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Contro l’idea che l’esercizio dell’azione giudiziale possa darsi compilando formulari predisposti dal Ministero della Giustizia
Di Giuliano Scarselli -
“………..ignora ciò che si deve fare, e ciò da cui ci si deve astenere”
ARISTOTELE, Etica Nicomachea, III, 1
1.V’è un tema sulla riforma del processo civile che non mi sembra sia stato evidenziato con l’attenzione che merita, ed è quello dell’utilizzazione dei mezzi informatici nell’esercizio delle attività giurisdizionali.
L’art. 12, alla lettera d), del progetto di riforma prevede espressamente che gli atti processuali, oltre a dover rispettare principi di chiarezza e sinteticità, devono assicurare “la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale forense”.
Ora, nessuno, evidentemente, è contrario allo sfruttamento dell’avanzare della tecnologia e all’utilizzo di strumenti telematici per facilitare le attività delle professioni giudiziali e ridurre i tempi del processo, e tutti condividiamo, infatti, l’idea che gli atti debbano rispondere a criteri di chiarezza e sinteticità, ed io per primo ho già trovato condivisibile voler salvare altresì, e quindi rendere regola, quelle novità telematiche già sperimentate a seguito dell’emergenza Covid 19[1]; ma qui mi sembra si vada ben oltre, peraltro con un testo criptico e affatto chiaro, e che rinvia per ogni attuazione ad un decreto del Ministero della Giustizia.
Cosa vuol dire “assicurare la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo”?
Vuol dire, forse, che gli avvocati, in futuro, dovranno redigere gli atti giudiziali riempiendo dei moduli predisposti dal Ministero della Giustizia?
Vuol dire che per introdurre una causa si dovrà compilare dei fogli mettendo tante crocette come si fa nei quiz, rispondendo sì o no a delle domande prefigurate, così da consentire, poi, che le informazioni siano facilmente inserite in dei campi da elaborare elettronicamente?
Significa che è il Ministero della Giustizia, con un suo decreto, a determinare le modalità di questo esercizio dell’azione giudiziale?
Mi sembrano temi enormi, che non possono essere lasciati sotto silenzio.
2.In modo chiaro e semplice, così come l’art. 12 chiede di essere, sia precisata una cosa: gli strumenti telematici e/o informatici possono essere utilizzati per facilitare gli adempimenti pratici delle attività giudiziarie, non per delegare agli stessi, nemmeno parzialmente, le funzioni di esercizio della giurisdizione.
Ben venga il processo telematico se serve per il deposito di atti, per procedere a comunicazioni e/o notificazioni, per consentire talune udienze a distanza, per facilitare la sottoscrizione e/o l’autentica di un atto o per avere immediato accesso al fascicolo del processo; ma certo il mezzo informatico non può essere utilizzato oltre ciò, e non può essere pensato ne’ per condizionare o limitare l’esercizio del diritto di azione da parte degli avvocati, ne’ per limitare e/o circoscrivere lo ius dicere del giudice.
Immaginare che l’esercizio dell’azione (art. 24 Cost.) o la funzione di giudicare (art. 101 Cost.) possano subire regole imposte a vantaggio di mezzi meccanici, addirittura disposte dal Ministero della Giustizia, non sarebbe solo porre in essere una riforma interamente incostituzionale e contro la storia del nostro sistema giuridico, ma sarebbe parimenti porre fine alle stesse professioni giudiziarie, nonché fine ad ogni libertà dei cittadini.
Costituirebbe scelta fatta sull’errato presupposto che i fatti e le circostanze nelle quali i diritti nascono e prendono forma sono tutti eguali e devono tutti assoggettarsi a comuni regole prefissate; significherebbe impedire ogni evoluzione del diritto e degli orientamenti giurisprudenziali e avere una giustizia che guarda solo al passato, mai al futuro; significherebbe impedire ai cittadini, attraverso i loro difensori, di potersi esprimere, di ipotizzare degli scenari, di opporre una teoria o un orientamento; significherebbe considerare del tutto inutile, se non addirittura eversivo, il pensiero dottrinale; significherebbe impedire alle parti di sottoporre al giudice, oltre agli aspetti giuridici di una lite, anche quelli umani o di semplice equità; significherebbe trasformare la scienza giuridica in matematica, attribuendo al precedente una forza che nel nostro sistema non ha e non deve avere; preluderebbe ad un mondo di eguali e obbedienti, ad un mondo dove non esistono più i diritti soggettivi ma solo tanti, indistinti, interessi, che è il potere pubblico che gestisce e determina; preluderebbe ad un mondo dove la persona non è più il centro del sistema ma solo un irrilevante punto inserito in una grande macchina che tutto determina e decide.
In breve, si tratterebbe di reprimere tutto ciò che viceversa uno Stato libero e democratico deve garantire.
Spero che l’avvocatura (un tempo baluardo delle libertà), si renda conto che dinanzi a questa prospettiva non può restare silente come in tante recenti occasioni ha fatto, poiché certo una parte non si rivolgerà più ad un avvocato se il compito di questi sarà quello di riempire un formulario o mettere delle crocette su un modulo.
E lo stesso varrà per la magistratura, poiché quando gli avvocati non ci saranno più, o il loro ruolo sarà sostanzialmente azzerato, la stessa funzione giudicante verrà meno, e l’idea che le controversie siano decisi da giudici indipendenti, con scienza e coscienza, resterà solo un’idea del passato superata dai tempi.
Dunque: una cosa è utilizzare gli strumenti telematici per facilitare gli adempimenti pratici del processo; altra cosa è azzerare la funzione difensiva e immaginare che quella giurisdizionale possa essere, anche solo parzialmente, il prodotto di una macchina.
Questa seconda prospettiva è contraria allo Stato democratico, e nessuna modernità può essere invocata se questa è in grado di minare l’assetto costituzionale di uno Stato e le libertà dei suoi cittadini.
Nessuno può far finta di non vedere o di non capire.
Sono stato chiaro e sintetico?
3.Qualcuno dirà che mi sbaglio, che l’art. 12, lettera d) non va letto così, che si tratta di disposizione assolutamente meno incisiva, e che comunque la stessa non ha alcuna intenzione di costituire l’inizio di un percorso autoritario del tipo qui descritto.
V’è da sperarlo.
Tuttavia un nostro politico diceva che a pensare male si fa peccato ma si azzecca; ed inoltre vi sono altri elementi che possono indurre a ritenere vere queste mie preoccupazioni.
A titolo di esempio, illustro un precedente sulle c.d. azioni di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31, che ha introdotto nel codice di procedura civile gli artt. 840 bis e ss.
L’art. 840 septies c.p.c. prevede, infatti, che i soggetti portatori di diritti individuali debbano aderire all’azione di classe con un atto che va predisposto secondo un modello fissato dal Ministero della Giustizia, il quale fornisce altresì le istruzioni per la sua compilazione.
Orbene, la scelta di imporre la proposizione di una domanda giudiziale attraverso un modulo predisposto dal Ministero della Giustizia ovviamente non è unica e solitaria nel contesto di quella legge, ma è accompagnata da una serie di altre regole, che infatti non possono non considerarsi consequenziali.
Esattamente: – la parte non ha più bisogno, così, in quei giudizi, di essere assistita da un difensore; – la parte deve necessariamente conferire al rappresentante comune degli aderenti, ovvero ad un terzo pubblico ufficiale, il potere di compiere per sé tutti gli atti sia sostanziali che processuali del giudizio; – la parte, inoltre, per stare in giudizio, deve versare “a titolo di fondo spese”, una somma di denaro determinata dal Tribunale (art. 840 sexies lettera h c.p.c., in contrasto, direi, con la pronuncia del lontano 1960 di Corte Cost. 29 novembre 1960 n. 67, con la quale veniva dichiarata incostituzionale ogni forma di cautio pro exspensis); – infine la parte, con l’atto con il quale fa valere il suo diritto al risarcimento del danno, deve dichiarare: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”.
Dunque, ad una domanda giudiziale predisposta secondo un modello fissato dal Ministero della Giustizia, ovvero ad una domanda che non lascia alle parti libertà di muoversi nel processo, segue, non a caso, una controversia dove non è più necessario per la parte avere un difensore, dove la stessa è tenuta, per partecipare alla lite, ad anticipare una somma di denaro a garanzia delle spese, dove la stessa è obbligata ad impegnarsi dinanzi al codice penale a dire la verità, e dove la sua richiesta di risarcimento del danno viene considerata dalla stessa legge l’istanza di un “controinteressato” (art. 840 undecies c.p.c.), ovvero, come dicevo, l’istanza di una parte portatrice non più di un diritto soggettivo, bensì di un mero interesse, che in sua vece viene infatti gestito da un terzo pubblico ufficiale, il rappresentante comune degli aderenti.
E’ questa la giustizia civile che avremo in un prossimo futuro?
Vogliamo davvero un processo civile dove il cittadino che si rivolge al giudice stia in giudizio senza avvocato, impegnandosi a dire la verità, pagando una cauzione preventiva, e rimettendo la gestione dei suoi diritti ad un terzo pubblico ufficiale?
Un processo così forse dura pochissimo, ma se le regole devono essere quelle; beh io, allora, consentitemi, la lite la preferisco più lunga.
Di nuovo, si dirà che esagero, che una cosa è la partecipazione di un privato ad una azione di classe, altra cosa l’esercizio individuale di un diritto.
Chissà, speriamo.
Resta il fatto che abbiamo tutti il dovere di vigilare su queste novità senza alcuna passiva sottomissione.
4.Ne’ si dica che l’esercizio dell’azione giudiziale all’interno di formulari che consentano “la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo” è riforma che ci chiede l’Europa.
L’Europa, qui, direi, non c’entra niente, perché l’Europa ci chiede di ridurre i tempi medi dei processi, non di trasformare gli avvocati in marionette.
Né è possibile richiamare la CEDU o il regolamento della Corte di Strasburgo per giungere a simili conclusioni.
E’ vero che il regolamento CEDU, art. 47 dedicato al Contenuto di un ricorso individuale, prevede espressamente che la domanda sia “presentata mediante il formulario di ricorso fornito dalla cancelleria”.
Però è parimenti vero che quella disposizione elenca poi tutti gli elementi del ricorso non diversamente da come le varie legislazioni nazionali indicano gli elementi essenziali di un atto introduttivo del giudizio; e la parte, in quel contesto, con il suo difensore, possono procedere ad una “esposizione succinta e leggibile dei fatti”, ad una “esposizione succinta e leggibile della o delle violazione della Convezione lamentate e delle relative argomentazioni”, ed in ogni caso, “il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della convenzione lamentata e le relative argomentazione”.
Dunque, il diritto alla difesa in ogni sua articolazione è assicurato, così come, peraltro, lo stesso è espressamente riconosciuto e garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, e dall’art. 13, che aggiunge che ogni persona ha “diritto ad un ricorso effettivo”, e non semplicemente alla compilazione di un modulo.
Ed, in ogni caso, vale altresì ricordare che i compiti della CEDU non possono essere equiparati a quelli di un Tribunale di merito nazionale, e che la Corte europea, proprio per il delicato compito che svolge, si protegge con l’art. 35 dedicato alla “condizioni di ricevibilità” del ricorso, condizioni che evidentemente non esistono per l’accesso ad un Tribunale di merito nazionale; dal che non può essere che per accedere a quest’ultimo si debbano immaginare condizioni e limiti all’esercizio del diritto di azione che nemmeno sussistono per accedere ad una Corte internazionale.
E se poi, concludendo, ci si sofferma sul documento CEDU titolato “Come compilare il formulario del ricorso”, vi si leggono suggerimenti quali: “utilizzare uno stile conciso”; “non menzionare ne’ circostanze irrilevanti ne’ questioni secondarie”; “non inserire lunghe citazioni”; “fornire documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni”; “per ogni doglianza, sarà necessario precisare l’articolo della Convenzione”, ecc…….., ovvero vi si leggono assolute banalità delle quali non abbiamo bisogno, poiché credo, e spero, che a nessun avvocato sia necessaria la spiegazione dell’evidente.
5.Una volta, a Firenze, venne a tenere una conferenza su un argomento di diritto americano un giudice della Corte di New York.
Si era all’inizio dell’estate: la sala, al primo piano, pareva un forno; e il conferenziere, nel salire ansimando le scale, dimostrava di soffrire il caldo.
Dopo la conferenza chiese al collega italiano:
“Avete nelle vostre aule l’aria condizionata?”
“Non abbiamo aria condizionata”.
“Avete l’ascensore?”
“Non abbiamo ascensore”.
“Avete un segretario particolare?”
“Non abbiamo segretario particolare”.
“Avete però una stenodattilografa?”
“Non abbiamo stenodattilografa”.
“Allora un Dittafono?”:
“Nessun dittafono”.
“Ma almeno una macchina da scrivere?”
“Niente macchina da scrivere”.
“E come fate, allora, a rendere giustizia?”
Qui l’interlocutore italiano non gli disse che molti giudici non hanno ne’ una stanza appartata per sé, ne’ un cancelliere disponibile, e talvolta neanche un tavolino; gli rispose con serena naturalezza: “Io ho il mio ufficio in un vecchio casamento, che prima era un convento, all’ultimo piano. Tutte le mattine salgo centodue scalini; è una ginnastica che serva a sollevare lo spirito. Lassù, in estate, si trova refrigerio nella nostra fredda logica; nell’inverno ci riscalda il fervore della nostra coscienza.
E’ una fatica, ma faceva così anche Bartolo”.
(da: L’elogio dei giudici scritto da un avvocato).
[1] ID., Osservazioni al maxi emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile, in Giustiziainsieme, maggio 2021.