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1.La disciplina emergenziale per il processo civile (racchiusa nell’art. 83 l. 24 aprile 2020, n. 27[1]) è articolata in due fasi: una prima fase dal 9 marzo all’11 maggio 2020, una seconda dal 12 maggio al 31 luglio[2], l’una e l’altra oggetto di misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Per la prima fase (dal 9 marzo all’11 maggio) il legislatore ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini. Ne sono esclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dal requisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimento disc. . .