Il reclamo dell’art. 473 bis.24 c.p.c. e le (opportune) letture costituzionalmente orientate

Di Roberta Tiscini -

 

Corte di cassazione, sezione I, 5 marzo 2026, n. 4979, Pres. e rel. Iofrida – Me. No. (avv. Menichetti, Figone) c. So. Fa. (avv. Boscagli).

Nei giudizi di separazione e divorzio, come modificati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti (adottati all’esito dell’udienza di comparizione oppure in corso di causa) che introducono «sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» o «sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori», deve ritenersi ammesso, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 473 bis.24 c.p.c., anche quando tali misure siano state richieste dalle parti o dal p.m., ma il giudice non le abbia concesse.

                                                                                                                                 

1. La Corte di cassazione risolve in via interpretativa un dubbio sorto intorno all’esegesi dell’art. 473 bis.24 c.p.c. che, nonostante la successione dei decreti attuativi, l’uno correttivo dell’altro[1], la riforma Cartabia aveva lasciato aperto; lo fa nel modo auspicato dalla dottrina[2], nonché già praticato presso qualche giudice di merito. Il tema al centro dell’attenzione è se l’art. 473 bis.24 c.p.c., nella parte in cui consente il reclamo contro i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale (in particolare, quelli che “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”), possa intendersi applicabile anche al rigetto della relativa istanza. Il problema si pone in quanto, a stare al testo della disposizione, essa ammette la reclamabilità dei soli provvedimenti che modificano le condizioni sull’esercizio della responsabilità, così non contemplando (testualmente) il caso in cui l’istanza di modifica sia rigettata e tali condizioni restino immutate. La risposta che offre la Corte di cassazione è nel senso di una lettura costituzionalmente orientata, a favore della soluzione estensiva intorno alla portata applicativa del rimedio, tale da doversi ritenere reclamabile, ai sensi del comma 1, n. 2, art. 473 bis.24 c.p.c., non solo il provvedimento (di prime cure) che modifica il regime sulla responsabilità genitoriale, ma anche quello che rigetta la relativa istanza.

La soluzione è da condividere, sia se ad essa si guarda in una prospettiva ordinamentale, nei termini della relazione tra Corti Supreme (Corte di cassazione e Corte costituzionale) e di equilibrio tra i poteri dello Stato, sia se la si legge alla luce del potere di interpretare la legge (potere che spetta a ciascun operatore del diritto), sia, infine, se la questione viene guardata ex latere della giustizia sostanziale e del preminente interesse del minore.

2.Non è intenzione di queste brevi riflessioni affrontare – con l’attenzione che meriterebbero – temi di tanto spessore quale quello dei confini tra poteri dello Stato, e in particolare della delimitazione di competenze tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, tra il potere di interpretare la legge (spettante alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, quest’ultima quale garante della nomofilachia) e il sindacato di costituzionalità accentrato nella Consulta.

In effetti, l’esperienza dimostra come negli anni il dialogo tra Corti abbia assunto declinazioni varie, ora di equilibrio, ora di scontro[3]. Tuttavia, nel caso qui in esame, gli argomenti utilizzati sono talmente solidi da ritenere assai remoto il sospetto di un ingiustificato straripamento di poteri della Corte Suprema per aver invaso le funzioni della Consulta. La sentenza invoca, a supporto della soluzione prediletta, il caso noto del reclamo cautelare ed il modo con cui si è giunti ad ammettere la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto (seppure il testo originario dell’art. 669 terdecies c.p.c., così come introdotto dalla l. n. 353/1990, non lo prevedesse[4]); si tratta di un richiamo alla precedente esperienza in ambito cautelare che, lungi dal valere per sostenere che nella situazione attuale debba percorrersi la medesima strada, è utilizzato per confermare la bontà della scelta di oggi nel senso di risolvere la questione per via interpretativa, senza necessità di sollevare il sospetto di incostituzionalità[5]. Troppa acqua è passata sotto i ponti per pensare che, al cospetto di un vuoto normativo analogo a quello verificatosi nel 1990, debba ora replicarsi lo stesso iter (rimessione della questione alla Corte costituzionale). Nel frattempo, tanto i precedenti di costituzionalità già citati, quanto le modifiche normative consentono di ritenere che si sia consolidata un’esperienza interpretativa replicabile pur senza la necessità di censurare d’incostituzionalità le disposizioni interessate.

Siamo in presenza di un diritto vivente – intorno al modo di interpretare i rimedi impugnatori generalmente riconducibili al modello[6] del reclamo – che, ponendo uno sbarramento al sindacato di costituzionalità, consente di giungere al medesimo risultato per una strada più breve, economica e conveniente anche nell’interesse delle parti. In un momento in cui la ragionevole durata, l’economia processuale, l’efficienza e l’effettività sono i primi parametri su cui si fonda la giustizia, non vi è motivo per dolersi di una scelta del giudice della nomofilachia nel senso di trattenere a sé l’interpretazione in parte qua di un precetto già in dottrina letto estensivamente; per non dire che, alla fine dei conti, quand’anche si fosse sollevata la questione di costituzionalità, il sospetto avrebbe potuto risolversi, tanto in una sentenza di accoglimento, quanto anche in una decisione interpretativa di rigetto per sussistenza di un diritto vivente conforme a Costituzione.

3. Abbandonata la prospettiva ordinamentale, che il reclamo cautelare si presti ad una interpretazione estensiva, e possa perciò valere come modello cui appoggiarsi per la migliore esegesi di altre disposizioni dal contenuto analogo, è una convinzione oggi condivisa da molti. Un recente interessante studio di Paola Licci pone in evidenza come quello dell’art. 669 terdecies c.p.c. sia un istituto che possa leggersi quale “modello” suscettibile di essere esportato oltre gli stretti confini della tutela cautelare (“rimedio snello ed agile, che ben si adatti allo scopo di approntare una garanzia per la parte che lamenti l’illegittimo esercizio del potere giudiziario in forme diverse da quelle della cognizione ordinaria”)[7]. Siamo quindi in presenza di un istituto variamente invocato dal legislatore in diversi contesti, nonché ampiamente applicato nell’esperienza pratica, al punto da poterne legittimamente auspicare una vis expansiva. È questa la sollecitazione che Licci immagina anche con riferimento al provvedimento di diniego della modifica delle condizioni sulla responsabilità genitoriale (lacuna che perciò avrebbe potuto superarsi applicando proprio il “modello” dell’art. 669 terdecies c.p.c.)[8]. In effetti, alla luce della sentenza in esame, non occorre più richiamare il modello: se dell’art. 473 bis.24 c.p.c. è suggerita la lettura costituzionalmente orientata che estende il reclamo anche ai provvedimenti di rigetto, la relativa disciplina finisce per essere autosufficiente non necessitandosi così di invocare il modello dell’art. 669 terdecies c.p.c. (seppure quest’ultimo abbia senz’altro contribuito a formare lo stesso diritto vivente).

Una precisazione. Il richiamo alla disciplina del reclamo cautelare non deve portare fuori strada intorno alla natura del provvedimento della cui reclamabilità si discute. La sentenza in epigrafe si sofferma su un profilo interpretativo evidenziato in altre pronunce coeve, alle quali si appoggia per affrontare il tema della natura e del contenuto dei provvedimenti de responsabilitate. Si tratta di comprendere se essi – provvedimenti provvisori ed urgenti concessi in corso di causa o alla prima udienza – abbiano natura cautelare, fermo restando che occorre guardare non già alla forma del provvedimento stesso, bensì al suo contenuto.

È da escludere che i provvedimenti in questione, quand’anche provvisori ed urgenti, abbiano natura cautelare; lo conferma Cass. n. 4110/2026, negando, conseguentemente, l’applicabilità della sospensione feriale dei termini[9].

Va dato atto del fatto che, in questa materia, la linea di confine tra ciò che è cautelare e ciò che non lo è non può essere segnata in maniera netta. Nel diritto di famiglia, infatti, tutte le statuizioni hanno un contenuto particolarmente esposto al mutare nel tempo delle condizioni, quale conseguenza del frequente verificarsi di sopravvenienze in fatto, tale che pure le sentenze (ivi comprese quelle aventi ad oggetto disposizioni economiche) sono idonee al giudicato, ma solo con la clausola rebus sic stantibus. Sicché “gli effetti di tali statuizioni si conservano solo ed in quanto restano invariati i presupposti sulla scorta dei quali erano stati pronunciati. Se mutano le circostanze esistenti e considerate al momento della pronuncia di separazione o di divorzio, i fatti nuovi (ad es. una mutata situazione reddituale-patrimoniale dei coniugi in rapporto all’assegno di separazione o divorzio o al contributo economico nell’interesse dei figli, il venir meno dell’affidamento o collocamento del figlio al genitore assegnatario della casa familiare) potranno essere allegati dalla parte interessata, nel giudizio volto alla modifica o revisione dell’originaria statuizione”[10]. “I rapporti giuridici, personali e patrimoniali, nella materia familiare, sono per definizione rapporti di durata e come tali destinati svilupparsi nel tempo e a risentire inevitabilmente degli effetti delle “sopravvenienze”. Tali statuizioni, basandosi su presupposti fattuali di cui è ben possibile (e in alcuni casi anche fisiologico) il variare nel tempo, sono naturalmente soggette alla clausola rebus sic stantibus, dovendosene assicurare la variabilità ‘in relazione alle mutate condizioni del tempo’”[11].

Finisce quindi per diventare labile il confine tra ciò che è destinato a stabilizzarsi e ciò che è mutevole nel tempo, come anche per rendersi indecifrabile il discrimen tra ciò che è provvisorio e ciò che non lo è. Né ha senso interrogarsi sulla natura cautelare o meno dei provvedimenti adottati, se non per episodiche esigenze circa l’applicabilità della disciplina tipica cautelare, esigenze che di volta in volta possono ricevere risposte differenziate (così, intorno all’utilizzabilità del reclamo cautelare – in sé o quale modello – nonché all’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale).

4. Il tema del contenuto dei provvedimenti impugnati, quale parametro per individuare i relativi rimedi impugnatori, è centrale nella materia de responsabilitate. La varietà delle misure adottabili, la frequenza con la quale tali misure sono suscettibili di modifiche, le modalità degli interventi di modifica e/o conferma, l’incidenza di tali atti sulla posizione del minore e su quella dei genitori (o degli ascendenti) sono tutti indici che esprimono quanto sia difficile descrivere, secondo categorie astratte, le caratteristiche dei relativi provvedimenti giudiziali. Quando poi si va ad indagare il contenuto specifico delle misure adottate e le si relaziona con la vaghezza dei riferimenti normativi, ci si rende conto di quanta difficoltà ci sia nel comprendere ciò che rientri in questa materia e ciò che ne stia fuori, e conseguentemente il regime da applicare.

Quanto all’indagine che qui ci occupa, è emersa da subito in dottrina la difficoltà di dare un significato preciso all’espressione utilizzata nell’art. 473 bis.24 c.p.c. – nella parte in cui stabilisce che il reclamo è proponibile contro “contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori” (comma 1, n. 2) – per delineare quali siano i provvedimenti reclamabili (e poi ricorribili per cassazione) e quelli che non lo siano. Il problema non si pone solo in relazione alla decisione di rigetto, ma anche al contenuto stesso delle misure reclamabili[12]. Pure sotto questo profilo la sentenza si appoggia ad alcune pronunce – successive all’entrata in vigore della riforma Cartabia – che stanno contribuendo a riempire di significato l’incerto testo di legge.

In più di una decisione si legge che sono reclamabili tutti i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito della prima udienza o nel corso del procedimento “che intervengano in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori”[13]. Sempre evocando taluni precedenti, rileva la sentenza in esame come occorra guardare non alla “tipologia” dei provvedimenti, ma al loro “contenuto”, dovendosi trattare di misure che “abbiano un carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitori e figli”[14]. È questa una interpretazione che, sotto certi aspetti, induce ad ampliare e sotto altri a restringere la portata applicativa dell’art. 473 bis.24 c.p.c. Non è infatti il segno della decisione (accoglimento o rigetto) a fare la differenza, ben potendo, per quanto visto, anche un provvedimento di rigetto incidere pesantemente sulla situazione personale del minore e sulla sua relazione con i genitori (tanto da meritare un doppio controllo impugnatorio, e poi il ricorso per cassazione). Né in assoluto tutti i provvedimenti che anche vagamente condizionano l’esercizio della potestà genitoriale sono reclamabili: lo sono solo quelli rispetto ai quali una tale incidenza è particolarmente significativa. Sicché nonostante l’apprezzabile sforzo della Corte di cassazione di corredare il significato delle norme di contenuti chiari e precisi, resta fermo che buona parte gioca l’esperienza applicativa; con la conseguenza che, nella sostanza, il tasso di incidenza delle singole misure censurate sulla vita del minore si può vagliare solo lite pendente, con una discrezionalità in capo al giudice che certamente è irrinunciabile.

5. In materia di diritto di famiglia e di tutela dei minori il ragionamento giuridico, la geometrica logica del combinato disposto tra le norme possono arrivare fino a un certo punto. Lo spazio interpretativo – che in misura più o meno evidente spetta alla maggioranza delle disposizioni sostanziali e processuali – in questo contesto impone di confrontarsi con il principio cardine del best interest of the child. È questa la logica che ha ispirato la costruzione di un modello processuale speciale in materia di persone minorenni e famiglie realizzandolo intorno alle regole di una tutela giurisdizionale differenziata che vede il minore come parte vulnerabile. Ogni margine interpretativo intorno a qualsiasi delle disposizioni del rito di famiglia di nuovo conio deve essere illuminato quindi da questa prospettiva: offrire la lettura interpretativa che meglio sia capace di proteggere il minore stesso.

Nel caso in esame, c’è da chiedersi quale sia la soluzione migliore per il minore: quella che limita il reclamo (negandolo, ad esempio, contro i provvedimenti di rigetto) ovvero quella più estensiva? La sentenza in epigrafe non dubita che la soluzione da privilegiare sia la seconda. Anche sotto questo profilo, la soluzione non può che condividersi. Già Romolo Donzelli notava come pure i provvedimenti di rigetto dell’istanza di modifica di condizioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere fortemente pregiudizievoli per il minore[15]. Seppure testualmente la disposizione lasci intendere che siano reclamabili soltanto i provvedimenti che modificano le condizioni di esercizio responsabilità, è evidente come parimenti pericolosi per l’interesse del minore possono essere i provvedimenti che, rigettando l’istanza di modifica, lasciano ferme le condizioni precedenti. Certo, domina qui la valutazione della situazione concreta, l’esigenza che ciascun caso sia considerato a sé e che il giudice che si trova ad affrontarlo si responsabilizzi nell’adottare la soluzione che meglio si pone a tutela del soggetto vulnerabile.

Proprio in quest’ultima prospettiva si deve condividere la soluzione che amplia la reclamabilità contro il provvedimento di rigetto: se l’istanza del reclamante è infondata (perché davvero la richiesta di modifica delle condizioni, in concreto proposta, è insostenibile), quel reclamo (una volta ammesso) sarà rigettato nel merito, la Corte d’appello avrà esaminato invano un  ricorso destinato a non avere buon esito, ma poco male; alternativamente, esso sarà accolto e il minore avrà una tutela che davvero lo protegge da pregiudizi che pesantemente rischiano di incidere sulla sua personalità.

[1] L’art. 473 bis.24, comma 1, c.p.c., così come introdotto  dal d.lgs. n. 149/2022, quanto alla reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti, stabiliva, nella sua primigenia versione: “Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. / È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”. Evocando i provvedimenti che “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”, la disposizione non indicava espressamente il caso in cui l’istanza di sospensione o modifica dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale fosse stata rigettata. Essa è stata poi modificata con il decreto correttivo d.lgs. n. 164/2024, nel seguente modo (testo vigente): “Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”. Al di là di ulteriori rilievi che si possono fare intorno alla modifica, quanto al caso che ci occupa – reclamabilità dei provvedimenti di rigetto – la novella non ha apportato alcuna innovazione, così lasciando aperti i dubbi pregressi.

[2] Donzelli, Manuale del processo familiare e minorile, Torino, 2024, 227 ss. spec. 230; Lupoi, Commento all’art. 473 bis.24, in La riforma Cartabia del processo civile, a cura di Tiscini, 2^ ed., Pisa, 2025, 928; Tiscini, Controlli ordinamentali sull’esercizio della responsabilità genitoriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, 125 ss., spec. 137; D’Addazio, Il sistema delle impugnazioni, in Le tutele dei minori, diretto da Tiscini, vol. III, Il procedimento, a cura di D’Alessandro, Donzelli, Graziosi, Napoli, 2026, 297 ss., spec., 304.

[3] Dal primo punto di vista, mi limito a citare l’esperienza del ricorso straordinario in cassazione e della sua relatio con l’art. 111, comma 7, Cost. Pur ponendosi il problema di interpretate  un precetto costituzionale, l’esegesi e l’applicazione di esso è stata rimessa al solo potere interpretativo della Corte di cassazione (che, in tempi non sospetti, anteriormente all’entrata in funzione della Corte costituzionale, non ha esitato a riconoscere alla disposizione una portata immediatamente precettiva), senza che la Consulta abbia mai rivendicato alcun sindacato di costituzionalità sulle norme di rango ordinario che negano l’accesso in cassazione contro “sentenze” o provvedimenti ad essa corrispondenti per sostanza. Dal secondo punto di vista, basti ricordare le origini della disciplina sulla translatio iudicii tra giurisdizioni, ove, prima di giungere alla previsione normativa oggi consacrata nell’art. 59 l. 69/2009 e nell’art. 11 cod. proc. amm., si è assistito al succedersi di interventi della Corte Suprema (Cass. n. 4109/2007; Cass. n. 13048/2007) e della Corte costituzionale (Corte cost. n. 77/2007) ciascuno dei quali rivendicava le proprie competenze, pur nella consapevolezza che il tema avrebbe meritato una esplicita previsione normativa (poi introdotta nel 2009). Se infatti le Sezioni Unite hanno riconosciuto in via interpretativa la trasmigrazione del processo, la sentenza costituzionale n. 77/2007 ha delineato il fondamento costituzionale della conservazione degli effetti, il quale è stato poi consacrato nell’art. 59 cit., insieme a una dettagliata definizione di procedimento e relativi termini.

[4] È noto come la versione originaria dell’art. 669 terdecies c.p.c. si limitava a contemplare il reclamo avverso il provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare (sul presupposto che, in caso di rigetto, è sempre possibile la riproposizione, seppure subordinata al mutamento delle circostanze o alla deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto). Posto il sospetto di una incostituzionalità per violazione dell’art. 3 e 24 Cost., la Corte costituzionale (con sentenza n. 253/1994) accolse il sospetto estendendo perciò il rimedio in via interpretativa. Analoga posizione fu poi condivisa da Corte cost. n. 197/1995 che si occupò dell’ipotesi in cui il rigetto era motivato da ragioni di incompetenza (caso in cui la eventuale riproposizione è libera e non vincolata alla deduzione di nova). Successivamente, il testo della disposizione fu adeguato alle citate pronunce con d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, prevedendosi ora espressamente che il reclamo è proponibile “contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare”.

[5] La sentenza in esame si limita infatti a richiamare – sulla scia del ricorrente che tanta parte aveva lasciato a tale riferimento storico – la vicenda del reclamo cautelare dell’art. 669 terdecies c.p.c., evocando l’intervento della Corte costituzionale n. 253/1994, ma solo per rilevare la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 473 bis.24 c.p.c.

[6] Sulla possibilità di considerare il reclamo – in particolare quello che trova un fondamento testuale nell’art. 669 terdecies c.p.c. – quale “modello” esportabile anche oltre il proprio stretto ambito di applicazione, vd. infra § successivo.

[7] P. Licci, Il reclamo dell’art. 669 terdecies c.p.c. come modello, Napoli, 2025, 12.

[8] L’A. osserva come “le lacune normative in punto di reclamabilità dei provvedimenti temporanei in materia di famiglia possano essere colmate attraverso il richiamo alle disposizioni del reclamo dell’art. 669 terdecies c.p.c., che rappresenta un modello di impugnazione delle misure assimilabili per certi aspetti a quelle degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.15 c.p.c.”. “Si pensi, ad esempio, alle conclusioni raggiunte in merito alla reclamabilità del provvedimento cautelare negativo che possono estendersi anche al reclamo dell’art. 473 bis.24 c.p.c.” (P. Licci, Il reclamo dell’art. 669 terdecies c.p.c., cit. 214).

[9] In questo senso Cass. 24 febbraio 2026, n. 4110, secondo cui “al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all’esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all’ultimo comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale”.

[10] Cass. 5 marzo 2026, n. 4979, cit.: “ma sino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti, gli stessi ‘conservano la loro valenza sostanziale e di titolo esecutivo, rimanendo del tutto ininfluente che si siano in concreto maturati i presupposti’ per la modificazione (Cass., Sez.1, n. 28 del 7 gennaio 2008).”.

[11] A tal proposito la sentenza cita anche Cass. 26 novembre 2025, n. 30993, ove efficacemente si legge che “”Il trascorrere del tempo, nel diritto delle persone e delle famiglie, è un fattore di evoluzione. E il mondo dei fatti non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica, bensì il contesto autentico della storia. I giudici…. sono tenuti ad osservare la direzione di ciò che si evolve e a cogliere la dimensione valoriale che i fatti, con la loro complessità, sono in grado di esprimere. Anche i fatti, i meri fatti della vita, sono portatori di una prescrittività normativa” (Cass. 30993/2025)”.

[12] Varie sono le questioni interpretative; ad esempio, il dubbio se il riferimento alle “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori” veda la “e” come congiuntiva o disgiuntiva (sul punto, Donzelli, op. loco cit.; D’Addazio, op. cit., 307).

[13] Cass. 5 marzo 2026, n. 4979, cit.

[14] Sicché, quanto alla ricorribilità per cassazione, “sono ricorribili per cassazione anche i provvedimenti temporanei emessi all’esito dell’udienza di comparizione, sempre e solo se abbiano quello specifico contenuto descritto (l’essere ‘in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, che, se pure sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento, in presenza di determinati presupposti, ovvero a definizione del grado di giudizio, all’esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio’)” (Cass. 5 marzo 2026, n. 4979, cit., richiamando Cass. 24 febbraio 2026, n. 4110).

[15] Donzelli, Manuale del processo familiare e minorile, cit., 230 che fa il caso in cui vengano allegati gravi fatti di violenza.