sviluppati due orientamenti: uno restrittivo, secondo cui, essendosi già verificate con il deposito degli atti introduttivi le preclusioni assertive e istruttorie, il “giustificato motivo” potrebbe essere riferito soltanto ad esigenze difensive sorte con le difese del convenuto; secondo l’opposto orientamento, che critica il primo poiché andrebbe a configurare delle ipotesi di decadenza non espressamente previste dalla norma, il “giustificato motivo” potrebbe sussistere ogni qual volta la parte illustri esigenze difensive non pretestuose necessarie per il concreto sviluppo del processo. A quale dei due orientamenti ritiene si debba aderire? O, in alternativa, è a suo avviso, necessario un terzo orientamento?

 

– Prof.ssa Gambineri:

Vorrei ricordare che il procedimento semplificato è un processo a cognizione piena, che si chiude con un provvedimento che ha la forma della sentenza, suscettibile di appello nelle forme ordinarie.

Il provvedimento finale è suscettibile di passare in giudicato. Giudicato che si potrà agganciare all’inutile decorso dei termini per impugnare o all’esaurimento dei mezzi di impugnazione. Se la sentenza è di merito acquisterà l’autorità della cosa giudicata (art. 2909 c.c.).

Dobbiamo, dunque, confrontarci con tutti gli orientamenti in punto di limiti oggettivi del giudicato. E sappiamo bene che la giurisprudenza porta avanti, in settori cruciali, orientamenti estremamente ampi. Si pensi: al divieto di frazionamento del credito sancito nel 2007, alle sentenze gemelle del 2014 sulla impugnazione del contratto; all’intervento delle Sezioni unite del 2015 in tema di modifica della domanda.

Il processo a cognizione piena si fa sempre per apprestare all’attore che ha ragione una tutela effettiva. Anzi, come ci hanno ricordato queste pronunce, la tutela massima.

Questo non dobbiamo mai dimenticarlo e dobbiamo sempre risolvere le questioni interpretative e ricostruire le dinamiche processuali senza perdere di vista questo obiettivo.

Detto questo, per quanto mi riguarda, sono assolutamente contraria a qualsiasi ricostruzione del processo come gabbia: il processo è chiaramente un contenitore, ma deve essere elastico, perché deve dare modo, non soltanto all’attore ma anche al convenuto, di dare pieno sfogo al diritto di azione e al diritto di difesa. Anche perché, alla luce degli indirizzi maturati in punto di limiti oggettivi del giudicato, con riferimento ad una determinata vicenda sostanziale, è probabile che si potrà celebrare un solo e unico processo.

Venendo alla domanda, in base alla lettera degli artt. 281-decies c.p.c. e seguenti, le preclusioni sono segnalate (esse corrispondono alle previsioni “a pena di decadenza”) e investono, per quanto riguarda l’attore la proposizione della domanda e dunque la indicazione dei fatti identificativi della domanda (oltre che dell’oggetto della stessa) che devono essere necessariamente svolti nel ricorso e, per quanto riguarda il convenuto la domanda riconvenzionale, la chiamata del terzo e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio che invece devono essere svolti nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Poi, in udienza, ex art. 281-duodecies c.p.c., l’attore, a pena di decadenza, può chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo e nella stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Primo, le “altre parti” probabilmente è in genere l’attore, ma anche il convenuto se ha chiamato in causa un terzo. Secondo, bisogna offrire una interpretazione ampia di questa previsione; il legislatore si è dimenticato infatti di richiamare le domande che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto: si parla solo di “eccezioni”, ma è di tutta evidenza che nella replica devono trovare spazio anche le domande conseguenti alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni sollevate dal convenuto (quindi, all’attore deve essere aperta la possibilità di avanzare la domanda di accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.).

Dopo di che si dice che, se richiesto e se sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti dei termini.

A mio parere le preclusioni sono solo quelle che ho indicato, perché così è previsto dalla legge. Certamente nell’ottica del procedimento semplificato, che dovrebbe chiudersi in un’udienza o massimo due, sarebbe opportuno che le parti svolgessero la cosiddetta attività di controreplica e le richieste istruttorie direttamente in udienza. Ma, alla luce di quanto si è fin qui detto, se le parti chiedono al giudice la fissazione dei termini perché vogliono articolare la capitolazione della prova, il giudice li deve dare. Lo stesso vale, se l’attore intende modificare la domanda; infatti alla luce di quanto hanno stabilito le Sezioni unite del 2015 o del 2018 – sul passaggio dall’azione di adempimento all’azione di arricchimento senza giusta causa – la c.d. emendatio libelli ha guadagnato spazi estremamente significativi e ad essa spesso e volentieri corrisponde la necessità di svolgere un’attività integrativa anche a livello assertivo, perché al mutare della norma giuridica varia anche la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio.

Secondo me, ai fini della fissazione di questi termini, l’unico limite è quello già individuato dalla Cassazione nel 2017 con riferimento alle memorie previste nel vecchio testo dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.: quando cioè il giudice, rilevata la fondatezza di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito astrattamente idonea a definire il giudizio, dispone l’immediato passaggio della causa in fase decisoria.

Al di fuori di queste ipotesi, penso che il giudice debba sempre concedere i termini per il deposito delle memorie scritte anche perché, se non li concede, la parte rimasta soccombente proporrà appello, affermando che a causa del rifiuto del giudice di primo grado, non ha potuto svolgere attività difensive, quali la richiesta di assunzione di una prova o la modifica della domanda, che erano indispensabili e decisive. Di conseguenza, il giudice d’appello, se si convince della fondatezza della censura e del carattere decisivo dell’errore, dovrà annullare la sentenza di primo grado e consentire alla parte di svolgere le attività difensive di fronte a sé.  Si finisce dunque per pagare un prezzo elevato in punto di ragionevole durata del processo, che, ricordiamoci, ha una proiezione esterna ma anche una interna su tutti i gradi di giudizio.

***

 

Sotto altro profilo, con il primo termine perentorio ciascuna parte si troverebbe a dover articolare la prova diretta allorquando non è ancora definito il thema decidendum, considerato che entro lo stesso termine le parti possono anche “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni” già formulate. È stato messo in luce come questa disposizione sia lesiva del contraddittorio. Lei si trova d’accordo con questa opinione? Secondo lei si può porre rimedio a questo problema?

 

– Avv. Brenciaglia:

i auguro che il procedimento semplificato verrà inteso, come evidenziava poc’anzi la Prof.ssa Gambineri, come un rito alternativo, che, nel rispetto delle intenzioni del legislatore, possa consentire lo svolgimento anche di un’attività istruttoria complessa.

Si tratterebbe, quindi, di un rito alternativo a quello di cognizione ordinaria, che sa sua volta sarebbe surclassato dal nuovo procedimento.

Se infatti, il giudice, a richiesta delle parti, deve concedere i termini, allora abbiamo una sorta di note ex art. 183 c.p.c. vecchia formulazione, in cui si compie l’attività istruttoria con un rito a cognizione piena anche sotto il profilo probatorio: avremmo, dunque, trovato lo strumento risolutivo che accelera e consentirebbe di superare quelle inevitabili criticità che sicuramente si avranno con i tempi richiesti al Giudice per le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e  con le nuove note ex art. 171-ter c.p.c.

Con riferimento all’eventuale pregiudizio del diritto di difesa di cui alla domanda, ritengo che se, come è scritta la norma, le parti devono ab origine articolare i mezzi istruttori e poi hanno questo ulteriore momento per prospettare le loro difese, escluderei la lesione del diritto di difesa; anche perché nella prima udienza le parti già potrebbero replicare a quelle che sono le eccezioni, le difese e le prove articolate da controparte. E con questo ulteriore termine si può integrare l’attività difensiva e prendere posizione piena su tutte le articolazioni di controparte.

3.Trattazione scritta

Secondo lei è compatibile la prima udienza del rito semplificato con le note scritte in sostituzione dell’udienza, la cosiddetta trattazione scritta di cui all’art. 127-ter c.p.c.?

– Dott. Bonato:

A me sembrerebbe di no, perché la prima udienza dovrebbe essere una prima udienza effettiva, nel senso che le note scritte toglierebbero l’unico momento che potrebbe rimanere di presenza fisica materiale nel processo dei partecipanti.

Il pericolo di una deriva automatizzante c’è ed è reale: la valutazione di tutto il materiale probatorio in un’udienza reale, nella prima udienza, sarebbe necessaria e quindi non compatibile con le note scritte.

Anche perché il termine di costituzione del convenuto non permetterebbe di rispettare i termini per le note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

A quel punto un’udienza con partecipazione delle parti sarebbe inevitabile, almeno la prima.

4.Calendario del processo

In relazione al calendario del processo, la disposizione contenuta nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. è stata abrogata ed inserita all’art. 183, comma 4, c.p.c., che disciplina l’udienza di prima comparizione del rito ordinario: manca, quindi, una disposizione generale sulla fissazione del calendario del processo.

 

Lei ritiene che trovi comunque applicazione per il procedimento semplificato di cognizione?

– Avv. Brenciaglia:

A mio avviso se si analizza la ratio sottesa al rito semplificato, che tra l’altro è anche quella di strutturare il procedimento in modo tale che vengano fissate le decadenze anche con riferimento all’eventuale attività istruttoria, c’è una sorta di calendarizzazione del procedimento stesso.

Ed infatti, nel momento in cui, in prima udienza, ci fosse l’esigenza di concedere i termini per le memorie di cui al comma 4 dell’art. 281-duodecies c.p.c., il giudice potrebbe calendarizzare le attività successive, anche in un’ottica di snellimento del procedimento, per arrivare ad una conclusione entro un determinato termine.

Quindi, sebbene la norma non preveda espressamente l’applicazione del calendario del processo, a mio giudizio la calendarizzazione delle udienze, effettuata in prima udienza, è in ogni caso compatibile con il rito semplificato, nel momento in cui sussiste il giustificato motivo in forza del quale concedere i termini.

  1. Aspetti critici

Alcuni aspetti critici del precedente rito sommario di cognizione sono stati risolti con la riforma. Si pensi, per nominarne alcuni: (i) al cambio di denominazione (ii) alla espressa previsione che il termine tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione è un termine libero (281-undecies, comma 2); (iii) alla facoltà ora espressamente prevista del convenuto di chiamare in giudizio un terzo, senza distinzione tra chiamata in causa e chiamata in garanzia (281-undecies, comma 4); (iv) all’eliminazione dell’ipotesi della separazione della domanda principale da quella riconvenzionale richiedente un’istruttoria non sommaria ex art. 702-ter (281-duodecies, comma 1); (v) alla espressa facoltà dell’attore di chiedere, entro la prima udienza, di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (281-duodecies, comma 2) (vi) e alla espressa facoltà delle parti di proporre le eccezioni consequenziali (281-duodecies, comma 3); (vii)  all’eliminazione di ogni profilo di deformalizzazione nell’articolazione dei mezzi di prova (281-duodecies, comma 5); (viii) alla previsione dell’impugnabilità della sentenza nei modi ordinari (281-terdecies, comma 2).

 

Ritiene che rimangano tuttora degli aspetti critici che necessitano di un intervento del legislatore?

– Prof.ssa Gambineri:

Il primo l’ho già anticipato. È il terzo comma dell’art. 281-duodecies c.p.c.: il mancato riferimento alle “domande”. Nell’ambito dell’attività di replica che l’attore deve svolgere a pena di decadenza in udienza, deve essere prevista la possibilità di proporre le domande conseguenti alle domande ed eccezioni del convenuto.

Poi, segnalerei la circostanza che l’art. 281-undecies c.p.c. non prevede un termine entro cui deve tenersi l’udienza: il giudice può fissarla quando vuole, senza essere costretto al rispetto di alcun limite. L’art. 281-decies, secondo comma, c.p.c. stabilisce i termini a difesa del convenuto (tra il giorno della notifica del ricorso e del decreto devono intercorrere termini liberi non inferiori a quaranta giorni se la notificazione avviene in Italia e sessanta se all’estero), i termini di costituzione del convenuto (il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza) che si agganciano alla data dell’udienza, ma non prevede alcunché in ordine alla distanza massima che può intercorrere tra il decreto contenente la fissazione della data dell’udienza e l’udienza stessa.  Sarebbe opportuno che questi procedimenti si svolgessero velocemente, evitando che l’udienza sia rinviata a qualche anno di distanza. Un limite sarebbe quantomai opportuno.

È scritto molto male l’art. 183-bis c.p.c. circa il passaggio dal processo a cognizione piena ordinario al procedimento semplificato. La norma stabilisce che il giudice dispone questo passaggio in udienza, dopo che sono già state depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e a quel punto diventa del tutto inutile: infatti, una volta esaurita tutta l’attività di precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni, oltre alle richieste istruttorie, il processo entra nella fase istruttoria che, nei due riti, è soggetta alle medesime regole. Il passaggio da rito ordinario a rito semplificato ha un senso solo se avviene prima dello scambio delle memorie. Il giudice, una volta che ha sul tavolo l’atto di citazione e la comparsa di risposta, quando effettua le verifiche dell’art. 171-bis c.p.c., se ritiene che la causa sia ad istruttoria non complessa dovrebbe disporre immediatamente il mutamento di rito, eventualmente attivando sul punto il contraddittorio delle parti.

Sarebbe molto opportuno un intervento sull’art. 645 c.p.c. per prevedere espressamente che anche l’opposizione a decreto ingiuntivo possa essere fatta nelle forme del procedimento semplificato e dunque con ricorso. Questa è una questione che si aprirà drammaticamente, ponendo il delicatissimo problema della tempestività dell’atto, perché l’art. 645 c.p.c. fa riferimento solo all’atto di citazione. Si può dire che, siccome il procedimento semplificato di cognizione è un processo a cognizione piena, perfettamente alternativo al rito ordinario, è possibile utilizzarlo anche per l’opposizione a decreto ingiuntivo. A questa affermazione, si correla la domanda relativa al se, ai fini del rispetto del termine dei 45 giorni, rileva il deposito del ricorso o la notifica del ricorso e del decreto. A fronte del testo dell’art. 645 c.p.c., nella parte in cui richiama espressamente l’atto di citazione, occorre ricordare che in base ad una giurisprudenza granitica, quando si sbaglia forma dell’atto introduttivo, soprattutto nel rapporto rito ordinario e rito del lavoro/locatizio, ciò che rileva ai fini della tempestività dell’atto, è la disciplina prevista per l’atto che si sarebbe dovuto utilizzare, non per quello utilizzato (nel 2022 il principio è stato ribadito per ben due volte dalle sezioni unite, con le sentenze n. 758 e 927). Sul punto, però, ricordo una interessante pronuncia della seconda sezione della Cassazione (23 novembre 2022, n. 34501) relativa ad una opposizione in tema di liquidazione di compensi di un avvocato penalista, non soggetta all’art. 14 del d.lgs. 150/2011. In quell’occasione, l’opposizione era stata aperta con ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) e la Cassazione ha detto che, ai fini della tempestività, doveva farsi riferimento alla disciplina dell’atto concretamente utilizzato. Di conseguenza, ai fini della tempestività del ricorso, la Corte ha considerato la data del deposito del ricorso e non della successiva notifica, affermando che il sommario di cognizione è un procedimento alternativo rispetto al processo a cognizione piena. Secondo me, è questa la strada da seguire, ma mi aspetto che la questione crei notevolissimi problemi nell’immediato futuro.

Conclusione

L’obiettivo del legislatore della riforma è dichiaratamente quello di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”. Sicuramente l’aver reso obbligatorio il procedimento semplificato di cognizione in determinati casi e l’aver individuato precisi termini per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni persegue questo obiettivo.

 

Secondo voi lo raggiungerà? E ancora, nelle intenzioni del legislatore il procedimento semplificato è destinato a diventare statisticamente quello più utilizzato. Secondo voi sarà veramente così?

– Dott. Bonato:

Io non me la sento di fare delle previsioni su come andrà questa riforma, perché sicuramente si scontrerà con problemi non solo interpretativi, ma di modifica della mentalità.

Infatti, la possibilità di decidere tutto in fretta è una possibilità interessante anche per chi giudica, perché portarsi dietro le cause significa che più durano più si complicano. Però sarebbe necessario un grosso cambio di mentalità nel formare i presupposti della lite, della controversia, della questione quando arriva al giudice, perché se, come giusto, bisogna sentire tutte e due le campane, il tempo che ogni fascicolo impegna è notevolissimo.

Se parte del lavoro viene già anticipata dagli avvocati e, quindi, quando si parla di natura documentale delle cause, sono gli avvocati che devono formare il fascicolo in maniera appropriata, a quel punto il giudice ha l’interesse a decidere rapidamente, perché il lavoro del giudice è decidere, non istruire i processi all’infinito.

Se tutti cambiassero mentalità si potrebbe riuscire.

 

– Avv. Brenciaglia:

Sicuramente il cambio di mentalità è fondamentale, a partire dalla mediazione e dalla negoziazione, strumenti deflattivi che assumeranno sempre maggior rilievo.

Sebbene ancora oggi si registri tra i clienti la preferenza a che sia un giudice a decidere le loro controversie, è indubbio che un cambio di approccio sia già in atto.

Con riferimento alle possibilità di successo nella prassi del rito semplificato, da avvocato, ritengo che tra i due procedimenti – il rito di cognizione ordinario e il rito semplificato – quest’ultimo sia da preferire. Ciò a maggior ragione nel caso in cui l’interpretazione prima prospettata, in ordine all’obbligo di concessione dei termini per le note integrative e istruttore da parte del giudice, costituisca la regola e non l’eccezione.

Così facendo si darebbe alle parti una maggiore garanzia di osservanza del contraddittorio e di compiuta articolazione, da parte dei contendenti, delle loro ragioni, con un procedimento che ha una maggiore speditezza.

Quanto alle criticità del rito semplificato mi salta all’occhio quella derivante dall’opposizione a decreto ingiuntivo; il problema si pone in particolare nel giudizio innanzi al giudice di pace, dove l’art. 316 c.p.c. prevede espressamente che si applica il rito semplificato.

Quindi, la possibilità di proporre l’opposizione con atto di citazione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., dipenderà dal rito con cui sarà necessario introdurre l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Con riferimento al contenzioso innanzi al tribunale, non saranno invece poche le criticità, nonché le eccezioni che saranno sollevate dall’opposto.

Come è sempre accaduto con le riforme, i problemi si risolveranno in corso d’opera, anche sulla base di suggerimenti che verranno prospettati al legislatore.

Sicuramente la scelta di anticipare al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore della riforma è criticabile.

Magari si è semplicemente anticipato il problema che si sarebbe comunque posto a giugno. Indiscutibili in ogni caso le difficoltà che tale scelta ha posto per tutti gli operatori del diritto.

– Prof.ssa Gambineri:

Penso che, a prescindere dalle valutazioni personali, occorra creare le condizioni perché la riforma funzioni e che tutti si adoperino affinché il nuovo processo civile sia efficiente in modo che gli obiettivi imposti dal PNRR siano raggiunti. A questo scopo, ritengo molto importante che si apra una stagione di collaborazione stretta tra gli operatori del settore, a partire da magistrati e avvocati al fine di elaborare soluzioni ragionevoli e condivise, alle molteplici questioni interpretative che queste disposizioni sollevano.

Conclusione Prof.ssa Gina Gioia:

Ringrazio la collega Gambineri, soprattutto per aver chiarito e sottolineato che questo procedimento semplificato è un procedimento a cognizione piena, che tende al giudicato: è uno dei problemi che si era posto con il precedente rito e riguardava proprio la cognizione e la prova.

Ringrazio l’avvocato Brenciaglia, che si è soffermato sul contraddittorio. Anche il legislatore, con la modifica dell’art. 101 c.p.c., ha voluto porre un limite, visto che c’è stata una sorta di maggiore liberalizzazione del diritto pubblico nel processo civile.

Il dottor Bonato si è soffermato sulla questione della prova, che, secondo me, dovrebbe essere in ogni processo la questione centrale, dicendo che se già si avesse il fascicoletto e se si sapesse già come valutare le prove sarebbe tutto molto più semplice. Per quanto mi riguarda, non so se sia meglio propendere per la prova legale o per la libera valutazione del giudice. Certo, fare solo prova legale è impossibile e se pensiamo che oggi siamo nell’era delle prove digitali – la maggior parte delle prove provengono da mezzi tecnologici –, dare un valore prestabilito a queste prove secondo me è impossibile. Si può tentare di stabilire quali siano queste prove, come comportarsi nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte vi si opponga e come deve essere la consulenza tecnica. Però è un processo molto difficile, anche perché i mezzi digitali cambiano ogni giorno.

Inoltre, anche io sono a favore dell’oralità: almeno un’udienza orale si deve garantire a tutti, salvo per le cause bagatellari, ove si può fare la conciliazione, ma anche celebrarle esclusivamente online.

Credo che, da sempre, il nostro legislatore si sia posto il problema dell’esistenza di cause più o meno complesse. Ci sono cause che sono sempre più o meno uguali, come nel rito del lavoro, e ci sono cause che cominciano in un modo e potrebbero finire in un altro. In quest’ultimo caso, la questione è molto più complessa, come è stato ben evidenziato. Si torna sempre a ruotare intorno al famoso case management: il giudice e gli avvocati che si incontrano e decidono quando e come celebrare le udienze. Ovviamente il case management funziona nei sistemi dove, prima di tutto, i processi che superano la fase del pretrial – sostanzialmente gestita dagli avvocati delle parti – per approdare al dibattimento sono il 3/4% dei casi che vengono portati davanti al giudice. In questi sistemi di common law, i giudici sono stati, prima di essere giudici, avvocati e, quindi, sono parte dello stesso ‘corpo’, perciò lavorano insieme, con grande rispetto e nella stessa direzione. Lo stesso può dirsi, per es., della Germania in cui giudici e avvocati si formano insieme. Anche il processo tedesco funziona abbastanza bene. Questo dovrebbe essere il cambio di cultura, cioè quello di non porsi l’uno contro l’altro armati, da una parte gli avvocati e da un’altra i magistrati. Secondo me questo sarebbe il vero propellente per far funzionare la riforma, perché non ci possiamo permettere che non funzioni.

Si riporta, infine, un estratto del verbale della riunione della decima sezione civile del Tribunale di Milano sulla riforma Cartabia, avente ad oggetto il “giustificato motivo” ex art. 281-duodecies c.p.c.: