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Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021, si sono pronunciate sulla spinosa questione dell’individuazione del dies a quo al quale ancorare il decorso del termine di 3 mesi, individuato ai sensi dell’art. 305 c.p.c., per la riassunzione o per la prosecuzione del processo interrotto (ipso jure ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.Fall. introdotto dal d. lgs. 5/2006) conseguentemente al fallimento di una delle parti in causa, enunciando il seguente principio di diritto: “ in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine. . .