Equivocate questioni in tema di azione espropriativa e intervento dei creditori in relazione alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale (il tradimento dell’oggettivizzazione)

Di Bruno Capponi -
Il creditore procedente inizia l’espropriazione immobiliare sulla base di un titolo giudiziale (sentenza di primo grado) che il g.e., in sede di distribuzione, giudica carente dei requisiti di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c. (condanna generica) escludendo il relativo credito dal primo riparto parziale. Si rende poi cessionario di altro credito, oggetto di autonomo atto di intervento, fondato anch’esso su sentenza di primo grado; la Corte d’appello, tuttavia, ne sospende l’esecutività e in conseguenza il g.e. esclude dal riparto parziale il relativo credito, sul riflesso che la sospensione c.d. esterna ex art. 623 c.p.c. interessa la sola posizione del creditore procedente o quel. . .