Il «litisconsorzio unitario»

Di Antonio Scarpa - Fascicolo 4/2023
A differenza del litisconsorzio necessario, disciplinato dall’art. 102 c.p.c., in cui più parti debbono agire o essere convenute nel processo avente ad oggetto un rapporto sostanziale plurisoggettivo, la nozione di «litisconsorzio unitario» dovrebbe abbracciare le distinte ipotesi in cui la partecipazione di più soggetti al giudizio sia imposta non ex ante, ma secundum eventum litis per esigenze di uniformità della trattazione e di coerenza della decisione. Dalla rassegna dei repertori giurisprudenziali emergono tuttavia in prevalenza ambiguità ed incertezze, delineandosi il «litisconsorzio unitario» come un tipo di litisconsorzio facoltativo governato più da considerazioni di opp. . .