Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Considerazioni critiche contro il diritto giurisprudenziale
Di Filippo Vari -
Sommario: 1. Introduzione. ̶ 2. Il diritto giurisprudenziale oggi. ̶ 3. I rischi del diritto giurisprudenziale. ̶ 4. Alcuni strumenti per migliorare la situazione attuale. ̶ 5. Conclusioni: le virtù alla base della democrazia e l’umiltà alla base dei rapporti tra autorità politica e giudici.
Abstract: Lo scritto riprende l’intervento dell’autore al Convegno di studi “La giustizia al servizio del Paese. Il principio di legalità”, tenutosi a Firenze nel novembre 2024, e analizza il tema del diritto giurisprudenziale. Dopo aver constatato la crescita del ruolo della giurisprudenza nell’Occidente, sono esaminati alcuni degli strumenti alla base di tale espansione. Sono, poi, affrontate le conseguenze di questo fenomeno e le tensioni che si possono porre con il principio democratico. Infine, s’indicano alcuni strumenti utili per tentare di ricondurre il rapporto tra potere legislativo e potere giurisdizionale nell’alveo tracciato dalla Carta costituzionale.
1.Introduzione
Giorgio La Pira riteneva racchiusa “tutta la tradizione giuridica romana”[1] in questo passo di Cicerone: “Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus”.[2] Si tratta, utilizzando la terminologia contemporanea, di una delle definizioni più cristalline della sovranità della legge e dell’importanza del rispetto del principio di legalità per il potere esecutivo e quello giudiziario e, in generale, per tutti i consociati. È interessante evidenziare come nella prosa dell’Arpinate tutto si tiene insieme: rispetto del principio di legalità da parte dell’esecutivo, da parte del potere giudiziario, da parte dei privati.
In questo lavoro la riflessione è focalizzata sui confini all’esercizio della funzione giurisdizionale, ma è evidente come il superamento degli stessi produce effetti anche in riferimento agli altri poteri e, dunque, al generale funzionamento del sistema democratico.
Si partirà da una breve constatazione su quanto sia cresciuto il ruolo della giurisprudenza nell’Occidente. Verranno, poi, analizzate le conseguenze di tale crescita e le tensioni che si possono porre con il principio democratico. Infine, si proverà a indicare alcuni strumenti che possono risultare utili per affrontare la problematica.
2.Il diritto giurisprudenziale oggi
Il punto di partenza, come appena ricordato, non può che essere la constatazione evidente e, dunque, ovvia che in tutto l’Occidente – e quanto meno dalla fine degli anni ’60 in Italia – si è espanso il ruolo della giurisprudenza.
Si possono fare tanti esempi, a partire dal rilievo che hanno attualmente le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Oltretutto, esse in Italia acquistano addirittura un’efficacia erga omnes che non hanno nel sistema convenzionale: l’art. 117 Cost., primo comma, infatti, impone al legislatore di rispettare le norme della CEDU “nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione”.[3] Ci sono, poi, tanti esempi di sentenze di giudici interni su temi di straordinaria delicatezza: uno per tutti il caso Cappato. In esso la Corte costituzionale, allontanandosi dal limite delle famose “rime obbligate”,[4] ha riscritto la disciplina del fine vita prevista dal codice penale, seguendo un cammino aperto qualche anno prima del giudice di legittimità nel caso Englaro.[5]
Gli strumenti che hanno portato a questa espansione del ruolo del giudice sono molteplici e non possono ovviamente essere esaminati tutti in questa sede.
Vale la pena, però, richiamare, con riferimento al sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la dottrina del c.d. living instrument, ovverosia l’identificazione della CEDU con “uno strumento vitale… destinato ad evolversi al mutare della società in cui deve essere applicato”[6]. Nell’ordinamento interno, per ciò che concerne il potere giudiziario, un ruolo determinante è svolto da un uso distorto dello strumento dell’interpretazione conforme a Costituzione, sulla quale “si è fatto leva per sostenere la necessità di una sempre più netta emancipazione degli interpreti dal testo della legge, allo scopo di massimizzare la realizzazione dei «valori» costituzionali”.[7] Quanto, poi, al giudice delle leggi, occorre rimarcare lo sviluppo di sofisticate tecniche decisionali.[8]
Gli esempi di pronunce creative sono innumerevoli – tanti casi sono riportati in un libro di qualche anno fa di Giuseppe Valditara[9] – e una parte della dottrina con entusiasmo magnifica il c.d. diritto giurisprudenziale. Ci sono in Italia addirittura sentenze che evocano un ruolo della giurisprudenza quale “autonoma fonte del diritto”, sia pure temperando la portata di tale affermazione con un richiamo al carattere “semi-aperto” del sistema e al ruolo delle clausole generali.[10] Si tratta, peraltro, di una giurisprudenza che è stata oggetto di considerazioni critiche da parte dello stesso giudice di legittimità.[11]
3. I rischi del diritto giurisprudenziale
Nel momento in cui la sentenza di un giudice si distacca da una norma prescritta e si pone sullo stesso piano delle fonti del diritto prodotte dal titolare del potere normativo, sia esso un trattato internazionale come la CEDU, la Costituzione o anche la legge, si sottopone a forte tensione il principio democratico.
Ciò vale con più evidenza nel momento in cui il giudice si trova a decidere sulla base di una Carta, come la CEDU, che non ha una legittimazione democratica a proprio fondamento.[12] Essa, infatti, costituisce il frutto dell’accordo tra più governi su un testo che, in quanto trattato e, dunque, accordo tra le parti, dovrebbe essere interpretato secondo la volontà delle parti stesse, come richiesto dalla Convenzione di Vienna sui Trattati. Diversamente, il testo della Convezione è sottoposto a una continua opera d’interpretazione creativa di diritti. Senza poter in questa sede indugiare sul (connesso) grave problema della selezione dei giudici della Corte,[13] per il tema qui in esame appaiono molto interessanti le considerazioni svolte in una dissenting opinion in occasione della decisione Fedotova della Corte EDU.[14] In particolare, il giudice Wojtyczek ha evidenziato, con riferimento alla considerazione della Convenzione come living instrument, che “è incompatibile con i valori che sottostanno alla CEDU inserire diritti non inizialmente garantiti dalla Convenzione in essa, senza che tali diritti siano accettati dalla maggioranza – a livello nazionale in tutti gli Stati interessati – nelle procedure di conclusione dei trattati, come previste nel diritto costituzionale interno degli Stati contraenti”.[15] In altri termini, perché un diritto non riconosciuto direttamente dalla CEDU possa essere protetto dalla Corte di Strasburgo sarebbe indispensabile passare attraverso le procedure previste per le modifiche/approvazioni dei trattati nei singoli Stati, pena la violazione del principio democratico a fondamento delle diverse liberal-democrazie che fanno parte del Consiglio d’Europa.
Con riferimento, poi, al diritto giurisprudenziale che rinviene nella Costituzione diritti non direttamente sanciti dalla medesima, occorre inevitabilmente confrontarsi con un’enunciazione presente nella decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel famoso caso Dobbs,[16] ma espressa anche nel caso New York State Rifle & Pistol Association.[17] Secondo la Corte statunitense “le decisioni che individuano nella Costituzione principi o valori che non vi possono essere correttamente letti usurpano l’autorità del popolo, perché rappresentano scelte che il popolo non ha mai fatto e che non possono essere modificate seguendo il procedimento legislativo”.[18]
Già questi rilievi sono sufficienti per convenire con quanto da tempo evidenziato da Massimo Luciani: “una comunità politica ha la responsabilità di decidere sulle questioni che la agitano attraverso i propri organi politicamente responsabili, non può sempre scaricare sul circuito della giurisdizione il fardello della soluzione dei problemi”.[19]
In effetti, uno dei postulati delle liberal-democrazie contemporanee[20] è rappresentato dalla distinzione, per riprendere la nota terminologia di Vezio Crisafulli,[21] tra disporre e provvedere. Il primo si traduce (anche) nell’attività legislativa, volta a stabilire norme e riservata agli organi del circuito democratico-rappresentativo, liberamente eletti; mentre il secondo si sostanzia nell’applicazione delle norme al caso concreto, appannaggio invece di organi dotati di legittimazione tecnocratica, in particolare per quel che qui interessa dei giudici.
Nel momento in cui il giudice, anziché applicare una regola preesistente, la crea, finisce per sottrarre spazi alla sovranità popolare, sostituendo, per riprendere le parole di Aristotele,[22] alla sovranità di una regola quella di un uomo.
E ciò è ancor più rischioso nel momento in cui questo intervento viene legittimato appellandosi al criterio della coscienza sociale e alla sua evoluzione. Non solo la storia del ‘900 ha dimostrato i pericoli insiti in questo richiamo. Ma nelle liberal-democrazie contemporanee, allorquando la coscienza sociale cambia veramente, è prevista una via maestra perché tali mutamenti si riflettano nell’ordinamento: la strada è quella del confronto parlamentare e della relativa decisione delle istanze democratiche.
Oltretutto, come emerge anche nella dissentingopinion poc’anzi citata nel caso Fedetova, i diritti di libertà hanno una chiara vocazione antimaggioritaria. Pensiamo alla libertà di manifestazione del pensiero. Essa ha la funzione non (sol)tanto di garantire “pensieri condivisi, quanto quella di proteggere anzitutto pensieri poco graditi alla maggioranza dei consociati” e, dunque, scomodi, urticanti, in contrasto con la coscienza sociale.[23] In questa prospettiva è noto l’insegnamento della Corte Suprema degli Stati Uniti, secondo la quale “se c’è un principio fondamentale alla base del Primo emendamento, è quello per cui i poteri pubblici non possono proibire l’espressione di un’idea semplicemente perché la società trova tale idea offensiva o non condivisibile”.[24] Il criterio della coscienza sociale non offre, al contrario, garanzia rispetto a diritti che non siano condivisi dalla maggioranza.
Quanto, poi, al sistema CEDU, nel momento in cui ci si affida alla coscienza sociale – che a livello di Corte di Strasburgo si sostanzia nel consenso degli Stati e vale a restringere il margine di apprezzamento degli altri Paesi in cui alcune discipline non sono presenti – occorre chiedersi, come fa la dissenting opinion già citata, se sia “compatibile con i valori sottostanti alla CEDU per l’esercizio di diritti previsti dalla Convenzione da parte una minoranza” il fatto che esso sia “condizionato al suo essere accettato nella legislazione interna della maggioranza degli Stati”.[25]
A queste considerazioni di natura generale si può aggiungere che anche sul piano empirico il diritto giurisprudenziale pone significativi problemi. Come evidenziato da Roberto Nania, i casi etici dimostrano come “l’intervento innovativo sull’ordinamento giuridico” non può che “essere di esclusiva spettanza del potere rappresentativo, nonostante tutte le riserve che si volessero avanzare nei confronti della tradizionale lettura sillogistica dell’attività applicativa del diritto nel quadro degli ordinamenti giuridici contemporanei”, giacché per il giudice, soprattutto sulle questioni sensibili, “la pressione del caso concreto può rivelarsi talmente forte da precludere la possibilità di iscrivere il tema in un orizzonte valutativo più ampio che riesca a condurre a soluzioni le più equilibrate”.[26] Ciò è dovuto inevitabilmente proprio alla struttura del processo, nel quale sono spesso rappresentati soltanto alcuni dei più numerosi interessi in gioco invece nel procedimento legislativo. Conferma di quanto detto si ha da alcune decisioni su temi sensibili rese in processi in cui attore e convenuto hanno sostenuto la medesima posizione, favorevole all’attore, senza che vi fosse la possibilità di rappresentare in giudizio interessi antagonisti nella vicenda all’esame del giudice.
È evidente, infine, che il c.d. diritto giurisprudenziale rischia di tradursi in una forma di casuistica, giacché nel nostro ordinamento, in quanto sistema di civil law, nonostante alcune innovazioni legislative relativamente recenti,[27] non vige il principio dello stare decisis. La creazione di norme a opera del giudice finisce, dunque, per condurre a una notevole incertezza del diritto, specie per il cittadino comune,[28] con una conseguente possibile lesione del principio d’eguaglianza.
4. Alcuni strumenti per migliorare la situazione attuale
La situazione ora descritta è anche amplificata dal fenomeno di progressiva stratificazione tra ordinamenti determinato, da un lato, dall’integrazione eurounionale e, dall’altro, dagli approdi del costituzionalismo multilivello.
In questa sede non è possibile analizzare a fondo tutte le cause di tale situazione, alcune delle quali legate al DNA dello Stato contemporaneo.[29] Può essere utile, però, soffermarsi qui su due problemi particolari: il primo è legato alla debolezza strutturale della politica; il secondo all’indipendenza della magistratura.
Esemplificativa del primo tema è la vicenda del caso Cappato. In presenza di un’inerzia del legislatore, il giudice delle leggi, come già evidenziato, ha finito per riscrivere la normativa sul fine vita. In una recente audizione al Senato sul tema[30] ho avuto chiara la percezione di come, nella problematica del fine vita, si sia invertito il rapporto tra potere legislativo e giudice delle leggi. Non si considera più il secondo agire in via d’eccezione per stigmatizzare gli eccessi del primo, ma si ritiene che il primo debba semplicemente interrogarsi sugli spazi che a esso restano dopo un intervento creativo del secondo. L’obiezione, da me formulata durante l’audizione, per cui il giudicato costituzionale in realtà ha un valore limitato, vincolando esclusivamente in relazione alla “situazione normativa”, e cioè al “complesso dei materiali, normativi e fattuali, considerati nelle loro reciproche interconnessioni ed idonei a variamente comporre la «questione» ed a confluire nel giudizio di costituzionalità”,[31] mi sembra abbia suscitato nell’uditorio, più che favore, smarrimento.
Di fronte all’eccesso di potere giurisdizionale, la politica ha provato la strada del conflitto d’attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. È noto che la risposta della Consulta è stata tranchant: lo strumento del conflitto “non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici”, giacché “l’ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste «solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali» (ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso … sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007)”.[32]
La principale soluzione ai problemi, dunque, non può venire che dalla politica stessa. Essa deve trovare la forza per riassumere la funzione che le è propria secondo il disegno costituzionale. Si tratta di un percorso complesso, che passa attraverso snodi delicatissimi e fondamentali: dalla ricomposizione del sistema partitico,[33] anche attraverso la reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti[34] – ai quali oggi sono attribuiti, sia con il sistema del 2 per mille sia con contributi da parte di Camera e Senato ai gruppi parlamentari, meno di 75 milioni l’anno a fronte dei quasi 200 della Germania[35] – all’introduzione di meccanismi in grado di stabilizzare la forma di governo, garantendo al contempo al cittadino elettore la possibilità di selezionare adeguatamente la classe politica.
È inutile nascondersi, però, che i tempi sono lunghi. Nell’attesa, è importante – e così si viene al secondo profilo – ribadire la necessaria indipendenza del giudice. Il silete in munere alieno non vale solo per i fautori del diritto giurisprudenziale nei confronti delle scelte riservate al popolo sovrano, ma anche per quest’ultimo di fronte alla giurisdizione. È chiaro che essa, come non può andare a compiere scelte riservate agli organi politici, così non può assumere una funzione ancillare rispetto a questi. L’esercizio in posizione d’indipendenza della funzione giurisdizionale non soltanto non può essere considerato un ostacolo alla democraticità del sistema, ma al contrario serve proprio a preservare quest’ultima e i diritti dei singoli, che anzi sono messi a repentaglio da un uso politico della giustizia.
Queste elementari considerazioni sono presenti sin dalle origini del costituzionalismo, come in The Federalist Papers,[36] allorquando si analizza la figura del giudice, ponendo in stretto legame la soggezione del primo alla legge con la sua indipendenza.
Non è questa la sede per dibattere dei meccanismi per rafforzare tale indipendenza: dalla separazione delle carriere alla riforma del sistema di elezione dei membri del CSM e, più in generale, degli organi di autogoverno delle diverse magistrature e delle normative che tali organi di autogoverno sono chiamati ad applicare. Si tratta di tematiche spinose, che necessitano anch’esse di tempo per analisi raffinate e non grossolane.
5. Conclusioni: le virtù alla base della democrazia e l’umiltà alla base dei rapporti tra autorità politica e giudici
Visto che i tempi, dunque, sono lunghi, forse molto lunghi, occorre chiedersi, nella prospettiva che guida le riflessioni in cui questo lavoro s’inserisce, e cioè “La giustizia al servizio del Paese”, cosa si può fare intanto.
Già la sapienza antica, sia pure con una venatura aristocratica, ha sottolineato l’importanza delle virtù per la vita pubblica.[37] Questa importanza è di profonda attualità, come emerge anche dal dilemma di Böckenförde.[38] E tra le virtù un ruolo importante spetta all’umiltà. Essa, insieme all’amore per il popolo, deve guidare i politici, secondo quanto di recente ricordato anche da Papa Francesco.[39] Con riferimento alla funzione dei giudici può essere d’aiuto l’esempio di umiltà di Rosario Livatino. Egli, da un lato, ha sempre rivendicato l’importanza di proteggere l’indipendenza del magistrato; dall’altro, teneva, però, a sottolineare che il giudice “altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni” e che è il giudice a dover piegare “le proprie convinzioni alla legge e non questa a quelle”.[40]
* Questo testo riprende, con integrazioni e aggiunta di note, l’intervento dell’autore alla Tavola rotonda tenutasi a Firenze il 21 novembre 2024, nell’ambito del Convegno “La giustizia al servizio del Paese. Il principio di legalità”, i cui atti sono in corso di pubblicazione in un Quaderno della Rivista della Corte dei conti.
[1] G. La Pira, Premessa, in Principî, 1940, 5, ripubblicato nel volume a cura del Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il titolo Principî, Torino, 2001.
[2] M.T. Cicerone, Pro Cluntio, 146: “Neque me illa oratio commovet, quod ait Accius indignum esse facinus, si senator iudicio quempiam circumvenerit, legibus eum teneri: si eques Romanus hoc idem fecerit, non teneri. Ut tibi concedam hoc indignum esse, quod cuius modi sit iam videro, tu mihi concedas necesse est multo esse indignius in ea civitate quae legibus contineatur discedi ab legibus. Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimur in re publica, hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis: mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus, ut nervis et sanguine et membris, uti non potest. Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus”.
[3] Così Corte cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348. Sui rapporti tra diritto interno e sistema CEDU v., per un quadro riassuntivo, M. Olivetti, Diritti fondamentali, II ed., Torino, 2020, 79 ss.; A. Morrone, Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi, II ed., Bologna, 2022, 130 ss.; sia, inoltre, consentito il rinvio a F. Vari, A (ben) cinque anni dalla sentenze gemelle (appunti su) due problemi ancora irrisolti, in Federalismi.it, n. 18/2012.
[4] Locuzione, com’è noto, di V. Crisafulli, La Costituzione ha vent’anni, in Giur. cost., 1976, I, 1707.
[5] Cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748.
[10] Cass. Sez. I civ., sent. 10741 del 2009. Al riguardo v. F. Di Ciommo, Giurisprudenza-normativa e ruolo del giudice nell’ordinamento italiano, in Foro it., I, 2010, 160.
[11] Corte cass., SS.UU. civ., sent. 30 dicembre 2022, n. 38162, in cui, al §. 7 dei Motivi della decisione, si legge che “la valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore”, giacché “la giurisprudenza non è fonte del diritto”.
[12] Cfr. al riguardo M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1663.
[15] La traduzione è nostra. Il testo originale recita: “it would be incompatible with the underlying values of the Convention if rights not initially granted by the Convention could be inserted in it without being accepted by the majority – at the national level in all the States concerned – in the treaty-making procedure, as defined in the domestic constitutional law of the High Contracting Parties”.
[16]Dobbs v. Jackson Women’s Health Organizationm, no. 19-1392, Vol 597 U.S. (2022), sulla quale sia consentito il rinvio a v. F. Vari – M. Vittori, Prime note sulla sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization della Corte Suprema degli Stati Uniti, in Foronews, 26 luglio 2022.
[17]New York State Rifle & Pistol AssociationInc. v. Bruen, no. 20-843, Vol. 597 U.S. (2022). Al riguardo v. M. Luciani, Itinerari costituzionali della memoria, in Rivista AIC, 4/2022, 107.
[18] p. 45 della decisione. Il testo in inglese è il seguente: “decisions that find in the Constitution principles or values that cannot fairly be read into that document usurp the people’s authority, for such decisions represent choices that the people have never made and that they cannot disavow through corrective legislation”.
Su tale profilo, sia pure criticamente verso quanto stabilito dalla sentenza, v. M. Luciani, Ogni cosa al suo posto, cit., 109.
[19] M. Luciani, Costituzionalismo irenico, cit., 1663 s.
[20] Sul punto v. A. D’Atena, Lezioni di Diritto costituzionale, III ed., Torino, 2012, 48 ss.
[21] V. Crisafulli, voce Atto normativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 255; Id., voce Fonti del diritto, ibid., vol. XVII, Milano, 1968, 926 s., 949 s.; Id., Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, II ed. riveduta e accresciuta, Padova, 1971, p. 18 ss.
[23] M. Olivetti, Diritti fondamentali, cit., 294.
[24]Texas vs. Johnson, 491 U.S. 397 (1989). Anche qui la traduzione è nostra. Nel testo originale si legge: “if there is a bedrock principle underlying the first amendment, it is that the government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea offensive or disagreeable”.
[25] Il passo originale (§. 3 della dissenting opinion del giudice Wojtyczek nel Case of Fedotova and Others v. Russia) è il seguente: ““If one assumes that the case is indeed about the exercise of rights granted in the Convention, then the question arises whether it is compatible with the underlying values of the Convention for the exercise of Convention rights by a minority group to be made conditional on its being accepted in domestic legislation by the majority of States”.
[26] R. Nania, Osservazioni su profili costituzionali della “fecondazione eterologa”, in AA.VV., La fecondazione assistita tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Atti del seminario svoltosi a Roma, il 2 aprile 2012, a cura di F. Vari, Torino, 2012, 52.
[27] V. l’art. 374, comma 3, cpc per il quale, se una sezione semplice della corte di Cassazione “ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite” della medesima è tenuta a rimettere “a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”; l’art 360 bis cpc, secondo il quale il ricorso per Cassazione è inammissibile allorquando “il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”; l’art.. 117 del codice di giustizia contabile, il quale, sotto la rubrica Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso, stabilisce che “la sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione”.
[28] G. Pino, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, 17.
[29] G. Pino, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, in Dir. Pubbl., 2018, 517 ss.
[30] Il video dell’audizione, svoltasi il 17 ottobre 2024 davanti alle Commissioni riunite 2ª Giustizia e 10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale sui disegni di legge 65, 104, 124 ,570, 1083 (Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita), è disponibile nel sito Internet del Senato, al seguente link: https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/disposizioni-materia-di-morte-volontaria-medicalmente-assistita-0. Il testo dell’audizione, con integrazioni e aggiunta di note, è in corso di pubblicazione con il titolo Ancora in tema di assistenza al suicidio ed eutanasia.
[31] A. Ruggeri – A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, VII ed., Torino, 2022, 107.
[32] Così ord. 8 ottonre 2008, n. 334. Sul punto v. anche ord. 22 luglio 1999, n. 359; sent. 17 luglio 2007, n. 290.
[33] M. Luciani, Riforme e saggezza, in AA.VV., Riforme istituzionali e forme di governo, a cura di G. Pitruzzella, A. Poggi, F. Fabrizzi, V. Tondi della Mura, F. Vari, Torino, 2023, 260.
[34] Abrogato dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
[36] V. in particolare, A. Hamilton, n. 78, il cui testo può essere letto nel sito della Library of Congress degli Stati Uniti d’America, al seguente indiritto Internet: https://guides.loc.gov/federalist-papers/full-text.
[37] Aristotele, Politica, libro VII, 1323b: “Ora resti però stabilito questo: che la vita migliore, e per l’individuo singolarmente preso e per le città come collettività, è la vita retta dalla virtù accompagnata da mezzi che rendano possibile la partecipazione a opere virtuose” (trad. it. a cura di C.A. Viano, III ed., Milano, 2008).
[38] E.W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, 2007: lo Stato contemporaneo “da una parte può sussistere soltanto se la libertà, che concede ai suoi cittadini, si regola dall’interno, dall’interno della sostanza morale dei singoli e di una società omogenea. Dall’altra, esso non è in grado di garantire da solo queste forze di regolazione interna senza rinunciare al suo liberalismo”.