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App. Lecce – sez. lavoro- 12 febbraio 2016 Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – afferma che, contrariamente a quanto ritenuto da Corte Cass., Sez. III, 30/6/2014, n. 14767, la riconosciuta applicabilità dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c. anche ai termini a ritroso – quelli cioè con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività – comporta che, ove un termine di tal genere, quale quello ex art. 436 c.p.c per il deposito dell’appello incidentale nel rito del lavoro, scada in un giorno festivo, debba essere prorogato al giorno non festivo successivo, e non preced. . .