Il legislatore d’urgenza recepisce Villa Ramazzini: la fine della strumentalità attenuata per le cautele IP

Di Valeria Giugliano   -

Con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100[1] il legislatore è tempestivamente intervenuto sulle norme processuali in materia di proprietà industriale e intellettuale di cui era stata da poco dichiarata l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea. La Corte di giustizia, con sentenza 23 aprile 2026, causa C-132/25, Villa Ramazzini, aveva infatti affermato che l’art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (la c.d. Direttiva Enforcement), interpretata alla luce dell’accordo TRIPS[2], osta a una disciplina nazionale che consente il mantenimento dei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, quando l’attore non abbia promosso l’azione di merito nel termine previsto dal medesimo art. 9, par. 5, e il convenuto ne chieda la revoca o comunque la cessazione degli effetti[3]. L’intervento d’urgenza – naturalmente ancora soggetto a possibili modifiche in sede di conversione – ha lo scopo di ridisegnare il rapporto tra cautela anticipatoria e giudizio di merito nel punto in cui la disciplina interna è stata ritenuta divergente dalle norme europee.

Conviene richiamare sinteticamente i termini della questione, quali risultano dall’ordinanza di rimessione di Cass., 10 febbraio 2025, n. 3332[4]. L’art. 132, comma 4, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i.) – come l’omologo art. 162-bis, comma 4, L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore) – sottraeva i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e gli altri “provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” alla regola, dettata dal comma 3 del medesimo art. 132 c.p.i., della perdita di efficacia per mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito: a tali misure era così riservato il regime della c.d. strumentalità attenuata. Entrambe le disposizioni, nel codice della proprietà industriale e nella legge sul diritto d’autore, erano state introdotte dal d.lgs. 140/2006: il legislatore, in sede di attuazione della Direttiva Enforcement, aveva scelto di discostarsi dall’impostazione comunitaria e riprendere nella norma speciale ciò che era già stato disposto nel codice di rito con il d.lgs. 80/2005 che aveva modificato l’art. 669-octies c.p.c. introducendo la regola generale secondo cui “i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile egli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” non perdono efficacia se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice o, comunque, in quello previsto dalla legge di sessanta giorni, ovvero se, successivamente al suo inizio, si estingua.

Sin da subito si era quindi dubitato della compatibilità di tali norme processuali del codice della proprietà industriale e della legge sul diritto d’autore con l’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva Enforcement, il quale esige invece che le misure definite come “provvisorie” siano “revocate o cessino di essere efficaci”, su richiesta del convenuto, ove l’attore non promuova l’azione di merito nel termine ragionevole determinato dal giudice o, in difetto, entro venti giorni lavorativi o trentuno di calendario[5]. Il contrasto si appuntava, in particolare, sull’inibitoria e sulle penalità di mora (artt. 131 c.p.i. e 9, paragrafo 1, della direttiva), pacificamente ritenute anticipatorie e dunque attratte dall’eccezione prevista dal diritto interno. Ed anzi l’inibitoria provvisoria in materia di proprietà intellettuale, in particolare nei casi di contraffazione, è stata a lungo ritenuta “terreno principe” di applicazione della strumentalità attenuata, dal momento che in nulla differisce da quella definitiva che conclude il procedimento di merito[6]. La giurisprudenza nazionale si era a lungo appiattita sul dato normativo interno, orientandosi (quasi sempre implicitamente) e in modo pressoché costante nel senso della compatibilità della disciplina interna con il diritto sovranazionale[7]. In senso contrario si era segnalata, in particolare, un’isolata sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 giugno 2016[8], che aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia dell’inibitoria e delle penalità di mora facendo ricorso all’interpretazione adeguatrice dell’art. 132, comma 4, c.p.i. In dottrina prevaleva un’analoga lettura di compatibilità della normativa interna con quella di derivazione europea, sorretta da argomenti di tenore ora testuale, ora teleologico, ora fondati sull’art. 2 della Direttiva Enforcement (facoltà di protezione più intensa del titolare) o sull’art. 3 (procedure leali ed eque, non inutilmente complesse o costose, e quindi che favoriscano l’economia processuale), ma non sono mancate voci in senso contrario[9]. La pronuncia della Corte di giustizia ha ora sciolto il nodo in senso netto, disattendendo gli argomenti spesi a favore della tesi della compatibilità, in particolare nell’osservare che la formulazione di cui all’art. 9, par. 5 copre un ampio spettro di misure provvisorie e non consente di escludere i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (punto 33, salvo poi ritenere che spetta al giudice nazionale stabilire se i provvedimenti anticipatori adottati nell’ambito del procedimento principale – un’inibitoria coadiuvata da astreintes – costituiscano misure provvisorie, punto 35) e non prevede, in sostanza, alcuna eccezione, la necessità del giudizio di merito costituendo quindi una delle garanzie ineludibili a favore del convenuto.

In questo quadro si colloca il decreto-legge n. 100 del 2026. L’art. 2 riscrive il comma 4 dell’art. 132 c.p.i.: per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, ferma la facoltà delle parti di iniziare il merito, quando il giudizio non sia iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero si estingua dopo il suo inizio, le misure sono dichiarate inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 o dall’estinzione, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia. Una previsione di identico tenore è introdotta nel comma 4 dell’art. 162-bis l.d.a., con i necessari adattamenti dei richiami interni[10].

Rimane così priva di rilievo la questione – che la Corte di Giustizia aveva espressamente devoluto al giudice nazionale e sulla quale molto si era interrogata la dottrina nell’intento di salvare la compatibilità della norma interna – dell’individuazione in concreto dei provvedimenti anticipatori riconducibili alla nozione di misure provvisorie di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a). La novella, intervenendo sul testo dell’art. 132, comma 4, c.p.i. e dell’art. 162-bis, comma 4, l.d.a., assoggetta alla regola dell’inefficacia su istanza di parte l’intera categoria dei provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito nel settore della proprietà industriale e intellettuale, esclusi soltanto i provvedimenti emessi in fattispecie di concorrenza sleale c.d. non interferente, ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Il meccanismo dell’istanza di parte appare coerente con la pronuncia della Corte di Giustizia: la Corte, infatti, in linea con le norme della Direttiva Enforcement (art. 9, par. 5 “Gli Stati Membri assicurano che le misure provvisorie (…) siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto (…)”) e della corrispondente previsione nell’accordo TRIPS (art. 50, par. 6, “le misure provvisorie (…) sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci”), ha riconosciuto al convenuto il diritto di ottenerne la revoca o la cessazione degli effetti su propria istanza. Il legislatore ha tradotto tale indicazione subordinando la dichiarazione d’inefficacia a un’iniziativa della parte destinataria, da proporsi – però – entro un termine perentorio di trenta giorni. La cautela anticipatoria conserverebbe così, in difetto di tempestiva istanza, una residua attitudine alla stabilità (beninteso destinata a cedere ad un contrario accertamento di merito a cognizione piena, sempre richiedibile da entrambe le parti) , che tuttavia sul piano applicativo, sembra destinata a una rilevanza assai contenuta. È agevole prevedere, infatti, che nessun titolare si esporrà al rischio dell’inefficacia astenendosi dall’instaurare il giudizio di merito nel termine: la prudenza imporrà, di regola, di promuovere comunque il merito, salvo che fra le parti sia intervenuto un accordo idoneo a comporre la lite[11]. È in quest’ultima ipotesi che l’onere di tempestiva iniziativa a carico del destinatario conserva un significato pratico, operando là dove l’assetto raggiunto in sede cautelare sia stato di fatto accettato. In una simile prospettiva può forse valorizzarsi la facoltà, riconosciuta al giudice dall’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva e dall’art. 132, comma 2, c.p.i., di fissare un termine più ampio di quello previsto dalla legge[12] per l’introduzione del giudizio di merito: termine che, dilatando lo spazio a disposizione delle parti, potrebbe favorire il raggiungimento di una composizione negoziale prima che maturi l’onere di agire.

Il decreto innesta, poi, sul rimedio dell’inefficacia (da intendersi, pare pacificamente, nelle forme dell’art. 669-novies c.p.c.) un termine perentorio di decadenza che la fattispecie, nella sua fisionomia ordinaria, evidentemente non contempla. Tanto la disciplina a regime – che subordina la declaratoria di inefficacia all’istanza della parte destinataria “entro il termine perentorio di trenta giorni” decorrenti dalla scadenza del termine per l’instaurazione del merito o dall’estinzione del giudizio (art. 132, comma 4, c.p.i. e art. 162-bis, comma 4, l.d.a., come novellati), quanto la disciplina transitoria – che impone il ricorso “a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” – assoggettano l’iniziativa del destinatario a un limite temporale stringente, il cui inutile decorso stabilizza (con il limite del contrario accertamento di merito, conviene sempre precisare) il provvedimento cautelare industrialistico anticipatorio.

L’introduzione di un termine di decadenza trasforma così l’inefficacia, da accertamento sempre disponibile, in un onere di attivazione tempestiva, al cui mancato esercizio dovrebbe conseguire il consolidamento della misura: si tornerebbe così ad un regime di, almeno potenziale, strumentalità attenuata, in quanto conseguita per effetto della mancata attivazione tempestiva del destinatario della misura. Una simile scelta, se da un lato potrebbe ritenersi rientrare nell’autonomia procedurale propria degli Stati Membri nell’attuazione in concreto dei rimedi previsti, non è esente da dubbi quanto alla sua compatibilità con la pronuncia della Corte di Giustizia e conserva margini di distanza rispetto alla lettera dell’art. 9, paragrafo 5, Direttiva Enforcement, ove si consideri che un termine particolarmente breve, decorrente automaticamente dalla scadenza del termine per il merito, potrebbe comprimere la garanzia che la disposizione europea intende assicurare al convenuto. Si riproporrebbe allora, in caso di ritenuto contrasto, l’interrogativo relativo all’efficacia diretta, o meno, dell’art. 9, paragrafo 5, della direttiva, ossia se la stessa sia da qualificarsi self-executing: questione dalla quale dipende l’alternativa tra disapplicazione della norma interna confliggente e proposizione di una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., punto preso in esame e consapevolmente non sciolto dall’ordinanza di rimessione[13].

Dal punto di vista del procedimento, l’art. 669-novies c.p.c. novellato dalla riforma Cartabia[14] ha superato, come noto, la struttura bifasica con trasformazione in ordinario processo di cognizione in caso di contestazione, e ha stabilito, al secondo comma, che la parte interessata, verificatasi una causa di inefficacia della misura, deve richiedere – nel nostro caso, entro il termine stabilito – con ricorso al giudice che ha emesso la misura la fissazione di un’udienza per la trattazione della questione. Il giudice, convocate le parti con decreto, sia in caso di contestazione sia in caso di “acquiescenza”, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Nella nuova formulazione, dunque, viene eliminata la possibilità di rinviare alla fase di merito per la decisione con sentenza, nonostante la contestazione del convenuto. Si pone allora il problema (che, nella pratica e per le ragioni in precedenza indicate, si porrà in un numero limitato di casi) di assicurare un rimedio al destinatario passivo della declaratoria di inefficacia (già beneficiario della misura cautelare). Da un lato, se siano ancora attuali i presupposti della misura cautelare e quindi vi sia pericolo di reiterazione della condotta, il convenuto, pur non contestando la caducazione, dovrebbe poter avanzare in via riconvenzionale istanza per l’emanazione in suo favore di una nuova misura[15]; dall’altro, qualora l’ordinanza sia stata emessa in assenza dei presupposti oppure se la declaratoria contenga ordini materiali che esorbitano i limiti del “ripristino”, si deve in questo caso accordare l’esperibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.[16].

Per quanto riguarda il delicato tema del risarcimento dei danni, eliminata la possibilità che il procedimento di cui all’art. 669 novies c.p.c. sfoci in un ordinario processo di cognizione, non resterà che introdurre un giudizio di merito per rendere un accertamento sulla domanda risarcitoria, ma anche, se si vuole, più ampiamente sull’esistenza del diritto: in questo senso, si può valorizzare la giurisprudenza che in tema di provvedimenti ante causam ha a più riprese affermato che sebbene l’estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportino automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi e la facoltà, per chi ne abbia subito l’attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica, tale disciplina non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena[17]. Va precisato che, in un caso come quello di specie, nel valutare i provvedimenti di “restituzione” auspicabilmente dovrà tenersi in debito conto l’affidamento sulla stabilizzazione della misura sulla base della norma di legge interessata dalla pronuncia della Corte di Giustizia.

Per le misure già disposte all’entrata in vigore del decreto viene dettata una disciplina transitoria (art. 2, comma 3, del decreto-legge). Ove la parte destinataria dell’ordinanza cautelare depositi un ricorso “per la revoca o la dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell’articolo 669-novies del codice di procedura civile”, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, rimette quest’ultima in termini per l’inizio del giudizio di merito, “ferma l’efficacia delle originarie misure disposte”[18]; il ricorso del destinatario va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto[19].

La disciplina desta qualche perplessità sul piano della tecnica normativa, là dove contempla, il «ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell’articolo 669-novies del codice di procedura civile», salvo poi richiamare, nell’ultimo periodo, «il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo» ai fini della fissazione del termine di decadenza. La formula accosta due istituti che il sistema tiene distinti: l’inefficacia ex art. 669-novies c.p.c., sanzione a carattere dichiarativo che colpisce la misura per il difetto sopravvenuto del nesso con il merito (mancata o intempestiva instaurazione, ovvero estinzione del giudizio); e la revoca ex art. 669-decies c.p.c., che presuppone invece un mutamento delle circostanze o l’emersione di fatti anteriori non dedotti e opera con efficacia ex nunc all’esito di una nuova valutazione cautelare. Il decreto nomina la revoca, ma incanala il rimedio nelle sole forme del 669-novies, senza richiamare il 669-decies, che pure costituirebbe la sede propria della prima. La sovrapposizione riecheggia, con ogni probabilità, la formula atecnica impiegata dalla stessa Corte di giustizia, che discorre di “revoca […] o comunque […] cessazione dei loro effetti” riproducendo il tenore dell’art. 9, paragrafo 5, della direttiva già richiamato. La scelta del decreto-legge di ancorarsi al solo 669-novies sembra muovere da un intento di semplificazione; resta però l’ambiguità di un dato testuale che evoca entrambi gli istituti, rimettendo all’interprete il compito di stabilire se la “revoca” ivi menzionata vada intesa quale sinonimo atecnico di cessazione degli effetti, ovvero conservi una propria autonoma rilevanza.

Un ulteriore effetto, di ordine sistematico, può cogliersi sul piano della fisionomia del procedimento cautelare in materia di diritti di proprietà industriale. Venuta meno l’attitudine della misura anticipatoria a regolare in via tendenzialmente stabile la controversia, e ripristinato un nesso di strumentalità con il giudizio di merito, viene meno anche una delle ragioni che inducevano la prassi a concentrare nella fase cautelare un’istruttoria di ampiezza pari a quella del merito, con consulenze tecniche e accertamenti tendenzialmente esaustivi, fino a fare del procedimento sommario una sorta di “mini-merito”, rendendo inutile l’instaurazione del merito nella maggioranza dei casi: si era parlato, in dottrina, di una “cognizione tendenzialmente completa” propria del rito cautelare industriale, tale da postulare l’effettiva celebrazione del giudizio di merito, dal lato del titolare, soltanto per la tutela risarcitoria o per esigenze di approfondimento istruttorio non comprimibili nelle sommarie informazioni[20]. Il recupero della provvisorietà dovrebbe per converso restituire al procedimento la sua funzione propria, riconducendolo alla verifica dei soli presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la valorizzazione del profilo dell’urgenza e quindi della rapidità della tutela.

[1]D.L. 12 giugno 2026, n. 100, Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, art. 2, commi 1-3, in Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2026, in vigore dal 13 giugno 2026.

[2] Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

[3]Per un primo commento alla pronuncia, e prima dell’intervento del legislatore d’urgenza, v. A. Giussani, L’armonizzazione al ribasso delle cautele IP: implicazioni applicative del caso Villa Ramazzini, in Judicium (online), 8 maggio 2026, A. D’Addazio, La CGUE boccia la strumentalità attenuata cautelare in materia di proprietà intellettuale, in Judicium (online), 5 giugno 2026.

[4]Cass., ord. 10 febbraio 2025, n. 3332.

[5]L’art. 9, par. 5, della dir. 2004/48/CE riproduce, sul punto, l’art. 50, par. 6, dell’accordo TRIPs, parte integrante dell’ordinamento dell’Unione e ad esso prevalente, di modo che la direttiva va interpretata, per quanto possibile, in conformità a tale accordo: così la Corte di Giustizia nella pronuncia che ha dato spinta alla modifica normativa (sentenza 23 aprile 2026, causa C-132/25, Villa Ramazzini), pt. 26-27.

[6] V. già C. Mandrioli, Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali, in Riv. dir. proc., 1964, p. 575, ad avviso del quale nelle inibitorie previste in materia di proprietà industriale sono presenti i più appariscenti aspetti strutturali dell’anticipazione.

[7] Per esempio Trib. Venezia, ord. 3 agosto 2015, n. 2424, con commento di G Ciccone, Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito, in Dir. ind. 2016, p. 80.

[8] In Riv. dir. ind., 2018, I, p. 63 ss.

[9] Per una ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale anteriore v., ampiamente D. Graziano, Il regime di (in)stabilità delle misure cautelari a tutela della proprietà industriale e intellettuale, in Riv. dir. ind., 2018, I, p. 63 ss. (nota a Trib. Firenze, sez. spec. impresa, 8 giugno 2016).

[10]L’art. 162-bis l.d.a. condivide con l’art. 132 c.p.i. l’origine attuativa derivante dalla Direttiva Enforcement (d.lgs. n. 140/2006), pur non essendo stato direttamente investito dalla pronuncia, riferita al solo c.p.i. La scelta del legislatore di novellare contestualmente entrambe le disposizioni assicura il coordinamento dei due regimi. Sull’incompatibilità anche di questa norma con l’accordo TRIPS e con la Direttiva Enforcement, v. già F. Di Venosa, Antinomia e illegittimità costituzionale degli artt. 131 comma 1 quater c.p.i. e 162 bis, L. n. 633/1941, in Il dir. ind. 2008, 267 ss.

[11] Pare utile qui ricordare che le domande proposte nel giudizio di merito non debbono necessariamente coincidere, quanto a causa petendi, con quelle per le quali si sono chiesti e ottenuti i provvedimenti cautelari. Si veda, per una giurisprudenza che ha negato la necessità di tale coincidenza, C. App. Milano 3 dicembre 2019, GADI 2019, 1440, per cui si è esclusa la decadenza dei provvedimenti cautelari in un caso in cui gli attori avevano con il ricorso cautelare chiesto tutela dei segreti ex artt. 98 e 99, ma poi con l’atto di citazione, pur dichiarando di agire per la conferma dei provvedimenti cautelari, avevano svolto solo domande per concorrenza sleale.

[12] Sotto questo profilo, la disciplina di diritto comune differisce da quella speciale, in quanto nella prima il potere del giudice di fissare il termine per l’inizio del giudizio di merito non può esercitarsi superando il limite dei sessanta giorni che costituisce, altresì, il termine legale applicabile in mancanza di provvedimento giudiziale. Nel sistema del codice della proprietà industriale (e delle legge sulla protezione del diritto d’autore), invece, non può ritenersi, neppure implicitamente, che il potere del giudice trovi un limite nel termine massimo previsto dalla legge di venti giorni lavorativi o trentuno di calendario (a seconda di quale sia tra essi il più lungo).

[13]Nell’ordinanza di rimessione (punto 25) la Cassazione aveva precisato che la proposizione della questione pregiudiziale non era condizionata dal tema dell’efficacia diretta, o meno, dell’art. 9, par. 5, della direttiva nell’ordinamento interno, richiamando Corte cost. n. 263/2022 e, sull’obbligo di previo rinvio in caso di norma priva di efficacia diretta, Corte cost. n. 207/2013, ord. n. 286/2014 e n. 269/2017.

[14] Su cui Triolo A., Brevi note sulla nuova disciplina dell’inefficacia della misura cautelare, in Judicium (online) 27 marzo 2023.

[15] La quale, però, prenderà effetti dal momento in cui è stata (di nuovo) resa e non potrà, invece, saldarsi (magari ai fini della conservazione dell’efficacia delle penalità di mora nel frattempo eventualmente maturate) con quella oramai caducata. Ciò a meno che non si voglia ritenere che l’inefficacia, nel contesto del “nuovo” meccanismo introdotto dal decreto-legge, in quanto condizionata alla domanda della parte destinataria del provvedimento, non si produca ipso iure ma abbia valenza ex nunc, di modo che la nuova misura non trovi alcuno spazio vuoto prima di sé.

[16] Con riferimento al sistema previgente, conf. E. Merlin, Le cause della sopravvenuta inefficacia del provvedimento, in G. Tarzia, A. Saletti, Il processo cautelare, Milano 2015, pp. 451-452. Ovviamente, il reclamo si darà anche avverso l’ordinanza che rigetti la domanda di inefficacia. In entrambe le ipotesi si può porre il quesito intorno al se la decisione resa in sede di reclamo sia suscettibile di essere impugnata in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Verosimilmente, la consistenza solo processuale e, in fin dei conti, cautelare della decisione potrebbe indurre a negare questa impugnabilità, ancorché, nel sistema previgente, l’esistenza di una controversia dava luogo ad un giudizio che si chiudeva con sentenza impugnabile nei modi ordinari (di modo che per il legislatore la consistenza processuale non era di ostacolo a che si formasse un oggetto idoneo al giudicato).

[17] Cass. 25 giugno 2010, n. 15349, in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 962.

[18] La soluzione è, dunque, in tal caso diversa da quella che si è prospetta in precedenza per i casi futuri, per i quali si è escluso che l’istanza cautelare proposta in via riconvenzionale nel giudizio di inefficacia possa condurre all’emissione di un provvedimento che si saldi, senza soluzione di continuità, con quello precedente non seguito dalla tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

[19] Del ricorso non vi sarà bisogno in quei casi (non frequenti, invero) in cui già penda un giudizio per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare anticipatoria per mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine prescritto (o per il caso di sua estinzione). In tali casi, invece, è ragionevole pensare che il giudice (verosimilmente anche quello di legittimità, perché no) debba assegnare alla parte, dietro sua istanza, il termine per l’inizio del giudizio di merito. Così, dunque, dovrebbe trovare soluzione il caso da cui è originato il rinvio pregiudiziale.

[20] In tal senso C. Galli, Codice della proprietà industriale: la riforma 2010, Milano, 2010, pp. 150-151; Id., Le novità del Codice 2010: da un’impostazione “proprietaria” a un approccio market-oriented, in Corr. giur., 2011, p. 277 ss.