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Fideiussioni omnibus e ambito della declaratoria di nullità delle clausole restrittive della concorrenza: note “a caldo” sulla sentenza delle SS.UU. n. 24825/2026
Di Ilenia Febbi -
1.Con la attesa sentenza delle Sezioni Uniti n. 24825/2026, la Cassazione ha dipanato i dubbi in tema di fideiussioni stipulate sul modello ABI rinfocolatisi a seguito del precedente arresto del 2021 nel quale le SS.UU. avevano interpretato estensivamente l’ambito della declaratoria – ad opera del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 – di invalidità delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo 2002-2005.
Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 41994/2021 era stata pronunciata con l’intesa dichiarata di chiudere la lunga diatriba giudiziaria (e dottrinale) che aveva caratterizzato il decennio precedente. Voleva essere conclusivo il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) — poiché contenenti clausole che riproducono lo schema ABI — sono soggetti a nullità parziale. La nullità colpisce soltanto le specifiche clausole anticoncorrenziali (clausola di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia), a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole”. Eppure, successivamente alla sentenza, ci si è continuato ad interrogare su tre quesiti:
1.se il principio espresso dalle Sezioni Unite del 2021 poteva valere anche per le fideiussioni omnibus sottoscritte in un periodo diverso dal triennio 2002-2005, oggetto di indagine da parte di Banca d’Italia e dell’AGCM;
2.se la nullità parziale poteva desumersi anche per le fideiussioni contenenti le clausole censurate ma di genere diverso, come quelle specifiche, sottoscritte nel periodo 2002-2005;
3.se la clausola di pagamento “a prima richiesta”, qualora fosse stata dichiarata nulla la clausola derogante l’art. 1957 c.c, esonerasse il creditore dall’agire in via giudiziale nei confronti del fideiussore entro il termine di sei dalla scadenza dell’obbligazione principale e fosse, invece, sufficiente, al fine di non incorrere in decadenza, una mera istanza stragiudiziale.
2.Su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Siracusa, le Sezioni Unite hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:
– riguardo ai primi due quesiti, pur trattati partitamente, hanno espresso un unico principio: “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.”
In merito al terzo quesito hanno pronunciato la seguente massima:
“Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”
3.Al fine di comprendere le conclusioni della Suprema Corte è necessario ricostruire la vicenda che da anni interessa il contezioso bancario.
La Banca d’Italia, allora quale autorità garante del mercato del credito, con la cooperazione dell’AGCM nel 2005 con provvedimento n. 55, dopo aver esaminato il modello di fideiussioni omnibus diffuso dall’ABI tra gli Istituti bancari nel triennio 2002-2005, censurava tre clausole in quanto eccessivamente sfavorevoli per il fideiussore e frutto di un’intesa anticoncorrenziale:
-la clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che quest’ultima ha incassato ma che deve restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per altri motivi;
-la clausola che deroga l’art. 1957 c.c. con cui il fideiussore rinuncia al termine semestrale di decadenza previsto in suo favore;
-la clausola di sopravvivenza, per cui anche se l’obbligazione principale viene dichiarata invalida la fideiussione rimane comunque in essere.
Riguardo alle conseguenze che il provvedimento amministrativo avrebbe avuto sulle fideiussioni in questione, si erano sviluppati due filoni contrapposti: uno che invocava l’invalidità totale; un altro che, invece, sosteneva la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. Le Sezioni Unite, investite della questione, nel 2021 hanno aderito a quest’ultimo orientamento, come suddetto, per cui le fideiussioni di quel periodo rimangono tutte valide epurate delle clausole censurate.
Nei giudizi aventi ad oggetto le garanzie rilasciate nel periodo di indagine, il fideiussore, ai fini della declaratoria di nullità delle stesse, non dovrà provare che vi fosse un’intesa anticoncorrenziale tra le Banche ma è sufficiente la corrispondenza delle clausole presenti nel contratto da lui sottoscritto con quelle dichiarate illegittime in quanto il provvedimento del 2005 ha valenza di prova privilegiata dei fatti costitutivi della domanda, quindi, dell’intesa concorrenziale “a monte” e del nesso funzionale con il contratto “a valle.”
4. Nella pronuncia in esame le Sezioni Unite si sono concentrate sulla valenza probatoria del provvedimento amministrativo e sull’efficacia che lo stesso può avere all’interno di un giudizio civile avente ad oggetto fideiussioni che dal punto di vista temporale o per contenuto non rientrano in quelle esaminate dalla Banca d’Italia e dall’AGCM.
Nell’analizzare la questione relativa al primo quesito relativo alla validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte al di fuori del triennio 2002-2005, l’organo nomofilattico ha richiamato i differenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono contrapposti, confrontandosi altresì con le conclusioni della Procura Generale, che aveva aderito all’orientamento che riconosce una portata restrittiva al provvedimento della Banca d’Italia, a sostegno delle proprie affermazioni, aveva richiamato l’art. 7 d.lgs n. 3/2017 disciplinante proprio il sistema probatorio “nelle azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”, secondo cui il provvedimento amministrativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non più soggetto ad impugnazione fa piena prova della violazione delle norme sulla concorrenza, riguardo alla natura e alla sua portata materiale, personale e temporale ma non del nesso di causalità e dell’esistenza del danno. Dunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa che recepisce la Direttiva Europea, secondo i requirenti al provvedimento amministrativo de quo si dovrebbe riconoscere valore di prova privilegiata limitatamente al solo periodo indagato.
Le Sezioni Unite hanno avallato le conclusioni della Procura Generale sul punto, sostenendo che la precedente pronuncia del 2021 non riconosce un valore illimitato di prova privilegiata al provvedimento n. 55/2005, ma si concentra esclusivamente sulle fideiussioni omnibus rilasciate nell’intervallo di tempo 2002-2005.
Il Collegio ha dato rilievo all’efficacia probatoria privilegiata riconosciuta al provvedimento amministrativo come vincolante per le sole condotte anticoncorrenziali effettivamente esaminate, negando un’applicazione estensiva del provvedimento in questione, impedendo così che si potesse incorrere nel paradosso di considerare invalide all’infinito tutte le fideiussioni omnibus, anche quelle eventualmente oggetto di negoziazione tra le parti, senza che fosse stata effettivamente verificata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti bancari. La soluzione contraria avrebbe implicato una presunzione di invalidità delle garanzie e generato un’inversione dell’onere della prova in spregio ai principi previsti nell’ordinamento, non giustificabile neanche tramite il principio della vicinanza dell’onere della prova.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina di orientamento opposto, prevedere in capo al debitore l’onere di provare l’intesa anticoncorrenziale utilizzando anche eventualmente il mezzo dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non vuol dire sottintendere una presunzione di validità delle fideiussioni omnibus risalenti ad un periodo diverso da quello di indagine, ma, al contrario, significa mantenere l’ordine di ripartizione previsto dal Codice secondo cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti a sostegno della propria pretesa.
Le Sezioni Unite, dunque, hanno riconosciuto al provvedimento della Banca d’Italia nei giudizi in cui sono o saranno impugnate le fideiussioni omnibus non risalenti al triennio esaminato, valore di elemento di prova valutabile dal giudice insieme a tutte le altre circostanze dedotte in giudizio, coerentemente con quanto affermato sempre dall’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 secondo cui nelle cause di risarcimento il provvedimento amministrativo di un’autorità garante di un altro Stato Membro è un elemento valutabile insieme alle altre prove.
A conforto di quanto affermato dalle Sezioni Unite, ossia che non fosse possibile desumere dal provvedimento n. 55 del 2005 una presunzione iuris et de iure di un’intesa anticoncorrenziale, a monte, tra le Banche senza limiti di tempo e spazio, si può richiamare un esempio di modello di fideiussione omnibus adottato da Banca Unicredit nel 2008. Nel modello in questione, l’Istituto di credito non prevedeva una deroga assoluta all’art. 1957 c.c. ma modificava il termine entro cui il creditore doveva agire nei confronti del debitore principale ampliandolo da sei a trentasei mesi.
Si tratta di una circostanza che mostra chiaramente come, dopo il 2005 non si può considerare esistente in maniera assoluta un cartello anticoncorrenziale tra le Banche.
5.In merito al secondo quesito riguardo all’efficacia probatoria del provvedimento n. 55 del 2005 rispetto alle fideiussioni specifiche sottoscritte nel triennio 2002-2005, la Corte di cassazione si è concentrata su quale sia stato l’oggetto effettivo delle censure della Banca d’Italia e dell’AGCM e il motivo per cui le fideiussioni oggetto dell’accertamento sono state proprio quelle omnibus.
Al riguardo, l’Autorità garante della concorrenza aveva preso in esame le fideiussioni omnibus con cui i fideiussori prestavano garanzia personale sia per le obbligazioni in essere che per quelle future del debitore principale, innanzitutto poiché, a quanto consta, l’ABI non ha mai rilasciato modelli di fideiussione specifica e, inoltre, perché erano le più diffuse nel mercato dato che consentivano al creditore di contenere il rischio del credito derivante dal deficit di conoscenza riguardo al futuro finanziario dell’obbligato, tale da giustificare altresì l’inserimento di clausole come quella del pagamento “a prima richiesta”.
La presenza di clausole conformi a quelle censurate dalla Banca d’Italia non comporta inevitabilmente la nullità delle stesse dato che, come si dirà meglio tra poco, non sono state ritenute illegittime le clausole di per sé bensì la presenza delle stesse in un modello contrattuale ormai standardizzato riducendo o addirittura azzerando in tal modo il potere negoziale del fideiussore.
Dunque, per le medesime ragioni del primo punto, non è possibile riconoscere al provvedimento di Banca d’Italia, tramite un’interpretazione estensiva, valore di prova privilegiata senza generare un sistema di presunzioni, difficilmente giustificabile, sull’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale anche in riferimento alle fideiussioni specifiche.
Il provvedimento in questione viene, dunque, degradato ad elemento di prova il cui valore probatorio viene lasciato al libero apprezzamento del giudice che lo esaminerà insieme alle altre prove.
6.Riguardo al terzo e ultimo quesito, circa la possibilità per il creditore di evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c. tramite una semplice istanza stragiudiziale in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta”, qualora la deroga all’art. 1947 c.c. venga dichiarata nulla, la Sentenza in esame (in adesione, ancora una volta, alle conclusioni della Procura Generale) ha escluso che la presenza della clausola in esame tramuti il rapporto di fideiussione in quello di garanzia autonoma essendo compatibile sia con forme di garanzie slegate dal rapporto garantito sia con quelle legate da un vincolo di accessorietà.
Ha poi sostenuto la reciproca indipendenza tra la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e quella del pagamento “a prima richiesta” e ha escluso che la nullità della prima possa in qualche modo comportare l’invalidità della seconda, in ossequio anche a quanto affermato dalla stessa Sentenza del 2021 che ha negato l’ipotesi di nullità derivata del contratto di fideiussione in presenza delle clausole censurate dal provvedimento n. 55/2005.
La clausola del pagamento “a prima richiesta” non è stata oggetto di censura nel provvedimento più volte richiamato in quanto non prevede alcuna deroga all’art. 1957 c.c. Quest’ultimo, infatti, non stabilisce le modalità con cui il creditore debba agire nei confronti del debitore, ma esclusivamente le tempistiche entro cui azionarsi.
Come detto in precedenza, la clausola del pagamento “a prima richiesta” tutela il creditore da eventuali dissesti finanziari del debitore non prevedibili al momento della concessione del credito nel calcolo del rischio, ma non fa venire meno la disciplina dell’art. 1957 c.c. Il fideiussore, invero, conserva il diritto di eccepire le eccezioni del debitore principale, anche dopo aver eseguito il pagamento, per recuperare quanto indebitamente corrisposto alla banca.
Con la Sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno chiarito i dubbi di maggiore importanza in tema di fideiussioni omnibus e specifiche, dubbi che le precedenti S.U. del 2021 avevano rinfocolato, piuttosto che attenuato. La sentenza mostra uno spiccato favor per il mercato creditizio, nel senso di semplificare la posizione delle banche, il cui timore riguarda un inasprimento dell’accesso al credito (c.d. credit crunch), conservando il rispetto del principio di ripartizione dell’onere della prova.
7.Si consenta infine di notare che la linea delle Sezioni Unite trova conforto, mutatis mutandis, nella linea ribadita dalla Corte di Giustizia UE nella (quasi coeva) sentenza Livronsa. Tale sentenza [3 settembre 2026; C 60-25], nel giudicare della adozione del tasso Euribor quale saggio di interesse di un mutuo, ha escluso la nullità della relativa clausola nel contratto “concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato … agli accordi e alle pratiche concordate dichiarate incompatibili con l’art. 101, § 1, TFUE” in forza di decisione che aveva sanzionato un’intesa vietata. La manipolazione del tasso di interesse, a suo tempo accertata e caduta sotto la scure antitrust, non si estende dunque automaticamente all’adozione del tasso intervenuta fuori dall’accordo specificamente giudicato.
Nonostante la Corte di Giustizia ribadisca il principio che la dichiarata nullità “ha carattere assoluto, e può incidere su tutti gli effetti, passati o futuri dell’accordo in questione”, essa nullità va mantenuta nei limiti rigorosi delle clausole contrattuali di tale accordo e non inficia di per sé l’impiego di clausole corrispondenti nei c.d. “contratti a valle”.
La loro nullità di questi dovrà essere giudicata su autonome basi, ove se ne diano i presupposti.