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Emergenza e provvedimenti dei capi degli uffici: il caso pisano.
Di David Cerri -
In questo periodo, difficile per tutti, ed in particolare anche per il sistema giustizia, la Presidente del Tribunale di Pisa ha inteso proporre un progetto applicativo delle previsioni normative dell’emergenza nel settore civile, in particolare del D.L. n.18 del 17.3.2020. Credo interessante leggerlo con attenzione, soprattutto alla luce dei “codici di lettura” del progetto[1] che sono offerti chiaramente nell’articolo della stessa autrice, Maria Giuliana Civinini, che serve da introduzione e da commento [2]; li riassumo in tre passaggi tratti dal testo, che costituiscono in un certo senso anche dei caveat per il lettore:
– “se possono stare aperti il tabaccaio e il giornalaio, se i corrieri continuano a trasportare beni di consumo acquistati online nei pomeriggi di noia, se le forze di polizia e il personale dei luoghi di detenzione continuano a fare il loro dovere, se i supermercati sono aperti, deve essere aperta (con le cautele necessarie) anche la Giustizia”
– È “indispensabile, per il processo civile, riempire di contenuti giuridici le espressioni “trattazione scritta” e “trattazione a distanza” e in questo le linee guida avranno un ruolo centrale”.
-“dobbiamo anche attuare le indicazioni che ci vengono dal dl n. [18]83/2020 per il periodo successivo alla sospensione. É mia convinzione che dobbiamo farlo senza timore di realizzare difformità di quantità e qualità della tutela tra distretto e distretto perché è la conseguenza della situazione del Paese e del continuo evolversi e adattarsi della normativa primaria e secondaria”.
Tre indicazioni chiare, che forse arbitrariamente voglio riassumere così:
– La Giustizia è un servizio essenziale, al pari – oso dirlo – della Sanità; è il fondamento di una democrazia liberale, e lo è anche se si esaminasse soltanto il settore civile (che contrariamente a quanto una corrente vulgata mediatica potrebbe indurre a far pensare – peraltro solo ad un’opinione pubblica disattenta – è altrettanto rilevante di quello penale per garantire i diritti di tutti: i diritti fondamentali vengono tutelati nelle aule civili al pari che in quelle penali, e spesso sono le decisioni prese nelle prime che determinano gli esiti, e talvolta anche l’”apertura”, delle seconde);
– Nelle grida susseguentesi nell’emergenza (ed uso il termine non in senso critico, ma descrittivo, vista qualche legittima incertezza sulla tenuta costituzionale dei D.P.C.M., infatti e comunque poi rimediata dai decreti legge[3]) le prescrizioni talvolta contengono clausole generali che necessitano di esser riempite di contenuto; la delega di quelli che in sostanza sono poteri regolamentari ai dirigenti degli uffici è uno degli strumenti per farlo, e va usato adeguatamente;
– C’è una questione importante sull’uso di quei poteri: quella delle possibili difformità tra distretto e distretto, ed anzi tra circondario e circondario. E’ in parte un’opportunità, perché consente di calibrare diverse risposte a diverse esigenze nate su diversi territori; in altra parte è un rischio, che però non si può non correre, poiché l’alternativa è restare immobili, od al massimo parafrasare le indicazioni generali.
L’esposizione del progetto è preceduta nell’articolo citato dal sintetico riepilogo degli interventi del C.S.M. [4], del ministero, e dalla preoccupazione per lo stallo in cui si è venuta a trovare l’attività formativa della Scuola Superiore della Magistratura proprio nel momento in cui la sua presenza “sarebbe stata tanto necessaria” (osservazione che condivido in pieno).
Merita ora – fermo il rinvio alla lettura diretta ed integrale delle linee guida proposte, insieme a quelle del C.S.M. – evidenziare qualche punto a mio parere suscettibile di un breve ed immediato commento.
La trattazione scritta:
vorrei premettere che occorre riconoscere che il processo civile ordinario di cognizione (ma potrei usare un’espressione meno specifica) è un processo scritto; lo è quasi da sempre; lo è anche per gli ammiratori (e potrei esserci anch’io) dei principi chiovendani di concentrazione, oralità e immediatezza. Non solo lo è, ma forse spesso è bene che lo sia. Convinzione rafforzata man mano che ho avuto occasione di studiare i contributi che le neuroscienze danno al diritto; riflettendo cioè, ad esempio, su biases cognitivi e meccanismi della memoria, per farla (certamente troppo) breve, e comunque alla luce dell’esperienza del giurista pratico. Trattazione scritta, purchè – ovviamente – la scrittura sia efficace, vale a dire “chiara e concisa” secondo le indicazioni non solo ormai normativamente proprie del processo amministrativo e del P.C.T., e considerate dalla stessa S.C. come espressione di un principio generale del diritto processuale, ma messe in rilievo anche nelle occasioni di collaborazione tra avvocatura e magistratura – pensiamo anche soltanto al Protocollo per la redazione dei ricorsi in materia civile stipulato nel 2015 tra C.N.F. e Corte di Cassazione – e soprattutto nelle prospettive de jure condendo[5]. Ed in effetti anche le Linee guida del C.S.M. vi fanno un riferimento esplicito (Proposta di protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta, § 6).
Premessa mi auguro non inutile, perché consente di affrontare con maggior serenità le indicazioni dell’emergenza sul tema; ed anzi, quantomeno per alcune, di auspicarne un’estensione definitiva.
Così, tra le proposte Linee guida pisane, quella (nel richiamo all’art 2, 2 c. lett. h) del D.L. n. 11/2020) di sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, tramite scambio e deposito in telematico di note scritte, scelgo questi casi:
a)Prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 183 cpc, salvo che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
c)Udienza di precisazione delle conclusioni;
C’è qualcuno che sentirà nostalgia per una prima di udienza di trattazione , o di precisazione delle conclusioni, indispensabilmente orale ? In ogni caso il meccanismo previsto per la presentazione di note scritte, che “…dovranno essere depositate dai difensori almeno due giorni prima dell’udienza già fissata (per consentirne l’accettazione da parte della cancelleria)” consente un pieno rispetto del contraddittorio, la necessità della cui tutela può emergere probabilmente più di frequente nel secondo caso, di fronte a inaspettate “novità”[6].
Qualche perplessità in più potrebbe nascere nel caso di cui alla lett.b) (Udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, 7 c. cpc): la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova costituisce oggi una delle poche “oasi” di oralità nel nostro processo ordinario, ma: a) non è un’udienza “necessaria”, ben potendo il giudice disporre fuori udienza, scaduti i termini concessi per le memorie del c.6, anche se la prassi e orientamenti dottrinali (di cui tengono certamente conto le Linee guida) sono in senso contrario, e b) l’udienza non deve comunque costituire l’occasione per una sorta di “quarta memoria verbale”. Perplessità, quindi, superabili se quella che viene a mancare è, alla fine, solo la possibilità di un semplice riepilogo.
Qualche dubbio in più sulla lett.e): Prima udienza nel proc. ex art. 702 bis cpc. Vero che tutte le attività di cui ai primi 4 commi dell’art.702 ter possono sempre essere svolte fuori udienza; ma se il giudice così non provvede, “sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”. In altre parole, può fare attività istruttoria e definire hic et inde la causa; ed allora, “esserci” è francamente importante, potendo non esser sufficiente ad assicurare un processo equo la possibilità di aver fatto già presente la propria posizione con gli atti (e solo con gli atti di cui all’art.702 bis, perché qui – per ratio e struttura del procedimento – riesce più difficile pensare al deposito di ulteriori note sostitutive della presenza dei difensori).
Si dirà: ma anche nel rito ordinario il giudice è sempre libero di adottare i provvedimenti di cui all’art.187; ma se pur questo procedimento è definito “sommario”, ciò non è sinonimo di “semplificato” (uso il termine nell’accezione della lingua comune), tanto meno di bagatellare, fino al punto che il principio del contraddittorio sia tutelato solo da una foglia di fico. Del resto il rimedio è semplice e rimane nell’ambito della legislazione dell’emergenza: si potrà ricorrere alla trattazione in videoconferenza, col semplice accorgimento di eliminare l’inserimento della lett.e) tra i casi previsti al punto I delle Linee guida, così che la prima udienza del procedimento sommario possa rientrare (magari con una corsia preferenziale, cioè con una menzione esplicita) nelle ipotesi indicate al punto XI.
Penultima noterella sulla trattazione scritta: pare saggio aver previsto (punto X) che “Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 cpc, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fissa udienza di comparizione per data successiva al 31 maggio 2020”. L’aggettivo usato – assimilabile – è davvero corretto, perché le conseguenze potenzialmente drastiche di cui alle norme ricordate non consentono alcuna vera analogia; bene quindi averlo ricordato, in special modo se lo si fa al prezzo di un rinvio di un paio di mesi – sottolineatura, la mia, che so al limite del risibile se si pon mente ai consueti tempi dei nostri Tribunali.
Quest’ultima osservazione mi consente di terminare su questo profilo passando al punto XX: “Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 30 giugno 2020, salva l’applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis cpc), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli”. Credo proprio che la regola (del rinvio) non conoscerà, o quasi, eccezioni (le testimonianze scritte) non solo per gli stessi motivi tante volte illustrati in dottrina (a cominciare dalla necessità dell’accordo delle parti richiesto dall’art.257 bis, e comunque per la lontananza dai modelli dell’ attestation e dell’ affidavit di altri ordinamenti) quanto perché calare l’istituto nel concreto momento che viviamo significa comprenderne la pratica inutilità, se si pensa ai passaggi necessari (richiesta-provvedimento di ammissione-predisposizione modello-risposta scritta-autenticazione-invio) e si confrontano con i tempi del rinvio; sempre, beninteso, che l’emergenza non duri anni (scongiuri d’obbligo). Temo quindi che l’invito, formulato specialmente per i casi “semplici”, sia destinato a rimanere prova di ammirevole completezza delle previsioni, ma poco di più.
Trattazione in videoconferenza:
l’argomento è trattato nelle Linee guida dal punto XI in poi.
La possibilità di gestire le udienze in remoto è probabilmente l’aspetto più discusso in queste settimane, soprattutto su chat, mailing list e social in genere. Si sarà già capito da questi riferimenti che chi scrive lo ritiene quindi tanto non meno importante (anzi) ma quanto certamente meno suscettibile di commenti forzatamente astratti, e piuttosto di suggerimenti pratici; ed infatti la rete pullula di dibattiti sugli strumenti più adatti. Sono state segnalate in particolare le difficoltà di adattare programmi (come quelli adottati dal sistema, Microsoft Teams e Skype for Business) destinati all’uso di “organizzazioni” integrate, all’ingresso di utenti esterni. Potendo parlare solo del primo per esperienza diretta (lezioni universitarie online) registro una risposta in termini di notevole efficienza, ma proprio perché gli “utenti” (studenti ed altri docenti) fanno parte del sistema d’ateneo. E la spia della difficoltà qui sta nell’ invito agli avvocati a mettere a disposizione dell’ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria [7], per l’invio dei link necessari alla partecipazione.
Lo strumento informatico va comunque implementato e dovrebbe, aggiungo, costituire nel futuro una modalità non più eccezionale e contingente, ma semplicemente alternativa. Ne sono convinto al punto da trovare timida l’indicazione del punto XVI: “Con l’accordo delle parti, sarà possibile effettuare l’udienza in video conferenza:
1)per il giuramento del ctu sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per atp
2)per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
3)per il giuramento dell’amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice” .
Trovo infatti una criticità nel riferimento all’ accordo delle parti, del quale apparentemente non si può fare a meno. Se è giusta la previsione che per i consulenti iscritti in albi, e dotati di PEC, il giuramento sia reso in forma scritta e digitalmente autenticata dal professionista (punto XVII), ed ancor di più l’altra sulla predisposizione di modelli di provvedimenti e verbali per queste attività (punto XVIII, dove sottolineo il corretto riferimento al coinvolgimento dell’avvocatura tramite il Consiglio dell’ Ordine), perché quindi lasciare alle parti la scelta secca tra la videoconferenza e la trattazione ordinaria in aula ? [8] Se il contraddittorio nel merito è infatti tutelato adeguatamente con la trattazione scritta che dovrebbe precedere il giuramento (cioè ed in particolare con i suggerimenti sui quesiti, ed anzi e meglio, la loro predisposizione ad opera del giudice, suscettibile successivamente delle osservazioni delle parti) non può bastare, qui come altrove, la scelta del giudice, che assume più un sapore organizzativo che decisorio ?
Maggior cautela, piuttosto, si potrebbe usare con le previsioni della Proposta di protocollo per le udienze in collegamento da remoto allegata alla Linee guida del C.S.M., dove al § 2.4 si legge che: “l giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudicedisciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza”. I particolari “pulsanti” assegnati dal programma informatico all’amministratore della riunione consentono infatti l’esercizio di tali funzioni: e togliere la parola (l’altra faccia del darla) all’avvocato od alla parte con un clic diventa potenzialmente assai più semplice che esercitare i poteri di direzione dell’udienza di cui agli artt.127 e 175 cpc secondo la prassi ordinaria.
Solo un cenno sul divieto di registrazione: il motivo ? forse perché le udienze istruttorie non sono pubbliche ? è vero, ma: a) che c’entra ? b) non è possibile sanzionare diversamente l’eventuale violazione di tale previsione ? senza, per esempio, togliere al magistrato (ed all’eventuale diverso giudice che gli succederà nel ruolo: ipotesi certamente non infrequente) la possibilità di attingere direttamente alla fonte senza la mediazione dovuta alle verbalizzazioni – talvolta belle ma infedeli come alcune traduzioni – i mezzi per le valutazioni che dovrà fare sotto quanto mai numerosi punti di vista ? A me pare anzi che la registrazione delle udienze possa costituire, in un regime ordinario e non dell’emergenza, uno strumento in più per garantire un efficace gestione del procedimento, mentre sarà possibile individuare ragionevoli limitazioni/eccezioni al suo uso (per esempio, si potrebbe richiedere l’assenso delle parti; ma non per le ragioni di cui all’art.128 cpc perché un’udienza istruttoria videoregistrata resta un’udienza “a porte chiuse”, cioè non pubblica) [9].
Il timore delle complicazioni dovute ai misteri informatici ben noti a tutti noi traspare, infine, dal § 8 della proposta di Protocollo: “al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente“: sorta di certificate of compliance verbale, noto ad altri ordinamenti per attestare, ad esempio, la conformità degli atti a determinati criteri di redazione. Più che legittimo, a patto che non eventualmente ma di norma la lettura del verbale di udienza sia fatta “ tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa” (§ 9). Da notare come il regolamento della Corte dei Conti (decreto cit.) preveda che (art.3, c.4): “Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l’udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti”.
E le udienze che in qualche modo dovranno pur essere svolte col metodo “tradizionale” (in aula) ? Al punto XIX delle Linee guida si legge uno scontato e non per questo meno corretto richiamo a “modalità compatibili con le prescrizioni dell’autorità sanitaria”: poiché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, si provvede poi a fornire indicazioni adeguate, sulla falsariga di quelle già contenute nel D.L. n18/2020; e probabilmente non si poteva fare di più.
Vediamole brevemente, tenendo a mente che gli obiettivi devono essere quelli di quello stesso decreto che autorizza giusto l’adozione di linee guida, vale a dire “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
Per le “nuove” udienze, si tratterà pertanto di fissare orari fissi e intervalli temporali adeguati, per consentire appunto un “accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza”. Per quelle già fissate, essendo lo scopo il medesimo, occorrerà di conseguenza ri-scaglionare il ruolo d’udienza, prevedendosi inoltre le opportune comunicazioni.
Ora, credo che le considerazioni al riguardo appartengano poco al diritto (salvo una nota che farò subito) e molto al buon senso. La nota preannunciata è questa: mentre il D.L. 18/2020 (art.83, c.7 lett.e) prevede espressamente che le udienze civili pubbliche si possano tenere a porte chiuse (ai sensi del già cit. art.128, 1 c., cpc) le Linee guida non ne fanno cenno. Il motivo è probabilmente quello dell’inutilità del ripetere una simile previsione, che in ogni caso manterrebbe la sua validità (e la cui applicazione è sollecitabile dalla parte).
Il buon senso, allora, a mio parere rende vincente la previsione di chiusura: “d) Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l’udienza deve essere fissata a epoca successiva al 30 giugno 2020”.
Credo che agli operatori pratici – e lo confermano le esperienze di questi giorni – riesca difficile immaginare un afflusso ordinato (che è poi un ossimoro) di professionisti e parti. All’interno delle singole aule di udienza, probabilmente sì; ma fuori, nei corridoi, negli atri, nel Palazzo in generale, addirittura nelle immediate vicinanze [10]? Ed ovviamente muniti degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti). Ad impossibilia nemo tenetur, ed in questo caso il brocardo si applicherebbe in primo luogo ai magistrati, che dovrebbero ridistribuire le udienze con scadenze tali da consentire il rispetto dei principi di sicurezza sanitaria: quante al giorno ? anche a considerare un’apertura dei Palazzi tutti i giorni e tutto il giorno, probabilmente si andrebbe comunque ed automaticamente a date assai lontane, per le quali – ci auguriamo – l’emergenza sarà quantomeno di grado minore.
In conclusione, una volta di più sta nella collaborazione tra avvocatura e magistratura il segreto per trovare soluzioni accettabili (non miracolose) a situazioni drammatiche, delle quali nessuna delle due categorie è responsabile, ma può diventarlo nel caso di risposte timide e fiacche. Se l’iniziativa è (e deve esserlo, perché così dicono le norme) degli uffici giudiziari, le istituzioni forensi sul territorio devono non solo essere “sentite” ma rendersi co-protagoniste, evitando di rivestire un ruolo passivo che per primi gli stessi capi degli uffici dovrebbero temere. L’esempio pisano nasce come un caso virtuoso, e l’esperienza ci dirà se i suoi frutti si coglieranno anche dopo che ‘a nuttata sarà passata.
[1] redatto con i magistrati della sezione civile del Tribunale, e che al momento in cui si scrive è ancora suscettibile di modifiche, possibili dopo l’esame da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro pisano.
[3] Tra i tanti contributi l’ultimo di A.RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online, fasc.I – http://www.giurcost.org/studi/index.html .
[5] Nella precedente legislatura i chiari riferimenti in AS 2284, ed oggi nella c.d. “riforma Bonafede” (AS 1662, Art.11, c.1, lett.d)
[6] Come mi ricorda Francesco Luiso, esiste già un modello nel Regolamento (CE) n.861/2017 per le controversie di modesta entità, secondo il quale (art.2): “1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. 1 bis. L’organo giurisdizionale procede a un’udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti”.
[7] indispensabile ? Perché non con la PEC di cui tutti i professionisti devono essere dotati ? O forse è soltanto (e sarebbe corretto) un’utile ulteriore indicazione per supplire a problemi con la posta certificata (v. il decreto 1.4.2020 della Corte dei Conti sulle Regole tecniche per le udienze in videoconferenza – in G.U. n.89 del 3-4-2020 – art.3, c,2, che fa riferimento, in mancanza dei due canali di posta ricordati, anche ad “altro mezzo idoneo allo scopo”.
[8] Perché, come già ricordato, la trattazione scritta in linea generale non è prevista dal DL. N.11/2020 per i procedimenti con soggetti diversi da difensori e parti (art.2, c.2, lett.h).
[9] Cfr. Regolamento Corte dei Conti cit. in nota 7: “Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale”…
[10] Tra le tante reperibili in rete, le “Misure organizzative” adottate, ad es., dalla Prima Sezione del tribunale di Roma il 18.3.2020, parlano di “evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi antistanti e nei locali della sezione destinati al transito e dalla sosta degli avvocati, delle parti e dell’utenza tutta”. Pur notando come sia singolare che quasi ogni Presidente delle diverse Sezioni di quel Tribunale abbia adottato provvedimenti autonomi, una qualche giustificazione la si può scorgere nel diverso accento posto proprio su considerazioni pratiche: così nelle misure della Terza Sezione si legge che “per quanto attiene alla Terza Sezione civile, i suddetti locali, per la limitatezza delle dimensioni e per la frequente insufficienza delle fonti di areazione diretta, sono assolutamente inidonei ad assicurare l’attuazione delle misure sanitarie di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute, specialmente di quelle attinenti alla distanza di sicurezza, in presenza del notevole flusso di persone determinato dall’ordinaria attività giurisdizionale ed amministrativa dell’Ufficio” …e non credo sia solo il caso della terza sezione romana.