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Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790 Le Sezioni Unite delineano i contorni della indispensabilità della prova nuova in appello con riferimento al vecchio testo dell’art. 345, comma 3 c.p.c., in relazione ad un fatto già ritualmente allegato in primo grado. Secondo la Corte la questione riveste particolare importanza, nonostante l’intervenuta modifica normativa dell’art. 345 c.p.c. ad opera della l. 134/2012, poiché il concetto di indispensabilità della prova nuova ammissibile anche in secondo grado è ancora richiamato nell’appello lavoristico, ex art. 437, comma 2 c.p.c. e nell’appello del rito sommario di cognizione, ex art. 702 quater c.p.c. (sul concetto di indispen. . .