Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Giudizio immediato e citazione diretta. La fisionomia dell’udienza predibattimentale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2026
Di Gelsy Rattacaso -
Sommario: 1. Il contesto interpretativo sullo sfondo -2. La decisione della Corte di Cassazione – 3. Le nuove coordinate del giudizio immediato monocratico. – 4. La recente giurisprudenza costituzionale: il filtro “snello” dell’art. 554-ter c.p.p. e il riflesso sulla competenza del g.i.p.
1.Il contesto interpretativo sullo sfondo
La recente pronuncia n. 58 del 2026 della Corte costituzionale ha segnato un punto di svolta definitivo nell’assetto del giudizio immediato applicato ai reati a citazione diretta. Intervenendo sulla fisionomia dell’udienza predibattimentale, innovazione cardine della Riforma Cartabia, il Giudice delle Leggi ha blindato la natura esclusivamente sanzionatoria e “allo stato degli atti” di tale filtro.
Nel perimetrare rigorosamente i confini cognitivi demandati al giudice predibattimentale, la Consulta ha fornito la definitiva legittimazione costituzionale a un modello processuale che rifiuta le sovrapposizioni strutturali con l’udienza preliminare ordinaria. La portata sistematica di tale arresto non si limita a preservare le finalità acceleratorie della novella del 2022, ma riverbera i propri effetti sulla corretta individuazione dell’organo giurisdizionale chiamato a gestire l’accesso alle vie procedurali alternative e accelerate.
Tale definitivo approdo ermeneutico non nasce tuttavia all’interno di un vuoto dogmatico, ma rappresenta il coronamento di un tormentato cammino interpretativo che ha visto la giurisprudenza di legittimità impegnata a colmare il silenzio del legislatore delegato. L’appiattimento dei modelli decisori e il rischio di paralizzanti cortocircuiti organizzativi avevano infatti generato, all’indomani della riforma, vivaci contrasti in ordine alla titolarità delle funzioni giurisdizionali nella fase di transito al giudizio. Saggiare la tenuta costituzionale del filtro predibattimentale impone, allora, un necessario excursus storico-sistematico lungo le tappe giurisprudenziali che hanno anticipato e orientato il verdetto del 2026 della Consulta.
È proprio in questo crinale evolutivo che si colloca l’intervento chiarificatore della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 31927 del 24 luglio 2023, è intervenuta per dirimere un caso emblematico di conflitto di competenza, invero, frequentemente diffuso nella prassi. L’incardinazione presso il Giudice per le indagini preliminari della potestà sul rito immediato monocratico, operata nel 2023 dalla Suprema Corte, costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico su cui la Corte Costituzionale ha potuto edificare la propria esegesi del microsistema predibattimentale.
In quella occasione, la Corte di Cassazione era chiamata ad individuare il giudice legittimato a disporre il giudizio immediato nell’ambito dei procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta[1].
La pronuncia si inserisce nel complesso dibattito interpretativo generato dall’introduzione dell’art. 558 bis c.p.p. ad opera della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022)[2], norma che ha esteso tale rito speciale anche ai procedimenti a citazione diretta, privi di udienza preliminare.
L’approdo a tale assetto normativo costituisce discende da un articolato percorso legislativo, le cui prime istanze si erano concretizzate nel disegno di legge Bonafede[3], recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello»[4]. Il progetto iniziale si è tradotto nell’introduzione di una serie di modifiche al sistema giustizia ed in particolar modo al settore penale. Esso mirava a recepire le crescenti esigenze di tutela della ragionevole durata del processo[5], prescritta dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU[6], e a introdurre un meccanismo capace di ridurre il numero di dibattimenti destinati a risolversi in un proscioglimento[7]. L’impianto originario è stato tuttavia profondamente rivisitato dagli emendamenti tecnici della Commissione di studio istituita nel marzo 2021 e presieduta dal Dott. Giorgio Lattanzi[8], i cui correttivi hanno inciso significativamente sulla fisionomia dell’intera riforma[9].
Le esigenze di coordinamento sollevate dal nuovo assetto codicistico emergono chiaramente nella vicenda processuale in esame: essa trae origine da una richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un imputato, chiamato a rispondere del reato di evasione, ai sensi dell’art. 385, commi 1 e 3, c.p. Tale fattispecie delittuosa rientra nel novero dei reati per i quali l’ordinamento prevede il rito della citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, secondo il perimetro delineato dall’art. 550 c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, con provvedimento del 31 gennaio 2023[10], declinava la propria competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione monocratica. A fondamento della decisione, il g.i.p. richiamava l’art. 558 bis c.p.p. Secondo tale prospettazione, una volta esercitata l’azione penale, la competenza a vagliare l’ammissibilità del rito speciale sarebbe dovuta traslare in capo al giudice del dibattimento o, quantomeno, al giudice dell’udienza predibattimentale.
Di segno diametralmente opposto l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 23 febbraio 2023[11], con la quale è stato sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il giudice monocratico rilevava come la decisione del g.i.p. avesse determinato un’indebita stasi del procedimento, evidenziando l’assenza di qualsivoglia disposizione normativa che attribuisca al giudice del dibattimento il potere di emettere il decreto che dispone il giudizio immediato[12].
In particolare, secondo il Tribunale, l’art. 558 bis c.p.p. opera un rinvio alle norme ordinarie sul giudizio immediato (Libro VI, Titolo IV c.p.p.) “in quanto compatibili”, senza però modificare la sequenza procedimentale degli artt. 453 ss. c.p.p., che vede nel g.i.p. l’unico organo competente a emettere o rigettare il decreto. In secondo luogo, la natura del rito immediato, finalizzata a elidere l’udienza predibattimentale disciplinata dall’art. 554 bis c.p.p., presuppone un vaglio dell’evidenza probatoria[13] che appartiene fisiologicamente alla fase delle indagini.
L’atto di declinatoria è stato pertanto qualificato come “atto abnorme”, in quanto idoneo a paralizzare il corso della giustizia in assenza di un giudice legittimato a provvedere sulla richiesta del P.M.
2. La decisione della Corte di Cassazione
La risoluzione del conflitto negativo di competenza[14] ha imposto alla Suprema Corte un’operazione di interpretazione logico-sistematica volta a colmare il silenzio del legislatore. Il punto di diritto risiede nell’individuazione del giudice legittimato a emettere il decreto di giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta, fattispecie ora disciplinata dall’art. 558 bis c.p.p.[15].
In via preliminare, la Corte ha ravvisato l’ammissibilità del conflitto ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.p., configurando lo stallo tra g.i.p. e giudice del dibattimento come una situazione analoga a quelle tipizzate, idonea a determinare una paralisi del processo.
Il primo pilastro della decisione poggia sul tenore letterale dell’art. 558 bis c.p.p., che opera un rinvio alle disposizioni del Titolo IV del Libro VI “in quanto compatibili”[16]. L’impiego di una simile riserva di compatibilità ripropone il delicato compito di saggiare la tenuta delle regole generali all’interno del microsistema monocratico. Una questione che, a ben vedere, ricalca il dibattito sorto all’indomani della riforma del giudice unico[17] intorno alla portata dell’art. 549 c.p.p. In quella sede, la riflessione dogmatica chiarì che l’applicazione sussidiaria del rito ordinario esigesse un duplice presupposto: da un lato, l’assenza di un quadro normativo speciale e derogatorio; dall’altro, un giudizio di sintonizzazione strutturale tra l’istituto richiamato e le peculiarità del rito davanti al tribunale in composizione monocratica[18].
Secondo la Corte, coerentemente con tale impostazione, il richiamo alla disciplina generale del rito speciale suggerisce che l’intento del legislatore non sia stato quello di istituire una nuova figura procedurale[19], quanto piuttosto di estendere un meccanismo già consolidato a fattispecie in precedenza escluse. Tale scelta è confermata dall’assenza di disposizioni volte a traslare la competenza dal g.i.p. al giudice dell’udienza predibattimentale, una lacuna che appare significativa, specie ove si consideri la minuziosa regolamentazione delle attribuzioni di quest’ultimo operata dagli artt. 554 bis e 554 ter c.p.p. Assume rilievo tecnico altresì l’art. 454, comma 1, c.p.p., che impone al pubblico ministero di depositare la richiesta nella cancelleria del g.i.p.; appare dunque coerente che la decisione spetti all’ufficio presso il quale l’atto deve essere presentato[20].
Sotto il profilo sistematico, la Cassazione ha ribadito la natura endoprocessuale e strumentale del decreto di giudizio immediato[21]. Essendo il rito immediato una modalità di esercizio dell’azione penale tesa a elidere l’udienza predibattimentale, la relativa valutazione si colloca necessariamente all’interno della fase delle indagini preliminari; risulterebbe, dunque, distonico rispetto all’intero impianto codicistico attribuire tale vaglio a un giudice della fase successiva, la cui competenza viene attivata solo dopo l’emissione del decreto di citazione[22].
La Corte ha sottolineato la piena compatibilità funzionale del g.i.p. con i reati a citazione diretta. Egli è istituzionalmente il giudice preposto al vaglio degli elementi acquisiti durante le indagini, come dimostrato dalla sua competenza in materia di misure cautelari personali e reali, emissione del decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. e decisione sui riti alternativi, specificatamente sul patteggiamento in fase di indagine ex art. 447 c.p.p.[23]
Infine, sono stati valorizzati argomenti di carattere pragmatico-organizzativo. Qualora la competenza fosse stata radicata in capo al giudice dell’udienza predibattimentale, un eventuale rigetto della richiesta di rito immediato determinerebbe l’incompatibilità del medesimo giudice a celebrare l’udienza filtro o il dibattimento. Tale soluzione comporta una regressione del procedimento e una dispersione delle risorse giudiziarie, vanificando le esigenze di celerità che ispirano la Riforma Cartabia[24].
3. Le nuove coordinate del giudizio immediato monocratico
L’approdo ermeneutico della Suprema Corte, volto a incardinare presso il giudice per le indagini preliminari la competenza sul rito immediato monocratico, appare pienamente condivisibile in quanto presidio della razionalità del sistema processuale[25].
Per comprendere appieno la portata di tale principio, occorre muovere dall’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale antecedente alla novella del 2022, secondo cui all’azione penale, promossa dal pubblico ministero, previo rituale deposito dell’avviso di conclusione delle indagini, seguisse la fase dibattimentale. In tale schema, quest’ultima rappresentava l’unico momento utile per l’imputato per formalizzare eventuali istanze di accesso ai procedimenti speciali, configurando un sistema in cui il passaggio dalle indagini al giudizio avveniva senza alcun vaglio giurisdizionale intermedio[26].
In forza di tale assetto, il quadro normativo e giurisprudenziale[27] escludeva categoricamente la possibilità di promuovere l’azione penale tramite il giudizio immediato per i reati a citazione diretta. La ragione di tale preclusione risiedeva nella salvaguardia delle facoltà difensive, in quanto l’attivazione del rito speciale avrebbe comportato l’aggiramento dell’obbligo di notifica dell’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., privando l’indagato di quel momento di interlocuzione necessario prima dell’approdo in dibattimento[28].
Per quanto concerne il regime di invalidità derivante dall’indebito ricorso a tale rito, l’orientamento prevalente[29] configurava l’emissione del decreto come una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.[30]. Tale vizio, pur incidendo sulle prerogative di partecipazione dell’imputato, era considerato sanabile qualora non fosse stato tempestivamente eccepito prima della conclusione del primo grado di giudizio. Inoltre, la giurisprudenza riteneva che la scelta di un rito alternativo producesse un effetto sanante ex art. 183 c.p.p., precludendo alla parte ogni successiva contestazione sulla regolarità dell’instaurazione del giudizio[31].
Inoltre, un consolidato orientamento pre-riforma[32] garantiva l’applicabilità del giudizio immediato alle sole ipotesi di connessione con delitti soggetti a udienza preliminare, dove il simultaneus processus imposto dall’art. 551 c.p.p. appariva l’unico presupposto legittimante[33]. In questo quadro, l’art. 551 c.p.p. veniva interpretato estensivamente, consentendo al pubblico ministero di presentare richiesta di giudizio immediato per l’intero complesso dei reati, con prevalenza del rito più garantito. In tali circostanze, l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. veniva considerata assorbita e superata dalla sussistenza dei presupposti propri dell’immediato, quali l’evidenza della prova e il previo interrogatorio dell’indagato[34].
Il fondamento della preclusione in esame risiedeva nella mancanza di un’udienza preliminare nel rito monocratico “ordinario”[35], in quanto si riteneva illogico pretendere un vaglio giurisdizionale per un rito speciale quando quello comune ne era privo[36]. Tale orientamento muoveva, dunque, dall’incompatibilità strutturale e temporale tra i due modelli. Una distonia procedurale che emergeva con chiarezza analizzando la differente scansione dei diritti difensivi. Mentre nel modello a citazione diretta, l’udienza di prima comparizione assicurava un alveo temporale più elastico per la definizione dei riti alternativi, l’articolazione delle istanze probatorie e la deduzione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., nel giudizio immediato l’esercizio delle medesime facoltà appariva drasticamente contratto. In quest’ultimo rito, infatti, l’opzione per i procedimenti semplificati risultava ancorata al termine decadenziale di quindici giorni dalla notificazione del decreto, imponendo alla difesa una tempestività decisionale estranea alla flessibilità tipica del modulo monocratico ordinario. La Corte[37] ha chiarito che la divergenza tra i modelli e la compressione delle garanzie informative di fine indagine, essenziali per una difesa consapevole, giustificavano la sanzione della nullità laddove il rito speciale venisse indebitamente esteso a reati che non lo prevedevano.
Questo storico paradigma di incompatibilità è stato tuttavia scardinato dall’avvento della Riforma Cartabia. L’innesto del giudizio immediato nel solco dei reati a citazione diretta rappresenta il logico completamento del nuovo assetto voluto dalla Riforma Cartabia, ponendosi in stretta correlazione con l’istituto dell’udienza predibattimentale[38]. Esso costituisce l’unico strumento idoneo ad assorbire e rendere superflua la nuova udienza filtro, offrendo una via accelerata basata sull’evidenza della prova[39], che integra e definisce il perimetro applicativo del rito monocratico.
Il rito immediato risponde, infatti, alla medesima esigenza acceleratoria dell’udienza filtro, seppur seguendo una direttrice ulteriormente semplificata[40]. Tale innovazione mira a correggere criticità croniche del rito monocratico, quali l’eccessivo numero di dibattimenti instaurati a causa di un esercizio dell’azione penale non adeguatamente filtrato e l’elevato tasso di assoluzioni[41].
Con la riforma Cartabia, l’udienza predibattimentale è divenuta il nuovo baricentro del controllo sulla sostenibilità dell’accusa[42], imponendo al giudice di arrestare il procedimento qualora gli elementi raccolti non permettano di formulare una ragionevole previsione di condanna[43]. Alla luce di tale innovazione, per garantire l’armonia del sistema, il legislatore ha opportunamente esteso il giudizio immediato ai reati monocratici e l’attuale art. 558 bis c.p.p. ha finalmente armonizzato le procedure sotto l’egida di un controllo giurisdizionale ormai generalizzato, eliminando ogni incompatibilità strutturale[44]. La ratio risiede nel fatto che l’evidenza probatoria rende superfluo il vaglio predibattimentale, superando così i precedenti approdi giurisprudenziali[45].
Si è assistito, in definitiva, alla caduta di ogni barriera tra la citazione diretta e il rito immediato, grazie a una progressiva uniformità. Il sistema attuale, infatti, assoggetta ogni modalità di esercizio dell’azione penale a uno scrutinio giurisdizionale preventivo, e ciò avviene tanto nel rito ordinario con udienza preliminare o predibattimentale, quanto nei percorsi accelerati. Ne consegue che il discrimine tra le diverse sequenze procedimentali non risiede più nell’an del controllo, bensì nella natura della regola di giudizio applicata. Si passa, infatti, da una valutazione fondata sulla ragionevole previsione di condanna, tipica dei filtri ordinari, alla verifica della solidità del quadro indiziario o dell’evidenza probatoria, presupposti indefettibili della procedura speciale[46].
Sotto questo profilo, una parte della dottrina[47] ha evidenziato come l’espunzione dell’udienza preliminare e del nuovo vaglio predibattimentale tragga la propria legittimità dalla palese superfluità di un filtro intermedio laddove l’esito del rinvio a giudizio risulti scontato. La sussistenza delle circostanze cristallizzate dagli artt. 453 e 454 c.p.p. giustificherebbe, dunque, il salto della fase di controllo, muovendo dalla consapevolezza che lo standard della “prevedibilità di condanna” postula, in realtà, un’intensità valutativa inferiore rispetto all’evidenza della prova o ai gravi indizi capaci di sorreggere una misura custodiale stabile[48]. Essa, infatti, non esigerebbe un patrimonio probatorio già del tutto autosufficiente in chiave dibattimentale. Ne deriva che l’evidenza probatoria, quale fulcro diversificante del rito speciale, non potrebbe essere in alcun modo appiattita sul canone ordinario che guida il pubblico ministero al termine delle indagini, pena la sterilizzazione della sua stessa specificità strutturale. Se la prognosi di condanna richiedesse il filtro dell’udienza per essere saggiata, l’evidenza si porrebbe su un piano qualitativamente superiore, generando certezze tali da rendere l’omissione del contraddittorio anticipato non già una lesione, bensì una logica conseguenza.
In quest’ottica, si delineerebbe, di fatto, una precisa tripartizione delle opzioni per l’organo inquirente: laddove si ravvisi l’ovvietà della prova, si imporrà la richiesta di rito speciale; in presenza di una mera previsione di condanna, il quadro verrà sottoposto al vaglio ordinario; qualora non si lambisca nemmeno tale soglia, scatterà l’obbligo di richiesta di archiviazione. Poiché il tessuto normativo accomuna lo standard investigativo dell’art. 408 c.p.p. a quello decisorio del g.u.p. ex art. 425 c.p.p., per tale orientamento è manifesto che anche lo scrutinio di quest’ultimo rimanga distante dal concetto di ovvietà della prova, dovendosi respingere quell’orientamento volto ad assimilare il controllo del g.i.p. investito della richiesta di immediato a quello tipico dell’udienza preliminare. Un simile appiattimento interpretativo vanificherebbe la specifica forza precettiva dell’art. 453, comma 1, c.p.p., una norma strutturata proprio per richiedere un quid pluris in termini di consistenza probatoria rispetto all’imputazione ordinaria. Ridurre il vaglio del g.i.p. alla mera constatazione di una “ragionevole previsione di condanna che risulti evidente” genererebbe un’aporia logica insanabile sul terreno dell’onere della prova. Se nel rito ordinario il Pubblico Ministero ha l’onere di dimostrare la concreta prevedibilità dell’esito condannatorio, ritenere che il passaggio alla fase dibattimentale possa avvenire laddove residuino dubbi su questa stessa prognosi significherebbe legittimare un livello di incertezza intollerabile per il sistema delle garanzie. La linea di demarcazione risiederebbe, dunque, nella natura dello standard richiesto: mentre nel procedimento comune il decreto che dispone il giudizio postula che sia provata la probabilità di condanna, nel rito speciale è la manifesta ed estrinseca evidenza della reità ad azzerare la necessità stessa di un preventivo filtro camerale[49].
Appare tuttavia maggiormente condivisibile l’orientamento secondo cui lo sforzo ermeneutico volto a perimetrare la nozione di prova evidente debba necessariamente convergere verso due finalità distinte ma coordinate, calibrate sulla specifica fase in cui l’apprezzamento giurisdizionale si colloca[50]. Innanzitutto, occorre impedire che lo scrutinio sull’evidenza travalichi i propri confini, tramutandosi in una delibazione anticipata sulla colpevolezza dell’imputato[51]. Un simile accertamento, infatti, finirebbe per ipotecare l’esito del successivo percorso processuale, condizionando indebitamente il convincimento del giudice del dibattimento. E’, inoltre, doveroso considerare che la piattaforma cognitiva posta a fondamento del giudizio immediato non è parificabile alla situazione che legittima la richiesta di rinvio a giudizio nel rito ordinario. Se così non fosse, risulterebbe inspiegabile la drastica compressione delle facoltà difensive dell’imputato, al quale viene preclusa la possibilità di interloquire anticipatamente in sede di udienza preliminare[52].
In quest’ottica, la fisionomia dello standard probatorio in esame manifesta una portata funzionale circoscritta rispetto alla dinamica del rito. La superfluità di una fase di controllo intermedio trova la sua giustificazione nella certezza, maturata allo stato degli atti, che nemmeno lo svolgimento delle forme camerali ordinarie potrebbe condurre a un esito d’archiviazione o di proscioglimento[53]. L’efficacia di tale riscontro si esaurisce peraltro nel momento genetico di ammissione del rito speciale, escludendo qualsivoglia proiezione pregiudicante sulle successive determinazioni di merito. Poiché un definitivo accertamento di colpevolezza esula dalle attribuzioni del Giudice per le indagini preliminari, lo scrutinio giurisdizionale deve rigorosamente limitarsi a un riscontro di tipo formale e presupposto[54].
Per quanto concerne i presupposti del giudizio immediato, la disciplina è immutata. Pertanto, rimangono fermi i due binari tipici dell’istituto, da un lato, la forma “tradizionale” ancorata all’evidenza della prova, che presuppone il previo espletamento dell’interrogatorio ed il rigoroso rispetto del termine di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato per la presentazione dell’istanza[55]; dall’altro, la variante “custodiale”, attivabile entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura[56]. In quest’ultimo caso, la richiesta postula che l’indagato si trovi in stato di restrizione della libertà, dunque di custodia cautelare o arresti domiciliari e che il sub-procedimento incidentale de libertate si sia concluso con la definizione del riesame o con il decorso dei termini per impugnare. Accanto alle fattispecie promosse dall’organo inquirente, il sistema contempla un’ulteriore declinazione del giudizio immediato, la cui disciplina risiede, in via d’eccezione, al di fuori del Titolo IV del Libro VI. Ai sensi dell’art. 419, comma 5, c.p.p., la legge riconosce all’imputato la facoltà di rinunciare all’udienza preliminare, mediante una dichiarazione resa personalmente o tramite procuratore speciale da depositarsi almeno tre giorni prima della data dell’udienza. In tale evenienza, il giudice dell’udienza preliminare è tenuto a emettere il decreto di giudizio immediato, determinando così la progressione verso il dibattimento[57].
Proprio intorno alla titolarità del vaglio di tale complessa impalcatura probatoria si è innestata la divergenza interpretativa sul giudice competente[58]. Il dibattito si è polarizzato tra due tesi contrapposte. Un primo orientamento invocava le prerogative del giudice predibattimentale per ragioni di simmetria e collocazione sistematica della norma[59]; di contro, si riconosceva la competenza del giudice per le indagini preliminari[60], sul presupposto secondo cui l’udienza predibattimentale non costituisce una fase autonoma alla stregua dell’udienza preliminare, ma una frazione del dibattimento[61].Una simile ricostruzione appare, del resto, l’unica idonea ad evitare un evidente corto circuito processuale: diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di far decidere sul rito lo stesso giudice che dovrebbe poi celebrare il processo in caso di rigetto[62].
A sostengo di quanto detto l’art. 457 c.p.p. impone che, dopo aver emesso il decreto di giudizio immediato, il fascicolo venga materialmente trasmesso all’organo giudicante competente per la fase dibattimentale. Si tratta di un adempimento che presuppone necessariamente un’alterità funzionale tra il giudice che dispone il rito speciale e quello incaricato del giudizio. Qualora, invece, si accogliesse la tesi della competenza del giudice predibattimentale, verrebbe a mancare quel passaggio di atti tra uffici diversi che segna il mutamento di fase e la separazione dei ruoli tra l’organo che esercita il controllo e quello investito della cognizione del merito[63].
La Cassazione[64] ha risolto la divergenza, affermando la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari sulla scorta di una pluralità di motivazioni che sono da ritenersi del tutto condivisibili, in quanto tese a salvaguardare quella ratio di celerità che costituisce la colonna portante del dl lgs. n. 150 del 2022.
In questa prospettiva, la decisione della Suprema Corte si rivela condivisibile nella misura in cui preserva la funzione primaria dell’udienza predibattimentale: quella di porsi come un filtro agile e snello e non come una fase inutilmente congestionata. Attribuire la competenza sull’immediato al giudice di tale udienza comporterebbe un indebito aggravio di un segmento processuale nato per garantire snellezza a un sistema giudiziario ormai strutturalmente saturato e sovraccarico[65]. La concentrazione del vaglio in capo al g.i.p. evita dunque di trasformare il controllo sulla evidenza probatoria in una zavorra procedurale, assicurando che l’efficienza del filtro monocratico non venga sacrificata sull’altare di una burocratizzazione delle competenze che rallenterebbe l’intero corso del giudizio.
Siffatta impostazione appare innanzitutto coerente con la ratio che presiede alla disciplina dei riti alternativi, laddove un’eventuale attribuzione della competenza alla fase predibattimentale determinerebbe un’irragionevole moltiplicazione dei giudici investiti del medesimo procedimento. Un punto di particolare rilievo tecnico risiede nella conformazione degli uffici: poiché l’istanza del Pubblico Ministero deve essere depositata presso la cancelleria del g.i.p., risulterebbe logicamente insostenibile attribuire la decisione a un ufficio giudiziario differente. Inoltre, radicare la competenza in capo al giudice del dibattimento o della fase predibattimentale creerebbe un cortocircuito organizzativo. In caso di rigetto della richiesta, il giudice si troverebbe in una situazione di incompatibilità per aver già espresso una valutazione sul merito, obbligando il Tribunale a una complessa ridistribuzione dei ruoli e determinando un’inedita regressione del procedimento alla fase investigativa[66].
Ciò comporterebbe il rischio di generare paralizzanti fenomeni di incompatibilità, con ricadute ancor più critiche nell’ambito di processi cumulativi. A ciò si aggiungano insuperabili incongruenze di ordine pratico-normativo, legate all’impossibilità di coordinare la tesi della competenza del giudice predibattimentale con le norme che regolano il deposito dei riti alternativi e la rimessione delle parti al giudizio[67].
In un’ottica di ricostruzione sistematica, il g.i.p. risulta unico titolare della potestà di decidere non soltanto in ordine alla validità dell’esercizio dell’azione penale, ma anche sulla celebrazione dei procedimenti speciali eventualmente incardinati in questa specifica cornice processuale[68].
In definitiva, sebbene le spinte verso la tesi del giudice predibattimentale fossero animate da preoccupazioni pragmatiche circa il sovraccarico delle sezioni g.i.p., è doveroso ribadire che le carenze d’organico o le difficoltà organizzative non possono piegare l’interpretazione normativa, la quale deve restare ancorata al sistema tabellare e alle regole ordinamentali.
Nonostante la condivisibile soluzione sulla competenza, rimane aperta una criticità riguardante le facoltà difensive. Nei procedimenti monocratici a citazione diretta non può, infatti, trovare applicazione il giudizio immediato su richiesta dell’imputato: nel tessuto dell’art. 558-bis c.p.p. non vi è alcun cenno a un giudizio speciale conseguente alla rinuncia all’udienza predibattimentale, né tale facoltà appare ricavabile per il tramite del generico rinvio previsto dall’art. 549 c.p.p. Sotto questo profilo, si evidenzia l’impossibilità di asseverare una sorta di identità strutturale tra l’udienza preliminare, espressamente rinunciabile ai sensi dell’art. 419, comma 5, c.p.p., e la nuova udienza predibattimentale monocratica[69]. Per la precisione, l’art. 558-bis c.p.p. si limita a richiamare le disposizioni del Titolo IV del Libro VI del codice di rito, laddove lo statuto della rinunciabilità è contenuto nel Titolo IX del Libro V dedicato all’udienza preliminare. A sua volta, l’art. 453, comma 3, c.p.p. àncora la facoltà di richiesta dell’imputato al solo combinato disposto dell’art. 419, comma 3, c.p.p., palesando un vuoto normativo che finisce per determinare un evidente squilibrio nelle facoltà di impulso processuale tra le parti.
In una prospettiva de jure condito, le argomentazioni della Corte inducono a ritenere che il g.i.p debba esercitare una sorta di competenza attrattiva anche sui riti alternativi (abbreviato, patteggiamento o messa alla prova) eventualmente richiesti dall’imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono che, dovendo tali istanze essere depositate presso la cancelleria del g.i.p., sia proprio quest’ultimo il giudice funzionalmente idoneo a gestirne l’ammissione e la celebrazione, evitando che il fascicolo subisca ulteriori e inutili spostamenti tra uffici diversi[70].
In definitiva, la decisione in commento non si limita a risolvere un conflitto locale, ma riafferma il ruolo del g.i.p. come organo tutore delle garanzie e del controllo sull’azione penale nella delicata fase di passaggio al giudizio, garantendo che le finalità di celerità della riforma non si traducano in una disfunzione organizzativa[71].
4. La recente giurisprudenza costituzionale: il filtro “snello” dell’art. 554-ter c.p.p. e il riflesso sulla competenza del g.i.p.
Le frizioni ermeneutiche e le derive inquisitorie paventate da dottrina e giurisprudenza di legittimità in ordine alla metamorfosi dei poteri istruttori d’ufficio trovano il loro definitivo banco di prova nell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 2026[72]. Questo arresto assume la fisionomia di baricentro interpretativo e di chiave di volta dell’intero assetto post-riforma. Chiamato a scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p., il Giudice delle Leggi non ha semplicemente risolto un dubbio normativo, ma ha offerto un approccio esegetico globale sulla natura dei filtri predibattimentali, consolidando, per necessaria implicazione sistematica, la tesi che riserva in via esclusiva al Giudice per le indagini preliminari la competenza funzionale sull’immediato.
Il giudice delle leggi ha infatti cristallizzato la funzione dell’udienza predibattimentale come un vaglio rigorosamente snello[73], in perfetta coerenza con l’obiettivo di espungere le imputazioni azzardate[74], dichiarando non fondata la pretesa di attribuire al giudice di tale fase i poteri di integrazione istruttoria tipici dell’udienza preliminare.
Il caso è stato originato dal Tribunale di Siena, che censurava la mancata applicabilità dell’art. 422 c.p.p. all’udienza predibattimentale, denunciando una serie di profili di illegittimità costituzionalità: in primo luogo la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., per la palese irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto all’udienza preliminare, e dell’art. 3, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di poteri istruttori impedirebbe di ripristinare la parità delle armi a fronte di carenze investigative del pubblico ministero. Il rimettente lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 112 Cost., sostenendo che tale disciplina pregiudicherebbe il diritto dell’imputato al rito abbreviato e non offrirebbe rimedi contro prassi di esercizio “apparente” dell’azione penale derivanti da indagini superficiali o lacunose, con conseguente aggravio del carico dibattimentale. Da ultimo, veniva denunciata la violazione della ragionevole durata del processo ex artt. 111, comma secondo, e 117, comma primo, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, ravvisando una dilatazione dei tempi priva di legittima ratio.
La Corte ha tuttavia dichiarato le questioni infondate, ribadendo preliminarmente, attraverso il richiamo a una costante giurisprudenza[75], che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della manifesta irragionevolezza. Soffermandosi sull’udienza predibattimentale introdotta dalla Riforma Cartabia, la Consulta ha chiarito che essa funge da filtro nei procedimenti a citazione diretta per prevenire dibattimenti superflui, e che il legislatore non ha inteso creare un duplicato, bensì preservare caratteri di maggiore snellezza per evitare paradossali rallentamenti[76]. Dirimente è la diversa collocazione procedurale, laddove l’udienza predibattimentale opera a valle della vocatio in iudicium, in una sede già fisiologicamente deputata alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Pertanto, un’attività probatoria condotta direttamente dal giudice apparirebbe “distonica” rispetto alle regole del dibattimento, anche perché l’eventuale mancata decisività ex post della prova costringerebbe a ripetere l’assunzione in aula, allungando i tempi complessivi.
L’interpretazione accolta dal Giudice delle Leggi palesa, a ben vedere, una stretta linea di continuità con l’indirizzo espresso precedentemente dalla medesima Consulta[77]. In quella sede, l’organo di giustizia costituzionale aveva teorizzato l’inidoneità strutturale della fase investigativa quale sede di estrinsecazione del diritto alla prova, reputando che le prerogative difensive e lo statuto delle garanzie dell’art. 111 Cost. trovino una collocazione esclusivamente endoprocessuale e dibattimentale. Secondo tale impostazione, fermo restando il potere di attivare investigazioni difensive private, l’indagato rimarrebbe privo di qualsivoglia strumento coercitivo volto a vincolare l’organo inquirente all’acquisizione di elementi a favore.
I primi commentatori della pronuncia[78] hanno colto nell’arresto del 2026 una preoccupante replica di siffatto schema, evidenziando come esso sia destinato a vanificare i consolidati approdi in tema di parità delle armi. Si sostiene che emerga, in particolare, una profonda aporia metodologica nel ragionamento della Consulta proprio sul terreno dell’art. 358 c.p.p. La pronuncia, infatti, da un lato esalta il dovere del Pubblico Ministero di svolgere indagini complete e orientate alla ricerca degli elementi a discarico, ma dall’altro priva il sistema di un reale controllo giurisdizionale su tale attività. Affermare che l’inquirente debba agire con “prudenza e responsabilità” senza però attribuire al giudice del filtro il potere di sanzionare o rimediare a un’azione penale lacunosa significa ridurre l’art. 358 c.p.p. a un precetto puramente nominale e privo di effettività. Con la decisione in commento, pertanto, la Corte costituzionale finisce per blindare l’insindacabilità delle scelte della Procura nella fase investigativa. Confinando l’intera dialettica probatoria nell’alveo del dibattimento, si accetta il rischio che l’imputato debba subire la gravosità del giudizio di merito al solo scopo di colmare quelle lacune conoscitive che un tempestivo intervento istruttorio d’ufficio in sede predibattimentale avrebbe potuto agevolmente intercettare ed emendare.
Sul punto, le premesse metodologiche su cui la Consulta ha edificato la propria decisione sono state sottoposte a severo vaglio critico[79]. Si evidenzia, in primo luogo, l’artificiosità insita nel qualificare l’udienza predibattimentale come l’appendice di una inedita “macro-fase processuale”. In quest’ottica, sostenere che questa fase partecipi della natura del dibattimento solo perché celebrata davanti a un giudice del tribunale, significherebbe ignorare la realtà di un confronto che resta puramente cartolare e basato su atti formati dall’accusa. Sotto tale profilo, i critici rilevano un’insanabile contraddizione logica: se l’udienza filtro appartenesse davvero alla fase del merito, risulterebbe finanche incompatibile con i principi del sistema accusatorio la circostanza stessa che il giudice prenda cognizione e valuti l’intero fascicolo delle indagini preliminari al fine di decidere sulla prognosi di condanna.
Sotto un secondo profilo, viene contestato l’esempio pratico utilizzato dalla Consulta per dimostrare il rischio di un allungamento dei tempi processuali[80]. La Corte, infatti, incentra la motivazione sul caso in cui il giudice del filtro assuma una prova dichiarativa non decisiva per il proscioglimento. Questa, rimanendo confinata nel fascicolo del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 433 c.p.p., dovrebbe essere inevitabilmente ripetuta in dibattimento. La posizione critica, tuttavia, ritiene che tale argomento ignori due obiezioni logiche. Da un lato, non si chiarisce la sorte delle prove non dichiarative, come i documenti o i supporti informatici, le quali non sono soggette a limiti di utilizzabilità in dibattimento e la cui mancata acquisizione anticipata priva l’udienza della sua funzione deflattiva. Dall’altro, si trascura il paradosso per cui il divieto di interventi istruttori costringe l’imputato a subire l’intero giudizio di merito per ottenere un’assoluzione che un tempestivo accertamento avrebbe potuto garantire subito. In tal modo, la pronuncia costituzionale finisce per disattendere proprio quegli obiettivi di economia processuale[81] e di tutela dell’imputato che la Riforma Cartabia aveva posto a fondamento del nuovo filtro monocratico[82].
La Corte ha inoltre precisato che l’imputato conserva il diritto di far assumere le prove necessarie in dibattimento, approdando a un’assoluzione idonea al giudicato, qualitativamente superiore a un non luogo a procedere revocabile ex art. 554-quinquies c.p.p. Sotto il profilo dell’art. 3, comma secondo, Cost., è stata ritenuta decisiva la possibilità per il giudice, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., di supplire ex officio alle lacune della difesa derivanti da ostacoli economico-sociali. Riguardo all’obbligatorietà dell’azione penale, la Consulta ha chiarito che essa va rettamente intesa, conformemente agli artt. 408, 425 e 554-ter c.p.p., come dovere del pubblico ministero di esercitare l’accusa solo su basi “epistemicamente solide” e indagini accurate, che includano ex art. 358 c.p.p. anche gli elementi a favore dell’imputato. Un’azione doverosa è dunque solo quella esercitata con “prudenza e responsabilità”.
Soffermandosi sullo specifico parametro dell’art. 112 Cost., evocato dal rimettente in relazione al principio di completezza delle indagini, il Giudice delle Leggi ha formalmente riconosciuto l’importanza di un’attività investigativa a tutto tondo, estesa anche agli elementi a discarico. Ciononostante, la Corte ha escluso la violazione del principio suddetto, in quanto alle eventuali lacune o omissioni della Procura si potrebbe porre tempestivo rimedio direttamente nella successiva fase di merito[83], sul presupposto che il dibattimento davanti al tribunale monocratico sia ordinariamente destinato a esaurirsi nell’arco di una o pochissime udienze.
Secondo un diverso orientamento, tuttavia, tale costrutto argomentativo poggi su premesse metodologiche asistematiche e smentite dal dato di realtà [84]. I primi commentatori evidenziano come la tesi di un giudizio monocratico rapido e concentrato sia smentita dai dati statistici, che dimostrano che la durata media di un processo di primo grado dinanzi al tribunale monocratico si assesta sui 677 giorni, registrando un incremento esponenziale nel corso degli anni e superando persino i tempi di definizione della Corte d’Assise[85]. Sostenere che l’imputato possa agevolmente colmare le lacune dell’accusa in dibattimento significherebbe, dunque, ignorare l’ingolfamento strutturale delle aule giudiziarie e costringere il cittadino a subire l’ingiusta “pena” del processo[86] per rimediare a indagini superficiali. In tal modo, l’orientamento della Consulta finirebbe per neutralizzare la voluntas legis della Riforma Cartabia, la quale aveva istituito il filtro predibattimentale proprio per intercettare precocemente le imputazioni azzardate ed evitare la celebrazione di dibattimenti superflui.
Infine, la Corte ha escluso la violazione della ragionevole durata, poiché l’effetto di dilatazione dei tempi è ravvisabile solo se privo di logica esigenza, mentre nel caso di specie l’assunzione di prove in sede predibattimentale rischierebbe di risolversi in un inutile impegno della macchina giudiziaria qualora la prova dovesse poi essere reiterata in dibattimento[87].
Lungi dal risolversi in un’isolata conferma della legittimità del dettato codicistico, tale pronuncia è da collocarsi in un dibattito dottrinale e giurisprudenziale fortemente tormentato.
Invero, sotto il profilo della genesi riformistica, un diffuso orientamento[88] rileva come l’istanza di elevare la regola decisoria verso la “ragionevole previsione di condanna”[89], superando definitivamente il previgente criterio della generica “utilità del dibattimento”[90], trovasse il proprio corollario nella drastica riduzione dei poteri integrativi del magistrato. L’aggettivo «ragionevole», in particolare, evoca uno standard di giudizio che, secondo la concorde opinione della dottrina[91] e della giurisprudenza[92], obbliga il magistrato a rigettare la richiesta di rinvio a giudizio ogni qualvolta il dubbio sull’innocenza non sia meramente astratto, ma poggi su una plausibilità logica dotata di un “sufficiente grado di credibilità razionale”[93] e su riscontri processuali concreti[94].
In quest’ ottica appare necessario il richiamo ai progetti delle Camere Penali che, già durante i confronti con il Guardasigilli Bonafede, caldeggiavano l’abolizione degli interventi ex officio previsti dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p. per evitare che il nuovo canone decisorio producesse un’abnorme dilatazione dei poteri del giudice[95].
Tuttavia, l’attuale assetto normativo sembra aver disatteso tale correlazione, recependo il nuovo standard decisorio senza procedere a un parallelo e rigoroso ridimensionamento delle prerogative istruttorie del magistrato dell’udienza preliminare. Ne deriva un paradosso applicativo per cui le facoltà integratrici del giudice, pur immutate nel dato testuale, subiscono una torsione funzionale che ne amplifica la portata e ne accentua i tratti inquisitori. La necessità di formulare una prognosi di condanna, e non più una mera verifica sull’utilità del dibattimento[96], impone infatti un accertamento di ben altro spessore, rendendo la saturazione del quadro conoscitivo un presupposto ineludibile per il decidente. Sotto il profilo psicologico, il passaggio dal tradizionale favor actionis a una regola improntata all’obbligo di proscioglimento nel dubbio induce il giudice a esperire ogni via cognitiva disponibile pur di non assumersi il peso di una definizione anticipata della vicenda processuale[97].
In tale cornice, emerge il timore che gli strumenti di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. rischino di trasformarsi in veri e propri presidi di soccorso a un’azione penale lacunosa, finalizzati a scongiurare un proscioglimento altrimenti inevitabile a causa di indagini deficitarie[98]. L’art. 421-bis c.p.p., in particolare, vede accentuata la propria natura di soccorso all’organo inquirente: dinanzi a un’indagine incompleta che imporrebbe il non luogo a procedere, il giudice è spinto a ordinare supplementi investigativi pur di non definire il processo allo stato degli atti, sostenendo così un’azione penale altrimenti destinata alla soccombenza. In questa medesima logica si inserisce l’utilizzo dell’art. 422 c.p.p., che rischia di divenire lo strumento per acquisire d’ufficio quegli elementi probatori necessari a evitare un esito di proscioglimento.
Nonostante il dato testuale faccia riferimento a prove decisive per la sentenza di non luogo a procedere, si rileva come un orientamento diffuso[99] non vi ravvisi un divieto di assumere prove sfavorevoli all’imputato, qualora esse risultino indispensabili per sciogliere ogni riserva sulla fondatezza dell’addebito. A sostegno di tale prassi, si osserva come risulterebbe contraddittorio impedire al giudice l’assunzione di elementi a carico in questa fase, quando gli stessi potrebbero, in un momento successivo, legittimare la revoca della sentenza di non luogo a procedere.
Il mantenimento di tali poteri istruttori exofficio senza il vincolo di una specifica iniziativa della difesa, come invece auspicato nei progetti di riforma delle Camere Penali, determina, secondo le prime letture critiche[100], una virata inquisitoria che minaccia l’imparzialità del terzo. Tale deriva finisce per ipotecare pesantemente il merito del giudizio futuro, in quanto le risultanze emerse in udienza preliminare, infatti, pur non essendo direttamente utilizzabili, esercitano una forza condizionante attraverso il filtro delle contestazioni e i meccanismi acquisitivi previsti dall’art. 500, comma 6, c.p.p.
Proprio l’assenza di poteri di integrazione probatoria costituisce l’elemento che maggiormente qualifica tale fase come sub-procedimento[101]. Invero, l’art. 554 ter, comma 1, c.p.p., omettendo il richiamo agli artt. 421 bis e 422 c.p.p., preclude al giudice il potere di ordinare integrazioni investigative o di assumere nuove prove[102]. Pertanto, a differenza di quanto avviene nell’udienza preliminare, dove il giudice esercita un potere di stampo “cooperatorio”[103], potendo ordinare al pubblico ministero nuove indagini o disporre l’assunzione di prove decisive, nell’udienza predibattimentale il magistrato è strettamente vincolato agli atti già contenuti nel fascicolo[104]. Tale impostazione pare riflettere le istanze di riforma avanzate dalle Camere penali[105], secondo cui l’introduzione di una regola decisoria più rigorosa doveva necessariamente accompagnarsi a una drastica riduzione dei poteri di intervento d’ufficio del magistrato. Tuttavia, si è osservato che, laddove il giudice conservasse la facoltà di sollecitare prove o ordinare nuovi accertamenti, si verificherebbe il rischio di una commissione di ruoli rispetto alle funzioni del pubblico ministero. E quindi, dinanzi a un impianto accusatorio deficitario, il giudice potrebbe essere indotto a utilizzare i propri poteri istruttori per sanare le lacune investigative dell’accusa, al fine di evitare la responsabilità di definire immediatamente il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere[106].
In quest’ottica, l’udienza predibattimentale si configura come un filtro “allo stato degli atti”, marcatamente sanzionatorio e non di soccorso. Esso mira a responsabilizzare l’organo dell’accusa[107], colpendone l’inerzia o l’incompletezza investigativa con una sentenza di non luogo a procedere, anziché consentire una “sanatoria” alle lacune investigative. Pur condividendo la ratio di questa impostazione, non si può trascurare il rischio di un eccessivo irrigidimento del vaglio giurisdizionale. In fattispecie particolarmente articolate, l’impossibilità di disporre anche un minimo supplemento probatorio potrebbe impedire al giudice di chiudere il caso in questa fase, alimentando dibattimenti superflui che un limitato intervento istruttorio avrebbe potuto agevolmente evitare[108].
La scelta di differenziare la disciplina delle due udienze in materia di poteri di integrazione probatoria poggia sulla consapevolezza che queste, seppur concepite entrambe quali filtri processuali, non risultano pienamente sovrapponibili quanto a struttura e funzioni. In questa prospettiva, la nuova udienza predibattimentale non può qualificarsi come una semplice “udienza preliminare in miniatura”[109]. A riprova di ciò, oltre a perseguire la finalità deflattiva primaria, ovvero individuare precocemente le imputazioni prive di una ragionevole prognosi di condanna ex art. 554 ter c.p.p., la nuova udienza diviene il luogo per l’espletamento di tutte quelle attività prodromiche alla corretta instaurazione del giudizio[110], nonché la sede deputata all’accesso ai riti alternativi con efficacia premiale[111].
Per quanto concerne la peculiarità strutturale, mentre l’udienza preliminare si configura quale fase autonoma e separata, posta a presidio dello spartiacque tra indagini e dibattimento, l’istituto di cui all’art. 554 bis c.p.p. si atteggia quale “segmento endofasico”[112], organicamente incastonato all’interno dell’unitaria fase del dibattimento. Tale natura di “sub-procedimento” interno alla fase dibattimentale è corroborata dal regime delle preclusioni. Invero, le questioni preliminari risolte in questa sede subiscono una cristallizzazione definitiva, precludendo ogni possibilità di riproposizione in apertura al dibattimento.
L’obiettivo è chiaro, liberare il giudice del merito da incombenze ordinatorie e questioni di rito, affinché la sua funzione possa concentrarsi esclusivamente sulla formazione della prova nel contraddittorio delle parti[113]. Ne è riprova quanto previsto dall’art. 554 ter c.p.p., che descrive il passaggio all’istruttoria come una «prosecuzione del giudizio». L’utilizzo di tale terminologia non è casuale, ma evidenzia la volontà di costruire un meccanismo fluido, privo di “soluzione di continuità”[114], strutturalmente diverso dal filtro rigido e separato che caratterizza l’udienza preliminare classica[115].
Un’ulteriore differenza tra le due tipologie di udienze risiede nella mancanza di una discussione orale, laddove l’art. 554 bis c.p.p. non la prevede espressamente, differentemente da quanto previsto ex art. 421 c.p.p. per l’udienza preliminare[116]. Si ritiene che tale assenza rifletta una logica acceleratoria che punta sulla preparazione documentale del giudice prima dell’udienza, a scapito della centralità del dibattito in aula[117].
In questa cornice, l’udienza predibattimentale appare altresì privata di un ulteriore elemento che costituisce un baluardo del diritto di difesa, quale la possibilità per l’imputato di chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio o di rendere dichiarazioni spontanee[118]. Ciò segna una netta differenza rispetto all’udienza preliminare, dove l’art. 421, comma 2, c.p.p. garantisce all’accusato il diritto di offrire il proprio apporto diretto, finanche nelle forme dell’esame incrociato, su richiesta delle parti[119].
L’omissione de qua non sembra potersi giustificare con la mera esigenza di snellimento del rito.
Sebbene si tenda ad assorbire tale deficit nella più generale assenza di poteri di integrazione probatoria del giudice[120], occorre rilevare come l’interrogatorio e le dichiarazioni spontanee rappresentino strumenti di difesa che si pongono su un piano differente rispetto alla mera acquisizione di prove d’ufficio. Privare l’imputato di questo momento di interlocuzione diretta significa, di fatto, svuotare di significato quel confronto che dovrebbe precedere le determinazioni finali dell’udienza[121]. Motivo per cui sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per garantire un’interlocuzione orale tra le parti, permettendo loro di interloquire direttamente sui temi decisivi dell’udienza[122].
Infine, un ulteriore elemento discretivo riguarda i termini per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere[123]; mentre nell’udienza preliminare l’art. 424 c.p.p. permette al giudice di provvedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, in sede predibattimentale la motivazione parrebbe essere contestuale, sollevando non poche criticità sul piano della tenuta logica della decisione[124].
In definitiva, la Consulta ha chiarito che limitazione istruttoria in questione non costituisce una lacuna, bensì il nucleo vitale di una fase concepita per arrestare tempestivamente dibattimenti destinati a proscioglimenti certi, evitando lo spreco di risorse e l’irragionevole compressione dei diritti dell’imputato che caratterizzavano il regime ante-riforma.
Proprio questa fisionomia limitata del giudice predibattimentale agisce come il più solido argomento sistematico a sostegno della competenza funzionale del g.i.p. per l’emissione del decreto di giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta. Nel momento in cui la Consulta postula che il giudice del filtro monocratico debba decidere esclusivamente allo stato degli atti per non tradire la propria missione acceleratoria, essa ne sancisce l’assoluta inidoneità strutturale a gestire la complessità del rito speciale. Il giudizio immediato, infatti, esige un vaglio penetrante sull’evidenza della prova, un controllo dinamico sull’azione penale che presuppone la conoscenza del vissuto delle indagini preliminari. Se l’udienza predibattimentale è stata privata dal legislatore di poteri istruttori d’ufficio al fine di preservare l’imparzialità del giudizio dibattimentale, affidarle il controllo sull’ammissibilità del rito immediato significherebbe costringerla a subire passivamente le scelte macroscopiche del Pubblico Ministero, trasformando la decisione di omettere la fase di filtro ordinaria in un’opzione insindacabile dell’accusa. Solo Giudice per le indagini preliminari, quale naturale custode della legalità della fase investigativa, può esercitare tale scrutinio formale e presupposto senza alterare la velocità del sistema né generare indebiti pregiudizi sul merito.
Affidare la decisione al g.i.p. si rivela, in ultima analisi, l’unica soluzione in grado di attuare quel dovere di “prudenza e responsabilità” nell’esercizio dell’azione penale invocato dalla stessa Corte costituzionale. Se l’organo inquirente è tenuto a promuovere il rito immediato solo in presenza di evidenze granitiche, il controllo sul superamento dei filtri ordinari non può che spettare all’organo che ha governato la fase delle indagini. Si evita così di convertire l’udienza predibattimentale in un ibrido istruttorio distonico o, all’opposto, in un mero simulacro formale, preservando quella celerità e quel rigido equilibrio tra le funzioni che la Riforma Cartabia ha inteso elevare a canone identitario del nuovo processo penale.
[1] Sul procedimento a citazione diretta a giudizio, M. F. Cortesi, Il procedimento, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. VI, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a cura di G. Spangher, Utet Giuridica, Torino, 2009, tomo II, p. 713 ss.; G. Garuti, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, diretto da G. Spangher – A. Marandola – G. Garuti – L. Kalb, vol. III, Procedimenti speciali, a cura di G. Garuti, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 552 ss.; ID., Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis – G.P. Voena, Milano, 2003, p. 1 ss.; S. Lonati, Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative, Giappichelli, Torino, 2017, p. 1 ss.; F. Trapella, La citazione diretta a giudizio: una riflessone, in Cassazione penale, 2020, p. 3030 ss.
[2] Per un commento alla riforma della giustizia penale, ex plurimis, R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in Diritto penale e processo, 2021, p. 1155 ss.; P. Bronzo, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello, in Cassazione penale, 2021, p. 3276 ss.; G. Canzio, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Sistema Penale, 8/2021; A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura” su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in Penale Diritto e Procedura, 11/2021; M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Politica del diritto, 2021, p. 591 ss.; G. L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in Sistema penale, 10/2021; F. Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in Sistema penale, 9/2021; F. Palazzo, Pena e processo nelle proposte della Commissione Lattanzi, in Legislazione Penale, 7/2021; D. Pulitanò, Una svolta importante nella politica penale, in Legislazione Penale, 6/2021; G. Spangher, La riforma Cartabia nel labirinto della politica, in Diritto penale e processo, 2021, p. 1155 ss.
[3] D.d.l. A.C. 2435, poi confluito nella Legge 27 settembre 2021, n. 134, in Gazzetta Ufficiale, 4 ottobre 2021, n. 237, 1 ss.
[4] Per un’analisi del c.d. “d.d.l. Bonafede”, R. Bricchetti, Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale, in Il Penalista, 2/2020; G. Canzio, Ancora una riforma del processo penale?, in Diritto penale e processo, 1/2021, p. 1.; A. De Caro, Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi, in Diritto penale e processo, 1/2021, p. 524 ss.; F. Giunchedi, L’insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale), in Archivio penale, n. 1, 2020, p. 1 ss.; E. N. La Rocca, La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi, in Archivio penale, 2/2020, p. 1 ss.; G. Spangher, La riforma Bonafede del processo penale, in Diritto penale e processo, 5/2020, p. 589 ss.; N. Triggiani, La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (…anche a scapito delle garanzie difensive), in Processo penale e giustizia, 3/2020, p. 759 ss.; M. Gialuz, J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, in Sistema penale, 4/2020, p. 146 ss.
[5] Per una riflessione sulla ragionevole durata del processo, P. Ferrua, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Questione Giustizia, 1/2017, p.1.
[6] Gatta G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in Sistema Penale, 10\2021, p. 1.
[7] In merito ai dati statistici, che restituiscono le note criticità della macchina giudiziaria italiana, N. Triggiani, La nuova udienza predibattimentale nel procedimento monocratico: luci e ombre, in Rivista di Diritto Processuale, 1/2023, p. 28; M. Gialuz, J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, cit., p 149; G. Giostra, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in Sistema Penale, 1/2020; J. Della Torre, I numeri della giustizia penale, in M. Gialuz, J. Della Torre (a cura di), Giustizia per nessuno, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 80 e 81; F. Trapella, La citazione diretta a giudizio, cit., 3032 ss.
[8] Nella Relazione finale e le proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435 (21 maggio 2021) si ripercorre l’istituzione, su impulso della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, di «una Commissione per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti di appello”».
[9] La Commissione, riscrivendo l’art. 6 del d.d.l. Bonafede, ha sostanzialmente aderito alla proposta di introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta disciplinati dall’art. 550 c.p.p., un’udienza predibattimentale con funzione di filtro e di verifica della necessarietà del dibattimento, ridefinendone con maggiore precisione gli aspetti procedurali. Per un’analisi complessiva delle proposte formulate dalla Commissione, v., A. De Caro, Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali, in Archivio penale, 6/2021, p. 1 ss.; G. Fiandaca, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in Sistema Penale, 6/2021; A. Marandola, Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale, in Il Penalista, 6/2021; G. Spangher, L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità, in Annali del dipartimento ionico, 6/2021; Id., La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi, in Archivio penale, 7/2021, p. 1 ss.
È opportuno notare che non tutti gli emendamenti della Commissione Lattanzi sono stati recepiti. Sul punto, G. Spangher, La riforma Cartabia nel labirinto della politica, in Diritto Penale e Processo, 9/2021, p. 1157, a parere del quale non sarebbe stato inopportuno che, nel presentare gli emendamenti del Governo, si fossero chiarite le ragioni poste a fondamento delle modifiche sia in relazione all’AC 2435, sia in relazione dell’elaborato della Commissione Lattanzi.
[12] R. Radi, Richiesta di giudizio immediato per reati a citazione diretta, in Terzaultimafermata, 8/2024, p. 1.
[13] In termini generali, si veda A. Claudiani, M. Messeri, Il giudizio immediato, Giuffrè, 2012, pp. 192 ss. Per contributi più recenti, F. Lazzarini, Il giudizio immediato tra accelerazione e deflazione del dibattimento, in Il sistema multipolare dei procedimenti speciali in materia penale: l’evoluzione e le criticità, a cura di D. Vigoni, Giappichelli, 2024, pp. 198 ss.
[14] In merito ai conflitti di competenza, in generale, v. G.M. Baccari, sub artt. 28-32 c.p.p., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, VI ed., t. I, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 710 ss.; G. Bonetto, sub artt. 28-32, in M. Chiavario (a cura di), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. I, Torino, Utet, 1989, p. 161 ss.; A.A. Dalia – G. Della Monica, Conflitti di competenza, in Enc. giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 2002, p. 1 ss.; A. Laronga, La disciplina della competenza nel processo penale, Torino, Utet, 2008, p. 207 ss.; M. Ricciarelli, L’esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. I, Soggetti ed atti, t. 1, I soggetti, a cura di G. Dean, Torino, Utet, 2008, p. 161 ss.
[15] T. Alesci, Il giudizio immediato, in T. Bene, M. Bontempelli, L. Luparia Donati (a cura di), Nuove dinamiche del procedimento penale, in G.L. Gatta – M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia. Le modifiche al Sistema Penale, Vol II, Giappichelli, Torino, 2024, p. 259.
[16] M. Toriello, Anche il “nuovo” decreto di giudizio immediato deve essere emesso dal giudice per le indagini prelimianari, in Ilpenalista, 8/2023, p. 4.
[17] Per un’analisi approfondita sulla riforma, E. Aprile, Giudice unico e processo penale, Giuffrè, Milano, 2000; L. Grilli, Giudice unico e processo penale. Aggiornato con il Decreto legislativo n. 51 del 1998 e con la Legge n. 479 del 1999, CEDAM, p. 2000.
[18] S. Corbetta, Il procedimento dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 623; E. Aprile, Giudice unico e processo penale, cit., p. 253;
[19] Cass. Sez. I, sent. 31927 del 6 giugno 2023 osserva che il richiamo alle norme sul giudizio immediato “ordinario”, consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello ordinario, ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse.
[20] T. Alesci, Il giudizio immediato, cit., p. 261. Si veda altresì L. Giordano, La riforma dei riti alternativi al dibattimento: uno strumento per raggiungere l’obiettivo di una “Giustizia penale a -25%”?, in www.dirittogiustiziaecostituzione.it, 2/2023, p. 1.
[21] K. La Regina, Emissione del decreto di giudizio immediato per un reato a citazione diretta: competenza, in Diritto Penale e Processo, n. 12, 12/2023, p. 1061.
[22] N. Triggiani, Anche nel procedimento monocratico a citazione diretta spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato, in Processo penale e giustizia, 1/2024, p. 168.
[23] M. O. Stefano, Rapporti tra citazione diretta a giudizio e rito immediato prima e dopo la Cartabia, in il Quotidiano Giuridico, p. 1. Sul punto, A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, in Questione Giustizia, 10/2023, p. 1. osserva che, sotto il profilo della gestione delle misure cautelari, l’attribuzione della competenza al g.i.p. garantisce il rispetto dell’art. 279 c.p.p., mantenendo la potestà decisionale de libertate in capo a chi ha la materiale disponibilità degli atti fino alla trasmissione del fascicolo dibattimentale. Viceversa, la tesi innovativa genererebbe pericolose lacune nell’individuazione del giudice competente a decidere su revoche o sostituzioni nel periodo intercorrente tra il decreto e l’udienza. L’assolutezza di tale impianto trova un solido riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità costituzionale. Il Giudice delle Leggi, infatti, ha dichiarato inammissibile il dubbio di costituzionalità sollevato intorno all’art. 464 c.p.p. In quella sede, la Consulta ha ribadito la piena regolarità del sistema nella parte in cui riserva al Giudice per le indagini preliminari e non al giudice monocratico, la competenza in materia di riti alternativi e di adozione del decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale, pur se relativo a fattispecie a citazione diretta. Cfr. Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 8.
[24] In ordine alle finalità acceleratorie sottese alla riforma Cartabia, A. Gaito, R. Landi, “L’altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in Archivio Penale, 9/2022, p. 2.
[25] N. Triggiani, Anche nel procedimento monocratico a citazione diretta spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato, cit., p. 167.
[26] M. O. Stefano, Rapporti tra citazione diretta a giudizio e rito immediato prima e dopo la Cartabia, cit., 1/2025, p. 1.
[28] T. Bene, Il giudizio immediato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pp. 226-227, osserva come, in virtù del principio di complementarità, le disposizioni del rito ordinario conservino la propria vigenza qualora risultino compatibili con la struttura del procedimento speciale e non siano state oggetto di espressa deroga. Tale questione ha assunto un rilievo critico a seguito della Legge 16 dicembre 1999, n. 479, c.d. “Legge Carotti”, che ha delineato una duplice fisionomia del rito davanti al tribunale monocratico, l’una caratterizzata dalla presenza dell’udienza preliminare e l’altra basata sulla citazione diretta. Proprio questa biforcazione ha alimentato incertezze circa l’operatività del giudizio immediato, la cui applicabilità appariva sistematicamente sostenibile, per il tramite del rinvio operato dall’art. 549 c.p.p. alle norme dei libri precedenti, nei procedimenti ove era previsto il vaglio del giudice dell’udienza preliminare, nonostante il silenzio degli artt. 556-558 c.p.p. Al contrario, la medesima soluzione era fermamente osteggiata per i reati a citazione diretta, stante l’assenza di un controllo giurisdizionale interlocutorio. In questa prospettiva, l’Autrice ritiene invece praticabile il giudizio immediato nel rito monocratico con udienza preliminare, in caso di richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 453 c.p.p., e altresì nell’ipotesi di rinuncia alla stessa udienza preliminare da parte dell’imputato ex art. 419, commi 5 e 6, c.p.p.
[30] T. Alesci, Il giudizio immediato, cit., p. 259, nt. 33. Sul punto, si veda altresì R. Radi, Richiesta di giudizio immediato per reati a citazione diretta, cit., p. 1.
[31] Cass. pen., Sez. V, n. 40002/2019; Cass. pen. Sez. II, n. 25938/2018; Cass. pen., Sez. V, n. 3805/2015. È tuttavia doveroso segnalare un’opinione minoritaria della Suprema Corte che ne propugnava l’assolutezza e l’insanabilità: tale tesi faceva leva sulla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, osservando che l’emissione del decreto da parte del g.i.p. per un reato a citazione diretta sottraeva indebitamente la cognizione dell’eventuale rito abbreviato al giudice del dibattimento, unico titolare naturale della funzione decisoria nel modulo monocratico ordinario.
[33] S. Corbetta, Il procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 589; G. Fidelbo, Con l’udienza preliminare il monocratico acquista le garanzie del rito collegiale, in D&G, 2000, n. 2, p. 69.
[35] A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1; N. Triggiani, Anche nel procedimento monocratico a citazione diretta spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato, cit., p. 165. La giurisprudenza ammetteva il giudizio immediato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica solo nei casi che esulassero dal meccanismo della citazione diretta a giudizio. Sul punto, Cass. sez. V, 13 dicembre 2019, n. 2724; Cass., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 6111; Cass., sez. 1, 31 marzo 2010, n. 24170.
Specularmente, facendo leva sul generale rinvio recato dall’art. 549 c.p.p., la dottrina non riscontrava ostacoli all’applicazione del rito immediato, tanto su richiesta del pubblico ministero ex artt. 453-458 c.p.p., quanto su istanza dell’imputato ai sensi dell’art. 419, comma 5, c.p.p., nell’ambito dei procedimenti monocratici strutturati con udienza preliminare, benché le disposizioni dedicate ai procedimenti speciali (artt. 556-558 c.p.p.) non recassero espliciti cenni all’operatività dell’istituto. Sul punto, M. Chiavario, Diritto processuale penale, IX ed., Torino, Utet, 2022, p. 759; S. Corbetta, Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in F. Peroni (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479), Padova, Cedam, 2000, p. 623; S. Lonati, Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative, II ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 174 s.; E. Marzaduri, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, X ed., Milano, Wolters Kluwer, 2020, p. 724 e p. 730 s.; P. Tonini-C. Conti, Manuale di procedura penale, XXII ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, p. 867 s.
[36] T. Alesci, Il giudizio immediato, cit., p. 260.
[38] A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1.
[39] In dottrina si è criticato il rigore terminologico con cui il legislatore, all’interno di un sistema marcatamente accusatorio, attribuisce la qualifica di “prova” a elementi conoscitivi raccolti in una fase anteriore al dibattimento. Tale scelta lessicale appare tecnicamente impropria, poiché nel nostro ordinamento il concetto di prova è ontologicamente legato al contraddittorio. Ciononostante, la ratio dell’art. 453 c.p.p. impone di interpretare il termine “prova” in senso atecnico, come un complesso di risultanze investigative o basi logiche legittimamente acquisite che permettano di verificare l’ipotesi accusatoria. Questa lettura estensiva giustifica la funzione del giudizio immediato, ossia consentire l’omissione dell’udienza preliminare valorizzando tutto il materiale d’indagine raccolto tempestivamente e non inficiato da vizi di inutilizzabilità. Sul punto, T. Bene, Giudizio immediato, in P. Filippi (a cura di), vol. IV, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, tomo I, Procedimenti speciali, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, UTET Giuridica, Torino, 2008, p. 409.
[40] Sul punto, la Relazione illustrativa al d. lgs. 10.10.2022 n. 150, cit., evidenzia che si tratta di una previsione volta a realizzare «un definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale per vero, all’applicazione ai reati a citazione diretta».
[41] A. Natale, Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), La Riforma del sistema penale, Milano, Giuffrè, 2022, p. 221 ss., il quale analizza i dati statistici tratti dalle relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario rassegnate dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.
[42] M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p.1; G. Rossi, Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della ‘ragionevole previsione di condanna’, in Archivio Penale, 12/2022, p. 5.
[43] Per una riflessione sulla ragionevole previsione di condanna, che tenga conto dell’evoluzione del contesto normativo, R. Bianchi, La ragionevole previsione di condanna: lettura e sistematica, in Sistema Penale, 4/2026, pp. 59 ss. Sul punto, si veda altresì M. Arcaro, Dalla sostenibilità dell’accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l’archiviazione e il non luogo a procedere, in Rivista Penale Diritto e Procedura, 7/2022; M. Cecchi, Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna”, in Archivio Penale, 8/2022; G. Della Monica, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, in Archivio Penale, 6/2023; C. Naimoli, Considerazioni sulla “ragionevole previsione di condanna” per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere, in Diritto penale e processo, 2022; G. Rossi, Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della ‘ragionevole previsione di condanna’, in Archivio Penale, 12/2022. Con specifico riferimento all’udienza predibattimentale, F. D’Alessio, La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta, in La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022, pp. 543 ss.
[44] T. Alesci, Il giudizio immediato, cit. p. 260; A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p. 69.
[45] Si tratta di principi giurisprudenziali richiamati in Cass. pen., Sez. V. 24.4.2019 – 30.9.2019 n. 40002, RV 277525-01. Dalla Relazione illustrativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si evince, peraltro, che la disciplina del giudizio immediato persegue l’obiettivo di «finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità generale della delega (art. 1, comma 1, della delega)».
[46] A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1.
[47] R. Bianchi, La ragionevole previsione di condanna: lettura e sistematica, cit., p. 64.
[48] Sul punto, si veda altresì la riflessione, anteriore alla riforma Cartabia, di F. Giunchedi, Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato «tipico», in Giurisprudenza italiana, 2002, pp. 1111 s.
[49] R. Bianchi, La ragionevole previsione di condanna: lettura e sistematica, cit., p. 65.
[50] T. Bene, Il giudizio immediato, cit., p. 170.
[51] In giurisprudenza, si è consolidato il principio secondo cui lo standard della prova evidente richiesto per l’instaurazione del rito speciale non debba coincidere con la certezza anticipata dell’esito condannatorio, risultando piuttosto finalizzato a comprovare la piena fondatezza dell’istanza di rinvio a giudizio. Sul punto, Cass. pen., Sez. Un., 6 dicembre 1991. In senso conforme, per la dottrina, G. Illuminati, Il giudizio immediato, in Giustizia penale, 1989, III, p. 711, in cui si sottolinea come lo scrutinio sull’evidenza probatoria non debba mai risolversi in una delibazione anticipata di colpevolezza, onde evitare di compromettere l’imparzialità del futuro dibattimento e l’autonomia della decisione di merito.
[52] T. Bene, Il giudizio immediato, cit., p. 169.
[54] A. Macchia, Giudizio direttissimo e giudizio immediato, in Giustizia penale, 1990, III, p. 334, secondo cui lo scrutinio sulla richiesta di immediato non postula alcuna valutazione sulla consistenza intrinseca dell’addebito, esaurendosi in un controllo sui presupposti legali che vincola il giudice a un bivio alternativo e puramente processuale, ossia l’emissione del decreto o la regressione degli atti al Pubblico Ministero. Ne deriva che il decreto dispositivo non assume una portata pregiudicante per il dibattimento, configurandosi come una verifica formale sulla non necessità del preventivo filtro dell’udienza ordinaria. L’evidenza della prova esaurisce pertanto la sua efficacia sul piano della scelta del rito, senza lambire l’accertamento sul fatto, di esclusiva pertinenza del giudice del merito. Sul punto, T. Bene, Il giudizio immediato, cit., p. 170, evidenzia la necessità di distinguere l’evidenza finalizzata all’esercizio dell’azione penale da quella deputata all’emanazione della sentenza. Si tratta di categorie strutturalmente distinte, in quanto la prima opera come mero presupposto di ammissibilità del rito accelerato, laddove la seconda rappresenta il coronamento logico dell’istruttoria dibattimentale. Ne deriva che il parametro racchiuso nell’art. 453, comma 1, c.p.p. non tollera letture ipertrofiche o estensive che ne amplifichino la portata oltre le strette finalità organizzative del rito, bensì il suo unico scopo risiede nel confortare il decidente sulla legittimità del transito alla fase del giudizio, pur in difetto di un preventivo confronto cartolare tra le parti. Ne consegue che lo statuto delle garanzie difensive non subisce alcuna reale menomazione, collocando l’imputato in una posizione del tutto paritetica rispetto a chi sia stato tratto a giudizio all’esito delle ordinarie scansioni d’udienza.
[55] M. O. Stefano, Rapporti tra citazione diretta a giudizio e rito immediato prima e dopo la Cartabia, cit., p. 1.
[56] R. Orlandi, Note critiche a prima lettura, in tema di giudizio immediato “custodiale”, in Osservatorio del processo penale, 2008, p. 10.
[57] M. O. Stefano, Rapporti tra citazione diretta a giudizio e rito immediato prima e dopo la Cartabia, cit., p. 1. Sul punto, l’autore specifica che, in questo ultimo caso, opera una precisa limitazione delle strategie difensive: per esplicito rinvio all’art. 458, comma 3, c.p.p., all’imputato che si avvale di questa opzione è preclusa la successiva facoltà di richiedere il rito abbreviato, cristallizzando così la natura dibattimentale del giudizio.
[58] Sul punto, T. Alesci, Il giudizio immediato, cit. pp. 261 ss.
[60] A. Natale, Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in A. Bassi – C. Parodi (a cura di), La Riforma del sistema penale, cit., p. 255; Relazione dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione sulla “riforma Cartabia”, 5.1.2023, 155; G. Spangher, Spetta al GIP la decisione sulla richiesta di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, in il Quotidiano Giuridico, 2/2023, p. 1.
[61] Sul punto, F. D’Arcangelo, L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, in T. Bene, M. Bontempelli, L. Luparia Donati (a cura di), Nuove dinamiche del procedimento penale, in G.L. Gatta – M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia. Le modifiche al Sistema Penale, Vol II, Giappichelli, Torino, 2024., p. 331, definisce l’udienza predibattimentale “segmento endofasico”.
[65] La Corte Cost. ha recentemente ribadito che l’udienza predibattimentale assolve a una funzione di filtro essenziale per il sistema, volta a evitare il dibattimento laddove l’esito assolutorio sia già prevedibile, constatato che, ante-riforma, oltre il 50% dei processi a citazione diretta si chiudeva con il proscioglimento. Cfr. Corte cost., sent. 12 marzo 2026 (dep. 27 aprile 2026), n. 58.
[66] G. Spangher, Spetta al GIP la decisione sulla richiesta di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, cit., p. 1.
[67] Sul punto, si è evidenziato che l’attribuzione della competenza al giudice dell’udienza predibattimentale entrerebbe in rotta di collisione con il dato testuale degli artt. 458, 446 e 464 bis c.p.p. Tali norme, infatti, individuano univocamente nella cancelleria del g.i.p. la sede per il deposito delle istanze di rito abbreviato, patteggiamento o messa alla prova formulate a seguito di giudizio immediato; un adempimento che risulterebbe privo di logica sistematica qualora il decreto fosse emesso da un organo già incardinato nella fase del giudizio. Inoltre, risulterebbe impraticabile il meccanismo di rimessione delle parti al dibattimento previsto dall’art. 458, comma 2-ter c.p.p. in caso di rigetto del rito speciale. Tale disposizione postula, infatti, un’alterità funzionale tra il giudice che decide sul rito e quello investito della cognizione del merito, distinzione che verrebbe meno laddove l’intero sub-procedimento si svolgesse dinanzi al medesimo ufficio dibattimentale. Sul tema, G. Spangher, Spetta al GIP la decisione sulla richiesta di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, cit., p. 1.
[68] A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1.
[69] N. Triggiani, Anche nel procedimento monocratico a citazione diretta spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato, in Processo penale e giustizia, 1/2024, p. 169.E. Marzaduri, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, XI ed., Milano, Cedam, 2023, p. 820; F. Zacché, Procedimento davanti al tribunale monocratico, in G. Ubertis (a cura di), Sistema di procedura penale, vol. II, cit., p. 622.
[70] Di questo avviso, M. Toriello, Anche il “nuovo” decreto di giudizio immediato deve essere emesso dal giudice per le indagini preliminari, in Il penalista, 8/2023; A. Giannone, Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato, cit., p. 1.
[71] K. La Regina, Emissione del decreto di giudizio immediato per un reato a citazione diretta: competenza, cit., p. 1061.
[72] Corte cost., sent. 12 marzo 2026 (dep. 27 aprile 2026), n. 58.
[73] Dalla Relazione introduttiva al Decreto legislativo, in attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 emerge il duplice scopo di «consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli artt. 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale» e «di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale[73], per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie».
[74] Sulla ratio della nuova udienza, volta a razionalizzare il processo penale, evitando la celebrazione di dibattimenti inutili, si vedano, tra i tanti, N. Triggiani, La nuova udienza predibattimentale nel procedimento penale monocratico: luci e ombre, cit., p. 32; M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, in Sistema Penale, 1/2023, p. 3; M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p. 1. Sull’individuazione del limite oltre il quale l’iter processuale dovesse arrestarsi per evitare dibattimenti sterili, F. Cassibba, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, in G. Ubertis, G.P. Voena (diretto da), Trattato di procedura penale, XXX.1, Giuffrè, Milano, 2007, p. 100; M. Cecchi, Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna”, in Archivio Penale, 8/2022, 2, p. 10 ss.; O. Dominioni, Giudice e parti nell’udienza preliminare, in D. Grosso, L’udienza preliminare, Giuffrè, Milano, 1992, p. 76; A. Macchia, Il giudice dell’udienza preliminare: giudice di merito o giudice di rito?, in Archivio della nuova procedura penale, 1995, p. 54; A. Presutti, Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare, in Cassazione penale, 1992, p. 1367 ss.; A. Rossi, Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della ‘ragionevole previsione di condanna’, cit., p. 1 ss.; A. Scalfati, La riforma dell’udienza preliminare tra garanzie e scopi eterogenei, in Cassazione penale, 2000, p. 2812.
[75] Corte cost., sent. nn. 146, 76, 39 e 36 del 2025; nn. 189 e 96 del 2024; n. 67 del 2023.
[76] R. Casarighi, Costituzionalmente legittima la nuova disciplina dell’udienza predibatimentale, in IUS, 4/2026, p. 1.
[78] C. Valentini, Nuovi disorientamenti della Corte Costituzionale (a proposito dell’udienza predibattimentale), C. Valentini, Nuovi disorientamenti della Corte Costituzionale (a proposito dell’udienza predibattimentale), in Archivio Penale, 2026, p. 2.
[79]C. Valentini, Nuovi disorientamenti della Corte Costituzionale (a proposito dell’udienza predibattimentale), cit., p. 6.
[81] In merito ai dubbi circa la capacità dell’udienza filtro di perseguire gli obiettivi di economia processuale prefissati dalla riforma, M. Gialuz, J. Della Torre, Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo, cit., p. 182. Si veda altresì E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, cit., p. 35, che sostiene che il nuovo strumento di filtro produrrà sicuramente un aggravio per la macchina della giustizia, marcatamente in contrasto con i propositi di economia processuale perseguiti dai riformatori. In senso analogo, M. Di Iesu, Procedimento davanti al tribunale monocratico, in A. Conz, L. Levita (a cura di), La riforma Cartabia della giustizia penale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 119, per il quale «sotteso a tale udienza “filtro” si pone in realtà il concreto rischio di un appesantimento dello svolgimento dei processi, perché ogni citazione diretta a giudizio si aggrava di un’ulteriore udienza c.d. predibattimentale dagli esiti statistici incerti in ordine alla effettiva valenza deflattiva anche perché, nella valutazione della superfluità del processo, è lasciato al giudicante ampio spazio interpretativo rispetto al concetto di “ragionevole previsione di condanna”». Anche nel Parere della 5ª Commissione-Diritto e procedura penale dell’Associazione nazionale magistrati, Analisi del disegno di legge A.C. 2435 ed emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021, in La Magistratura, 6 ottobre 2021, si legge che l’udienza filtro monocratica, così come delineata, seppur rispondente a ragioni astrattamente valide, verosimilmente comporterà aggravi processuali senza alcun tipo di beneficio.
[82] Sulla necessità di bilanciare la tutela delle prerogative difensive con le istanze di economia processuale, si veda la giurisprudenza in relazione all’udienza preliminare, ma i cui postulati risultano pienamente traslabili al filtro predibattimentale. Si veda, in tal senso, Corte cost., n. 82 del 1993, secondo cui l’udienza preliminare, concepita come snodo fondamentale tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio, «è destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è quella di consentire all’imputato di difendersi e contrastare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Che l’udienza preliminare possa poi concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è detto, rappresentandone, semmai, il naturale corollario: a fronte della domanda di giudizio infondata, infatti, sta anzitutto l’esigenza di assicurare il pronto ristoro dei diritti dell’inquisito, e non certo quella, secondaria e conseguenziale, di impedire una superflua prosecuzione dell’attività processuale».
[83] R. Casarighi, Costituzionalmente legittima la nuova disciplina dell’udienza predibatimentale, cit., p. 2.
[84] C. Valentini, Nuovi disorientamenti della Corte Costituzionale (a proposito dell’udienza predibattimentale), cit., p. 11.
[85] M. Gialuz, J. Della Torre (a cura di), Giustizia per nessuno, cit., p. 205.
[86]La Relazione finale e le proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435 (21 maggio 2021); cit., p. 3. Sul punto, C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, cit., p.11; N. Triggiani, Riflessioni sull’udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”, cit., p. 4; A Natale, Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134, a cura di A. Bassi, C. Parodi, Milano, 2022, pp. 221 ss; R. Bianchi, L’udienza predibattimentale: incompatibilità del giudice e parallelismi, in Sistema Penale, 2/2025, p. 60.
[87] R. Casarighi, Costituzionalmente legittima la nuova disciplina dell’udienza predibatimentale, cit., p. 2.
[88] M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, in Archivio Penale, 3/2023, p. 1.
[89] E. N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, cit., p. 27; G. Alvino, Il controllo giudiziale dell’azione penale: appunti a margine della “Riforma Cartabia”, in Sistema penale, 3/2022, p. 31. Sul punto, C. Manduchi, Udienza filtro e archiviazione, cit., p. 1, osserva che deve trattarsi, infatti, di una valutazione non statica ma dinamica: altro è porsi il problema di alternative decisorie, altro è predire la condanna, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale. La valutazione va parametrata agli scenari di sviluppo dibattimentale, di cui si deve tenere conto.
[90] Come efficacemente messo in luce da M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 3, «“utile” era considerato non solo il dibattimento che si sarebbe probabilmente concluso con una condanna, ma anche quello che, nelle situazioni di prova dubbia, avrebbe potuto contribuire a superare l’incertezza grazie alle superiori risorse cognitive veicolate dal contraddittorio».
[91] Sul punto, C. Conti, Al di là del ragionevole dubbio, in A. Scalfati (a cura di), Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, Ipsoa, Milano, 2006, p. 10; G. Ubertis, Fatto, prova e verità alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in Criminalia, 2009, p. 324.
[92] In merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’incertezza idonea a determinare il proscioglimento non deve coincidere con una mera possibilità astratta o con ipotesi remote, pur se teoricamente configurabili in natura. Al contrario, il dubbio può qualificarsi come «ragionevole» solo qualora l’interprete sia in grado di prospettare ricostruzioni alternative dell’accaduto che risultino provviste di una concreta razionalità e di una plausibilità logica ancorata alle emergenze processuali. Restano pertanto privi di rilievo quegli scenari del tutto eccezionali o privi di un riscontro oggettivo negli atti, poiché il giudizio di responsabilità non può essere inficiato da congetture che si collocano al di fuori dell’ordinario divenire delle cose e della comune logica umana. Sul punto, Cass., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863, Rv. 280605; Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456.
[93] Con queste parole, G. Della Monica, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 15.
[94] G. Della Monica, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 15.
[95] «Criteri direttivi dell’Unione» del 2 marzo 2019 e le «Proposte di intervento» della Giunta dell’UCPI del 13 marzo 2019, in www.camerepenali.it, in cui si auspicava «l’abrogazione dell’art. 421 bis c.p.p.» (punto 7) e «la modifica dell’art. 422 c.p.p. nel senso che il giudice possa disporre l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte, e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità» (punto 8).
[96] Come efficacemente messo in luce da M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 3, «“utile” era considerato non solo il dibattimento che si sarebbe probabilmente concluso con una condanna, ma anche quello che, nelle situazioni di prova dubbia, avrebbe potuto contribuire a superare l’incertezza grazie alle superiori risorse cognitive veicolate dal contraddittorio».
[97] M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, cit., p. 2.
[98] M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, cit., p. 2.
[99] F. Cordero, Procedura Penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 914 ss.; M. Daniele, L’udienza preliminare, in Fondamenti di procedura penale, 3a ed., a cura di A. Camon – C. Cesari – M. Daniele – M. L. Di Bitonto – D. Negri – P. P. Paulesu, Milano, 2021, 508. Di avviso contrario, E. Amodio, Lineamenti della riforma, in Giudice unico e garanzie difensive, a cura di E. Amodio – M. N. Galantini, Milano, 2000.
[100] M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, cit., p. 2.
[101] G. Varraso, Le nullità dell’imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea, in Sistema Penale, 11/2024, pp. 17-18, osserva che ne consegue che l’eventuale necessità di modificare l’imputazione non può che fondarsi su una rivalutazione dei dati già presenti nel fascicolo. La mancata estensione all’udienza predibattimentale dei poteri di integrazione probatoria ex artt. 421 bis e 422 c.p.p. è stata segnalata dalla dottrina come fonte di una pericolosa “disarmonia sistematica”, v. G. Della Monica, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 21.
[102] Si segnala che la legittimità costituzionale dell’art. 554 ter c.p.p. è stata recentemente posta in dubbio dal Tribunale di Siena con ordinanza dell’11 febbraio 2025. Il giudice rimettente ha censurato la norma nella parte in cui non consente, né tramite il rinvio all’art. 422 c.p.p., né in via autonoma, l’acquisizione d’ufficio di prove decisive per l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere. La questione trae origine da un caso in cui la prova dell’innocenza dell’imputato era esistente ma non presente nel fascicolo delle indagini. Sul punto, G. Coretti, L’udienza predibattimentale di nuovo al vaglio di costituzionalità. Cronache di una morte annunciata?, in Archivio Penale, 6\2025, evidenzia come l’impossibilità di integrare il materiale probatorio ponga il giudice dinanzi a un bivio inefficiente: emettere un proscioglimento instabile, perché revocabile in caso di sopravvenienza di prove, o disporre il rinvio a giudizio, gravando il dibattimento di una fase processuale superflua. In tal senso, l’autore sottolinea il rischio che l’obiettivo di deflazione processuale venga sacrificato in nome di un rigido formalismo istruttorio che impedisce al magistrato di decidere su una piattaforma conoscitiva realmente completa.
[103] In questi termini, M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, cit., p. 4.
[104] M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 5.
[105] Sul punto, i «Criteri direttivi dell’Unione» del 2 marzo 2019, nonché le «Proposte di intervento» della Giunta dell’UCPI del 13 marzo 2019 e del 3 aprile 2021, in www.camerepenali.it, in cui si auspicava «l’abrogazione dell’art. 421 bis c.p.p.» (punto 7) e «la modifica dell’art. 422 c.p.p. nel senso che il giudice possa disporre l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte, e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità» (punto 8).
[106] M. Busetto, Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell’udienza preliminare: qualche spunto di riflessione, cit., p. 4.
[107] M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 5.
[108] Il rapporto complesso tra la necessità di un efficace vaglio preliminare dell’accusa e l’esigenza di completezza delle indagini è messo in luce da A. Scalfati, Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l’idea di accorciare i tempi del processo, in Processo penale e giustizia, 2021, p. 506.
[109] E. M. Mancuso, Le nuove dinamiche del giudizio, cit., p. 829. Si veda altresì C. Trabace, L’udienza predibattimentale che verrà, cit., p. 5; F. Giunchedi, Strategia ed etica comportamentale delle parti nel processo penale riformato, cit., p.7.
[110] G. Coretti, L’udienza predibattimentale di nuovo al vaglio di costituzionalità. Cronache di una morte annunciata?, cit., p. 6 ss.
[111] Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, in Sistema Penale, 20 ottobre 2022, pp. 150 ss.
[112] Con queste parole, F. D’Arcangelo, L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, cit., p. 331.
[113] M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), cit., p. 66, ritiene che lo scopo primario dell’udienza sia liberare il giudice del dibattimento «del compito di occuparsi delle attività diverse da quelle istruttorie e decisorie».
[114] F. D’Alessio, La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio, cit., p. 535.
[115] F. Lombardi, L’udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, cit., p. 1 ss.; F. D’Arcangelo, L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, cit., p. 331.
[116] B. M. Todaro, L’udienza predibattimentale ed i margini di manovra del giudice su di un’accusa mal strutturata, cit., p. 2.
[117] O. Mazza, Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico, in Diritto Penale e Processo, 4/2023, p. 485, osserva criticamente che «abbassare sistematicamente gli standard gnoseologici in nome dell’efficienza punitiva significa tradire la regola costituzionale. Predicare decisioni assunte prescindendo dalla miglior conoscenza disponibile conduce alla mutazione genetica del paradigma garantista del giusto processo. L’abbandono generalizzato della cognizione, la fuga incentivata dal dibattimento potranno anche ridurre la durata media dei processi penali, ma portano con sé, in un rapporto di proporzionalità diretta, gravissime ricadute sul terreno delle garanzie individuali ed epistemiche».
[118] F. Giunchedi, Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell’udienza predibattimentale, cit., p. 10. Sul punto, F. Cassibba, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, cit., p. 312, ritiene non assimilabili la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e la richiesta di sottoposizione all’interrogatorio dal punto di vista della finalità.
[119] F. Giunchedi, Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell’udienza predibattimentale, cit., p. 10.
[120] L’orientamento interpretativo predominante suggerisce che lo schema procedimentale fissato dal legislatore all’art. 127 c.p.p. costituisca il paradigma di riferimento universale per l’intera gamma dei riti che si svolgono in camera di consiglio. Si tratta di un modulo volto a garantire l’interlocuzione dialettica tra le parti e, più estesamente, le prerogative difensive dei soggetti interessati, benché tali garanzie trovino un’attuazione meno marcata rispetto agli standard solenni propri del giudizio ordinario. In tale cornice, il contraddittorio non deve essere inteso come un dato statico, ma va invece calibrato e adattato in ragione della natura poliedrica e della specifica tipologia di udienza camerale di volta in volta interessata dal procedimento. Sul punto, G. Voena, Gli atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di Procedura penale, XI ed., Padova, 2023, p. 195; E. Della Marra, Procedimento in camera di consiglio, in Digesto delle discipline penalistiche, III, Aggiornamento, 2005, p. 1146.
[121] F. Giunchedi, Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell’udienza predibattimentale, cit., p. 11.
[122] M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 6, evidenzia come l’attivazione di un contraddittorio orale, oltre a finalità di chiarificazione fattuale, assumerebbe una valenza strategica per l’imputato, il quale potrebbe essere indotto a optare per moduli decisori alternativi a fronte di un quadro probatorio consolidato. Sul punto, si osserva come il legislatore delegato abbia disatteso le indicazioni della Commissione Lattanzi, la quale caldeggiava un ruolo più proattivo del magistrato nel sollecitare l’accesso ai riti premiali. L’appetibilità di questi ultimi rischia tuttavia di rimanere meramente teorica qualora la difesa ravvisi una maggiore convenienza nel rito ordinario, confidando nel decorso dei termini prescrizionali o nelle variabili favorevoli dei successivi gradi di giudizio.
[123] B. M. Todaro, L’udienza predibattimentale ed i margini di manovra del giudice su di un’accusa mal strutturata, cit., p. 2.
[124] Questa asimmetria tra le due discipline non sembra giustificata dalla profondità dell’accertamento richiesto al giudice del tribunale monocratico, atteso che vi sono, infatti, fattispecie che, pur procedibili con citazione diretta, presentano nodi interpretativi e fattuali tali da richiedere una motivazione del proscioglimento ampia. Sul punto, M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 6.
Sulla difficoltà di conciliare l’obbligo di contestualità con un’esposizione rigorosa dei motivi, si veda E. Amodio, Filtro “intraneo” e filtro “estraneo” nella nuova disciplina per il controllo del rinvio a giudizio, in Cassazione Penale, 2022, p. 22 ss., il quale osserva come uno stile sintetico possa solo parzialmente semplificare il compito del giudicante. Per superare tale criticità, parte della dottrina ha ipotizzato di ricorrere alla clausola di rinvio generale contenuta nell’art. 549 c.p.p., rendendo così applicabile la disciplina dell’art. 544 c.p.p. e consentendo al magistrato di usufruire di un termine fino a novanta giorni per il deposito differito. Sul punto, F. Lombardi, L’udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, cit., p. 12. Tale prospettiva è tuttavia contrastata da M. Daniele, L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali, cit., p. 6, che ravvisa in tale soluzione un’evidente aporia sistematica: si giungerebbe all’illogica conseguenza per cui il giudice predibattimentale, pur trattando reati di minore entità, disporrebbe di un termine decisamente più ampio rispetto a quello di trenta giorni previsto dall’art. 424 c.p.p. per l’udienza preliminare, nonostante la maggiore gravità dei reati ivi trattati.