COMUNICAZIONI A MEZZO PEC E COLPA DEL DESTINATARIO

L’attestazione del gestore che “la casella dell’utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio” sottende un evento che dipende dallo stato della casella dell’utente e, quindi, oggettivamente riferibile alla sua sfera di controllo. Ne deriva che la comunicazione effettuata tramite deposito in cancelleria deve considerarsi validamente perfezionata.

Di Alessio Luca Bonafine -
Cass. 15 dicembre 2016, n. 25968 Il pronunciamento della Cassazione origina dall’impugnazione proposta avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità prevista dall’art. 348-ter c.p.c. Il 3° comma della predetta disposizione, come noto, prevede il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, a tali fini chiarendo l’ancoraggio del relativo termine alla comunicazione o notificazione, se anteriore, della indicata ordinanza. Nel caso di specie, in particolare, ai giudici di legittimità il ricorrente evidenziava, così offrendo l’occasione per il principio di diritto di interesse in questa sede, il mancato perfezionamento della trasmissione dell’ordinanza . . .