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La questione della tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi. L’opposizione agli atti esecutivi, accolta dal giudice di merito sulla base di una causa petendi diversa da quella fatta valere nel ricorso dinanzi al g.e., identifica un motivo non proposto ne. . .