IL FORMATO DEGLI ALLEGATI ALLA NOTIFICA: SANATORIA O NON SANATORIA PER GLI ATTI TELEMATICI? LA DECISIONE ALLE SEZIONI UNITE

Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche sulla forma degli atti processuali informatici (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare e, in particolare, sull’estensione del file in cui essi si articolano, ove sia indispensabile per valutare la loro autenticità, dovendosi infatti stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi – in caso di risposta affermativa del quesito – necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Di Alessio Bonafine -
Cass. 31 agosto 2017, n. 20672 In più occasioni, anche in questa stessa sede, si è evidenziata la necessità di approcciare in modo diverso al problema della violazione delle disposizioni di settore dedicate al processo telematico e, in particolare, all’atto digitale, al fine di ammettere la declinabilità anche a tali ipotesi patologiche del generale principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Ciò sulla base di una immediata considerazione; tutte le norme (anche quelle speciali in materia di giustizia digitale) che incidono sulla formazione dell’atto, sulla sua estrinsecazione e anche sul suo ingresso nel giudizio (quindi pure quelle dettate in punto di depo. . .