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Due pronunce di merito in materia di poteri cautelari degli arbitri (anche irrituali)
Di Sara Barone -
1. L’ordinanza del Tribunale di Livorno, 12.9.2025, n. 1638[1], merita di essere segnalata perché tocca il tema della tutela cautelare nell’arbitrato irrituale nella stagione successiva alla riforma Cartabia.
Nel caso deciso dall’ordinanza in commento, il socio colpito da un provvedimento di espulsione, a suo dire affetto da vari vizi di illegittimità, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere evidentemente la sospensione del provvedimento, paventando un pregiudizio consistente in un danno patrimoniale e non patrimoniale. Parte resistente, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Collegio dei Probiviri quale arbitro irrituale previsto da clausola statutaria. Clausola che, ad ogni buon conto, e stante quanto riportato nell’ordinanza, non investiva il Collegio dei Probiviri di alcun potere cautelare. Tanto sarebbe bastato, in ogni caso, per respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nondimeno, il tribunale di Livorno ritiene di dover fare qualche precisazione sull’evoluzione normativa in materia di poteri cautelari degli arbitri rituali e irrituali. Premessa la modifica dell’art. 669-quinquies c.p.c. ad opera della L. n. 80/2005, che aveva, sul punto, parificato l’arbitrato irrituale a quello rituale, la pronuncia evidenzia poi la recente riscrittura dell’art. 818 c.p.c. e sembra darne per assodata l’applicabilità – invero discussa in dottrina – anche all’arbitrato irrituale[2]; salvo, infine, giungere comunque ad escludere che la clausola compromissoria in esame conferisse la competenza cautelare al Collegio dei Probiviri, poiché, a tal fine, sarebbe stata necessaria una univoca manifestazione di volontà delle parti nel senso di rinunciare tout court alla giurisdizione ordinaria, risultando, invece, dallo Statuto piuttosto la volontà di «istituire una sede decisoria ulteriore, ma non alternativa ed esclusiva rispetto a quella giudiziale».
Questa, in altre parole e in estrema sintesi, la prospettiva del tribunale di Livorno: la supposta applicabilità del rinnovato art. 818 c.p.c. all’arbitrato anche irrituale non è sufficiente a ritenere che la previsione della clausola per arbitrato irrituale comporti di per sé la rinuncia alla tutela cautelare in sede giurisdizionale, a meno che non sia così espressamente previsto.
Nulla da obiettare sul fondamento negoziale della competenza cautelare e sulla assoluta necessità che tanto debba emergere espressamente dalla volontà delle parti (e sul punto v. infra quanto statuito dalla seconda pronuncia di merito segnalata): tanto prescrive, del resto, l’art. 818, co. 1, c.p.c., per l’unico arbitrato a cui pacificamente si applica, ossia quello rituale.
Qualche osservazione critica potrebbe muoversi, piuttosto, alla premessa del ragionamento del Tribunale, anzitutto avendo a mente i seri e noti dubbi circa la ammissibilità di un potere cautelare in capo a soggetti chiamati a risolvere la lite attraverso la determinazione contrattuale di cui all’art. 808-ter c.p.c.[3]. Dubbi che non vengono placati dalla possibilità di concepire un arbitro societario anche irrituale storicamente dotato del potere cautelare di sospensiva dell’efficacia della delibera assembleare impugnata, a maggior ragione se si ritiene di prestare adesione alla tesi che, pur ammettendo in generale l’arbitrato societario irrituale, lo esclude proprio per le liti aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari[4]; o addirittura alla prospettazione della natura “irriducibilmente giurisdizionale” (e quindi, per definizione, rituale) dell’arbitrato societario statutario, perlomeno con riferimento alle società di capitali[5].
Invero, ove pure si intendesse superare le perplessità di cui sopra, basterebbe il chiaro disposto della legge delega n. 206/2021 ad escludere l’applicabilità degli artt. 818 e ss. c.p.c. all’arbitrato irrituale[6]. A questo dato si aggiunga che l’apprezzabile tentativo di verificare la compatibilità del nuovo statuto del potere cautelare degli arbitri con l’arbitrato irrituale[7] incontra l’ulteriore ostacolo del rinvio dell’art. 818-bis c.p.c., in materia di reclamo, ai soli motivi di impugnazione del lodo rituale ex art. 829, co. 1, c.p.c. «in quanto compatibili»[8], mancando invece ogni riferimento ai motivi di cui all’art. 808-ter c.p.c.[9]. Si dovrebbe allora ammettere la diretta applicabilità dell’art. 829 al reclamo da proporsi avverso la misura cautelare[10], ma a fronte della sicura inapplicabilità della stessa norma per il caso di impugnativa del lodo irrituale reso dagli stessi arbitri[11], il che svela una ulteriore incongruenza.
2.L’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 9 febbraio 2026[12] affronta, invece, la diversa questione della sufficienza del rinvio, nella convenzione di arbitrato, ad un regolamento arbitrale che preveda espressamente la possibilità che gli arbitri concedano provvedimenti cautelari per ritenere formata una volontà in tal senso in capo alle parti. Tanto si ricava dalla stessa formulazione dell’art. 818 c.p.c., secondo cui le parti possono attribuire agli arbitri la potestà cautelare con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale «anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali». E così, infatti, gli interpreti hanno unanimemente inteso la portata della norma, nel senso cioè che il rinvio al regolamento arbitrale sia idoneo ad integrare l’accordo compromissorio con le previsioni sui poteri cautelari degli arbitri contenute nel regolamento a cui le parti rinviano[13].
Diversa, invece, la soluzione della pronuncia annotata, secondo cui la clausola compromissoria, pur devolvendo tutte le controversie nascenti dal contratto ad arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, non menzionava espressamente l’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri né richiamava specificamente gli artt. 26 (sulla competenza cautelare) e 44 (sull’arbitrato d’urgenza) del Regolamento CAM.
Viene dunque proposta una lettura inedita, e per vero assai discutibile, dell’art. 818 c.p.c., nel senso che la riforma del 2022 avrebbe introdotto la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di adottare provvedimenti cautelari ma «[subordinando] tale attribuzione a una scelta espressa delle parti “con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore”, proprio al fine di evitare che un generico rinvio a un regolamento arbitrale privi le parti della tutela urgente dinanzi al giudice statale». Per di più il mero rinvio a un regolamento arbitrale, non accompagnato dalla previsione di un potere esclusivo, non basterebbe in thesi a consentire neppure il ricorso all’arbitro d’emergenza in alternativa al giudice statale.
È interessante notare, peraltro, che, ad avvalorare la conclusione cui perviene, la pronuncia in commento si affida al non più attuale orientamento della giurisprudenza che, ancora recentemente e financo dopo l’introduzione dell’art. 808-quater c.p.c., predicava l’interpretazione restrittiva della clausola in caso di dubbio sull’estensione del perimetro oggettivo della clausola stessa[14]. Tuttavia, tale criterio, in ogni caso superato pure se applicato nella sua sede naturale, può servire ad includere o meno la lite devoluta agli arbitri entro l’ambito di applicazione della clausola compromissoria, ma non sembra offrire appigli utili all’individuazione dei poteri degli arbitri stessi o addirittura a sciogliere il nodo sull’eventuale investitura della potestà cautelare[15].
Il Tribunale di Siracusa propone una ricostruzione opposta rispetto a quella fatta propria da una pronuncia del 2024 del Tribunale di Venezia, che, investito di una domanda cautelare ante causam di revoca di un amministratore di s.r.l., accoglieva l’exceptio compromissi adducendo la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di specifiche ragioni di urgenza che giustificassero l’esigenza di adire il giudice statale nonostante la clausola arbitrale attributiva del potere cautelare (sempre tramite rinvio a regolamento). In quel caso, il giudice neppure contemplava la strada dell’emergency arbitrator, ma invocava la possibilità che il ricorrente si avvalesse della procedura prevista dall’art. 26 del regolamento CAM per ottenere un provvedimento inaudita altera parte[16], precludendo così l’accesso alla tutela dinanzi al giudice statale.
In sostanza, secondo il Tribunale di Siracusa – ferma l’insufficienza del rinvio a un regolamento arbitrale – in mancanza di una espressa previsione di esclusività del potere cautelare in capo agli arbitri, non sarebbe mai precluso il ricorso cautelare innanzi al giudice statale, neanche prima della costituzione del collegio arbitrale, richiedendosi la stessa previsione di esclusività anche per l’arbitro d’emergenza.
Il Tribunale di Venezia, invece, a collegio arbitrale non ancora costituito, ha richiesto una condizione di accesso alla tutela cautelare del giudice statale non prevista dall’art. 818, co. 2, c.p.c. (la dimostrazione di particolari ragioni d’urgenza), estendendo al massimo il raggio d’applicazione del potere cautelare degli arbitri.
Non era difficile immaginare che, all’atto pratico, la gestione condivisa del potere cautelare tra arbitro e giudice statale, e ancora tra questi e l’emergency arbitrator, avrebbe potuto rivelarsi non poco problematica.
Ciò posto, nessuna delle due prospettazioni appena sintetizzate convince. È preferibile ritenere che prima della costituzione del collegio arbitrale competente per il merito e dotato di poteri cautelari, la parte possa rivolgersi tanto all’arbitro d’emergenza (ove previsto, ma senza necessità di attribuirgli una potestà esclusiva) quanto al giudice statale, financo per l’ipotesi in cui la competenza cautelare degli arbitri (anche d’emergenza) sia stata prevista (o sia prevista dal regolamento cui si fa rinvio) come esclusiva[17].
[1] Testo e massima reperibili in www.arbitratoinitalia.it.
[2] Tra le voci favorevoli all’applicabilità dell’art. 818 c.p.c. anche all’arbitrato irrituale, pur con i dovuti adattamenti, v. A. Carosi., Arbitri irrituali e tutela cautelare: incompatibilità vs compatibilità (ragioni a confronto), in Riv. arb. 3/2024, 471 ss. (e già, Id., Finalmente la potestà cautelare agli arbitri, in Riv. arb., 2023, p. 575 ss.); nonché C. Briguglio, L’arbitrato irrituale nell’orizzonte dell’ultima riforma, in Riv. dir. proc. 1/2025, 210 ss.; per le posizioni contrarie, v. la bibliografia essenziale richiamata nelle note che seguono.
[3] Così, per tutti, dopo la riforma Cartabia, L. Salvaneschi, Arbitrato, in S. Chiarloni (a cura di), Commentario del Codice di Procedura Civile, Bologna, 2025, 669-670, e ancora 687; M. Farina, L’arbitrato, Milano, 2024, spec. 294 ss., e F. Corsini, Arbitrato e misure conservative a tutela dei crediti, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 1/2025, 52 ss., spec. 61 (e già Id., I poteri cautelari degli arbitri ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c., in Riv. dir. proc. 3/2023, 866 ss., spec. 875), i quali pongono l’accento sulla natura negoziale dell’arbitrato irrituale (proprio il fondamento negoziale dell’a. irrituale è invece valorizzato da C. Briguglio, L’arbitrato irrituale nell’orizzonte dell’ultima riforma, cit., 236, quale ragione per poter estendere l’applicazione dell’art. 818 c.p.c., in quanto regola l’attribuzione del potere cautelare su base volontaristica); secondo A. Briguglio, La clausola di attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, in Riv. arb. 2/2024, 297 ss., spec. 298, nt. 2, la applicazione integrale degli artt. 818 e ss. c.p.c. all’arbitrato irrituale deve essere esclusa, pur potendosi ammettere la previsione pattizia di una potestà cautelare degli arbitri irrituali, i cui provvedimenti avranno efficacia puramente negoziale e dunque non suscettibile di esecuzione coattiva; su quest’ultimo profilo, v. la diversa posizione di C. Briguglio, L’arbitrato irrituale nell’orizzonte dell’ultima riforma, cit., 240-241, che sul punto richiama F. P. Luiso, Il nuovo processo civile, Milano, 2023, 355, secondo cui, eliminata la necessità dell’exequatur, l’art. 818-ter c.p.c. consente l’esecuzione di qualsiasi provvedimento cautelare, a prescindere dalla natura dell’organo che lo ha emesso, al pari di un accordo stragiudiziale.
[4] Così, per tutti, B. Sassani, Considerazioni fugaci sull’arbitrato societario irrituale, in Judicium 4/2019, 451 ss., oggi anche in Id., Saggi scelti, Torino, 2023, 49 ss., spec. 57 ss.
[5] Il riferimento è a C. Consolo, Arbitrato libero e liti societarie: compatibile salvo nella versione statutaria, che ha valenza irriducibilmente giurisdizionale, in Giur. it. 8-9/2017, 1934 ss., poi in Id., Problemi e soluzioni in tema di arbitrato. Riguardato da un giurista italiano teorico-pratico, Milano, 2020, 331 ss., sulla base della premessa che sul punto distingue tra società di persone e società di capitali, dove solo le vicende delle prime possono trovare soluzione nella sede, totalmente antitetica alla giurisdizione, dell’arbitrato irrituale; osservazioni consonanti si ritrovano in M. Farina, L’arbitrato, cit., 382 ss., spec. 385, nella parte in cui sostiene che la scomparsa del riferimento all’arbitrato irrituale nella nuova formulazione dell’art. 838-ter, co. 4, c.p.c., rispetto al precedente art. 35, co. 5, d.lgs. 5/2003, sia sufficiente a ritenere ormai inammissibile il ricorso all’arbitrato irrituale per le liti di cui agli artt. 838-bis ss. c.p.c., oltre che per ribadire come lo stesso art. 35, co. 5, d.lgs. 5/2003 rispondesse all’intento di recepire il dictum della C. Cost. 5 luglio 2002, n. 320, che avrebbe poi condotto anche alla modifica dell’art. 669-quinquies c.p.c., piuttosto che a quello di ammettere un arbitrato societario irrituale «in un contesto chiaramente ed inequivocabilmente procedimentalizzato e giurisdizionale».
[6] Cfr. E. Zucconi Galli Fonseca, Diritto dell’arbitrato, Torino, 2025, 377, anche sulla base del rilievo per cui l’art. 808-ter c.p.c. esclude la disciplina dell’arbitrato rituale, art. 818 compreso; secondo I. Pagni, Una nuova scelta: l’opzione per la cautela arbitrale. Modalità ed effetti, in Riv. arb. 2/2025, 169 ss., spec. 185, la limitazione non è stata reiterata dal legislatore delegato, ma se si volesse superare il limite posto dalla legge delega, resterebbe un reclamo congegnato sul modello dell’art. 829 piuttosto che dell’art. 808-ter c.p.c.; critica rispetto alla scelta del legislatore delegante – di cui però prende atto – di estromettere l’arbitrato irrituale dal raggio di applicazione della riforma sui poteri cautelari degli arbitri, G. Tota, I poteri cautelari degli arbitri nella legge di delega n. 206/2021, in Judicium 2/2022, 169 ss., spec. 172.
[7] È l’impostazione del lavoro di C. Briguglio, L’arbitrato irrituale nell’orizzonte dell’ultima riforma, cit., sul tema 233 ss.
[8] Secondo C. Briguglio, L’arbitrato irrituale nell’orizzonte dell’ultima riforma, cit., 243, la clausola di compatibilità contenuta nell’art. 818-bis può essere interpretata nel senso di legittimare un controllo di ammissibilità del motivo a seconda che si tratti di una misura cautelare resa da un arbitro rituale o irrituale; e non solo nel senso (che riteniamo preferibile) di consentire la verifica di volta in volta dell’adattabilità dei motivi di impugnazione del lodo rituale al reclamo contro un provvedimento cautelare.
[9] Al contrario, A. Carosi, Arbitri irrituali e tutela cautelare: incompatibilità vs compatibilità (ragioni a confronto), cit., spec. 480 e C. Briguglio, op. loc. ult. cit., ritengono che il rinvio dell’art. 818-bis c.p.c. al solo art. 829, co. 1, c.p.c., non sia indicativo della soluzione tesa ad escludere l’arbitrato irrituale dall’ambito di applicazione del nuovo regime ex artt. 818 e ss. c.p.c., poiché l’art. 808-ter riproduce sostanzialmente “l’armatura” dell’art. 829 (con espressione di B. Sassani, L’arbitrato a modalità irrituale, in Riv. arb. 1/2007, 25 ss., spec. 29).
[10] Così, A. Carosi, Arbitri irrituali e tutela cautelare: incompatibilità vs compatibilità (ragioni a confronto), cit., spec. 481.
[11] Sul punto, v., per tutti, B. Sassani, L’arbitrato a modalità irrituale, cit., spec. 37.
[12] Già annotata da A. Briguglio, Disorientamenti, ma anche utili sollecitazioni dai primi vagiti giurisprudenziali sulla linea di confine fra competenza cautelare giudiziale ed arbitrale, in questa Rivista, 12 maggio 2026.
[13] In tal senso, v., per tutti, L. Salvaneschi, Arbitrato, cit., 670-671; M. Farina, Arbitrato, cit., 193 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Diritto dell’arbitrato, cit., 217-218; nonché, da ultimo, A. Briguglio, Disorientamenti, ma anche utili sollecitazioni, cit., proprio in nota alla pronuncia qui in commento, sul presupposto che non basti il riferimento alla volontà di istituire un arbitrato amministrato, ma sia necessario il rinvio espresso al regolamento della relativa Istituzione.
[14] Cfr. la pronuncia di Cass., 16.10.2016, n. 20673, in Riv. arb. 4/2017, 733 ss., con nota critica di P. Licci, L’interpretazione della convenzione arbitrale in materia non contrattuale, a cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici in tema.
[15] Così già A. Briguglio, Disorientamenti, ma anche utili sollecitazioni, cit., spec. par. 5.
[16] V. il trib. Venezia, sez. impresa, 11 novembre 2024, con nota critica sul punto di A.A. Romano, Domanda cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario e poteri degli arbitri, in Giur. it. 2/2025, 323 ss., secondo cui, in ogni caso, neppure l’attivazione dell’emergency arbitrator disciplinato dall’art. 44 dello stesso Regolamento CAM, avrebbe potuto escludere la competenza del giudice statale, perlomeno fino all’accettazione dello stesso arbitro d’emergenza.
[17] In adesione a quanto sostenuto da M. Farina, Arbitrato, cit., 229 ss., spec. 237 ss., 239, nt. 189, nel senso che l’istanza di nomina dell’arbitro d’urgenza sia sufficiente a ritenere consumato il potere di adire il giudice statale (sul tema v. pure Id., Il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Milano all’alba dell’entrata in vigore delle norme in tema di poteri cautelari degli arbitri, in Riv. arb. 1/2023, 205 ss., spec. 219 ss.); contra, A. Briguglio, da ultimo in Disorientamenti, ma anche utili sollecitazioni, cit., par. 7, nonché A.A. Romano, op. loc. ult. cit., seppur più dubitativamente, ritengono che solo l’accettazione dell’emergency arbitrator sia idonea ad escludere la competenza cautelare del giudice statale.