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1.I criteri di determinazione del compenso dei professionisti delegati. La facoltà di delegare le operazioni di vendita al (solo) notaio era stata prevista dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, il cui art. 3 aveva aggiunto al c.p.c. il nuovo art. 591-bis. Con il d.m. 25 maggio 1999, n. 313 erano state quindi introdotte norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto. Successivamente, com’è noto, l’art. 2, comma 3, lett. e) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 14 maggio 2005, n. 80, ha previsto la facoltà di delegare anche avvocati e commercialisti. A seguito dell’aggiunta del comma 2 all’art.. . .