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È inammissibile (e insuscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione ex art. 617 c.p.c.) il reclamo proposto avverso l’ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Di Biagio Limongi -
(Cass., Sez. III, ord. 6 aprile 2022, n. 11241, Pres. De Stefano, Est. Fanticini)
1. Nel corso di un’espropriazione presso terzi, la Corte d’appello sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo, costituito da un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. La debitrice proponeva quindi opposizione all’esecuzione, deducendo che il pignoramento, compiuto dopo la sospensione dell’esecutorietà del titolo, fosse inefficace. Il giudice dell’esecuzione dava termine per l’introduzione del giudizio di merito, ma nel contempo «definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l’atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate».
Avverso tale provvedimento la società pignorante proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, come noto, è l’impugnazione prevista avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva. L’impugnazione era accolta dal collegio del Tribunale, il quale osservava che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a sospendere la procedura; decisione, quest’ultima, confermata dalla Corte d’appello, adita dalla debitrice.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’esecutata, cassando senza rinvio la pronuncia impugnata, dichiarando l’inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. a suo tempo proposto.
2. La Suprema Corte procede, anzitutto, a qualificare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione impugnata dal creditore, inquadrandola quale provvedimento dichiarativo della chiusura anticipata dell’esecuzione forzata[1].
A prescindere dal nomen in concreto adottato (sono utilizzati come sinonimi di chiusura anticipata: improcedibilità o estinzione atipica), tale è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, «esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione c.d. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia»[2].
A tale conclusione non osta che il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione. Giova ricordare che ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c., il g.e. sospende l’esecuzione su istanza di parte quando è proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., verificata la sussistenza di gravi motivi. Anche tale provvedimento è emesso in forma di ordinanza ed è reclamabile innanzi al collegio (non ex art. 630 c.p.c., bensì) ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.)[3]. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la proposizione dell’opposizione di merito non toglie al g.e. il potere di pronunciare la chiusura anticipata. In altri termini, quando sia stata proposta l’opposizione ex art. 615 c.p.c., il potere di sospensione e il potere di pronunciare la chiusura anticipata coesistono: il giudice dell’esecuzione infatti può, sentite le parti, comunque dichiarare l’improcedibilità del processo esecutivo disponendo di conseguenza la liberazione dei beni e/o la cancellazione del pignoramento, salvo l’operare dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.[4], ove ritenga che non vi sia più alcun titolo esecutivo a sostenere l’esecuzione[5]. Peraltro, la chiusura del processo esecutivo priva il g.e. del potere di pronunciarsi sull’istanza di sospensione eventualmente proposta, divenendo superflua ogni statuizione a riguardo, ma egli «è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura».
Dalla qualificazione del provvedimento come di chiusura anticipata dell’esecuzione, consegue l’inammissibilità dell’impugnazione in concreto proposta: secondo la giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il reclamo ex art. 630 c.p.c. è il mezzo tipico esperibile avverso le ordinanze di estinzione tipica (ex artt. 629, 630, 631 e ora anche 631-bis c.p.c[6].); avverso le ordinanze di chiusura anticipata, invece, torna ad essere proponibile l’opposizione agli atti esecutivi, quale rimedio generale avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione[7].
3.In ultimo, la pronuncia segnalata affronta il problema della conversione del reclamo in opposizione agli atti esecutivi. Pur riconoscendo che esistono tesi favorevoli alla possibilità che il collegio, investito del reclamo, lo riqualifichi (alla luce del provvedimento impugnato) quale opposizione agli atti e pertanto rimetta la causa al giudice monocratico[8], la Suprema Corte non ritiene di potervi aderire: in senso contrario milita la “direzione” dell’impugnazione[9]. Infatti, mentre il reclamo ex art. 630 c.p.c. è rivolto al collegio, l’opposizione agli atti si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.). Tale ultimo giudizio si caratterizza, come tutte le opposizioni a seguito delle riforme degli anni 2005-2006, per una indefettibile bifasicità: la conversione del mezzo d’impugnazione consentirebbe ingiustificatamente di “saltare” la prima di tali fasi, e così di frustrare gli interessi (pubblicistici, indisponibili per le parti) che tali disposizioni intendono perseguire (consentire al giudice dell’esecuzione, investito in prima battuta dall’opposizione, di evitare lo svolgimento di attività processuali ulteriori e verosimilmente inutili; consentire l’adozione del provvedimento sulla sospensione, con l’eventuale effetto deflattivo della fase di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c.)[10].
[1] Sull’estinzione atipica del processo esecutivo, si vedano, per tutti: Bellè, Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo, in Riv. Esec. Forz., 2007, 433 ss.; Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2020, 529; Iannicelli, Note sull’estinzione del processo esecutivo, Salerno, 2004, 78 ss.; Olivieri, Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. Esec. Forz., 2020, 80 ss.; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, VII ed., Padova, 2019, 2515, Tedoldi, Esecuzione forzata con la giurisprudenza di riferimento e la bibliografia essenziale, Pisa, 2021, 779 ss.
[2] La mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, ovvero la sua inefficacia, è soltanto una delle fattispecie che danno luogo a chiusura anticipata del processo esecutivo. V., a titolo d’esempio: Cass., 27 luglio 2021, n. 21549, in tema di mancata ottemperanza, nel termine fissato dal giudice, dell’onere di versare il fondo spese al professionista; Cass., 10 giugno 2020, n. 11116 e Cass., 28 marzo 2018, n. 7754, in tema di infruttuosità dell’espropriazione, fattispecie codificata dall’art. 164-bis disp. att. c.p.c.; Cass., 11 giugno 2019, n. 15597, in tema di inottemperanza all’ordine di deposito di documentazione catastale relativa all’immobile staggito; Cass., 9 maggio 2019, n. 12239, in tema di omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex art. 2668-ter c.c.; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043, in Corr. giur., 6/2017, 781, con nota di M. Lupoi, La metabolizzazione del trust, in un caso di pignoramento eseguito nei confronti di un trust (invece che del trustee); Cass., 17 gennaio 2012, n. 535, in tema di demolizione dei beni pignorati. Secondo Cass., 10 maggio 2016, n. 9501, la chiusura anticipata è «istituto ormai recepito dalla vigente disciplina codicistica e che inerisce alla struttura stessa [del processo esecutivo], al di là delle fattispecie tipiche di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell’azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l’ulteriore sviluppo del processo».
[3] In giurisprudenza di legittimità, in tema di inibitoria e sospensione dell’esecuzione, v. Cass., Sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889, in www.judicium.it, con note di Capponi, Per le Sezioni Unite la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, pronunciata dal giudice dell’opposizione a precetto, è reclamabile, dal 26 luglio 2019, Cirulli, L’ircocervo, dal 31 luglio 2019 e M. Farina, La natura cautelare sui generis del provvedimento che concede o nega la sospensione del titolo esecutivo giustifica il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., dal 27 agosto 2019; in Giur. it., 11/2019, 2410, con note di R. Conte, Sezioni Unite e reclamabilità dell’ordinanza ex art. 615, comma 1, c.p.c., e Felloni, Reclamabilità della decisione sulla sospensiva in sede di opposizione a precetto; in Foro it., 5/2020, 1736, con nota di Longo, Le sezioni unite sul regime della sospensione della “efficacia esecutiva del titolo” disposta dal giudice dell’opposizione a precetto; in Corr. giur., 2/2020, 217, con nota di Metafora, La natura lato sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità; e Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285, in www.judicium.it, con nota di Capponi, Inibitorie e sospensioni nell’esecuzione forzata: istruzioni per l’uso nell’interesse della legge, dal 24 ottobre 2019
[4] L’art. 187-bis disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 2, comma 4-novies, lett. b), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80, è la prima norma a considerare espressamente le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo. La disposizione equipara, quanto agli effetti, la chiusura anticipata e l’estinzione tipica: ove il provvedimento che le pronunci venga alla luce dopo l’aggiudicazione anche provvisoria o l’assegnazione, restano fermi, gli effetti di tali atti nei confronti dei terzi aggiudicatari e assegnatari e diviene improcedibile l’istanza di conversione del pignoramento. V. G. Miccolis, Esclusione della responsabilità patrimoniale per inutilità del processo, in www.judicium.it, dal 17 febbraio 2022.
[5] Affronta ampiamente la questione Cass., 22 giugno 2017, n. 15605, in Riv. dir. proc., 6/2018, 1651, con nota di Vincre, L’”improcedibilità” dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione, e in Giur. it., 11/2017, 2385, con nota di Felloni, Interferenze tra improcedibilità dell’esecuzione e sospensione ex art. 624 c.p.c. La pronuncia muove dal potere/dovere officioso, in capo al g.e., di verificare l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo. L’esercizio di tale potere, che dà luogo, in caso di verifica negativa di tali presupposti, alla chiusura anticipata del processo, non viene meno ove sia stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. dall’esecutato. In tal caso, può limitarsi a sospendere l’esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) ovvero potrà adottare un provvedimento di estinzione, in forza del quale, salva l’opponibilità ai sensi dell’art. 617 c.p.c., cessano gli effetti del pignoramento. Ponendosi il problema di individuare un criterio discretivo che possa orientare le parti nella qualificazione del provvedimento (se di sospensione o chiusura anticipata), anche al fine di scegliere il corretto mezzo d’impugnazione, la pronuncia afferma che «decisivo indice della natura definitiva del provvedimento [è] la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati». Ciò che è avvenuto nell’ordinanza che è ora brevemente in commento. La pronuncia è particolarmente interessante anche perché qualifica il pagamento del credito portato dal titolo quale fattispecie che ne determina l’inefficacia, rilevabile d’ufficio anche dal giudice dell’esecuzione. Si tratta, per tale profilo, di una decisione non isolata: sull’orientamento v. Iannicelli, Sul provvedimento del g.e. che dichiara improcedibile il processo esecutivo rilevando il pagamento del credito portato dal titolo azionato, in Riv. Esec. Forz., 3/2019, 608, in nota a Cass., 20 febbraio 2019, n. 4961; Pilloni, Cognizioni del g.e. e opposizioni esecutive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4/2020, 1323 e spec. 1343.
[6] L’art. 631-bis c.p.c., introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. ee), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, sanziona con l’estinzione del processo esecutivo l’inerzia del creditore che con il proprio comportamento abbia impedito la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (v. art. 490 c.p.c.). V. in tema la recentissima Cass., 14 marzo 2022, n. 8113.
[7] È assolutamente prevalente l’orientamento che sostiene la tipicità e tassatività delle cause di estinzione del processo esecutivo; da ciò consegue che il reclamo ex art. 630 c.p.c., rimedio previsto ad hoc dal legislatore, non può essere adoperato al di fuori dai casi di estinzione (tipica). In giurisprudenza, tale orientamento si è consolidato a partire da Cass., 1° aprile 2004, n. 6391; v. anche Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276; Cass., 23 dicembre 2008, n. 30201; Cass., n. 3 febbraio 2011, n. 3674; in precedenza, incline ad ammettere l’integrazione interpretativa delle fattispecie estintive, v. Cass., 16 giugno 2003, n. 9624.
[8] Si esprimeva in tal senso Iannicelli, Note, cit., 247 ss., con perplessità derivanti dalla difformità del termine di proposizione dei due rimedi, difformità oggi non più esistente, poiché il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi è stato portato da cinque a venti giorni (come per il reclamo) dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 41), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
[9] Conforme la recentissima Cass., 18 marzo 2022, n. 8905. V. anche Cass., 12 novembre 2013, n. 25421, citata in motivazione del provvedimento qui segnalato, che ha statuito su una fattispecie analoga e Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170, secondo cui la nullità dell’atto introduttivo di un’opposizione esecutiva, ove si discosti dal modello legale, è sanata per raggiungimento dello scopo se (e soltanto se) l’atto pervenga tempestivamente nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell’esecuzione.
[10] Cass., 25170/2018; Cass., 12 novembre 2018, n. 28848; cfr. anche Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033; Cass., 7 novembre 2012, n. 19264. In dottrina, v. per tutti Pilloni, Pendenza delle opposizioni esecutive e struttura “bifasica” del procedimento, in Riv. Esec. Forz., 4/2017, 657.