Considerazioni a margine del nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione

Di Miriam Martino -

Sommario: 1. Osservazioni introduttive. – 2. I presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale. – 3. Segue: in particolare, sulla c.d. serialità della questione. – 4. L’efficacia vincolante del principio di diritto nel giudizio a quo e la rilevanza, a tal fine, del previo contradditorio tra giudice di merito e parti. – 5. Sugli effetti del principio di diritto in altri giudizi: considerazioni anche in prospettiva de iure condendo.

1. Come noto, una delle principali novità ([1]) della c.d. Riforma Cartabia è rappresentata dall’introduzione all’interno del nostro ordinamento del rinvio pregiudiziale in Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. ([2])

Pur essendo ispirato alla saisine pour avis ([3]) dell’esperienza francese ([4]), il nuovo istituto se ne distingue, in particolare, per l’efficacia vincolante che viene riconosciuta ex lege alla decisione della Corte di Cassazione ([5]).

Il che, invero, costituisce un dato di non poco conto; infatti, è proprio la peculiare efficacia della decisione ([6]), letta attraverso il prisma dei presupposti di ammissibilità delineati dal legislatore, che contribuisce a definire le caratteristiche strutturali e funzionali del nuovo strumento giurisdizionale.

Nella suddetta prospettiva, non stupisce, così, che tra i primi commentatori vi sia chi ha osservato che i «requisiti» previsti per l’attivazione del rinvio «fanno intendere un punto importante (…): la pronuncia della Corte è semplicemente occasionata dal giudizio a cui si riferisce, ma ha una portata ben superiore. I giudici supremi si esprimeranno grazie a la vicenda, ma non solo per quella (…). La causa è un pretesto perché la voce della Corte si faccia sentire da tutti. Certo, i destini del caso concreto saranno inevitabilmente segnati, ma (…) non vuole essere questa la funzione principale dello scioglimento della difficoltà interpretativa. Il senso è quello di fornire una guida (anzi, qualcosa di più) che si estenda e che irradi l’intero ordinamento (…)» ([7]).

Non sembra, infatti, potersi dubitare che la pronuncia della Corte di Cassazione trascenda i meri interessi individuali delle parti coinvolte nel giudizio a partire dal quale il rinvio pregiudiziale è instaurato.

Nel presente contributo si intende, pertanto, indagare quale sia il ruolo che, alla luce di una interpretazione sistematica, può essere riconosciuto all’istituto, ovvero, in particolare, se lo stesso possa essere considerato uno strumento effettivamente deflativo del contenzioso, specie quello di carattere c.d. seriale.

2. Procedendo nella direzione appena indicata, il punto di partenza dell’indagine è, dunque, costituito dalla disamina dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

L’art. 363 bis, comma 1, c.p.c. consente ([8]), infatti, al «giudice di merito» ([9]) di «disporre (…) il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto» ([10]), purché quest’ultima presenti, congiuntamente ([11]), una serie di «condizioni» ivi espressamente elencate. Deve, quindi, trattarsi di una questione: 1) «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non (…) ancora risolta dalla Corte di cassazione»; 2) che «presenta gravi difficoltà interpretative» e 3) «suscettibile di porsi in numerosi giudizi».

Posto il quadro normativo appena ricordato, occorre soffermarsi, in via preliminare, sulla individuazione delle questioni che possono formare oggetto del rinvio. La formula a tal fine utilizzata dal nostro legislatore, infatti, non solo non trova corrispondenza nella legislazione francese della saisine pour avis ([12]), ma ha anche suscitato «perplessità» ([13]), atteso che non è «agevole» individuare questioni – appunto – «esclusivamente di diritto» ([14]).

Tenuto conto del tenore letterale dell’art. 363 bis, comma 1, c.p.c., non pare potersi dubitare che oggetto del rinvio possano essere questioni di diritto sia sostanziale che processuale ([15]). Invero, proprio le questioni processuali possono essere considerate, con più facilità, «di puro diritto» ([16]).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, dal canto loro, avuto occasione di precisare che «anche in riferimento» alle questioni di diritto processuale «è ben possibile distinguere concettualmente tra l’interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata al Giudice di legittimità attraverso il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, ai fini della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che in via successiva, ai fini dell’applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (…)» ([17]). Da qui, pertanto, la possibilità di far rientrare tra le questioni suscettibili di rinvio pregiudiziale anche quelle «di giurisdizione» ([18]); ed infatti, sebbene rispetto a queste ultime la Corte di Cassazione «è chiamata ad operare come giudice anche del fatto», è, comunque, necessario «distinguere tra i profili fattuali rimessi in via esclusiva al giudice di merito, consistenti nell’individuazione della vicenda sostanziale sottoposta al suo esame e delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, e quelli giuridici demandati al Giudice di legittimità, consistenti non già nell’individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla controversia, ma nell’interpretazione delle norme sostanziali e processuali dalle quali dipende il riparto di giurisdizione (…)» ([19]).

Se, dunque, le questioni processuali, pur non essendo del tutto scindibili dal fatto ([20]), ricadono nell’ambito di applicazione dell’istituto de quo, si tratta di vedere – più in generale – come debba essere inteso l’avverbio «esclusivamente» che compare all’interno della nuova disposizione; e ciò, specie quando la questione sia di diritto sostanziale.

Sorge, infatti, un dubbio più che fondato: «è davvero configurabile, nel corso di una causa di merito pendente, una “questione esclusivamente di diritto”, che però sia, allo stesso tempo, altresì “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”?» ([21]).

Proprio alla luce del requisito della c.d. rilevanza ([22]), autorevole dottrina processualcivilistica osserva che per questione «esclusivamente di diritto» dovrebbe intendersi «una questione interpretativa o applicativa di norma di diritto (sostanziale o anche processuale) che evidentemente assume rilevanza per la decisione del caso di specie, così come definito dai fatti allegati» ([23]).

Più restrittiva appare, per certi versi, l’interpretazione che emerge in proposito dai primi provvedimenti emessi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 bis, comma 3, c.p.c. In più occasioni, infatti, è stata ritenuta «esclusivamente di diritto» la questione, processuale o sostanziale, «non condizionata da peculiarità della fattispecie né implicante un giudizio di fatto» ([24]), ovvero – in termini molti simili – «non condizionata da un giudizio di fatto legato alla peculiarità della fattispecie» ([25]). Non stupisce, pertanto, che sia stato dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto una questione che richiedeva, quale «operazione preliminare», la «ricostruzione ermeneutica della volontà» delle parti contrattuali ([26]).

Si ha, così, l’impressione che la natura esclusivamente giuridica della questione possa ritenersi sussistente allorquando il quesito riguardi la mera interpretazione di una disposizione di diritto sostanziale o processuale; spetta, poi, al giudice di merito applicare – se del caso – la norma oggetto di interpretazione, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo giudizio ([27]).

Una siffatta interpretazione del requisito de quo ([28]) avrebbe il pregio di attribuire un ragionevole senso all’avverbio – i.e. esclusivamente – impiegato dal nostro legislatore. Non solo. A ben vedere, infatti, può anche contribuire ad evitare la proposizione di rinvii pregiudiziali attraverso i quali i giudici di merito sostanzialmente finiscano per demandare alla Suprema Corte anche il compito di decidere se una data norma sia o meno applicabile alle controversie dinanzi agli stessi pendenti.

Chiarito che le questioni suscettibili di rinvio pregiudiziale sono soltanto quelle interpretative, si può, a questo punto, volgere lo sguardo alle condizioni di ammissibilità individuate dalla legge.

Come si è già ricordato, la prima di queste è che la questione sia «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non (…) ancora risolta dalla Corte di cassazione» (cfr. art. 363 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.) ([29]). Tale condizione è, dunque, «in realtà duplice: “rilevanza” e “novità” della questione» ([30]). Di qui, pertanto, l’esigenza di esaminarle distintamente.

Quanto al requisito della c.d. rilevanza, se, da un lato, si è escluso che debba trattarsi di una questione pregiudiziale «in senso tecnico» ([31]); dall’altro, si è anche osservato che «la necessità della risoluzione della questione di diritto ai fini della definizione della controversia presuppone l’inerenza della questione a ciò che, per il giudice di merito, corrisponde al fatto rilevante per il giudizio» ([32]). Il che porta a ritenere – condivisibilmente – che il giudice rimettente debba anche provvedere ad «una sia pur concisa esposizione delle circostanze di fatto che lo inducono a ritenere necessario chiedere alla corte di dirimere in via pregiudiziale la questione interpretativa» ([33]).

A ben vedere, però, «la valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente appare complessa e delicata, giacché nell’ambito di ogni processo vi è condizionamento reciproco tra la “questione di diritto” e la “questione di fatto”» ([34]).

Proprio alla luce di tale «condizionamento» si può comprendere la ragione per la quale la riflessione dottrinale attorno al requisito de quo sembra essersi legata a doppio filo con la diversa – e connessa – problematica relativa all’individuazione della fase processuale a partire dalla quale il giudice di merito può disporre il rinvio.

Nel silenzio serbato sul punto dal legislatore, la questione appare, invero, discussa in dottrina.

Da un lato, infatti, vi è chi ritiene che il rinvio pregiudiziale possa (rectius: debba) essere disposto all’esito dell’istruttoria, perché è a seguito dell’accertamento dei fatti di causa che il giudice di merito può, effettivamente, valutare se la questione sia o meno «decisiva», ovvero «necessaria per la definizione anche parziale del giudizio» ([35]). Dall’altro, chi osserva che il giudice di merito possa rimettere la questione alla Corte di Cassazione anche prima dell’accertamento dei fatti in via istruttoria ([36]).

Invero, non manca neppure chi ha osservato che il requisito in esame implica «non solo che al rinvio il giudice del merito dovrebbe accedere soltanto dopo aver verificato che il giudizio (…) non presenti vizi processuali tali che lo costringerebbero a chiudere il processo in corso senza decidere nel merito, ma anche che siano maturate le preclusioni allegative e sia definita la fattispecie storica (sostanziale o processuale) collegata con la questione di diritto anche dal punto di vista dell’istruzione probatoria» ([37]).

L’opzione ermeneutica che sembra preferibile è quella che prescinde dalla necessità di una previa istruttoria ai fini dell’apprezzamento del presupposto della rilevanza. Il che non significa che siano ammissibili rinvii pregiudiziali su questioni del tutto sganciate dalla fattispecie concreta di riferimento. S’intende dire, soltanto, che il giudice di merito potrebbe trovarsi nella condizione di ritenere una questione rilevante, in tutto o in parte, per la definizione del giudizio, anche se non vi è stata ancora o non vi sarà l’espletamento dell’istruttoria. Basti pensare, oltre al caso in cui la questione sia di diritto processuale, alle ipotesi in cui il dubbio interpretativo si riferisca a fatti di causa non controversi o interamente provati mediante documenti o, ancora, rispetto ai quali il giudice di merito possa applicare la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. Occorre, peraltro, considerare che giudice di merito legittimato a disporre il rinvio pregiudiziale può essere anche il giudice d’appello ([38]), «sempre che la questione rientri nell’ambito di ciò che sia rimasto sottratto alla regola della formazione progressiva del giudicato ed all’operatività dell’acquiescenza, e dunque nei limiti devolutivi segnati dagli artt. 329, 342 e 346 c.p.c.» ([39]) Nel giudizio di secondo grado, infatti, tenuto anche conto del divieto dei nova previsto dall’art. 345 c.p.c., è più probabile che la valutazione circa la rilevanza della questione sia compiuta dal giudice di merito in limine litis.

Si può dire, pertanto, che in forza del requisito della rilevanza «è necessario che la questione normativa interpretativa sia concreta, costituisca, cioè, un antecedente logico rispetto alla decisione della causa principale pendente davanti al giudice di merito. Tale requisito s’intende soddisfatto quando detto giudice, al fine di emanare una decisione (totale o parziale) della controversia che pende dinanzi a sé, sia convinto di doversi chiedere quale sia l’interpretazione da attribuire ad una determinata disposizione di diritto» ([40]). Il che implica, sostanzialmente, che, in una più generale prospettiva d’osservazione, «presupposto del rinvio (…) non può non essere l’astratta possibilità di applicazione della disposizione interpretanda (…)» ([41]) nel caso di specie.

La concreta attuazione del nuovo istituto ha portato anche a chiedersi «se il giudice possa sollevare il rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione di diritto che interessa una domanda proposta in via subordinata» ([42]). Al riguardo, si è, così, ritenuto che «ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza del rinvio (…) incidente sulla portata della disposizione di legge che viene in rilevo per la definizione della domanda subordinata, non sia richiesto che il giudice del merito decida prima, con una sentenza non definitiva, la domanda principale, per poi (…) passare a valutare l’opportunità di sollevare il rinvio (…) afferente alla domanda svolta in via subordinata; è sufficiente (ma anche necessario) che quel giudice, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che (…) questa sia effettivamente decisa con sentenza» ([43]).

Venendo, ora, alla condizione della c.d. «novità» della questione di diritto, si tratta di comprendere quando la questione possa ritenersi «non (…) ancora risolta dalla Corte di cassazione».

La formula legislativa, al di là della sua apparente chiarezza, si presta, infatti, ad interpretazioni divergenti. Non a caso, pur nella varietà di sfumature, sembrano essersi formati a questo proposito due principali filoni interpretativi, che possono essere riassunti nei termini che seguono.

Seguendo un primo indirizzo, affermatosi, in ispecie, nei primi commenti all’istituto, il requisito della novità si apprezzerebbe in relazione a quelle questioni – siano esse relative o meno a disposizioni di legge di recente introduzione – sulle quali la Corte di Cassazione non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi ([44]).

Di contro, secondo un altro orientamento il requisito della novità non implica ex necesse che la questione non sia stata ancora affatto affrontata dalla Corte di Cassazione; se, infatti, vi è già uno o più precedenti, ma sussiste comunque un dubbio interpretativo, ovvero un contrasto, la questione può essere considerata nuova ai sensi e per gli effetti dell’art. 363 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto – appunto – non «risolta» ([45]).

A ben vedere, l’accoglimento dell’uno piuttosto che dall’altro indirizzo interpretativo non sembra irrilevante neppure ai fini del riscontro del diverso requisito delle «gravi difficoltà interpretative» di cui all’art. 363 bis, comma 1, n. 2, c.p.c.

Se, infatti, per questione non «ancora risolta» s’intende soltanto quella sulla quale non esista già un precedente della Corte di Cassazione, il suddetto riscontro appare, per certi versi, più agevole. Si può dire, infatti, che la questione «presenta gravi difficoltà interpretative» quando è «originata dalla ambiguità del testo di legge ovvero dal contrasto, non facilmente componibile, tra la disposizione da applicarsi ed altra disposizione sulla medesima materia di fonte interna, unionale o internazionale» ([46]) ovvero, più in generale, «allorquando la questione è suscettibile di una pluralità di interpretazioni, delle quali il giudice di merito deve dare conto nell’ordinanza» ([47]).

Accedendo, invece, all’altra opzione ermeneutica ([48]) – che sembra più coerente con il dato letterale dell’art. 363 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. – il discorso si presenta, in parte, più complicato, poiché il requisito della c.d. novità viene ad intrecciarsi con quello delle gravi difficoltà interpretative.

Con ciò s’intende dire che in questa diversa prospettiva si pone il problema di comprendere quando, pur in presenza di precedenti pronunce della Corte di Cassazione, la questione non possa dirsi «risolta» ([49]) e, pertanto, presenti «ancora» gravi difficoltà interpretative.

È evidente, infatti, che l’onere motivazionale che l’art. 363 bis, comma 2, primo periodo, c.p.c. ([50]) pone in capo al giudice rimettente diventi più stringente nell’ipotesi de quo; ed infatti, oltre alle «diverse interpretazioni possibili» della disposizione, il giudice di merito dovrebbe anche indicare le ragioni per le quali ritenga che i precedenti della Suprema Corte non siano ancora risolutivi della questione ([51]). Ciò implica, in buona sostanza, che il giudice ha l’onere di segnalare nell’ordinanza di rimessione anche eventuali contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità ([52]).

Tenuto conto di quanto appena osservato, non stupisce, così, che il legame tra il requisito della novità e quello delle gravi difficoltà interpretative sia più volte trapelato anche in sede di prima applicazione dell’istituto ([53]). Emblematica, sotto questo profilo, è una vicenda nella quale, in sede di valutazione di ammissibilità del rinvio, si è esclusa la presenza del «requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l’enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente» ([54]). Si osserva, infatti, che le pronunce esistenti «delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame (…)» ([55]). Di qui, pertanto, anche l’ulteriore affermazione che «la novità della quaestio iuris è esclusa dalla presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti, non rilevando che il giudice a quo abbia manifestato di non condividere tali pronunce» ([56]).

In questo modo, a ben vedere, si finisce anche per porre un limite alla proposizione del rinvio pregiudiziale, al fine di evitare che attraverso quest’ultimo si assista ad un «arretramento del potere-dovere decisorio del giudice» ([57]). Si è, infatti, ribadito più volte che «sarebbe (…) improprio l’utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito ove rivolto unicamente a conseguire un avallo interpretativo dalla Corte di cassazione diretto a preservare la propria decisione da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell’impugnazione» ([58]).

3. L’ultima condizione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale indicata dall’art. 363 bis, comma 1, n. 3, c.p.c. è che la questione sia «suscettibile di porsi in numerosi giudizi» ([59]).

Data l’espressione appena ricordata, lo snodo problematico che ruota attorno al requisito della c.d. «serialità» ([60]) è quello – per così dire – della sua aleatorietà. Con ciò s’intende dire che esso pone il problema di capire sulla base di quali elementi possa ritenersi che una questione sia destinata a ripetersi in numerosi processi ([61]). Il che si traduce, in concreto, nella difficoltà del suo apprezzamento da parte sia del giudice di merito che del Primo Presidente della Corte di Cassazione ([62]); un apprezzamento, che non può che risolversi in una «valutazione prognostica» ([63]).

In questa cornice sembrano, così, trovare la loro chiave di lettura quelli che appaiono come tentativi – dottrinali e giurisprudenziali – di individuare parametri di carattere oggettivo o, comunque, «indizi» ([64]), cui ancorare l’accertamento positivo della condizione relativa alla c.d. serialità della questione; e ciò, specie quando quest’ultima sia di diritto sostanziale ([65]).

Così, vi è chi ha osservato che «il giudice potrà argomentare in relazione al fatto che la norma di dubbia interpretazione, se processuale, riguarda uno snodo necessario in un elevato numero di processi, se sostanziale, riguarda controversie seriali» ([66]); e chi, invece, ritiene che il rinvio pregiudiziale non «possa limitarsi ai soli contenziosi seriali o massivi intesi quali attuali o prospettici perché vi vengano in rilievo norme “nuove” (…)», ma «il requisito ricorrerà volta per volta giusta la materia trattata (…)» ([67]). Altri, ancora, hanno esemplificativamente individuato una «varietà di casi» in cui potrebbe essere riscontrato il requisito de quo ([68]).

Non meno rilevanti sono anche le indicazioni che emergono in proposito dai provvedimenti presidenziali di ammissibilità/inammissibilità dei rinvii pregiudiziali.

Un parametro in forza del quale si è esclusa la sussistenza del requisito della serialità è stato, così, ravvisato nel «segmento temporale limitato di applicazione della normativa emergenziale oggetto del rinvio»; ciò, infatti, porterebbe ad «escludere il rischio della diffusività e della riproducibilità su larga scala dell’ipotetico consolidarsi delle due diverse opzioni ermeneutiche ipotizzate dal rimettente» ([69]). In altre occasioni, la c.d. serialità della questione è stata, invece, negata in forza della circostanza che la questione interpretativa oggetto di rinvio non era stata ([70]) o, quantomeno, non frequentemente ([71]), affrontata nella giurisprudenza di merito.

Nella suddetta prospettiva è, dunque, proprio l’eventuale sussistenza di una pregressa giurisprudenza di merito sulla questione ad assurgere al ruolo di indizio circa la potenziale serialità della questione ([72]). In ciò, invero, si apprezzerebbe la possibilità di individuare un «legame» tra il requisito della serialità e quello – esaminato nel paragrafo precedente – delle gravi difficoltà interpretative ([73]). Un legame, quello appena indicato, che emerge espressamente lì dove si è affermato che – tra le condizioni di ammissibilità del rinvio – «la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo, perché direttamente incidenti sull’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile» ([74]).

Non solo.

La suddetta connessione si può apprezzare, invero, anche sotto un altro profilo. Si segnala, infatti, che la sussistenza delle gravi difficoltà interpretative ha portato a ritenere che la questione sia anche suscettibile di porsi in numerosi giudizi, «pur in mancanza di un’attuale coesistenza di orientamenti di merito contrastanti» ([75]).

Stante il quadro interpretativo così delineatosi attorno alla condizione ex art. 363 bis, comma 1, n. 3, c.p.c., si può dire, pertanto, che l’ambito di operatività del rinvio pregiudiziale non sembra affatto limitato al solo contenzioso c.d. seriale. Ciò non toglie, tuttavia, che quest’ultimo possa rappresentare un campo di applicazione privilegiato dell’istituto in esame, poiché più agevole appare il riscontro della sussistenza di tale requisito.

Ecco, dunque, che, in una generale prospettiva d’osservazione, «quel che si può affermare con certezza è che la caratteristica in discorso comporta che la questione interpretativa non dev’essere sporadica o episodica, ovvero originata dalle peculiarità della fattispecie concreta» ([76]).

Invero, tanto più la questione appare ripetitiva tanto più aumentano le chances che «si venga a costituire un precedente di legittimità che – oltre che nel caso specifico, ove esso si presenta anche vincolante (…) – possa essere utilizzato, grazie alla sua forza persuasiva, anche in una serie indefinita di giudizi» ([77]).

È, dunque, proprio questa proiezione al futuro della decisione ([78]) ad ammantare ancor più la questione oggetto di rinvio pregiudiziale di un carattere – per così dire – collettivo ([79]). La pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione interpretativa diviene, cioè, un “affare” che non riguarda più le sole parti del giudizio pendente dinanzi al giudice di merito rimettente, ma anche le parti dei processi, pendenti e futuri, nei quali divenga potenzialmente rilevante quella stessa questione.

4.  Quanto osservato in chiusura del paragrafo precedente ben si apprezza se dai presupposti di ammissibilità si passa, ora, ad esaminare gli effetti che si ricollegano alla decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale.

Procedendo nella direzione appena indicata, il necessario punto di partenza è, dunque, rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 363 bis, ultimo comma, c.p.c. Qui si dispone, infatti, che «il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti».

Il nostro legislatore ha, dunque, conferito alla decisione sulla questione interpretativa un’efficacia vincolante. Sennonché, è proprio siffatto vincolo ad aver suscitato in dottrina le maggiori perplessità.

Il riferimento al «procedimento», infatti, non lascia adito a dubbi circa il fatto che il vincolo de quo riguardi non solo il giudice rimettente, ma anche i giudici delle impugnazioni ([80]).

Ecco, allora, emergere un punto critico: mentre il giudice rimettente ha scelto di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione e, pertanto, ha volontariamente rinunciato a deciderla, lo stesso non potrebbe dirsi per il giudice d’appello ([81]). In parte qua, si è, dunque, ravvisato un dubbio di costituzionalità per contrasto con l’art. 101, comma 2, Cost. ([82])

Non sono, però, mancati neppure tentativi volti a dissipare tale dubbio ([83]). Nella direzione appena indicata si muove, infatti, quella parte della dottrina secondo la quale sarebbero applicabili anche al vincolo de quo i principi espressi dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 25 marzo 1970, n. 50 ([84]).

Sin dai primi commenti al rinvio pregiudiziale, la tendenza è stata, infatti, quella di accostare l’efficacia vincolante del principio di diritto ex art. 363 bis c.p.c. a quella – già nota – di cui all’art. 384, comma 2, e/o all’art. 393 c.p.c. ([85])

A ben vedere, il parallelismo con l’efficacia del principio di diritto ex art. 384, comma 2, c.p.c. ha, invero, costituito l’appiglio sistematico per risolvere anche altre questioni legate al nuovo istituto.

Quanto appena osservato si apprezza, in primis, tenuto conto che quell’appiglio ha portato a ritenere che la Corte di Cassazione sia vincolata ad attenersi al principio pronunciato ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. anche laddove medio tempore abbia offerto sulla stessa questione una diversa interpretazione, ovvero vi sia stato un mutamento di giurisprudenza ([86]). A ciò, si aggiunge che il vincolo de quo non sopravviverebbe, invece, al c.d. ius superveniens ([87]).

Non solo.

Il parallelismo di cui sopra ha, altresì, consentito di individuare una «spiegazione tecnica della particolare efficacia costrittiva della decisione pregiudiziale» ([88]). Una spiegazione, quella appena indicata, che, non a caso, è stata da alcuni ([89]) rinvenuta nella teoria calamandreiana della «sentenza soggettivamente complessa» ([90]).

Come noto, infatti, il Maestro fiorentino annoverava quale caso in cui «il frazionamento del lavoro mentale del giudice avviene in senso orizzontale», dando così luogo ad una «sentenza soggettivamente complessa» ([91]), «quello che si verifica nel giudizio di rinvio che segue a una seconda cassazione ‘per gli stessi motivi’ (art. 547 cpv. Cod. proc. civ.: cfr. art. 532 Cod. proc. pen.)» ([92]). Si osservava, al riguardo, che «nel caso regolato dall’art. 547 Cod. proc. civ. quel frammento di decisione che le Sezioni unite preparano ed impongono al giudice di rinvio non può in alcun modo esser qualificato come un atto giurisdizionale sostanzialmente completo, cioè come una conclusione concreta trasformata in sentenza da un atto di volontà. L’atto giurisdizionale può inserirsi soltanto sulla conclusione di un sillogismo, non sulla enunciazione di una parte più o meno ampia delle premesse del medesimo» ([93]). Di qui, pertanto, l’affermazione che «l’unica spiegazione logica e corretta di questa efficacia vincolante è quella di chi vede in essa un caso di preclusione nella preparazione delle premesse logiche della sentenza di merito (…)» ([94]).

Alla luce di quanto appena ricordato, non stupisce, dunque, che l’«accostamento» tra il vincolo ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. e quello ex art. 384, comma 2, c.p.c. abbia portato ad affermare che «nell’un caso come nell’altro si fa applicazione della regola del ne bis in idem e dunque della preclusione (o, se si vuole, del giudicato interno) sulla questione di diritto decisa dal giudice della legittimità, che finisce per privare il giudice a quo, anche di quello dell’impugnazione, del potere di intervenire nuovamente sulla medesima questione di diritto (…)» ([95]).

Se si considera, infatti, che «la pronuncia della Cassazione (…) determina la sola premessa maggiore del sillogismo giudiziale (la norma), restando la fissazione della premessa minore (il fatto) e la deduzione dell’inferenza (la decisione) riservate al giudice rimettente» ([96]), lo schema della sentenza soggettivamente complessa non può che apparire quello che – mutatis mutandis – meglio descrive la ragione dell’efficacia vincolante prevista dall’art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. La Corte di Cassazione, con l’enunciazione del principio di diritto, ed il giudice rimettente, con la propria attività sussuntiva, concorrono entrambi alla formazione del provvedimento che definisce il giudizio.

La decisione resa dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale fissa un tassello all’interno della complessiva attività giudiziale che conduce alla definizione della controversia ([97]). In ciò, invero, si può apprezzare anche una differenza rispetto all’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. In relazione a quest’ultimo, infatti, «l’intervento della Corte (…) non esplica alcuna efficacia sulla fattispecie concreta dedotta in giudizio dalle parti (…)» ([98]).

Ecco, dunque, che in relazione al nuovo rinvio pregiudiziale lo ius constitutionis non appare slegato dallo ius litigatoris ([99]).

In questa prospettiva si apprezza, infatti, il requisito della c.d. rilevanza della questione ([100]), che costituisce l’ancoraggio tra l’astratta enunciazione del principio di diritto e la concreta possibilità ([101]) di applicazione dello stesso, con efficacia vincolante, nella controversia pendente. Il che sembra, invero, spiegare anche la ragione per la quale il legislatore ha opportunamente previsto che «le parti costituite» siano «sentite» dal giudice di merito prima che questi disponga il rinvio (cfr. art. 363 bis, comma 1, c.p.c.).

È evidente, infatti, che per le parti del giudizio a quo l’affermazione di una interpretazione piuttosto che di un’altra non è priva di conseguenze.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la questione di diritto controversa riguardi la natura del termine prescrizionale previsto da una determinata disposizione legislativa. In una simile ipotesi, una parte potrà avere interesse a che sia affermata la natura ordinaria del termine, affinché il credito non venga dichiarato prescritto; l’altra, di contro, avrà un interesse opposto. Una volta statuito il principio di diritto in sede di rinvio pregiudiziale, la parte che dovesse risultare soccombente in conseguenza dell’applicazione dello stesso potrebbe, in ipotesi, censurare la ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di primo grado, al fine di ottenere una riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato come dies a quo il giorno X, anziché quello Y; e ciò, con l’effetto di escludere o di affermare – a seconda della parte soccombente – che sia già decorso il termine di prescrizione. Ancora, in sede di legittimità, potrebbe essere censurata la falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ([102]), o il mancato rispetto, da parte del giudice di merito, del principio di diritto statuito dalla stessa Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ([103]).

Ben si comprende, dunque, che il previo contraddittorio tra giudice rimettente e parti si rivela, dal punto di vista sistematico, gravido di implicazioni anche per la tenuta costituzionale del rinvio pregiudiziale ([104]).

Si tratta, infatti, dello strumento – invero, l’unico – attraverso il quale le parti possono far sentire la propria voce in merito alla stessa scelta del giudice di merito di rimettere la questione alla Corte di Cassazione ([105]). Il che, in concreto, si traduce nella possibilità di fornire elementi volti a dimostrare l’eventuale (in)sussistenza dei presupposti ex art. 363 bis, comma 1, c.p.c. ([106]), nonché di contribuire alla definizione di quel quesito che sarà risolto dalla Suprema Corte ([107]) con efficacia vincolante per le stesse parti.

Le parti potrebbero, così, riuscire ad impedire la sospensione ([108]) del proprio processo ([109]). Il che, di per sé, rappresenta un profilo tutt’altro che irrilevante, specie se si tiene conto che il legislatore non ha previsto un termine massimo entro il quale la Corte di Cassazione debba decidere la questione oggetto di rinvio pregiudiziale ([110]).

Laddove, invece, non si riesca a dimostrare – rectius: a convincere il giudice circa – l’insussistenza di uno o più dei presupposti ex art. 363 bis, comma 1, c.p.c., le parti potrebbero, comunque, esprimere le proprie osservazioni in favore o contro di una certa interpretazione piuttosto che un’altra. Siffatte osservazioni, potendo confluire nella motivazione dell’ordinanza del giudice rimettente ([111]) e, ancor più, nella formulazione del quesito interpretativo, finirebbero per influenzare anche la stessa risoluzione della questione di diritto da parte della Suprema Corte.

Così, si può anche convenire sul «fatto che la difesa delle tesi contrapposte è affidata casualmente ai difensori di un dato giudizio, che potrebbero non essere i migliori portavoce di quella posizione» ([112]), ma è innegabile che in quel momento sono soltanto ([113]) quei difensori a rappresentare, potenzialmente, le parti di giudizi – pendenti e futuri – nei quali sia rilevante quella stessa questione di diritto che dovrebbe formare oggetto di rinvio. In questa prospettiva, si apprezza, pertanto, anche la colorazione – per così dire – collettiva dell’istituto de quo.

Ecco, dunque, il punto.

L’omesso contraddittorio preventivo appare tutt’altro che una «violazione meramente formale, inidonea a determinare una effettiva lesione del diritto di difesa o altri pregiudizi alla parte interessata» ([114]).

Anche ammessa e non concessa l’esistenza nel nostro ordinamento del c.d. principio del pregiudizio effettivo ([115]), sarebbe, infatti, ravvisabile più di un pregiudizio nell’ipotesi de quo.

Procediamo per gradi.

Qualora il Collegio ritenga, a seguito del contraddittorio ex art. 363 bis, comma 4, c.p.c. ([116]), che il rinvio pregiudiziale sia, comunque, ammissibile ([117]), si perverrà all’affermazione di un’interpretazione vincolante, verosimilmente sfavorevole ad una delle parti. Se, dunque, si escludesse il pregiudizio derivante dalla stessa sospensione del processo a quo ([118]), sarebbe forse difficile individuare la parte che, prima dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte, sia interessata a far valere la nullità dell’ordinanza ([119]).

Di contro, se la Corte, in forza di quel contraddittorio, dovesse poi dichiarare inammissibile il rinvio, la sospensione del processo a quo sarebbe stata, di fatto, inutile ([120]). Una situazione, quella appena indicata, che renderebbe, quindi, palese la violazione del principio della ragionevole durata del processo (cfr. art. 111, comma 2, Cost.).

Il contraddittorio c.d. differito di cui all’art. 363 bis, comma 4, c.p.c. potrebbe anche consentire di recuperare ex post il prezioso apporto delle parti di cui si parlava poc’anzi ([121]), ma resterebbe il fatto che, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, le parti dovrebbero comunque subire la sospensione del processo per un tempo incerto prima della fissazione dell’udienza pubblica; infatti, una volta che la questione oggetto di rinvio pregiudiziale sia stata affidata alle sezioni unite o alla sezione semplice ([122]), non è previsto un termine entro il quale debba essere fissata.

Non solo. Occorre, invero, considerare anche un altro profilo tutt’altro che secondario. L’art. 363 bis, comma 4, c.p.c. non specifica, infatti, se «le parti costituite» possano partecipare al contraddittorio dinanzi alla Corte solo per il tramite di un avvocato cassazionista munito di apposita procura speciale ([123]). Tale opzione sarebbe, tuttavia, quella preferibile ([124]), anche alla luce del fatto che le parti potrebbero, così, contare sull’esperienza e la professionalità maturata dall’avvocato nel patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Il che non è irrilevante, atteso che, oltre alle memorie scritte, è prevista anche l’udienza pubblica. Sennonché – ed è questo il punto che preme evidenziare – ciò implicherebbe la necessità per le parti, che non siano già rappresentate nel giudizio di merito da un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti, di sostenere duplici costi ([125]) al fine di poter rimediare ex post alla mancata attivazione del previo contradditorio ([126]). Da qui, pertanto, si apprezza anche una possibile violazione del diritto di difesa (cfr. art. 24 Cost.).

Tenuto conto di quanto sinora osservato, il vulnus iniziale al principio del contradditorio rischia, allora, di determinare pregiudizi tali da rendere «in concreto, non effettiva la possibilità per le parti stesse di aver voce» ([127]) dinanzi alla Corte di Cassazione, dapprima con le memorie e poi alla pubblica udienza.

Se il giudice di merito deve sentire le parti prima di disporre il rinvio ([128]), quel dovere è chiaramente volto, nelle intenzioni del legislatore, ad evitare che si verifichi una lesione del «diritto di difesa o altro pregiudizio» per le parti.

Alla luce di quanto sopra, l’ordinanza emessa senza aver prima sentito le parti deve, quindi, ritenersi nulla per violazione del principio del contraddittorio codificato nell’art. 101, comma 1, c.p.c. ([129]) – e, ancor più, nell’art. 111, comma 2, Cost. – di cui la previsione ex art. 363 bis, comma 1, c.p.c. costituisce una manifestazione; e ciò, senza che la parte possa ritenersi onerata alla dimostrazione di aver subito un pregiudizio ([130]). Quest’ultimo, d’altro canto, già discenderebbe – anche, ma non solo – dall’automaticità della sospensione che segue la valutazione dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale ([131]).

5. Come emerge da quanto osservato nelle pagine precedenti, l’efficacia vincolante del principio di diritto ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. e l’indefettibilità, a tal fine, del previo contraddittorio tra giudice di merito e parti costituiscono la chiave di volta sulla quale si regge la complessiva architettura strutturale e funzionale del nuovo istituto.

Da qui, infatti, passa anche la possibilità di inquadrare il rinvio pregiudiziale come espressione della funzione giurisdizionale ([132]) piuttosto che di mera giurisdizione consultiva ([133]).

Alla stessa considerazione induce, invero, anche la disamina degli effetti che la pronuncia della Cassazione può spiegare in altri processi, pendenti e futuri, nei quali assuma rilevanza la medesima questione oggetto di decisione in sede di rinvio pregiudiziale. Proprio quello appena indicato costituisce, così, l’ultimo tassello ricostruttivo sul quale occorre soffermarsi.

Procediamo per gradi.

Come visto in precedenza, il legislatore ha conferito alla decisione della Corte un’efficacia vincolante limitatamente al processo a partire dal quale è disposto il rinvio pregiudiziale. Ne consegue, pertanto, argomentando a contrario, che quella decisione non produce effetti – appunto – vincolanti ultra partes ([134]).

Non siamo, dunque, in presenza di un precedente nel senso in cui questo viene inteso negli ordinamenti di Common Law ([135]) e, invero, siamo pure lontani dal peculiare precedente di un ordinamento di Civil Law come quello brasiliano, ove è la stessa legge a riconoscere a certe decisioni una tale efficacia ([136]).

Ciò non toglie, tuttavia, che, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 363 bis c.p.c., quella pronuncia appare tutt’altro che priva di conseguenze anche in relazione ad altri giudizi.

In primo luogo, se si tiene conto di quanto osservato sui presupposti di ammissibilità ([137]), sembra piuttosto difficile che possa essere ammesso un successivo rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la risoluzione della stessa questione di diritto già decisa in occasione di un altro processo. In forza dell’esistenza di una precedente pronuncia, per di più emessa proprio in sede di rinvio pregiudiziale, difetterebbe, infatti, il requisito della novità della questione e, invero, anche quello delle gravi difficoltà interpretative. Quella pronuncia diventerebbe, infatti, per gli altri giudici di merito una guida per lo scioglimento del dubbio ermeneutico. È vero, dunque, che il giudice, in un altro giudizio, potrebbe anche non applicare il principio di diritto in precedenza statuito dalla Corte, ma, probabilmente, non potrebbe neppure auspicare un c.d. overruling grazie ad un nuovo rinvio pregiudiziale sulla medesima questione.

In secondo luogo, come opportunamente osservato in dottrina, «nel caso in cui il responso provenga dall(e) Sezioni Unite esso rivestirà anche, per la sezione semplice della S.C. investita della medesima quaestio, la particolare efficacia “semi-vincolante”, e però de iure, prevista dall’art. 374, comma terzo» ([138]). Ciò implica, pertanto, che in un processo tra parti diverse, la sezione semplice, investita della decisione del ricorso, dovrà rimettere alle Sezioni Unite la questione già risolta in sede di rinvio pregiudiziale, se «ritiene di non condividere il principio di diritto» dalle stesse enunciato ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c.

A quanto sopra, occorre, poi, aggiungere un’altra considerazione.

Il ricorso proposto dalla parte di un altro giudizio avverso la statuizione che abbia deciso in senso conforme al principio di diritto enunciato in occasione di un precedente rinvio pregiudiziale rischia, a ben vedere, di infrangersi contro lo scoglio del filtro di ammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. ([139]). Secondo l’orientamento di legittimità ([140]), infatti, nel concetto di «giurisprudenza della Corte», ai sensi e per gli effetti della disposizione appena indicata, dovrebbe ricomprendersi – ai fini qui d’interesse – anche la sussistenza di «una decisione a sezioni unite» o di «una sola sentenza, se ritenuta convincente». La pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Suprema Corte, vuoi a sezioni unite vuoi a sezione semplice, sembra, così, rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. ([141]) Dal che conseguirebbe l’onere per il ricorrente di offrire elementi idonei a mutare l’orientamento della Corte. Anche sotto questo profilo, pertanto, il c.d. overruling diverrebbe una meta più difficilmente perseguibile.

Alla luce di quanto sopra, sorge allora il dubbio, più che fondato, che la pronuncia ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. non sia solo – e tanto – puramente persuasiva come possa sembrare prima facie. Non stupisce, dunque, se vi è chi parla di quella pronuncia come di una «indicazione quasi normativa per i casi vertenti sulla medesima questione» ([142]) e chi, più incisivamente, osserva che il rinvio pregiudiziale «sembra (…) finalizzato ad introdurre surrettiziamente un principio di vincolatività dei precedenti» ([143]).

Viene, così, da chiedersi se non sarebbe (stato) opportuno attribuire ex professo alla decisione della Corte un’efficacia vincolante anche in giudizi diversi da quello a quo.

Si anticipa che la risposta al suddetto interrogativo sarebbe – a sommesso avviso di chi scrive – positiva ([144]); e ciò, con riferimento a quei processi già pendenti nei quali rilevi la medesima questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

In tale direzione, oltre alle considerazioni di cui sopra, conduce, infatti, il requisito della c.d. serialità della questione e la correlata, oltre che dichiarata ([145]), finalità deflativa chiaramente assegnata al rinvio pregiudiziale ([146]).

Sotto il primo profilo, basti osservare che la previsione secondo la quale la questione oggetto di rinvio debba essere, a pena di inammissibilità, «suscettibile di porsi in numerosi giudizi» appare quasi come una nota stonante nella complessiva sistematica di un istituto destinato a sfociare in una decisione vincolante solo per il giudizio a quo ([147]). Invero, siffatta stonatura si apprezza ancor più tenuto conto del regime di pubblicità previsto sia per le ordinanze di rimessione che per i provvedimenti del Primo Presidente ([148]).

Sotto l’altro e connesso profilo, è evidente che «il carattere meramente persuasivo del principio (…) nei confronti di giudici diversi da quello rimettente depotenzia la tanto declamata efficacia deflattiva dell’istituto e non garantisce la prevedibilità weberiana della decisione» ([149]).

Ciò non significa, tuttavia, che, ragionando in prospettiva de iure condendo, non siano necessari alcuni correttivi all’attuale disciplina affinché si possa prevedere un’efficacia ultra partes della decisione ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c., senza, per questo, incorrere in una violazione dei principi costituzionali del giusto processo.

A tal fine, sembra, così, utile volgere lo sguardo ad altri istituti, anche di ordinamenti stranieri, che presentano quantomeno un tratto strutturale comune con il rinvio pregiudiziale. Il riferimento corre, in particolare, al nostro «accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi» ex art. 420 bis c.p.c. ([150]), al c.d. KapMuG dell’ordinamento tedesco ([151]), al Group Litigation Order (GLO) inglese ([152]), all’Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) dell’ordinamento brasiliano ([153]). In tutti questi casi, infatti, ci si trova in presenza di strumenti giurisdizionali che mirano alla risoluzione di una questione di diritto ([154]) comune ad una serie di processi ([155]) e, perciò, «di interesse collettivo» ([156]).

In forza della suddetta connotazione, è, dunque, coerentemente previsto che i processi pendenti nei quali si ripete la questione comune siano, o possano essere, sospesi in attesa della definizione della medesima. Così, infatti, avviene in relazione a tutti gli istituti sopra menzionati ([157]), ma non anche per il rinvio pregiudiziale, il quale comporta la sospensione del solo processo a quo.

Posto che – come detto poc’anzi – l’efficacia della pronuncia ex art. 363 bis c.p.c. appare tutt’altro che meramente persuasiva al di fuori di quel processo, sarebbe opportuno prevedere espressamente la possibilità di sospendere (anche) gli altri giudizi ([158]), «la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi» ([159]) in sede di rinvio pregiudiziale. In questa prospettiva, verrebbe, così, a trovare una propria ragion d’essere anche la pubblicazione, ai sensi dell’art. 137 ter, n. 1, disp. att. c.p.c., dell’ordinanza di rimessione e dei provvedimenti presidenziali nel sito istituzionale della Corte di Cassazione. Quella pubblicazione, infatti, diventerebbe funzionale alla stessa possibilità di sospensione di altri giudizi ([160]).

La sospensione de quo, oltre che facoltativa, dovrebbe sempre essere preceduta dal contradditorio tra giudice di merito e parti, analogamente a quanto previsto per il giudizio nel quale origina la scelta di disporre il rinvio pregiudiziale. Attraverso il contraddittorio, infatti, le parti potrebbero, ad esempio, dimostrare che la questione oggetto di rinvio non sia, in realtà, rilevante anche per la definizione della controversia tra le stesse insorta.

Non solo.

Anche in tal caso, infatti, il previo dialogo con il giudice di merito può costituire l’occasione per offrire ulteriori elementi utili in vista della decisione della Corte di Cassazione. È, quello appena indicato, un profilo tutt’altro che irrilevante. Posto, infatti, che nel giudizio di rinvio non sembrerebbe possibile assicurare la diretta partecipazione di tutte le parti dei procedimenti nei quali assuma rilevanza la medesima questione ([161]), il contraddittorio dinanzi – e con – i giudici di merito diventerebbe lo strumento attraverso il quale far pervenire alla Suprema Corte le osservazioni dei soggetti interessati. Detto in termini più chiari, de iure condendo, il legislatore potrebbe prevedere un termine entro il quale i giudici che abbiano deciso di sospendere i procedimenti dinanzi ad essi pendenti possano trasmettere alla cancelleria della Corte di Cassazione le osservazioni proprie e delle parti – vuoi a favore o contro di una certa interpretazione, vuoi in punto di precisazione e/o modifica del quesito ad essa sottoposto ([162]) – affinché si possa pervenire ad un’interpretazione potenzialmente suscettibile di applicazione in diverse fattispecie.

Nella prospettiva di attribuire un’efficacia vincolante al principio di diritto ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. anche in altri processi, una suggestione potrebbe derivare dall’esperienza dell’Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Si allude, infatti, alla possibilità di consentire, nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, la partecipazione di un terzo – per così dire – “qualificato”, ovvero il c.d. amicus curiae ([163]). Un terzo, quello appena indicato, la cui partecipazione potrebbe, eventualmente, sostanziarsi nella trasmissione di una memoria scritta, in modo sostanzialmente non dissimile a quanto previsto dall’art. 363 bis, comma 4, c.p.c. per il Pubblico Ministero.

Ecco, dunque, che alcuni correttivi potrebbero contribuire a rendere il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. uno strumento giurisdizionale effettivamente volto a perseguire una finalità deflativa – anche, e soprattutto – del contenzioso c.d. seriale. Non si tratta, dunque, di trasformare il giudizio de quo in una sorta di causa pilota ([164]), ma di fare in modo che lo stesso possa essere, quantomeno, efficace rispetto agli scopi per i quali è stato introdotto. Così, forse, può essere associata al rinvio pregiudiziale anche una funzione sociale ([165]), in termini di maggiore efficienza del sistema.

([1]) La rilevanza dell’innovazione di cui si dirà ora nel testo è stata comunemente sottolineata in dottrina: cfr., tra gli altri, A. Fabbi, Il rinvio pregiudiziale “alla Corte”, in www.judicium.it, par. 1; A. Carosi, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il fondamento dell’efficacia vincolante della decisione interpretativa, in Giusto proc. civ., 2024, 583; C. Silvestri, Il rinvio per interpretazione pregiudiziale alla Corte di cassazione a oltre un anno dalla sua entrata in vigore, in www.judicium.it, par. 1; cfr., altresì, A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Prima Puntata, in www.judicium.it, par. 1, che annovera il nuovo rinvio pregiudiziale, unitamente al processo di famiglia, tra i «due fiori da salvare dal paludoso pasticcio» della Riforma Cartabia; Id., La rilevanza della questione interpretativa ex art. 363-bis c.p.c. fra presidenza, collegio della Corte e giudice a quo (a proposito di una recentissima “mancata” pronuncia pregiudiziale della Sezione Tributaria), in www.judicium.it, par. 1, ove definisce il rinvio quale «rarissimo prodotto intelligente della malaugurata “Cartabia”».

([2]) Già numerosi sono i contributi dottrinali che, anche prima dell’entrata in vigore della riforma, sono stati dedicati all’istituto: cfr., senza pretesa di completezza, G. Trisorio Liuzzi, La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale, in www.judicium.it; Id., Sul c.d. rinvio pregiudiziale, in Lav. dir. eur., 2021, 3, 1 ss.; E. Scoditti, Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione, in www.questionegiustizia.it; G. Scarselli, Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, in www.giustiziainsieme.it; B. Capponi, È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?, ivi; Id., La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi, in www.judicium.it, spec. par. 7; B. Capponi, A. Panzarola, Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito), in www.giustiziainsieme.it; R. Frasca, Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione, ivi, par. 8; C.V. Giabardo, In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile, ivi; P. Biavati, L’architettura della riforma del processo civile, Bologna, 2021, 42 ss.; L. Lombardo, Passato e futuro della Cassazione civile (a cent’anni da «La Cassazione civile» di Piero Calamandrei), in Riv. dir. proc., 2021, 892 ss., spec. 918 s.; M. Fabiani, Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico, in Riv. dir. proc., 2022, 197 ss.; A. Mondini, Il rinvio pregiudiziale interpretativo, in www.judicium.it; R. Donzelli, Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione, in Giustiziacivile.com, 22 novembre 2022, 9 s.; V. Capasso, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 587 ss.; F. Barbieri, Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens, in Nuove leggi civ. comm., 2022, 369 ss.; A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in www.judicium.it; P. Farina, La riforma del processo tributario tra l. n. 130 del 2022 e il D.lgs. n. 149 del 2022. Un primo sguardo d’insieme, in Riv. dottr. fisc., 2022, 2, 83 ss., spec. 114 ss.; F. De Stefano, La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura, in www.giustiziainsieme.it, par. 4; A. Carratta, Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”, in Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte), a cura di A. Carratta, in Giur. it., 2023, 467 ss.; Id., Le riforme del processo civile. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 113 ss.; A. Panzarola, Introduzione al rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione (art. 363-bis c.p.c.), Pisa, 2023; A. Fabbi, Il rinvio, cit.; A. Scarpa, Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?, in www.giustiziainsieme.it; F.S. Damiani, Il rinvio pregiudiziale in Cassazione, in Giusto proc. civ., 2023, 55 ss.; E. Calzolaio, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il ruolo «normativo» della giurisprudenza. Spunti comparativi, in Foro it., 2023, V, 129 ss.; A. Graziosi, Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione, in Riv. dir. proc., 2023, 667 ss., spec. 684 ss.; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., in La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di R. Tiscini, Pisa 2023, 524 ss.; R. Tiscini, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell’art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica, in Giustizia civ., 2023, 2, 343 ss.; G. Miccolis, Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria, in www.judicium.it, par. 7; M. Turrini, Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e principio di diritto nell’interesse della legge, in Riv. dir. proc., 2023, 1609 ss.; L. Tria, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, in Lav. dir. Eur., Num. Spec. 2023, 1 ss.; G. Romano, Il rinvio pregiudiziale in Cassazione, in La Magistratura, 2023, 1, 27 ss.; A. Carosi, Il rinvio, cit.; M. Marinelli, La saisine pour avis de la Cour de Cassation e il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: divagazioni su norme giuridiche e «norme culturali», in Riv. dir. proc., 2024, 67 ss.; C. Romano, Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.: una sfida per il giudice della nomofilachia, in Foro it., 2024, V, 283 ss.; M. Cirulli, Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c., in www.judicium.it; E. Gabellini, Note sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: tra esigenze di sostenibilità ed efficienza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, 477 ss. Per una panoramica sulle prime vicende giurisprudenziali di applicazione del rinvio, v. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Prima Puntata, cit.; Id., Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Seconda Puntata, in www.judicium.it; Id., Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, ivi; Id., Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, ivi; Id., Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quinta puntata, ivi; v., altresì, C. Silvestri, Il rinvio, cit.; R. D’Angiolella, Il rinvio pregiudiziale: nodi problematici in sede di prima applicazione, in www.giustiziainsieme.it.

([3]) Cfr., infatti, la Relazione del 24 maggio 2021 presentata dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi (Pres. Prof. Francesco Paolo Luiso), «Proposte normative e note illustrative», par. 4.2. Sulla saisine pour avis v., di recente, F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 385 ss.; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 131 s.; M. Turrini, Rinvio, cit., 1614 ss.; M. Marinelli, La saisine, cit., spec. 72 ss.; A. Carosi, Il rinvio, cit., 588 ss.; L. Passanante, Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile, Torino, 2018, 94 ss.

([4]) In dottrina non manca, tuttavia, chi si esprime in senso critico rispetto all’accostamento del rinvio ex art. 363 bis c.p.c. alla saisine pour avis. Cfr., infatti, V. Capasso, Il rinvio, cit., 590, per la quale «l’impressione è che i conditores abbiano more solito – da un lato – guardato all’istituto d’ispirazione solamente sulla carta (…) e – dall’altro – ritenuto di poter apportare senza danni modifiche all’istituto d’ispirazione; finendo, invece, per stravolgerlo e (…) farne uno strumento di dubbia legittimità costituzionale»; cfr., altresì, M. Lupoi, Un primo approccio comparatistico al ‘diritto vivente’: Francia e Inghilterra, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, 220. Secondo A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 685, l’istituto «altro non è se non la fedele trasposizione nel nostro ordinamento giuridico della Saisine pour avis (…)»; cfr. anche M. Marinelli, La saisine, cit., 72, nota 26, il quale ritiene che l’art. 363 bis c.p.c. costituisca «in larga misura un calco» della saisine pour avis. Nel senso di ritenere che si tratti di «un istituto sostanzialmente nuovo», cfr. M. Fabiani, Rinvio pregiudiziale, cit., 198; cfr., altresì, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 58, per il quale, infatti, il rinvio non sarebbe «assimilabile ad alcun altro istituto del nostro processo civile (…)»; A. Carosi, Il rinvio, cit., 596; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 1, secondo cui il rinvio «merita un inquadramento suo proprio (…)»; in senso conf. alla dottrina da ultimo citata, cfr. A. Panzarola, Introduzione, cit., 16, nota 44.

([5]) Che quella appena indicata nel testo sia la principale differenza tra il nuovo istituto italiano e la saisine pour avis è notazione diffusa tra i primi commentatori: cfr., tra gli altri, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 2; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 2; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 1; V. Capasso, Il rinvio, cit., 601; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 133; P. Farina, La riforma, cit., 117; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 530; A. Panzarola, Introduzione, cit., 8; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 689; M. Turrini, Rinvio, cit., 1618; M. Marinelli, La saisine, cit., 76 s.; M. Lupoi, Un primo approccio, cit., 220; G. Romano, Il rinvio, cit., 29; C. Romano, Il rinvio, cit., 286; C. Silvestri, Il rinvio, cit., par. 1; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1; A. Carosi, Il rinvio, cit., 589. In giurisprudenza, cfr., in particolare, Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, in Foro it., 2023, I, 2717 ss., con nota di richiami di G. Casaburi; in Giusto proc. civ., 2023, 1193 (solo massima), con nota di R. Donzelli, La revoca del consenso e le sopravvenienze nel cumulo “consensuale” ammissibile di separazione e divorzio; in Nuova giur. civ. comm., 2024, 56 ss., con nota di F. Lazzara, Domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio: verso l’ammissibilità degli accordi di gestione della crisi coniugale; sulla pronuncia, v. altresì C. Benanti, Il cumulo delle domande congiunte di separazione e di divorzio non incide su diritti indisponibili, perché la crisi familiare è unitaria, ivi, 185 ss.; C. Marino, In sede di rinvio pregiudiziale la Cassazione si pronuncia a favore del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ivi, 191 ss.; A. Morace Pinelli, La Corte di cassazione apre al riconoscimento degli accordi della crisi coniugale, intesa quale fenomeno unitario che abbraccia separazione e divorzio, ivi, 200 ss.; U. Roma, Cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio: che cosa resta della tutela del coniuge debole?, ivi, 208 ss.; E. Quadri, Riflessioni sul dibattito relativo alla soluzione offerta dalla Cassazione circa il cumulo di domande congiunte di separazione personale e divorzio, ivi, 217 ss.; C. Silvestri, Il rinvio, cit., par. 4.

([6]) Sulla quale v. infra, par. 4.

([7]) C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 1.

([8]) Trattasi, infatti, di una facoltà per il giudice, tenuto conto del dettato normativo («il giudice di merito può»). Nel senso appena indicato si orienta anche la dottrina: cfr., tra gli altri, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 5; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 5; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 2; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130; A. Carratta, Il rinvio, cit., 469; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 1; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 534; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 60; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1; A. Carosi, Il rinvio, cit., 609; L.V. Caramia, in A. Alfieri, L.V. Caramia, La prevedibilità delle decisioni: il ruolo del precedente giurisprudenziale. Focus sul rinvio pregiudiziale in Cassazione in materia tributaria, in L’ufficio per il processo nel prisma della giustizia civile sostenibile: organizzazione, economia, digitalizzazione, a cura di D. Dalfino et al., Bari, 2023, 204.

([9]) Attorno all’espressione appena riportata tra virgolette nel testo si sono posti alcuni quesiti interpretativi tutt’altro che irrilevanti (lo rileva, di recente, anche E. Gabellini, Note, cit., 480). Ci si è chiesti, in particolare, 1) se tra i giudici legittimati a disporre il rinvio pregiudiziale sia compreso anche quello tributario e 2) se il rinvio possa essere disposto anche nei procedimenti cautelari, ovvero, più in generale, in quei procedimenti non destinati a sfociare presso la Corte di Cassazione. Quanto al primo quesito, sin dai primi commenti all’istituto, la dottrina sembra essersi prevalentemente orientata nel senso di rispondere affermativamente: cfr., infatti, V. Capasso, Il rinvio, cit., 593 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 61 s.; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 2; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 536; A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Prima Puntata, cit., par. 4; A. Panzarola, Introduzione, cit., 32 s.; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1; L.V. Caramia, in A. Alfieri, L.V. Caramia, La prevedibilità, cit., 207 s.; M. Menicucci, Accertamento pregiudiziale e rinvio pregiudiziale alla corte di Cassazione, in Lav. dir. Eur., Num. Spec. 2023, 3; L. Tria, Il rinvio, cit., 9; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.1.; G. Romano, Il rinvio, cit., 31; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; L. Salvato, Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge, in www.giustiziainsieme.it, par. 3; L. Passanante, Le impugnazioni civili dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in www.questionegiustizia.it, par. 7; P. Farina, La riforma, cit., spec., 119, testo e nota 78; cfr., altresì, A. Carratta, Il rinvio, cit., 468, nota 12; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 357; contra, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 1; nonché, in precedenza, R. Frasca, Considerazioni, cit., par. 8, il quale, tuttavia, auspicava l’estensione dell’istituto anche ai giudici tributari. La tesi favorevole ad ammettere la legittimazione del giudice tributario è stata successivamente accolta anche da Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, in Riv. dir. proc., 2024, 1379 ss., con nota di P. Chiaranda, Ammissibili i rinvii pregiudiziali alla Corte di cassazione proposti dai giudici tributari e su questioni di giurisdizione, a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto da ord. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, 31 marzo 2023, n. 428 (sulla quale cfr. A. Briguglio, op. ult. cit.). Con riferimento al quesito sub 2), le posizioni dottrinali emerse appaiono, invece, più disomogenee. Nel senso di ritenere applicabile il rinvio ex art. 363 bis c.p.c. anche nei procedimenti cautelari, cfr. V. Capasso, Il rinvio, cit., 595; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 1, secondo cui lo stesso discorso vale anche per i procedimenti camerali; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 1, per il quale «il giudice dovrà tuttavia verificare, anche attraverso l’interlocuzione con le parti, la compatibilità in concreto del ricorso al nuovo istituto, a cui è connesso l’effetto sospensivo del giudizio, con l’urgenza di provvedere»; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 2, secondo cui per «giudice di merito» si deve «intendere qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi ad esso collegate, contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo, cautelare ecc.»; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 536 s.; A. Carosi, Il rinvio, cit., 598 s., il quale ritiene che il rinvio non sia incompatibile con «processi diversi da quello tipico di cognizione»; G. Romano, Il rinvio, cit., 30 s., il quale precisa che «in tal caso, il giudice potrà adottare i provvedimenti indifferibili per tutelare i diritti, invocati dalle parti, minacciati in modo grave ed irreparabile e procedere a richiedere il giudizio della suprema corte, all’esito del quale definirà il procedimento d’urgenza»; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 4; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.1.; cfr. anche C. Romano, Il rinvio, cit., 286 s.; A. Bonafine, Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per le questioni sorte nell’ambito dei procedimenti cautelari. Il caso particolare della sospensione del provvedimento amministrativo di rigetto per manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale ex art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, in Il processo, 2025, 233 ss., spec. 263 ss.; contra, cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 63, per il quale l’istituto si applicherebbe, tuttavia, «nel processo esecutivo o in quello camerale»; A. Panzarola, Introduzione, cit., 28 ss., spec. 30 s.; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 2; M. Turrini, Rinvio, cit., 1626, secondo cui «nell’àmbito dei giudizi cautelari, la pronuncia della Corte nell’interesse della legge sembra a tutt’oggi costituire uno strumento più adatto (…) al fine di salvaguardare la funzione nomofilattica dell’organo di legittimità»; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 687, nota 46; in senso contrario, sembra orientarsi anche R. Tiscini, Il rinvio, cit., 348 s. In senso dubbio circa la possibilità di applicare il rinvio nei «giudizi civili che per loro natura non possono giungere in cassazione», tra cui quelli cautelari, cfr. G. Scarselli, Note, cit., par. 2; meno chiaramente, cfr. G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3, ove si limita ad osservare che «il rinvio può essere disposto da qualsiasi “giudice di merito” e quindi dal giudice di pace, dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, dalla corte di appello, nell’ambito di qualsiasi procedimento, ordinario di cognizione, del lavoro, di locazione, sommario di cognizione (futuro semplificato di cognizione)». Anche sulla questione de quo è, tuttavia, intervenuto il Supremo Consesso; cfr., infatti, Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, in Foro it., 2024, I, 2396 ss., con nota di richiami e nota di P. Bonifacio, Ricadute sistematiche dell’applicabilità del rinvio pregiudiziale ai procedimenti sottratti al sindacato di legittimità, la quale ha statuito il seguente principio di diritto: «il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa». Cfr., altresì, Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, in Foro it., 2024, I, 1466 ss., con nota di richiami e con nota di C.M. Cea, Il reclamo dimezzato e il “gattopardismo” legislativo: l’incerto epilogo della saga dell’art. 473 bis.15 c.p.c.; in Nuova giur. civ. comm., 2024, 1171 ss., con nota di A. Nascosi, La Cassazione apre la strada del reclamo contro i provvedimenti indifferibili; v. pure A. Bonafine, Il rinvio, cit., 238 ss., cui si rinvia anche per una ricostruzione del dibattito sviluppatosi attorno alla questione – decisa dalla Corte in sede di rinvio pregiudiziale – relativa all’ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ex art. 473.bis.15 c.p.c. Ai fini ora d’interesse, si segnala che nella pronuncia da ultimo indicata, la Suprema Corte giunge, più in generale, a ritenere «ammissibile il rinvio pregiudiziale anche in casi in cui la decisione del giudice di merito, rispetto alla quale la questione di diritto rinviata alla Cassazione è rilevante, non possa poi pervenire, direttamente o indirettamente, al sindacato impugnatorio della stessa Corte di cassazione». In senso conf., cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968.

([10])  Si ricorda che l’avverbio «esclusivamente» non era presente nel testo dell’art. 362 bis c.p.c., presentato dalla c.d. Commissione Luiso. Osserva, al riguardo, V. Capasso, Il rinvio, cit., 592, nota 20, che «il testo dell’art. 362-bis, comma 1°, c.p.c. (…), col riferirsi alla “risoluzione di una questione di diritto necessaria per la definizione anche parziale della controversia” pareva (…) suggerire un àmbito di applicazione limitato alle disposizioni relative al merito della decisione». La precisazione contenuta nell’attuale formulazione dell’art. 363 bis, comma 1, c.p.c. induce a rivedere, in parte, il perimetro applicativo del rinvio.

([11]) Che le condizioni a breve indicate nel testo debbono sussistere cumulativamente per potersi disporre il rinvio pregiudiziale si desume dal verbo «concorrono» utilizzato dal legislatore all’interno del comma 1° dell’art. 363 bis c.p.c. Nella stessa direzione depone anche il comma 3° del medesimo articolo, ove si prevede che il rinvio debba essere dichiarato inammissibile allorché la questione manchi di «una o più delle condizioni di cui al primo comma». In dottrina, nel senso di ritenere che le condizioni siano cumulative, cfr., tra gli altri, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 63; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 1 e 4; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 1; A. Panzarola, Introduzione, cit., 55; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.1; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 687; M. Turrini, Rinvio, cit., 1619 s.; P. Farina, La riforma, cit., 116; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.1; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 530; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 361; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2; in tal senso, v. già E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 4; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 5; B. Capponi, È opportuno, cit.; P. Biavati, L’architettura, cit., 43.

([12]) Sul punto, cfr. E. Gabellini, Note, cit., 484.

([13]) Al riguardo, cfr. pure M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 3.

([14]) Cfr., infatti, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 63 s., il quale, pur ritenendo che tale «precisazione» sia «coerente con la natura tipica del giudizio di legittimità e, soprattutto, con la funzione nomofilattica sottesa al rinvio (…)», rileva che «talvolta non è agevole distinguere o isolare le questioni di diritto dai fatti: basti pensare all’ipotesi delle c.d. clausole generali. Ove si verta in tali ipotesi, (…) è per lo meno dubbio che l’eventuale questione interpretativa insorta nel corso del giudizio possa definirsi esclusivamente di diritto, tant’è vero che la stessa Corte, con riferimento al sindacato in sede di legittimità relativamente alle clausole generali, ha più volte chiarito che l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo della clausola si pone sul piano del giudizio di fatto»; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 3, il quale osserva che «ammesso che possano distinguersi le questioni di fatto da quelle di diritto, soprattutto quando si tratti di clausole generali (…), anziché di norme di fattispecie, non è agevole individuare questioni esclusivamente di diritto sostanziale» e, invero, anche processuale; in proposito, v. pure A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2, per il quale la «formula», in relazione ad «alcune questioni, avrebbe talvolta l’effetto concreto di escludere l’esperibilità del mezzo»; A. Panzarola, Introduzione, cit., 61 ss. Più moderata appare, invece, la posizione di M. Fabiani, Rinvio pregiudiziale, cit., 200, il quale, dal canto suo, scrive che «è ben vero che la ricognizione del fatto è presupposto per l’applicazione della norma ma sarebbe frutto di finzione negare che in tanti casi il giudicante debba immediatamente cimentarsi con un tema di ‘puro’ diritto»; v., altresì, G. Romano, Il rinvio, cit., 32.

([15]) Sul punto, la dottrina sembra essere concorde: cfr., tra gli altri, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3 e 4; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.; A. Carratta, Il rinvio, cit., 469; L. Passanante, Le impugnazioni, cit., par. 7; L. Tria, Il rinvio, cit., 9; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4; A. Panzarola, Introduzione, cit., 56; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 531; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1; M. Turrini, Rinvio, cit., 1621 s.; G. Romano, Il rinvio, cit., 32; A. Bonafine, Il rinvio, cit., 268;  A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 3. In giurisprudenza cfr., in particolare, Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, cit.; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit. Cfr., altresì, Cass., Primo Pres., 26 luglio 2023, n. 22699, in www.cortedicassazione.it, ove si osserva che «il testo dell’art. 363 bis c.p.c. si riferisce espressamente alla soluzione di “una questione” esclusivamente di diritto così da indurre a ritenere che la questione sollevata sia unica e che non si tratti di quesiti plurimi ed eterogenei fra loro, cioè involgenti profili processuali e sostanziali diversificati, rispetto ai quali la valutazione di ammissibilità e di sussistenza dei presupposti finisce per coinvolgere norme distinte e fattispecie fra loro autonome e (almeno potenzialmente) fra loro incompatibili. Questo aspetto problematico si coniuga con l’altro costituito dalla necessità che si tratti di questione di puro diritto. Nel provvedimento di rinvio i quesiti sono posti in via alternativa e gradata. Il passaggio da quelli processuali a quelli sostanziali postula il preventivo accertamento di fatti (le finalità per cui agisce il debitore, la natura e l’entità delle obbligazioni assunte ed oggetto di ristrutturazione, la loro prevalenza o meno rispetto al complessivo indebitamento) che inducono a qualificare come mista la questione sottesa ai due quesiti di carattere sostanziale, in mancanza di precisazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei debiti dell’istante».

([16]) Osserva M. Marinelli, La saisine, cit., 80, che, in Francia, sembra esserci «una (leggera) preferenza dei giudici di merito per gli interpelli su questioni procedurali (…) piuttosto che di diritto sostanziale (e d’altronde, lo stesso potrebbe avvenire pure da noi, soprattutto se si tiene presente, in una prospettiva inversa, il consolidato orientamento in tema di art. 101, comma 2°, c.p.c., che, nel limitare il dovere del giudice di articolare il contraddittorio inter partes alle questioni ‘di fatto’ o ‘miste di fatto e diritto’ rilevate d’ufficio, estromette dal campo applicativo della norma le questioni processuali, appunto perché ritenute di ‘puro diritto’)». Cfr., altresì, F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.2., secondo cui tra le questioni «di solo diritto ci sono certamente quelle in punto di rito»; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4. Secondo L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1., il rinvio pregiudiziale dovrebbe principalmente riguardare «disposizioni caratterizzate da alto tasso di tecnicismo, meno incise dalla specificità delle situazioni di fatto (come per talune norme processuali e non poche proprio in ambito tributario) e, quindi, caratterizzate dall’astratta idoneità a consentire l’identificazione di una regula iuris non condizionata dalle stesse (…)».

([17]) Cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit. In senso conf., cfr. Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, cit., nonché, Cass., 25 marzo 2025, n. 7965 (sulla quale v. il commento di A. Briguglio, La rilevanza, cit.), che riprendono entrambe quanto ricordato nel testo.

([18]) In senso favorevole ad ammettere che il rinvio pregiudiziale possa riguardare anche le questioni di giurisdizione si era già espressa una parte della dottrina: cfr., infatti, A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Prima Puntata, cit., par. 5; M. Marinelli, La saisine, cit., 80 s., nota 59; cfr. anche R. Tiscini, Il rinvio, cit., 357 s. Sulla base del rilievo che la Corte di cassazione, quando decide su questioni di giurisdizione, è anche giudice del fatto, altri commentatori sembravano, invece, orientarsi in senso contrario: cfr., se ben s’intende, L. Tria, Il rinvio, cit., 9. In proposito, v., altresì, A. Panzarola, Introduzione, cit., 57 ss.

([19]) Cfr., ancora, Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit. A commento di tale pronuncia, P. Chiaranda, Ammissibili, cit., 1398, osserva che le «conclusioni» cui giungono gli ermellini «pongono le premesse al riconoscimento di un più ampio àmbito applicativo dell’istituto». Il riferimento dell’a. corre, infatti, alla possibilità di utilizzare il rinvio, «ove concernente questioni di giurisdizione, anche da parte dei giudici amministrativi e contabili». Osservazione analoga si rinviene anche in E. Gabellini, Note, cit., 481, la quale precisa, tuttavia, che «detta esegesi non può essere estesa con riguardo alle altre questioni processuali o di merito, essendo il Consiglio di Stato il giudice chiamato a risolvere i profili interpretativi in questi settori». Non stupisce, così, che, in forza dei principi espressi da Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit., sia stato poi ammesso un rinvio pregiudiziale disposto dal T.A.R. Liguria avente ad oggetto la «questione interpretativa della spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis d.lgs. 502/92 (…), come sostituito dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118»: cfr. Cass., Primo Pres., 6 maggio 2025 (R.G. Cass. n. 4764/2025), in www.cortedicassazione.it. Cfr., altresì, la successiva Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2026, n. 3868. Si ricorda che A. Panzarola, Introduzione, cit., 36 ss., si era già orientato nel senso di ritenere che, ove si ammettesse il rinvio pregiudiziale anche per questioni di giurisdizione, tale soluzione dovrebbe estendersi, altresì, ai giudici amministrativi e contabili.

([20]) Come osserva Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit.

([21]) In questi termini, A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4.

([22]) Così, infatti, viene comunemente identificato il presupposto di ammissibilità ex art. 363 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., sul quale si dirà a breve nel testo.

([23]) A. Carratta, Il rinvio, cit., 469. Secondo A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b), tra le questioni di diritto suscettibili di rinvio pregiudiziale sono «comprese quelle di qualificazione giuridica dei fatti».

([24]) Cfr. Cass., Primo Pres., 4 aprile 2023 (R.G. Cass. n. 6534/2023), in www.cortedicassazione.it, sulla quale v. il commento di A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Seconda Puntata, cit.

([25]) Cfr. Cass., Primo Pres., 7 luglio 2023 (R.G. Cass. n. 12668/2023); cfr., altresì, Cass., Primo Pres., 4 ottobre 2023 (R.G. Cass. n. 16915/2023), entrambe in www.cortedicassazione.it.

([26]) Cfr., infatti, Cass., Primo Pres., 19 ottobre 2023, n. 29032, in www.cortedicassazione.it: «L’art. 363-bis c.p.c. richiede che la “questione” (…) sia “esclusivamente di diritto”, mentre nel caso in questione è la stessa ordinanza (…) a ritenere testualmente che “a fronte della peculiarità della fattispecie (…) è al “contratto di cessione” che occorra principaliter guardarsi per stabilire la disciplina applicabile e le componenti effettivamente “incluse” o “escluse”. Risulta consequenzialmente evidente che l’operazione preliminare da svolgere è quella della ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, così come espressa in modo obiettivo nel contratto di cessione (…) operazione che – come è indiscusso nella giurisprudenza della Suprema Corte – attiene ad un procedimento bifasico, condotto (…) in punto di diritto (relativo all’individuazione ed applicazione dei criteri di ermeneutica legale) ed altrettanto certamente implicante un giudizio in fatto (selezione degli argomenti ed accertamento in concreto della volontà delle parti)». Cfr., altresì, Cass., Primo Pres., 19 marzo 2024, n. 7254, in www.cortedicassazione.it., che dichiara inammissibile il rinvio perché «difettano (…) i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo». Ai fini ora d’interesse, si legge, in motivazione, che «le questioni sottoposte sono plurime e non di puro diritto, essendo caratterizzate da parziali diversità di profili fattuali attinenti all’elemento temporale ed alla varietà degli insegnamenti ricoperti anche nello stesso periodo di tempo. A questa forte ingerenza degli aspetti fattuali e casistici nella prospettazione delle questioni deve aggiungersi che le fattispecie descritte si caratterizzano anche per la non predeterminabilità ex ante della durata dell’impegno lavorativo e del vincolo o dei vincoli contrattuali». Dal canto suo, Cass., Primo Pres., 20 novembre 2023, n. 32059, in www.cortedicassazione.it, pronunciandosi sull’ammissibilità di un rinvio pregiudiziale relativo alla qualificazione del tipo di intervento spiegato in giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c. da una Compagnia assicurativa, osserva che «non è affatto posta (…) una questione di solo diritto, bensì è richiesto alla Corte di risolvere, in concreto, una preliminare questione processuale attraverso l’apprezzamento dei fatti di causa e la sussunzione degli stessi nella disciplina da ritenersi coerentemente applicabile».

([27]) Nel senso di ritenere che «la questione della sussumibilità della fattispecie nella disposizione interpretata resta aperta» a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, cfr. E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 5.

([28]) In dottrina, cfr. M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1, per il quale «La questione concerne (…) l’interpretazione di una norma giuridica, sostanziale o processuale, che deve essere applicata dal giudice di merito con effetto definitorio, anche parziale, del processo (…)». Cfr. anche E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 2, secondo cui «la pregiudiziale interpretativa mira all’enunciazione della regola di giudizio, (…) limitata all’astratto contenuto precettivo della norma senza vincoli per quanto riguarda l’applicazione alla fattispecie concreta (…)». Per l’autore, infatti, «l’oggetto» del rinvio pregiudiziale «è soltanto l’interpretazione e non anche l’applicazione della norma alla fattispecie» (cfr. op. cit., par. 5). Secondo R. Tiscini, Il rinvio, cit., 360, «una ricostruzione in bonam partem della disposizione – laddove impone che la questione (…) sia “esclusivamente di diritto” – va suggerita nel senso di ritenere che il profilo problematico debba vertere sull’interpretazione di una quaestio iuris (oggetto di un quesito specifico), ma ciò non possa escludere che, per la corretta collocazione della questione all’interno del giudizio pendente, essa vada corredata dalla rappresentazione in fatto che ne colora i contenti e ne concretizza il senso».

([29]) Si ricorda che l’art. 1, comma 9, lett. g, l. 26 novembre 2021, n. 206, non parlava di questione «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio», bensì di questione «di particolare importanza». Quest’ultima espressione non aveva, invero, mancato di suscitare considerazioni critiche in dottrina. Osservava, infatti, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3, che la valutazione sull’importanza della questione fosse «soggettiva». Sulla successiva modifica del presupposto de quo, cfr. F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 531, secondo cui «il requisito della “particolare importanza” della questione (…) indicato nell’art. 1, comma 9, lett. g., n. 1.1. della legge delega», pur non essendo stato «riprodotto» in sede di attuazione della delega, sarebbe, comunque, «desumibile dal combinato disposto degli artt. 363-bis, comma 4, e 375, comma 1, c.p.c. (…)». Cfr. anche A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b, il quale osserva che, rispetto a quanto previsto alla disposizione della legge delega, «la maggior specificità della enunciazione attuativa, quale apposita condizione di ammissibilità del rinvio, non deve (…) indurre a limitazioni che tradiscano la evidente funzionalità del meccanismo: perciò per “definizione anche parziale del giudizio” dovrà intendersi la decisione non solo su qualunque questione di merito anche non parzialmente definitoria (ad es. una decisione sulla legge applicabile o sull’efficacia della prova), ma anche la decisione di questione di rito».

([30]) A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b. Sottolineano tale duplicità anche F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 64; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2.; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 361 s.

([31]) Cfr. M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1. Cfr., altresì, A. Briguglio, La rilevanza, cit., par. 2; Cass., 25 marzo 2025, n. 7965, cit. Osserva P. Farina, La riforma, cit., 115, nota 67, che «il preventivo vaglio sulla rilevanza (…) della questione da sottoporre alla Corte ha ad oggetto l’effettiva sussistenza di un nesso di pregiudizialità con la decisione richiesta e il giudice di merito deve applicarla nella controversia per definirla, sia totalmente che parzialmente».

([32]) In questi termini, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 5, in riferimento all’analoga formula prevista dall’art. 362 bis c.p.c., proposto dalla c.d. Commissione Luiso.

([33]) E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130. Nel senso di cui nel testo, cfr., altresì, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 5; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.5; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 362; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 531 s. In giurisprudenza, cfr. Cass., Primo Pres., 10 maggio 2023, n. 12522 in www.cortedicassazione.it (sulla quale v. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, cit., par. 3), che ritiene insussistente il «requisito della rilevanza (…), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione»; Cass., Primo Pres., 3 aprile 2025, n. 8794, in www.cortedicassazione.it, ove si osserva che «in punto di rilevanza, la scarna ricostruzione della vicenda, sostanziale e processuale, oggetto di cognizione da parte del giudice a quo non consente di estendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra il dubbio interpretativo e la decisione anche parziale del giudizio (…) oltre il quesito sub  3) (…)»; Cass., 25 marzo 2025, n. 7965, cit., nella cui motivazione si legge che «il giudice di merito rimettente deve impegnarsi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale, al fine di dimostrare che la questione sottoposta all’esame della Corte si pone in un concreto ed effettivo rapporto di strumentalità con la definizione, anche parziale, della controversia».

([34]) F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 532. Osservazione analoga si rinviene pure in A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 690 s.

([35]) In tal senso, cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 64 s., il quale ritiene che se la questione riguardi, invece, «profili processuali, il rinvio (…) potrebbe legittimamente avvenire anche indipendentemente dallo svolgimento dell’istruttoria e perfino in limine litis». Cfr., altresì, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.1., secondo cui, con riferimento alla condizione  de quo, «la norma (…) ha il senso (…) di precludere al giudice del merito di rivolgersi alla Corte prima di aver stabilito di applicare la disposizione a cui la questione pertiene ossia, ove la questione si leghi a fatti controversi, solo all’esito della fase istruttoria»; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 360 s., la quale osserva che «se il presupposto è che la questione di diritto sia agganciata ad una costruzione fattuale concreta, occorrerà attendere che quest’ultima risulti sufficientemente descritta all’esito della fase istruttoria, ove si tratti di causa fondata su prova costituenda. Il problema non si pone invece nelle ipotesi di causa fondata solo su prova documentale, ovvero solo in diritto, il cui profilo fattuale risulta non controverso»; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 4, secondo cui «tale rilevanza si apprezza (…) quando la causa è riservata in decisione, anche anticipatamente, per la pronuncia su questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito (art. 187). La sede propria per l’elevazione dell’incidente è quella decisoria (…)». In precedenza, cfr. G. Scarselli, Note, cit., par. 3, il quale evidenzia che «il problema è che se la cassazione viene chiamata (…) a pronunciarsi in un momento anteriore alla fissazione definitiva dei fatti, il rischio è che la sua anticipata attività scombini un po’ le regole, e soprattutto possa essere attività sempre successivamente opinabile per il giudice e le parti per non corrispondenza o completezza dei fatti al principio di diritto pronunciato». Secondo l’a., per cercare di ovviare a questo problema si potrebbe ritenere che «il giudice del merito non può mai rimettere una questione di diritto alla Corte di cassazione prima della chiusura dell’istruttoria, ovvero prima di avere la certezza de(i) fatti». Tuttavia, rileva che anche una simile opzione interpretativa non risolverebbe sufficientemente il problema, «poiché anche dopo la chiusura dell’istruttoria si può depositare un documento sopravvenuto, oppure chiedere una remissione in termini, oppure far disporre un giuramento decisorio, o infine lo stesso giudice di appello, anche in forza del medesimo materiale istruttorio, può sempre ricostruire i fatti in modo diverso da come li aveva immaginati il giudice di primo grado». Richiamando l’opinione di Scarselli, nel senso di ritenere che il rinvio debba essere disposto all’esito dell’istruttoria si orienta anche L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.; dal canto suo, V. Capasso, Il rinvio, cit., 592, osserva, invece, che «tale opzione (…) pare trascurare – ratione temporis, in realtà, giust(ificat)amente – l’ipotesi che la questione insorga con riferimento all’interpretazione di disposizioni processuali (e dunque in un momento potenzialmente anteriore alla chiusura dell’istruttoria, non necessariamente inciso dallo stadio di avanzamento di quest’ultima ed, anzi, talora pregiudiziale alla sua apertura e/o prosecuzione) (…)».

([36]) Cfr. E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130. Cfr. pure A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 3, secondo cui il rinvio potrebbe essere disposto «in ogni fase del giudizio di primo grado o di appello, ed anche in sede di decisione», con la precisazione, tuttavia, che «non sarà consentito al giudice di primo grado se la stessa questione esuli d(a)l thema decidendum definito dalle domande, eccezioni e conclusioni proposte, precisate o modificate, dalle parti, a norma degli artt. 163, 166, 167, 183 (171-ter) c.p.c., o da quelle altrimenti (…) rilevabili d’ufficio»; M. Marinelli, La saisine, cit., 77, nota 41, per il quale «a fronte del silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che il giudice a quo goda di ampia discrezionalità sul quando richiedere lumi di ermeneutica in sede apicale (…)»; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.3, il quale osserva che la questione può essere rimessa alla Corte «in ogni stato di ciascun grado di merito, non appena sia (…) apprezzata dal giudicante come idonea a definire il giudizio: all’atto dell’instaurazione della lite o del contraddittorio davanti al singolo giudice, ma anche una volta terminata l’istruttoria ed anche una volta che sia stata trattenuta la causa in decisione (…)». All’interno del filone interpretativo indicato nel testo, ci sembra possa essere ricondotta anche la posizione di A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.1., per il quale, infatti, il dies a quo «per sollevare il rinvio» dovrebbe essere individuato nella scadenza «dei termini di costituzione tempestiva di tutte le parti interessate allo stesso». L’a. aggiunge, tuttavia, che «anche per contemperare i vari possibili oggetti delle questioni da rimettersi (…) – con termine mobile caso per caso – laddove e fin tanto che la questione richieda ancora una compiuta istruttoria, il rinvio sarà da considerarsi inammissibile sino al suo esaurimento». Cfr., altresì, A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 3, secondo cui «il momento di regola più opportuno (…) si collocherà subito dopo o contemporaneamente alla prima udienza, e con contraddittorio sulla rimessione svolto nelle memorie precedenti a seguito di provocazione del giudice contenuta nella pronuncia sulle “verifiche preliminari” di cui al nuovo art. 171 bis c.p.c., purché la questione di diritto affiori già con sicura rilevanza dagli atti introduttivi; (…) in caso contrario, dopo la chiusura della trattazione e dell’istruttoria ed in luogo della fissazione dei termini finali di cui ai novellati artt. 189 e 352»; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 691, per il quale ai fini della valutazione circa la rilevanza della questione «sarà (…) opportuno che nel processo di merito sia quantomeno definitivamente fissato il thema decidendum (…), tanto sotto il profilo fattuale che sotto quello giuridico delle norme di diritto invocate dalle parti e/o ritenute dal giudice applicabili a quella controversia (iura novit curia)». Da qui, pertanto, l’osservazione che «sebbene la legge non fissi limiti temporali (…) per disporre il rinvio (…), il giudice dovrebbe comunque provvedervi solo dopo che si è chiusa la fase preparatoria del processo (…) disciplinata dai nuovi artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. (…)». In senso conf., cfr. P. Farina, La riforma, cit., 115 s., nota 68; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 532. Nel senso di cui nel testo, v. pure A. Panzarola, Introduzione, cit., 68 ss.; G. Romano, Il rinvio, cit., 31; A. Carosi, Il rinvio, cit., 607 s.

([37]) A. Carratta, Il rinvio, cit., 469 s. Cfr., altresì, Id., Le riforme, cit., 114.

([38]) Nel senso di ritenere che anche il giudice d’appello possa disporre il rinvio pregiudiziale cfr., condivisibilmente, A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 2; A. Scarpa, Il rinvio, cit., spec. par. 3; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 536; A. Panzarola, Introduzione, cit., 17, nota 50, 29, nonché 157 ss., ove affronta la questione relativa alle sorti del principio di diritto ex art. 363 bis, comma 6, c.p.c. – pronunciato a seguito di rinvio disposto dal giudice d’appello – nel caso di estinzione del giudizio di appello; C. Silvestri, Il rinvio, cit., par. 2; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 4; G. Romano, Il rinvio, cit., 30; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 1; C. Romano, Il rinvio, cit., 284 e 287; A. Carosi, Il rinvio, cit., 599; in tal senso, sembrano orientarsi anche V. Capasso, Il rinvio, cit., 595 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 61. In precedenza, v. pure G. Scarselli, Note, cit., par. 4; G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3; R. Frasca, Considerazioni, cit., par. 8.

([39]) A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 3. Rilievo sostanzialmente analogo si rinviene anche in C. Romano, Il rinvio, cit., 287.

([40]) Cfr. Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, cit. Cfr., altresì, Cass., 25 marzo 2025, n. 7965, cit., ove si osserva che «la necessaria pregiudizialità (…) deve essere valutata in termini di concretezza e deve costituire un effettivo antecedente logico rispetto alla decisione della causa principale pendente davanti al giudice di merito, cosicché il sindacato di ammissibilità, sotto questo profilo, risulta assai ampio ed incisivo, riguardando il fatto concreto e il merito della decisione. Se deve escludersi l’ammissibilità della questione quando questa non è in grado di definire, neppure parzialmente, il giudizio in considerazione delle concrete ragioni di merito dedotte in causa, a maggior ragione deve negarsi che la questione sia rilevante quando non possa incidere sull’esito processuale della lite per la ricorrenza di ragioni ‘in via preliminare al merito’ che impongono il rigetto della domanda, ad esempio per difetto di una condizione dell’azione (…)». In dottrina, cfr. F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 531; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4, secondo cui «la necessaria pregiudizialità della questione (…) comporta che la stessa costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico influente sull’esito del thema decidendum del processo di merito pendente (…)»; C. Romano, Il rinvio, cit., 289, per la quale il requisito della rilevanza si apprezza in relazione a quella questione che costituisce «un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto alla definizione del processo, al di là del fatto che riguardi il merito della causa o un profilo di rito».

([41]) Cfr. E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 5.

([42]) Cfr. Cass., Primo Pres., 9 aprile 2025, n. 9301, in www.cortedicassazione.it.

([43]) Cfr. Cass., Primo Pres., 9 aprile 2025, n. 9301, cit.

([44]) Tenuto conto delle diverse espressioni utilizzate, in parte qua, nell’art. 1, comma 9, lett. g), l. n. 206/2021 e nell’art. 362 bis c.p.c. formulato dalla c.d. Commissione Luiso, nel senso di cui nel testo cfr. G. Scarselli, Note, cit., par. 7; G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 4; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 5; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 375, secondo cui il requisito de quo è «da ritenersi sussistente ogniqualvolta venga in rilievo l’interpretazione di un testo normativo di recente introduzione, ovvero di una norma non ancora esaminata dal giudice di legittimità»; M. Acierno, R. Sanlorenzo, La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?, in www.questionegiustizia.it, par. 5. Cfr., altresì, L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.; A. Mondini, Il rinvio, par. 2.2., per il quale «sarà in genere una questione relativa ad una legge di recente emanazione. Tuttavia la legge richiede solo che non vi siano precedenti nella giurisprudenza di legittimità». Più di recente, cfr. E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130; A. Carratta, Il rinvio, cit., 470; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 532 s.; F. Terrusi, Le Sezioni Unite e l’art. 363-bis c.p.c.: ovvero le fallacie di un ragionamento controintuitivo, in www.judicium.it, par. 9, ove si osserva che «la questione “non ancora risolta” è la questione “non ancora affrontata”, esattamente come emerge dalla legge delega. In questo, il cambio di formulazione non è significativo. Ai fini del rinvio (…) la precondizione è che non vi siano precedenti nella giurisprudenza di legittimità (…)». All’interno di questo indirizzo, sembra possa essere ricondotta anche la posizione di F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 65 s., secondo cui «l’art. 363-bis c.p.c. dovrebbe trovare applicazione soprattutto per questioni interpretative che attengono a interventi legislativi recenti e non ancora del tutto scandagliati in sede di legittimità». Osserva, infatti, l’a. che «le maglie dell’istituto sarebbero considerevolmente più larghe ove si ipotizzasse che la questione non ancora “risolta” venga intesa (…) non solo come questione del tutto nuova, bensì anche come questione la cui risoluzione non sia ancora oggetto di un orientamento consolidato di legittimità o comunque certificato dalle Sezioni Unite». Tuttavia, ritiene che «un’interpretazione ampia del requisito (…) non appare consentita dal dato testuale (…) e sarebbe probabilmente contraria alla finalità dell’istituto (…), che non è quella di consolidare la giurisprudenza di legittimità o di dirimerne i contrasti o di provocare l’intervento delle Sezioni unite». L’a. non manca, comunque, di rilevare che accedendo all’opzione interpretativa secondo cui la condizione de quo «esige la novità assoluta della questione, (…) l’impegno del giudice di merito sarà particolarmente gravoso, atteso che toccherà a lui studiarla (se del caso, per la prima volta) ed elaborare tutte le possibili soluzioni (…)» (op. cit., 69). Sembra, inoltre, opportuno ricordare che sulla novità della questione la già citata Relazione del 24 maggio 2021, si esprimeva, al par. 4.2., nei seguenti termini: «in primo luogo, tale presupposto sarà sussistente tutte quelle volte in cui venga in rilievo l’interpretazione di un testo normativo di recente emanazione. Tuttavia, la “novità” deve essere intesa in modo più ampio, quale assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (…) lo strumento in esame potrà essere utilizzato anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia».

([45]) Oltre a Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, cit., cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449, in Foro it., 2024, I, 1752 ss., con nota di richiami di D. Santarpia, nonché con note di D. Santarpia, Interessi legali: un verdetto che scontenta tutti (dunque, il migliore possibile?); di S. Pagliantini, R. Pardolesi, Cervo a primavera: la rinascita dei super-interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; di B. Capponi, Le sezioni unite 12449/24 e l’esecuzione forzata; in Nuova giur. civ. comm., 2024, 1159 ss., con nota di C. Camardi, Il doppio saggio degli interessi legali nell’art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura; in www.judicium.it, con nota di F. Terrusi, Le Sezioni Unite, cit., e con nota di F.P. Luiso, Un errore ed un autogol: brevi osservazioni a caldo su Cass. 7 maggio 2024 n. 12449; in Riv. dir. proc., 2025, 347 ss., con nota di S. Caporusso, Tasso degli interessi e titolo esecutivo silente: la Notte di Hegel. Dalla motivazione della sentenza appena indicata, emerge, infatti, che una «latente divergenza» fra orientamenti della Corte non esclude la novità della questione, attesa «la differenza di formulazione fra la disposizione del codice processuale e la previsione della legge delega, che parlava di questione di diritto “non ancora affrontata dalla Corte di Cassazione”. Ai fini della ammissibilità del rinvio è perciò ora necessario che la questione, pur affrontata dalla Corte, non sia stata dalla stessa ancora risolta». In senso conf., cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968, cit. Cfr., altresì, Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, cit. Al riguardo, v. pure Cass., Primo Pres., 10 maggio 2023, n. 12484 (sulla quale v. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, cit., spec. par. 4 e 5), che esclude l’ammissibilità del rinvio per difetto del requisito della novità, attesa l’esistenza di precedenti decisioni della Corte di Cassazione dalle quali «si rinvengono principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta»; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. Cass., Primo Pres., 10 maggio 2023, n. 12502 (sulla quale v. A. Briguglio, op. ult. cit., spec. par. 7); Cass., Primo Pres., 9 giugno 2023, n. 16435 (sulla quale v., ancora, A. Briguglio, op. ult. cit., spec. par. 8-10), che, nel caso di specie, ritiene inammissibile il rinvio per difetto del requisito della novità, essendo la questione «già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. Numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo, convergono nell’individuazione del forum destinatae solutionis allorché sia evocata in giudizio una amministrazione centrale dello Stato per il pagamento di una somma di denaro»; Cass., Primo Pres., 10 luglio 2025, n. 18939, in www.cortedicassazione.it, ove, ai fini qui d’interesse, si legge: «questa Prima Presidente ritiene che il giudice di merito non può considerare la questione come nuova o non risolta per il solo fatto che manca un precedente esattamente in termini, e massimato, rispetto alla specifica ipotesi che fa sorgere il dubbio interpretativo. Non si dà, cioè, novità della questione quando il giudice del merito sia, come nella specie, nella condizione di poter applicare il principio già affermato dalle Sezioni Unite, e rinvenibile nelle pieghe della motivazione, a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili al medesimo principio». Il fil rouge che sembra accumunare i provvedimenti presidenziali appena richiamati consiste in ciò che il difetto della novità viene ravvisato non nell’esistenza in sé di precedenti pronunce della Corte, ma nel fatto che quelle pronunce già forniscono ai giudici di merito indicazioni chiare circa il modo in cui debbano essere risolte le questioni interpretative oggetto dei rinvii pregiudiziali. Si ricorda, inoltre, Cass., Primo Pres., 4 aprile 2023, cit., che esclude che la questione sia stata già risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, visto che «se ne è occupata, in un’occasione, soltanto in forma di obiter». Ulteriori chiarimenti sul requisito de quo sono stati offerti, di recente, anche da Cass., Primo Pres., 27 maggio 2025, n. 14120, in www.cortedicassazione.it, nella cui motivazione si osserva quanto segue: «I profili giuridici implicati dalla seconda questione oggetto del rinvio (…) risultano (…) più volte affrontati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, e di ciò dà atto lo stesso giudice a quo, giustificando, però, la rimessione ritenendo comunque possibile quel “contrasto latente tra decisioni” che in passato è stato ritenuto sufficiente a valutare l’ammissibilità della questione (decreto Prima Pres. n. 17439/2024, che, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, ha ritenuto “sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni”). E, tuttavia, se l’ammissibilità del rinvio (…) è consentita in presenza di un contrasto – latente o meno – di carattere sincronico, rispetto al quale un’esigenza di chiarezza definitiva può porsi, diversamente è da reputarsi allorquando (come nella specie) una evoluzione diacronica degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità abbia superato una propria precedente ed isolata affermazione di diritto, anche a prescindere dall’intervento delle Sezioni Unite (…)». In dottrina, nel senso di cui nel testo cfr., sostanzialmente, A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b); A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2.; A. Panzarola, Introduzione, cit., 9, 27 s., e più spec. 94 ss.; C. Romano, Il rinvio, cit., 289; A. Carosi, Il rinvio, cit., 601 ss.; G. Romano, Il rinvio, cit., 33, il quale osserva che «un intervento delle Sezioni unite, invece, sembra preclusivo alla possibilità di utilizzare l’istituto (…), in quanto esso dovrebbe avere composto un contrasto o risolto una questione di massima di particolare importanza»; nonché, se ben s’intende, M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 3; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; non sembrano contrari ad una siffatta interpretazione neppure A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4, testo e nota 6; M. Marinelli, La saisine, cit., 82, nota 67. Cfr., altresì, R. Tiscini, Il rinvio, cit., 363 s. Meno chiara sul punto è, invece, la posizione di A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 690, il quale si limita ad osservare che «se la questione di diritto è già stata decisa in precedenza anche da una sola pronuncia dalla Suprema corte, (…) non è nuova (…)».

([46]) In questi termini, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.3., chiarisce il significato della condizione prevista dall’art. 363 bis, comma 1, n. 2, c.p.c.

([47]) Cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 66 s. Cfr. anche A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4: «L’aggettivo “gravi” potrebbe far pensare che il dubbio ermeneutico debba implicare la soluzione di problemi di speciale complessità, ma può pensarsi che nell’applicazione concreta dell’art. 363-bis l’ammissibilità del rinvio venga giustificata già soltanto in presenza delle “diverse interpretazioni possibili”, di cui si sia dato conto in motivazione dal giudice rimettente»; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.2., secondo cui «è necessaria la sostenibilità di almeno due alternative ermeneutiche, ma può desumersi dal sistema l’onere, per il rimettente, di escludere, dal novero delle possibili interpretazioni legittimanti il rinvio, quelle manifestamente destituite di idonei elementi di sostegno, perché possono essere private agevolmente in via ermeneutica della loro attitudine a creare difficoltà di individuazione del significato della norma». In giurisprudenza, cfr. Cass., Primo Pres., 4 aprile 2023, cit., che, nel caso di specie, ravvisa la presenza di gravi difficoltà interpretative, «essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento»; negli stessi termini, cfr. pure Cass., 7 settembre 2023 (R.G. Cass. n. 15340/2023), in www.judicium.it, con commento di A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit.

([48]) Ovvero, qualora si ritenga che l’esistenza di uno o più precedenti della Corte di Cassazione non escluda, per ciò solo, l’ammissibilità del rinvio.

([49]) I casi nei quali può apprezzarsi quanto osservato nel testo non sono, a ben vedere, così eccezionali. Per un’utile casistica, si può v. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, cit., par. 6.1, ove l’a. indica, a titolo esemplificativo, alcune «ipotesi in cui, sebbene la questione (…) oggetto del rinvio sia tutt’altro che vergine e la Suprema Corte se ne sia già occupata, il rinvio debba essere ammesso perché non la si può considerare risolta». Cfr. anche C. Romano, Il rinvio, cit., 289, secondo cui «il vero problema è capire in concreto quante pronunce servano per ritenere una questione “risolta dalla Corte di cassazione”». L’a. ritiene che al riguardo possa soccorrere la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 360 bis n. 1 c.p.c. Per un rilievo analogo, cfr., in precedenza, A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4.

([50]) Per mera comodità, se ne riporta di seguito il testo: «L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili». Nel senso di ritenere che la disposizione di cui all’art. 363 bis, comma 2, c.p.c. sia meramente «esornativa», cfr. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quinta puntata, cit., par. 3; Id., Il rinvio, cit., par. 4, lett. c); cfr., altresì, A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2., che parimenti sembra escludere l’inammissibilità del rinvio nell’ipotesi di «mancato rispetto» dell’obbligo de quo. Nel senso di ritenere che l’ordinanza di rimessione non motivata in ordine alle condizioni previste dalla legge debba essere dichiarata inammissibile, cfr., invece, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.5.; con specifico riferimento al requisito delle gravi difficoltà interpretative, nel senso dell’inammissibilità, cfr. anche A. Panzarola, Introduzione, cit., 87; M. Marinelli, La saisine, cit., 79, nota 55; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 3. In giurisprudenza, la rilevanza dell’obbligo de quo è stata sottolineata in più occasioni. Si è detto, infatti, che «l’art. 363-bis c.p.c. impegna il giudice del merito ad illustrare le diverse opzioni interpretative in gioco, quale test della serietà del dubbio ermeneutico, che deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice. L’obbligo motivazionale così declinato (e funzionalizzato) è volto ad evitare che il giudice operi rinvii puramente esplorativi o ipotetici, richiamandolo ad un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi, là dove, poi, la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra soluzioni contrapposte, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti»: così, Cass., Primo Pres., 15 aprile 2024, n. 10141, in www.cortedicassazione.it. In precedenza, cfr., altresì, Cass., Primo Pres., 3 novembre 2023, n. 30657 e Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, in www.judicium.it, con commento di A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quinta puntata, cit.; Cass., Primo Pres., 15 marzo 2024, n. 7106, in www.cortedicassazione.it. V. pure Cass., Primo Pres., 24 ottobre 2024, n. 27559, in www.cortedicassazione.it, ove si osserva che «non appare ammissibile, come invece avvenuto nel caso di specie, limitarsi a esporre la questione interpretativa e la motivazione della sua gravità attraverso la mera indicazione delle posizioni assunte dalle parti».

([51]) In dottrina, cfr. anche A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b), secondo cui «il giudice del merito potrà – e (…) dovrà motivare con maggior precisione indicando i riferimenti alla pregressa giurisprudenza della Cassazione – ben rimettere questione nominalmente “affrontata” ma tutt’altro che “risolta” perché oggetto di perdurante contrasto all’interno della Suprema Corte; e (…) adeguatamente motivando, potrà attraverso il rinvio riferito a fattispecie concreta segnalare i dubbi che tuttora permangano perfino dopo una pronuncia delle Sezioni Unite, a causa della oscurità intrinseca della medesima o della oggettiva questionabilità riguardo alla riconduzione della nuova fattispecie a quel principio di diritto». Cfr. pure A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2., per il quale laddove il requisito della novità venga inteso in senso più estensivo, «sarà poi auspicabile un saggio coordinamento (…) tra maggior obbligo motivazionale del rimettente quanto più (e quale) sia la giurisprudenza di legittimità esistente in materia».

([52]) In ogni caso – ovvero anche qualora si ritenga che l’esistenza di un solo precedente della Suprema Corte escluda l’ammissibilità del rinvio per difetto di novità – non pare potersi dubitare che il giudice rimettente debba, comunque, indicare l’eventuale esistenza di posizioni divergenti nella giurisprudenza di merito. Invero, l’esistenza di plurimi orientamenti di merito rappresenta un metro attraverso il quale valutare la «gravità» delle difficoltà interpretative legate alla questione oggetto di rinvio. Cfr. anche le considerazioni di L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.; Cass., Primo Pres., 11 aprile 2024, n. 9808, in www.cortedicassazione.it, che ritiene inammissibile il rinvio per insussistenza del requisito de quo, atteso che «il rimettente evidenzia una perplessità interpretativa che non trova riscontro in posizioni variegate espresse dalla giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito interpretativo al riguardo»; analogamente, cfr., in precedenza, Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4071, in www.cortedicassazione.it; Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4121, in www.judicium.it, con commento di A. Carosi, Il «filtro» presidenziale forgia i presupposti applicativi del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: «gravità» del dubbio interpretativo e «serialità» quali argini alle rimessioni esplorative (o ipotetiche) e inutilmente dilatorie; in Il processo, 2024, 431 ss., con commento dello stesso autore, Osservazioni sui primi (e significativi) irrigidimenti del «filtro» presidenziale di ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. V., altresì, Cass., Primo Pres., 9 aprile 2025, n. 9308; Cass., Primo Pres., 10 luglio 2025, n. 18925; Cass., Primo Pres., 7 novembre 2025, n. 29459, tutte in www.cortedicassazione.it.

([53]) In dottrina, questo profilo è stato evidenziato anche da A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. – Prima Puntata, cit., par. 6; Id., Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, cit., passim.

([54]) Cass., Primo Pres., 17 maggio 2024, n. 13749, in www.cortedicassazione.it.

([55]) Cfr. Cass., Primo Pres., 17 maggio 2024, n. 13749, cit., ove si rileva, altresì, che «l’ordinanza di rimessione (…) mostra, in più punti, di voler porre in discussione l’approdo cui è giunta la Corte di cassazione». Osservazione, quella appena ricordata, alla quale segue una precisazione tutt’altro che irrilevante per l’applicazione dell’istituto; si afferma, infatti, che «il rinvio (…) non può trasformarsi in un improprio meccanismo rivolto a riconsiderare o a censurare, sotto questo o quel profilo, decisioni già adottate in sede di legittimità. Esso non può essere incentrato sul dissenso da un precedente di legittimità». In dottrina, cfr. le considerazioni espresse da A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – Terza Puntata, cit., par. 1, a proposito del «rapporto simbiotico» tra le condizioni della novità e quello della difficoltà: «La prima condizione, in astratto, potrebbe essere assorbita dalla seconda (…): se la questione è già risolta dalla Cassazione essa non presenta, almeno in apparenza, “gravi difficoltà”. Almeno in apparenza, perché il giudice di merito potrebbe ben sottolineare argomentatamente che la soluzione della Cassazione risulta non condivisibile ed inappagante, donde appunto la intrinseca “difficolta” di una questione interpretativa che vede (…) contrapporsi due soluzioni, una già resa dall’organo di vertice ed una diversa non peregrina e fors’anche preferibile». Rileva, tuttavia, l’autore che «la espressa previsione della condizione (…) in parola (…) esclude in radice questa possibilità (…)»; ed infatti, se la questione «è già risolta dalla Cassazione, condivisibilmente o meno secondo il giudice del merito, il rinvio è inammissibile».

([56]) Cfr. Cass., Primo Pres., 17 maggio 2024, n. 13749, cit. A ben vedere, si afferma dunque, in parte qua, ciò che era già, più o meno, esplicito in alcuni precedenti provvedimenti presidenziali; il riferimento corre, in particolare, a Cass., Primo Pres., 10 maggio 2023, n. 12484; Cass., Primo Pres., 10 maggio 2023, n. 12502; Cass., Primo Pres., 9 giugno 2023, n. 16435, tutti citati retro, in nota 45.

([57]) Una formula, quella indicata tra parentesi nel testo, che ricorre spesso nei provvedimenti presidenziali di ammissibilità/inammissibilità dei rinvii pregiudiziali: cfr., tra gli altri, Cass., Primo Pres., 3 novembre 2023, n. 30657, cit.; Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, cit.; Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4071, cit.; Cass., Primo Pres., 11 aprile 2024, n. 9808, cit.; Cass., Primo Pres., 15 aprile 2024, n. 10141, cit.; Cass., Primo Pres., 7 ottobre 2024, n. 26140, in www.cortedicassazione.it.

([58]) Cfr., infatti, Cass., Primo Pres., 3 novembre 2023, n. 30657, cit.; Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, cit.; Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4071, cit.; Cass., Primo Pres., 11 aprile 2024, n. 9808, cit.; Cass., Primo Pres., 15 aprile 2024, n. 10141, cit.

([59]) Si è rilevato che la formula utilizzata dal nostro legislatore sembra recepire l’interpretazione che del requisito de quo è stata offerta nell’ordinamento francese: cfr., infatti, M. Marinelli, La saisine, cit., 79, nota 55. In proposito, v. pure V. Capasso, Il rinvio, cit., 591; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 387 s., testo e nota 81; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 534.

([60])  Così, infatti, viene comunemente indicata la condizione ora in esame: cfr., tra gli altri, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 1 e 4; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 67; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 533; A. Panzarola, Introduzione, cit., 56; C. Romano, Il rinvio, cit., 290; P. Biavati, L’architettura, cit., 43; C. Silvestri, Il rinvio, cit., par. 2; A. Carosi, Il rinvio, cit., 597. Secondo R. Tiscini, Il rinvio, cit., 372, non sarebbe «condivisibile la riconduzione del requisito alla “serialità” per come oggi intesa (nel senso di riferirsi alle cause seriali o massive intorno a cui sono costruite le azioni collettive): ciò significherebbe ridurne notevolmente la portata (…)».

([61]) Trattasi di un profilo che, con diversi accenti, è stato da più parti evidenziato in dottrina. Cfr., infatti, E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130, secondo cui «non è agevole immaginare su quali basi e in forza di quali strumenti poter stabilire se si tratta di una questione isolata o suscettibile di porsi in modo ricorrente»; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4, il quale evidenzia che «La condizione di più complessa accertabilità attiene (…) alla idoneità della questione a porsi in numerosi giudizi. Al giudice del merito (…) ed al Primo Presidente della Corte di cassazione (…) viene richiesto un arduo giudizio oracolare, il quale prescinde dal singolo caso in esame e impone un calcolo prognostico su identici casi futuri»; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 67, il quale sottolinea la vaghezza del «concetto», che «implica una valutazione prognostica (…) circa la frequenza dell’insorgenza della medesima questione in altri giudizi»; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 533 s., secondo cui il requisito della serialità «appare di difficile riscontro da parte del giudice, non disponendo quest’ultimo di adeguati strumenti statistici per sapere se il quesito ermeneutico che intende sottoporre alla Corte di cassazione si ponga in altri processi»; C. Romano, Il rinvio, cit., 290, secondo cui tale condizione affida «al primo presidente un giudizio quasi “oracolare” (…)». In precedenza, cfr. B. Capponi, È opportuno, cit., il quale già esprimeva criticità sul requisito de quo, in quanto presuppone «un’attività valutativa-predittiva del rimettente e, quindi, della Corte, estesa a elementi estranei al processo in cui il dubbio interpretativo è sorto (…)»; nonché, C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 5, che già si domandava: «come si misura la suscettibilità della questione di presentarsi in numerose altre controversie? Come dovrà motivare il giudice a quo (…)?». Nel senso di ritenere che la valutazione «sulla serialità della questione» sia «oggettiva», cfr., invece, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3. Cfr., altresì, A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 690, secondo cui il riscontro dei requisiti della novità e della serialità è «di tipo prevalentemente empirico e di non particolare complessità (…)».

([62]) Come noto, infatti, l’art. 363 bis, comma 3, c.p.c. affida proprio al Primo Presidente della Corte di Cassazione la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

([63]) Cfr. F.S. Damiani, op. loc. ult. cit. Cfr., altresì, A. Scarpa, op. loc. ult. cit. Al riguardo, osserva A. Panzarola, Introduzione, cit., 98 che «la “serialità” della questione (…) è disegnata dalla norma (…) in chiave prospettica (…). In questa chiave la serialità, mentre assume un connotato ipotetico, si profila quale “astratta possibilità (…) di porsi in numerosi giudizi”, per il cui apprezzamento è richiesta “una valutazione prognostica” da parte della Corte di cassazione (e, in principio, del giudice di merito)». Aggiunge, tuttavia, l’a. che «la serialità sussiste evidentemente pure quando già sia empiricamente riscontrabile la frequente riproposizione della stessa questione in altri giudizi sulla scorta di una diagnosi affidata agli indici più vari (…)». Da qui, pertanto, la considerazione che «diagnosi e prognosi (…) convivono nel medesimo concetto e, a seconda dei casi, la valutazione di ammissibilità della questione di diritto sarà disimpegnata, per il profilo sotto esame, sulla base dell’una o dell’altra o sovente (…) cumulativamente».

([64]) Il termine è utilizzato da A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. a), laddove osserva che «non si può escludere che la Suprema Corte, rectius il Primo presidente, supportato (…) dall’Ufficio del Massimario o dalla Procura Generale, ravvisi indizi di possibile “serialità” non indicati dalla ordinanza ed ammetta il rinvio, ma anche ed al contrario che non trovi plausibili quelli indicati dal giudice del merito».

([65]) Ragionando sulla condizione de quo, A Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. a), scrive, infatti, che «si contrapporranno agli estremi un modo rigorosamente letterale di intenderla giusto il quale ad esempio una questione interpretativa di disposizione processuale è sempre per definizione “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, e viceversa un modo per così dire maggiormente funzionale: la “numerosità” andrebbe intesa con riguardo ad una “serie” omogenea e cioè ad un rilevante settore di contenzioso con connotazioni sostanziali e “di merito” identiche (…)». Invero, l’a. non esclude neppure che la c.d. serialità possa imporsi «a tal punto da abbassare l’asticella della condizione della gravità o difficoltà del dubbio interpretativo o anche quella della “novità” della questione». A quest’ultimo proposito, evidenzia, in nota 8, il ruolo che a tal fine può giocare «la sostanziale inefficienza» della disciplina in materia di class action. Per quanto riguarda le questioni concernenti o, comunque, legate a disposizioni di diritto processuale, sembra che la condizione della serialità sia stata di più agevole accertamento anche in sede di filtro di ammissibilità del rinvio. Cfr., ad es., Cass., Primo Pres., 7 luglio 2023 (R.G. Cass. n. 12668/2023), cit., che ravvisa la sussistenza della condizione de quo, essendo la questione oggetto del rinvio suscettibile di porsi in tutti i giudizi «oggetto di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch’essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall’art. 5, comma 1, del citato d.lgs.»; Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024 (R.G. Cass. n. 1200/2024), in www.cortedicassazione.it, che, nel caso di specie, ha riscontrato l’esistenza di una questione «“suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, ossia in tutti quelli nei quali l’affittante si rivolga al procedimento speciale» ex art. 658 c.p.c. «per ottenere un rapido rilascio dell’azienda da parte dell’affittuario moroso»; Cass., Primo Pres., 10 ottobre 2024 (R.G. Cass. n. 17439/2024), in www.cortedicassazione.it, secondo cui la questione è «“sucettibile di porsi in numerosi giudizi”, in ragione della tipologia di contenzioso (esecuzione forzata in base a mutuo stipulato con atto pubblico) ed al fatto che il dubbio ermeneutico investe la disposizione codicistica – l’art. 474, comma primo, c.p.c. – che individua i requisiti del titolo esecutivo e, segnatamente, la certezza del diritto risultante dal titolo».

([66]) A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 2.5.

([67]) Cfr. A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.2. Cfr. anche A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quinta puntata, cit., par. 2, secondo cui tra le questioni interpretative suscettibili di porsi in numerosi giudizi vi sono quelle «concernenti disposizioni di nuovo conio su materia che sia essa stessa nel suo complesso intrinsecamente connotata da rilevante “numerosità” causidica, ad esempio quella assicurativa (…)». Nel senso di ritenere che «il processo del lavoro è una sede naturale per il nascere di controversie seriali», pertanto, in forza dell’art. 363-bis, comma 1, n. 3, c.p.c., «appare quasi automatica» l’applicazione dell’istituto «nelle cause di lavoro», cfr. M. Menicucci, Accertamento pregiudiziale, cit., 9.

([68]) In questa prospettiva cfr., infatti, A. Briguglio, op. loc. ult. cit., il quale, oltre all’ipotesi ricordata nella nota che precede, indica i casi «in cui la fonte della potenziale notevole “numerosità” causidica (…) è data (…) da un macro evento (…)», nonché quei «casi (…) “normali” e perciò assai frequenti (…)», per i quali «un maggior rigore nel valutare la “numerosità” della questione (…) si impone». Sotto quest’ultimo profilo, si ricorda che, ad es., Cass., Primo Pres., 26 ottobre 2023 (R.G. Cass. n. 19606/2023), in www.cortedicassazione.it, ha ritenuto che la questione sia suscettibile di porsi «in tutte le esecuzioni forzate cui sia seguita l’apertura di una liquidazione controllata a carico del debitore, con il rischio di una sedimentazione di interpretazioni disomogenee dei giudici di merito»; Cass., Primo Pres., 29 febbraio 2024 (R.G. Cass. n. 2098/2024), in www.cortedicassazione.it, ha rilevato che la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, poiché «può in astratto riguardare (…) un considerevole numero di immobili con problematiche strutturali di vario tipo o con oneri di custodia, di gestione o di consolidamento (…)»; Cass., Primo Pres., 17 settembre 2025 (R.G. Cass. n. 15611/2025), in www.cortedicassazione.it, ha riscontrato che, nel caso di specie, la questione «è certamente suscettibile di porsi in numerosi giudizi, tenuto conto non soltanto dell’ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori a una data ancora prossima, quale quella del 5 marzo 2025, ma anche del fatto che le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che (…) una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio (…) rivestirebbe un’importante valenza deflativa, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale»; ed ancora, Cass., Primo Pres., 5 giugno 2025 (R.G. Cass. n. 7497/2025), in www.cortedicassazione.it, ha ritenuto ammissibile, in parte qua, il rinvio, atteso che la questione sollevata è «idonea a riproporsi in una serie variegata e innumerevole di giudizi, ossia in tutti i casi in cui, a prescindere dalla loro successione cronologica, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca incide sui medesimi beni oggetto di una espropriazione forzata».

([69]) Cfr. Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4121, cit.

([70]) Cfr., infatti, Cass., Primo Pres., 3 novembre 2023, n. 30657, cit.: «La serialità della questione sembra difficilmente ipotizzabile se si considera che non consta che l’interrogativo sollevato sia stato oggetto di specifiche decisioni da parte della giurisprudenza di merito a partire dalla riforma del diritto societario». Cfr. anche Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, cit., che, nel caso di specie, ritiene insussistente il requisito in esame alla luce del fatto che «il rimettente non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la (…) questione sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, posto che la giurisprudenza di merito richiamata nell’ordinanza (…) non si è pronunciata sulla fattispecie oggetto di cognizione nel giudizio a quo, rispetto alla quale, del resto, non si rinvengono specifici approfondimenti nella dottrina (…)».

([71]) Cfr., infatti, Cass., Primo Pres., 15 marzo 2024, n. 7106, cit., che esclude la sussistenza del requisito de quo «emergendo dalla stessa ordinanza di rimessione che la questione si è posta all’attenzione della giurisprudenza territoriale solo in pochissime occasioni (in tutto quattro) nel corso degli ultimi 16 anni e che, del pari, non sono affatto numerose le controversie pendenti».

([72]) Nel senso di cui nel testo, oltre ai provvedimenti presidenziali citati nelle due note precedenti, cfr. Cass., Primo Pres., 14 giugno 2023 (R.G. Cass. n. 11906/2023), in www.cortedicassazione.it, ove si è osservato che «la questione è certamente suscettibile di proporsi in numerosi giudizi, come attestato già dal numero di provvedimenti della giurisprudenza di merito emessi e dall’impatto numerico dei ricorsi per separazione consensuale o divorzio congiunto»; Cass., Primo Pres., 18 settembre 2023 (R.G. Cass. n. 16260/2023), in www.cortedicassazione.it, in cui si legge che «la questione è destinata a riproporsi in maniera particolarmente numerosa e frequente ed ha registrato la coesistenza di orientamenti contrastanti tra i giudici di merito»; Cass., Primo Pres., 18 settembre 2023 (R.G. Cass. n. 16885/2023), in www.cortedicassazione.it; Cass., Primo Pres., 7 settembre 2023, cit., in www.judicium.it, con commento di A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit., che ritiene sussistente il requisito della serialità in forza del fatto che «la questione interpretativa non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità. Lo dimostrano le molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema. Vengono altresì in rilievo gli interventi, in sede di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dell’arbitro bancario finanziario, anche con una decisione del collegio di coordinamento»; Cass., Primo Pres., 4 ottobre 2023 (R.G. Cass. n. 16915/2023), in www.cortedicassazione.it, che ha riscontrato che «la questione è (…) suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come dimostrato dall’emersione del problema interpretativo presso diversi giudici tributari»; nonché, negli stessi termini, Cass., Primo Pres., 4 ottobre 2023 (R.G. Cass. n. 16910/2023), in www.cortedicassazione.it; Cass., Primo Pres., 25 luglio 2024 (R.G. Cass. n. 15074/2024), in www.cortedicassazione.it, in cui la sussistenza della condizione della serialità è desunta «sia dalle varie pronunce dei giudici tributari sul tema, sia dalla pendenza di ricorsi che pongono la stessa questione dinanzi al giudice a quo e a questa Corte di legittimità»; Cass., Primo Pres., 11 settembre 2024 (R.G. Cass. n. 16029/2024), in www.cortedicassazione.it, che ritiene esistente il requisito, atteso che il rimettente aveva segnalato la «pendenza di oltre 100 cause solo presso la Corte di Appello di Firenze e l’esistenza di opzioni interpretative contrapposte nella giurisprudenza di merito». Si può v., altresì, Cass., Primo Pres., 7 febbraio 2025 (R.G. Cass. n. 24726/2025); Cass., Primo Pres., 4 aprile 2025 (R.G. Cass. n. 4546/2025); Cass., Primo Pres., 27 maggio 2025, n. 14121, tutte in www.cortedicassazione.it. Si ricorda, in questa sede, che l’art. 362 bis, comma 2, n. 4, c.p.c., formulato dalla c.d. Commissione Luiso, parlava proprio di «questione che, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito».

([73]) In dottrina, cfr. anche A. Caruso, Il «filtro», cit., par. 3, e Id., Osservazioni, cit., par. 3, a commento di Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4121, cit.; nonché, A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quinta puntata, cit., a commento di Cass., Primo Pres., 3 novembre 2023, n. 30657, cit., e Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, cit.

([74]) Cfr., in questi termini, Cass., Primo Pres., 14 febbraio 2024, n. 4121, cit.; Cass., 14 febbraio 2024, n. 4071, cit.; Cass., Primo Pres., 11 aprile 2024, n. 9808, cit.; Cass., Primo Pres., 17 luglio 2025, n. 19883, in www.cortedicassazione.it; v., altresì, Cass., Primo Pres., 8 settembre 2025, n. 24757, in www.cortedicassazione.it.

([75]) Cfr., infatti, Cass., Primo Pres., 23 luglio 2024 (R.G. Cass. n. 14335/2024), in www.cortedicassazione.it: «Sussiste il requisito della grave difficoltà interpretativa sia per la complessità della questione nel panorama normativo di riferimento sia per le potenzialità applicative che la stessa presenta, trattandosi di accertamento e riscossione di tributi di larghissima diffusione anche con riferimento ad aree geografiche diverse da quella di competenza del giudice rimettente. Come ben illustrato nel provvedimento di rimessione possono prospettarsi difformi opzioni interpretative. La prognosi è, pertanto, di ampia possibilità di riproporsi in numerosi analoghi giudizi pur in mancanza di un’attuale coesistenza di orientamenti di merito contrastanti».

([76]) Così, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 67. Cfr., altresì, Cass., Primo Pres., 7 settembre 2023, n. 15340, cit.

([77]) Cfr. Cass., Primo Pres., 7 novembre 2023, n. 31016, cit. In termini sostanzialmente non dissimili, cfr. già la Relazione della c.d. Commissione Luiso, in cui si legge che il «problema interpretativo (…) dovrà essere idoneo a manifestarsi in una pluralità di controversie: (…) la questione giuridica dovrà essere, per sua stessa natura, suscettibile di riproporsi negli stessi termini e di essere applicata a fattispecie identiche. In questo modo, la pronunzia della Corte potrà avere – (…) in concomitanza del sorgere di un determinato contenzioso – la portata di un autorevole precedente nel sistema di riferimento e non esaurirsi nella fattispecie singola definita». In dottrina, v. A. Panzarola, Introduzione, cit., 99.

([78]) Non a caso, sin dai primi commenti al nuovo istituto, si parla sovente di «nomofilachia preventiva»: cfr. E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 2; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 1; L. Tria, Il rinvio, cit., 5 s.; G. Romano, Il rinvio, cit., 28; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2. Cfr., altresì, B. Capponi, La nomofilachia, cit., par. 7 e 8, che considera il rinvio pregiudiziale una manifestazione di quella che definisce «nomofilachia anticipatoria»; di nomofilachia «anticipata» parla pure A. Carosi, Il rinvio, cit., 587. Cfr., altresì, A. Panzarola, Introduzione, cit., 1, e spec. 17 ss., secondo cui il rinvio rappresenta uno strumento di nomofilachia «anticipata» e «non impugnatoria». In giurisprudenza, cfr., in particolare, Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, cit.; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, cit.; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11688, cit.

([79]) Di questione «“di interesse pubblico”» parla, invece, C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 1.

([80]) Nel senso di cui nel testo, cfr., in dottrina, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 6; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 539 s.; P. Farina, La riforma, cit., 117 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 81; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 6; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 7; A. Carratta, Il rinvio, cit., 470 s.; Id., Le riforme, cit., 116; A. Panzarola, Introduzione, cit., 44 s. e, più spec. 149 s.; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 384; C. Romano, Il rinvio, cit., 291; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 379; G. Romano, Il rinvio, cit., 34; L.V. Caramia, in A. Alfieri, L.V. Caramia, La prevedibilità, cit., 209; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.6; A. Carosi, Il rinvio, cit., 603; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; v. pure C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6; G. Scarselli, Note, cit., par. 4; M. Fabiani, Rinvio, cit., 202; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.; R. Frasca, Considerazioni, cit., par. 8.

([81]) Cfr. G. Scarselli, Note, cit., par. 4, che evidenzia espressamente il punto. Cfr., altresì, Id., I punti salienti dell’attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in www.giustiziainsieme.it, par. 6.

([82]) Cfr., infatti, G. Scarselli, Note, cit., par. 4; Id., I punti, cit., par. 6; cfr., altresì, R. Donzelli, Riforma, cit., 10; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 7; V. Capasso, Il rinvio, cit., spec. 602 s.; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 133. Di «meccanismo potenzialmente distorsivo del principio di cui all’art. 101 Cost.» parla anche L. Passanante, Le impugnazioni, cit., par. 7. Secondo F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 81, «i dubbi di costituzionalità possono (…) sollevarsi non già a proposito dell’efficacia vincolante della pronuncia (…), quanto piuttosto a proposito della strada (…) che il legislatore ha tracciato per giungere a quella pronuncia». Osserva, infatti, l’a. che «il potere discrezionale e officioso dato al giudice di merito di non decidere e di adire per saltum (…) la Cassazione, rendendola così giudice di primo e unico grado della questione interpretativa, sembra poco rispettosa sia dei diritti costituzionali di azione e di difesa consacrati nell’art. 24, 1° e 2° comma, Cost., sia del principio del giudice naturale precostituito per legge affermato dall’art. 25 Cost.»

([83]) In questa prospettiva, oltre a quanto si dirà nel testo, cfr. A. Fabiani, Rinvio pregiudiziale, cit., 202 s., ove osserva che qualora si ritenga che la decisione della questione valga «come preclusione», non nascerebbe alcun vincolo per il giudice dell’impugnazione, perché in forza di quella preclusione la decisione, comunque, «non sarebbe più impugnabile»; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 380 s., secondo cui non si avrebbe violazione dell’art. 101, comma 2, Cost., perché «il principio di soggezione del giudice alla sola legge va necessariamente bilanciato con l’esigenza (…) della certezza del diritto, che (…) rinviene un preciso presupposto normativo nel principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.» Non solo. Aggiunge, infatti, l’a. che «nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere prevalente, tra i principi di rango costituzionale, quello enunciato nell’art. 101, comma 2°, Cost., va comunque rilevato che il vincolo extraprocessuale (…) non pare potersi profilare quale precedente stricto sensu, tale da minare la soggezione del giudice alla sola legge». Cfr., altresì, C. Romano, Il rinvio, cit., 294, secondo cui «nessuna libertà viene sacrificata perché è lo stesso giudice a scegliere di rimettere la questione alla Suprema corte, per giudice dovendo intendersi (…) non la persona fisica, ma il giudice del procedimento, così risolvendo anche la prospettata aporia relativa al giudice di appello, il quale è tenuto ad uniformarsi al principio affermato dalla Suprema corte, anche quando non sia stato lui a scegliere di rimettere la questione pregiudiziale (…), trattandosi di limite connaturato al carattere impugnatorio del giudizio di appello, per natura e funzione non sovrapponile a quello di primo grado».

([84]) Cfr. A. Carratta, Il rinvio, cit., 471; Id., Le riforme, cit., 116 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 79 ss.; C. Romano, Il rinvio, cit., 294; M. Marinelli, La saisine, cit., 84, nota 78; A. Carosi, Il rinvio, cit., 609 ss.; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 5; G. Romano, Il rinvio, cit., 34 s.; cfr., altresì, A. Panzarola, Introduzione, cit., 44 s., nota 137; in senso dubbio, sembra orientarsi A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 6.

([85]) Cfr., tra gli altri, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 4; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 7; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 78 s.; A. Carratta, Il rinvio, cit., 471; Id., Le riforme, cit., 117; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 6; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 689; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 386; C. Romano, Il rinvio, cit., 291; v., altresì, A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1. Ritiene, invece, G. Scarselli, I punti, cit., par. 6.1, che «porre sullo stesso piano l’art. 393 con l’art. 363 bis c.p.c. sia errato. Nel caso dell’art. 393 c.p.c. noi siamo di fronte ad un processo già fatto e deciso, mentre nel caso dell’art. 363 bis c.p.c. noi siamo (…) di fronte ad un processo da fare e da decidere (e/o comunque da completare nel suo iter); in un caso si ha una vera e propria pronuncia della Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, che, ove non fosse vincolante in assenza di rinvio o nel caso di estinzione del giudizio di rinvio, consentirebbe alle parti di aggirare la decisione (…); nel caso dell’art. 363 bis c.p.c. questa esigenza è assente, poiché siamo di fronte solo all’affermazione di un principio generale fuori da ogni meccanismo di impugnazione». Alla luce di tali differenze, rileva, pertanto, che solo «l’art. 393 c.p.c. risponde (…) al divieto del ne bis in idem (…)».

([86]) In tal senso, cfr. A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; A. Carratta, Il rinvio, cit., 471; Id., Le riforme, cit., 116; C. Romano, Il rinvio, cit., 291; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 6; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; A. Panzarola, Introduzione, cit., 150; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1., sebbene non manchi di rilevare la «problematicità» di una siffatta soluzione; nonché, se ben s’intende, P. Farina, La riforma, cit., 118. Cfr., altresì, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 4, il quale osserva, tuttavia, che «emerge così una questione di compatibilità del rinvio pregiudiziale con il fisiologico mutamento della giurisprudenza che, se non è un problema per le controversie diverse da quella in cui la questione di diritto è insorta, lo è per il giudizio in cui il provvedimento della Corte è stato reso»; ed infatti, «il provvedimento in sede di rinvio pregiudiziale non corrisponde (…) alla regola di giudizio della fattispecie concreta, ma è risoluzione della astratta questione interpretativa in funzione di immediata definizione di quale sia la corretta identificazione del contenuto della legge». Di qui, pertanto, la considerazione che «è (…) la risoluzione dell’astratta questione di diritto a non essere più attuale una volta che si torni innanzi alla Corte di cassazione nel contesto di un mutamento di giurisprudenza». Contra, cfr. C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6; A. Mondini, Il rinvio, cit. par. 6, secondo cui «il vincolo è (…) superato se, con sentenza delle sezioni unite, la norma viene interpretata in maniera diversa da come è stata interpretata in sede di rinvio pregiudiziale»; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 386 s. In senso dubbio, cfr. L. Tria, Il rinvio, cit., 6: F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.6.; nonché, in precedenza, R. Frasca, Considerazioni, cit., par. 8, il quale auspicava che il legislatore delegato si occupasse della problematica. Come noto, con riferimento al giudizio di rinvio, costituisce principio consolidato quello secondo il quale il mutamento della giurisprudenza di legittimità non fa venir meno il vincolo per il giudice del rinvio: cfr., tra le molte, Cass., 19 ottobre 2020, n. 22657, in Giur. it., 2021, 1373 ss., con nota di C.V. Giabardo, Note critiche sull’irrilevanza del mutamento di giurisprudenza nel corso del giudizio di rinvio.

([87]) In tal senso, cfr., infatti, A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 7; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6; C. Romano, Il rinvio, cit., 291. Cfr., altresì, A. Carratta, Il rinvio, cit., 472; Id., Le riforme, cit., 117 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 81 s.; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; A. Carosi, Il rinvio, cit., 615; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.6.; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 541; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 6; A. Panzarola, Introduzione, cit., 148 s.; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 6; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.; nonché, se ben s’intende, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 4.

([88]) A. Carosi, Il rinvio, cit., 603, che ravvisa in ciò «il profilo di maggior interesse scientifico del rinvio pregiudiziale».

([89]) Cfr., infatti, A. Carratta, Il rinvio, cit., 471 s.; A. Carosi, Il rinvio, cit., 612 ss. Cfr., altresì, A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4, secondo cui «allo scopo di descrivere il profilo dinamico della produzione di tali effetti si è trovata giustamente consona la teoria del Calamandrei sulla “sentenza soggettivamente complessa” (…)»; nonché, V. Capasso, Il rinvio, cit., 604, laddove scrive che «la decisione finale si presenta formalmente come un’inedita sentenza soggettivamente complessa (…)». In senso critico, sembra orientarsi A. Panzarola, Introduzione, cit., 154 ss., spec. 156 s.

([90]) Sulla quale v. P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, ora in Opere Giuridiche, I, Problemi generali del diritto e del processo, rist., Roma, 2019, 106 ss.

([91]) Cfr. P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, cit., 115. Aggiungeva l’autorevole dottrina appena richiamata che «la cooperazione di più organi giudiziari alla formazione di un’unica sentenza complessa può essere di due specie: cooperazione di più organi distinti di un unico tribunale complesso (…), o cooperazione di più tribunali diversi (…). Nell’un caso e nell’altro, però, la sentenza complessa rappresenta sempre la somma e la fusione di più manifestazioni di volontà (o di più giudizi) giuridicamente rilevanti, in quanto emanate da diverse autorità giudiziarie nell’esercizio di altrettanti uffici (…)» (op. cit., 116). Dunque, «a considerarla in sè, staccata dagli organi giudiziari che le hanno dato vita, la sentenza complessa è una sentenza come tutte le altre; ma la sua diversità caratteristica consiste in ciò, che a formarla hanno cooperato più soggetti. La complessità è dunque una conseguenza della pluralità dei soggetti cooperanti: talchè potremmo qui parlare di complessità soggettiva della sentenza o di sentenza soggettivamente complessa» (op. cit., 117).

([92]) P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, cit., 128.

([93]) P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, cit., 130.

([94]) P. Calamandrei, op. loc. ult. cit.

([95]) Cfr. A. Carratta, Il rinvio, cit., 471. Nello stesso senso, cfr., sostanzialmente, A. Carosi, Il rinvio, cit., 614 s.

([96]) M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 4.

([97]) Secondo M. Marinelli, La saisine, cit., 77, «la Cassazione, nell’affrontare e risolvere la questione di diritto decide, una volta per tutte, un “pezzo” della controversia (…)». Dal canto suo, L. Lombardi, Presente e futuro, cit., 919, ritiene che si possa «riconoscere alla pronuncia della Suprema Corte il valore (…) di una vera e propria sentenza (…), che definisce con efficacia di giudicato uno dei punti decisivi della controversia: quello relativo all’interpretazione della norma da applicare». Osserva C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6, che «con la sua decisione, richiesta, la Cassazione crea – nel senso kelseniano del termine – la norma specifica e individuale che risolve, una volta applicata, (…) il conflitto».

([98]) M. Turrini, Rinvio, cit., 1611. Alla luce del fatto che il principio reso ex art. 363 bis c.p.c. «produce effetti anche sulle specifiche posizioni dei singoli», l’a. sottolinea che «il rinvio pregiudiziale, diversamente dal principio di diritto nell’interesse della legge, deve essere disposto dal giudice di merito dopo aver instaurato il contraddittorio tra le parti (…)» (op. cit., 1623). Cfr. anche C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 4, il quale osserva che «il rinvio pregiudiziale si differenzia profondamente, dal punto di vista concettuale, dall’enunciazione del principio nell’interesse della legge: mentre quest’ultimo, è, per così dire, astratto, il primo è pur sempre funzionale alla decisione della causa, e quindi è espresso in concreto (…)»; C. Romano, Il rinvio, cit., 290.

([99]) Cfr., condivisibilmente, A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 2, secondo cui l’art. 363 bis c.p.c., a differenza dell’art. 363 c.p.c., «non slega l’esercizio della nomofilachia dall’esercizio della funzione attinente allo ius litigatoris (…)». Cfr., altresì, R. Tiscini, Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie. II. Giudici e avvocati nel nuovo processo civile, in Giusto proc. civ., 2024, 410, ove osserva che «l’istituto è senz’altro espressione di nomofilachia, ma pure si riflette sul caso concreto, producendo la soluzione della questione interpretativa un effetto diretto sul giudizio in corso»; nonché, A. Carosi, Il rinvio, cit., 617, per il quale «quanto al rapporto tra ius litigatoris e ius constitutionis, il rinvio pregiudiziale, lungi dal privilegiare quest’ultimo a tutto detrimento dell’altro, ne attua, almeno nelle intenzioni, un condivisibile bilanciamento (…)». Dal canto suo, M. Turrini, Rinvio, cit., 1611, ritiene che «analogamente al rinvio pregiudiziale (…), lo scopo principale dell’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. non è rappresentato tanto dalla risoluzione del caso concreto (…) quanto piuttosto da quello di orientare le prassi giurisprudenziali, impedendo la formazione di soluzioni giuridiche difformi sulla medesima questione». Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris v. di recente, in chiave critica, G. Scarselli, Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris, in www.questionegiustizia.it; Id., Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di Cassazione, in Riv. dir. proc., 2017, 355 ss.

([100]) Sul quale cfr. retro, par. 2.

([101]) Come comunemente rilevato in dottrina, è, infatti, possibile che il principio di diritto statuito dalla Corte non sia utilizzato nel caso in cui vi sia un mutamento del quadro fattuale preso a riferimento ai fini della sua pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale: cfr. A. Carratta, Il rinvio, cit., 471; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 6; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 691; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 4, lett. b), e 7; A. Panzarola, Introduzione, cit., 68, 147 s.; M. Turrini, Rinvio, cit., 1623 s.

([102]) Come osserva, infatti, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 5: «La questione sussuntiva resta aperta all’esito dell’esaurimento del procedimento di rinvio pregiudiziale, per cui ben potrà porsi anche in sede di legittimità un problema di falsa applicazione della norma, previamente interpretata in sede di rinvio pregiudiziale».

([103]) Nel senso di ritenere che, in tal caso, si configuri un vizio deducibile in sede di impugnazione, cfr. A. Carratta, Il rinvio, cit., 472; Id., La riforma, cit., 117; F. Santagada, Sub art. 363-bis c.p.c., cit., 540; A. Panzarola, Introduzione, cit., 149; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 6; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 83; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2; P. Farina, La riforma, cit., 118; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3.1.

([104]) Nel senso di ritenere che il previo contraddittorio consenta di salvare l’art. 363 bis c.p.c. dalle censure di incostituzionalità, cfr. A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 3 (v. infra, nota 109).

([105]) Le parti, infatti, non hanno alcun potere di impulso – tanto in positivo quanto in negativo – in tal senso (cfr., al riguardo, A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 3; cfr., altresì, A. Panzarola, Introduzione, cit., 41 s.). Come osserva, invero, C. Silvestri, Il rinvio, cit., par. 2, «le parti sono lasciate in una posizione poco più che passiva (…)». Non a caso, secondo R. Tiscini, Il ruolo, cit., 412, «il giudice non dovrebbe solo limitarsi a ‘sentire le parti’, bensì dovrebbe fattivamente dialogare con loro in contraddittorio sottoponendo ad attenta valutazione l’opportunità di sollevare la questione e perciò sospendere il giudizio; gli avvocati (…) dovrebbero valutare la convenienza del rinvio cercando il giusto punto di incontro tra gli interessi (concreti) della causa e quelli (generali ed astratti) dell’ordinamento».

([106]) In proposito, cfr. anche G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3; A. Panzarola, Introduzione, cit., 50.

([107]) Come osserva condivisibilmente A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit., par. 2, «il “sentite le parti” è tutt’altro che esornativo ed invece funzionale, oltre che ad una generale corretta dialettica contraddittoria (anche) sulla quaestio iuris, allo stesso effetto utile del rinvio pregiudiziale, risultando il contrapposto o in ipotesi concorde punto di vista delle parti – ferma l’ampia discrezionalità giudiziale – essenziale tanto riguardo all’an (l’applicazione dell’art. 363 bis è comunque scelta oggettivamente dilatoria) quanto riguardo al quomodo del rinvio (e cioè alla formulazione di un quesito adeguato e pertinente)». Nello stesso senso, cfr. C. Romano, Il rinvio, cit., 287, secondo cui il contraddittorio sarebbe «funzionale a far emergere il punto di vista delle parti tanto sull’an quanto sul quomodo del rinvio».

([108]) Come noto, infatti, l’art. 363 bis, comma 2, ult. periodo, c.p.c. dispone che «il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale». In dottrina, si osserva trattarsi di una sospensione c.d. impropria: cfr. A. Carratta, Il rinvio, cit., 470; Id., Le riforme, cit., 115; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.1; R. Tiscini, Il ruolo, cit., 411, nota 115; Id., Il rinvio, cit., 376 s.; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 5; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 8; Id., La rilevanza, cit., par. 2; A. Panzarola, Introduzione, cit., 107; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 3; C. Romano, Il rinvio, cit., 288; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1.

([109]) La sospensione che si ricollega all’ammissibilità del rinvio è stata oggetto delle riflessioni della dottrina, anche al fine di sottolineare l’importanza del contraddittorio. Così, osserva A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 3, che «le parti del singolo processo hanno solo la possibilità di rappresentare il proprio interesse alla rapida definizione del giudizio in sede di obbligatoria interlocuzione preliminare con il giudice ma non hanno modo di opporsi al rinvio». Tuttavia, evidenzia l’a. che «proprio in ragione di detta possibilità, sono superabili i dubbi di legittimità rispetto all’art. 24 Cost. o all’art. 111, comma 2, Cost.: attraverso quell’interlocuzione, infatti, l’interesse individuale alla conclusione rapida del singolo processo viene bilanciato con l’interesse generale alla deflazione del contenzioso e quindi al buon funzionamento della giustizia, radicato nell’art. 97 Cost. e nello stesso art. 111, comma 2, Cost. ove l’espressione “ragionevole durata del processo” sia letta nella sua dimensione, appunto, generale». Secondo F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 67, «quello del contraddittorio è un passaggio essenziale del procedimento dinanzi al giudice di merito, atteso che le parti ben potrebbero non condividere la scelta del giudice di effettuare il rinvio, non solo per la sospensione automatica che vi si ricollega, ma anche e soprattutto perché il rinvio comporta che sulla specifica questione che ne forma oggetto si finisca col perdere uno o addirittura due gradi di giudizio (…)». In senso sostanzialmente non dissimile, cfr. le considerazioni di A. Panzarola, Introduzione, cit., 43 ss. In generale, in senso critico sulla sospensione si può v., altresì, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 4; R. Tiscini, Il ruolo, cit., 411 s.; Id., Il rinvio, cit., 378 s., 387; P. Farina, La riforma, cit., 117.

([110]) In parte qua, si apprezza anche una differenza con l’istituto della saisine pour avis: cfr., al riguardo, E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 132; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 688; A. Panzarola, Introduzione, cit., 10 s., nota 30, 136; V. Capasso, Il rinvio, cit., 596 s.; P. Farina, La riforma, cit., 118; M. Marinelli, La saisine, cit., 89.

([111]) Secondo A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 5.2., «le parti possono anche richiedere al giudice del merito, nell’ambito del preventivo contraddittorio, di dar conto delle loro tesi interpretative nel corpo dell’ordinanza di rinvio». Cfr. anche A. Panzarola, Introduzione, cit., 45 s., nota 141, ove sottolinea che «il primo presidente terrà conto delle osservazioni delle parti, solo se (…) esse siano state sentite (ed il loro avviso trapeli dal testo della ordinanza di rinvio)».

([112]) Cfr. P. Biavati, L’architettura, cit., 44.

([113]) La «requisitoria scritta del pubblico ministero» è, infatti, prevista nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. art. 363 bis, comma 4, c.p.c.); dunque, successivamente alla scelta del giudice di merito di disporre il rinvio pregiudiziale. Diversamente, nella saisine pour avis il giudice «sollecita, prima di effettuare il rinvio alla Cour de cassation, le osservazioni scritte delle parti e del pubblico ministero e le trasmette alla Corte»: cfr. A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 3, nota 6; in proposito, cfr. pure A. Panzarola, Introduzione, cit., 12, nota 34.

([114]) In tal senso, si esprime, invece, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, in Foro it., 2024, I, 2017 ss., con nota di richiami di C. Romano e di R. Pardolesi, nonché con note di C. Romano, Il contraddittorio nel rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e la marginalizzazione del rilievo delle nullità degli atti processuali; di R. Pardolesi, Chi tocca i fili…Ovvero le virtù composte dell’ammortamento alla francese; in Riv. dir. proc., 2025, 404 ss., con nota di A. Carosi, La prima pronuncia interpretativa (delle Sezioni Unite) sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: il contraddittorio omesso dal giudice a quo non è motivo di nullità insanabile dell’ordinanza di rinvio; in Giusto proc. civ., 2025, 187 (solo massima), con nota di A. Brunetti, Sul contraddittorio preventivo al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. In tale pronuncia, il Supremo Consesso, chiamato a pronunciarsi anche sulla questione relativa alle «conseguenze della omessa attivazione del contradditorio dinanzi al giudice a quo» (cfr. Cass., Primo Pres., 7 settembre 2023, cit.), ha statuito, in proposito, il seguente principio: «In tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell’art. 363-bis (…), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all’esito di tali attività l’ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente “prima facie”, potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (…) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile». In dottrina, nel senso di ritenere che l’omesso contraddittorio possa essere recuperato ex post e, pertanto, non determini l’inammissibilità del rinvio, si era già espresso A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit., spec. par. 5 e 6; in senso favorevole all’inammissibilità del rinvio cfr., invece, Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 3; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 3.1 e 3.3; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 3; C. Calzolaio, Il rinvio, cit., 130; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 72; A. Panzarola, Introduzione, cit., 46 s., 132 s.; M. Marinelli, La saisine, cit., 77 s., nota 44; P. Farina, La riforma, cit., 116, secondo cui, diversamente opinando, «si rischierebbe di dare la stura al problema della cd. terza via»; R. D’Angiolella, Il rinvio, cit., par. 2.2.

([115]) Principio, quello indicato nel testo, di cui Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit., sembra farsi espressione. In tal senso, cfr. anche C. Romano, Il contraddittorio, cit., 2035, laddove osserva che «la pronuncia contribuisce anche ad accreditare il principio c.d. ‘del pregiudizio effettivo’ (…), per il quale la violazione della norma processuale non è di per sé condizione sufficiente per la pronuncia della nullità, ma è necessario che abbia cagionato ‘una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo’». Sul principio de quo, v., per un quadro generale, R. Donzelli, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020; Id., Sul «principio del pregiudizio effettivo», in Riv. dir. proc., 2020, 548 ss.; V. Capasso, Nullità degli atti e offensività necessaria. Contributo alla difesa della legalità del processo civile, Roma, 2022.

([116]) Di seguito, per mera comodità, se ne riporta il testo: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378». Ai fini di cui nel testo, va evidenziato che la disposizione appena ricordata richiede che le parti depositino memorie «brevi». Come opportunamente osservato da M. Menicucci, Accertamento pregiudiziale, cit., 15, infatti, «il legislatore in sostanza non differenzia queste memorie da quelle che (…) si possono depositare prima della pubblica udienza, per le quali l’art. 378 c.p.c. usa l’aggettivo “sintetiche”». Tuttavia, evidenzia l’a., «in questa seconda ipotesi i contendenti hanno già svolto le proprie difese con il ricorso o con il controricorso, mentre nel caso del rinvio pregiudiziale si tratta del primo (ed unico) atto depositato dinnanzi al Collegio». L’a. sembra, invero, critico anche sul fatto che il legislatore abbia previsto che le memorie de quo debbano essere depositate nello «stesso termine stabilito dall’art. 378 c.p.c.» Osserva, infatti, che «considerato il breve lasso di tempo tra il deposito e l’udienza», la Corte non avrebbe tempo sufficiente per «studiare con attenzione le memorie delle parti, che potrebbero (…) avere la necessità di illustrare qualche errore commesso dall’ordinanza di rimessione, o proporre un’interpretazione alternativa rispetto a quelle prospettate dal giudice a quo».

([117]) Nel senso di ritenere che la valutazione di ammissibilità effettuata dal Primo Presidente non sia vincolante per il Collegio, cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit.; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit.; Cass., 25 marzo 2025, n. 7965, cit. In dottrina, cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 74 s.; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 5; A. Panzarola, Introduzione, cit., 135 e, più spec., 144 ss. Cfr. anche G. Romano, Il rinvio, cit., 34, il quale, invece, si orienta nel senso che i presupposti di ammissibilità non possano formare oggetto di una «nuova valutazione da parte del collegio assegnatario della trattazione del rinvio».

([118]) In tal senso, cfr. A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit., par. 5, secondo cui «giunte le parti alla discussione davanti al Collegio, il pregiudizio relativo alla dilazione dell’iter processuale di merito e cioè all’an del rinvio (…) all’evidenza è già evaporato. La Corte è pronta a decidere nel merito della questione rinviata e dunque a far riprendere il giudizio a quo (…)».

([119]) Nel senso di ritenere che «la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio sul rinvio implicherà una nullità dell’ordinanza, rilevabile su iniziativa della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell’art. 157, comma 2, c.p.c.», cfr. A. Scarpa, Il rinvio, cit. par. 3. Cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit., laddove si osserva che «la parte interessata può rinunciare all’eccezione di nullità dell’atto processuale (rinvio pregiudiziale) anche tacitamente (art. 157, comma 3, c.p.c.) in presenza di comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’eccezione (…)». Seguendo questa impostazione, la parte interessata dovrebbe, quindi, far valere la nullità non oltre la memoria da depositarsi nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. Tuttavia, solo all’udienza dinanzi al Collegio le parti potranno, verosimilmente, avere contezza circa la possibilità di rimediare effettivamente alla mancanza del previo contraddittorio (v. infra nel testo e in nota 121).

([120]) In tal caso, non potrebbe affermarsi, pertanto, che «l’interesse alla rapida definizione del giudizio di merito recede rispetto all’esigenza di risolvere la questione di diritto rimessa alla Corte di legittimità in presenza delle condizioni normativamente fissate»: in questi termini, si esprime Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit., per l’ipotesi in cui il contraddittorio successivo porti a confermare l’ammissibilità del rinvio. In senso critico, cfr. anche A. Brunetti, Sul contraddittorio, cit., 199 s. Osserva, opportunamente, l’a. che, in relazione alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni ex art. 363 bis, comma 1, c.p.c., «qualsiasi forma di interlocuzione che si attivi dopo che il rinvio è stato effettuato e la sospensione disposta è (…) inutile» (op. cit., 199).

([121]) Ovvero, in particolare, sia in punto di argomentazioni pro e/o contro ad una certa interpretazione, sia in punto di formulazione del quesito. Si ricorda, invero, che lo stesso A. Briguglio, Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363 bis c.p.c. – quarta puntata, cit., par. 6, pur ritenendo che l’omesso contraddittorio preventivo sia recuperabile dinanzi alla Corte, scrive espressamente quanto segue: «Ad una condizione però. Riguardo al quomodo del quesito pregiudiziale non si tratta solo di recuperare il contributo (contraddittorio) delle parti al contenuto ed all’atteggiarsi del responso interpretativo della Corte (…). Si tratta piuttosto di recuperare ex post il contributo (contraddittorio) delle parti alla corretta e adeguata formulazione (ad opera del giudice a quo) di un quesito interpretativo davvero funzionale alla decisione della controversia concreta». Da qui, pertanto, la conclusione che «si può sorvolare sull’originaria pretermissione del “sentite le parti” solo a condizione che la Corte sia poi disposta, all’esito del loro contraddittorio innanzi a se, a riformulare e adeguare il quesito». Leggendo, tuttavia, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit., si ha l’impressione che la funzione del contraddittorio successivo venga, invece, relegata alla mera verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 363 bis, comma 1, c.p.c. (rilievo sostanzialmente analogo si rinviene anche in A. Brunetti, Sul contraddittorio, cit., 200 s.). Chiara in tal senso è, infatti, la parte della motivazione in cui si legge che: «Lo scopo dell’atto, in relazione al quale va verificata la possibilità di recupero ex post del contraddittorio, concerne evidentemente la sussistenza delle condizioni oggettive previste dall’art. 363-bis, comma 1, c.p.c. (…) ma anche la rilevanza e attualità della questione (…). Il rinvio pregiudiziale è inammissibile se all’esito del contraddittorio ex post emerga la mancanza originaria o sopravvenuta della condizioni oggettive previste dalla legge; altrimenti il rinvio è ammissibile, nel qual caso l’interesse delle parti a non subire la sospensione del procedimento a quo non può dirsi giuridicamente apprezzabile, essendo la sospensione prevista dalla legge al ricorrere di condizioni oggettive effettivamente esistenti»; ed ancora: «Non si intende svalutare l’importanza del contraddittorio preventivo delle parti – che deve sempre essere attivato dal giudice di merito – ai fini della verifica delle condizioni oggettive di ammissibilità (…), ma ammettere che il contraddittorio può realizzarsi anche nella successiva fase dinanzi alla Corte di cassazione, ove le parti possono illustrare profili di inammissibilità del rinvio non potuti illustrare nella precedente fase e per questo non valutati dal giudice rimettente, che potranno essere posti dalla Corte a sostegno della declaratoria di inammissibilità del rinvio o, qualora non condivisi, a conferma dell’ammissibilità già valutata dalla Prima presidente “prima facie” se sussistono le condizioni previste dall’art. 363-bis c.p.c.» Cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968, cit., ove si osserva che «non rileva che le parti non siano state previamente sentite sulla specifica eventualità di procedere ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. e (…) sui requisiti di ammissibilità del relativo procedimento, poiché nessuna irreversibile lesione dei diritti di difesa delle parti è stata, quanto meno nel caso di specie, nemmeno prospettata quale conseguenza della mancata previa instaurazione del contraddittorio sulla specifica questione della sussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale. Pertanto, l’inosservanza della regola procedurale della previa audizione delle parti può dirsi priva di conseguenze se non altro in questo caso, in considerazione del fatto che (…) le parti sono state poste in grado di espletare pienamente le proprie difese anche sul punto in questa sede; e tale circostanza consente di dar corso al procedimento di rinvio pregiudiziale, caratterizzato dalla pregnanza dell’interesse pubblico all’utile estrinsecazione della nomofilachia in forma preventiva».

([122]) Ciò che può avvenire entro 90 giorni dal ricevimento, da parte del Primo Presidente, dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale: cfr. art. 363 bis, comma 3, c.p.c.

([123]) Al riguardo, cfr., in particolare, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 76; A. Panzarola, Introduzione, cit., 137.

([124]) Nel senso di ritenere che le parti debbano munirsi di un avvocato cassazionista al fine di prendere parte al contraddittorio dinanzi alla Corte di Cassazione, cfr. A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 5.2; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 383, nota 112; A. Panzarola, Introduzione, cit., 138 s.; cfr., altresì, le osservazioni di G. Scarselli, Note, cit., par. 6; contra, cfr. A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 5; F. De Stefano, La riforma, cit., par. 4.5. In senso dubbio, se ben s’intende, cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 76.

([125]) Il profilo relativo alle spese è evidenziato nelle riflessioni di A. Panzarola, Introduzione, cit., 139; nonché, in precedenza, di G. Scarselli, Note, cit., par. 6.

([126]) È vero – come sottolinea espressamente A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 5.2 – che le parti non sono obbligate a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e, dunque, a sostenere i relativi costi. Tuttavia, è, altresì, indubbio che nel caso in cui il giudice di merito disponga il rinvio pregiudiziale senza aver prima sentito le parti, quella partecipazione sarebbe l’unico strumento attraverso il quale potrebbero esercitare quei poteri processuali che gli sono stati in precedenza negati.

([127]) Le parole riportate sopra tra virgolette sono tratte da C. Cost., 3 giugno 2024, n. 96, in Foro it., 2024, I, 1628 ss., con note di D. Dalfino, Le verifiche preliminari e l’udienza «filtro»: garanzia del contraddittorio sulle questioni «liquide» e poteri di direzione del processo; di G. Carmellino, La lettura costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c.; in Riv. dir. proc., 2024, 1298 ss., con nota di A. Briguglio, Il nuovo art. 171-bis c.p.c., la Corte costituzionale ed il «primo grado Cartabia» fra l’essere quest’ultimo solo inutile e l’essere dannoso, nonché fra le nostre discrete angosce e il vivido desiderio di integrale abrogazione. Con una Postilla sul «Correttivo»; in Giur. cost., 2024, 949 ss., con nota di A. Carratta, Il «claudicante» art. 171-bis c.p.c. e l’intervento «ortopedico» della Corte costituzionale; in Giusto proc. civ., 2024, 1141, con nota di A. Nascosi, La Corte costituzionale “ripensa” l’art. 171-bis c.p.c.; in Giur. it., 2024, 2092, con note di A.A. Romano, L’interpretazione adeguatrice dell’art. 171-bis c.p.c. secondo la Corte costituzionale; di M. De Cristofaro, La Consulta ed il 171 bis c.p.c.: il contraddittorio “è” solo se è preventivo; di C. Consolo, Postilla (in vista del correttivo); v., altresì, G. Scarselli, La procedura civile del nostro tempo (nota a Corte Cost. 3 giugno 2024 n. 96 sull’art. 171 bis c.p.c.), in www.giustiziainsieme.it. Con la nota sentenza, la Consulta, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. – nel testo antecedente le modifiche di cui al D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – ribadisce la rilevanza del contraddittorio «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo».

([128]) Come ribadito anche da Cass., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit., dalla quale è estrapolato il virgolettato che segue nel testo. Di «essenziale obbligo processuale gravante sul giudice di merito» parla A. Panzarola, Introduzione, cit., 46.

([129]) In dottrina, cfr., in tal senso, F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 68; A. Panzarola, Introduzione, cit., 46. Secondo A. Carosi, La prima pronuncia, cit., 420, l’ordinanza emessa senza il previo contraddittorio sarebbe «astrattamente viziata da nullità (…) per violazione dell’art. 101, comma 2°, c.p.c.» Osserva, tuttavia, che «la lesione del contraddittorio, in questo caso, non è effettiva», perché le parti avrebbero la possibilità di «interloquire con il primo presidente già nella fase del filtro preliminare di ammissibilità» e di discutere la questione davanti alla Corte (cfr. op. cit., 420 s.). L’a. ritiene, pertanto, che il contraddittorio ex post possa sanare il vizio; e ciò, «senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa (…)» (cfr. op. cit., 421).

([130]) La tesi secondo cui la violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa determini ex se la nullità, senza la necessità di individuare «un pregiudizio effettivo ulteriore», è stata sposata dalla nota Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596, in Foro it., 2022, I, 117 ss., con nota di V. Capasso, Quando la nullità «fait nécessairement grief»: le sezioni unite e l’intrinseca offensività della nullità da violazione del contraddittorio; in Giusto proc. civ., 2022, 191 (solo massima), con nota di D. Volpino, Violazione di diritti processuali “essenziali” e nullità della sentenza; in Giur. it., 2023, 1310 ss., annotata, unitamente a Cass., 30 giugno 2022, n. 20834, da F. Fradeani, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo; sulla pronuncia v., altresì, B. Capponi, Buone notizie dalle Sezioni unite sulle nullità processuali (e sul rapporto tra norme e principi), in www.giustiziainsieme.it; P. Biavati, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo, ivi; F. Santagada, Le Sezioni Unite sulla nullità della sentenza emessa prima della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (note a prima lettura a Cass., sez. un., 25 novembre 2021, 36596), in www.judicium.it; F. Auletta, La nullità degli atti processuali ovvero … taking (procedural) rights seriously, in Riv. dir. proc., 2022, 546 ss.; R. Donzelli, Sulla nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 190 c.p.c., ivi, 556 ss.; M. Stella, La nullità della sentenza prematura, non preceduta dai termini ex art. 190 c.p.c., è in re ipsa, ivi, 571 ss.; A. Briguglio, Violazione del contraddittorio e sistema delle impugnazioni (mito e realtà del carattere autonomamente invalidante della violazione), in Riv. dir. proc., 2023, 127 ss.

([131]) Nel senso di ritenere che l’ordinanza emessa senza previo contraddittorio sia nulla, «con una lesione del diritto di difesa – richiesta dal riformato art. 101 c.p.c. – che è in re ipsa e che deriva dall’effetto sospensivo automatico (…) e dall’impossibilità per le parti di interloquire col Primo Presidente (…)», cfr. F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 68. Cfr., altresì, A. Panzarola, Introduzione, cit., 46 s., secondo cui, in caso di mancato contraddittorio, l’ordinanza sarebbe nulla «anche alla luce del riformato art. 101, co. 2, prima parte, c.p.c.»; ed infatti – osserva l’a. – «l’accertamento (richiesto da questa norma) che vi è stata una lesione del diritto di difesa (…) sarà l’automatica conseguenza della verifica della omissione, giacché il non sentire le parti è ex se fonte di un pregiudizio (in re ipsa, si direbbe) per le parti stesse e per le loro prerogative processuali (…)».

([132]) In tal senso, cfr. A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 5, secondo cui «l’analisi dello strumento, nel testo di legge e dei lavori preparatori (…), rivela la sua strumentalità al c.d. ius litigatoris, dimostrando pure come la S.C., nell’esercitarlo, attui una funzione giurisdizionale, non consultiva»; A. Carratta, Il rinvio, cit., 472 s., che richiama espressamente anche «la categoria alloriana della giurisdizione oggettiva o a contenuto oggettivo» (cfr. E. Allorio, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, in Jus, 1955, 189 s., che definisce «processo a contenuto oggettivo» il «processo sulla norma, o sul dovere giurisdizionale, anziché su poteri o gruppi di poteri, definiti diritti o stati, nel quale opposto caso si può invece parlare di processo a contenuto soggettivo»); C. Romano, Il rinvio, cit., 291; A. Carosi, Il rinvio, cit., 587 s.; A. Panzarola, Introduzione, cit., 66 s., il quale, muovendo dal requisito della rilevanza della questione di diritto, osserva che «siamo nell’ambito di una giurisdizione di diritto soggettivo e non di diritto oggettivo» (precisando, in nota 211, di intendere «la locuzione “giurisdizione di diritto oggettivo” alla maniera tradizionale», riferendosi a G. Chiovenda e P. Calamandrei).  Nel senso di cui nel testo, sembra possa essere ricondotta anche la posizione di A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 689, il quale ritiene «condivisibile» la «scelta» legislativa di attribuire efficacia vincolante alla decisione della Corte per due ordini di ragioni. In primo luogo, secondo l’a. sarebbe, così, «preservata la natura giurisdizionale del rimedio in Cassazione anche in questa peculiare fattispecie»; in secondo luogo, si tratterebbe di soluzione «sistematicamente coerente con la disciplina e la struttura del giudizio in cassazione nel nostro ordinamento giuridico», alla luce delle previsioni di cui agli artt. 384, comma 2, e 393, comma 1, c.p.c. Cfr., altresì, A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 2, ove osserva che «l’art. 363-bis non configura (…) una ipotesi di “giurisdizione puramente consultiva” (…)»; R. Tiscini, Il rinvio, cit., 385; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 78, che sembra escludere la funzione meramente nomofilattica del rinvio, attesa la vincolatività del principio; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 10, ove scrive non potersi «ragionevolmente» negare che «la Cassazione eserciti in sede di rinvio pregiudiziale funzione prettamente giurisdizionale, riferita a controversia concreta e con effetti (…) equivalenti a quelli conseguenti alla sua funzione impugnatoria». Anche nella Relazione della c.d. Commissione Luiso si legge, al par. 4.2., che «l’istituto è (…) coerente con il ruolo di jus dicere proprio del giudice di legittimità. In questo modo, infatti, la Corte di legittimità assolve compiutamente al proprio compito di sommo organo regolatore, proteso all’armonico sviluppo del diritto nell’ordinamento».

([133]) In questa prospettiva, se ben s’intende, sembrano orientarsi G. Scarselli, Note, cit., par. 8; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 1. Cfr., altresì, B. Capponi, A. Panzarola, Questioni e dubbi, cit., ove si osservava che il rinvio «pone la Cassazione nella posizione di giudice di pura interpretazione, esaltando al massimo la sua pretesa vocazione nomofilattica e ponendola su di un piano operativo simile a quello della Corte di Giustizia»; nonché, B. Capponi, La nomofilachia, cit., par. 7. Cfr. pure P. Bonifacio, Ricadute sistematiche, cit., 2415 s., il quale dubita che il rinvio pregiudiziale possa essere espressione della funzione giurisdizionale allorquando sia utilizzato «in procedimenti sottratti al sindacato di legittimità»; per l’ipotesi da ultimo indicata, si chiede, infatti, se la pronuncia della Corte di cassazione «non sia piuttosto ascrivibile ad un intervento di carattere meramente consultivo, volto ad offrire un semplice parere interpretativo che non imbriglia affatto l’attività decisoria del giudice di merito».

([134]) Che il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. non abbia efficacia vincolante in altri giudizi è, invero, un’osservazione comune in dottrina: cfr., tra gli altri, L. Lombardo, Passato, cit., 919;  C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 6; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 83; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 7; A. Panzarola, Introduzione, cit., 101; C. Romano, Il rinvio, cit., 292; M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2.

([135]) In tal senso, cfr. C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 6; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 381; E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 134. Più in generale, sul tema v. L. Passanante, Il precedente impossibile, cit.

([136]) Cfr., infatti, artt. 926 e 927 c.p.c. brasiliano. In proposito, si può v., in lingua italiana, P.H. Dos Santos Lucon, Il sistema dei precedenti nel c.p.c. brasiliano del 2015, in Riv. dir. proc., 2018, 1271 ss.; D. Mitidiero, Corti supreme, precedenti e giurisprudenza nel nuovo c.p.c. brasiliano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 1009 ss.

([137]) Ai fini di cui nel testo, cfr. retro, par. 2.

([138]) Così, A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 7. Nello stesso senso, cfr. C. Romano, Il rinvio, cit., 292. Cfr., altresì, G. Romano, Il rinvio, cit., 34.

([139]) Sul rischio di cui nel testo, cfr. anche F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 389, la quale, per l’ipotesi in cui «la Cassazione abbia definito un rinvio pregiudiziale e, in un secondo momento, venga investita, quale giudice dell’impugnazione, di un ricorso avente ad oggetto la medesima questione di diritto dell’incidente interpretativo», osserva che «ragioni di coerenza condurrebbero a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla stregua dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., ovvero alla necessità di investire le Sezioni Unite nel caso in cui la sezione assegnataria del ricorso, diversa da quella che si è pronunciata sul rinvio, voglia discostarsi dal principio di diritto enunciato in precedenza».

([140]) Cfr. Cass., 26 luglio 2016, n. 15513, in Foro it., 2016, I, 3091 ss., con nota di G. Costantino, Note sulla «antipaticità» del ricorso in Cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza; nonché, la successiva Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n. 7155, in Foro it., 2017, I, 1177 ss., con nota di G. Costantino, Note sulla «inammissibilità sopravvenuta di merito»: dal ricorso «antipatico» al ricorso «sarchiapone»; in Giusto proc. civ., 2017, 567 (solo massima), con nota di V. Monteleone, Natura giuridica e limiti del provvedimento reso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (sul filtro di ammissibilità alla Cassazione civile). Cfr. altresì, di recente, Cass., 16 dicembre 2025, n. 32742.

([141]) Tenuto conto di quanto sin qui osservato sul rinvio pregiudiziale, specie per quel che attiene ai suoi presupposti di ammissibilità (cfr. retro, par. 2 e 3), pare, infatti, difficile che una decisione emessa da una sezione semplice ex art. 363 bis, ult. comma, c.p.c. non possa essere «ritenuta convincente». Peraltro, si ricorda che la Corte di Cassazione ha espressamente statuito che «in tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche (…) il ricorso stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1»: cfr. Cass., 22 febbraio 2018, n. 4366, in Giusto proc. civ., 2018, 795 (solo massima), con nota di G. Pillot, La Cassazione precisa il concetto di «orientamento della giurisprudenza della Corte» ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

([142]) Cfr. C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 1.

([143]) Così, G. Scarselli, I punti, cit., par. 6. Secondo l’a., infatti, a seguito della pronuncia della Corte, «tutti i giudici, e non solo il remittente, sono tenuti, in un certo modo e in una certa misura, ad adeguarsi a quel dettato, visto che la riforma si giustifica con una esigenza di uniformità delle decisioni, anche nel rispetto dell’art. 3 Cost. (…)». Anche sotto questo profilo, la riforma oltrepasserebbe, pertanto, il principio posto dall’art. 101, comma 2, Cost. Cfr., altresì, Id., Mala tempora currunt, in www.judicium.it, par. 5.1.

([144]) In dottrina, cfr. A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 686 s., secondo cui «sarebbe probabilmente necessario rinforzare l’efficacia vincolante del precedente anche nel nostro ordinamento giuridico» per fare in modo che il rinvio pregiudiziale possa essere uno strumento realmente efficace. Dal canto suo, pure G. Scarselli, Note, cit., par. 7, scrive espressamente: «o noi andiamo verso un principio di ubbidienza del giudice del merito rispetto al dettato della cassazione, e allora questa riforma ha un senso; – oppure questa ubbidienza non fa parte del nostro sistema alla luce dell’art. 101, 2° comma Cost., e allora l’anticipazione del giudizio di diritto (…) non sembra novità né utile né proporzionata». Secondo M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2, la vincolatività erga omnes del principio di diritto statuito dalla Corte «usurperebbe la funzione legislativa di interpretazione autentica e violerebbe il principio di separazione dei poteri sovrani dello Stato».

([145]) V., infatti, la già citata Relazione della c.d. Commissione Luiso, par. 4.2., ove viene evidenziata la funzione (anche) deflativa dell’istituto.

([146]) L’efficacia deflativa del rinvio pregiudiziale è stata comunemente sottolineata sin dai primi commenti: cfr., tra gli altri, E. Scoditti, Brevi note, cit., par. 2; R. Donzelli, Riforma, cit., 10; C.V. Giabardo, In difesa, cit., par. 2; L. Lombardo, Passato, cit., 918; P. Biavati, L’architettura, cit., 42; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 1; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 56 s.; A. Carratta, Il rinvio, cit., 467 s.; L. Tria, Il rinvio, cit., 6 ss.; A. Briguglio, Il rinvio, cit., par. 1; G. Romano, Il rinvio, cit., 28; L. Salvato, Verso la riforma, cit., par. 3; A. Carosi, Il rinvio, cit., 587; L.V. Caramia, in A. Alfieri, L.V. Caramia, La prevedibilità, cit., 205; M. Turrini, Rinvio, cit., 1613; C. Romano, Il rinvio, cit., 285. In giurisprudenza cfr., in particolare, Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, cit., nella cui motivazione si legge che «la finalità del nuovo istituto è prettamente deflativa e viene perseguita attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale»; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851, cit. In senso dubbio e/o critico rispetto alla reale efficacia deflativa del rinvio pregiudiziale, cfr., sia pure in forza di considerazioni non sempre coincidenti, E. Calzolaio, Il rinvio, cit., 133; V. Capasso, Il rinvio, cit., 591 s.; A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 8; A. Panzarola, Introduzione, cit., 101 ss.; v., altresì, G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 4. Secondo A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 686, invece, «questa parte della riforma non è tanto finalizzata a rendere il processo più celere, né a smaltire l’arretrato giudiziario, quanto piuttosto a favorire e rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema corte (…)».

([147]) Come osserva A. Panzarola, Introduzione, cit., 99 s., infatti, «il requisito della “serialità” della questione di diritto (…) è cruciale nella logica dell’art. 363-bis c.p.c. e della sua funzione indirettamente deflativa. Il fatto è che quanto più numerosi sono i giudizi nei quali la questione si sia posta o si possa porre, tanto maggiore sarà la deflazione del contenzioso favorita dall’enunciazione di un principio di diritto preventivo, il quale (…) potrà elevarsi a guida ed indirizzo del contenzioso riannodato a molte cause ripetitive».

([148]) Cfr., infatti, art. 137 ter, n. 1, disp. att. c.p.c.

([149]) M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2. Che il rinvio pregiudiziale possa favorire (anche) la certezza del diritto è stato da più parti rilevato in dottrina: cfr. P. Biavati, L’architettura, cit., 42; R. Donzelli, Riforma, cit., 10; A. Graziosi, Le nuove norme, cit., 686; G. Romano, Il rinvio, cit., 28; A. Scarpa, Il rinvio, cit., par. 4, che parla di «(ipotetici) vantaggi sotto il profilo della “calcolabilità giuridica” delle decisioni», ma senza trascurare «i rischi correlati ad una (…) deriva autoritaria e burocratica nell’esercizio della giurisdizione»; F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 375 ss.; M. Menicucci, Accertamento pregiudiziale, cit., 10 ss.; E. Gabellini, Note, cit., 477. Si ricorda, altresì, che nella stessa Relazione della c.d. Commissione Luiso si osserva espressamente: «Nel sistema attuale, la Corte di cassazione, investita della funzione nomofilattica, interviene al termine del giudizio e, quindi, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso su una determinata materia. Ciò, se, da un lato, svaluta la funzione nomofilattica (…), dall’altro, non favorisce il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci con conseguente svilimento dell’esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione».

([150]) Al riguardo, si può v., di recente, L. Passanante, Il precedente, cit., 40 ss.; G. Trisorio Liuzzi, La Corte di Cassazione e la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura di D. Dalfino, Roma, 2016, 619 ss., spec. 625 ss.; Id., Contenuto ed effetti delle decisioni nel processo del lavoro, in Giusto proc. civ., 2016, 13 ss., spec. 27 ss.; nonché, Id., Le azioni seriali nel contenzioso del lavoro, in Le azioni seriali, a cura di S. Menchini, Napoli, 2008, 223 ss. L’accostamento tra l’istituto ex art. 420 bis c.p.c. ed il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c. è stato comunemente rilevato in dottrina: cfr., infatti, B. Capponi, È opportuno, cit., il quale osserva che l’art. 420 bis c.p.c. «in fondo è nato per rispondere alla medesima esigenza di “interrogazione anticipata” della Corte su questioni di rilevanza non meramente individuale»; B. Capponi, A. Panzarola, Questioni e dubbi, cit.; A. Panzarola, Introduzione, cit., 19 s.; P. Biavati, L’architettura, cit., 42; M. Turrini, Rinvio, cit., 1621; C. Romano, Il rinvio, cit., 285; A. Carosi, Il rinvio, cit., 594 s.; v. altresì, in una più generale cornice di riflessione, M. Menicucci, Accertamento pregiudiziale, cit., passim; in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, cit. In senso critico rispetto a tale accostamento, sembrano orientarsi quegli autori che, in particolare, rimarcano le differenze tra l’uno e l’altro istituto: cfr. F. Barbieri, Brevi considerazioni, cit., 383 s.; F.S. Damiani, Il rinvio, cit., 57 s.; G. Miccolis, Brevi note, cit., par. 7; v. pure M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 2. Sul rapporto tra il rinvio pregiudiziale e l’accertamento ex art. 420 bis c.p.c., v. G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., par. 5; Id., Sul c.d. rinvio pregiudiziale, cit., 4; C. Romano, Il rinvio, cit., 292 s.

([151]) Si tratta, come noto, della Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, su cui v., tra gli altri, G. Scarchillo, Class action. Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive, Torino, 2019, 96 ss.; M. Tamm, La tutela collettiva nel diritto processuale tedesco, in Contr. impr. eur., 2011, 30 ss., spec. 34 ss.; nonché, meno recentemente, C. Consolo, D. Rizzardo, Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra e Germania, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 891 ss., spec. 894 ss.; R. Caponi, Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 1229 ss., spec. 1249 ss., (pubblicato, altresì, in Le azioni seriali, cit., 107 ss.); Id., Strumenti di tutela collettiva nel processo civile: l’esempio tedesco, in Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi, a cura di C. Belli, Milano, 2007, 55 ss., spec. 64 ss.

([152]) Sul quale v., di recente, G. Scarchillo, Class action, cit., 50 ss.; A. De Luca, La via inglese alla tutela degli interessi collettivi, in Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee, a cura di V. Barsotti et al., Torino, 2020, 197 ss., spec. 200 ss.; v., altresì, C. Consolo, D. Rizzardo, Due modi, cit.; A. Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008, 147 ss.

([153]) Sull’istituto sia consentito il rinvio, anche per i dovuti riferimenti, al nostro Sulla tutela collettiva nell’ordinamento brasiliano, in Riv. dir. proc., 2026, 304 ss.

([154]) Come noto, in relazione al GLO e al c.d. KapMuG la questione può essere anche di fatto.

([155]) Sulle «tecniche dirette a convogliare in un unico procedimento la risoluzione della sola questione comune al contenzioso seriale», cfr. A. Giussani, Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 1279 s.

([156]) In questi termini, cfr. C. Cost. 17 luglio 2007, n. 298, in relazione alle questioni «ermeneutiche» oggetto dell’accertamento ex art. 420 bis c.p.c.

([157]) Per l’accertamento di cui all’art. 420 bis c.p.c., cfr., infatti, art. 146 bis disp. att. c.p.c., in forza del quale si applica – ai fini ora d’interesse – l’art. 64, comma 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il GLO e il c.d. KapMuG, cfr., in proposito, G. Scarchillo, Class action, cit., 51, 98; per l’incidente de resolução de demandas repetitivas, cfr. art. 982 c.p.c. brasiliano.

([158]) Pur in assenza, de iure condito, di un’espressa previsione, A. Carratta, Il rinvio, cit., 470, ritiene non potersi «escludere» la sospensione di «altri eventuali procedimenti pendenti, nell’ambito dei quali rilevi la medesima questione di diritto»; e ciò, «in analogia (…) con quanto previsto dall’art. 146-bis disp. att. c.p.c., con il richiamo dell’art. 64, 6° comma, del D. Lgs. 165/2001 (…)». In senso contrario alla possibilità di sospensione, cfr. M. Cirulli, Osservazioni, cit., par. 4, secondo cui il giudice di un altro processo potrebbe, tuttavia, «rinviare la causa ad udienza fissa, in attesa della pronuncia della Cassazione, sussistendo apprezzabili ragioni di economia processuale, ma solo sull’accordo delle parti, che rinunciano ad interloquire sulla questione pendente davanti alla S.C. (…)»; A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4, il quale, rilevando una mancata presa di posizione, da parte del legislatore, sulla «invocabilità» della decisione in altri giudizi «paralleli», osserva «trattarsi di aspetto non secondario (…), che potrebbe condurre ad “eccessi”, veri e propri abusi sospensivi, (…) non auspicabili oltre che non consentiti dalla legge, in assenza di previsioni di portata generale che li autorizzino, ad opera dei giudici (…). La riforma (…) non avalla né consente l’idea, che sarebbe stata al legislatore astrattamente possibile ma che deve essere sembrata (…) praticamente discutibile (…), di concepire con la rimessione alla S.C. una sorta di caso pilota da definire con priorità e con sospensione degli altri, questi nell’attesa della decisione del primo»; A. Panzarola, Introduzione, cit., 114 ss. Sull’opportunità o meno di un’eventuale sospensione, v. pure V. Capasso, Il rinvio, cit., 597 s.

([159]) La formula riportata tra virgolette nel testo è tratta dall’art. 64, comma 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

([160]) Osserva A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 4, che «la pubblicità dà modo ad ogni altro giudice chiamato ad applicare la legge oggetto di rinvio pregiudiziale di attendere la decisione della Corte rinviando la trattazione del procedimento con un’ordinanza di sospensione c.d. impropria». Cfr., altresì, A. Carratta, Il rinvio, cit., 470, per il quale, infatti, l’art. 137 ter, n. 1, disp. att. c.p.c. risponderebbe allo scopo di consentire la sospensione.

([161]) Ragionando sulla possibilità della sospensione, V. Capasso, Il rinvio, cit., 598, nota 47, osserva che sarebbe «opportuno (…) predisporre un meccanismo che (…) assicuri la partecipazione di quanti (…) “subiranno” l’effetto persuasivo della pronuncia». Si ricorda, in questa sede, che la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che nel procedimento di rinvio pregiudiziale non sia consentito l’intervento di terzi: cfr. Cass., 2 agosto 2024, n. 21883.

([162]) Secondo A. Mondini, Il rinvio, cit., par. 4, nota 11, dovrebbe, invece, escludersi la sospensione «se il giudice del procedimento nel quale si ponga la questione per cui è già stato disposto il rinvio (…) ritenga di avere o che le parti abbiano soluzioni interpretative o argomentazioni ulteriori rispetto a quelle esposte nel provvedimento di rinvio (…), da sottoporre alla Corte».

([163]) Con riferimento all’incidente de quo cfr., in particolare, art. 983 c.p.c. brasiliano (in proposito, se si vuole, v. il nostro Sulla tutela collettiva, cit., 307 s., testo e nota 118). Si ricorda, peraltro, che la partecipazione dei c.d. amici curiae è anche prevista dal codice di rito olandese in relazione ad un istituto simile al nostro rinvio: cfr. M. Marinelli, La saisine, cit., 77, nota 43. In dottrina, nel senso che il contraddittorio ex art. 363 bis, comma 4, c.p.c. «parrebbe rendere superflue forme di partecipazione differenti», come quella dell’amicus curiae, cfr. A. Panzarola, Introduzione, cit., 136, nota 436.

([164]) Come paventato nelle riflessioni di A. Fabbi, Il rinvio, cit., par. 4 (cfr. retro, nota 158).

([165]) Sui diversi «significati» che la «funzione sociale» del processo civile ha assunto nelle riflessioni della dottrina v. di recente, anche per i dovuti riferimenti, A. Carratta, Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo, in La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo. Atti dell’incontro di studio (Roma, 9 ottobre 2015), a cura di F. Macario e M.N. Miletti, Roma, 2017, 87 ss. In questa sede, si può ricordare M. Cappelletti, Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile, in Riv. dir. proc., 1975, 361 ss.; Id., Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, in Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti del convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, 191 ss., spec. 193 ss., ove sottolineava la «necessità» di adeguamento del processo civile alle esigenze di tutela poste dagli emergenti interessi collettivi.