Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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Domanda trasversale: rimessa alle Sezioni unite la definizione della disciplina processuale
Di Margherita Pagnotta -
Con l’ordinanza interlocutoria del 23 dicembre 2025 n. 33810, la Terza sezione della Corte di cassazione ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, per la soluzione della questione di importante rilevo sistematico concernente la disciplina processuale della domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto già evocato in giudizio dall’attore, vale a dire la c.d. domanda trasversale. Quest’ultima manca, infatti, di un esplicito riconoscimento positivo, sicché ad oggi è ancora incerta la disciplina applicabile; ciononostante, la sua ammissibilità è pacificamente riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (in dottrina si v. ad es. Cascella, Requisiti e limiti della domanda autonoma tra convenuti, in Il Processo, I, 2021, 73 ss.; Morello, Note sulla c.d. domanda trasversale, in Riv. trim dir. proc. civ., 2013, 389 ss.; Ronco, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l’altro, in Giur. it., 1999, 2290 ss.; Montesano-Arteta, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, 1058 ss.; Tarzia, Sulla proposizione delle domande tra litisconsorti, in Giur. it., 1970, I, 804 ss.; Vullo, La domanda proposta da un convenuto contro l’altro: condizioni di ammissibilità, termini e forme, in Giur. it., 2002, 1778 ss. In giurisprudenza si v. ex multis Cass., 22/03/2013, n. 7258; Cass., 16/03/ 2017, n. 6846; Cass., 28 /08/ 2019, n. 21758; Cass., 12/11/ 1999, n. 12558; Cass., 26/03/1971, n. 894 e nella giurisprudenza di merito si. v. Trib. Roma, sez. lav., 17/09/2020, in Nuova proc. civ., 2021, 1; Trib. Torre Annunziata, 13/06/ 2018, n. 1416, in Juris Data; Trib. Napoli, 20/11/2001, in Giur. it., 2002, p. 992; Trib. Lucca, 14/01/2002, in Giur. merito, 2002; Trib. Milano, 8/02/2019, n. 1306).
La vicenda processuale da cui la questione origina riguarda alcuni convenuti che, costituitisi per resistere alla domanda attorea, avevano formulato domanda di manleva verso un’altra convenuta, senza però chiedere il differimento della prima udienza.
Il tribunale aveva accolto tale domanda, mentre la Corte d’appello l’aveva dichiarata inammissibile proprio in ragione dell’omessa istanza di differimento. È su questo aspetto che si incentra il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., reputato dalla Terza sezione logicamente preliminare a tutti gli altri e idoneo a giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
La questione di diritto riguarda, dunque, se la domanda con cui un convenuto faccia valere, nei confronti di altro convenuto, una pretesa di garanzia, di manleva o comunque fondata su un rapporto distinto da quello dedotto dall’attore, debba essere proposta nelle forme della domanda riconvenzionale secondo quanto previsto dall’ art. 167, comma 2, c.p.c., ovvero se essa richieda il rispetto delle forme della chiamata in causa del terzo, con formulazione tempestiva dell’istanza di differimento dell’udienza e notificazione di un autonomo atto di citazione ai sensi dell’art. 269 c.p.c.
L’interrogativo è di estremo rilievo in quanto va a toccare direttamente la struttura del contraddittorio nel processo con pluralità di parti, il regime delle preclusioni e la stessa nozione di terzo rilevante ai fini della vocatio in ius.
L’ordinanza ricostruisce con chiarezza i due orientamenti che fino a questo momento si sono contrapposti sul punto. Secondo un primo indirizzo, di più antica formazione, il convenuto che intenda proporre domanda nei confronti di altro convenuto non sarebbe tenuto a chiedere il differimento dell’udienza nei modi previsti per la chiamata in causa del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c., comma 2, essendo sufficiente che formuli la domanda nei termini e con le forme stabilite dall’art. 167, comma 2, c.p.c. per la domanda riconvenzionale.
Tale impostazione si fonda principalmente sulla considerazione per cui non si potrebbe parlare di “chiamata in causa” con riguardo ad un soggetto che è già parte del giudizio. La presenza in causa renderebbe, infatti, superflua un’ulteriore vocatio in ius, potendosi il contraddittorio ritenere adeguatamente assicurato mediante la semplice proposizione della domanda nei confronti dell’altro convenuto nella comparsa di risposta, con comunicazione nelle forme ordinarie. Questo orientamento è stato recentemente ribadito da Cass. 23 marzo 2022, n. 9441, ma affonda le proprie radici in una giurisprudenza assai risalente, formatasi anteriormente alla novella del 1990 ed ispirata ai principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi. In particolare, con riguardo alla domanda di un convenuto contro altro convenuto, si era reputata sufficiente la comunicazione della comparsa ex art. 170 c.p.c., senza necessità di una citazione notificata, sul presupposto che imporre quest’ultima avrebbe rappresentato un inutile formalismo, non necessario alla tutela del contraddittorio (così Cass. 25/05/1999, n. 5073; Cass. 17/03/1990, n. 2238; Cass. 26/03/1971, n. 894; Cass. 04/01/1969, n. 9; Cass. 15/05/1963, n. 1202; Cass. 25/02/1963, n. 466).
Tale indirizzo poggia, dunque, su di una concezione unitaria della qualità di parte, secondo cui una volta che il soggetto sia entrato nel processo per effetto della citazione attorea, non sarebbe necessario distinguere, ai fini delle garanzie difensive, tra rapporto processuale originario e rapporti successivi introdotti nel corso del giudizio. La presenza della parte nel processo giustificherebbe di per sé la possibilità di proporre avverso la stessa ulteriori domande anche da parte degli altri convenuti, purché tempestivamente formulate nella comparsa di risposta.
Tale orientamento qualifica, quindi, la domanda trasversale come species della domanda riconvenzionale, ammissibile ogniqualvolta ricorrano i presupposti di cui all’art. 36 c.p.c. (in questo modo la domanda trasversale viene attratta nel paradigma della domanda riconvenzionale, circoscrivendo l’art. 269 c.p.c., comma 2, alle sole ipotesi in cui il convenuto intenda evocare nel processo un soggetto estraneo). L’evidente pregio di questa lettura interpretativa risiede nella flessibilità del meccanismo di proposizione della domanda, non assoggettato a ulteriori formalità procedurali che finirebbero per aggravare il corso del procedimento (in questo senso v. Luiso, in Consolo-Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1996, 226 ss.).
A questo indirizzo più di recente se ne è contrapposto un altro, progressivamente emerso nella giurisprudenza di legittimità e al quale ha aderito la Corte di appello, dichiarando inammissibile la domanda trasversale formulata da alcuni convenuti verso un’altra convenuta. Secondo questo diverso orientamento, la domanda formulata da un convenuto contro un altro convenuto non può essere trattata come una domanda riconvenzionale nell’ipotesi in cui introduca un rapporto ulteriore rispetto a quello dedotto dall’attore, specialmente qualora sia fondata su una causa petendi diversa e sia proposta nello stesso procedimento in ragione della comunanza di causa o a titolo di garanzia.
In tal caso, il convenuto destinatario della nuova domanda, pur essendo formalmente già parte del processo, rispetto a quella specifica pretesa si troverebbe in una posizione non diversa da quella di un soggetto terzo, non avendo ancora fruito del termine minimo a comparire né delle facoltà difensive che discendono dalla regolare instaurazione del contraddittorio su una domanda nuova. Da qui la necessità di ricorrere ad una applicazione estensiva dell’art. 269 c.p.c., comma 2, imponendo al convenuto che propone la domanda trasversale di formulare tempestivamente l’istanza di differimento dell’udienza nella comparsa di risposta e di procedere poi alla notificazione della citazione nel rispetto dei termini minimi di cui all’art. 163 – bis c.p.c.
A sostegno di questa ricostruzione, l’ordinanza richiama Cass. 15 febbraio 2011, n. 8315, la quale aveva già affermato che il convenuto, qualora intenda proporre contro un altro convenuto una domanda fondata su un titolo del tutto diverso da quello azionato in giudizio dall’attore, non possa limitarsi alle modalità di proposizione della domanda riconvenzionale di cui all’art. 167, comma 2, ma debba evocare l’altro convenuto quale terzo rispetto al rapporto processuale originario, mediante chiamata in causa per comunanza o garanzia. Presupposto di tale ricostruzione è l’assunto per cui il convenuto destinatario della domanda trasversale viene a trovarsi in una posizione sostanzialmente identica a quella di un soggetto terzo estraneo al processo, almeno per ciò che rileva ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza, il convenuto che intenda proporre una domanda contro un altro convenuto, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, deve domandare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., comma 2, notificando la citazione nel rispetto dei termini di rito (così Cass., 24/07/2024, n. 20564; Cass. 12/05/ 2021, n. 12662; in dottrina v. Morello, op. cit., 396 ss., che aderendo in parte a questo indirizzo sostiene la teoria della duplice natura della domanda trasversale, riconvenzionale quanto a forme e termini, affine alla chiamata del terzo con riferimento ai parametri di ammissibilità).
Con riguardo alla domanda trasversale non basterebbe, quindi, l’onere di ispezione delle altrui comparse gravante su tutti i convenuti, rendendosi necessaria l’instaurazione di un “ulteriore” contraddittorio, nel rispetto dei termini di difesa di cui all’art. 163 – bis c.p.c.
La sezione rimettente osserva che tale contrasto può considerarsi espressivo di due differenti modi di intendere il processo litisconsortile: nel primo, la qualità di parte ha una valenza generale e assorbente, quindi il soggetto che è già evocato dall’attore è già all’interno del processo e può, di conseguenza, essere destinatario di ulteriori domande anche da parte degli altri soggetti convenuti senza che sia necessario procedere a nuova vocatio in ius ; nel secondo, invece, la qualità di parte è intesa in modo “relazionale e dinamico”, nel senso che il convenuto può al tempo stesso essere considerato parte rispetto alla domanda dell’attore e terzo rispetto al diverso rapporto processuale introdotto da un altro convenuto. In questa prospettiva, il problema che si pone non riguarda la mera partecipazione formale al giudizio, bensì la garanzia che il destinatario della domanda nuova disponga di un congruo spazio difensivo prima che su tale domanda si producano le preclusioni proprie del rito ordinario.
L’art. 167, comma 2, c.p.c. disciplina la domanda riconvenzionale del convenuto presupponendo che la domanda sia proposta contro l’attore, ossia contro il soggetto che ha già instaurato con il convenuto il rapporto processuale introdotto con l’atto di citazione; quando, invece, la domanda è rivolta contro un altro convenuto viene in rilievo un rapporto ulteriore, orizzontale, non sovrapponibile al rapporto verticale attore – convenuto: la domanda trasversale, infatti, non va solo ad ampliare l’oggetto del processo entro il medesimo asse processuale originario, ma introduce una diversa direttrice contenziosa tra due parti che fino a quel momento erano collocate sul medesimo lato dalla domanda attorea.
È sulla base di questi presupposti che parte della giurisprudenza ritiene insufficiente il modello della domanda riconvenzionale per la formulazione di una domanda trasversale e reputa, quindi, necessaria una nuova vocatio in ius, nonostante il destinatario sia già presente all’interno del giudizio.
Particolarmente rilevante è il riferimento alla diversa causa petendi: ed infatti, non è la sola circostanza soggettiva dell’essere già parte a rilevare, bensì il fatto che la domanda trasversale può fondarsi su un titolo autonomo e introdurre un distinto oggetto nel processo (nel caso di specie, si trattava di una domanda di manleva ex art. 1483, comma 2, c.c., e, dunque, di una pretesa di regresso o garanzia interna tra convenuti, strutturalmente diversa dalla domanda risarcitoria proposta dall’attore per illegittima occupazione dell’immobile). Sarebbe proprio questa autonomia del rapporto dedotto a rendere difficilmente accettabile l’automatismo secondo cui il c.d. coevocato, essendo già parte del processo, sarebbe anche già pienamente assoggettato al nuovo rapporto processuale introdotto nei suoi confronti. Tale assoggettamento, secondo questa lettura, richiederebbe, dunque, sempre una nuova e completa instaurazione del contraddittorio.
In definitiva, dalla corretta qualificazione della domanda trasversale discendono rilevanti conseguenze ricostruttive, anzitutto sul piano della portata del principio del contraddittorio per cui, secondo il primo orientamento riportato, esso sarebbe adeguatamente assicurato dalla mera comunicazione della comparsa di risposta contenente la domanda formulata nei confronti di un altro convenuto; all’opposto, per il secondo orientamento l’effettività del contraddittorio richiederebbe il rispetto del termine minimo a comparire di cui all’art. 163 – bis c.p.c. e delle piene facoltà difensive spettanti al destinatario di una domanda nuova, da attuare secondo le modalità previste dall’art. 269, comma 2, c.p.c.
La questione investe, inoltre, anche la delimitazione della nozione stessa di terzo: il secondo e più rigoroso indirizzo valorizza, infatti, un’accezione relativa e non assoluta della terzietà, considerando tale anche il soggetto che, pur essendo già parte del processo rispetto alla domanda attorea, resti estraneo al distinto rapporto processuale introdotto dalla domanda del convenuto.
La parola spetta adesso alle Sezioni unite che dovranno chiarire se la presenza già acquisita nel processo del convenuto destinatario della domanda trasversale valga a rendere superflua una nuova vocatio in ius, in ragione dei principi di concentrazione ed economia processuale, oppure se la novità del rapporto dedotto nei suoi confronti imponga, per ragioni di effettività del contraddittorio e di coerenza con il sistema delle preclusioni, il rispetto delle forme della chiamata del terzo, con le conseguenti ricadute sistematiche di cui si è detto.