Escluso il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della procedura di accordo di composizione della crisi da sovrainbitamento

Il decreto emesso in sede di reclamo con il quale il giudice pronuncia l’inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, difettando dei requisiti di decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, c.7 Cost.

Di Fabio Valerini -
Cass., 14 marzo 2017, n. 6516 Con l’ordinanza n. 6516 del 2017 la Corte di Cassazione definisce la tematica relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice del reclamo che abbia dichiarato l’inammissibilità della proposta di piano o di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dal consumatore e/o dall’imprenditore non fallibile. Più precisamente, con questa ordinanza la Suprema Corte ha precisato che la soluzione, già affermata dalla prima Sezione nel 2016 con riferimento al piano del consumatore deve valere anche per la seconda delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012 in materia di sovrainde. . .