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I confini del giudicato cautelare e l’inammissibilità della domanda rigettata nel merito e riproposta
Tribunale di Nola, Sez. Lavoro e Previdenza, ord. 29 agosto 2019 (Dott.ssa Federica Salvatore)
Il c.d. giudicato cautelare copre il dedotto e si estende al deducibile, sicché è inammissibile la riproposizione della domanda cautelare costruita su ragioni di fatto e di diritto preesistenti al provvedimento di rigetto a meno che il deducente non ne alleghi e dimostri la conoscibilità solo in un momento successivo.
***
I.L’esame dell’ordinanza in epigrafe permette di tornare sul tema, già ampiamente dibattuto (v. amplius, oltre a quelli indicati nel prosieguo ma solo a titolo esemplificativo, Consolo, Sui limiti alla riproposizione della domanda cautelare respinta (il rigore non vale solo per le decisioni di cosiddetto “merito cautelare”), in Giur. it. 1995, 265 ss.; Recchioni, Il processo cautelare uniforme, in I procedimenti sommari e speciali, II, 1, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino 2005; Barletta, La riproposizione della domanda cautelare, Milano 2008), del c.d. giudicato cautelare e dei limiti alla riproposizione della domanda cautelare rigettata nel merito.
Al Tribunale di Nola l’occasione è offerta da un ricorso ex art. 700 c.p.c. ri-proposto (senza contestuale reclamo del provvedimento di rigetto) ai fini, tra le altre richieste accessorie, dell’accertamento dell’inefficacia di un licenziamento disposto all’esito di un movimentato procedimento disciplinare che, dopo aver portato – prima – alla sospensione dal servizio e – poi – al reintegro del lavoratore, era stato riaperto a seguito di sentenza di patteggiamento nel procedimento penale nelle more instaurato nei suoi confronti e definito, quindi, con licenziamento per giusta causa.
A fronte delle articolate argomentazioni offerte dal ricorrente in punto di fumus (tra le altre, l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a giustificare la riapertura della procedura disciplinare) e di periculum (per essere il medesimo privo di fonti di sostentamento alternative alla retribuzione e gravato da una significativa esposizione debitoria, oltre che dalle quotidiane esigenze familiari), il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile perché del tutto “analogo” ad altro già proposto e rigettato nel merito “per carenza del periculum in mora” dallo stesso Ufficio.
In particolare, nell’ordinanza si legge della riproposizione di “tutte le argomentazioni fattuali e giuridiche già prospettate nel corso del primo procedimento”, con la sola diversa deduzione – quali elementi impattanti sulla valutazione del periculum – di un ulteriore pignoramento e della notifica di un atto di precetto, entrambi tuttavia “già sussistenti al momento del deposito del primo procedimento cautelare […]; ed anzi, […] persino precedenti al provvedimento di licenziamento”.
E’ su queste premesse che il Tribunale costruisce il proprio iter argomentativo, dimostrando di aderire all’orientamento sul giudicato cautelare secondo cui esso copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, salvo che la parte dimostri si tratti di fatti preesistenti al rigetto ma conosciuti solo dopo.
II.Il tema è senz’altro significativo e trova ancoraggio normativo nell’art. 669-septies, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale, come noto, “L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”.
La disposizione, che ha accolto le osservazioni di chi già prima della riforma cautelare del 1990 aveva denunciato il rischio di istanze ripresentate alla ricerca di un giudice benevolo (v. Tarzia, Rigetto e riproponibilità della domanda cautelare, in Riv. dir. proc. 1988, 332 ss.) e che si propone come soluzione al fenomeno del c.d. forum shopping (ancora Tarzia, Una proposta di riforma parziale del processo civile, in Giur. it. 1988, 262), consente in effetti di immaginare una preclusione per il giudice cautelare nuovamente adito in assenza di circostanze mutate o di nuove ragioni dedotte, in ciò giustificando – pur con le dovute cautele – il rinvio al concetto del giudicato (cfr. Marelli, La stabilità dei provvedimenti cautelari, in Riv. dir. proc. 1999, 779)
Se tale giudicato copra o meno solo il dedotto è altra questione.
Verso una ricostruzione del vincolo non estesa anche al deducibile si è orientato chi, anche valorizzando l’assenza di una funzione dichiarativa del giudizio cautelare, ha sostenuto che l’art. 669-septies delinei un giudicato debole (rebus sic stantibus) e che, quindi, ai fini della riapertura del procedimento assumono rilevanza “non solo i mutamenti nelle circostanze di fatto che influiscono sul motivo portante della decisione di rigetto di rito o di merito (davanti a cui dovrebbe cedere anche un vero e proprio giudicato cautelare, stante i suoi intrinseci limiti cronologici […])” ma pure le semplici allegazioni (circa il fumus o il periculum) “non proposte a sostegno della prima istanza (pur se, in quel momento, magari già proponibili)” (in questi termini, Consolo, Sub art. 669-septies, in Consolo, Luiso, Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano 1996, 636; v. anche Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova 1991, 241; Tarzia-Giorgetti, Il provvedimento negativo, in Tarzia, Saletti, Il processo cautelare, Padova 2008, 493. In giurisprudenza la stessa conclusione è stata raggiunta, tra le altre, da Trib. Napoli 21 dicembre 1994, in Foro it. 1995, I, 1346; Trib. Mantova 12 luglio 2002, in Giur. it. 2003, 304, con nota di Morelli; Trib. Bari 24 marzo 2005; Trib. Bari 25 luglio 2011; Trib. Paola 13 dicembre 2018, tutte in dejure.it).
D’altronde, se il riferimento ai “mutamenti delle circostanze” (di fatto e di diritto) sembra poter ricomprendere i fatti costitutivi del diritto e del periculum nuovi in senso stretto, oltre che le nuove prove (v. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli 1991, 69), le “nuove ragioni di fatto o di diritto”, anche per rendere sensata la distinzione normativa, “debbono per forza consistere in elementi già esistenti quando si è svolto il primo procedimento, ma in quella sede non fatti valere” (Luiso, Diritto processuale civile, IV, Milano 2015, 214 s.); per queste vie, non solo le argomentazioni o le prospettazioni giuridiche diverse da quelle impiegate dalle parti o dal giudice, ma pure i fatti preesistenti, ancorché conosciuti (Luiso, op. ult. cit., IV, 236) giustificherebbero, se non già dedotti, la riproposizione della domanda cautelare.
Sebbene tale impostazione appaia diffusa (oltre agli altri già citati sopra, v. Carratta, Procedimento cautelare uniforme, in I procedimenti cautelari, Bologna 2013, 225; Arieta, Le cautele. Il processo cautelare, Padova 2011, 942), in senso opposto l’idoneità del giudicato cautelare a coprire anche il deducibile è stata argomentata sulla scorta del principio della ragionevole durata del processo con il fine di evitare “una inammissibile frantumazione e diluizione nel tempo della attività difensiva che va a sicuro discapito di un celere svolgimento del procedimento” (Trib. Bari 3 marzo 2009, in giurisprudenzabarese.it; v. anche Trib. Napoli 5 marzo 2013, in dejure.it; Trib. Verona 17 luglio 1995, in Giur. it. 1996, 112, con nota di Dalmotto); salvo poi ammettere comunque che le ragioni o le circostanze preesistenti alla formazione del giudicato cautelare possono condurre all’ammissibilità della riproposizione dell’istanza quando ne sia allegata e dimostrata la conoscibilità in epoca successiva alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo.
A tale ricostruzione dimostra di aderire anche la pronuncia in esame che, in via ulteriore, spende il rinvio all’art. 669-decies e la evidenziata esigenza di offrire una nozione di giudicato cautelare che “deve essere unica e non deve poter cambiare in relazione agli istituti del procedimento cautelare uniforme che vengano in rilievo”. La norma utilizzata a parametro, infatti, apre alla modifica e alla revoca solo in presenza di mutamenti di circostanze ovvero di fatti anteriori al provvedimento cautelare ma conosciuti successivamente.
L’ordinanza sembra trovare collegamento anche nelle autorevoli riflessioni di chi, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 1994 (recepita nel testo dell’art. 669-terdecies c.p.c.), ha sostenuto dovesse considerarsi espunto dall’art. 669-septies proprio il riferimento alle “nuove ragioni di fatto o di diritto”, dovendo queste trovare spazio in sede di reclamo (Vaccarella, Il procedimento cautelare dopo l’intervento della Corte costituzionale sul reclamo avverso i provvedimenti negativi, in Giust. civ. 1995, II, 522); fermo comunque il rilievo, in caso di reclamo non presentato, della loro inidoneità a giustificare la riproposizione dell’istanza cautelare rigettata quando già note al momento della precedente fase (v. Petrillo, Reclamo contro i provvedimenti cautelari, in Commentario alle riforme del processo civile, I, a cura di Briguglio e Capponi, Padova 2007, 243 ss.).
In effetti, potrebbe pure osservarsi che nella misura in cui si dibatta di circostanze non nuove in senso stretto, in quanto già esistenti e note o comunque conoscibili al ricorrente al momento del provvedimento cautelare (come nel caso di specie), la distanza concettuale tra i due orientamenti riportati possa essere sfumata.
La generale nozione di ciò che è deducibile, infatti, è stata offerta in senso soggettivo come “concreta possibilità di allegazione di un fatto non solo venuto ad esistenza, ma anche conosciuto (o quanto meno conoscibile con la normale diligenza) dalla parte” (Luiso, Diritto processuale, cit., I, 184 s.); sicché, pare corretto sostenere che nel valutare la deducibilità sia innanzitutto da verificare la conoscibilità, atteso che la circostanza o la ragione preesistente ma non conosciuta o non conoscibile non è deducibile in concreto e non può pertanto scontare la preclusione alla riproposizione della domanda.
Tale logica interpretativa saprebbe adattarsi anche il primo e già esposto orientamento, atteso che la ragionevole valorizzazione del dato soggettivo della deducibilità potrebbe consentire di concludere che la non estensione al deducibile del giudicato cautelare valga solo per i fatti preesistenti ma non già conosciuti o conoscibili per il ricorrente. Anche perché ragionare diversamente significherebbe aprire a questi la possibilità di non spendere da subito tutti i propri motivi (quand’anche già conosciuti o comunque conoscibili), così legittimandolo alla moltiplicazione delle iniziative a danno dell’efficienza del sistema e delle garanzie difensive di controparte.
Da questo punto di vista, allora, il provvedimento del Tribunale di Nola si dimostra condivisibile in quanto costruisce la inammissibilità da preclusione sul limite alla riproposizione della domanda per le stesse ragioni già spese ovvero per altre comunque certamente già disponibili (invocando il ricorrente atti notificati finanche prima del licenziamento) al momento della prima rigettata.
III. Vi è ancora un altro aspetto meritevole di considerazione: il Tribunale rileva un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda cautelare nella circostanza che questa fosse stata altresì ancor prima riproposta pure innanzi al altro ufficio giudiziario, e con deduzione delle medesime ragioni.
Nella misura in cui l’inammissibilità è giustificata con la carenza dell’interesse ad agire, infatti, il provvedimento dimostra di aderire alla tesi dell’applicabilità dell’art. 39 c.p.c., in quanto espressivo di una “regola di valore generale” (v. Recchioni, Il processo, cit., 281), anche al giudizio cautelare, che pure ha trovato opinioni non unanimi nella giurisprudenza (v. in questo senso Trib. Milano 12 marzo 2008, in Giur. dir. ind. 2008, 828; Trib. Torino 6 novembre 1998, in Giur. it. 1999, 1857, che hanno escluso la litispendenza in fase cautelare perché considerato istituto volto ad evitare il contrasto di res iudicata e quindi incompatibile con la natura provvisoria e interinale dei provvedimenti cautelari).
IV. Quanto alle spese, in ultimo, appare utile osservare che il Tribunale, “in ragione delle questioni giuridiche trattate e della particolare condizione della parte ricorrente”, dispone la compensazione integrale tra le parti, così dimostrando maggiore benevolenza rispetto alla soluzione (v. Trib. Milano 12 marzo 2016, in Foro it. 2016, I, 3307) che – ritenendo abusiva la duplicazione dell’attività processuale – aveva già applicato ad un’ipotesi non dissimile l’art. 96, comma 3, c.p.c. condividendone l’idea della natura sanzionatoria (sul tema v., senza pretesa di completezza e anche per ulteriori riferimenti, Finocchiaro, Ancora sul nuovo art. 96, comma 3 c.p.c., in Riv. dir. proc. 2011, 1184; in giurisprudenza, ex multis, Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 16 maggio 2016, n. 9978 e più di recente Cass. 25 giugno 2019, n. 16898 e Cass. 4 luglio 2019, n. 17902).